...

Integratori Alimentari

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

Integratori Alimentari
GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
L’ integratore alimentare è un prodotto alimentare, che si può presentare in
forma di tavolette, compresse, capsule, polveri e liquidi in flaconcini,
composto principalmente da nutrienti, micronutrienti e altre sostanze
commestibili assunti in dose unitaria.
E’ un prodotto commerciale “AUTOPRESCRITTO” pensato specificatamente
PER INTEGRARE L’ALIMENTAZIONE con varie sostanze che non sono
facilmente reperibili in quantità sufficiente nella normale alimentazione, senza
tuttavia avere fini medici o dietetici.
Il suo impiego viene proposto al pubblico per ottimizzare gli apporti nutrizionali
della razione alimentare di base, per ottimizzare il metabolismo e le funzioni
fisiologiche dell’organismo oppure per fornire all’organismo un supplemento di
nutrienti o di sostanze nutrizionali con un effetto “protettivo” o “trofico” su alcuni
tessuti, o più in generale di sostanze con effetto “salutistico”.
I VARI TIPI DI INTEGRATORI ALIMENTARI
Si trovano in commercio vari tipi di integratori quali:
- integratori di vitamine e/o di minerali
- integratori di amminoacidi (miscele di a-AA essenziali
o no oppure a-AA singoli)
- integratori di derivati di amminoacidi di interesse nutrizionali
(carnitina, creatina, glutatione)
- integratori di proteine e/o energetici
- integratori di lipidi o di fosfolipidi o di acidi grassi poliinsaturi
della serie -3 e -6, derivati da oli di pesce o vegetali
- integratori di amminoacidi solforati associati con
fattori nutrizionali ad attività antiossidante
- integratori di vari fattori ad attività antiossidante
- integratori di fibra alimentare
- integratori destinati alla donna in gravidanza o in allattamento
- integratori salini per la reidratazione orale in corso di diarree
- integratori a base di carboidrati e vitamine B per contrastare
i processi chetosici
- integratori costituiti da ingredienti erboristici
Prima e dopo il DDL 111 del 1992
In Italia, nella legislazione antecedente al DDL 111/92, gli integratori alimentari erano
stati considerati come PRODOTTI DIETETICI.
Con il Decreto Legislativo n. 111 del 1992, i comuni integratori alimentari e tutti quei
prodotti semplicemente addizionati o “reintegrati” di vitamine/minerali oppure di fibre
o altro, furono inseriti in questo decreto, in attesa di un inquadramento autonomo,
come prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, in modo da essere
disciplinati attraverso le sue norme. Ciò fu ribadito dalla Circolare n. 8 del 16/4/1996.
Essendo stati inseriti tra i prodotti, definiti dall’ Art. 1, comma 2, punto 2, “destinati ad
individui che si trovano in condizioni fisiologiche particolari che possono trarre
benefici dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti" (ma non facenti
parte dell’Allegato 1) per essi valeva la regola della commercializzazione secondo
l’Art. 7 di detto decreto, cioè commercializzazione attraverso la notifica dell’etichetta,
e la possibilità dell’utilizzo in etichetta della dicitura di dietetico.
FUNCTIONAL FOODS
Questo inserimento generò molte critiche nell’ambito dei nutrizionisti in quanto
il decreto 111/92 esclude, dal punto di vista concettuale, gli integratori comuni e
gli alimenti arricchiti dall’ambito dei prodotti dietetici.
Infatti gli integratori del commercio, cosiddetti “autoprescritti”:
non sono diretti ad una cerchia ristretta di persone accomunate da particolari
problemi o alterazioni fisio-patologiche (per es. metabolici, di malassorbimento
intestinale o condizioni fisiologiche particolari);
non sono commercializzati con l’indicazione di un certo fine
nutrizionale/nutritivo specifico, che è una condizione necessaria per la
dieteticità;
ma sono preparati e messi a disposizione di qualsiasi persona che voglia
mettere in atto un’azione integrativa di nutrienti, trovandosi in una situazione di
momentanea carenza, per un’alimentazione, per qualche motivo, non appropriata
Tra l’altro, essi vengono spesso utilizzati dalle persone in condizioni che non
hanno nulla a che vedere con le situazioni fisiologiche particolari espresse dal
suddetto decreto, e senza una reale situazione di carenza, come per esempio:
-
in situazioni momentanee di stress,
oppure
-
in stati di debilitazione derivanti da scelte alimentari soggettive non corrette
In questi casi, per sanare dette situazioni, non ha senso l’assunzione di
integratori di vitamine, sali minerali, lipidi, amminoacidi o altro.
Infatti, la rimozione di abitudini alimentari sbagliate risolve spesso il problema
di presunte necessità per eventuali effetti “trofici”, “protettivi” e/o di
“miglioramento del metabolismo” in generale.
In definitiva, allora, gli Integratori Alimentari devono essere considerati
semplicemente dei prodotti alimentari per cui non possono quindi essere
regolamentati in base alla legislazione fatta per i dietetici.
Stante questi argomenti, per evitare il persistere della confusione in cui ci si è imbattuti
negli anni ‘90, negli anni più recenti da più parti è stata invocata l’adozione una
legislazione europea fatta appositamente per la regolamentazione degli integratori
alimentari, sganciandoli completamente dal D. Leg.vo 111/92.
Questa regolamentazione è stata recentemente attuata con la emanazione della
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2002/46/CE
del 10 giugno 2002
sugli INTEGRATORI ALIMENTARI
che, al momento, è una direttiva parziale in quanto regolamenta solo gli integratori di
Vitamine e di Minerali, ma include nel suo campo di applicazione, oltre a questi
nutrienti, anche altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico (senza specificazione).
REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009 che modifica la direttiva 2002/46/CE
INDICAZIONI DELLA NORMA EUROPEA
La norma europea è stata emanata con delle premesse nelle quali si fanno varie
considerazioni sia sulla problematica di un eccessivo consumo di integratori che sulle
necessità di una normativa chiara e definitiva per garantire la sicurezza del
consumatore.
A questo scopo, nelle premesse, si è messa in evidenza la necessità di dare, attraverso
la norma, indicazioni su vari aspetti importanti per gli integratori, e cioè :
- sulle sostanze che possono far parte della composizione
- sulle sostanze da usare per la preparazione
- sui livelli massimi e minimi di nutrienti che possono essere presenti
- su un’etichettatura efficace per l’informazione nutrizionale.
Inoltre, si è messa in evidenza la necessità della emanazione, in una seconda fase, di
norme specifiche per i nutrienti diversi dalle vitamine e minerali e per altre sostanze
con effetto nutritivo o fisiologico che vengono utilizzate come ingredienti negli
integratori.
La Normativa Europea 2002/46/CE, oltre alle premesse, consta di 17 articoli e n. 2
Allegati riguardanti le vitamine, i minerali e relativi derivati chimici utilizzabili per la
preparazione di questi integratori.
Nell’ art. 1 della norma europea, si dice che essa si applica agli integratori alimentari
commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.
Nell’ art. 2, oltre alla definizione di integratori alimentari (vedere più avanti), si dice
che quelli considerati nella direttiva sono le VITAMINE E MINERALI oppure altre
sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico.
Con questa norma si è dato mandato agli stati membri per l’adozione di proprie
disposizioni legislative, regolamentarie e amministrative, entro il 31 luglio 2003, allo
scopo di avere una regolare commercializzazione degli integratori alimentari
nell’ambito della CE.
L’Italia si è adeguata a questa normativa con il
Decreto Legislativo del 21 maggio 2004, n. 169
riguardante l’“Attuazione della Direttiva 2002/46/CE
relativa agli integratori alimentari”
Il decreto è costituito da 19 articoli e n. 2 Allegati (I e II).
Nell’art. 1 si dice che gli integratori alimentari sono commercializzati e presentati
come prodotti alimentari in forma preconfezionata.
Nell’art. 2 si dice che per integratori alimentari si intendono:
I prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una
fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre
sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico [fin quì il testo è comune con la
direttiva 46/2002/CE], in particolare (ma non esclusivamente) amminoacidi, acidi
grassi essenziali, fibre ed estratti vegetali, sia mono- che pluri-composti in forme
predosate.
DIFFERENZE DL 2004 e Normativa Europea 2002
Possono essere commercializzati in forme di capsule, pastiglie, compresse,
pillole, polveri in bustine, liquidi contenuti in fiale o flaconi a contagocce, e altre
forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli
quantitativi unitari (forme pre-dosate).
E’ da notare che nella definizione di integratori alimentari del decreto italiano di
recepimento sono state specificate, per maggior chiarezza, oltre alle vitamine e
minerali, anche altre sostanze ad effetto nutritivo come amminoacidi e acidi
grassi essenziali, e sostanze ad effetto fisiologico come fibra ed estratti di
origine vegetale, dal momento che nelle premesse della normativa europea
queste sostanze erano citate tra i possibili costituenti degli integratori, per le
quali è in programma l’emanazione, in seguito, di norme apposite.
Questa definizione fa perciò includere tra gli integratori alimentari regolamentati
dal DMS 169 anche i prodotti con ingredienti di tipo erboristico e inoltre, con
la dicitura “ma non esclusivamente”, tutti gli altri integratori attualmente
commercializzati.
Comunque anche il decreto 169 (come il 46 CE) è PARZIALE perché i dati tecnici
di attuazione sono limitati alle vitamine e minerali e, tra l’altro, sono incompleti.
Nei vari articoli successivi, che ricalcano nei principi e nella sostanza quelli della
direttiva europea, essenzialmente viene detto che:
A) Le vitamine e i minerali da usare per preparare questi integratori, come anche le
relative forme chimiche, di prescritta purezza, devono venire da appositi elenchi
riportati negli Allegati I e II, con alcune deroghe a termine.
B) In attesa di specifiche norme comunitarie i livelli ammessi di Vitamine e
Minerali e di altre sostanze sono definiti nelle LINEE GUIDA sugli Integratori
Alimentari, pubblicate nel 2002 dal Ministero della Salute (Vedere Tabella a
seguire).
C) L’etichettatura e la pubblicità non devono:
- attribuire agli Integratori Alimentari proprietà terapeutiche, né capacità di cura o
prevenzione malattie.
- affermare o sottointendere che una dieta equilibrata non riesce a soddisfare le
esigenze nutrizionali dell’organismo.
ETICHETTATURA
D) L’etichettatura deve riportare obbligatoriamente, oltre ai componenti generali
della normale etichettatura degli alimenti, i seguenti elementi, indicati nelle
LINEE GUIDA del dicembre 2002:
1) il nome delle categorie delle sostanze nutritive o delle altre sostanze che
caratterizzano il prodotto (es. Vitamine)
2) l’effetto nutritivo o fisiologico attribuito ai costituenti del prodotto, per un
migliore orientamento del consumatore
3) la dose giornaliera raccomandata dal produttore
4) la quantità delle sostanze nutritive o con effetto fisiologico contenuta nel
prodotto, espressa in mg o g, presente nella dose giornaliera raccomandata dal
produttore.
Questa va espressa anche in percentuale dei valori di riferimento , RDA o
LARN, che sono quelli che si riportano nell’ Etichettatura Nutrizionale (Vedere
Tabella allegata).
5) l’avvertenza a non eccedere la dose giornaliera
6) in presenza di sostanze nutritive, l’indicazione che questi integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata
7) l’indicazione di tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini sotto 3 anni.
E) La PRODUZIONE e CONFEZIONAMENTO degli Integratori Alimentari
devono essere effettuati in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute (MS),
il cui elenco verrà periodicamente aggiornato.
I requisiti tecnici e i criteri per la idoneità a produrre e confezionare gli Integratori
Alimentari sono stati emanati in un recente decreto del Ministero della Salute
(DMS del 23/2/2006).
F) Al momento dell’IMMISSIONE IN COMMERCIO di uno dei prodotti in
oggetto l’impresa informa il MS con la trasmissione di un modello dell’etichetta
(notifica), secondo le norme dell’art.7 del DDL 111/92.
Per l’accettazione della notifica il MS può richiedere la documentazione scientifica
per una valutazione più appropriata:
- sulla sicurezza dell’uso e
- sugli effetti dei costituenti
prescrivendo eventuali modifiche dell’etichetta, o anche l’eventuale inserimento di
avvertenze per una migliore informazione e tutela sanitaria.
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi l’immissione in commercio è consentita
solo dopo 90 giorni dalla richiesta di notifica, se non sono state fatte osservazioni
dal MS.
In caso di riscontrata pericolosità per la salute il MS impone il divieto della
commercializzazione del prodotto, informandone immediatamente la Commissione
Europea.
I prodotti per i quali viene accettata la notifica vengono inclusi in un registro che il
MS pubblica e aggiorna periodicamente.
E’ facoltà dell’impresa che commercializza il prodotto citare in etichetta gli estremi
dell’inclusione nel registro dei prodotti notificati.
G) Il piano di vigilanza su questi prodotti, definito annualmente dal MS, viene
svolto con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità.
I.S.S.
Tabella allegata al D. Lgs.vo n. 169 del 21/5/2004
Vitamine e Minerali dichiarabili nell’etichetta di un Integratore Alimentare e
Valori di Riferimento come Dosi Giornaliere Raccomandate (RDA, e LARN*)
(dalle LINEE GUIDA sugli Integratori di Vitamine e Minerali
Emanate dal MS - Revisione Dicembre 2002)
Minerali
Vitamine
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina K
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Acido Folico
Vitamina B12
Biotina
Acido pantotenico
mcg 800
mcg 5
mcg 70
mg 10
mg 60
mg 1,4
mg 1,6
mg 18
mg 2
mcg 200
mcg 1- 2*
mg 0,15
mg 6
Calcio
Fosforo
Ferro
Magnesio
Zinco
Iodio
Rame
Fluoro
Selenio
Manganese
Cromo
Molibdeno
Vanadio
Boro
mg 800
mg 800
mg 14
mg 300
mg 15
mcg 150
mg 1,2
mg 1,5-4*
mcg 55*
mg 1-10*
mcg 50-200*
mcg 50-100*
mcg 10
mg 1
Quantitativi ammessi negli Integratori Alimentari
Con le quantità d’uso, indicate in etichetta, l’apporto giornaliero di Vitamine e/o
Minerali deve essere compreso tra il 30% e il 150% del valore di riferimento,
indicato in Tabella. Questi limiti valgono anche per il b-carotene.
Per le vitamine E e C l’apporto giornaliero è ammesso fino al 300% della RDA in
considerazione della loro azione fisiologica protettiva come antiossidanti.
Quando l’apporto di riferimento è espresso da un range, l’apporto giornaliero non può
superare il valore massimo.
I tenori vitaminico-minerali sulle quantità d’uso giornaliere raccomandate vanno riportati
in etichetta ed espressi anche come % delle RDA di riferimento, indicate nell’Allegato
sull’ Etichettatura Nutrizionale (D. Leg.vo 77/93), e che sono uguali a quelli della
Tabella. Gli integratori contenenti acido folico possono riportare in etichetta
l’indicazione “per la gestante” solo quando ne forniscono un apporto giornaliero di 400
mcg.
Il tenore di vitamine e minerali, derivante dagli ingredienti impiegati (Allegato II) può
essere dichiarato solo se, sulle quantità di assunzione giornaliera consigliate, corrisponde
ad almeno il 15
TIPI DI INTEGRATORI ALIMENTARI
regolamentati dal D. Legs.vo 169 del 2004
Caratteristiche di composizione e Indicazioni
dalle Linee Guida del Ministero della Salute
Revisione dicembre 2002
Integratori di vitamine e/o di minerali
Sono prodotti in forma di tavolette, capsule, polveri, flaconcini specificamente
formulati per integrare l'apporto di vitamine e/o minerali, essendo
contemporaneamente privi di contenuto calorico significativo.
Per la composizione e le materie prime utilizzabili devono essere seguite le Tabelle
degli Allegati I e II del suddetto D. Lgs.vo 169 del 2004.
I quantitativi ammessi dei vari componenti consentiti nel formulazione dell’integratore
devono essere tali per cui l’apporto giornaliero, con le dosi consigliate, sia compreso
tra il 30% e il 150% del valore di riferimento (300% per vitamine C ed E), come
indicato dalla Tabella delle Linee Guida 2002 del Ministero della Salute, allegata al
suddetto decreto.
Esempi di prodotti in commercio sono:
1)
Integratori multivitaminici e/o multiminerali
con Fe, Cu, Mg, Se e altri, associati per lo più a vitamine
e integratori proteico-calorici (Es. Ergovis, Multivitamin,
Levitene ecc).
2)
Integratori contenenti alcune vitamine e/o alcuni minerali
(Es.: Selenium ACE, Newgen, Geriatric ecc)
Integratori di amminoacidi (essenziali, essenziali e non essenziali, singoli)
Miscele di Amminoacidi Essenziali
Sono miscele con tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni equilibrate e
conformi a quelle della Tabella di riferimento.
Se gli AA essenziali sono, invece, presenti in proporzione diversa allora va
indicata in etichetta la finalità specifica.
Infatti, l’indicazione per queste miscele è quella di un’ integrazione dell'apporto
proteico della razione alimentare giornaliera quando esso risulta insufficiente per
l’ottimizzazione del bilancio azotato dell’organismo.
Perciò le quantità di assunzione giornaliera, con le indicazioni d'uso riportate in
etichetta, devono essere inferiori a quelle di riferimento, ma comunque non
inferiore ad almeno il 15% del valore di riferimento (quota significativa). Vedere
TABELLA
Apporto giornaliero di riferimento per
gli aminoacidi essenziali per gli adulti
mg
% essenziali
istidina
1120
12.6
isoleucina
910
10.2
leucina
1330
15
lisina
1120
12.6
metionina + cisteina
1190
13.4
fenilalanina +
tirosina
1330
15
treonina
630
7.1
triptofano
350
3.9
valina
910
10.2
TOTALE
8890
100
Combinazioni di amminoacidi
Si tratta di miscele di amminoacidi con composizione incompleta ed non
equilibrata, ed aventi una finalità mirata e documentabile di tipo fisiologiconutrizionale.
Sono ammessi riferimenti trofici specifici se realmente supportati da conoscenze
scientifiche. Così, per i preparati contenenti gli amminoacidi solforati Cys/Met, i
quali alla dose giornaliera raccomandata, forniscono una quantità di essi almeno
pari al 25% del valore di riferimento, può essere indicato che la loro
supplementazione nella razione alimentare può essere utile per il trofismo del
tessuto epidermico o dei capelli.
INVECE, le miscele di amminoacidi ramificati (leu, ile, val) che, per fini
energetici, sono ossidati maggiormente, rispetto agli altri, nel tessuto muscolare
in esercizio o usati maggiormente nei casi di malnutrizione proteica-energetica,
NON SONO COLLOCABILI IN QUESTO GRUPPO, ma solo negli integratori
amminoacidici dietetici per sportivi, oppure negli alimenti dietetici a fini medici
speciali.
Amminoacidi singoli
Per essere immessi in commercio devono poter esercitare un qualche effetto
trofico o funzionale, inequivocabilmente suffragato da conoscenze scientifiche,
che ne giustifichi l’utilizzo, ma al di fuori delle attività fisico-sportive o delle
condizioni di sforzo muscolare molto intenso.
Devono essere impiegati eventualmente solo amminoacidi L, fatta eccezione per la
metionina che può essere usata nella forma DL.
Integratori di derivati di amminoacidi di interesse nutrizionale
Carnitina: Quantità integrativa max giornaliera, 200 mg
Indicazioni: favorisce la produzione di energia per la cellula veicolando gli acidi
grassi nelle sedi del loro utilizzo metabolico.
Creatina: Quantità integrativa max giornaliera, 3 g
Indicazioni: E' un derivato di amminoacidi, prodotto naturalmente dall'organismo e
contenuto in vari alimenti. Nella forma fosforilata è coinvolta nel mantenimento delle
riserve energetiche cellulari.
Integratori di proteine e/o energetici
Per poter essere proposti come integratori, in situazioni di ridotta introduzione con
gli alimenti o di aumentato fabbisogno, con le quantità giornaliere consigliate,
indicate in etichetta, devono fornire gli apporti compresi nei limiti indicati:
Proteine [stabilito l’apporto di riferimento giornaliero per un adulto di 70 Kg pari a
70 g (1g /Kg di peso corporeo)]:
Apporto max = 35 g (50% rif.)
Apporto minimo = 7 g (10% rif.)
Avvertenze in etichetta: Controindicati per patologie renali o epatiche, gravidanza,
sotto 12 anni e per usi prolungati di oltre 6-8 settimane (a meno di parere medico
favorevole).
Energia (apporto razione alimentare media di riferimento: 2400 Kcal)
Apporto max = 600 Kcal (25% del valore di riferimento)
Apporto minimo : non inferiore al 5% del valore di riferimento
Integratori lipidici
Integratori di acidi grassi poliinsaturi (AGP)
Sono integratori costituiti da oli ricchi di acidi grassi -6 e -3, provenienti:
- sia da vegetali comuni (oliva, arachidi, soia ecc., per gli acidi grassi a-b) o
vegetali particolari (borragine e ribes, per c)
- che da vari tipi di pesce (d-f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Acido linoleico (C18:2, -6)
Acido linolenico (C18:3, -3)
Acido gamma linolenico (C18:3, -6)
Acido arachidonico (C20:4, -6)
Acido eicosapentaenoico (EPA, C20:5, -3)
Acido docosaesaenoico (DHA, C22:6, -3)
Possono essere commercializzati in preparazioni singole o in combinazioni
contenenti entrambe le tipologie -6 e -3.
Riguardo agli integratori di AGP -3 a lunga catena, per poter essere destinati a
favorire il controllo e la regolazione del metabolismo lipidico, devono fornire
un apporto giornaliero minimo di EPA + DHA non inferiore a 1 g (con EPA >
DHA).
Nel caso di altre indicazioni il DHA può essere superiore all’EPA (es. nelle
donne in stato di gravidanza).
Integratori di fosfolipidi
Sono generalmente di derivazione dalla soia.
Questi integratori possono essere indicati, nell'ambito di una dieta normale, per il
controllo e la regolazione del metabolismo lipidico; in tal caso devono apportare,
con la dose consigliata, almeno 3 g di fosfolipidi al giorno,
In vari prodotti sia gli AGP che i fosfolipidi sono associati alla Vitamina E
(antiossidante) e alla Vitamina B6 (favorisce il metabolismo degli acidi grassi,
intervenendo nel funzionamento della ∆6-desaturasi) o altri nutrienti.
Esempi rappresentativi di integratori lipidici sono:
-
AGE Din, Efamol:
contenenti acidi grassi essenziali
- Fish Factor, Fish Omega, Maxepa: contenenti i derivati degli acidi grassi
essenziali EPA e DHA
-
Leciplus, Lecisoy, Nutrilsoia: fosfolipidi a base di lecitine di soia
Integratori di fibra alimentare
Sul piano normativo, il DDL 77 del 16/2/1993 definisce la fibra alimentare come
"la sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli
enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo".
Si suddivide in fibra solubile in acqua e fibra insolubile.
Gli integratori di fibra devono apportare almeno 4 g di fibra al giorno, con le
quantità di assunzione consigliate in etichetta.
Le indicazioni degli integratori di fibra riguardano i casi di ridotto apporto di fibra
con la normale alimentazione giornaliera, un apporto che, nelle condizioni ottimali,
dovrebbe essere intorno a 30 g al giorno (di cui circa 1/4, cioè 7,5 g, del tipo
solubile).
Gli integratori a base di fibra insolubile (contenenti cellulosa, emicellulosa e
lignina) sono indicati per l'azione di stimolo e di regolazione del transito
intestinale.
AZIONE DELLA FIBRA
La fibra solubile (contenenti glucomannano, guar, pectina), invece, produce la
sensazione di sazietà per cui gli integratori di questo tipo di fibra possono, per un
primo aspetto, servire per ridurre lo stimolo della fame.
Infatti la fibra solubile si rigonfia nel mezzo acquoso gastro-intestinale dando
luogo alla formazione di una massa gelatinosa ad alta viscosità inglobante il
materiale ingerito.
Ciò provoca un ritardo nel tempo di svuotamento dello stomaco e un
rallentamento sia dell’azione digestiva da parte degli enzimi che dello
assorbimento (insieme a riduzione) dei prodotti della digestione a livello
intestinale, con un' importante azione modulatoria sul loro impatto metabolico.
Assumendo, attraverso questi integratori, 2 g di fibra solubile (1,5 g per il
glucomannano) prima di ciascuno dei 2 pasti principali, essi possono trovare
indicazione, nella normale alimentazione, per:
- facilitare la sensazione di sazietà e quindi favorire il controllo o una
riduzione di peso
un’azione tendente a rallentare l'assorbimento di nutrienti, in particolare
glucosio e colesterolo, per una regolazione e controllo del metabilismo glucidico
e lipidico.
IMPORTANTE
La possibile riduzione di assorbimento di Calcio, Magnesio e vari micronutrienti,
come Fe, Zn, in conseguenza della concomitante assunzione di fibra alimentare
sembra che possa essere ovviata consumando soprattutto la fibra presente negli
alimenti vegetali naturali, con i quali si ha un effetto di compensazione essendo
contemporaneamente ricchi anche di macro e microelementi.
In commercio esistono integratori del tipo contenenti fibra generica in toto e di
quelli a prevalente contenuto di frazioni specifiche della stessa (frazioni solubili
o gel forming e frazioni insolubili).
Inoltre si ritrovano anche nella forma di alimenti addizionati con fibre (pasta,
biscotti, cracker).
Tra gli integratori a base di fibra alimentare possono essere indicati:
-
i preparati a base di Glucomannani (Dicoman 5, Dicoman biscotto, Dietoman),
- i preparati a base di Guar (Leiguar, Guar gel) e/o alimenti addizionati di Guar e/o
altre fibre (Pasta al Guar, Pasta Snelling),
- i preparati a base di Cellulosa, con larghissima prevalenza di prodotti contenenti
crusca (Crusca Sohn, Crusca Albios, Crusken)
Integratori di altri “fattori nutrizionali”
Esistono integratori di sostanze che, pur non caratterizzandosi come nutrienti
essenziali, sono comunque assimilabili ad essi in quanto sono fisiologicamente
coinvolti in vari processi metabolici.
Per alcuni sono previsti livelli massimi di apporto, tenendo conto del ruolo e delle
finalità degli integratori e della sicurezza d’uso.
b-Sitosterolo
Max
Coenzima Q
Glucosamina
Miscela di bioflavonoidi
Integratori con quercitina
Integratori con isoflavoni della soia
Inositolo
Licopene, Acido lipoico
150 mg
20 mg
250 mg
1000 mg
< 300 mg
80 mg
2000 mg
Integratori di probiotici
Sono prodotti alimentari (come yogurt e latte fermentato) o preparati tipo fermenti
lattici (in compresse, bustine o fialette) che contenengono quantità elevate di
microrganismi vivi del tipo Lactobacillus (casei, acidophilus, bifidus ecc.),
Streptococcus (thermophilus) e Bifidobacterium (bifidum, lactis ecc.) che sono
considerati benefici per la salute umana.
Essi infatti raggiungono vivi il tratto intestinale, rimanendo attivi anche vari giorni,
dove favoriscono il ri-equilibrio della flora batterica intestinale, in particolare di
quella benefica a discapito di quella patogena. Alcuni microrganismi sembrano
potenziare anche le difese immunitarie.
Questa azione benefica per l’organismo delle specie batteriche
utilizzate (attività probiotica) deve essere documentata.
Possono contenere anche componenti nutrizionali,
principalmente una miscela vitaminica. La dose consigliata
deve fornire un numero significativo di cellule vive.
Integratori o Complementi Alimentari
a base di ingredienti costituiti da piante o derivati
Questi prodotti sono stati inclusi tra gli integratori alimentari dapprima con la
circolare n. 3 del 18 luglio 2002 e poi con il D: Lgs.vo 169/2004 che hanno affiancato
agli integratori con valenza nutrizionale (vitamine, minerali, amminoacidi ecc.) quelli
a solo effetto fisiologico e salutistico contenenti “ingredienti erboristici”.
Questi prodotti contengono sostanze naturali, essendo costituiti da ingredienti
erboristici provenienti da estratti vegetali solamente di erbe idonee all’uso alimentare.
Vengono proposti nelle formulazioni commerciali sia da soli che in associazione o a
complemento di una componente nutrizionale.
Vengono consumati allo scopo di favorire le condizioni generali di benessere
dell’organismo, coadiuvando o migliorando le funzioni fisiologiche.
Tra queste, quelle della memoria, concentrazione, sonno, stress, oppure le funzioni
intestinali, circolatorie, renali, immunitarie o osseo-articolari.
Gli ingredienti erboristici impiegabili negli integratori alimentari devono :
presentare una composizione compatibile con un’azione salutistica e non
terapeutica
- fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di
purezza, ai loro effetti, alla concentrazione dei principi attivi e alle eventuali
associazioni).
Secondo la Circolare n. 3 del 18 luglio 2002 e relativi Allegati 1 e 2, questi
integratori vegetali possono essere commercializzati secondo l’art. 7 del DDL
111/92 con la notifica dell’etichetta al Ministero della Salute, allegando le schede
tecniche (Allegato 1) degli ingredienti presenti nel prodotto o altra documentazione
che ne attesti l’idoneità all’uso alimentare.
In questa scheda deve essere indicato il nome botanico, l’origine e parte utilizzata
della pianta, i costituenti attivi con relativo titolo, dati tossicologici, contaminanti,
finalità fisiologiche e salutistiche, avvertenze, controindicazioni ed eventuali
interazioni.
Sono esclusi della procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti
vegetali di tradizionale uso alimentare (camomilla, the).
Nella suddetta circolare si dice che il Ministero della Salute pubblica e aggiorna
periodicamente l’elenco degli ingredienti erboristici ammessi negli integratori
alimentari e predispone un piano di verifica per la conferma delle autorizzazioni alla
produzione e/o confezionamento di detti prodotti.
Tra i vari prodotti a base di erbe, commercializzati come integratori alimentari,
possiamo citare quelli contenenti:
1. Aglio
2. Aloe
3. Citrus aurantium (Arancio amaro)
4. Ginko biloba
5. Ginseng
6. Iperico
7. Mirtillo, ecc.
Hypericum perforatum L. s.l.
Iperico, Erba di S. Giovanni
Attività farmacologiche
Antidepressiva [Chatterjee et al., 1998 ].
Riduzione del consumo di alcool
[Carai et al., 2000; Panocka et al.,
2000; Perfumi et al. 2002].
Riduzione sintomi dell’astinenza da nicotina [Catania et al., 2003 ].
Antitumorale [Roscetti et al., 2004].
Antivirale
[Meruelo et al., 1988 ].
Antimicrobica
[Reichling et al., 2001 ].
Antiossidante [Benedi et al., 2004; Silva et al., 2005].
Cicatrizzante [Lavagna et al., 2001].
Raccolta
Luogo di raccolta
Altitudine
(m sopra il livello
del mare)
Habitat
H. perforatum L. subsp. perforatum
S. Maria Maddalena
(Aquacanina)
1280
Prati pingui su
canaloni
B
H. perforatum L. subsp. perforatum
Pian Grande (Norcia)
1300
Prati pingui su
doline
C
H. perforatum L. subsp. veronense
(Schrank) Ces.
Paganico (Camerino)
670
Incolti aridi
D
H. perforatum L. subsp. veronense
(Schrank) Ces.
Nibbiano (Camerino)
640
Campi abbandonati
E
H. montanum L.
Capolapiaggia
(Camerino)
560
Margine Omoostrieto
F
H. montanum L.
Montelago (Camerino)
870
Faggeti
G
H. richeri Vill. subsp. richeri
Pian Grande (Norcia)
1300
Prati pingui su
doline
H
H. hyssopifolium Chaix
Pizzo di Meta
(Sarnano)
1320
Pendii aridi sassosi
I
H. hirsutum L.
Arcofiato (Camerino)
700
Cespuglieti, margine
bosco
L
H. hircinum L. subsp. majus (Aiton)
N. Robson
Orto botanico
(Camerino)
630
Mura
M
H. tetrapterum Fr.
Montelago (Sefro)
920
Fossi, margine
canneti
Campioni
Entità
A
H. perforatum L. subsp. perforatum
Analisi HPLC-DAD
HO
OH
COOH
OH
O
HO
HO
O
O
OH
OH
OR
OH
O
OH
Acido clorogenico (1)
R = Glucosio-ramnosio Rutina
(2)
R = Galattosio
Iperoside
(3)
R = Glucosio
Isoquercitrina(4)
R = Ramnosio
Quercitrina (5)
R=H
Quercetina
OH
O
O
(6)
OH
HO
O
HO
CH3
HO
CH3
OH
Iperforina (7)
O
Ipericina
OH
(8)
Concentrazioni dei composti fenolici, iperforina e ipericina espresse in mg/g
riferite al peso secco
Campioni di Hypericum
Acido
clorogenico
Rutina
Iperoside
Isoquerc.
Quercitr.
Quercet.
H. perforatum subsp.
perforatum (A)
1.27
9.23
7.57
1.88
3.30
0.49
10.72
0.35
H. perforatum subsp.
perforatum (B)
8.05
4.25
9.26
3.15
2.60
0.42
23.32
0.52
H. perforatum subsp.
veronense (C)
4.38
0.19
20.12
6.93
5.41
1.04
24.26
1.72
H. perforatum subsp.
veronense (D)
2.90
0.17
10.47
4.03
2.60
1.84
14.55
1.12
H. montanum (E)
0.86
0.24
10.94
3.35
1.19
1.55
0.51
0.78
H. montanum (F)
0.66
0.06
5.67
1.86
0.79
1.06
0.04
0.47
H. richeri subsp. richeri (G)
5.00
12.42
2.36
1.50
4.08
0.23
0.10
0.49
H. hyssopifolium (H)
2.24
0.72
7.65
1.97
2.17
0.13
0.05
0.03
H. hirsutum (I)
2.07
0.19
1.26
1.52
0.19
0.27
0.14
0.12
H. hircinum subsp. majus
(L.)
4.94
0.05
9.71
2.18
1.26
0.32
3.45
nd
H. tetrapterum (M)
4.56
0.17
13.98
6.31
2.20
1.44
0.16
0.38
Iperforina
Ipericina
Analisi HPLC-DAD degli 8 analiti
Campione B (H. perforatum subsp perforatum)
λ = 210
mAU
500
400
3
300
200
2
1
4
5
6
100
0
-100
5
mAU
10
15
20
25
30
min
λ = 270
7
80
60
40
20
0
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
min
mAU
20
λ = 590
15
10
8
5
0
-5
40
50
60
70
80
90
min
Ad essi vengono attribuite svariati effetti salutistici, a volte solo presunti, tra cui:
immunostimolazione (1, 5), stimolazione circolatoria (1-6), epatica (2, 3),
miglioramento attività cognitiva (4, 5), azione antidepressiva (6), antibiotica e/o
antivirale (1, 2), antiossidante (4), antinfiammatoria (3), rivitalizzante (5),
protettiva oftalmica (7).
In alcuni casi, essendo stata riconosciuta una certa attività farmacologica dei
costituenti dell’ingrediente erboristico, per rendere questi prodotti compatibili con
l’uso alimentare, e tutelare la salute del consumatore, prevenendo anche eventuali
interferenze con farmaci, a scopo cautelativo sono stati introdotti dei limiti di
apporto con le quantità d’uso giornaliere consigliate, riportate in etichetta.
Tali limiti e riserve d’uso (indicati nell’Allegato 2 della suddetta Circolare) sono
rivolti soprattutto alle donne in gravidanza e in allattamento. Le limitazioni
riguardano, in particolare, i prodotti contenenti ingredienti provenienti da
Citrus auranticum, Iperico, Ginko biloba.
Il Citrus A. contiene infatti la sinefrina, un agonista adrenergico vasocostrittore.
L’apporto di sinefrina non deve superare i 30 mg alla dose giornaliera consigliata di
integratore, per problemi legati a vasculopatie e/o ipertensione.
L’Iperico contiene l’ipericina, sostanza ad azione antidepressiva. L’apporto di
ipericina, alla dose di assunzione consigliata giornaliera (da indicare in etichetta),
non deve superare i 21 µg.
Riguardo al Ginko biloba vengono date indicazioni di possibile interferenza con
l’azione di farmaci anticoagulanti. In etichetta va messa la dicitura “sconsigliato in
gravidanza e allattamento”.
GLI EDULCORANTI
Una citazione a parte meritano quei prodotti aventi funzione dolcificante - alcuni dei
quali sono stati considerati, in passato, come dietetici- che oggi vengono considerati
per legge additivi alimentari.
Essi sono regolamentati dal DMS n. 209 del 27/2/1996 emanato in attuazione delle
direttive comunitarie 94/34/CE e 94/35/CE poi ampliate con la 96/21/CE e la
96/83/CE.
Gli edulcoranti o dolcificanti sono sostanze utilizzate per conferire sapore dolce a cibi
e bevande, oppure per la edulcorazione estemporanea, con capacità di assicurare o
meno un apporto calorico all’organismo, in conseguenza della loro assunzione.
Essi si dividono in: naturali (saccarosio, fruttosio, glucosio, maltosio, lattosio,
polialcoli come xilitolo, sorbitolo ecc), dotati di potere calorico (4 Kcal/g o 2 Kcal/g
per i polialcoli) e sintetici (saccarina, acesulfame, ciclamato, aspartame,
neoesperidina), pressoché privi di potere energetico.
L'aspartame è un dolcificante artificiale a basso contenuto calorico. È
composto da due amminoacidi, l'acido aspartico e la fenilalanina, e
l'estremità carbossilica della fenilalanina è esterificata con il metanolo. Il suo
potere dolcificante è 200 volte maggiore di quello dello zucchero, motivo
per cui ne sono necessarie piccole quantità per dolcificare cibi e bevande.
L'aspartame, come altri prodotti dolcificanti come il ciclamato e la saccarina,
è per questo utile a chi soffre di diabete e per le persone che vogliono
ridurre l'apporto di calorie nella dieta.
Le persone che soffrono di fenilchetonuria, che hanno cioè difficoltà
nell'assimilare la fenilalanina, devono controllare l'assunzione di aspartame
in quanto fonte di fenilalanina.
Normalmente non sono consentiti nei prodotti alimentari per la prima infanzia, ma
possono essere presenti nei prodotti alimentari comuni.
In tal caso, le etichette degli alimenti devono riportare le diciture:
-
"con edulcorante/i",
se contengono edulcoranti consentiti
"contiene una fonte di fenilalanina", se contengono aspartame
"un consumo eccessivo può avere effetti lassativi",
se contengono polialcoli per un tenore > 10%
Il potere edulcorante di un prodotto X viene definito come:
"il rapporto tra la concentrazione (per es. in g/100 ml) di una soluzione acquosa di
saccarosio (preso come riferimento) che produce un certo sapore dolce e quella del
prodotto X che ha la stessa intensità di sapore dolce".
L'idea di un'alimentazione a ridotto contenuto calorico (per motivi di sovrappeso,
obesità o diabete) spinge il consumatore a far uso, come sostitutivo dello zucchero, di
edulcoranti sintetici i quali, accanto alla forte capacità dolcificante, generalmente sono
a ridotto o nullo potere energetico.
Contemporaneamente e per lo stesso motivo c'è la tendenza all'assunzione di alimenti
ipocalorici, come quelli definiti "a ridotto valore energetico" o alimenti "senza
zuccheri aggiunti", nei quali c’è la sostituzione parziale o totale degli zuccheri con gli
edulcoranti sintetici.
Comunque, questi prodotti definiti ipocalorici per il fatto di contenere meno zuccheri o
anche meno grassi, non possono essere definiti dietetici perchè il ridotto tenore
energetico non ne giustifica il restringimento del consumo ad una ridotta parte della
popolazione, essendo un'esigenza comune a tutti quella del controllo dell'apporto
calorico alimentare, per uno stato salutare ottimale.
Pertanto, se in passato l'uso degli edulcoranti artificiali (saccarina, ciclamato,
aspartame, acesulfame) era consentito solo nei prodotti dietetici (essendo essi
considerati dietetici), oggi
i prodotti alimentari che contengono gli edulcoranti artificiali, in sostituzione
parziale o totale degli zuccheri, hanno perso la connotazione di dietetici e gli
stessi edulcoranti artificiali sono regolamentati come alimenti di uso
corrente, anche nella forma di edulcoranti da tavola per la dolcificazione
estemporanea, in accordo con le disposizioni della CE.
In commercio, tra i sostituiti dello zucchero c'è una vastissima scelta, essendo
disponibili vari prodotti, tra cui:
- i prodotti di natura glucidica a potere dolcificante maggiore del
saccarosio,
come il fruttosio (Dietor 5, Fructan);
- i composti di sintesi di natura amminoacidica come l'aspartame
(Aspartame, Suaviter);
- i prodotti di sintesi tipo la saccarina (Hermesetas) o i ciclamati (Sucril)
Fly UP