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LA RESTITUZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE

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LA RESTITUZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
Dott. MARCELLO RIDI
Medico – Chirurgo
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria
-------S.M.O.L.T. - TOSCANA
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
1
ORDINE MEDICI DI LUCCA
29 Aprile 2014
LA RESTITUZIONE DEL COMPENSO
PROFESSIONALE
Inquadramento e criticità
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
2
POLIZZE ASSICURATIVE
di
Responsabilita’ Professionale
• Tempi, motivi e criteri generali di scelta;
• Criteri particolari di scelta;
• Limiti di copertura delle polizze .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
3
TEMPI, MOTIVI E CRITERI
•
•
TEMPI
MOTIVI
All’inizio dell’attività • Inizio di attività
Prima stipula
• In corso di attività
CRITERI
Generali
• Evitare il “sentito dire”
•Alto indice di solvibilità
o rating (per quelle
estere) .
• Cause di forza
• Copertura
maggiore
temporalmente
(scadenze, recessi etc. ) ; idonea (retroattivapregressa e postuma) ;
• Cause di
insoddisfazione
di polizze precedenti.
• Copertura idonea per
rischi (attività) e
massimali ( la differenza
è generalmente poca).
4
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
CRITERI PARTICOLARI
• I RISCHIO
1. Collaboratoriausiliari;
2. Organizzazione conduzione;
3. Altre attività svolte;
4. Tutela giudiziaria;
5. Assistenza in penale
•
II RISCHIO
1. Scatta quando è
superato il limite
del massimale della
prima (DIL difference in
limit) o condizioni
aggiuntive previste
(DIC difference in conditions).
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
5
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
(inquadramento generale)
•
•
•
•
•
•
• CONTRATTUALE
Artt. 1218 (del debitore), 1176
(diligenza nell’ademp.), 2229
(opera intell.), 2236 (sol.
problemi part. difficoltà).
Onere prova (nesso) : al
Sanitario per l’ademp. contratt.;
Il Pz. dovrà dimostrare:
l’esistenza del contratto, il danno
e la sua entità .
Limitazioni : imprevedibilità ed
imprevenibilità, particolare
difficoltà(art. 2236) ;
Copertura Ass.va : solo se ne
derivi danno biologico o ITA /P e
solo limitatamente a questi ed
alle cure attinenti .
Prescrizione : ordinaria (10 anni)
art. 2946 c.c..
• EXTRACONTRATTUALE.
• “aquilana” art. 2043
(violazione di un dovere
giuridico, principio del :
“neminem laedere”).
• Onere della prova del danno,
della colpa e del nesso
causale: al Pz..
• Il Sanitario dovrà giustificare
solo la congruità dell’opera .
• Limitazioni : caso fortuito.
• Copertura Ass.va : sempre
generalmente per intero.
• Prescrizione : breve (5 anni)
art. 2947 c.c..
6
RUOLO DI GARANZIA DEL MEDICO SUL
BENE SALUTE
orientamento giurisprudenziale
•
•
•
•
•
Tende ad individuare sempre più una responsabilità contrattuale, in ogni
intervento medico .
Introduce il concetto che il rapporto medico/cliente trae origine da un
“Contratto Sociale”, per il quale l’affidamento che il Pz. ripone nel medico
costituisce la fonte di una specifica obbligazione per quest’ultimo .
Si applica la teoria dei c.d. : “Rapporti contrattuali di fatto”, secondo cui
l’obbligazione può nascere anche in assenza di esplicito accordo, allorquando,
per la collettività, un certo comportamento riveste significato di conclusione
di un contratto .
Viene valorizzato, oltre che il diritto alla salute del cittadino, il dovere di
solidarietà sociale del medico .
Quanto sopra non esclude, ovviamente, anche la responsabilità
extracontrattuale che concerne i diritti assoluti, al rispetto dei quali sono tenuti
tutti, a prescindere dalle obbligazioni specifiche appositamente assunte .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Cass. 32424/08
responsabilita’ solidale
Il professionista può avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e ausiliari, entro le
loro competenze e con il consenso dall’assistito; egli è responsabile per danni ingiusti
arrecati dal dipendente o dall’odontoiatra incaricato di una parte del trattamento e
provvisto di minore esperienza o qualifica. Al collaboratore non spetta un dovere di
subordinazione cieca e assoluta, ma è soggetto all’obbligo di vigilare sul capo-équipe in
merito alla liceità degli ordini. In caso contrario sul subordinato incombe il vero e
proprio dovere di dissentire per evitare la responsabilità. Infatti, il collaboratore non è un
mero esecutore di ordini del medico che svolga funzioni di tutore nei suoi confronti, ma è
dotato della c.d. “autonomia vincolata” nello svolgimento delle attività medicochirurgiche di cui sia stato incaricato; egli è, dunque, titolare di una posizione di
garanzia di protezione del paziente che sia stato affidato alle sue cure e risponde
degli eventi dannosi verificatisi per inosservanza delle leggi dell’arte medica, mentre
il medico c.d. “tutore” risponde del mancato controllo delle attività svolte.
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8
Il principio dell’affidamento
• si basa sulla ripartizione dei compiti e l’attribuzione di competenze
autonome ai membri. In generale, ognuno risponde per la parte di
danno derivata dal lavoro di cui è direttamente responsabile. Quando
non si riesca a individuare chi effettivamente causò il danno, in ambito
civile tutti i componenti dell’équipe medica che hanno cooperato
dovranno rispondere in solido. Ne consegue che ogni sanitario non può
esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale
svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal
controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedi ad errori altrui
che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista
medio.
• Il mancato rispetto di tale obbligo cautelare può fondare la
responsabilità concorsuale (posizione di garanzia) .
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TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE PIU’
FREQUENTI
• Lavoro monoprofessionale (con o senza dipendenti) ;
• Lavoro in équipe semplice con collaboratori ex art. 2232 c.c.
(con autonomia di esecuzione ma dipendenza dal Titolare detentore esclusivo del contratto d’opera - per le indicazioni
direttive terapeutiche);
• Lavoro in équipe multidisciplinare o polispecialistica o in
associazione professionale;
• Lavoro in strutture complesse .
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CONSEGUENZE PRATICHE
Il Titolare può essere chiamato in causa
direttamente e/o in solido con i Collaboratori che
abbiano prestato l’opera in qualità di affidatari
delegati (esterni, dipendenti-subordinati o
associati) dal primo - per tutto o parte del
trattamento - o come ausiliari (esterni, dipendentisubordinati o associati) nell’opera eseguita
assieme o per incarico del primo .
(Artt. c.c. : n° 1228 - resp. ausiliari, n°1717 - sost. del mandatario, n° 2048 - resp. tutori
etc.., n°. 2049 - resp. datore lavoro e committenti , art. 2232 - esecuzione dell’opera e,
infine, n° 2055 - responsabilità solidale.
In ambito penale, art.i n° 27 Costituz. e n° 110 - 113 C.P., a seconda del non
collegamento o meno a unico rapporto causale soggettivo di reato) .
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MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI
(TEAM)
• STAFF
(ognuno possiede le stesse
conoscenze)
Vantaggi :
-
Versatilità - interscambiabilità ;
non perdita informazioni ;
minor uso di controlli ;
ripartiz. dei compiti meno
necessaria ;
Facile identificazione dei rischi e
responsabilità ;
Formazione ed aggiornamento
difficile ed onerosa ;
(ognuno lavora in autonomia)
Vantaggi :
-
gestione di azioni specifiche e
dirette : “dedicate” di alta
specificità.
lavoro più professionale ;
immagine migliore all’esterno ;
Motivazioni personali e di gruppo
migliori ;
formazione ed aggiornamento più
semplice e mirata ;
Svantaggi :
-
Svantaggi :
-
• EQUIPE
-
rischio di impasse in caso di
“vuoti” ;
Rischi di perdita di informazioni e
comunicazione ;
Più difficile identificare rischi e
responsabilità .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
1
2
COLLABORAZIONI
STRUTTURA VERTICALE
(rapporto di dipendenza o subordinazione
generica, in disuso, parallelamente
allo sviluppo della medicina di
équipe multidisciplinare)
Il Titolare è ritenuto responsabile per :
•
•
•
Culpa in vigilando ;
Culpa in educando ;
Culpa in eligendo .
A meno che non dimostri, indenne da quanto
sopra, l’imprevedibilità ed
imprevenibilità dell’evento oppure il
contratto (contatto) esclusivo tra
paziente e collaboratore
STRUTTURA ORIZZONTALE
(cooperazione, indipendentemente dal fatto che si
operi o meno nello stesso ambiente)
Vige il principio dell’Affidamento :
Ciascun professionista può confidare nel corretto e
diligente operato altrui, in modo da potersi
concentrare al meglio sulle attività sue
proprie:
Viene chiamato a rispondere il Titolare solo ove
non avesse rilevato l’incombenza di un errore
che lui stesso avrebbe potuto e dovuto rilevare
e/o avesse colto nel Collaboratore segni di
incompetenza o condizioni in contrasto con la
corretta esecuzione della prestazione oppure
in caso di prestazioni talmente correlate tra
loro da non essere attribuibili con chiarezza le
singole responsabilità
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Lavoro in équipe
• Ogni Sanitario è responsabile, non solo del proprio
lavoro connesso con le funzioni specifiche svolte,
ma anche della conoscenza e valutazione
dell’attività degli altri componenti dell’équipe, in
modo da rimediare e prevenire eventuali errori
passati e futuri, purché essi siano evidenti per la
media-professionale, poiché le terapie convergono
verso un unico risultato finale (Cass.Penale, IV Sez.,
Sent. n° 33619 del 12.07.06) .
RIVALUTAZIONE
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Anche nel caso degli ausiliari, essi operano comunque e
sempre sotto la direzione e responsabilità del Titolare
• Per la qual cosa esiste sempre una doppia
responsabilità del Titolare (con potere
impeditivo):
• INDIRETTA: per il fatto del collaboratore
• CONCORSUALE: per non aver vigilato o
aver fornito istruzioni errate.
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Conseguenza :
• Il premio assicurativo del Titolare dovrebbe
essere aumentato in proporzione al rischio;
• La Compagnia del collaboratore confliggerà
con quella del Titolare, cercando di scaricare la
responsabilità del proprio assicurato (concorso
di colpa);
• La polizza del Titolare accamperà, ove
possibile, l’esclusione della copertura per
alcuni rischi (implantologia, etc.).
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Possibili soluzioni
• Specifica copertura dei collaboratori da parte della
polizza del Titolare con contraenza da parte di
quest’Ultimo (con limitazione dei costi), per non
rischiare di definire il premio sulla base del
fatturato (lievitazione enorme dei costi);
• Essere assicurati con la stessa polizza (nessun
aumento dei costi).
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Altre forme di collaborazione
IN SUCCESSIONE INTEGRATA (programmata o
meno)
- operano professionisti diversi, in tempi diversi con
mandati separati Si individua eventale responsabilità in concorso per la
parte ognuno di sua spettanza : in questo caso non si
ravvisa rapporto di collaborazione vera e propria,
anche se la finalità è comune e non vi è conflitto
assicurativo.
IN SUCCESSIONE CASUALE
Vale ancor di più quanto sopra .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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STRUTTURE COMPLESSE
(ambulatori poli o multispecialistici e Società - non di Servizi -)
Obbligo di nomina di un Direttore Sanitario DS (con competenze sugli
aspetti organizzativi, normativi , datoriali (DL) ed amministrativi) ;
Il DS risponde in caso di danno alla persona, solo per responsabilità
extracontrattuale riconducibile a errori del personale dipendente, alle
insufficienze organizzative e strutturali dell’ambiente di lavoro
(attrezzature, materiali, locali) ;
Il DS risponde invece in toto per la parte contrattuale ove la fatturazione
sia fatta dalla Struttura complessa direttamente al Cliente .
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Nel caso di dipendenti
(ASO o IGIENISTI o Collaboratori ex art. 2232 c.c.)
• PER LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
RISPONDONO IN SOLIDO SIA IL DIPENDENTE CHE IL
TITOLARE DELLO STUDIO (culpa in vigilando ed eligendo) ;
• PER LA CONTRATTUALE RISPONDE IL TITOLARE,
QUALE DETENTORE DIRETTO DEL CONTRATTO
D’OPERA INTERCORSO COL PAZIENTE .
Questa doppia responsabilità “solidale” non comporta un doppio
risarcimento del danno ma serve a garanzia della possibilità di
rivalsa da parte del danneggiato, salvo la possibilità di “azione di
regresso” da parte del Titolare verso il Dipendente per recuperare,
in tutto od in parte, il costo dell’emendamento del “danno” .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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IN OGNI CASO
• La responsabilità penale è personale ed attiene
solamente all’esecutore materiale dell’opus a
condizione che non vi sia collegamento
soggettivo tra le singole condotte, anche
psichico;
• La responsabilità civile può investire sia
l’Esecutore materiale dell’opera, sia anche il
Titolare dell’attività e del contratto d’opera
intercorso con l’utente che abbia usufruito, a
qualsiasi titolo, della collaborazione di altri
operatori operanti sotto responsabilità
riconducibile al Titolare .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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CONSEGUENZE PRATICHE
Il Titolare può essere chiamato in causa
direttamente e/o in solido con i Collaboratori
che abbiano prestato l’opera in qualità di
affidatari delegati (esterni, dipend.- subord. o
associati) dal primo - per tutto o parte del
trattamento - o come ausiliari (esterni,
dipend.- subord. o associati) nell’opera
eseguita assieme al primo (Art. 1228, 1717,
2048, 2049, 2055 e 2232 c.c.) .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Aspetti assicurativi
Circa l’esclusione della responsabilità solidale, contrariamente
all’orientamento generale del mercato, alcune polizze se ne fanno carico,
fatta eccezione che nello studio associato, nel quale la solidarietà è
strutturale e gli odontoiatri che vi lavorano sono ben consapevoli delle
conseguenze di avere delle coperture individuali
(non prendiamo qui in considerazione l’inconcepibile ipotesi che lo studio
non controlli almeno che tutti siano assicurati).
Il corretto funzionamento dell’insieme delle coperture individuali
dovrebbe quindi in genere determinare anche la copertura dello studio, il
che non smentisce l’affermazione che la soluzione ideale è la copertura di
tutti i singoli professionisti che non dovrebbe far riferimento ai soli
dipendenti ma essere omnicomprensivo .
Questo si ottiene indicando che la garanzia operi per comportamenti
(anche dolosi, ex art. 1900c.c.) posti in essere dalle persone per le quali
l’assicurato debba rispondere (escludendo, se mai, i collaboratori
odontoiatri libero-professionisti) .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Occorre perciò porre attenzione a :
• In caso di Associazione Professionale : che le singole polizze
prevedano anche il rischio per lavoro in multidisciplinare ;
• Negli altri casi accertarsi accuratamente dei limiti delle coperture
previste dalle condizioni di polizza e dell’eventuale conflitto tra
polizze di diversi professionisti (concorso di colpa ex art. 2232 c.c.);
• Coprirsi sempre anche per le spese giudiziarie o di transazione
bonaria che in alcuni casi (v. mediazione obbligatoria) potrebbero
essere addirittura superiori a quelle oggetto di causa o, perlomeno, di
una certa importanza;
• Considerare che una polizza a secondo rischio non assume
generalmente tipi rischi non previsti dalla prima e subentra
sempre in seconda istanza;
• ricordare che le polizze collettive sono in pratica più vantaggiose
economicamente, ma ben difficilmente modificabili ad usum
proprio .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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Occorre perciò porre attenzione a :
• Possibile contenzioso tra titolare, collaboratore e
compagnia;
• Accertarsi dell’efficacia temporale del contratto di polizza
(loss occurrance o claims made, con limitazione del
pregresso preso in carico);
• Accertarsi dell’inizio e termine della garanzia (pregressa e
postuma) di ognuno;
• Non contare sulla polizza del collaboratore per il criterio
temporale (pregressa e postuma)
• Non contare mai ed in nessun caso sulla copertura
assicurativa in caso di richiesta di restituzione del
compenso .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
25
A nostro
parere…………………:
• Ove il danno attenga chiaramente a responsabilità di
un professionista non vi saranno problemi, fermo
restando il fatto che l’accettazione di un lavoro di altri
per un posieguo professionale ne presuppone, ipso
facto, anche un implicito riconoscimento di congruità
e, perciò, di coinvolgimento .
• Resta prevalente per quanto sopra la responsabilità del
protesista, quale “utente” finale del pregresso, anche
se la giurisprudenza corrente (CTU) tende a
“spalmare” salomonicamente la colpa al 50% su
entrambi .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
26
Resta fondamentale nei
rapporti di collaborazione
• Che nessuno si sottragga, in proprio o collegialmente,
alle proprie responsabilità per :
MERO TUTORISMO DELL’
IMMAGINE PERSONALEPROFESSIONALE
Pena il rischio di inasprire in contenzioso ed irrigidire le
parti .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
27
TUTELA ASSICURATIVA
(ART. 1917 C.C.)
• Tutte le polizze di responsabilità professionale
tutelano solo i danni da responsabilità
extracontrattuale, in quanto dedotta dal
contratto assicurativo col professionista.
• I danni derivati da inadempienza del contratto
d’opera puro (di natura generalmente solo
patrimoniale) attengono alla tipologia di
contratto tra professionista e cliente che, ove
non esattamente definita, rientrano nella
responsabilità aquilana (art. 2043 c.c.) .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
28
Ne consegue che…………..
• Le polizze attuali non coprono tutti i
rischi professionali;
• Risulta fondamentale studiare e definire
bene a monte i limiti del contratto
d’opera, senza troppo complicare il
rapporto fiduciario;
• Occorre studiare ulteriori forme di tutela
professionale (assicurative e legali) nel
rispetto delle esigenze del lavoro e del
cliente .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
29
LIMITI DI COPERTURA
• Formula dell’ “accadimento” (loss occurrance)o
della “manifestazione” (claims made);
• Retroattività;
• Estensione postuma;
• Possibilità di recesso;
• Vincoli accessori (moduli di consenso etc.);
• Tipi di responsabilità (danno estetico);
• Franchigie (con eventuali massimali);
• Massimali;
• Assistenza legale e peritale in civile;
• Assistenza legale e peritale in penale.
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
30
LIMITI DI COPERTURA
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato regolarmente iscritto al
relativo Albo di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose in relazione all’attività professionale dichiarata in
polizza, da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere.
L’obbligo di restituzione di una somma di denaro, nel caso di risoluzione del
contratto per inadempimento, ha sempre natura non risarcitoria; pertanto
detta somma non rientra nell’oggetto del contratto assicurativo e nel rischio
assicurato.
Trib. Milano, 29 agosto 2007
Deve però essere specificamente richiesta da parte del creditore la risoluzione del
contratto per inadempienza (1453 CC)
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
31
•
RAPPORTI TRA
PROFESSIONISTA E
COMPAGNIA
CONVERGENZA DI
INTERESSI :
1. Entità risarcitiva elevata
(valore causa);
2. Danno coperto interamente
dalla polizza;
3. Resp. Extracontrattuale
pura;
4. Insussistenza o
indimostrabilità danno.
•
DIVERGENZA DI
INTERESSI :
1.
Entità risarcitiva bassa
(valore causa);
2.
Danno NON coperto o solo
parzialmente dalla polizza;
3.
Resp. mista contr./
extracontrattuale;
Comportamento nella
liquidazione del danno.
4.
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
32
CORRETTA GESTIONE DEL
CONTENZIOSO CON LA
COMPAGNIA
•
•
•
•
•
Denuncia cautelativa corretta;
Denuncia del sinistro;
Fornire la documentazione in copia;
Seguire o far seguire l’evoluzione della pratica;
Mettere in contatto i Periti e gli Avvocati fra
loro prima che prendano decisioni irreversibili;
• Adeguare il proprio comportamento a seconda
del caso (transazione, ATP, CTU etc.);
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
33
quando e cosa si rischia in caso di non
copertura ?
Quando:
• La Compagnia può recedere per:
• Mancato rinnovo o pagamento polizza;
• Mancato rispetto termini denuncia o altre condizioni di
polizza (interesse);
• Conflitto con altre compagnie;
• Mancata costituzione in giudizio anche per dimenticanza
di chiamata da parte del Legale;
• Mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio .
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
34
Cosa si rischia ?
• In caso sia richiamata in citazione
l’inadempienza contrattuale, la restituzione
del compenso;
• In caso di mancata copertura economica
l’aggressione del patrimonio dello Studio
e/o quello personale e/o dei parenti, in caso
che il primo non sia sufficiente (sequestro
cautelativo, specie nel penale).
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
35
COMPORTAMENTI PER LA PREVENZIONE E/O LIMITAZIONE DEL
CONTENZIOSO
• Visita e diagnosi accurata
e completa.
• Obiettività e chiarezza nel
definire e riconoscere i
limiti propri e dei mezzi
(contratto) .
• Corretta informazione ed
acquisizione di consenso .
• Rispetto linee-guida o
protocolli .
• Evitare l’acquisizione di
clientela con critica
sistematica o esaltando
aspettative erronee .
• Mantenere un buon
rapporto col Cliente .
• Evitare trattamenti
“border line”.
• Trattare con sensibilità e
trasparenza la parte
economica .
• Corretta tenuta della
documentazione e
cartella clinica .
• Gestione dell’errore in
proprio (emendamento).
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
36
Azioni di network
Istituire un
FONDO DI GARANZIA
volontario e dinamico
Gestito in proprio dai professionisti attraverso , ad esempio,
il versamento iniziale di una quota fissa minima “pro
capite” di entrata ed un’altra, variabile e personalizzabile,
legata ad altri parametri, e istituendo paletti (massimali)
per limitare il "rischio assicurato" solo ai casi previsti ed
evitare abusi .
Tra i paletti potrebbero esservi anche quelli legati a non
coprire una certa tipologia, numero e frequenza di sinistri.
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
37
Grazie
dell’attenzione
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
38
Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
BIBLIOGRAFIA
39
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Dott. Marcello Ridi SMOLT-TOSCANA
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