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CONTROLLI SUGLI ENC

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CONTROLLI SUGLI ENC
CONTROLLI SUGLI ENC
IL MODELLO EAS
STUDIO MONTANELLI
IL MODELLO EAS
L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina
l’applicazione, da parte degli enti non
commerciali, delle agevolazioni fiscali previste
dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non
imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai
fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre
al possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa tributaria, anche alla presentazione
del modello EAS, approvato dall’Agenzia delle
Entrate con il Provvedimento 2.9.2009
STUDIO MONTANELLI
CONTROLLI SUGLI ENC
La comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai
fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n.
185 del 2008, costituisce un onere che grava,
in via generale, su tutti gli enti privati non
commerciali di tipo associativo che si
avvalgono del regime tributario previsto
dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4,
quarto comma, secondo periodo, e sesto
comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
STUDIO MONTANELLI
PRIMA PRESENTAZIONE
Termini della prima presentazione
Per enti già costituiti al 29.11.2008 il termine
era il 31.12.2009
Per enti costituiti dal 30.11.2008:
 Entro 60 giorni
 Entro il 31.12.2009 se i 60 giorni dalla
costituzione scadevano prima del
31.12.2009
STUDIO MONTANELLI
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Scaduti i termini, secondo l’Agenzia delle
Entrate, sono stati ben 222.151 i modelli
Eas trasmessi dagli enti associativi per
l'invio della comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali.
STUDIO MONTANELLI
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Sempre restando sui numeri, dalla loro
osservazione la nuova mappa
dell'associazionismo 2010, che acquista un
profilo chiaro, vede in testa, per la
concentrazione degli enti che hanno
provveduto nei termini a compilare e inviare
il modello Eas, la Lombardia.
STUDIO MONTANELLI
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Regione
Numero
Lombardia
31.868
Lazio
20.659
Veneto
20.603
Emilia Romagna
19.005
Piemonte
18.488
Toscana
18.075
Sicilia
14.851
Campania
12.234
Puglia
11.049
Marche
8.941
Friuli Venezia Giulia
7.442
Liguria
6.818
Trentino Alto Adige
6.451
Abruzzo
5.820
Sardegna
5.488
Calabria
5.437
Umbria
4.825
Basilicata
2.142
Molise
Val d'Aosta
STUDIO MONTANELLI
1.244
711
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Tipo ente
Numero
Associazioni sportive
dilettantistiche
73.150
Associazioni culturali
52.135
Associazioni di promozione
sociale
25.850
Associazioni sindacali
11.198
Organizzazioni volontariato
8.220
Associazioni di categoria
7.675
Associazioni religiose
4.782
Associazioni assistenziali
3.326
Società sportive
dilettantistiche
2.868
Associazioni politiche
2.202
Associazioni di formazione
extra scolastica
1.841
Associazioni pro loco
1.574
Altri enti
Totale
27.330
STUDIO MONTANELLI
222.151
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Tra i numeri pubblicati, pare d’obbligo
evidenziare le circa 8.000 organizzazioni
che si sono dichiarate di volontariato.
Se fossero iscritte al registro, queste
potrebbero probabilmente perdere il profilo
di onlus in quanto – compilando l’EAS –
dichiarerebbero di realizzare attività
commerciali e produttive marginali diverse
da quelle di cui al DM 25.5.95. (e quindi con
necessità di partita iva ….)
STUDIO MONTANELLI
RISULTATI DEL PRIMO INVIO
Settore prevalente
Numero
Sport
79.080
Cultura
41.814
Ricreazione
35.485
Tutela dei lavoratori
18.930
Educazione e
formazione
14.308
Ambiente
6.120
Tutela tradizioni locali
4.343
Assistenza sociale
4.201
Religione
3.652
Socio-sanitario
3.446
Beneficienza
2.754
Politica
2.671
Tutela dei diritti
2.339
Ricerca scientifica
2.021
Tutela della famiglia
Totale
987
STUDIO MONTANELLI
222.151
CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE N. 20/E DEL 16 APRILE 2010
Prevenzione e contrasto dell’evasione –
Anno 2010 – Indirizzi operativi -
STUDIO MONTANELLI
CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO
“L’attività di controllo volta ad intercettare gli
abusi delle norme agevolative riservate agli
enti non commerciali assume nel 2010 una
rilevanza strategica e da essa sono attesi
rilevanti risultati, in termini sia repressivi
(evasione pregressa recuperata) che
preventivi (assottigliamento della platea in
parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti
privi dei requisiti di appartenenza). “
STUDIO MONTANELLI
CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO
Pertanto quest’anno, per la prima volta, il
budget di produzione contempla
esplicitamente una quota di verifiche e di
accertamenti destinati ai soggetti in
parola.
Si tratta, peraltro, di un primo sforzo
tendente a dare sistematicità e costanza alla
vigilanza sul comparto, la quale va
comunque innanzitutto realizzata mediante
l’attento monitoraggio dei soggetti
presenti in ciascuna realtà provinciale.
STUDIO MONTANELLI
CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO
“La platea degli Enti censiti presenti nella
Provincia va approfonditamente analizzata,
dedicando una specifica attenzione a quelli
compresi in settori tipicamente ad alto
rischio (associazioni culturali, sportive, di
formazione e così via)
[…]
E’ inoltre attesa la individuazione più ampia
possibile dei casi di omessa comunicazione,
stante la loro specifica pericolosità
STUDIO MONTANELLI
CONSEGUENZE DEL PRIMO INVIO
Nell’analisi di rischio vanno considerati
anche gli Enti non tenuti alle
comunicazioni sopra menzionate, onde
intercettare specifici profili di rischio circa
l’effettiva sussistenza dei requisiti che li
sottraggono alla portata preventiva del
censimento normativamente previsto.
STUDIO MONTANELLI
RIAPERTURA DEI TERMINI
il DL 225/10 ha previsto
 L’obbligo di presentare il modello EAS è
prorogato dal 31 dicembre 2009 al 31
marzo 2011
E’ una novità molto importante in quanto
permette alle associazioni che in
precedenza non hanno inviato il modello di
sanare la propria posizione.
STUDIO MONTANELLI
OBBLIGO DI REINVIO
in caso di variazione dei dati precedentemente
comunicati il modello deve essere nuovamente
presentato, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la
variazione (quest’anno per coincidenza cade con il
termine prorogato di prima presentazione del
modello stesso).
In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del
D.L. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato
entro sessanta giorni, compilando l’apposita
sezione “Perdita dei requisiti”.
STUDIO MONTANELLI
OBBLIGO DI REINVIO
Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella
sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una
variazione dei soli dati relativi a:







Proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto n. 20 del
modello);
Messaggi pubblicitari (n. 21 del modello);
Ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello);
Numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del
modello)
Ammontare delle erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello);
Ammontare dei contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello);
Numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi
(n.33)
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Modalità di presentazione

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e
può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica
diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti
già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet
da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla
trasmissione (professionisti, associazioni di categoria, C.A.F., altri soggetti),
questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla
ricezione del modello o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in
essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione
dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere
riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione
telematica”.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Modalità di presentazione

L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare
del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su
modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della
comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta
presentazione.

Si ricorda che il modello si considera presentato nel giorno in cui
si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle
entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione
rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata,
previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati ivi indicati.
STUDIO MONTANELLI
CONSEGUENZE AL MANCATO INVIO
Gli enti associativi che non adempiono
all’onere
della
comunicazione
in
argomento
NON possono fruire dei regimi
agevolativi ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IVA di cui ai richiamati
articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n.
633 del 1972
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI OBBLIGATI
Nell’ambito della Circolare n. 45/E del 2009,
viene ribadito che l’obbligo di presentazione
del modello EAS interessa tutti gli enti privati
non commerciali associativi (con o senza
personalità giuridica) che si avvalgono delle
disposizioni
in
materia
di
decommercializzazione dei proventi di cui ai
citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72,
“compresi quelli che si limitano a riscuotere
quote associative o contributi…”.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
Soggetti Esclusi
per espressa previsione del citato art. 30, ossia:

associazioni pro-loco che hanno optato per il
regime forfetario ex Legge n. 398/91;

associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte nel Registro del CONI che non svolgono
attività commerciali.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
Soggetti Esclusi
I soggetti in esame (assoc/soc. sportive), qualora
svolgano attività strutturalmente commerciali,
sono tenuti alla presentazione del modello
ancorché, a fronte di tali attività, percepiscano
corrispettivi specifici, anche se qualificati come
contributi o quote associative, “decommercializzati”
ai fini fiscali ai sensi dei citati artt. 148, TUIR e 4,
DPR n. 633/72.
Per tali soggetti la compilazione del modello va
comunque effettuata in forma “semplificata”.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
Soggetti Esclusi
 associazioni e organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6,Legge n.
266/91, che svolgono attività commerciali rientranti in
quelle marginali ex DM 25.5.95 e che pertanto
assumono la qualifica di ONLUS di diritto.
Gli enti in esame, qualora svolgano attività commerciali
al di fuori di quelle marginali, sono tenuti alla
presentazione del modello che va comunque compilato
in forma “semplificata”.
STUDIO MONTANELLI
ODV – ATTIVITA’ COMMERCIALI
MARGINALI
ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
• attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel
corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di
volontariato;
• attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione o
• cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, TUIR verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta
imputazione.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
Per mancanza dei presupposti. In particolare, sono esclusi
dall’obbligo:
• gli enti che non hanno natura associativa e che pertanto non
usufruiscono delle disposizioni agevolative ex artt. 148, TUIR e 4,
DPR n. 633/72 (ad esempio, le fondazioni);
• gli enti di diritto pubblico;
• gli enti che applicano una disciplina fiscale specifica e che
pertanto non si avvalgono delle disposizioni agevolative ex artt. 148,
TUIR e 4, DPR n. 633/72 (ad esempio, i fondi pensione);
• gli enti associativi commerciali. Tali soggetti, non assumendo la
qualifica di enti non commerciali, non sono mai destinatari delle citate
disposizioni agevolative.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
ONLUS
Con riguardo alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate
precisa che tali soggetti non sono tenuti alla
presentazione del modello EAS in quanto gli stessi:


sono destinatari di una specifica disciplina che individua
i requisiti richiesti per l’assunzione di tale qualifica
nonché l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste;
sono iscritti nell’apposita anagrafe delle ONLUS.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI ESCLUSI
L’esclusione dall’obbligo del modello EAS riguarda anche:
-
le c.d. ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, D.Lgs. n.
460/97, quali, ad esempio, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/87
e, come accennato, le organizzazioni di volontariato che non
svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali;
-
le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, ossia le
cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
STUDIO MONTANELLI
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono invece tenute alla presentazione del modello EAS le c.d.
ONLUS parziali di cui all’art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/97, ossia


gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese
le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'Interno,
tali enti sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività
elencate alla lett. a), comma 1 dell’art. 10 del citato Decreto.
La presentazione del modello è comunque richiesta soltanto se tali
soggetti hanno la natura di enti associativi e usufruiscono, per le attività
diverse da quelle di cui alla citata lett. a), delle agevolazioni ex artt.
148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. Anche per tali soggetti la compilazione
del modello può essere effettuata con modalità semplificate.
STUDIO MONTANELLI
PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA
Sono previste modalità semplificate di compilazione del modello per alcune
tipologie di enti, ossia relativamente a:

Associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ex art. 7,
DL n. 136/2004, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono
attività commerciale

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex Legge n. 383/2000
(sez. F del registro)

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91, se tenute
alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciali al di fuori
di quelle marginali ex DM 25.5.95

Associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica e pertanto iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura / Regione /
Provincia autonoma ex DPR n. 361/2000
STUDIO MONTANELLI
PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA

Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che
svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese

Movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di
esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese
elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato
proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo

Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi
della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro
articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate
associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni
sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi
dell’art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001
STUDIO MONTANELLI
PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA

Associazioni riconosciute aventi quale scopo statutario lo svolgimento o la
promozione della ricerca scientifica individuate con DPCM, destinatarie
delle disposizioni di cui all’art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)

Le associazioni combattentistiche e d’arma, quali ad esempio,
l’Associazione nazionale carabinieri, l’Associazione nazionale finanzieri
d’Italia, l’Associazione nazionale marinai, iscritte nell’apposito Albo tenuto dal
Ministero della difesa ex DM 5.8.82, In merito si rammenta che, come
specificato nella citata Circolare n.45/E, fermo restando l’obbligo di
compilazione dei riquadri destinati all’indicazione dei “Dati relativi all’ente” e
del “Rappresentante legale”, nel riquadro “Dichiarazioni del rappresentante
legale” possono essere riportate esclusivamente le informazioni evidenziate
nei punti 4, 5, 6, 25 e 26,

Le Federazioni sportive nazionali possono compilare il modello EAS con le
modalità semplificate sopra specificate, trattandosi di associazioni che,
previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, acquisiscono
personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.Lgs. n.
242/99.
STUDIO MONTANELLI
COMPILAZIONE IN MODALITA’
SEMPLIFICATA
Modalità di compilazione “semplificata”

Fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di
effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono
assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i
dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e,
relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie
richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).

Le associazioni sportive e soc. sportive dilettantistiche
compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3)
STUDIO MONTANELLI
PERDITA DEI REQUISITI
PERDITA dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria
Nel caso in cui, dopo il termine del 31 marzo 2011, si perdano i requisiti
qualificanti, richiamati nell’art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello
entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.
motivi che possono far venire meno i requisiti:




svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell’ente associativo
di attività commerciale
trasformazione dell’ente associativo in società lucrativa
trasformazione dell’ente associativo in fondazione
per le associazioni di cui all’art. 148 comma 3 (associazioni politiche,
sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della
persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all’art. 148
comma 8 del Tuir (clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti)
STUDIO MONTANELLI
PERDITA DEI REQUISITI
PERDITA dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria
Nel caso di perdita dei requisiti qualificanti per essere “enti
non commerciali” (art. 149 Tuir), tutta l’attività dell’ente avrà
natura commerciale.
L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli
effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte
e adempimenti contabili e fiscali connessi) qualsiasi attività
svolta.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Per usufruire delle agevolazioni oggetto della normativa (non imponibilità
IRES e IVA delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) l’ente deve
essere “ente non commerciale”, e pertanto non deve svolgere in via
esclusiva o principale attività commerciale.
Dato che alla presente dichiarazione sono obbligati gli enti non
commerciali (di tipo associativo), la dichiarazione del presente punto non
presenta opzioni.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il rappresentante legale deve dichiarare se è stato adottato uno statuto;
in questa dichiarazione non interessa la forma con la quale è stato
redatto, né il contenuto.
ATTENZIONE: L’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non è da
confondersi con l’eventuale iscrizione ad altro Albo, Registro o Elenco
(delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione
sociale, del CONI).
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione
del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia
articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere
dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano
autonomia tributaria.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché
costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia
autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.
Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di
cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.
Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si
considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si
configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73
del TUIR.
Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione
dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione
territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti
forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che,
ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007
La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria delle articolazioni periferiche di
una organizzazione nazionale, nell’ambito del controllo previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, comporta un’indagine incentrata sulla volontà
statutaria interna dell’ente, determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul
piano della governance degli organi.
Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli di dipendenza decisionale,
operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine di comprendere se l’autonomia
goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale, patrimoniale e contabile possa qualificarle come
enti giuridicamente autonomi o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di
indipendenza operativa e funzionale.
In questa ultima ipotesi, come precisato nella citata circolare n. 22/E del 2005, “si ha … un unico
statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il consolidamento dei diversi bilanci e un
unico numero di codice fiscale e partita IVA” nonché un unico patrimonio.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del
2002, qualora si riscontri la sussistenza di marcati
profili di autonomia patrimoniale, amministrativa,
gestionale e contabile delle associazioni locali
(condizione che si verifica ad esempio per le
associazioni articolate autonomamente in forma
“federativa”), le stesse si configurano quali enti
giuridicamente autonomi da iscrivere autonomamente
nell’anagrafe delle ONLUS.
[…]
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
In particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può qualificarsi come
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono
a titolo esemplificativo:
il potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa
autonoma;
 l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune
dell’associazione locale.
 la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale.

In merito all’autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia
soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di:
 decidere la propria gestione;
 deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto;
 di nominare i membri dell’organo direttivo;
 deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Si precisa, peraltro, che l’autonomia della struttura locale può
risultare compatibile con il potere di indirizzo e controllo
dell’organizzazione nazionale sempre che le previsioni statutarie non
consentano interventi di quest’ultima in contrasto con il principio di
autodeterminazione dell’organismo periferico.
Ad esempio, mentre risulta compatibile con l’autonomia della
struttura locale la possibilità, da parte dell’organismo nazionale, di
diffidare la struttura locale dall’uso della denominazione del proprio
marchio, non è altresì compatibile con la natura di ente autonomo la
previsione statutaria che consente all’ente nazionale, qualora non
condivida i comportamenti e le determinazioni dell’ente locale di
dichiarare decaduti gli organi direttivi dell’entità locale ovvero di
disporne lo scioglimento.
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria
che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere
nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive
nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale).
Per convocazione individuale si intende l’invio della convocazione delle
assemblee al recapito dell’associato
Per convocazione collettiva si intende ad esempio l’affissione presso la sede
legale dell’ente o presso altra sede frequentata dai soci delle convocazioni
assembleari
STUDIO MONTANELLI
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone
fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato
attivo e passivo. Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la
casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche)
abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.
Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la
differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Per questa dichiarazione rilevano le somme percepite dai membri
degli organi amministrativi in conseguenza del loro ruolo istituzionale;
pertanto sono esclusi rimborsi non forfettari, cioè per spese
sostenute dal componente dell’organo su mandato diretto dell’ente.
La normativa richiede che gli enti che si avvalgono della defiscalizzazione dei
corrispettivi (versati dai soci a fronte di beni o servizi) debbano redigere
annualmente un rendiconto economico – finanziario, secondo le disposizioni
statutarie.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga
attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici,
a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività.
L’attività svolta nei confronti dei non associati verso corrispettivo (cioè non
gratuita) è sempre attività commerciale.
Se si realizza questo tipo di attività, deve essere riportato nella prima parte del
modello (in alto a destra) il numero di Partita Iva.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie,
la casella da barrare sarà comunque “sì”.
Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta
alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una
tantum, occorrerà barrare la casella “no”.
Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei
confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un
corrispettivo in capo a questi ultimi.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i
lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
dell’articolo 50 del TUIR. dipendente come le borse di studio, gli emolumenti
agli amministratori, le collaborazioni a progetto.
Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle professionali.
Il riferimento all’utilizzo è rilevante; si chiede se, in caso di proprietà di un
immobile, l’ente utilizzi questo immobile per lo svolgimento delle proprie attività.
Se l’ente ha in proprietà immobili che non utilizza per lo svolgimento
dell’attività (ad esempio li affitta o li concede in comodato), deve rispondere
NO..
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo
utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo
specifico schema contrattuale utilizzato (ad esempio utilizzo. A ore o a
giornate, di locali a noleggio, quali palestre, sale prove, sale per convegni,
ecc.)
Nel caso l’ente utilizzi locali concessigli in comodato gratuito deve rispondere
affermativamente. Il contratto deve essere registrato in caso sia redatto in forma
scritta
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
L’attività di sponsorizzazione o pubblicità è sempre commerciale. Come già segnalato,
ad oggi non è stata definita la differenza tra attività abituale e attività occasionale. Pare
pertanto ininfluente se un’eventuale attività di questo tipo venga svolta con carattere
abituale o occasionale.
Se
il
dichiarante
risponde
affermativamente
(sia
“abitualmente”,
sia
“occasionalmente”), deve essere riportata la somma dei ricavi ricevuti nel corso
dell’ultimo esercizio chiuso (2008).
Si ritiene che debbano essere considerati (riportandone i costi sostenuti nell’ultimo anno 2008) i messaggi pubblicitari relativi alle attività a pagamento rivolte verso soci e/o non
soci, e non anche quelli che non danno ritorno economico perché relativi ad attività
gratuite.
Non devono neppure essere considerati i messaggi con i quali si pubblicizzano le raccolte
pubbliche di fondi.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei
confronti sia degli associati sia dei non associati.
l’attenzione deve essere concentrata sulle tre modalità di determinazione dei
prezzi adottate dall’ente, premettendo che peraltro non sono alternative tra loro.
Quella che pone maggiori difficoltà è la prima, in quanto se si parla di attività
rivolte verso i soci, la vendita (ai soci) a prezzi inferiori ai prezzi di mercato può
essere serio indicatore di distribuzione indiretta di utili
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le
tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività
decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.
Va indicato il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Le istruzioni al modello riportano 15 macrosettori.
Si deve indicare il codice relativo a quello prevalente, che caratterizza l’attività
dell’ente:, o, in mancanza, quello maggiormente assimilabile al proprio settore
di attività:
1. assistenza sociale; 2. socio-sanitario; 3. beneficenza; 4. educazione e
formazione; 5. sport; 6. ambiente; 7. cultura (arte, musica, teatro, cinema); 8.
ricerca scientifica; 9. ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; 10. tutela
dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei migranti,
ecc.); 11. tutela della famiglia e dell’infanzia; 12. tutela dei lavoratori, delle
categorie economiche e dei consumatori; 13. tutela delle tradizioni locali e delle
culture alimentari; 14. politica; 15. religione
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente
associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività
commerciali). Come specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non
svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.
Le istruzioni al modello riportano 26 tipologie di attività.
1. produzione e vendita di beni; 2. commercio di beni; 3. ristorazione; 4. bar e altre forme di
somministrazioni di alimenti e bevande; 5. alloggio; 6. gestione case di cura; 7. assistenza a
svantaggiati; 8. raccolta fondi per finalità sociali; 9. scuola; 10. gestione corsi di istruzione e formazione;
11. organizzazione eventi sportivi; 12. gestione scuola di ballo; 13. gestione palestra; 14. gestione
centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.); 15. musei, mostre e fiere; 16. convegni e
congressi; 17. consulenza e assistenza giuridica o contabile; 18. manifestazioni spettacolistiche (teatro,
cinema, concerti, ecc.); 19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non
dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.); 20. pubblicazioni e ricerche; 21. viaggi e soggiorni turistici;
22. trasporto; 23. attività funerarie; 24. attività radiofonica, televisiva e multimediale; 25. raccolta rifiuti;
26. vigilanza ambientale.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Devono riportarsi i codici fiscali dei membri del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente), alla
data della compilazione della dichiarazione. Inoltre si deve inserire tra gli amministratori anche chi
ha ricevuto ampie deleghe di amministrazione, di norma il Direttore o Segretario Generale. Dato
che di norma il Consiglio Direttivo ha più di tre membri, si devono compilare più modelli,
numerandoli progressivamente nella parte in alto a destra.
Per chi compila il modello Unico Enti non commerciali 2009, si può far riferimento – se nel corso
dell’anno non sono cambiati – agli amministratori indicati nel riquadro RO, escludendo i riferimenti
ai componenti gli organi di controllo.
Si chiede all’ente di dichiarare se gli amministratori dell’ente, indicati nella dichiarazione 27, sono
dipendenti, cioè personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; è da
intendersi inclusa nell’ambito di questa dichiarazione ogni altra forma di rapporto di lavoro
“assimilata” ai fini fiscali a quello dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli
amministratori, le collaborazioni a progetto. Sono escluse le collaborazioni occasionali e quelle
professionali.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
L’Agenzia fa qui riferimento al divieto agli amministratori di società e di
associazioni sportive dilettantistiche di esercitare la stessa funzione in altre
società e associazioni nell’ambito della stessa federazione di riferimento o
disciplina sportiva. Le altre associazioni possono invece avere amministratori che
operano a favore di altri sodalizi.
Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di
liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e
donatario.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente
associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura
di corrispettivi
Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso,
esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
In caso di realizzazione di raccolte pubbliche di fondi, l’ente deve segnalare quante
manifestazioni/eventi ha organizzato nel corso dell’ultimo esercizio chiuso e, come
specificato nella Circolare 45/09, la durata in giorni della manifestazione che è
durata più a lungo.
Rammentiamo che le raccolte pubbliche di fondi sono decommercializzate ai fini
IRES, IVA e di qualsiasi altra imposta, a condizione che siano occasionali, che
l’offerta ai sovventori consista in beni di modico valore o in servizi, che dette
raccolte avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Se la stessa raccolta è organizzata da un ente in più Comuni, in occasione di una
stessa ricorrenza e nello stesso periodo, la raccolta pubblica di fondi è da
considerarsi unitaria.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Ulteriore condizione per la defiscalizzazione della raccolta pubblica di
fondi è la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha
recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4,
settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive
modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
L’ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella
dichiarazione stessa, e relativi a:
lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge;
lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le
disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.
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5 PER MILLE – NOVITA’
Con l’art. 3, comma 6, Finanziaria 2008, è stato introdotto un ulteriore
adempimento a carico degli enti/associazioni beneficiari del 5‰, al fine di
permettere all’Amministrazione finanziaria di
“vigilare ... sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere
impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori”.
Tutti i soggetti che ricevono le somme in esame devono predisporre il
rendiconto e la relativa relazione “esplicativa” entro 1 anno dalla ricezione
degli importi, “utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali
dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e
trasparente l’effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono
destinate”.
Detti soggetti sono altresì tenuti a conservare la citata documentazione per
10 anni.
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5 PER MILLE – NOVITA’

soltanto coloro che percepiscono un importo pari o superiore a € 15.000
sono obbligati ad inviare detto rendiconto con la relativa relazione al
Ministero competente alla erogazione delle somme, entro 30 giorni dal
termine per la redazione del rendiconto stesso.

N.B. Il limite di € 15.000 al di sotto del quale non è richiesto l’invio del
rendiconto è stato innalzato dall’art. 11, DPCM 3.4.2009 ad € 20.000.

Il limite di € 15.000 trova quindi applicazione solo per gli importi
ricevuti per il 2008 mentre il nuovo limite di € 20.000 si applica con
riferimento alle annualità 2009 e 2010.
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5 PER MILLE – NOVITA’

L’obbligo di rendicontazione vige dalla terza edizione del 5
per mille (2008)

Le associazioni sportive dilettantistiche – che non siano
anche ODV, Onlus, APS o Associazioni riconosciute –
devono redigere la rendicontazione anche per le annualità
2006 e 2007.
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5 PER MILLE – NOVITA’

coloro che hanno ricevuto le somme in esame sono tenuti a predisporre
il rendiconto relativo all’impiego delle stesse “utilizzando il modulo reso
disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti”.

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio
sito Internet
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille
il modello fac-simile con le relative istruzioni da utilizzare per la
redazione del rendiconto da parte degli enti/associazioni del
volontariato.
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5 PER MILLE – NOVITA’
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5 PER MILLE – NOVITA’
In alternativa alla compilazione del modello messo a disposizione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra esaminato, l’obbligo di
rendicontare l’utilizzo delle somme ricevute può essere assolto tramite la
redazione del bilancio di esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia
per le ONLUS,
nel quale deve comunque “risultare in modo chiaro ed inequivocabile la
destinazione della quota del 5‰ dell’Irpef percepita, eventualmente anche
per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi
sostenuti”.
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