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convenzione
“metro leggera”
La via d’uscita
“... è sempre il momento buono per
fermarsi un attimo a ragionare e
chiedersi dove stiamo andando …”
Martedì 5 ottobre 2010
chiostro della Cultura STOA’ via C. Battisti 21-23, Latina
Comitato Metro Bugia
PARTIAMO DA UNA DOMANDA
VI SIETE MAI CHIESTI IL MOTIVO PER CUI AVVERSO UN BANDO
DI GARA EUROPEO CHE NON PREVEDE RISCHIO D’ IMPRESA E
NEL CONTEMPO PREVEDE DEI GUADAGNI FORTI, CERTI E
GARANTITI DA UN ENTE PUBBLICO, SI INTERESSI SOLO UNA E
UNICA SOCIETA’????
NOI DEL COMITATO “METRO BUGIA” CE LO SIAMO
DOMANDATI, E, SE ANCHE A VOI A PRIMO IMPATTO E’
SEMBRATO ALMENO UN PO’ STRANO, SARA’ NOSTRO
PIACERE ILLUSTRARVI I RISULTATI DELLE NOSTRE RICERCHE
…
INIZIAMO TENENDO PRESENTE UNA PREMESSA
GLI ELEMENTI FONDANTI DI UN BANDO PUBBLICO NON
SONO MODIFICABILI NÈ TANTO MENO NEGOZIABILI
IN QUANTO DIVERSAMENTE
SI VIOLEREBBERO LEGGI IMPERATIVE INTRODUCENDO
ELEMENTI OGGETTIVI DI DISTORSIONE DELLA
CONCORRENZA (PAR CONDICIO), CON VANIFICAZIONE
DELLA PROCEDURA ESPLETATA
DOPO L’AGGIUDICAZIONE VI E’ QUINDI
CRISTALLIZZAZIONE DEGLI ATTI POSTI A BASE DI
GARA, CON PERDITA DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DI
DIRITTO PRIVATO DELL’ENTE PUBBLICO
DI CIO’ NE DAREMO POI I NECESSARI
RIFERIMENTI
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31/3/2006
IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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27/7/2006
METROLATINA AGGIUDICATARIO
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15/11/2006
SACAIM SCRIVE AL RUP
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/2/2007
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19/9/2007
METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO
E’ IL 31 MARZO 2006 QUANDO IL
COMUNE PUBBLICA IL BANDO
SULLA “METRO LEGGERA”
ALLEGATO AL BANDO (ALL.3) E
FACENTE PARTE INTEGRALE DEL
BANDO STESSO, C’E’ UN
DOCUMENTO DI CUI SI PARLERA’
MOLTO, LA COSIDDETTA
CONVENZIONE
LA CONVENZIONE OGGETTO
MISTERIOSO:
CHE COSA E’, COSA SANCISCE, E
PERCHE’ E’ COSI’ IMPORTANTE?
VEDIAMOLO INSIEME
1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO
LA CONVENZIONE E’ IL
DOCUMENTO PIU’ IMPORTANTE
DEL BANDO
DETTA I RAPPORTI TRA PUBBLICO
E PRIVATO. GLI INTERESSI
ECONOMICI SONO REGOLATI
DALLA CONVENZIONE
ECCOLO IL FRONTESPIZIO DELLA
CONVENZIONE ALLEGATA AL
BANDO
E’ LO STESSO PROMOTORE,
L’ALLORA “RAGGRUPPAMENTO”
METROLATINA CHE SCRIVE LA
CONVENZIONE DEL BANDO DI
GARA
1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO
L’ “ARTICOLO 21”
TENIAMO PRESENTE
L’ARTICOLO 21.
LO SEGUIREMO A VISTA NEL
TEMPO. E’ IMPORTANTE,
MOLTO IMPORTANTE. COSA
RACCONTA?
PARLA DI SOLDI. QUANTO E
COME GUADAGNERA’ IL
PRIVATO.
SI SUDDIVIDE NEI PUNTI a) b) c)
1) 31-3-2006: PUBBLICAZIONE BANDO
L’ “ARTICOLO 21”
NEL BANDO IN CUI HA
PARTECIPATO SOLO
METROLATINA, L’ART. 21
ALLA LETTERA A)
STABILISCE
INEQUIVOCABILMENTE CHE
IL PRIVATO PERCEPIRA’ I
CONTRIBUTI REGIONALI IN
RELAZIONE AI KM*VETTURA
PRODOTTI
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31/3/2006
IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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31/8/2006
27/7/2006
METROLATINA AGGIUDICATARIO
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15/11/2006
SACAIM SCRIVE AL RUP
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
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19/2/2007
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19/9/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
2) 27-7-2006:AGGIUDICAZIONE METROLATINA
IL BANDO, DI LIVELLO EUROPEO,
VIENE SNOBBATO DAI PRIVATI.
NESSUNO LO REPUTA DEGNO DI
INTERESSE (solo un’altra società
risponde al bando ma poi subito
abbandona).
IN DATA 27-7-2006 CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 178/2006 A FIRMA DEL
DIRIGENTE ALLE GRANDI OPERE
(a seguito di gara andata deserta)
VIENE AGGIUDICATA LA GARA
ALLO STESSO
RAGGRUPPAMENTO
“METROLATINA” PROMOTORE DEL
PROJECT FINANCING ED
ESTENSORE DELLA
CONVENZIONE
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31/3/2006
IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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27/7/2006
METROLATINA AGGIUDICATARIO
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31/11/2006
15/11/2006
SAICAM SCRIVE AL RUP
SACAIM
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/2/2007
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19/9/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
3) 15-11-2006: SACAIM SCRIVE AL RUP
IN DATA 15-11-2006 LA SACAIM*
PROPONE DEGLI “EMENDAMENTI”
ALLA CONVENZIONE
ESORDISCE COSI’:
“Egregio ingegnere, come da precedenti
comunicazioni e di recente concordato, le
trasmettiamo alcuni spunti condivisi con gli
istituti finanziatori che, ove opportunamente
integrati nel testo della convenzione,
potrebbero utilmente contribuire alla migliore
impostazione della stessa nell’ottica del
finanziamento degli investimenti da questi
previsti secondo le tecniche di finanza di
progetto”
E POI, COSA CHIEDE DI
MODIFICARE?
* La sacaim spa è una delle società
costituenti il raggruppamento Metrolatina
3) 15-11-2006: SACAIM SCRIVE AL RUP
MOLTE COSE, MA CONCENTRIAMOCI ANCORA SULL’ART. 21
ALLA RICHIESTA “D.” SI LEGGE:
A scanso di equivoci, la SACAIM indica al Comune persino dove inserire
questo “cambiamento”, e cioè al settimo comma dell’art. 21.
Si parla poi di un testo interpretativo (?) di conguaglio tra i due diversi importi
(ma non viene mai inserito né nella Convenzione né tantomeno se ne farà
mai riferimento in alcun atto istituzionale)
Sul significato di tale cambiamento tra km/vettura prodotti e km/vettura
presenti nel PEF attendiamo un attimo … ci chiediamo ora …
CHE FINE FANNO TALI RICHIESTE?
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31/3/2006
IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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27/7/2006
METROLATINA AGGIUDICATARIO
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15/11/2006
SACAIM SCRIVE AL RUP
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12/1/2007
17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/2/2007
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19/9/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
4) 17-1-2007: SACAIM PRESENTA UNA
NUOVA CONVENZIONE
IN DATA 17-1-2007 LA SACAIM
DEPOSITA IN COMUNE UNA
NUOVA CONVENZIONE IN CUI
VENGONO INSERITE TALI
“RICHIESTE”
E…..
CHE COSA FA
L’AMMINISTRAZIONE IN
SEGUITO ALL’INVIO DI
QUESTA NUOVA
CONVENZIONE?
4)17-1-2007: SACAIM PRESENTA UNA
NUOVA CONVENZIONE
Convenzione del marzo 2005 (allegata al bando)
Convenzione del 17-1-2007
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IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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METROLATINA AGGIUDICATARIO
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15/11/2006
SACAIM SCRIVE AL RUP
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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15/1/2007
18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/2/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
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19/9/2007
LA GIUNTA APPROVA UNA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA
NUOVA CONVENZIONE (n.12/07)
Il giorno dopo si riunisce la giunta.
Viene preparata la delibera n. 12 con
oggetto “approvazione progetto
affidamento definitivo della concessione
al promotore”, che viene approvata in
data 18/1/2007
Viene inserita anche la nuova
convenzione come un semplice
allegato che di fatto entra, o almeno si
vorrebbe far entrare, a far parte della
delibera di “affidamento definitivo”.
LA GIUNTA APPROVA
5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA
NUOVA CONVENZIONE (n.12/07)
Allagato alla delibera
de quo c’è anche il
parere dell’avv. Prof.
Pascone, con il quale
egli esclude “ulteriori
oneri a carico del
bilancio comunale”
5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA
NUOVA CONVENZIONE (n.12/07)
COSA PREVEDE TALE NUOVA
CONVENZIONE?
GLI EMENDAMENTI DI SACAIM
IN PARTICOLARE, COME
“RICHIESTO” DALLA SACAIM,
PROPRIO AL COMMA 7 DELL’ART.
21, COMPARE UNA NOVITA’ DI
ECCEZIONALE IMPORTANZA
PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI
REGIONALI SI FA ORA
RIFERIMENTO ANCHE AI
PASSEGGERI INDICATI NEL PEF,
MENTRE NON SI FA MENZIONE
DELL’ “EVENTUALE CONGUAGLIO”
Sul significato pratico di tale
“emendamento” accettato dal Comune
dobbiamo attendere ancora un attimo
5) 18-1-2007: LA GIUNTA APPROVA LA
NUOVA CONVENZIONE (n.12/07)
N.B. IN QUESTA
STESURA DI
CONVENZIONE NON E’
PREVISTO A CARICO
DEL COMUNE ALCUN
INTERESSE IN CASO DI
RITARDI DI
FINANZIAMENTO AD
ESSO NON IMPUTABILI
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IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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27/7/2006
METROLATINA AGGIUDICATARIO
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SACAIM SCRIVE AL RUP
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/2/2007
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19/9/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LALA
GIUNTA
GIUNTA
APPROVA
APPROVA
UNA
LA SECONDA
TERZA CONVENZIONE
VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE
SCRIVE AL RUP
Il privato non si accontenta. Forse nei cambiamenti
effettuati vede ancora delle incertezze sul suo effettivo
guadagno (e in effetti ancora potrebbero esserci) e, a
scanso di equivoci, decide di fare capire bene cosa
vuole. Segue una fittissima corrispondenza tra il
Concessionario (ora costituitosi in spa) e il
Concedente per vedere “rivisitata” ancora una volta
la Convenzione.
Tale corrispondenza è riportata nella delibera n. 511
del 19/9/07 di cui diremo di seguito.
6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE
SCRIVE AL RUP
Questi in sintesi sono i passaggi: (pag.1/3)
1) 19.2.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007)
2) 7.3.2007: incontro tra il RUP, i legali di Metrolatina e i rappresentati degli
istituti di credito finanziatori che rappresentano “l’ulteriore necessità di
allineare il PEF alle nuova convenzione modificata”
3)
9.3.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007)
in cui si chiede di “apportare ulteriori miglioramenti integrativi allo schema di
convenzione, utili per una migliore interpretazione della stessa e per il suo
opportuno coordinamento con la documentazione ad essa allegata”
4) 10.4.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 37389 del 11.4.2007)
in cui si trasmette “la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni
da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione”
5) 13.4.2007: Nota Metrolatina spa (prot. 38619 del 16.4.2007)
in cui si ritrasmette “la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni
da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione”
6) 18.4.2007: parere Laura Martiniello (consulente aspetti economici finanziari)
(prot. 40218 del 8.4.2007)
6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE
SCRIVE AL RUP
Questi in sintesi sono i passaggi: (pag. 2/3)
7) 18.4.2007: parere Giovanni Pascone (prot. 40209 del 19.4.2007)
8) 19.4.2007: incontro con Metrolatina per “valutare le criticità del PEF e
della Convenzione”
9) 20.4.2007: Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione
e PEF (Prot. 41522 del 23.4.2007)
10) 23.4.2007: altro parere Laura Martiniello
11) 7.5.2007 incontro Metrolatina - Taglialatela (Segretario Generale)
12) 8.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione e
PEF
13) 9.5.2007 parere “conclusivo” Giovanni Pascone
6) 19-2-2007: ORA E’ METROLATINA CHE
SCRIVE AL RUP
Questi in sintesi sono i passaggi: (pag. 3/3)
14) 11.5.2007 primo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino
Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con
Metrolatina (avv. Angelo De Angelis)
15) 16.5.2007 secondo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino
Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con
Metrolatina (avv. Angelo De Angelis)
16) 17.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema convenzione “comprensivo
degli ulteriori aggiustamenti” (Prot. 50189)
17) 12.7.2007 terzo incontro tra Taglialatela (Segretario Generale) Quirino
Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con
Metrolatina (avv. Angelo De Angelis)
18) 26.7.2007 Metrolatina trasmette ulteriori “emendamenti e rivisitazioni”
(Prot. 74798 del 30/7/2007)
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IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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METROLATINA AGGIUDICATARIO
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SACAIM SCRIVE AL RUP
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SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/9/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LA GIUNTA APPROVA LA SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
E IL COMUNE COSA FA?
Dopo tale serie infinita di
cambiamenti, emendamenti,
rivisitazioni, miglioramenti, revisioni,
aggiustamenti, integrazioni
sostanziali, la Giunta si riunisce e…
con la delibera n. 511 del 19/9/2007
approva un’altra convenzione (a cui
segue relativo contratto rep. 65863
del 24/9/2007).
Poi chiama a raccolta tutta la
stampa del capoluogo per esprimere
la “propria” felicità” …
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
- Direttamente dalla delibera n. 511/2007 si legge testualmente: “Preso atto
e confermato che le integrazioni sostanziali da apportare
alla convenzione sono, quindi, relative agli articoli 1,2,3 punto g, 7
punto j e m, 17,18,19,21,25,26 e preso atto del parere del RUP”
e “Constatata la necessità, sulla base di quanto relazionato dal RUP ed
emerso nel corso dell’istruttoria condotta, in più fasi, oltre che dal RUP
medesimo, dal Direttore generale e dal Dirigente del servizio Bilancio, di
apportare le integrazioni come sopra specificate allo schema di
convenzione con il fine di migliorarne la struttura del tessuto
convenzionale e contrattuale”
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- Di approvare le integrazioni e/o modifiche allo schema di
convenzione riformulando i relativi articoli nel testo che segue …
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
MA CON QUESTO NUOVO ATTO COSA HA FATTO IN CONCRETO IL COMUNE?
COSA PREVEDE QUESTA ENNESIMA STESURA DELLA
CONVENZIONE?
E
IN COSA CONSISTONO QUESTE
“INTEGRAZIONI SOSTANZIALI”
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
Intanto l’art. 21 viene
ulteriormente modificato, e, a
scanso di ogni equivoco si
imprime nero su bianco quanto
dovrà essere corrisposto a
Metrolatina e come dovrà esser
calcolato d’ ora in poi. Ecco
riportato anche l’esempio pratico:
“in relazione al primo anno di
esercizio di trasporto tranviario, i
Contributi Regionali di cui alla
lettera a) che precede saranno
corrisposti sul dato previsionale
di 902.000 Km/vettura […]”, cioè
proprio quelli presunti in base al
nuovo Piano Economico
Finanziario della stessa società,
non di certo in base a quelli
prodotti previsti dal bando.
ORA NON C’E’ PIU’ OMBRA DI
DUBBIO SULL’ENTITA’ DELL’
IMPORTO CHE LA REGIONE, O
MEGLIO IL COMUNE, DOVRA’
CORRISPONDERE AL
PRIVATO!
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
Ma Metrolatina non si fida
ancora: nulla deve essere
lasciato al caso e
all’interpretazione.
Incredibilmente tra l’art. 1 e
l’art. 2 dell’ultima convenzione
riesce a fare aggiungere
quanto segue:
“Le parti concordano che, in caso di difformità e/o contrasto tra le disposizioni di
cui alla presente convenzione e le disposizioni e i principi contenuti nel Piano
Economico Finanziario e nella relativa relazione illustrativa, questi ultimi
saranno considerati prevalenti ai fini interpretativi”.
LA CONVENZIONE ORA E’ CARTA STRACCIA
* Il Consiglio Comunale in data 21/12/09 approva la delibera di Giunta del 19/9/07
7) 19-9-2007: LA GIUNTA APPROVA UNA
SECONDA VARIANTE DI CONVENZIONE
Non solo…
Metrolatina non si accontenta.
Riesce, sempre con una modifica
all’art. 21 rispetto alla precedente
convenzione, a far si che il
Comune ora gli corrisponda anche
gli interessi legali e gli interessi di
mora in caso di ritardo dei
pagamenti da parte della Regione.
E il Comune che fa ora?
Ratifica il tutto con la suddetta
delibera, caricandosi di un ulteriore
onere.
MA QUESTA DEGLI INTERESSI
E’ SOLO UNA QUISQUIGLIA: E’
INFATTI UN PICCOLO IMPORTO
RISPETTO AL VERO
GUADAGNO RELATIVO AL
CONTRIBUTO REGIONALE
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31/3/2006
IL COMUNE DI LATINA PUBBLICA IL BANDO
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METROLATINA AGGIUDICATARIO
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SACAIM SCRIVE AL RUP
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17/1/2007
SACAIM DEPOSITA UNA NUOVA CONVENZIONE
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18/1/2007
LA GIUNTA APPROVA LA NUOVA CONVENZIONE
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19/9/2007
ORA E’ METROLATINA CHE SCRIVE AL RUP
LALA
GIUNTA
GIUNTA
APPROVA
APPROVA
LALA
SECONDA
TERZA CONVENZIONE
VARIANTE DI CONVENZIONE
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
CONCLUSIONI FINALI
COSA HA COMPORTATO IN
SOLDONI TUTTO CIO’?
E SOPRATTUTTO
PERCHÉ?
CONCLUSIONI FINALI
TORTA DEI RICAVI ANNUALE
1%
11%
10%
BIGLIETTO
ABBONAMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
ALTRI
78%
CONCLUSIONI FINALI
LA FONTE PRINCIPALE DI GUADAGNO E’ IL
CONTRIBUTO REGIONALE (C.R.) PARI AL 78%
DEL TOTALE
Come si calcola? Facile …
C.R.= (km*vettura) x (contributo chilometrico)
TORTA DEI RICAVI
1%
11%
10%
BIGLIETTO
ABBONAMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
ALTRI
78%
CONCLUSIONI FINALI
Con un lavoro costante, continuativo e certosino fatto di
susseguenti fasi “modificative”, il parametro
fondamentale di guadagno (C.R.) si è visto radicalmente
trasformato:
1) Si è passati da km*vettura effettivamente prodotti (pochi e incerti)
a km*vettura previsti pari a 902.000 (molti e soprattutto certi) in
base alla più che utopica cifra di 8.448 passeggeri giorno.
2) Nel PEF è stato previsto un contributo chilometrico eccezionalmente
elevato rispetto alle altre similari realtà italiane, insperato e mai
autorizzato nemmeno in via puramente informale dalla Regione
Lazio, pari a ben 8,25 €/km (7,50 + iva).
- Il gioco è fatto! In ogni caso non ci sarà alcun problema di
interpretazione: la convenzione, qualora in contrasto con il PEF,
varrà come carta straccia. E poi naturalmente ci saranno le casse
comunali dei cittadini di Latina a garantire il tutto …
CONCLUSIONI FINALI
QUESTO E’ IL DOCUMENTO
DELLA BANCA OBI* DA CUI
SI EVINCE:
- UN CONTRIBUTO
CHILOMETRICO PARI A 8,25
€/KM (7,50 + iva10%)
-UNA PRODUZIONE PARI A
902.000 KM*VETTURA
TALI VALORI NON
RISULTANO PRESENTI NE’
NEL QUADRO ECONOMICO
NE’ TANTO MENO NELLA
CONVENZIONE ALLEGATO
AL BANDO
CONCLUSIONI FINALI
Ma cosa scriveva il Dirigente del settore
Grandi Opere e Infrastrutture ing. Le Donne
in tempi non sospetti e cioè nell’agosto del
2004 nel documento da lui redatto
denominato “analisi finanziaria” ?
…..
Vediamolo brevemente insieme
CONCLUSIONI FINALI
Questo e’ il
frontespizio
dell’elaborato
dell’agosto 2004 a
firma dell’ing. Le
Donne
CONCLUSIONI FINALI
PRIMA: ricavi regionali
C.R.= km*vettura x contributo
chilometrico
C.R.= 451.000 * 6 = 2.706.000 €
DOPO: ricavi regionali
C.R.= km*vettura x contributo
chilometrico
C.R.= 902.000 * 8,25 = 7.441.500 €
N.B. il PEF prevede un incremento del 2% anno
da cui: C.R. nel 2036= 12.500.000 €
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4167 del 14 luglio 2003
Sono invalidi gli accordi con il contraente privato che
contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con
l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni
del contratto, l’Ente procedente perde la disponibilità del
contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta
inderogabilmente regolato dallo schema approvato con
l’indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la
controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai
partecipanti al confronto concorrenziale, con conseguente
invalidità di accordi di tal fatta.
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002
Va negata la possibilità di modificare le condizioni
contrattuali di affidamento della realizzazione di un’opera,
sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché non vi è
capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed,
inoltre, vi è violazione delle regole di concorrenza e di parità
di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Infatti la
modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi
significativi dell’offerta risultata aggiudicataria, sia in
aumento che in diminuzione, muta le condizioni su cui si è
pervenuti all''aggiudicazione con gli altri eventuali
concorrenti che avrebbero potuto orientare in modo diverso
la propria offerta [continua…]
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002
[continua…] Laddove, in esito a procedura concorsuale
vengano rinegoziate dall'amministrazione appaltante con il
soggetto prescelto come contraente, vengono violate norme
imperative ed inderogabili sulla capacità contrattuale
dell'ente con conseguente nullità del contratto posto in
essere ed inidoneità di esso a produrre effetti.
Pertanto, in caso di modifica delle condizioni di
aggiudicazione vi è violazione di norme imperative, con
conseguente
nullità dell’atto stipulato
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale
n.1084 del 12 ottobre 2001
Circa la rinegoziazione al ribasso dell'offerta aggiudicativa dopo
l'aggiudicazione nelle gare pubbliche
si legge: «Si introdurrebbe, in sostanza, un elemento distorsivo della
stessa funzione della gara, nella misura in cui i concorrenti verrebbero
indotti ad inglobare nelle offerte il rilievo economico insito nel
successivo meccanismo della rinegoziazione».
Inoltre «[...] il divieto di rinegoziare le offerte deve razionalmente
intendersi in linea di principio [...] anche successivamente
all'aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra la
stazione appaltante e l'aggiudicatario, modificando la base d'asta,
finirebbe coll'introdurre oggettivi elementi di distorsione della
concorrenza, violando in tal modo i principi comunitari in materia».
Costituzione, art. 97
E per concludere, la violazione di dette
norme imperative è contrario anche ai
valori costituzionali di buon
andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa (art. 97 Cost.)
LA NULLITA’ DELL’ATTO
AMMINISTRATIVO
- La nullità di natura amministrativa opera di diritto (ipso iure)
- L'atto nullo è inefficace di diritto
-La nullità dell’atto amministrativo rende invalido l’atto stesso
che oltre a determinarne l'inabilità a produrre gli effetti per
cui era stato posto in essere, ne determina l'insanabilità.
L'atto amministrativo nullo è:
INESISTENTE
INEFFICACE
INSANABILE
IL FUTURO DELLA
NOSTRA CITTA’ E’ ANCHE
NELLE VOSTRE MANI
GRAZIE
COMITATO METRO BUGIA
COSA CHIEDE IL COMITATO
“METRO BUGIA”
1. I TERMINI ESSENZIALI DI UN BANDO NON
POSSONO ESSERE MODIFICATI A VANTAGGIO DI
NESSUNA DELLE PARTI.
2. INEQUIVOCABILMENTE SONO STATI
MODIFICATI DEI TERMINI
3. SI TRATTA DI TERMINI ESSENZIALI?
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato n. 1158 del 5/6/1996 - n. 2435 del 20/4/2000
Circolare Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche
Comunitarie, n.12727 del 15/11/2991
Che ribadiscono che l’autorità appaltante non può
legittimamente dar luogo ad una nuova proceduta concorsuale,
modificare il contenuto originario dell’appalto stesso, e al
contempo, tener ferma la posizione dell’appaltatore primo
aggiudicatario, in quanto ogni procedura di gara è connotata
da proprie particolari caratteristiche (indizione; natura e
oggetto del contratto; modalità di finanziamento) che, se
cambiate in modo significativo, incidono direttamente
sull’individuazione dell’aggiudicatario. In sede comunitaria
qualsiasi negoziazione, anche nella fase successiva
all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario va
considerata illegittima, in violazione dei principi comunitari in
materia violazione della par condicio)
COSA CHIEDE IL COMITATO
“METRO BUGIA”
4. SE QUINDI SI TRATTA DI TERMINI ESSENZIALI
L’ITER PROCEDURALE DEVE ESSERE
INVALIDATO E CONSEGUENTE INVALIDA E’
ANCHE LA CONVENZIONE “CAPESTRO”
5. CHE IL COMMISSARIO PRENDA ATTO DI
QUANTO RILEVATO E PROCEDA A TERMINI DI
LEGGE.
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