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Legge 266/91 - Avis Nazionale

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Legge 266/91 - Avis Nazionale
AVIS – STORIA – STATUTO –
VOLONTARIATO - LEGGI
Pavullo 29 ottobre 09
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 UN’ ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARI DEVE ESSERE
DINAMICA NEL SUO
CAMBIAMENTO PER:
 MODIFICHE LEGISLATIVE
 ADEGUAMENTO STATUTI
 NECESSITA’ ORGANIZZATIVE
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LE ORIGINI
1927: 17 PERSONE CON PF.FORMENTANO
COSTITUISCONO LA 1° ASSOCIAZIONE
SCOPI:
SODDISFARE LA CRESCENTE NECESSITA’ DI
SANGUE;
AVERE DONATORI PRONTI E CONTROLLATI;
COMBATTERE ED ELIMINARE LA
COMPROVENDITA DEL SANGUE.
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LE ORIGINI
1929: COSTITUZIONE A MILANO DELL’AVIS
1946: PRESENTAZIONE DEL 1° STATUTO:
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE (A.V.I.S.) SEDE NAZIONALE IN
MILANO
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La presenza in Italia di un volontariato del sangue
numeroso ed organizzato fin dai primi anni del novecento,
ha favorito una continua discussione, sia sul piano politico
e sia su quello scientifico, che ha visto la continua
emanazione di norme per la regolamentazione del settore
trasfusionale.
In un certo qual modo
si può affermare che la
prima rete di servizio
pubblico è stata
preparata dall’AVIS,
che ha costituito il
supporto fondamentale
per tutti gli Ospedali
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dell’epoca.
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Nasceva nel nostro paese la medicina trasfusionale che, nel giro
di poco tempo, ha assunto qualità uniche nel panorama europeo
e mondiale. L’unicità principale è, senza dubbio, nella diffusa
cultura della donazione volontaria e gratuita, che si è sparsa in
tutta la penisola per l’attivismo dei gruppi che si sono sviluppati
negli angoli più remoti, con un bagaglio metodologico che
nessuna nazione possiede.
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LE ORIGINI
1950- 20 FEBBRAIO- LEGGE N.49:
RICONOSCIMENTO GIURIDICO
DELL’AVIS
Art.1: E’ RICONOSCIUTA, A TUTTI GLI
EFFETTI GIURIDICI, L’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (A.V.I.S.)
CON SEDE IN MILANO. ESSA PROMUOVE,
COORDINA E DISCIPLINA LE ATTIVITA’ DELLE
SEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEI
VOLONTARI DEL SANGUE.
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LE ORIGINI
1950- 20 FEBBRAIO- LEGGE N.49:
RICONOSCIMENTO GIURIDICO
DELL’AVIS
Art.2: SONO ABROGATE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART.2,C DEL DECRETO
N.1256 DEL 13-XI-1947 E TUTTE QUELLE NON
COMPATIBILI CON LA PRESENTE LEGGE…..
…E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME
LEGGE DELLO STATO.
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LE TAPPE
 1967:
LEGGE N.592
 REGOLAMENTA LA RACCOLTA; LA
CONSERVAZIONE E LA
DISTRIBUZIONE DEL SANGUE
UMANO;
 DA’ PARI DIGNITA’ AL DONATORE ED
AL DATORE DI SANGUE
 RICONOSCIMENTO RIPOSO POST
DONAZIONE
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LE TAPPE
 DAL
1970 L’ASSOCIAZIONE DIVENTA
SEMPRE PIU’ CAPILLARE, SI
COSITUISCE NELLE REGIONI ED E’
PRESENTE IN MOLTE PROVINCE E
COMUNI
 LEGATA AD UN UNICO STATUTO
NAZIONALE
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LE TAPPE
A.V.I.S
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI DEL SANGUE
Riconosciuta con D.P.R. N. 467-del
27/3/74
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FEDELTA’ AI PRINCIPI
 APARTITICA, ACONFESSIONALE,
SENZA DISCRIMINAZIONI DI RAZZA,
SESSO, LINGUA, RELIGIONE,
NAZIONALITA’
 IL
DONO DEL SANGUE E’
VOLONTARIO, PERIODICO, GRATUITO,
ANONIMO E RESPONSABILE
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NUOVA CULTURA
 LA DONAZIONE
NON PIU’ ATTO DI
EROISMO, SACRIFICIO E
GENEROSITA’ CARITATEVOLE
 MA
CONSAPEVOLEZZA DEI BISOGNI,
RESPONSABILITA’, PARTECIPAZIONE,
SOLIDARIETA’
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Eppure tutto ciò, sul piano strettamente legale, non fu certo
favorito dalle Istituzioni dell’epoca se consideriamo che solo
nel 1990 ci fu la svolta formale e si passò definitivamente con
la 107 dal datore al donatore volontario del sangue.
La legge 107, pietra miliare, aprì l’Italia alla creazione di un
moderno servizio trasfusionale, chiamando e riconoscendo,
finalmente, alle Associazioni e Federazioni il ruolo di
coprotagonisti con i Servizi Trasfusionali e le istituzioni.
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A.V.I.S. UNA REALTA’
 AVIS
E’ UN’ASSOCIAZIONE PRIVATA,
SENZA SCOPO DI LUCRO, PERSEGUE
UN FINE DI INTERESSE PUBBLICO:
 garantire un’adeguata disponibilità di
sangue ed emocomponenti a quanti ne
hanno necessità, tramite la promozione
del dono,
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A.V.I.S. UNA REALTA’
 La
chiamata del donatore e la raccolta
di sangue.
 Fonda
la sua attività sui principi della
democrazia, della libera partecipazione
sociale e sul volontariato: elemento
centrale ed insostituibile di solidarietà
umana.
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A.V.I.S. UNA REALTA’ /08








1.157.760 SOCI
1.111.071 donatori;
1.926.550 donazioni
1,84 indice donazioni per donatore
79% DEL FABBISOGNO DI SANGUE
3.196 AVIS COMUNALI
93 AVIS PROVINCIALI
21 AVIS REGIONALI (con Trento e
Bolzano) + AVIS SVIZZERA
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LA LEGISLAZIONE VIGENTE





Legge 49 del 20 febbraio 1950
Legge istitutiva dell’AVIS
Legge 107/90 :
disciplina attività trasfusionali
Legge 266/91
Legge - quadro sul volontariato
D.Lgs.460/97
Disciplina enti non commerciali e ONLUS
Legge 383/2000
Disciplina delle associazioni di promozione
sociale ( può essere utile per attività commerciali)
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LA LEGISLAZIONE VIGENTE
 Legge
219-ott-2005
Nuova disciplina attività Trasfusionali e
produzione nazionale degli emoderivati
 Decreto 261/ dic 07;: Attuazione
direttive CEE su qualità, sicurezza per
raccolta … distribuzione sangue
 Decreto 207/ nov 2007
rintracciabilità sangue ed emoderivati
 Decreto 208/ nov 2007
sistema qualità
dei servizi trasfusionali 23
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Legge 107/90
Disciplina tutte le attività trasfusionali,
riconosce il ruolo delle associazioni cui
attribuisce anche la possibilità della
raccolta. Detta i criteri di responsabilità, di
autorizzazioni…
Ribadisce che il dono del sangue deve
essere periodico, gratuito e volontario..
( E’ stata di riferimento per le successive
delibere della C.E.)
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Legge 266/91 art. 1 comma 1
La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione dell’attività del
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone
l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere civile, sociale e culturale
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Legge 266/91 art. 2 comma 1
..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
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Legge 266/91 art. 2 comma 2
L’attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate, dall’organizzazione di
appartenenza, soltanto le spese
effettivamente sostenute per l’attività
prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse
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Legge 266/91 art. 2 comma 3
La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
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Legge 266/91 art. 3 comma 3
Negli accordi degli aderenti, nell’atto
costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile….devono essere ..previsti l’assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l’elettività e
la gratuità delle cariche….
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Legge 460/97
Riordino della disciplina degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale.(ONLUS)
……omissis…
Art.10: definizione, requisiti, obblighi e
divieti delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale : AVIS è ONLUS
(non deve richiedere iscrizione registro ONLUS,
perché iscritta al registro del volontariato)
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Legge 383/2000
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE - cap.I 1.1
La Repubblica riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà,
e pluralismo…..
(E’ compatibile con attività commerciali, utili
reinvestiti nell’associazione o nel volontariato)
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RIORGANIZZAZIONE ’98-’99
Rendere più efficace ed efficiente il
modello organizzativo per svolgere il
proprio ruolo nella nostra società
AVIS Comunale ha i donatori, ruolo centrale
di proselitismo….
AVIS Nazionale di indirizzo….
AVIS provinciale e regionale di programmazione, coordinamento …..
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Il rapido progresso
scientifico ha poi
rapidamente
trasformato il
volontario del sangue
in un vero e proprio
operatore sanitario
coinvolto, non
soltanto, nella raccolta
del sangue e degli
emocomponenti, ma
protagonista anche
nella medicina
preventiva e nella
ricerca.
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Siamo giunti così all’attualità che vede nell’ anno 2005 un
crescendo di decreti e leggi giunti sulla scena improvvisamente
anche se lungamente annunciati. Il centro di tutto, naturalmente,
ruota sulla riforma della 107/90 con la legge 219 che
riorganizza completamente il nostro servizio trasfusionale.
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La fermezza unitaria del volontariato del sangue e la
sinergia con la SIMTI hanno di fatto impedito ritorni al
passato che sarebbero stati deleteri per i cittadini. Noi
abbiamo subito definito “questa 219/05” una buona legge.
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La creazione per la prima volta in Italia di una sorta di
“Agenzia del Sangue” con l’istituzione del C.N.S.
rappresenta una giusta risposta al pericolo di
posizionarsi su egoismi angusti e locali mentre lo
scenario, da nazionale, diventa sempre più europeo.
Sono queste le ragioni che
ci spingono ad essere
protagonisti del
cambiamento stando
dentro le cose mentre
cambiano, e questa legge
sta già modificando tutto
e nessuno di noi può
consentirsi il lusso di fare
da spettatore.
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LE ALTRE ASSOCIAZIONI

La FIDAS, nasce nel 1958 a Torino, fedele alla
scelta dei suoi Fondatori, si ripromette di
rappresentare tutte le Associazioni autonome ed
indipendenti aderenti, in modo da contenere
validamente aberrazioni di scopi e storture nel
campo delle attività trasfusionali. Di fronte allo
Statuto e all'opinione pubblica, i donatori di
sangue, come dissero i Fondatori, debbono
essere tutti uguali, perché se identico è il dovere
che volontariamente si assumono di compiere,
eguale deve essere il riconoscimento nei loro
confronti.
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LE ALTRE ASSOCIAZIONI

La Consociazione Nazionale dei Gruppi
Donatori di Sangue “Fratres” delle
Misericordie d’Italia trae la propria origine
dalla Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia ed è stata fondata a
Lucca il 19 giugno 1971. La
Consociazione è stata eretta Ente Morale
con decreto del Ministero della Salute
dell’11 ottobre 1994.
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LE ALTRE ASSOCIAZIONI
 Gruppo
donatori di sangue della Croce
Rossa
 Le
associazioni hanno costituito il CIVIS
comitato di coordinamento delle
associazioni dei donatori di sangue
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Perché un nuovo Statuto
Sono cambiate le leggi che governano il volontariato e la
sanità pubblica, è cambiata l’organizzazione
associativa, sono modificati ruoli e competenze dei
riferimenti amministrativi e sanitari pubblici.
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Iter del nuovo Statuto
1. 2001 inizia analisi impostazione nuovo statuto e
definizione di AVIS : associazione di soci che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue e dalle associazioni
Comunali, Provinciali, Regionali ( quindi associazione
di soci e di associazioni)
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Iter del nuovo Statuto
1. 13 febbraio 2004: Ministero della Salute
omologa lo statuto approvato dall’associazione
il 17 maggio 2003
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Il cambiamento
 Da
A
Struttura piramidale
Struttura in rete (ingranaggi)
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I cambiamenti 2005
 decreto
85-13/04/05: Caratteristiche e
modalità donazione sangue ed
emocomponenti- Protocolli accertamenti
idoneità dei donatori
 Delibera regionale 12-26/07/05: Piano
sangue e plasma regionale
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I cambiamenti 2005

decreto 191-19/08/05:Norme attuazione direttiva
2002/98/CE su qualità e sicurezza per raccolta,
controllo … sangue umano e suoi componenti

Legge 219-21/10/05: nuova disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione degli
emoderivati (Ex.107/90)
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I cambiamenti 2007

Decreto 261/12/07 ex 191-19/08/05:Norme
attuazione direttiva 2002/98/CE su qualità e
sicurezza per raccolta, controllo … sangue
umano e suoi componenti
 Decreto 207/11/07 ex 61/05 percorsi
rintracciabilità e segnalazione eventi indesiderati
collegati alla donazione
 Decreto 208/11/07 ex 62/05 norme comunitarie
per sistema di qualità servizi trasfusionali e
centri di raccolta
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DOCUMENTI 2008

20 marzo: schema tipo di convenzione e
 20 marzo: programma di autosufficienza
nazionale ex art.14 comma 2 219/05
Approvati Conferenza Stato Regioni
 22 Aprile approvato Piano Sangue e Plasma
Regionale
 15 ottobre firma convenzione regionale n.1.319
approvata dal Consiglio Regionale il 28 luglio 08
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DOCUMENTI 2009

11 SETTEMBRE 09:
 APPROVATO PROTOCOLLO REGIONALE
PER LA SELEZIONE DEL DONATORE
 Obiettivo: armonizzare in tutte le provincie, in
tutti i Servizi Trasfusionali ed in tutti i punti di
raccolta i criteri per: la selezione e la idoneità del
donatore; 67 anni età massima per la
donazione; numero di donazioni anno fra
sangue intero e plasma; controlli per gli over 65
anni.
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