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Guida alla Pubblicità ed all`Accesso agli Atti della Scuola

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Guida alla Pubblicità ed all`Accesso agli Atti della Scuola
Guida alla Pubblicità
ed all’accesso agli
Atti della Scuola
A cura di Cinzia Olivieri
03.03.2015
bozza - sono graditi suggerimenti
1
Indice
DPR 416/74 Pubblicità degli atti
CM 105/75 Regolamento tipo
Il rilascio copie prima della L 241/90
L 241/90 sul procedimento amministrativo
L 241/90 modalità di accesso
L 241/90 Diniego o differimento all’accesso
Costi di riproduzione e imposta di bollo
Accoglimento della richiesta di accesso
Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
DPR 275/99 Reclamo
DPR 184/06 Commissione per l’accesso
Semplificazione e trasparenza
Limiti in materia di privacy
Ricorso al TAR
Modello di istanza di accesso
03.03.2015
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Dpr 416/74 Pubblicità degli atti
Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la
Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o
di istituto “in apposito albo della scuola”
escludendone solo “gli atti concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato”.
I regolamenti interni potevano disciplinare quanto
non previsto dal decreto come disposto dall’Art.
37 che precisava che gli organi della scuola
“operano sulla base di regolamenti tipo
predisposti dal Ministero”.
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CM 105/75 Regolamento tipo
Il “regolamento tipo” predisposto dal Ministero, la CM
105/75, ha quindi previsto all’art. 13 che “La pubblicità
degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve
avvenire mediante affissione in apposito albo di
circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e
autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle
deliberazioni” (dunque non del verbale), “entro il
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10
giorni”
Si ribadisce il divieto per “gli atti e le deliberazioni
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato”
Inoltre, “i verbali e tutti gli atti scritti preparatori” (ancora
distinguendo tra delibera e verbale) sono depositati in
segreteria “e - per lo stesso periodo – esibiti” (senza
particolare ritualità) “a chiunque ne faccia richiesta”
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Il rilascio copie prima della L 241/90
La CM 193/77 richiama la L 390/71 per la
disciplina sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme
Già la Nota del 21 maggio 1980 aveva precisato
che “gli atti degli organi collegiali della
scuola devono essere tenuti a disposizione
dei membri degli organi stessi; di essi può
essere rilasciata copia ai membri predetti, in
relazione alla funzione che sono chiamati a
svolgere”
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5
L 241/90 sul procedimento amministrativo
La L 241/90 nel dettare “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
dispone che (art. 1) “L’attività amministrativa …
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”
(art. 3) Ogni provvedimento amministrativo
generalmente dovrà essere motivato
Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi
sono accessibili, con la sola eccezione di quelli
indicati dalla stessa legge all’art. 24 (che
disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi
previsti dal Dlgs 196/03 (cd. Legge privacy)
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L 241/90 sul procedimento amministrativo
Per l’esercizio del diritto di accesso, cioè
per “prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;” occorre avere
un interesse, “diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso;”
che non comprometta il diritto alla
riservatezza di eventuali
controinteressati” (art. 22 L 241/90 )
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L 241/90 modalità di accesso
“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi”.
“L'esame dei documenti è gratuito”.
“Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”
Possono aggiungersi i diritti di autentica
“La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente”
“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati” (estratto dall’art. 25)
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L 241/90 Diniego o differimento all’accesso
L’art. 25 prevede che “Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta”
“In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento, il richiedente può
- presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale
- Chiedere il riesame al Difensore Civico per gli
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali
- Presentare istanza alla Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi per gli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato
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Costi di riproduzione e imposta di bollo
La visione è gratuita
Per quanto invece riguarda il rilascio copie, successivamente alla L 241/90
sono intervenute alcune circolari ministeriali a disciplinare l’esercizio del
diritto di accesso fissando il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante
marche da bollo (ora contrassegni telematici). Tra queste la CM 94/94,
avente ad oggetto il “Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso
e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge
241/90”
È stabilito che non è dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di
accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata
È invece assoggettabile a bollo la copia conforme eventualmente richiesta
cioè quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma
autentica
Si richiamano per gli importi il DMEF del 24.05.05 ed il DMEF del 05.01.2012
La materia dovrebbe essere regolamentata dai singoli enti.
Sebbene la DIRETTIVA 28 FEBBRAIO 1994, n. 27720/1749 sembra indicare
che la marca sia apposta sulla copia, il DPR 115/02 all’art. 285 dispone, in
materia di spese di giustizia, che la marca sia apposta sull'istanza o in
particolare sull'originale, che viene fotocopiato con il bollo
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Costi di riproduzione e imposta di bollo
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche
da bollo da € 16,00 per ogni 4 facciate (un foglio)
Per gli atti richiesti in copia semplice, in generale l’interessato deve corrispondere i costi
di riproduzione e cioè per il rilascio di copie in carta semplice il costo è di 0,26
centesimi per le prime due copie e 0,52 per le due copie successive e così di seguito
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 13 settembre
2011 ha stabilito che normalmente “I diritti di ricerca e di visura possono essere
richiesti legittimamente dall’Ente in sede di rilascio di copie in quanto per costo –
secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n.
1709), alla quale si è allineata anche quella della Commissione (cfr. parere 1 luglio
2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche
tutti gli altri sostenuti dall’amministrazione,quali, per esempio, quelli concernenti la
ricerca dei documenti e/o l’istruzione della pratica, ma in questo caso l’importo (che
non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di
responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo
e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite
all’esercizio del diritto di accesso, stante il dettato dell’art. 25, comma 1 della legge n.
241/90, in forza del quale l’esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.” (DPR 642/72 come
modificato dal DPR 955/82 ;CM 163/93 e Direttiva 19 marzo 1993, n. 27720/928/46UCA):
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Accoglimento della richiesta di accesso
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso
deve contenere l’indicazione dell’ufficio e delle
sede a cui rivolgersi nonché di un congruo
tempo, non inferiore a 15 giorni, per la visione
e la copia
L’accoglimento della richiesta di accesso ad un
documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti in esso richiamati o
relativi allo stesso procedimento
L’esame avviene dal richiedente o persona da lui
indicata presso la sede indicata nelle ore di
ufficio alla presenza eventuale di personale
addetto
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Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
Il Dlgs 297/94 ribadisce all’art. 43 il principio di pubblicità
degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito
albo della scuola”, sempre con l’esclusione degli “atti
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell'interessato” precisando altresì che “Si osservano
inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 241”.
Infatti per il Consiglio di Stato (sent. N. 7283/03) il diritto di
accesso non è soddisfatto con la sola pubblicità dell’atto
Il successivo art. 40 rinvia ancora ai “Regolamenti tipo”
predisposti dal Ministero per la disciplina di quanto non
previsto dal decreto. L’unico resta la CM 105/75
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DPR 275/99 Reclamo
La pubblicità dell’intero provvedimento è importante e
necessaria anche ai fini del “reclamo”.
Infatti l’art. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina
del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì
definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Pertanto i “provvedimenti” (neanche qui si parla di
“deliberazioni”) devono essere pubblicati affinché chi
abbia interesse possa averne conoscenza ed impugnarli
nel termine che decorre appunto dalla pubblicazione
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DPR 184/06 Commissione per l’accesso
Ulteriori chiarimenti in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06 “Regolamento
sull’accesso ai documenti amministrativi” che ha sostituito il DPR 352/92 che all’Art. 12 ha
disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso istituita dall’art. 27 della L
241/90 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri avverso il diniego espresso o tacito
dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento
Il ricorso – anche utilizzando il modulo presente nel sito - è trasmesso mediante raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero anche a
mezzo fax o per via telematica e notificato agli eventuali controinteressati, entro trenta
giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto
sulla richiesta d'accesso.
Il ricorso deve contenere
a)
le generalità del ricorrente;
b)
la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c)
la sommaria esposizione dei fatti;
d)
l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica,
le decisioni della Commissione.
E devono essere allegati:
a)
il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b)
le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del
ricorso ai controinteressati
In caso di mancata risposta entro 30 giorni, il ricorso si intende respinto; ove invece la Commissione
rilevi l’illegittimità del provvedimento lo comunica all’autorità che lo ha emanato la quale nei
successivi 30 giorni può confermarlo motivatamente
Tale ricorso è alternativo o successivo a quello al TAR (sull’argomento Tar Lazio n. 3675/08)
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Semplificazione e Trasparenza
Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza
della Pubblica Amministrazione sono state
introdotte dalla L 69/09
In particolare l’art. 32 ha stabilito che, dal 1º
gennaio 2011, “gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione” nei siti informatici
Sempre in attuazione al principio di trasparenza il
Dlgs 150/09 all’art. 11 ha dato disposizioni in
materia
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03.03.2015
Limiti in materia di privacy
Limiti alla pubblicità degli atti, per bilanciare l’interesse all’accesso e
quello alla riservatezza, sono introdotti dal Dlgs 196/03 (Codice In
Materia Di Protezione Dei Dati Personali) che stabilisce restrizioni al
trattamento di sensibili (es. di tipo sanitario o giudiziari)
Nel sito del Garante per la protezione di dati personali sono
pubblicate le Linee Guida che forniscono indicazioni in relazione al
trattamento di dati personali
In caso in cui l’accesso sia negato o differito per motivi inerenti i dati
personali di terzi la Commissione per l’accesso decide sentito il
Parere del Garante che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Sul rapporto tra accesso e riservatezza si è espresso il Consiglio di
Stato con la sentenza n. 2511/08
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Ricorso al TAR
Come previsto all’art. 23 del Codice del
processo amministrativo in caso di ricorso
in materia di accesso il ricorrente può
stare in giudizio personalmente senza
l’assistenza di un avvocato
Tuttavia vi è obbligo di notifica ad almeno un
controinteressato che possa subire
pregiudizio dalla conoscenza dei
documenti oggetto dell’accesso
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03.03.2015
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Modello di istanza di accesso
Un modello di accesso agli atti:
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto ________________
OGGETTO : Istanza di visione/copia di documenti amministrativi ai sensi della Legge
241/1990 e successive modifiche
Il/la/i sottoscritto/a/i __________________ , nato/a a __________________Il
_______________ residente in _________________ alla Via
_____________________________ in qualità di (genitore
dell’alunno/a____________ iscritto/a per l’as____ alla classe _____ sez. ____ di
codesto istituto ovvero rappresentante della classe ________; consigliere; membro
di giunta ecc.)
CHIEDE
ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni di poter
esaminare ed eventualmente ottenere copia semplice o autentica – i cui relativi costi
saranno posti nel caso a carico del/la/i sottoscritto/a/i - della seguente
documentazione : ………………………………….
I motivi della suddetta richiesta sono:_________________________
______, li…………………………
Firma _________________________
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Guida alla Pubblicità ed all’Accesso
agli Atti della Scuola
Grazie per
l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
03.03.2015
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