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Benessere-Corso Guardie Zoofile 2016

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Benessere-Corso Guardie Zoofile 2016
CORSO PER GUARDIE ECOZOOFILE
LA PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI
Dr. Enrico Tammiso
Servizio Veterinario Azienda ULSS 18
ROVIGO, 05/04/2016
LE 5 LIBERTÀ (BRAMBELL REPORT, 1965)
1)Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione
2)Libertà di vivere in ambienti adeguati
3)Libertà da dolore, ferite e malattie
4)Libertà di manifestare le proprie caratteristiche di specie
5)Libertà da paura e disagio
CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE
DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (1976)
IN ITALIA:
1)Norma generale D. L.vo 146/2001
2)Norme specifiche
NORME SPECIFICHE
 VITELLI
 SUINI
 GALLINE OVAIOLE
 POLLI DA CARNE
 TRASPORTO ANIMALI
 MACELLAZIONE
 SPERIMENTAZIONE
CHI CONTROLLA. 1
In Italia l’ispezione ed il controllo per il benessere in allevamento
sono affidati ai Servizi Veterinari. Sono pertanto competenti in
materia:
 Ministero della Salute – Servizi Veterinari
 Servizi Veterinari Regionali
 Servizi Veterinari ASL
CHI CONTROLLA. 2
Per la Legge 189/2004 possono svolgere attività di controllo in materia di
benessere e maltrattamento animale:
 Polizia di Stato
 Carabinieri
 Guardia di Finanza
 Corpo Forestale
 Polizia Provinciale
 Polizia Municipale
IMPORTANTE
« La valutazione dello stato di benessere (o malessere) animale
richiede competenze e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia,
patologia e sanità animale ».
« Tale valutazione, pertanto, può essere fatta unicamente dal
Medico Veterinario ed, in particolare, è attribuita ai Servizi Veterinari
ufficiali delle ASL ».
NORMATIVA GENERALE SUL BENESSERE
Decreto Legge 146/2001
 Definisce elementi generali di base per la tutela degli animali allevati
 Si applica a tutti gli animali allevati a fini agricolo-zootecnici,
indipendentemente dal numero
 Si applica a tutti gli animali vertebrati, inclusi pesci, rettili e anfibi
 Non si applica ai selvatici, agli animali da laboratorio, agli invertebrati
D.L. 146/2001 – PRINCIPIO BASE
Il proprietario/custode/detentore degli animali
allevati deve adottare misure adeguate per
garantire il benessere dei propri animali
affinché non vengano loro provocati dolore,
sofferenze o lesioni inutili.
D.L. 146/2001 - ALLEGATO
 Personale
 Animali allo stato brado
 Controllo animali
 Impianti automatici
 Registrazione trattamenti
terapeutici
 Alimentazione
 Libertà di movimento
 Locali di allevamento
 Mutilazioni
 Animali da pelliccia
VIOLAZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato:
• Sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.550 a € 9.296
• Sospensione attività da 1 a 3 mesi
NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO
TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)
SUINI – D. L.vo 122/2011 – Norma:







Locali di allevamento
Pavimentazioni e lettiere
Locali per scrofe e scrofette
Superficie libera minima disponibile
Abbeverata, alimentazione, illuminazione
Qualità dell’aria, mutilazioni, arricchimenti ambientali
Personale
NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO
TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)
VITELLI – D. L.gs. 126/2011 – Norma:
 Spazi liberi individuali e di gruppo
 Materiali per i locali
 Qualità dell’aria e illuminazione
 Impianti automatici di alimentazione e abbeverata
 Controlli del personale
 Libertà di movimento
 Pavimentazione
 Alimentazione e colostro
NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO
TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)
GALLINE OVAIOLE – D. L.gs 267/2003 – Norma:
 Sistemi di allevamento (gabbie convenzionali o modificate)
 Spazi in gabbia (750 cm2/capo)
 Illuminazione e ventilazione
 Presenza del nido per la deposizione
 Spazi per posatoio e mangiatoia
 Sistemi alternativi all’allevamento in gabbia (a terra, in voliera, all’aperto)
NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO
TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)
POLLI DA CARNE – D. L.vo 181/2010 – Norma:
 Densità massima allevabile (33-39-42 kg. pv/m2)
 Formazione del personale e controlli degli animali
 Alimentazione e abbeverata
 Lettiera
 Ventilazione, rumore, luce
 Pulizie, mutilazioni, registrazioni
NORME SPECIALI: LE VIOLAZIONI PREVEDONO
TUTTE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (SALVO
CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)
ANIMALI DA LABORATORIO – D. L.gs 26/2014 – Norma:
 Finalità per le quali è autorizzata la sperimentazione
 Specie animali consentite e vietate
 Scelta dei metodi sperimentali
 Terapia del dolore, anestesia, eutanasia
 Autorizzazione all’attività (solo Ministero della Salute)
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN
ALTRE SPECIE ANIMALI
• CAVALLI: Codice per la tutela e la gestione degli equidi (Ministero
della Salute – 2009)
• OVICAPRINI: Linee guida per la protezione degli animali della
specie ovina e caprina negli allevamenti (Ministero della Salute –
2008)
• ANIMALI NON CONVENZIONALI (rettili, furetti, cavie, ecc.): Linee
guida per la corretta gestione ed il benessere degli animali non
convenzionali (SIVAE – 2012)
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN
ALTRE SPECIE ANIMALI
• CONIGLI:
- Linee di indirizzo per l’allevamento del coniglio (Ministero della
Salute – 2015)
- Manuale di corretta prassi igienica per l’allevamento del coniglio
(Associazione Coniglio Veneto e IZS Legnaro – 2011)
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE IN
ALTRE SPECIE ANIMALI
- Legge n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali d’affezione
e prevenzione del randagismo
- L.R. 60/1993 «Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo»
• CANI e GATTI:
- DGRV 272/2007 (e relativi regolamenti comunali) «Igiene urbana
veterinaria, benessere negli animali da compagnia e pet-therapy»
- Linee guida FNOVI sulle amputazioni
- Norme nazionali sulla tutela degli animali d’affezione e lotta al
randagismo (ministero della Salute – 2015)
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