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Diapositiva 1 - Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d`Aosta

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Diapositiva 1 - Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d`Aosta
L’IMPATTO DEL REACH, DEL CLP E DEL
REGOLMENTO SDS SULLA VALUTAZIONE
E PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
(corso valido come 4 ore per
aggiornamento RSPP, ASPP e
Management Aziendale per tutti i
macrosettori ATECO)
Dr. Mauro RUFFIER
Struttura Igiene e Sanità Pubblica e
Veterinaria
Il corso è organizzato nell’ambito delle attività
programmate dall’Ufficio Operativo della Valle
d’Aosta (art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007)
su indicazione del Comitato Regionale di
Coordinamento.
Il Comitato Regionale di Coordinamento,
istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 81/08,
svolge funzioni di indirizzo e programmazione
delle attività di prevenzione e di vigilanza e
promuove attività di comunicazione,
formazione ed informazione nell’ambito della
sicurezza e salute dei lavoratori negli
ambienti di lavoro.
Il corso proposto è frutto della stretta
collaborazione tra Amministrazione
Regionale, INAIL e USL.
La giornata formativa/informativa ha lo
scopo di far conoscere i Regolamenti
(CE) N.1907/2006 (REACH),
N.1272/2008 (CLP) e N. 830/2015 (SDS
- Scheda Dati di Sicurezza) agli attori
coinvolti a vario titolo nel processo
specifico di valutazione e gestione del
rischio chimico nei luoghi di lavoro,
nonché l’occasione per illustrare alcune
esperienze nazionali di controllo e di
vigilanza svolte nella Regione Valle
D’Aosta.
Il regolamento REACH ha definito i
criteri per l’immissione e la registrazione
delle sostanza/preparati chimici
all’interno della comunità europea.
Il Regolamento CLP ha già armonizzato
i criteri per la classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e delle miscele pericolose
garantendo un più elevato livello di
protezione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
Il cambiamento introdotto dalla nuova
Normativa di prodotto coinvolge inizialmente i
fabbricanti e gli importatori, ma ha anche
ripercussioni di notevole entità per quanto
riguarda gli utilizzatori a valle e quelli
professionali, definiti nella Normativa sociale
(D.Lgs 81/08 e s.m.i.) come datori di lavoro,
in merito alla classificazione delle sostanze e
le miscele pericolose, la riformulazione
dell’etichettatura di pericolo ed in maniera
molto importante anche per quanto riguarda
l’aggiornamento delle Schede di dati di
sicurezza alla luce del Regolamento (UE)
830/2015.
Scopo di questa giornata è quello di
fornire strumenti adeguati per
considerare come cambia la
comunicazione del rischio chimico da
monte a valle, quali sono gli i obblighi
degli utilizzatori a valle e come sta
cambiando la valutazione e la gestione
del rischio chimico alla luce delle nuove
informazioni sulla pericolosità delle
sostanze chimiche contenute
particolarmente nella nuova scheda di
dati di sicurezza.
Con l’acronimo REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of CHemicals) si
definisce il Regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, approvato il 18 dicembre 2006 dal
Parlamento di Starsburgo, allo scopo di
sostituire più di quaranta testi legislativi
esistenti in materia di sostanze chimiche, con
un unico provvedimento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 30 dicembre 2006, il regolamento
è entrato in vigore, in tutti gli Stati dell’Unione,
a partire dal 1° giugno 2007.
Il decreto legge n. 10 del 2007, convertito in legge il
6 aprile 2007 affida al Ministero della salute gli
adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n.
1907/2006, di intesa con il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare , il Ministero dello
sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministero della salute e' designato
quale "autorita' Competente Per l'esecuzione delle
attivita' previste al comma 1, l'autorita'
competente si avvale del supporto tecnicoscientifico dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto
superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale
scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro
nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
Il Regolamento prevede in particolare la
registrazione di tutte le sostanze fabbricate o
importate nel territorio dell’Unione in quantità
pari o superiore ad una tonnellata all’anno e
si è valutato che tale procedura interesserà
circa 30.000 sostanze in uso nel settore
chimico e nelle varie filiere manifatturiere. Il
Regolamento, inoltre, istituisce l’Agenzia
Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA )
con sede ad Helsinki, che ha la funzione di
gestire gli aspetti tecnico-scientifici e
amministrativi connessi al Reach, al fine di
assicurarne la coerenza applicativa a livello
comunitario.
L'Agenzia si occupa delle procedure di
registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche per garantirne
l'armonizzazione in tutta l'Unione
europea. Tali procedure mirano a fornire
informazioni supplementari sulle
sostanze chimiche, garantirne l'uso
sicuro e assicurare la competitività
dell'industria europea.
Una delle prime funzioni dell’Echa consiste
nel fornire sufficienti informazioni e
orientamenti alle imprese. Attraverso il sito
web multilingue, l'Echa funge da punto di
accesso unico alle informazioni di carattere
generale sulle sostanze chimiche, ai
documenti di orientamento Reach e ad altri
strumenti che possono aiutare le imprese a
conformarsi alla nuova legislazione.
Si sottolinea quindi l’importanza di un
costante aggiornamento delle comunicazioni;
si consiglia, in particolare, la consultazione
della sessione Stampa.
Enforcement del forum ECHA 1, 2, 3
Il forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della
normativa, ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006, coordina
una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione
della normativa e ha i seguenti compiti:
diffonde le buone pratiche e mette in luce i problemi a livello
comunitario;
propone, coordina e valuta progetti armonizzati con finalità di
attuazione della normativa e ispezioni congiunte;
coordina gli scambi di ispettori;
definisce strategie e migliori prassi in materia di attuazione;
elabora metodi e strumenti di lavoro per gli ispettori locali;
mette a punto una procedura per lo scambio elettronico di
informazioni;
funge da tramite con l'industria, tenendo conto in particolare
delle esigenze specifiche delle PMI, e con altre parti interessate,
comprese eventualmente le pertinenti organizzazioni
internazionali;
esamina le proposte di restrizione nell'ottica di fornire
consulenza sull'attuabilità delle medesime (Art. 77, par. 4);
concorda i punti comuni da trattare nelle relazioni annuali degli
Stati membri relative all'attuazione della normativa (Art. 127).
Il REACH Information Portal for Enforcement (RIPE)
è un’applicazione web dell’Agenzia Europea per le
Sostanze Chimiche (ECHA) che consente alle
Autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione
Europea di avere l’accesso ai dati inviati dalle
aziende all’ECHA sui fascicoli di registrazione delle
sostanze per effettuare i controlli ufficiali per
l’implementazione dei Regolamenti n.1907/2006
(REACH) e n.1272/2008 (CLP). Le informazioni sono
tratte dagli archivi
della piattaforma REACH-IT. Solo gli utenti autorizzati
possono accedere al portale tramite username,
password
Aprile 2012 individuazione dei nominativi degli utenti
R.I.P.E. per la Regione Autonoma Valle d’Aosta:
Per favorire l’applicazione del Reach e
per aiutare le imprese, in particolare le
PMI, ad adempiere agli obblighi previsti
dal Regolamento, in aggiunta ai
documenti di orientamento pratico che
saranno messi a disposizione dalla
Commissione e in seguito dall’Agenzia,
gli Stati membri hanno istituito dei
servizi nazionali di assistenza tecnica, i
cosiddetti “Helpdesk”.
Il Ministero dello sviluppo economico è
l’autorità incaricata dell’attivazione e
della gestione dell’Helpdesk nazionale
Il Decreto ministeriale 4 dicembre 2008 ha
costituito un Comitato tecnico di
coordinamento, che propone all’Autorità
competente nazionale, sentito il Gruppo
tecnico di esperti delle Regioni e Province
autonome:
l’adozione del piano nazionale annuale delle
attività di controllo
l’adozione delle linee guida concernenti le
modalità di attuazione delle attività di
controllo su indicazioni fornite
dall’European Chemical Agency (Echa)
l’attuazione delle attività di controllo
specifiche, sulla base delle indicazioni
dell’Echa.
Entro il 31 marzo di ogni anno le Autorità per i
controlli sul Reach delle Regioni e Province
autonome, Usmaf, Nas, Inail (ex Ispesl),
Agenzia delle Dogane e Noe devono
trasmettere al Ministero della salute i risultati
delle attività di controllo eseguite nell’anno
precedente.
Il Ministero utilizza i risultati dei controlli
effettuati dalle amministrazioni per redigere
una relazione, da trasmettere all’Agenzia
europea, eventualmente integrandola con i
risultati dell’attività di controllo effettuata dal
Corpo ispettivo centrale.
Accordo 29 ottobre 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano concernente il
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per
l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle
sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR).
(09A14575) stabilisce la programmazione e
l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di
indirizzo inerenti l'attuazione del Regolamento Reach
I controlli riguardano tutte le fasi della catena di
approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione,
all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della
sostanza in quanto tale o in quanto componente di un
preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in
qualunque momento con o senza preavviso. Le attivita'
correlate ai controlli sono eseguite, in generale, usando
metodi e tecniche appropriati quali: ispezione, audit,
indagine, monitoraggio. In caso di accertata
inosservanza alle disposizioni del regolamento REACH
si applicano le disposizioni sanzionatorie predisposte
e penali contenute nel D. Lgs. n. 133/2009.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione
dell’Accordo, le regioni e le province
autonome, nell'ambito della propria
organizzazione e legislazione,
individuano l'Autorita' per i controlli
sul REACH e le articolazioni
organizzative territoriali che effettuano il
controllo e ne danno contestualmente
comunicazione all'Autorita' competente
nazionale.
Le regioni e le province autonome,
nell'ambito del «Coordinamento
interregionale della prevenzione», si
avvalgono di un Gruppo tecnico di esperti
per l'attuazione del REACH, composto da
esperti nominati dalle regioni e province
autonome, ed appartenenti alle medesime
regioni e province o alle Aziende sanitarie
locali di seguito «ASL», o alle Agenzie
regionali o provinciali per la Protezione
ambientale di seguito «ARPA». Le regioni e
le province autonome, nell'ambito della
propria organizzazione e legislazione,
individuano i laboratori che possono
eseguire le analisi dei campioni prelevati
durante leattivita' di controllo.
Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data
Sheet) rappresentano il documento tecnico più
significativo ai fini informativi sulle sostanze
chimiche e loro miscele, in quanto contengono le
informazioni necessarie sulle proprietà fisicochimiche, tossicologiche e di pericolo per
l'ambiente necessarie per una corretta e sicura
manipolazione delle sostanze e miscele.
Consentono:
al datore di lavoro di determinare se sul luogo di
lavoro vengono manipolate sostanze chimiche
pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal
loro uso
agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in
materia di tutela della salute, dell’ambiente e
della sicurezza sul luogo di lavoro.
Le disposizioni per la redazione delle SDS
sono presenti nel regolamento CE n
1907/2006 (regolamento Reach). Si segnala
che l'allegato II del Regolamento Reach è
stato modificato dal Regolamento 453/2010.
La redazione della scheda è obbligatoria,
oltrechè per sostanze e miscele classificate
pericolose rispettivamente in base ai criteri di
cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento
nazionale d.lgs 52/97 e successive
modificazioni ed integrazioni ) e alla Direttiva
1999/45/CE (recepimento nazionale d.lgs
65/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al
Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento
CLP),
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006
Lo scopo del regolamento è di garantire un elevato
livello di protezione della salute dell'uomo e
dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze,
delle miscele e degli articoli di cui all'articolo 4,
paragrafo 8. A tal fine:
a) armonizza i criteri per la classificazione delle
sostanze e delle miscele e le norme relative
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele pericolose;
b) prescrive l'obbligo per:
i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di
classificare le sostanze e le miscele immesse sul
mercato;
ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le
miscele immesse sul mercato;
REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA
COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante
modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.
1907/2006 stabilendo e aggiornando i requisiti per la
compilazione delle schede di dati di sicurezza,
utilizzate per fornire informazioni su sostanze e
miscele chimiche nell'Unione europea. le schede di
dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al
1o giugno 2015 possono continuare ad essere
utilizzate e non è necessario che siano conformi
all'allegato del presente regolamento fino al 31
maggio 2017.
Il Ministero della Salute mette a disposizione
una banca dati di modelli di schede di dati di
sicurezza (SDS) per un congruo numero di
sostanze chimiche, scelte principalmente fra
quelle classificate ufficialmente dall’Unione
Europea e contenute nell’Allegato VI al
regolamento 1272/2008, come utile supporto
a tutti gli attori che hanno l’obbligo ai sensi
del regolamento (CE) n. 1907/2006,
denominato regolamento Reach, di
trasmettere al destinatario della sostanza una
SDS a norma dell'allegato II del citato
regolamento.
La SDS rappresenta un utile ed indispensabile
strumento di comunicazione nella catena
d'approvvigionamento delle sostanze, ma ha
mostrato negli anni scadenti livelli di qualità. Pertanto
il Ministero della salute ha predisposto questa banca
dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà
di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni
contenute, e fornire al contempo un utile punto di
riferimento per gli Organi predisposti alle attività di
vigilanza.
Tali modelli di SDS potranno essere utilizzati,
modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta
l’obbligo di redigere le SDS di sostanze, nonché da
coloro a cui spetta l’obbligo di redigere le SDS di
miscele ai sensi dell’articolo 31 del regolamento
Reach
Accordo Rep. Atti n. 88/csr del 7 maggio 2015
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, concernente il Protocollo tecnico
nazionale per la rete dei laboratori e le attività
di campionamento e analisi di sostanze,
miscele e articoli riguardanti il controllo
ufficiale in applicazione a quanto previsto
all’allegato A, paragrafo 10, dell’accordo
Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti
n. 181/CSR) nell’ambito del regolamento CE
n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE
n. 1272/2008 (CLP), che individua le modalità
per l’individuazioni di laboratori regionali di
riferimento, i metodi di analisi e le modalità di
campionamento delle sostanze
La Regione Valle d’Aosta ha individuato
come laboratorio della rete di riferimento
regionale l’ARPA VDA
I primi controlli sono stati svolti da
alcune Regioni sin dal 2010
ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
VALLE D’AOSTA IN MATERIA
La Regione Valle d’Aosta è partita un
po’ al rilento
La Regione Valle d’Aosta con D.G.R. n. 1298 del 14
Maggio 2010 recepisce l’Accordo tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del
29/10/2009, individua la struttura Igiene e sanità
pubblica e veterinaria dell’Assessorato della Sanità
salute e politiche sociali quale Autorità Competente
regionale per il coordinamento delle attività previste dal
Regolamento (CE) n. 1907/2006, costituisce un proprio
Gruppo di Coordinamento Regionale, individua
l’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente
(ARPA) della Valle d’Aosta quale struttura territoriale
competente deputata alle attività di controllo analitico
dei campioni ufficiali e individua l’Azienda USL della
Valle d’Aosta, attraverso il personale addetto ai controlli,
definito come Ispettore REACH, tra quello che opera
nella S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro e nella S.C. Igiene e Sanità Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione, quale Autorità
Competente per i controlli sull’applicazione del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del
Regolamento (CE) 1272/2008, sul territorio di
competenza.
Ha assunto il provvedimento dirigenziale, n.
5112 del 28 ottobre 2010 per il trasferimento
di fondi (5.878,38 euro) all’Azienda USl della
Valle d’Aosta per l’attuazione di attività di
formazione per gli operatori dei sistemi
sanitari regionali e per l’approvvigionamento
di hardware necessario a supportare la
registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Aprile 2012 individuazione dei nominativi
degli utenti R.I.P.E. per la Regione Autonoma
Valle d’Aosta:
febbraio 2013 verificato elenco di
aziende valdostane, che avevano
effettuato la pre-registrazione di una o
più sostanze, infatti l’art.23 del REACH
stabiliva che entro e non oltre il 31
maggio 2013 dovevano essere
registrate tutte le sostanze soggette a
regime transitorio (sostanze “phase-in”)
fabbricate e /o importate in quantitativi
pari o superiori alle 100 tonnellate,
termine dopo il quale potevano
applicarsi sanzioni a carico delle
imprese inadempienti.
Dicembre 2012 - Convocazione del Gruppo di
Coordinamento Regionale preposto alla
definizione di una proposta di Piano
Regionale per il 2013 e di linee guida
regionali per l’attuazione del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 e del Regolamento (CE) n.
1272/2008 nell’ambito dell’accordo tra Stato
e Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 19/10/2009
Aprile 2013 invio piano Reach 2013 (1° piano
per la VDA)
Agosto 2013 - Per dare attuazione al
Piano Regionale REACH, approvato
dalla Regione Valle d’Aosta sulla base
del piano Nazionale, si richiedeva la
collaborazione e il supporto di personale
esperto della Regione Piemonte per
svolgere l’attività di vigilanza
sull’applicazione dei regolamenti
REACH e CLP presso una azienda di
questa Regione, nel periodo ottobrenovembre 2013
Nell’aggiornamento del piano operativo per la
vigilanza e la prevenzione nei luoghi di lavoro
dell’anno 2014 è stato inserito uno specifico
obiettivo (l’obiettivo n. 5) dal titolo:
programmazione di attività di prevenzione dal
rischio chimico mediante la verifica
dell’applicazione dei regolamenti REACH e
CLP sul territorio regionale. Tale obiettivo
prende a riferimento le direttive emanate a
livello nazionale sui controlli da effettuare per
verificare lo stato di attuazione dei
regolamenti REACH e CLP (ENFORCE 1, 2 e
3) focalizzando l’attenzione sulle aziende che
hanno preregistrato e registrato le sostanze o
i preparati chimici imponendo, per l’anno
2014, almeno un controllo di un’azienda
Convocazione del Gruppo di
Coordinamento Regionale REACH a
maggio 2014 per piano 2014 e
decisione di effettuare una serie di
incontri con le associazioni di categoria,
al fine di dare le opportune informazioni
sulla normativa REACH e sui controlli
da questa previsti. Tale attività è stata
poi discusso e portata avanti dall’Ufficio
Operativo della Valle d’Aosta (art. 2 del
DPCM 21 dicembre 2007) su
indicazione del Comitato Regionale di
Coordinamento.
Approvazione con Deliberazione di Giunta n. 469
dell’11 aprile 2014, per la durata di dodici mesi, della
bozza di convenzione da sottoscrivere fra le regioni
Valle d’Aosta e Piemonte e le Aziende USL della
Valle d’Aosta e TO5 di Chieri per l’attività di vigilanza
e/o controllo, ai sensi dei regolamenti CE n.
1907/2006 e n. 1272/2008, sulle imprese del territorio
della Regione Valle d’Aosta che producono, utilizzano
e commercializzano sostanze chimiche, miscele di
sostanze chimiche e prodotti contenenti sostanze
chimiche.
Convenzione siglata a luglio 2014 tra la Regione
Piemonte, la Regione Valle d’Aosta, l’Azienda Usl
della Valle d’Aosta e l’ASL TO5 di Chieri
Nell’ambito delle ispezioni previste dall’ECHA
(agenzia europea per le sostanze chimiche), la
struttura Igiene e sanità Pubblica e veterinaria, quale
Autorità Competente regionale, stilava nell’aprile
2014 un elenco di ditte - 4 - che erano soggette a
controllo nell’ambito del sistema REACH-CLP,
individuate preliminarmente tra coloro che avevano
preregistrato-registrato le sostanze sul portale ECHA,
e ha inviato loro un questionario di richieste di
informazioni al fine di conoscere compiutamente le
sostanze che sono state preregistrate/registrate e i
passi che erano stati fino ad allora compiuti
nell’ambito REACH e CLP, avvisandoli che un team
ispettivo poteva sottoporli a controllo e prestare
specifica attenzione alle schede di sicurezza, a tutte
le evidenze riguardanti la catena di
approvvigionamento (produttore - utilizzatore
professionale - downstream user) e anche effettuare
campionamenti secondo i protocolli specifici
approvati in ambito REACH-CLP.
Di queste 4 ditte soltanto due hanno poi
proceduto alla registrazione di un
numero di sostanze sensibilmente
inferiore rispetto a quelle preregistrate.
Sulla base dei riscontri delle 4 ditte, a
Luglio 2014 deciso sopralluogo presso
una ditta della bassa valle che aveva
registrato dei metalli contenuti nelle
leghe di magnesio importati da vari
fornitori extra UE: controllo favorevole
A giugno 2015 viene adottato il piano 2015 di controlli
il giorno 04 novembre 2015 il team ispettivo
finalizzato alla verifica dell’attuazione a livello
regionale dei regolamenti comunitari REACH e CLP
ha continuato l’audit iniziato il giorno 29 luglio 2015
presso una Ditta che aveva dichiarato che rispetto al
regolamento REACH si riconosceva nei seguenti
ruoli:
Utilizzatore di sostanze in quanto tali;
Utilizzatori di miscele;
Produttore di articoli;
Importatore di articoli.
In tale controllo sono state rilevate 4
raccomandazioni e elevate sanzioni
A gennaio 2016, La Regione Valle
d’Aosta, sulla base dell’Accordo di
maggio 2015, ha individuato come
laboratorio della rete di riferimento
regionale l’ARPA VDA
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