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Diapositiva 1 - Mydocebo.com
MODULO GENERALE
di
FORMAZIONE PER
LAVORATORI
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 37 comma 2
e sue modifiche introdotte
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
Cosa cambia dal punto di vista normativo
Articolo 304 – Abrogazioni
Vengono abrogati, fra gli altri, i “caposaldi” della precedente legislazione in
tema SSL. :
DPR 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 303/1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro
DPR 164/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
D. Lgs 277/1991esposizione
da
durante il lavoro,
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti
chimici,
fisici
e
biologici
Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
D. Lgs 626/1994 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro,
D. Lgs 493/1996
- Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro
D. Lgs 494/1996 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili
D. Lgs 187/2005
- Prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche
Il decreto 81/2008
Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Attrezzature e DPI
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili
Titolo V: Segnaletica
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: Videoterminali
Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere
iperbariche)
Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici/cancerogeni/mutageni e amianto)
Titolo X: Agenti Biologici
Titolo XI: Atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al D.Lgs.
231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
30 aprile 2008: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato
15 maggio 2008: Entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008
Salvo le disposizioni relative a:
Valutazione dei rischi: prorogata fino al 01 gennaio 2009
Data certa e rischi Stress lavoro correlato: prorogato fino al 16 maggio 2009
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
(Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva
2004/40/CR al 30 aprile 2012
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche
artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26 aprile 2010
Le principali novità del D.Lgs 81/2008
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Datore di lavoro e la delega di funzioni;
Dirigente e il Preposto;
Principio di effettività;
Documento di Valutazione dei Rischi e l’entrata in vigore delle relative
disposizioni;
RLS, RLST , RLSSP
Obblighi di formazione e informazione;
Medico competente
Sorveglianza sanitaria
Le principali novità del D.Lgs 81/2008
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Appalti interni;
Nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso;
Cantieri temporanei e mobili;
Sospensione dell’attività di impresa;
Responsabilità “penale” delle persone giuridiche:
– D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 del D.Lgs 81/2008.
– Sistema di Gestione della Sicurezza
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Il Datore di lavoro
Nella impostazione dell’attività aziendale deve predisporre la politica, le linee
guida e indicazioni di carattere generale, nonché mettere a disposizione
risorse adeguate.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
D. Lgs. 626/1994 dall’ art. 2 - Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa.
D. Lgs. 81/2008 dall’ art. 2 - Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
La delega di funzioni
Negli anni passati dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e
caratteristiche, ma il D. Lgs. 81/2008 trascrive, per la prima volta, nella
norma, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004, n. 4981:
Nel definire all'art. 2 comma 1 lett. b), il concetto di datore di lavoro, il d.lg. 19
settembre 1994 n. 626 codifica il principio di effettività, e, in particolare,
rende possibile la coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più
figure aventi la qualità di datore di lavoro perché accanto al datore di lavoro,
inteso nel senso civilistico tradizionale quale titolare dei rapporti di lavoro,
possono esservi coloro che hanno la responsabilità dell'impresa o di una o più
unità produttive che non sono invece titolari dei rapporti di lavoro, sempre
che, beninteso, siano titolari dei poteri decisionali e di spesa;
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004, n. 4981:
Stabilisce l'inderogabilità della posizione di garanzia del datore di lavoro, nel
senso che è in facoltà dell'imprenditore, o del datore di lavoro in senso
civilistico, individuare la persona fisica che assume la qualità di datore di
lavoro ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994 e il designato può rifiutare la nomina
anche successivamente all'assunzione e all'esercizio delle funzioni alla qualità
connesse, ma se tale rifiuto non venga opposto non può il datore di lavoro
(individuato ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994) dismettere volontariamente la
qualità assunta proprio per la non negoziabilità delle posizioni di garanzia.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Il Datore di Lavoro:
Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA
Nelle società sono TUTTI I SOCI o l’INTERO CDA in assenza di DELEGA VALIDA
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
CONSEGUENZE
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
POSSONO ESSERE SANZIONATI ANCHE I DIRIGENTI
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
Il Dirigente e il Preposto
IL DIRIGENTE
Prima del D.Lgs. 81/2008 non esisteva una definizione normativa, la figura
era delineata attraverso la giurisprudenza:
«Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato
dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide
sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore
produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione
all’intera azienda»
Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell’11.7.2007
Il Dirigente e il Preposto
IL DIRIGENTE
Con l’introduzione del D.Lgs 81/2008 è stata introdotta una definizione
normativa: art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008:
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
La figura del Dirigente non coincide necessariamente con il “Dirigente”
secondo quanto stabilito dai CCNL
Il Dirigente e il Preposto
IL DIRIGENTE
Nella gestione della attività aziendale
DEVE ATTUARE
la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal
datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando
sull’operato dei preposti.
Il Dirigente e il Preposto
IL PREPOSTO
Prima del D.Lgs. 81/2008 non esisteva una definizione normativa, la figura era
delineata attraverso la giurisprudenza:
«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza
degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite
operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di
pericolo».
Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991
Il Dirigente e il Preposto
IL PREPOSTO
Con l’introduzione del D.Lgs 81/2008 è stata introdotta una definizione
normativa: art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Il Dirigente e il Preposto
IL PREPOSTO
DEVE:
•Sovrintendere all’attività lavorativa
•Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute
•Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei
lavoratori
•Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o
carenze nei sistemi di protezione
IL PREPOSTO HA QUINDI POTERE DI INIZIATIVA
Il Dirigente e il Preposto
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008:
La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno,
in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a
legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale
dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro
della società poneva «il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a
svolgere le funzioni di dirigente di fatto».
Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 21585 dell’1.6.2007
Il Dirigente e il Preposto
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008:
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
ivi definiti.
b) DATORE DI LAVORO
d) DIRIGENTE
e) PREPOSTO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) – art. 2 c. 1 lettera f
Le principali novità si rilevano nel caso dello svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro della funzione di RSPP
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro:
Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
Aziende della pesca fino a 20
Altre Aziende fino a 200 addetti
Introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua formazione:
La formazione del RSPP datore di lavoro dovrà essere definita mediante
Accordo Stato Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di
formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di
aggiornamento periodico.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (segue)
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo
precedente.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) – art. 2 c. 1 lettera f
Il nuovo D. Lgs. non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo
del RSPP agli Organi di controllo (ASl e Ispettorato del lavoro)
Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente
ex art. 28 c. 2 lett. e nel DVR o Autocertificazione dei Rischi.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) art. 47
È UNA FIGURA CHE CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO
DIVENTA OBBLIGATORIA
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale
(RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) art. 47
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS;
Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di
norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato
per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza
di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali
o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
(RLST) – art. 48
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo
47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(………..)
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al
Fondo di cui all’articolo 52.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
(RLST) – art. 48
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità
e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il
termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima
ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza,
all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
(RLST) – art. 48
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale
da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un
percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi
dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali
operative.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito
Produttivo – art. 49
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla
compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità
marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti
del 18 ottobre 2006, n. 3858;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito
Produttivo – art. 49
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, (omissis);
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente
operanti nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito
produttivo.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
– art. 50
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo
37;
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
– art. 50
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata (omissis) come previsto dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
– art. 50
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l)partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m)
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o
dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Tenuta della documentazione
art. 53
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative
alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la
tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede
sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle
parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Medico Competente
DEFINIZIONE
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di
cui all’articolo 38
collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
Medico Competente
TITOLI E REQUISITI
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Medico Competente
TITOLI E REQUISITI
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il
Ministero della salute.
I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere
le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
Medico Competente
TITOLI E REQUISITI
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella
misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono
iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della
salute
Medico Competente
ARTICOLO 39:
Il dipendente di una struttura pubblica che svolge compiti di vigilanza non può
prestare ad alcun titolo ed in nessuna parte del territorio nazionale attività di
medico competente.
Qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità il datore di lavoro
può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinatore.
Sorveglianza Sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché
dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all.articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE:
a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa
Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA:
1. in fase preassuntiva;
2. per accertare stati di gravidanza;
3. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
Sorveglianza Sanitaria
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
Sorveglianza Sanitaria
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il
medico trasmette entro il I° trimestre dell’anno successivo le informazioni di
cui all’allegato 3b. Le regioni trasmettono i dati aggregati all’ISPESL
Il medico competente svolge la propria attività in qualità di:
1. Dipendente o collaboratore di una struttura convenzionata pubblica o
privata
2. Libero professionista
3. Dipendente del datore di lavoro
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in
vigore delle relative disposizioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in
vigore delle relative disposizioni
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
• Riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
• Avere data certa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e
LA DATA CERTA
1) Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 5
dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa
dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000 …..(estratti)
In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale requisito
si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali
e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 - 2704 del codice civile, i
quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data
certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a
ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della
formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e
LA DATA CERTA
Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti
possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
1. ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8
del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul
documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
2. in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto
deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione,
numerazione e pubblicazione dell'atto;
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e
LA DATA CERTA
4. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15,
comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513;
artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
5. apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di
unverbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto
pubblico;
6. registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un
ufficio pubblico.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI
RISCHI”
LO STRESS LAVORO-CORRELATO
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,
psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono
in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro
confronti».
L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori
di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata
rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da
parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza
di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può
avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di
lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i
fattori soggettivi».
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI
RISCHI”
LO STRESS LAVORO-CORRELATO
La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in:
1. ripetuti mutamenti di turno;
2. lavoro notturno;
3. prestazione di attività lavorativa in emergenza;
4. lavoro ripetitivo.
(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random
sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone
interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work
stress on health in an Italian sample of healthcare workers;
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI
RISCHI”
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001
Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi
e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, (omissis), deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI
RISCHI”
LA TUTELA DI LAVORATRICI, GIOVANI, ANZIANI E STRANIERI
Possibili interazioni con il principio di non discriminazione.
Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra
responsabilità professionali e familiari.
Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con
riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di
tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e
agli orari.
Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v.
formazione e informazione), culturali e conoscitive.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Autocertificazione
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Autocertificazione
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
6.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali
procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente
decreto.
Gli obblighi di formazione e informazione
Il contenuto della formazione e dell’informazione devono essere facilmente
comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le relative
conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di
lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test
di apprendimento).
Nel caso di lavoratori immigrati (ossia: non madrelingua), la formazione e
l’informazione devono avvenire previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso formativo e informativo.
Gli obblighi di formazione e informazione
4.
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per
i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove
la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo
Gli obblighi di formazione e informazione
Il libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione
devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n.
276/2003), il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la
programmazione dell’attività formativa e valutato dagli organi di vigilanza ai
fini della verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di
lavoro.
Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti) –
art. 21
I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)
I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c,)
I soci delle società semplici del settore agricolo
DEVONO
Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
Munirsi di dispositivi di protezione individuale
Munirsi di apposita tessera di riconoscimento
POSSONO
Beneficiare della sorveglianza sanitaria
Partecipare a corsi di formazione
Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti) –
art. 21
Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a
beneficio dei soggetti in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli
appalti.
Si richiamano al riguardo l’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed l’Allegato XVII
sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento
alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese
in caso di appalto.
Lavoratori autonomi e imprese familiari
(senza dipendenti)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto
delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati.
Lavoratori autonomi e imprese familiari
(senza dipendenti)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1
costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli
appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti
e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti.
Lavoratori autonomi e imprese familiari
(senza dipendenti)
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
Lavoratori autonomi e imprese familiari
(senza dipendenti)
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007
Gli appalti interni
La disciplina in materia di appalti, precedentemente contenuta nell’art. 7 del
d. lgs. n. 626/1994, è ora contenuta nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, nel
quale sono state inserite alcune novità.
Permane l’obbligo del datore di lavoro committente di:
a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, in
relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d’opera o
somministrazione (verrà effettuata secondo le modalità indicate da un
d.p.r. che sarà adottato entro 12 mesi dalla data di emanazione del D. Lgs.
n. 81/2008; nel frattempo: acquisizione certificato di iscrizione alla CCIIA e
autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale);
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Gli appalti interni
Permane altresì l’obbligo, a carico di tutti i datori e lavoro ed esteso ai
subappaltatori, di:
a) Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Gli appalti interni
La redazione del DUVRI
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia
impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o d'opera.
La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Gli appalti interni
Cos’è il DUVRI
Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e
valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea
esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI
Gli appalti interni
La redazione del DUVRI
Solo il committente è in grado di farlo, perché conosce la sequenza temporale
delle fasi del lavoro ed ha stabilito preventivamente le modalità operative.
Il D.U.V.R.I. deve:
• Essere integrato con il documento di valutazione dei rischi aziendali
• Essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti;
• Essere indipendente dal documento di valutazione dei rischi aziendali
• Essere finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
N.B. Utilizzare una metodologia adattabile ad ogni tipo di appalto (ad
esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza del Cantiere – PSC)
Gli appalti interni
L’indicazione dei costi sulla sicurezza
Nei contratti di “subappalto, appalto e somministrazione” devono essere
indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza, con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
La tessera di riconoscimento
Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Gli appalti interni
Sequenza temporale degli adempimenti a carico del datore di lavoro
committente
Individuazione del potenziale appaltatore
1. Ottenimento delle informazioni di cui al comma 2, lett. b e delle
indicazioni relative ai costi della sicurezza
2. Verifica della idoneità tecnico professionale (documentata e motivata)
anche alla luce dei dati di cui al punto che precede e di eventuali
provvedimenti di sospensione
3. Predisposizione del DUVRI contenente la indicazione di tempi e modi delle
attività di cooperazione e coordinamento nonché la indicazione dei costi
della sicurezza
Gli appalti interni
4. Ottenimento della indicazione nominativa del personale dell’appaltatore e
della documentazione comprovante la regolarità del rapporto
5. Stipula del contratto con indicazione nominativa del personale
dell’appaltatore, previsione di procedura per l’inserimento di nuovo
personale, costi della sicurezza ed allegazione del DUVRI (dichiarato parte
integrante del contratto)
6. Effettuazione delle attività indicate nel DUVRI
Verifica continuativa della identità del personale dell’appaltatore
Noleggiatori e Concedenti in uso
D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso
di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Noleggiatori e Concedenti in uso
D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 72
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto
la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di
lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il
buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata
del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
Noleggiatori e Concedenti in uso
In caso di violazione delle norme appena descritte, ossia in caso di vendita /
noleggio / leasing / comodato d’uso di macchinari non conformi alle
normative di legge:
Es. protezioni rimosse o rotte, manutenzione inefficiente, verifiche di legge
non eseguite, certificazioni previste inesistenti.
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli
installatori
I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con
l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
Noleggiatori e Concedenti in uso
In caso di:
Mancanza attestazioni di conformità ai requisiti di sicurezza (per le
attrezzature pre Direttiva Macchine);
Mancanza attestazioni di buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza (tutte);
Mancanza dichiarazione del datore di lavoro (che ha noleggiato l’attrezzatura)
di dichiarazione attestante la specifica formazione del personale che utilizzerà
la specifica attrezzatura
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;
Cantieri temporanei o mobili
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo I - Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
Obblighi dei datori di lavoro
Piano operativo di sicurezza (art. 96 comma 1 lettera “g )
Il P.O.S. è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in
riferimento al singolo cantiere interessato.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del
piano di sicurezza e coordinamento (art. 100) e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alla redazione del documento di valutazione del
rischio.
La responsabilità amministrativa dell’impresa
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231
DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI
ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.
Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma
1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
La responsabilità amministrativa dell’impresa
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società. Di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento
di tutti gli obblighi giuridici relativi:
f ) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
La responsabilità amministrativa dell’impresa
Sempre dall’Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai
commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori
modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Sistema di Gestione derivante dal "Testo Unico"
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA (SGSL)
La divisione dei compiti e delle responsabilità rappresentano uno dei
momenti strategici per la corretta implementazione del sistema; occorre che,
in questa fase, tutta la Direzione Aziendale sia impegnata nella ricerca di
soluzioni adatte alla realtà dell’azienda stessa.
Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi dell’alta direzione, dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti
anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza nonché le
responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e i compiti di ispezione,
verifica e sorveglianza in materia di SSL.
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e
specifica formazione.
Sistema di Gestione derivante dal "Testo Unico"
La struttura organizzativa del sistema viene descritta nell’Organigramma
aziendale, con specifico rimando ai compiti ed alle responsabilità sulla
sicurezza.
Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione
aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori si deve tenere presente
che gli stessi soggetti sono responsabili delle attività di verifica e controllo
dell’efficienza del sistema di gestione messo in atto ed è quindi opportuno
che anche questi compiti vengano convenientemente esplicitati e resi
evidenti nell’ORGANIGRAMMA AZIENDALE.
TEST 1
1.
2.
-
3.
-
-
La letteratura medica individua le cause di stress lavoro correlato in:
lavoro ripetitivo
lavoro all’aperto
lavoro diurno
Quali attività possono essere delegate dal datore di lavoro?
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
Sovrintendere l’attività lavorativa
Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti LRS è :
- “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In
assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro
interno
le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
più rappresentative
Sistemi di Gestione introdotti dalla L.
231/01 e richiamati nel Nuovo T.U.
D.Lgs.81/08 art. 30 come condizione
probante dell’applicazione degli
applicazione degli adempimenti in
materia.
Le responsabilità in caso di infortunio
Fondamenti di sicurezza:
aspetti della responsabilità penale
La RESPONSABILITÁ PENALE assume vari aspetti a seconda che dal
comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di:
– una situazione di pericolo
(artt. 437 e 451 del C.P.)
– una situazione di danno
(artt. 589 e 590 del C.P.)
La responsabilità civile
La responsabilità civile si concretizza ogniqualvolta, con il proprio
comportamento si arrechi danno a cose e/o beni.
• In base all’art. 2043 del C.C. il responsabile è tenuto al RISARCIMENTO DEI
DANNI. È bene ricordare che in campo civilistico la responsabilità per fatti
commessi da personale dipendente dell’Azienda, ricade sempre sulla stessa.
• Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la RESPONSABILITA’ CIVILE
si fa spesso discendere dalla responsabilità penale.
La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8
giugno, 2001 – n°231
Fonti normative
Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti, è stato introdotto
nell’ordinamento italiano dal Decreto 231/2001 ed integrato da:
Legge 123 del 3 agosto 2007
Art. 9 Modifica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”
La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8
giugno, 2001 – n°231
Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'
inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro)
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote (una quota 258 €).
Ipotesi di esclusione della responsabilità
Se i reati sono commessi per i soggetti che rivestono funzioni di
rappresentanza, è previsto un regime di responsabilità con l’inversione
dell’onere della prova.
Art. 6, se il reato è commesso da soggetti in posizione APICALE
(Art. 5, Lettera A) è necessario che l’Ente provi che:
1. Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di
controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi.
2. È stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di
poteri di vigilanza.
3. I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli
preventivi,
4. Non ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di
controllo.
Ambito di applicabilità del Decreto
In ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla
rispondenza dei codici comportamentali adottati dall’Ente ai parametri
elencati nell’art. 6 comma 2 del D.Lgs 231.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Il D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 riprende all’art.30 l’argomento riguardante i
modelli di organizzazione e di gestione da adottare ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
• Viene specificato che per essere idoneo ad avere efficacia esimente il
modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ad una serie di punti
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
a) al rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Un altro elemento importante è che il modello organizzativo e gestionale
deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione
delle attività quali elementi probanti dell’attività svolta.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto
dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate.
Sempre l’art.30 del D.lgs.81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i
modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
L’art. 300 del decreto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 ovvero riduce l’entità delle eventuali sanzioni andando a ridurre
il numero minimo di quote da associare ai casi di infortunio in proporzione
con l’entità dei danni stessi subiti dal lavoratore.
TEST 2
1. In base a quale articolo del Codice Civile il responsabile dell’azienda è
tenuto al risarcimento dei danni:
- art. 2056 del C.C.
- art. 2043 del C.C.
- art. 1299 del C.C.
2. Per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, un sistema aziendale non è
necessario che preveda:
- Incontri periodici aziendali con tutti i dipendenti;
- Le attività di sorveglianza sanitaria;
- Il rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
3. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, sono previste sanzioni?
- si, penali
- Si, pecuniaria
- no
VIDEOTERMINALI E
PREVENZIONE
La sorveglianza sanitaria
• è dovuta per chi utilizza i videoterminali sistematicamente e abitualmente
per almeno 20 ore settimanali
• è esercitata dal medico competente
• sono previste visite:
– preventive (prima dell’avviamento alla mansione)
– periodiche
SONO PREVISTI CONTROLLI:
• degli occhi e della vista
• alla colonna vertebrale e agli arti superiori
La sorveglianza sanitaria
PERIODICITÀ:
• biennale per i lavoratori/trici classificati idonei con prescrizioni e/o quelli
con più di 50 anni;
• tutti gli altri ogni 5 anni.
I lavoratori sono sottoposti inoltre a controllo oftalmologico:
• quando sospettano alterazioni delle funzioni visive, confermate dal medico
competente;
• qualora la visita periodica ne evidenzi la necessità.
SPESE:
• per gli accertamenti e eventuali dispositivi di correzione sono a carico del
datore di lavoro.
Le pause
Gli operatori ai VDT hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante:
• pausa;
• cambiamento di attività.
Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale)
In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una pausa di 15 min. ogni
120 min.
Disturbi oculo-visivi
Sintomi:
• bruciore, lacrimazione;
• senso di corpo estraneo;
• ammiccamento frequente;
• fastidio alla luce, pesantezza;
• visione annebbiata o sdoppiata;
• stanchezza alla lettura;
• cefalea.
NEL COMPLESSO SONO DISTURBI REVERSIBILI
Disturbi oculo-visivi
Principali cause:
•
•
•
•
•
•
illuminazione inadatta
riflessi da superfici lucide
luce diretta (artificiale o naturale) su monitor o occhi
presenza di superfici di colore estremo (bianco o nero)
difettosità del monitor
impegno visivo statico, ravvicinato, protratto nel tempo
Disturbi oculo-visivi
Come prevenirli:
•
•
•
•
•
•
ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause
socchiudere le palpebre per 1/2 minuti
distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso quelli lontani
verificare l’illuminazione e le tende
eliminare riflessi e/o abbagliamenti
seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
Disturbi muscolo-scheletrici
Sensazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
senso di peso, di fastidio
intorpidimento
dolore
rigidità di:
collo
schiena
spalle
braccia
mani
Disturbi muscolo-scheletrici
Cause:
•
•
•
•
posizione di lavoro scorretta
errata scelta degli arredi
posizione di lavoro fissa e mantenuta per lungo tempo
movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (uso di tastiera e mouse)
Disturbi muscolo-scheletrici
Come prevenirli:
•
•
•
•
•
verificare che la parte alta del monitor sia al livello degli occhi
verificare la distanza del monitor e della tastiera
stare seduti ben eretti con i piedi ben poggiati
regolare bene l’altezza e l’inclinazione della sedia
ai primi sintomi di dolore al collo o alle estremità concedersi una pausa
alzandosi e muovendosi
Stress
Disturbi di tipo psicologico o psicosomatico:
•
•
•
•
•
mal di testa, stanchezza
irritabilità, tensione nervosa
ansia, depressione
insonnia
problemi digestivi
Stress
Cause:
•
•
•
•
•
•
carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona
mancanza di riconoscimento
lavoro monotono e/o ripetitivo
isolamento da colleghi
software o hardware inadeguati
fattori ambientali:
– spazio
– microclima
Stress
Come prevenirlo:
• svolgendo attività fisica
• sfruttando al meglio le pause
• adottando comportamenti corretti conformemente alla formazione e
all’informazione ricevuta
La posizione corretta
Tronco:
• posizione eretta, fra 90 e 110° per evitare
dannose compressioni pelvico-addominali,
appoggio del tratto lombare
Gambe:
• a circa 90°per ridurre l’affaticamento e
facilitare la circolazione. Piedi ben poggiati a
terra o sul poggia-piedi
La posizione corretta
Braccia:
• piegate a circa 90°. Avambracci appoggiati nello spazio fra bordo tavolo e
tastiera (15 cm)
Occhi:
• distanza occhi monitor fra i 50 e i 70 cm. Il bordo superiore del monitor
deve essere posto all’altezza degli occhi.
Il piano di lavoro
DEVE ESSERE:
• con bordi arrotondati
• di colore neutro e superficie opaca
• regolabile in altezza (67-77 cm.) o ad altezza
fissa (72 cm.)
• profondo 70-80-90 cm
• largo 90-120-160 cm.
• comunque di dimensioni sufficienti per
permettere una disposizione delle attrezzature
flessibile
Il sedile di lavoro
DEVE ESSERE:
• stabile
• con 5 razze e ruote
• girevole
• senza braccioli (o arrotondati)
• regolabile:
• sedile (alto/basso)
• schienale (alto/basso, inclinazione)
• traspirante e lavabile
Monitor
DEVE ESSERE:
• orientabile e inclinabile
• con superficie antiriflettente
• con luminosità e contrasto regolabili
• con immagine stabile senza “sfarfallamenti”
• con caratteri leggibili e definiti
• pulito
• la parte retrostante lontana da pareti
Tastiera
DEVE ESSERE:
• inclinabile e separata dal monitor
• lontana dal bordo del piano di lavoro
15 cm.
• con superficie opaca e di colore neutro
• con simboli chiari
Mouse
DEVE:
• garantire una buona impugnatura (ergonomica)
• essere “manovrato” avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di
lavoro
Portadocumenti
DEVE ESSERE:
regolabile:
• alto/basso
• destra/sinistra
COLLOCATO IN MODO CORRETTO IN
RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Poggiapiedi
Dovrà essere di dimensioni adeguate:
• larghezza 45 cm.
• profondità 35 cm.
• Inclinazione 10-20°
• superficie in materiale anti-scivolo
Illuminazione
Valori e condizioni ottimali:
• fra i 200 e i 400 lux
• pareti, pavimenti, soffitti, porte, piani di
lavoro devono essere di colore chiaro e
opaco
• le tende devono consentire la regolazione
della luce naturale (es. veneziane)
• plafoniere anti-abbagliamento
Microclima
• Preferibile impianto di climatizzazione;
• nella stagione calda la temperatura non dovrebbe essere inferiore di oltre
7°C da quella esterna;
• nelle altre stagioni tra i 18 e i 20°C;
• umidità fra il 40 e il 60%;
• ricambio 32 mc per persona all’ora in assenza di fumatori.
Rumore
• Installare i VDT in locali poco disturbati
da fonti di rumore interne o esterne
• scegliere strumentazione poco rumorosa
• isolare gli strumenti rumorosi in locali
separati o con dispositivi fono-isolanti
TEST 3
in sede e di sorveglianza sanitaria per i video terminalisti sono previsti i
controlli:
-alla colonna vertebrale e agli arti superiori
-agli arti inferiori
-all’udito
Tra le principali cause di disturbi oculo visivi non c’è:
difettosità del monitor
-riflessi da superfici lucide
-lenti da vista inadatte
la posizione corretta del tronco è :
-fra 70° e 90°
-fra i 90° e i 110°
-110° e 130°
PREVENZIONE INCENDI E
GESTIONE EMERGENZE
Normativa di riferimento
ART. 18 d.Lgs. 81/08
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1.
2.
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza.
Nell’affidare i compiti ai lavoratore tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Normativa di riferimento
3. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI), sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
4. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave
e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
5. Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.
6. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Normativa di riferimento
Obblighi del preposto
1. Vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza.
3. Segnalare tempestivamente al D.L. o al dirigente sia le deficienze delle
attrezzature e DPI , sia ogni altra condizione di pericolo.
4. Frequentare appositi corsi di formazione.
Normativa di riferimento
Obblighi dei lavoratori
1.
2.
3.
4.
5.
Osservare le disposizioni impartite dal D.L., dal dirigente o dal preposto.
Utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze pericolose.
Non rimuovere dispositivi o segnaletica di sicurezza.
Non prendere iniziative che non sono di loro competenza.
Accettare l’eventuale designazione di “addetto antincendio” e
partecipare al relativo programma di formazione.
D.M. 10.03.98
Criteri generali di sicurezza antincendio
per tutti i luoghi di lavoro
Allegato IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio
ELEVATO :
• industrie e depositi ove si utilizzano sostanze pericolose (DPR 175/88)
• fabbriche di esplosivi
• centrali nucleari
• scuole
• alberghi con più di 200 posti letto
• ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
• cantieri temporanei o mobili in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc. L > 50 mt)
o dove si impiegano esplosivi
D.M. 10.03.98
Criteri generali di sicurezza antincendio
per tutti i luoghi di lavoro
Allegato IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio
MEDIO :
• luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16/02/82 ( attività soggette a parere
VVF per ottenimento CPI)
• cantieri temporanei o mobili ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere esclusi quelli interamente all’aperto
BASSO :
• attività non classificate a medio o elevato rischio e dove, in generale,
l’attività offre scarsa possibilità di sviluppo di fiamme
Programmazione dell’attività in azienda
•
•
•
•
•
•
Censimento strutture;
designazione operatori addetti alla lotta antincendio;
specifica formazione degli stessi;
acquisto attrezzature antincendio e DPI;
elaborazione piani di emergenza;
elaborazione e diffusione documento di informazione per tutto il
personale del posto.
Rischi di incendio legati all’attività svolta e alle mansioni
Misure di prevenzione e protezione adottate in azienda:
• Ubicazione dei presidi antincendio
• Ubicazione delle vie d’uscita
• Modalità di apertura delle porte e delle uscite
• Importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco
• Perché non devono essere utilizzati gli ascensori
Procedure da adottare in caso di incendio:
• Azioni da attuare quando si scopre un incendio
• Come dare l’allarme
• Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta
• Modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco
Emergenza
Situazione di:
• RISCHIO (probabilità che si possa raggiungere il livello di potenziale danno)
• PERICOLO (potenzialità intrinseca di causare danno) la cui soluzione non
può essere rimandata e che deve essere affrontata con immediatezza
affinchè non si trasformi in urgenza
Effetti di un incendio sull’uomo
Reazioni fisiologiche e psicologiche:
• aumento del battito cardiaco
• deflusso del sangue dagli organi digestivi
• aumento delle pulsazioni al cervello
• aumento della produzione di adrenalina
• aumento della capacità organica di assorbire tossine
Calore
Resistenza umana alle temperature:
• a 120° C
15 minuti
• a 140° C
5 minuti
• a 180° C
1 minuto
Effetti di un incendio sull’uomo
Inalazione prodotti della combustione
•
•
•
•
500 PPM sotto sforzo 20 min. effetto trascurabile
1000 PPM
“
“ 10 “ effetto sensibile
5000 PPM
“
“ 2 “ collasso
10000 PPM “
“ 1 “ morte
Principali fonti di rischio
LOCALI CON ELEVATO CARICO DI INCENDIO:
• archivi cartacei
• depositi di materiale combustibile
• depositi prodotti infiammabili
IMPIANTI TECNOLOGICI:
• centrale termica
• impianto di condizionamento
• deposito e distribuzione gas combustibili
• impianti elevatori
TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Principali causa di incendio
• Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o
combustibili;
• Accumulo di rifiuti cartacei;
• Negligenze nell’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
• Scarsa manutenzione delle apparecchiature;
• Impianti elettrici difettosi, sovraccaricati e non sufficientemente protetti;
• Riparazioni di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
• Apparecchiature lasciate sotto tensione anche quando non utilizzate;
• Ostruzione della ventilazione di apparecchi elettrici o da ufficio;
• Fumare in aree ove è proibito;
• Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione.
Riduzione dei pericoli causati da materiali combustibili e
infiammabili
•
•
•
•
•
•
•
Rimozione o riduzione alla quantità necessaria per la normale attività;
Sostituzione dei materiali con altri meno pericolosi;
Immagazzinamento in idonei locali o appositi contenitori;
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro;
Verifica del buono stato delle attrezzature;
Disporre a portata di mano i mezzi antincendio di primo intervento;
Attivare il personale formato sull’utilizzo dei mezzi antincendio .
Triangolo del fuoco
COMBURENTE
ossigeno presente
nell’aria
COMBUSTIBILE
materiali solidi, liquidi
o gassosi
CALORE
elemento di innesco
Le sorgenti di innesco
ACCENSIONE DIRETTA
quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in
contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno (taglio e
saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigarette)
ACCENSIONE INDIRETTA
quando il calore d’innesco avviene nelle forme della convenzione, conduzione
o irraggiamento termico (aria calda generata da un incendio e diffusa
attraverso un vano scala, propagazione attraverso elementi metallici
strutturali)
Le sorgenti di innesco
ATTRITO
quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali
(malfunzionamento di parti meccaniche rotanti come cuscinetti e motori)
AUTOCOMBUSTIONE
quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile (cumuli di carbone,
fermentazione di vegetali, reazioni chimiche)
Sostanze estinguenti
ACQUA
Azione di scambio termico assorbendo calore e abbassando la temperatura di
combustione.
ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Gas inerte con caratteristiche soffocanti. Liquefatta a -78°.
POLVERE
Miscela di sostanze chimiche che hanno un effetto di soffocamento .
SCHIUMA
Sostanza la cui miscelazione in acqua e aria produce schiuma. Agisce per
separazione.
GAS INERTI (NAF)
Sostitutivi dell’HALON, agiscono per inibizione chimica della fiamma.
Criteri generali salvavita
• Prima di attaccare il principio di incendio assicurarsi una via di fuga
• Nei locali invasi dal fumo abbassarsi vicino al pavimento e percorrere il
perimetro toccando le pareti fino a trovare l’uscita
• Se restate intrappolati in una stanza raggiungere il balcone
• In caso di scarsa visibilità percorrere le scale a ritroso
• Non transitare in prossimità di vetrate
• In caso di calca afferratevi un polso con l’altra mano e puntate le braccia in
avanti mantenendo i gomiti larghi
Il piano di emergenza
Dati statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
In Italia 600.000 interventi di soccorso tecnico urgente di cui circa 40.000
correlati ad emergenze verificatesi in attività lavorative.
In una organizzazione aziendale è fondamentale sapere come affrontare i
primi momenti dell’emergenza in attesa dei VVF. Lo strumento basilare è il
Piano di Emergenza ossia quel documento che contiene le informazioni chiave
per ottenere i seguenti obiettivi:
• salvaguardia ed evacuazione delle persone;
• messa in sicurezza degli impianti di processo;
• confinamento dell’incendio;
• protezione dei beni e delle attrezzature;
• estinzione completa dell’incendio;
Fattori determinanti
per le conseguenze di un incendio
• Mancanza di efficaci sistemi di prevenzione
• Segnalazione non tempestiva
• Scarsa conoscenza dei luoghi
• Insufficienza delle vie di fuga
• Carenza nella protezione attiva e passiva
• Mancanza di un piano di emergenza
Interventi di prevenzione
MISURE TECNICHE:
• impianti e depositi sicuri
• manutenzione impianti
• adeguata protezione scariche atmosferiche
MISURE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI COMUNICATIVE:
• ridurre al minimo le sostanze pericolose
• ordine e pulizia
• procedure di sicurezza per l’impiego di fiamme libere
• sorveglianza sul comportamento degli operai
• formazione interna e addestramento
Procedure da adottare quando si scopre un incendio
• Valutare se esiste la possibilità di estinguere l’incendio con i mezzi a
portata di mano;
• Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è
sicuri di riuscirvi;
• Chiamare immediatamente i VVF;
• Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.;
• Limitare la propagazione del fumo e del fuoco chiudendo le porte di
accesso;
• Iniziare l’opera di estinzione garantendosi una via di fuga dietro le spalle;
• Accertarsi che la struttura nel frattempo venga evacuata;
• Nell’impossibilità di controllare l’evento attendere i VVF e fornire loro
precise indicazioni.
Procedure da adottare in caso di allarme
• Mantenere la calma (la conoscenza delle procedure e l’addestramento
periodico sono di grande aiuto)
• Attenersi a quanto previsto nel Piano di Emergenza
• Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
• Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà
• Allontanarsi ordinatamente dal luogo interessato
• Non rientrare nella struttura fino a quando non vengono ripristinate le
condizioni di normalità
Manutenzione del piano di emergenza
POSSIBILI SITUAZIONI CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO:
•
•
•
•
•
introduzione di nuove tecnologie;
modifica degli assetti organizzativi;
cambio di destinazione d’uso dei locali;
impiego significativo di sostanze pericolose;
modifiche strutturali e/o impiantistiche.
TEST 4
1.
Quali sono gli obblighi dei lavoratori in caso di emergenza antincendio?
- Prendere iniziative, anche se non sono di loro competenza;
- Utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze pericolose;
- Fornire ai colleghi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
(DPI),
2. Quali tra queste procedure va adottata in azienda in ambito di
prevenzione e protezione antincendio?
- Ubicazione dei documenti attestanti la formazione
- Ubicazione delle vie d’uscita
- Ubicazione dei serramenti
3. Cosa compone il cosiddetto triangolo del fuoco?
- Comburente – Combustibile – Calore
- Comburente – Combustibile – Carburante
- Anidride carbonica (CO2) – Combustibile – Calore
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E SEGNALETICA
Dispositivi di protezione individuale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (“DPI”), qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo. Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della
marcatura CE.
I DPI possono e devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Dispositivi di protezione individuale
REQUISITI
I D.P.I. devono:
1) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
2) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
3) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
4) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
Dispositivi di protezione individuale
CATEGORIE:
1.
2.
3.
Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre
due categorie;
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente.
Responsabilità del datore di lavoro
•
•
•
•
•
Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene;
Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
Destinare ogni DPI ad un uso personale;
Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
• Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
• Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la
riconsegna dei DPI;
• Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Responsabilità dei lavoratori
• Si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro;
• Utilizzano i DPI messi a loro disposizione provvedono alla cura dei DPI
messi a loro disposizione;
• Non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
• Segnalano qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a
loro disposizione.
Criteri per l’individuazione e l’uso
I criteri per l’individuazione e l’uso
dei dispositivi di protezione individuale sono:
•
•
•
•
•
•
Identificazione delle mansioni;
Valutazione dei rischi;
Identificazione delle zone del corpo da proteggere;
Valutazione dei rischi correlati al DPI;
Scelta e assegnazione dei DPI;
Vigilanza.
Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione dei capelli:
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali
incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione
Protezione del capo:
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere
provvisti di copricapo appropriato
Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione degli occhi:
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o
di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere
muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Protezione delle mani:
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni,
ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o
altri appropriati mezzi di protezione.
Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione dei piedi:
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di adeguate calzature. Tali calzature devono potersi sfilare
rapidamente.
Protezione delle altre parti del corpo:
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi
particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa
(schermi adeguati, grembiuli..)
Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Cinture di sicurezza:
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che
devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di
pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Maschere respiratorie:
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o
fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei.
Segnaletica di sicurezza
Segnaletica di sicurezza:
Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o un segnale gestuale.
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con
mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza
Colori di sicurezza
Rosso:
• Segnali di divieto e atteggiamenti pericolosi
• Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza
• Sgombero Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo:
• Segnali di avvertimento
• Attenzione, cautela
• Verifica
Colori di sicurezza
Azzurro:
• Segnali di prescrizione
• Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di
sicurezza personale
Verde:
• Segnali di salvataggio o di soccorso
• Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
• Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità
Indicazioni generali sulla segnaletica
• Evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli
altri;
• Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano
confondersi;
• Non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione
luminosa poco distinta;
• Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
• Non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.
Segnale di divieto
È un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare
un pericolo.
Caratteristiche:
• Forma rotonda;
• Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°);
• Colore rosso.
Segnale di avvertimento
È un segnale che avverte di un rischio o pericolo.
Caratteristiche:
• Forma triangolare;
• Pittogramma nero su fondo giallo, bordo;
• Colore nero.
Segnale di prescrizione
È un segnale che prescrive un determinato comportamento
Caratteristiche:
• forma rotonda;
• pittogramma bianco su fondo azzurro.
Segnale di salvataggio o di soccorso
È un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio.
Caratteristiche:
• Forma quadrata o rettangolare,
• Pittogramma bianco su fondo verde
Cartello per le attrezzature antincendio
È un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori
e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui
visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente.
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita
colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione
delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
Caratteristiche:
• forma quadrata o rettangolare;
• pittogramma bianco su fondo rosso.
Segnale luminoso
È un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire
esso stesso come una superficie luminosa.
La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato
al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza
provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per
intensità insufficiente.
Segnale acustico
È un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo,
senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.
Esso deve:
• avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo
da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
• essere facilmente riconoscibile
IL SUONO DI SGOMBERO DEVE ESSERE CONTINUO
Segnali verbali e gestuali
Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di
sintesi vocale I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici
e chiari.
Un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale
per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un
pericolo attuale per i lavoratori. Il "segnalatore", impartisce, per mezzo di
segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali. Indossa
elementi di riconoscimento adatti, di colore vivo, preferibilmente unico, e
riservato esclusivamente al segnalatore.
TEST 5
1. Che forma hanno i segnali di divieto?
- tringolare
- rotonda
- quadrata
2. All’interno della cartellonistica cosa sta ad indicare il colore giallo?
- Segnali di divieto e atteggiamenti pericolosi
- Segnali di avvertimento
- Segnali di salvataggio o di soccorso
3. Quali sono i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione
individuale? (segnare 2 risposte corrette)
- Valutazione dei rischi;
- Identificazione delle zone del corpo da proteggere;
- Comodità e praticità di utilizzo.
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