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Il ruolo della Banca d`Italia nell`attività di prevenzione del riciclaggio

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Il ruolo della Banca d`Italia nell`attività di prevenzione del riciclaggio
UIF - Banca d’Italia
La segnalazione di operazioni
sospette da parte del professionisti
Profili normativi
Torino, 14 ottobre 2010
1. Standard internazionali …
progressiva estensione dell’ambito
operatori non finanziari e professionisti
soggettivo
…
a livello internazionale (GAFI) … tipologie e valutazioni
… poi raccomandazioni … le ragioni > analisi della
casistica e possibilità di arbitraggi
a livello comunitario … lavori Comitato di Contatto …
ampliamento con la seconda direttiva (2001/97/CE) …
confermato dalla terza (2005/60/CE)
… e disciplina nazionale
estensione ad attività non finanziarie (d.lgs. 374/1999) e
poi a professionisti (d.lgs. 56/2004)
D.M. n. 141 e 143 e provvedimenti UIC del febbraio 2006
… lenta entrata a regime
d.lgs. n. 231/2007 conferma gli obblighi dei professionisti
… anche finanziamento del terrorismo … “approccio
basato sul rischio” per l’adeguata verifica
graduazione degli obblighi, attenzione a costi,
formulazioni normative generiche
… una comparazione …
analisi di un campione di 8 ordinamenti europei (eterogenei per
natura della FIU)
•omogeneità delle categorie professionali considerate
•in molti Paesi, ruolo di filtro degli organi professionali
con partecipazione a emanazione indicatori e controlli
•attribuzione di un certo grado di valutazione soggettiva e
discrezionale per la rilevazione di SOS
•scarsa quantità delle segnalazioni
•in generale, ricopiare più che recepire direttiva
… una comparazione …
contenzioso sulla compatibilità tra applicazione della
normativa e diritto alla difesa e al processo giusti
(professionisti legali)
ricorsi nazionali ed europei (Corte di Giustizia CE, 26
giugno 2007; Consiglio di Stato francese)
in generale, compatibilità tra obbligo di segnalazione e diritto di
difesa in direttiva per esclusione di attività giudiziaria
in Francia, filtro degli Ordini nei rapporti con la FIU
2. Prevenzione e ruolo della UIF
d.lgs. 231 muta il quadro delle autorità di riferimento
UIF … unità autonoma e indipendente presso la
Banca d’Italia
riceve e analizza le SOS … propone indicatori di
anomalia … elabora e diffonde schemi di anomalia
… definisce il contenuto della segnalazione …
verifica il rispetto della disciplina sulle SOS
a differenza dell’UIC, non ha competenze in materia di
adeguata verifica della clientela e obblighi di registrazione
Prevenzione e ruolo UIF
gli altri presidi antiriciclaggio
adeguata verifica e astensione (vere novità del
231 del 2007)
registrazione (con più alternative)
violazioni dei limiti al contante e ai titoli
la situazione attuale
carenze di poteri o ritardi nella normativa di
attuazione … intervento di alcuni Ordini
professionali
3. Destinatari (art. 12)
iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili
iscritti albo dei consulenti del lavoro
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri
associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi
associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
notai e avvocati
prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti
indicati precedentemente
Destinatari
limite oggettivo per notai e avvocati
in nome o per conto dei clienti compiono operazioni finanziarie o
immobiliari
assistono i clienti nella predisposizione o realizzazione delle
seguenti operazioni:
trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su immobili o attività economiche
gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli
organizzazione degli apporti per la costituzione, gestione o amministrazione di società
costituzione, gestione o amministrazione di società, enti o trust
Segnalazione operazioni sospette
art. 3 della 197/91 … “ogni operazione che
… induca a ritenere” provenienza delittuosa
del denaro o dei beni
art. 41 della 231/07 … “sanno, sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare …
in corso, compiute o tentate operazioni di
riciclaggio” (nozione amministrativa)
ampliamento dell’obbligo
Segnalazione operazioni sospette
•avere ragionevoli motivi (elementi per dover sospettare?
… in astratto?)
•operazioni tentate (condotta criminosa avviata?)
•nozione amministrativa di riciclaggio
(attività criminosa; auto-riciclaggio; aiuto o istigazione)
(conoscenza di provenienza; dolo specifico di
dissimulazione; elencazione condotte … ma comma 3)
Segnalazione operazioni sospette
limite per professionisti
l’obbligo non si applica per le informazioni ricevute dal
cliente o ottenute nel corso dell'esame della posizione
giuridica o nell’esercizio dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa
la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso
4. Indicatori di anomalia
proposta della UIF … sentiti gli ordini professionali …
esame del CSF … emanazione decreto (procedura lunga)
DM Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (G.U. 3 maggio
2010, n. 101)
esame comparativo degli indicatori a livello internazionale
audizione “informale” degli ordini professionali dalla UIF
audizione formale dal Ministero di Giustizia degli ordini
ex art. 41, comma 2, lett. b)
scarsa massa critica di segnalazioni ricevute e limitata
significatività
Decreto ministeriale
definizioni … ambito di applicazione … principi generali
… norme finali
gli indicatori non hanno carattere esaustivo … assenza
di indicatori non esclude il sospetto … esigenza di
prestare attenzione a ulteriori comportamenti
… rinvio a schemi di anomalia
indicatori sono articolati in sub-indici, che
costituiscono una esemplificazione operativa (vanno
letti congiuntamente)
Decreto ministeriale
due principi di fondo
mera ricorrenza di operazioni o comportamenti
descritti in uno o più indicatori non è motivo di
per sé sufficiente per la segnalazione … è
necessario valutare in concreto la rilevanza del
comportamento della clientela (art. 3, comma 5)
selezione degli indicatori rilevanti è effettuata alla
luce della concreta attività prestata (art. 3, co. 8)
Allegato 1: gli indicatori
A. connessi al cliente
comportamenti
del
cliente
(informazioni
palesemente inesatte o incomplete; rifiuto o
riluttanza nel fornire informazioni; inusuale
familiarità con antiriciclaggio; non adeguata
conoscenza e dubbio di agire per terzo)
profili soggettivi (“referenze giudiziarie” negative;
censimento in liste di terrorismo; operatività in
Paesi a rischio)
Allegato 1: gli indicatori
B. connessi alle modalità di esecuzione delle
prestazioni professionali
incompatibilità con il profilo economico o con
l’attività del cliente o del relativo gruppo
inusualità rispetto alle ordinarie modalità di
svolgimento della prestazione
illogicità, quale contrarietà a principi di razionalità
economica
Allegato 1: gli indicatori
C. relativi alle modalità di pagamento
strumenti di pagamento incoerenti; tecniche di
frazionamento; modifica di modalità convenute; ricorso a
mezzi di pagamento di terzi
D. relativi alla costituzione e amministrazione di imprese,
società, trust ed enti analoghi
scopo o effetto di dissimulare o ostacolare titolare effettivo
o occultare origine o destinazione delle risorse finanziarie;
conferimenti beni in natura per importi sproporzionati a
quelli di mercato
Allegato 1: gli indicatori
E. aventi a oggetto beni immobili o beni mobili registrati
acquisto beni con prezzo elevato; compravendite a prezzi
sproporzionali rispetto a valore mercato; con rilevamento di azioni
di società in Paesi non equivalenti; in assenza di qualsivoglia legame
o convenienza economica; senza informazioni su luogo e
condizioni; consulenza per compravendite in contanti
F. operazioni contabili e finanziarie
scopo o effetto di occultare disponibilità; caratteri o importi
incoerenti con profilo economico pratimoniale o attività;
attestazioni cospicui depositi in banche di Pasi non cooperativi;
successive operazioni di apertura e chiusura di conti; conti societari
e conti personali
Allegato 2: principi e indicazioni
“manuale del buon segnalatore” … nessun contenuto
prescrittivo … richiamo di principi normativi …
opportunità di procedure interne per il corretto
adempimento degli obblighi
assenza di soglie minime per la segnalazione
segnalazione di operazioni o prestazioni rifiutate
sospensione dell’operazione con canali informali
mantenere traccia dell’iter valutativo seguito
comunicazione dell’avvenuta archiviazione
ruolo degli ordini professionali nella formazione
Indicatori di anomalia
gli indicatori di anomalia sono (e non possono che
essere) campanelli d’allarme
anomalia va valutata alla luce della conoscenza del
soggetto per individuare sospetto
collaborazione attiva versus automatismi
critiche per eccessiva genericità e non esaustività
esigenza di lettura positiva …
5. Schemi o modelli di anomalia
art. 6, comma 7, lett. b) di d.lgs. n. 231 del 2007
comportamenti più specifici, ricorrenti nella prassi,
caratterizzati da omogeneità e ripetitività
complesso di anomalie soggettive e oggettive connesse
sotto il profilo logico ovvero temporale e riconducibili a
determinati fenomeni criminali, alla luce dell’esperienza di
analisi finanziaria
non tutti i comportamenti dello schema per effettuare
SOS … no SOS automatica per singolo comportamento
altri schemi per usura,
(finanziamenti pubblici)
conti
dedicati,
phishing
“schema” imprese in crisi
• variazioni nella proprietà o nell’amministrazione
(improvvise o ripetute, soggetti non qualificati o
lontani, in centri off-shore) comportamenti sotto il
profilo soggettivo
• improvvisi afflussi di disponibilità (contributi,
finanziamenti, flussi dall’estero) primi quattro
comportamenti sotto il profilo oggettivo
• cessioni di beni a prezzi non di mercato
“schema” frodi IVA (carosello)
profilo soggettivo (recente o breve operatività,
settore economico, capitale minimo, assenza unità
operative, soci non qualificati, documentazione
contraffatta, assenza altri rapporti)
profilo oggettivo (vorticosa movimentazione,
operatività con l’estero, trasferimento fondi senza
giustificazione commerciale, giri di fondi, cessione
di beni a prezzi non di mercato, assenza di addebiti
tipici di impresa)
“schema” abuso finanziamenti
pubblici
fase prodromica all’erogazione
capitalizzazione imprese; variazione assetti; profilo
soggettivo di soci o amministratori; entità finanziamento
incompatibile; documentazione carente; più società di
medesimo gruppo
fase di utilizzo dei finanziamenti
prelievo in contanti; trasferimento a terzi o Paesi off-shore;
giri di fondi tra società collegate; pagamento consulenze o
prestazioni; rimborso anticipato
Considerazioni finali
modificare il contesto internazionale per
superare criticità emerse
differenze tra diverse categorie
collaborazione con gli Ordini nella
definizione della normativa
attenzione non solo a quantità ma a qualità
tempo per far maturare una cultura
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