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RISCHI INTERFERENZIALI e il nuovo sistema sanzionatorio

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RISCHI INTERFERENZIALI e il nuovo sistema sanzionatorio
ing. Domenico Mannelli
www.mannelli.info
Rischi interferenziali e il
nuovo sistema
sanzionatorio
DI CHE PARLIAMO?
Rapporti con l’Ente proprietario
- I rapporti con l’ente proprietario;
- Rischi interferenziali: il DUVRI secondo le linee guida ITACA.
- Le responsabilità
- Il sistema sanzionatorio introdotto dal nuovo Testo unico;
- Responsabilità in caso di infortuni ai danni di “estranei”.
- La responsabilità del S.P.P. alla luce delle sentenze della magistratura.
- Analisi e discussione di casi giurisprudenziali
2010
2/35
ART 18 comma 3 TU
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso
gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
2010
3/35
DUVRI Articolo 26
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
2010
4/35
STAZIONI APPALTANTI
3. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (LAVORI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e
successive modificazioni, il DUVRI è redatto,
ai fini dell’affidamento del contratto, dal
soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto.
2010
5/35
Esclusioni del DVR
3-bis. L’obbligo del DUVRI non si applica
ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o
attrezzature
ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI
COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
2010
)
LAVORATORI
6/35
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella
scuola)
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori2010di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
7/35
LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA
APPALTATI DALL’ENTE PROPRIETARIO
DUVRI
recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto
DIRIGENTE COMUNE
DIRIGENTE PROVINCIA DUVRI
Integrato PER RIFERIRLO
ai rischi specifici da
interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato
l’appalto
DUVRI
DIRIGENTE
SCOLASTICO
(FIRMA + FOTOCOPIA)
DUVRI
sottoscritto
per accettazione
ESECUTORE
2010
INIZIO LAVORI
8/35
LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA
APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLSATICO
Comunica i rischi derivanti
Dalla proria attività
DIRIGENTE
SCOLASTICO
DUVRI
ESECUTORE
Il DUVRI deve essere allegato
al contratto di affidamento lavori e
deve essere citato nello stesso
2010
9/35
NOVITA’
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione determinazione costi
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto
e di somministrazione,…, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell’articolo 1418 del codice civile i
costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di
cui al precedente capoverso non sono
soggetti a ribasso.
2010
10/35
COSA È L’INTERFERENZA?
Interferenza è ogni sovrapposizione di attività
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a
datori di lavoro diversi. La sovrapposizione
riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia
una contiguità produttiva.
LINEE GUIDA ITACA (Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la compatibilità
ambientale, organo tecnico della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome)
2010
11/35
RISCHI SPECIFICI
Non sono rischi interferenti quelli
specifici propri dell’attività del datore di lavoro
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
2010
12/35
ESEMPI RISCHI INTERFERENTI
· rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività
svolte ad opera di appaltatori diversi;
· rischi immessi nel luogo di lavoro del committente
dalle lavorazioni dell’appaltatore;
· rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,
ove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
propria dell’appaltatore;
· rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari
(che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell’attività appaltata), richieste
esplicitamente dal committente.
2010
13/35
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione
dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
(Determinazione n. 3/2008).
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da
operatori di appaltatori diversi;
 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e'
previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto
a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
2009
14/68
“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici”
5.3.2008
“Rischi in entrata”
Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore;
“Rischi in uscita”
Rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non
presenti normalmente nell’attività dell’appaltatore.
“Rischi da contiguità fisica e di spazio”
Rischi derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi
appaltatori;
“Rischi da commissione”
Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (a differenza della ordinaria operatività
dell’appaltatore)
2009
15/68
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione
dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
(Determinazione n. 3/2008
la valutazione dei rischi da interferenza, in
particolare negli edifici quali, a titolo
esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire
con riferimento non solo al personale interno ed ai
lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli
utenti che a vario titolo possono essere presenti
presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni
ed anche il pubblico esterno.
2009
16/68
IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
a) nel cantiere si prevedono almeno una impresa
affidataria e più imprese esecutrici;
b) nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice,
senza subaffidamenti;
c) nel cantiere si prevede un’impresa affidataria e
lavoratori autonomi in subaffidamento.
Nel primo caso, in base al combinato disposto degli articoli
97, c.2 e 96, c.2, occorre la nomina del coordinatore per la
sicurezza che redige un PSC.
Negli altri casi occorre il DUVRI
.
2009
17/68
I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I.
• Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi
(metodologia);
• Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle
attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto;
• Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
• Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:
- identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore
- servizi igienici
- refettori
- viabilità interna
- ecc
2009
18/68
I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I.
• Misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione;
• Rischi “normati” negli ambienti di lavoro (rischio
chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni,
incendio, esplosione);
• Cronoprogramma dei lavori per l’identificazione delle
sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro)
2009
19/68
Pretendere
apposita
dichiarazione
2010
DIRIGENTE SCOLASTICO
20/35
LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,
DEMOLIZIONE, CONSERVAZIONE, RISANAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE O EQUIPAGGIAMENTO, LA
TRASFORMAZIONE, IL RINNOVAMENTO O LO
SMANTELLAMENTO DI OPERE FISSE, PERMANENTI O
TEMPORANEE, IN MURATURA, IN CEMENTO ARMATO, IN
METALLO, IN LEGNO O IN ALTRI MATERIALI, COMPRESE LE
PARTI STRUTTURALI DELLE LINEE ELETTRICHE E LE PARTI
STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SCAVI
DUE O PIÙ IMPRESE
Niente DUVRI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA –
(laureato o diplomato abilitato per la funzione)
PIANO SI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2010
21/35
ELEMENTI DEL PSC
Rischi interferenziali con la scuola da valutare da
parte del coordinatore mediante intervista al
dirigente scolastico
In caso di negligenza da parte del CSP il dirigente
scolastico diffida il dirigente dell’ENTE appaltante
(committente) e, in caso di ulteriore inerzia,
chiede alla ASL e alla DPL di accertare la
mancanza di coordinamento da parte del
Coordinatore e del committente
2010
22/35
SANZIONI PENALI. NOZIONI GENERALI
Nell’ambito del nostro ordinamento giuridico vi sono
sanzioni penali riferite a delitti
(nel qual caso assumono la connotazione della
reclusione e della multa) ovvero, più
frequentemente (come nel T.U.) riferite a
contravvenzioni, le cui sanzioni caratterizzanti
sono l’arresto e l’ammenda.
2010
23/35
L’APPARATO SANZIONATORIO CONTENUTO
NEL TU PUÒ DIVIDERSI IN QUATTRO FASCE
1.
nella prima vanno incluse le sanzioni più gravi nel caso in cui
si contravvenga alla mancata elevazione della valutazione di
rischio per imprese che svolgono la propria attività in un
contesto pericoloso (sostanze nocive, incendiarie, esplosivi);
2. nella seconda si annoverano sanzioni intermedie per condotte
di media gravità con previsione di sanzioni pecuniarie
(ammenda) e per i casi più gravi con la pena detentiva
dell’arresto sempre però in alternativa alla sanzione
pecuniaria dell’ammenda;
3. una terza fascia comprende solo sanzioni penali pecuniarie
(ammende);
4. nella quarta si prevedono solo illeciti amministrativi
con relativa sanzione amministrativa pecuniaria
2010
24/35
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL
NUOVO TESTO UNICO
Nel Tu le sanzioni amministrative sono
distinte in 4 aree, in base al soggetto destinatario
delle medesime. Nello specifico vi sono penalità a
carico di:
1) datore di lavoro o dirigente;
2) medico competente;
3) lavoratore;
4) componenti dell’impresa familiare, lavoratori
autonomi, piccoli imprenditori, soci di società
semplici del settore agricolo.
2010
25/35
IMPORTO DELLE SANZIONI
SANZIONI
2010
26/35
Sentenza sull’infortunio di un alunno
di scuola elementare in una struttura scolastica
(Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del
31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005)
I FATTI
All’interno della palestra di una scuola elementare, durante una
lezione di educazione motoria alla quale erano interessati gli
alunni della quinta classe della stessa scuola un alunno
rimaneva ferito mentre, unitamente a due compagni, spostava
una porta di pallamano verso il fondo della palestra ove si
trovava l’insegnante.
Nel compiere tale operazione la porta si rovesciava e colpiva alla
testa l’alunno il quale riportava un trauma cranico di grado A,
con frattura temporale destra, secondo quanto accertato
dall’ospedale ove il ferito veniva ricoverato con prognosi
riservata.
Le lesioni riscontrate hanno avuto durata complessiva superiore
a quaranta giorni, con postumi permanenti consistenti in
2010 ipoacusia e cefalee periodiche.
27/35
Sentenza sull’infortunio di un alunno
di scuola elementare in una struttura scolastica
(Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del
31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005)
LE CAUSE
i Carabinieri accertavano che la porta di
pallamano che aveva colpito il giovane studente
avrebbe dovuto essere fissata al pavimento
mediante appositi bulloni filettati. I bulloni,
tuttavia, erano stati da diverso tempo rimossi di
guisa che era ormai da anni invalso l’uso di spostare
le porte all’interno della palestra, secondo le
contingenti necessità, sia dagli alunni che dalle
varie associazioni sportive che utilizzavano tale
palestra.
2010
28/35
Sentenza sull’infortunio di un alunno
di scuola elementare in una struttura scolastica
(Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del
31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005)
LE CARENZE
Gli spostamenti avvenivano secondo il giudizio di
quanti utilizzavano le porte senza che alcuno
avesse fornito, anche oralmente, disposizioni in
merito. Si accertava, altresì, che la rimozione delle
porte dai punti fissi di ancoraggio era stata
conseguenza dell’allestimento nella palestra
qualche anno prima di tre nuove pareti in roccia
artificiale.
2010
29/35
Sentenza sull’infortunio di un alunno
di scuola elementare in una struttura scolastica
(Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11360 del
31 marzo 2006 (ud. 10 novembre 2005)
L’ ACCUSA
Il Procuratore sosteneva che la palestra di un istituto scolastico deve
considerarsi «luogo di lavoro» e che era quindi pienamente applicabile
sia l’art. 35 del decreto legislativo 626/94 che l’art. 2087 del codice
civile. La porta di pallamano, secondo lo stesso, doveva
necessariamente considerarsi «attrezzatura di lavoro» trattandosi
di strumento utilizzato nello svolgimento di attività lavorativa.
Pur essendo vero, sosteneva ancora il ricorrente, che lo studente non
assumeva la qualifica di «lavoratore dipendente», è altresì però vero
che tale qualifica veniva assunta dall’insegnante la quale doveva certo
ritenersi, in rapporto al dirigente scolastico, lavoratore dipendente e
dunque destinatario di tutte le garanzie dettate a tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese quelle relative alle
attrezzature a disposizione del lavoratore e nel caso di specie le
porte di pallamano
2010
30/35
LA SENTENZA
Secondo la Corte di Cassazione non v’è alcun dubbio circa la qualificazione d
«luogo di lavoro» della palestra scolastica, in quanto luogo ove si svolge
l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina di «educazione
motoria», e che essa in conseguenza è soggetta alla normativa
antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Con riferimento a tali ambienti “devono ritenersi applicabili le
disposizioni dettate dall’art. 35 del decreto legislativo 626/94 che
impongono al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute (comma 1), ma anche di attuare le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte (comma 2)”.
2010
31/35
LA SENTENZA
“Se è vero, infatti, che l’alunno non può , evidentemente,
essere ritenuto, con riferimento ai fatti oggetto del
processo, lavoratore dipendente, e che a questo egli non
può essere equiparato chè una tal equiparazione si
stabilisce solo nei riguardi di studenti il cui insegnamento
preveda la frequenza e l’utilizzo di laboratori, macchine,
apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, e che dunque adoperino, in
concreto, le medesime attrezzature ed impianti
normalmente utilizzati dai lavoratori sul posto di lavoro,
condizione che non può certo attribuirsi all’alunno
infortunato, è tuttavia altrettanto vero che ciò non basta
per escludere costui dalle garanzie dettate dalla citata
32/35
normativa.
2010
LA SENTENZA
“Lo studente , infatti, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, era
tuttavia legittimamente presente nella palestra per partecipare alla
lezione di educazione motoria, nel corso della quale ha patito
l’incidente dal quale ha riportato lesioni, di guisa che, ove l’incidente
dovesse ricondursi alla mancata osservanza, da parte del datore di
lavoro e di chiunque altro abbia colposamente cooperato nella
produzione dell’evento, delle norme per la prevenzione degli
infortuni, eventuali responsabilità penali non potrebbero che
ritenersi aggravate ai sensi della predetta normativa.
lLart. 590 terzo comma, c.p. fa generico riferimento a fatti ‘commessi
con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro’, senza limitarne l’applicazione ai soggetti che rivestano la
qualifica di lavoratori dipendenti.
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CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 15
GENNAIO 2010, N. 1834 CONDANNA RSPP
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626
del 1994, art. 9, riserva al "responsabile del
servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di
capacità immediatamente operative sulla struttura
aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse e segnatamente la mancata individuazione e
segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la
mancata elaborazione delle procedure di sicurezza,
nonchè di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte
in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a
una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del
34/35
servizio.
2010
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Fly UP