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Lezione 1 - Area Biotecnologie

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Lezione 1 - Area Biotecnologie
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Facoltà di Biotecnologie
Anno Accademico 2010/2011
Prof.ssa Anna Rita Cioni
“Proprietà intellettuale, brevetti, legislazione”
Lezione N.1
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
PROPRIETA’ INDUSTRIALE
BREVETTI
DIRITTO D’AUTORE (COPYRIGHT)
OPERE CREATIVE
LETTERATURA
PITTURA FOTOGRAFIA
CINEMA TEATRO
MARCHI
MODELLI DI UTILITA’
DISEGNI / MODELLI
SOFTWARE
DISEGNI / MODELLI
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
•
APPARATO DI PRINCIPI GIURIDICI VOLTI A TUTELARE I FRUTTI DELL’INVENTIVA E
DELL’INGEGNO UMANI
DEFINIZIONE TRADIZIONALE
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
↓
TRE GRANDI AREE:
–
DIRITTO D’AUTORE
–
DIRITTO DEI BREVETTI
–
DIRITTO DEI MARCHI
→SISTEMI DI TUTELA GIURIDICA DEI BENI IMMATERIALI
↓
FRUTTI DELL’ATTIVITA’
CREATIVA/INVENTIVA
UMANA (ES. INVENZIONI
INDUSTRIALI, DESIGN, MARCHI)
PROPRIETA’ INTELLETTUALE – PROPRIETA’ INDUSTRIALE
↓
CONCETTI CONTEMPORANEI
(invenzione, design, brand, opera dell’ingegno)
↓
CONCETTI RELATIVI ALLA
PROPRIETA’ IN SENSO PIU’
CLASSICO
(beni naturali, ereditata dal diritto romano)
PIU’ OPPORTUNAMENTE OCCORRE QUINDI PARLARE DI “PROPRIETA’
INDUSTRIALE” INFATTI:
D.LGS N.30/2005 → CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
↓
Raccoglie tutte le norme concernenti il campo dei brevetti e dei marchi
MENTRE
L.633/1941→ NORMATIVA SUL DIRITTO D’AUTORE
e successive modifiche
DAL PUNTO DI VISTA PROCESSUALE TUTTAVIA
emerge un’ assimilazione derivante dalla costituzione di sezioni specializzate per la proprietà
intellettuale ed industriale
DEFINIZIONE DI INVENZIONE
Soluzione, nuova ed originale, (di un problema tecnico) che possa trovare applicazione in campo
industriale e che apporti un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti
L’INVENZIONE E’ QUALCOSA CHE NON C’ERA E QUINDI NON E’ UNA SCOPERTA
(RINVENIMENTO DI QUALCOSA GIA’ ESISTENTE IN NATURA)
LA PROTEZIONE DELL’INVENZIONE:
Complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle
creazioni dell’intelletto
PROTEZIONE
SEGRETO
BREVETTO
IL SEGRETO E IL BREVETTO:
•
SPESSO SI COMPENSANO
•
DI RADO SI ESCLUDONO
PRIVATIVE
DIRITTO D’AUTORE
MARCHIO
•
•
SEGRETO→ le procedure sono a “discrezione” del titolare della conoscenza e la tutela in caso di
contraffazione è più complessa
DEPOSITO DI DOMANDA→ protezione legale dal giorno dell’effettivo deposito
DI BREVETTO
PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
E DEL BREVETTO:
•
•
•
•
•
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN ITALIA
A PARTIRE DAL III SECOLO a.c. → riferimenti storici che riportano concessioni di brevetti in
regime di monopolio per particolari innovazioni
TUTTAVIA
LA PRIMA LEGGE DI TUTELA DELLE INVENZIONI CHE LE IDENTIFICA “GIURIDICAMENTE”
E’ STATA EMANATA DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA NEL 1474
INFATTI
La Serenissima aveva ad esempio il problema di tutelare le tecniche di lavorazione del vetro,
diffuse nell’isola di Murano.
E’ facoltà del sovrano concedere o meno la c.d. “lettera patente” attributiva del diritto di
esclusiva;
L. 12/3/1855 N.782 → Nascita del sistema brevettuale
L. 30/10/1859 N.3731 → Definitiva soppressione di ogni arbitrarietà nella concessione della tutela
delle invenzioni
IN EUROPA….
Dal 1623 in Inghilterra → “Statute of Monopolies” → il Re non può più concedere i diritti di
monopolio a suo piacere, ma deve attenersi
a specifici requisiti di legge
La Rivoluzione Francese nell’Europa Continentale → segna il passaggio dal privilegio al diritto e
la nascita dei sistemi brevettuali moderni
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
2.
3.
Artt. 2584-2594 c.c. ;
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE SEZ. IV (invenzioni) e V (modelli di utilità);
D. LGS 131/2010 → sez. IV bis→ raggruppamento delle norme ;
↓
sostituisce il R.D. 29/6/1939 n. 1127 derivati dal D.L. 3/2006, conv. In L. 78/2006;
4.
5.
R.D. 5/2/1949 n. 244→ brevetti per invenzioni industriali;
CONVENZIONE DI MONACO SUL BREVETTO EUROPEO DEL 1973 (oggi EPC 2000):
consente con una sola registrazione di ottenere un numero di brevetti nazionali regolarmente
riconosciuti nei Paesi richiesti dal depositante: è il BREVETTO EUROPEO;
CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO SUL BREVETTO COMUNITARIO DEL 1975
TRATTATO DI WASHINGTON PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
BREVETTI (1970)
CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI (1983) PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’
INDUSTRIALE
TRIP’S (accordi conclusi a Marrakech il 15/04/1994)
↓
trade related intellectual property rights
L’ ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI AI CONTENUTI DEL TRIP’S E’
INDISPENSABILE PER ENTRARE A FAR PARTE DEL WTO (WORLD TRADE
ORGANISATION)
6.
7.
8.
9.
DIRITTI NASCENTI DALL’INVENZIONE
•
•
1.
2.
DIRITTI MORALI → C.d. diritto di paternità è imprescrittibile, irrinunciabile, intrasmissibile
(art.2577, 2°Comma, 2582, 2°Comma, 2589 C.C.)
DIRITTI PATRIMONIALI
↓
Diritto al brevetto → diritto a pretendere dall’autorità amministrativa competente il rilascio del
brevetto; tale diritto è trasmissibile
Diritto di brevetto → con il rilascio del brevetto si perfeziona, in capo al soggetto indicato
come titolare, la fattispecie costitutiva del diritto di brevetto (diritto ad attuare l’invenzione e
trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. Tale
diritto è trasmissibile)
OPERE DELL’INGEGNO (ART.2575 C.C)
Sono quelle idee di carattere creativo che appartengono al campo delle scienze, della letteratura,
della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e del cinema
DEFINIZIONE DI BREVETTO
•
•
•
•
Attestato amministrativo che attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo
determinato, dei risultati di una nuova invenzione
“Una sorta di contratto tra l’inventore e la collettività”; l’inventore fornisce un insegnamento che la
collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel
tempo (DRAGOTTI)
Strumento giuridico che conferisce a chi ha realizzato un’invenzione il monopolio temporaneo di
sfruttamento dell’invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall’attuarla e trarne profitto
nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge
Concretamente il brevetto è un documento tecnico-legale costituito da una relazione tecnica
contenente una descrizione dettagliata dell’invenzione
IL BREVETTO:
•
•
Promuove e potenzia l’interazione con l’industria, in termini di contatti, di sviluppo;
Pone le basi per la produzione di reddito aggiuntivo, derivante dall’attività di trasferimento
tecnologico dei prodotti/processi brevettati
OGGETTO DEL BREVETTO
Il brevetto copre solo le innovazioni qualificabili come “invenzioni industriali” che si presentano
come soluzioni originali di un problema tecnico
NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI
BREVETTO
•
•
Teoria della proprietà
Teoria del monopolio
TEORIA DELLA PROPRIETA’(FERRARA)
Ravvisa sul brevetto un diritto di proprietà su bene immateriale
TEORIA DEL MONOPOLIO (CASANOVAFRANCESCHELLI)
Il brevetto si configura come un obbligo di “NON FARE” posto a carico di terzi, sostanzialmente un
divieto di concorrenza ai danni dell’inventore. Secondo il FERRI il brevetto tutela non l’”habere”,
bensì il “facere”, cioè il mezzo attraverso il quale l’idea dell’inventore si manifesta; il diritto di
brevetto è pertanto assimilabile al diritto di monopolio. A conforto di tale tesi, infatti, la tutela del
diritto in questione:
•
è limitata nel tempo;
•
non è generale, dato che è esclusa per determinate invenzioni;
•
non è assoluta, poiché è subordinata al rilascio di un brevetto;
LA PROTEZIONE GIURIDICA
E’ assicurata dalle normative vigenti che:
•
da un lato tutelano chi innova;
•
dall’altro mettono a disposizione della collettività il frutto dell’inventiva dei singoli o di imprese
Un diritto intellettuale più risulta economicamente appetibile, più è esposto a tentativi di terzi di
utilizzare la scia commerciale che ha generato
DI CONSEGUENZA
I costi di protezione relativamente ad un diritto intellettuale devono essere debitamente considerati in
modo che il prodotto sia in grado di sostenere eventuali spese di difesa in occasione di attacchi
commerciali di concorrenti.
LE INVENZIONI BREVETTABILI
Invenzione brevettabile→ soluzione originale di un problema tecnico; tale definizione stabilisce la
linea di confine tra ciò che è brevettabile e ciò che non lo è nella
contrapposizione tra TECNICA e SCIENZA
a.
L’INVENZIONE SI COLLOCA NEL MONDO DELLA TECNICA VISTO IN CONTRAPPOSIZIONE
AL MONDO DELLA SCIENZA
L’art. 45 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal D.LGS 131/2010 contiene il
suddetto criterio discretivo:
2° COMMA D.LGS 131/2010
(Realtà non definibile come invenzione)
SCOPERTA
METODI MATEMATICI
TEORIE SCIENTIFICHE
↓
↓
↓
non attiene al
campo delle creazione,
ma a quello della
conoscenza
b.
c.
d.
e.
sono modelli
di ragionamento
di natura teorica
sono modelli
di spiegazione
della realtà senza
alcun fine pratico
I piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i
programmi per elaboratori elettronici o software
Le presentazioni di informazioni (es. formulari)
Ex commi 4° e 5°, art. 45 C.p.i., come riformulati dal D.lgs 131/2010, non sono brevettabili i
metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi, nonché le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici
di produzione degli stessi;
Il 5° comma bis dell’art. 45 C.p.i., stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto le
INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
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