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Diritto Costituzionale
Diritto Costituzionale
Verfassungsrecht
Diritto costituzionale

Disciplina che studia le forme giuridiche del
potere politico, la tecnica di organizzazione
del potere politico


2
Aufbau des Staats
Diverso da scienza politica perché non ha
come obiettivo la individuazione della
migliore forma di distribuzione del potere,
ma lo studio dei meccanismi attraverso i
quali i rapporti politici assumono rilievo
giuridico e vengono organizzati in sistema
Diritto costituzionale
disciplina il potere come autorità 
 il diritto costituzionale è anche una
tecnica di garanzia delle libertà dei
singoli nei confronti di ogni potere,
pubblico o privato, che possa limitarle.


3
Garantie - Gewähr gegen politischen
Gewalt
Jus publicum

Ispirazione: Dichiarazione diritti
dell’uomo e del cittadino 1789

Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte
Risorgimento
 Statuto Albertino 1848 – carta
costituzionale del Regno di Sardegna

4
La prima Costituzione
italiana
Per sottolineare la continuità con il
Regno di Sardegna,
 lo Statuto Albertino diventa
 la Costituzione del Regno d’Italia nel
1861

5
Statuto Albertino



6
carta ottruata (dal
francese octroyée:
concessa dal sovrano),
natura "flessibile",
ossia derogabile ed
integrabile in forza di
atto legislativo
ordinario.
Rende l’Italia prima
una monarchia
costituzionale e poi
una monarchia
parlamentare
Statuto Albertino



mai qualificato con il termine costituzione
lacunoso, ambiguo (zweideutig) e generico
ma così ha potuto adeguarsi a mutate
esigenze e situazioni, per quasi 100 anni.
Costituzione breve



7
Aufzählung -Elenca diritti (es. uguaglianza,
ma solo formale)
Enuncia forma di governo
Stato confessionale, la religione è Cattolica,
Apostolica e Romana


Necessità di una nuova Costituzione
Decreto legge 151/1944: prevede elezione
di un’Assemblea Costituente con il potere di
approvare una nuova Costituzione e di
decidere sulla forma dello Stato (monarchia
o repubblica)

Ma in realtà ci fu un Referendum il 2 giugno
1946  Repubblica (Volksentscheidung über
die Form des Staates)

8
1946 eletta l’ Assemblea Costituente a
suffragio universale (per la prima volta
votano anche le donne)
La Costituzione della Repubblica
Italiana - Grundnorm
Approvata dall’Assemblea Costituente
il 22-XII-1947
 Promulgata dal Capo Provvisorio dello
Stato, Enrico De Nicola il 27 dicembre
1947
 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
298, edizione straordinaria, del 27
dicembre 1947.
 In vigore dal 1 gennaio 1948

9
La Costituzione italiana





10
Votata abgestimmt
Scritta schriftliche
Lunga - lange
Rigida – starr
Garantita verischerte

Votata: adottata volontariamente dal
popolo attraverso un apposito organo,
l’Assemblea Costituente
(Verfassungsgebende Versammlung)
• Straordinario - außerordentlich
• Temporaneo (1946-1948) - vorläufig

11
139 articoli e 18 disposizioni
transitorie e finali
Costituzione italiana
Scritta: contenuta in un testo
legislativo
 Lunga

Non indica solo le norme
sull’organizzazione statale,
 ma anche principi fondamentali dello
Stato, diritti fondamentali dei cittadini
e diversi ambiti della vita individuale e
associata (lavoro, famiglia, scuola..)
 Carattere programmatico

12
Rigida

è necessario un procedimento
parlamentare aggravato per la
riforma dei suoi contenuti non basta la
normale maggioranza, ma secondo
l’art. 138 devono essere approvate
per 2 volte (con intervallo di almeno 3
mesi) da ciascuna Camera del
Parlamento
• Camera dei deputati
• Senato
13
• a maggioranza ASSOLUTA
Garantita

È prevista l’istituzione di un organo
(art. 134-137) competente ad
annullare le leggi contrastanti con i
principi costituzionali: la Corte
Costituzionale

14
le disposizioni aventi forza di legge in
contrasto con la Costituzione vengono
rimosse con un procedimento innanzi
alla Corte Costituzionale.
Recepisce principio della separazione
dei poteri (Montesquieu)
 Protegge e tutela diritti dell’individuo
 Ma anche funzione sociale

15
Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili
• Libertà individuali
• Libertà collettive

Rapporti etico-sociali
• Famiglia, salute, arte e cultura, scuola

Rapporti economici
• Organizzazione del lavoro, proprietà
privata

16
Rapporti politici
• Elezioni, difesa, tasse
Parte II - Ordinamento della
Repubblica

Il parlamento




Il Presidente della Repubblica
Il governo






17
Le camere
La formazione delle leggi
Il consiglio dei Ministri
La Pubblica Amministrazione
Gli organi ausiliari
La Magistratura
Le regioni, le province, i comuni
Garanzie costituzionali
Principi fondamentali


Forma Repubblicana
Art. 1: L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.


18
Scelta repubblicana compiuta dai cittadini
con il referendum del 2 giugno 1946
Rafforzata da art. 139: “La forma
repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale”.
• Cfr. art. 20 deutsches Grundgesetz (Gegen jeden,
der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist).
Diritti inviolabili

19
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
 Libertà personale (art. 13)
 Domicilio (art. 14) - Wohnsitz
 Libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) Heimlichkeit
 Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza
(Staatsangehörigkeit) e nome (art. 22)
 Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
(art. 24)
Diritti inviolabili – unverletzliche
Rechte
Non possono essere eliminati
 Eventuali revisioni della costituzione
devono comunque preservare il
CONTENUTO ESSENZIALE
(WESENGEHALT) dei diritti inviolabili

20
Solidarietà - Solidarität

Il soggetto è inserito in una organizzazione
statale e in quanto tale ha doveri
fondamentali nei confronti della collettività,
senza i quali non sarebbe possibile le
convivenza



21
Art. 52, La difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino.
Art. 53, Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Art. 54, Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi.
EguaglianzaGleichberechtigung art. 3


22
Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
Sostanziale È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Democraticità



Cariche pubbliche sono quasi tutte elettive
Possibilità di accedervi
Art. 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.

23
Aggiunto dall’art. 1 della legge costituzionale
30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003,
n. 134).
Democraticità – diritto di voto wählen - Art. 48



Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura
l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.


24
[Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15)]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
(Unwürdigkeit )
Democraticità

Intervento dei cittadini nella
determinazione delle scelte pubbliche
Referendum
 Diritto di rivolgere PETIZIONI Bittschrift einreichen - per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità (art. 50)
 Diritto di presentare progetti di legge
(art. 71, se ci sono almeno 50.000
elettori)

25
Democraticità

26
Consapevole formazione della
opinione pubblica e libera
competizione politica:
• Libertà di riunione (art. 17)
• Libertà associativa (art. 18),
• Libertà di stampa (art. 21: Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.)
• Libertà delle confessioni religiose (art. 8),
• Libertà dei partiti politici (art. 49) e dei
sindacati (art. 39).
Partiti non hanno riconoscimento
giuridico per non limitarne l’autonomia
ma hanno la forma di associazioni
private non riconosciute soggette alle
regole del Codice Civile
 Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.

27
Leggi elettorali Wahlgesetze






28
1948 sistema proporzionale puro - Verhältinswahl
1953 “legge truffa”: premio di maggioranza consistente
nel 65% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista
che raggiunga il 50%. Abrogata nel 1954
Fino al 1993, il sistema elettorale di tipo proporzionale
puro, senza clausola di sbarramento (ohne
Sperrklausel) garantiva la rappresentanza in
Parlamento di formazioni politiche anche piccolissime
1993: referendum abroga il sistema proporzionale
Legge 276/1993 maggioritaria (Mehrheitswahl) con
elementi di proporzionalità (75% maggioritario, 25%
proporzionale)
Sbarramento al 4%
1999, referendum per eliminare la
quota proporzionale e costruire un
sistema totalmente maggioritario, ma
è mancato il quorum
 270/2005 nuova legge elettorale
proporzionale ma con il premio di
maggioranza
 Da cambiare!

29
Legge elettorale 270/2005 Porcellum
Non è possibile voto di preferenza
 Liste bloccate: nomi presentati in
ordine stabilito
 Sbarramento 8% al Senato
 4% alla Camera
 Premio di maggioranza

30
Parte II - Ordinamento della
Repubblica

Il parlamento




Il Presidente della Repubblica
Il governo






31
Le camere
La formazione delle leggi
Il consiglio dei Ministri
La Pubblica Amministrazione
Gli organi ausiliari
La Magistratura
Le regioni, le province, i comuni
Garanzie costituzionali

Introduce 3 nuove
istituzioni nella
struttura dello stato

Corte
Costituzionale
• Verfassungsgerich
thof


32
Referendum
Regioni

Ma non entrano in
vigore subito, ma
solamente dal

1955

1970
1971

Organi costituzionali

Organi al vertice dell’organizzazione
statale, godono di uno statuto di
indipendenza e di autonomia rispetto
ad ogni altro potere e sono tra loro in
condizione di parità giuridica
Presidente della Repubblica
 Parlamento
 Governo
 Corte Costituzionale

33
Organi a rilevanza
costituzionale

Non sono essenziali

Consiglio di Stato – Staatsrat
• Consulenza giuridica amministrativa del governo

Corte dei Conti
• controllo provvedimenti che comportano spese
• funzioni giurisdizionali in materia contabile e
finanziaria, e pensionistica

Consiglio Nazionale dell’Economia e del
lavoro
• Consulenza delle Camere e del Governo

34
Consiglio Superiore della Magistratura Oberster Rat für das Gerichtswesen
Parlamento



Organo della rappresentanza popolare
Legislatura = 5 anni
Sistema bicamerale perfetto: stessi poteri e
stesse funzioni tra


35
Camera dei Deputati – Abgeordneten
Kammer
Senato – Senat

Beide Kammern haben die gleichen
Kompetenzen

Diverso da Bundestag-Bundesrat
Parlamento



36
Camera dei
Deputati, 630
membri, elettiva
Elettorato attivo: 18
anni
Elettorato passivo:
25




Senato
315 senatori + ex
presidenti
Repubblica, + 5
senatori a vita
Elettorato attivo: 25
Elettorato passivo:
40
Rapporto di fiducia - tra
Governo e Parlamento
Formato il governo, entro 10 giorni
deve presentarsi alle camere per
esporre il programma e ottenere il
consenso con una MOZIONE DI
FIDUCIA - Vertrauensvotum
 Potere di controllo del Parlamento con

Atti ispettivi (interpellanze,
interrogazioni)
 Atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni,
ordini del giorno

37
Parlamento – funzione
legislativa
Iniziativa legislativa
 Formazione della legge
 Promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica
 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

38
1. Iniziativa legislativa

Art. 71 cost. l’iniziativa spetta al:
Governo – disegni di legge (Bilancio e
finanziaria)
 Membro Parlamento – proposta di
legge
 Popolo (50.000 elettori)
 Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro
 CONSIGLI REGIONALI - comunali

39
2. Formazione
Progetto presentato alle Camere
 Approvazione articolo per articolo Genehmigung
 2 procedimenti

Normale
 Speciale

40
Normale
Progetto esaminato da commissione
legislativa competente per materia
 Presentato alla Camera
 Possibilità di presentare emendamenti
 Approvato con votazione finale
 Sempre richiesto per materia
costituzionale ed elettorale, bilancio,
delegazione legislativa e
autorizzazione a ratificare trattati
internazionali
41

Speciale
Per materie meno importanti
 La commissione permanente
discute e approva la legge senza
proporla in aula
 Più breve
 Confronto politico più ristretto

42
Promulgazione –
Gesetzverkünden



43
Quando la legge è approvata dalle due
Camere del Parlamento in identico testo
viene trasmessa al Presidente della
Repubblica che la deve promulgare entro
30 giorni
Controllo preliminare e generale di
legittimità costituzionale: il Presidente può
RINVIARE la legge alle camere con un
messaggio MOTIVATO per una nuova
approvazione
Poi deve essere promulgata
Pubblicazione
Sulla Gazzetta Ufficiale
 Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la
legge entra in vigore e produce i suoi
effetti

44
45
Parlamento in seduta
comune

Si riunisce e delibera solo nei casi di
Elezione del Presidente della
Repubblica (insieme ai delegati delle
Regioni) - art. 83
 Messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica - art. 90 Anklage
 Elezione di un terzo dei componenti
del Consiglio Superiore della
Magistratura (Oberster Rat für das

Gerichtswesen) - art. 104
46

Elezione di un terzo dei componenti
della Corte Costituzionale - art. 135
Il Governo - Regierung
Potere esecutivo – vollziehende
gewalt
 Composto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri
(nominato dal Presidente della
Repubblica)
 Consiglio dei Ministri (Ministerrat)
(nominato su proposta del Presidente
del Consiglio)

47
Governo


Per esercitare le proprie funzioni occorre il
voto di fiducia del Parlamento entro 10
giorni dalla sua formazione
Funzioni:




48
Direzione politica
Esecutive e amministrative – vertice
apparato amministrativo e burocratico
Controllo – su tutti gli organi
dell’amministrazione
Normativa – decreti legge, decreti legislativi REGOLAMENTI
Funzione normativa del
Governo Art. 76 Cost. decreti
legislativi

49
L'esercizio della
funzione legislativa
non può essere
delegato al
Governo se non
con determinazione
di principi e criteri
direttivi e soltanto
per tempo limitato e
per oggetti definiti

Delegierung von
Befugnissen
Decreti delegati




50
Il parlamento
delega il governo a
legiferare
Competenze
tecniche molto
specifiche
il governo può
ricorrere a esperti e
tecnici
Efficacia definitiva


Endgültige Wirkung
Esempio: la riforma
del sistema
Amministrativo
(riforma Bassanini)
è stata attuata
attraverso decreti
legislativi
Decreti delegati

51
Atti del Governo con forza di legge,
emanati in seguito a una delega del
Parlamento attraverso una leggedelega, che contiene i principi a cui il
Governo deve attenersi. I decreti
delegati (detti anche decreti
legislativi), quindi, non hanno bisogno
di nessuna ulteriore approvazione da
parte del Parlamento

brauchen keine Genehmigung
DECRETI LEGGE
Art. 77 Costituzione




52
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.


Regierung
Notwendigkeit und Dringlichkeit
Decreti-legge



53
Una volta emanato
il decreto il
Governo deve
presentarlo alle
camere
Perde efficacia se
non è convertito in
legge entro 60
giorni dalla
pubblicazione
Efficacia
provvisoria



Gesetzesdekret
Vorläufige Wirkung
Con SENTENZA
CORTE
COSTITUZIONALE
1996/360 si è
ridotto il numero dei
d.l.
Presidente della Repubblica
Staatspräsident
Vertice dell’organizzazione
costituzionale
 Capo dello Stato
 Funzione rappresentativa e simbolica
 Garante del sistema, neutrale
 Eletto dal Parlamento in seduta
comune con i delegati regionali
 Maggioranza di 2/3 nelle prime 3
votazioni
54
 Poi basta maggioranza assoluta

Presidente della Repubblica
Possono essere eletti solo i cittadini
italiani che abbiano compiuto 50 anni
e che godano dei diritti civili e politici
 Resta in carica per 7 anni
 Funzione di rappresentanza estera



55
Rapporti internazionali, diplomatici
Funzioni nell’ordinamento interno
Poteri nell’ordinamento
interno





56
Controllo – sulle leggi (effetto sospensivo)
Garanzia – sul funzionamento del sistema
politico costituzionale (presidente del CSM,
Consiglio Supremo di Difesa e comando
delle Forze Armate)
Influenza – invia messaggi alle Camere,
nomina fino a 5 senatori a vita
Intermediazione politica – nomina
Presidente del Consiglio e dei Ministri,
indice Referendum, Elezioni, scioglie le
Camere (Auflösung der Kammern)
Prerogativa – potere di grazia, onorificenze
Responsabilità del
Presidente

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è
riconosciuta al Presidente della Repubblica
l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto
nell'esercizio delle sue funzioni.
 Nichtverantwortlichkeit des Präsidenten der Republik

Eccezioni:
 Alto tradimento - collusione con Stati esteri
 Attentato alla Costituzione - violazione delle norme
costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali
dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non
consentiti dalla Costituzione
In tal caso: Messa in Stato d’Accusa (1991, Cossiga)

57

58
Per reati commessi al di fuori dello
svolgimento delle sue funzioni
istituzionali il Presidente è
responsabile come qualsiasi cittadino,
ma si ritiene esista improcedibilità
fino alla scadenza del suo mandato
Legge 140/2003

"lodo Schifani“: non possono essere
sottoposti a procedimenti penali , per
qualsiasi reato anche riguardante fatti
antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione , fino alla cessazione delle
medesime.




59

il Presidente della Repubblica,
del Consiglio,
della Camera,
del Senato
della Corte Costituzionale
 sospensione dei relativi processi
penali in corso in ogni fase, stato o
grado.
 la Corte Costituzionale nel 2004 ha
dichiarato illegittima questa legge per
violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione.

60
Lodo Alfano 124/2008





61
Immunità per 4 cariche (non più il
Presidente della Corte Costituzionale)
Possibilità di proseguire con azioni civili di
risarcimento
sospensione di ogni tipo di procedimento
penale a carico del Presidente del Consiglio
per tutta la durata del suo mandato
Sottoposta a giudizio della Corte
Costituzionale
7 ottobre 2009 dichiarato
INCOSTITUZIONALE

VIOLAZIONE ART. 3 E 138 COST.
Corte Costituzionale Verfassungsgerichtshof
Risoluzione delle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi
 Risoluzione dei conflitti tra i poteri
dello Stato, tra Stato e Regioni, o tra
Regioni
 Decisione in via preventiva
sull’ammissibilità dei Referendum
 Giudizio sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica

62



Sistema ACCENTRATO di controllo
giudiziario = potere di controllo attribuito a
un solo organo giudiziario appositamente
istituito
Modello Austriaco (Kelsen)
Italia, Germania, Portogallo, Spagna,
Russia, Polonia, Romania, Ungheria.

63
Differenza sistema DIFFUSO (USA)
• Marbury vs Madison, 1803
• Canada, Australia, India, Giappone, Norvegia,
Danimarca e Svezia
Giudizio di legittimità
costituzionale - Verfassungsfrage
vorlegen

In via diretta


64
Prinzipale
Normenkontrolle
Proposta su
ricorso dello Stato
contro una legge
regionale o di una
regione contro
una legge dello
Stato o di un’altra
regione

In via incidentale


Im Rahmen eines
konkreten Streits
Sollevata da un
giudice nel corso
di un processo
Sentenza della Corte
Costituzionale

Di accoglimento




65
Entscheidung die die
Verfassungswidrigkeit
einer Norm erklärt
Dichiara l’illegittimità
costituzionale di una
norma
La legge perde
efficacia, non può più
essere applicata
Effetto generale e
definitivo

Di rigetto





Verwerfungsentscheid
ung
Dichiara la questione
non fondata
La legge rimane in
vigore
Ma si può
ripresentare lo stesso
quesito
Non ammissibile

Se mancano i requisiti
necessari per
sollevarla
Composizione Corte
Costituzionale

15 giudici






66
5 nominati dal Presidente della Repubblica
5 dal Parlamento in seduta comune
5 scelti dalle supreme magistrature
Mandato di 9 anni, non rinnovabile
Carica incompatibile con membro
Parlamento, Consiglio regionale, o
avvocato
Presidente eletto per 3 anni, rinnovabile
Corte costituzionale
67
Revisione della costituzione
Moltissimi interventi dal 1948
 2003 (modifica art. 51, partecipazione
donne alla vita politica)
 al 2007 (modifica art. 27, abolizione
pena di morte)

68
Riforme della Costituzione

3 tentativi falliti
1984-85
 1992-94
 1997 bicamerale


69
2001 Riforma titolo V
2001 Riforma titolo V (legge
costituzionale 3/2001)

Modifica 9 articoli
Trasformazione Italia in una Repubblica
federale
Prima elencate materie in cui le regioni
avevano potere di legiferare in via
concorrenziale e allo Stato era lasciata la
competenza su tutto il resto
Ora elencate materie di competenza
esclusiva Stato e alle Regioni competenza
regionale e residuale
Devolution – federalismo fiscale

Riforma confermata dal referendum del 2001
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Progetto di riforma 2005
Rafforzamento esecutivo
 Riduzione funzione Presidente della
Repubblica
 Sistema monocamerale per voto
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71
Referendum 2006 ha impedito entrata
in vigore della legge
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