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Il possesso
IL POSSESSO
Dott. ssa Mariasofia Houben
IL POSSESSO (der Besitz)
• Situazione di fatto che si estrinseca attraverso un’attività
corrispondente all’esercizio di diritti reali (art. 1140 c.c.), a
prescindere dal fatto che a essa corrisponda o meno una correlativa
situazione di diritto.
• Ratio:
- Proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile della
situazione possessoria, la legge assicura anche al proprietario (che
di solito è colui che esercita, di fatto, i poteri connessi al diritto di
proprietà) una rapida ed efficace tutela.
- Impedendo che si arrechi molestia o violenza al possessore, si
conserva la pace tra i consociati.
POSSESSO
• Non è un diritto, ma una situazione di fatto produttiva di effetti
giuridici.
• Oggetto del possesso sono le cose, cioè i beni materiali.
SITUAZIONI POSSESSORIE
• Possesso pieno (art. 1140 c.c.), caratterizzato dal concorso di due
elementi:
- Elemento oggettivo (corpus): avere la disponibilità di fatto della
cosa
- Elemento soggettivo (animus possidendi): volontà del soggetto di
comportarsi come, con riferimento al bene, come proprietario
Es. colui che, ritenendosi proprietario di un determinato bene ne
gode e ne dispone, disconoscendo qualsiasi diritto di terzi sul bene
stesso
SITUAZIONI POSSESSORIE
• Detenzione (art. 1140, co. 2, c.c.) caratterizzato dal concorso di due
elementi:
- Elemento oggettivo (corpus): avere la disponibilità di fatto della
cosa
- Elemento soggettivo (animus detinendi): volontà del soggetto di
godere e disporre della cosa, ma nel rispetto dei diritti che, sul
medesimo bene, riconosce spettare ad altri
Es. L’inquilino, che gode dell’appartamento concessogli in locazione,
ma riconosce che l’appartamento è del proprietario e rispetta il
diritto di quest’ultimo, pagando il canone, non apportando
all’appartamento innovazioni non consentite ecc.
SITUAZIONI POSSESSORIE
• Possesso mediato (art. 1140, co. 2, c.c.)
• Caratterizzato solo dall’elemento soggettivo (animus possidendi)
• La disponibilità materiale del bene spetta al detentore (es. colui
che, ritenendosi proprietario di un’unità immobiliare concessa in
locazione ad un inquilino, si comporta come suo proprietario,
sebbene la materiale disponibilità della stessa sia dell’inquilino).
POSSESSO E DETENZIONE
• L’elemento oggettivo del possesso e della detenzione è il
medesimo: la materiale disponibilità del bene (corpus)
• Gli elementi soggettivi sono invece diversi:
- Animus detinendi nella detenzione
- Animus possidendi nel possesso
Lo stato psicologico che rileva è quello che il soggetto manifesta
all’esterno
Nel dubbio, l’esercizio del potere di fatto su un bene si presume
integrare la fattispecie del possesso (art. 1141, co. 1, c.c.).
QUALIFICAZIONE DEL POSSESSO
• Il possesso può essere:
- Legittimo: il potere di godere e disporre del bene è esercitato
dall’effettivo titolare del diritto di proprietà  la situazione di
fatto coincide con la situazione di diritto
- Illegittimo: il potere di godere e disporre del bene è esercitato da
persona diversa dal titolare del diritto di proprietà  la situazione
di fatto non coincide con la situazione di diritto, e può essere
POSSESSO ILLEGITTIMO
• Il possesso illegittimo può essere:
di buona fede (art. 1147, co. 1, c.c.): il possessore ha acquisito la
materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto;
detta ignoranza non deve dipendere da sua colpa grave (art. 1147,
co. 2, c.c.). Es. porto a casa un quadro, acquistato presso una nota
casa d’asta, senza avere ragione per sospettarne la provenienza
furtiva.
POSSESSO ILLEGITTIMO
Di mala fede: il possessore ha acquistato la materiale disponibilità
del bene, conoscendo il difetto del proprio titolo di acquisto,
oppure dovendolo conoscere con l’ordinaria diligenza
 vizioso: il possessore ha acquisito la materiale disponibilità del
bene non solo in mala fede ma con violenza (mediante rapina) o
clandestinità (furto)
PRESUNZIONE DI BUONA FEDE
• La buona fede, in materia di possesso, si presume (art. 1147, co. 3,
c.c.).
• Per qualificare il possesso come “di buona fede” non occorre che la
buona fede perduri per tutta la durata del possesso, è sufficiente
che vi sia stata al momento del suo acquisto
DETENZIONE
• La detenzione può essere:
- Qualificata: il detentore ha acquisito la materiale disponibilità del
bene nell’interesse proprio (detenzione autonoma), o
nell’interesse del possessore (detenzione non autonoma)
- Non qualificata: il detentore ha acquisito la materiale disponibilità
del bene per ragioni di ospitalità (il mio amico che accolgo nel mio
appartamento), di servizio (l’autista che guida la mia autovettura),
o di lavoro (meccanico cui consegno la mia autovettura per farla
riparare).
ACQUISTO DEL POSSESSO
• L’acquisto del possesso può avvenire
- in modo originario, con l’apprensione della cosa contro o senza la
volontà di un eventuale precedente possessore
(impossessamento) ed il conseguente esercizio sulla cosa stessa di
poteri di fatto corrispondenti a quelli spettanti al titolare di un
diritto reale. Es. mi approprio di un autovettura incustodita.
ACQUISTO DEL POSSESSO
• Non si ha acquisto del possesso se l’apprensione del bene ed il
relativo esercizio di fatto del diritto reale si verificano per mera
tolleranza del possessore (art. 1144 c.c.)  un mio amico si trattiene
nella mia ville mentre io non ci sono, con la mia condiscendenza
ACQUISTO DEL POSSESSO
• In modo derivativo:
- Con la consegna materiale (consegna di un vaso al destinatario) o
simbolica del bene (consegna di un appartamento mediante
consegna delle chiavi).
Non è necessaria, perché si abbia consegna, la materiale
apprensione del bene da parte dell’accipiens, essendo sufficiente
che quest’ultimo consegua la possibilità, attuale ed esclusiva, di
agire liberamente su di esso (es. consegna di merci mediante
consegna delle chiavi del locale in cui le stesse sono depositate)
PERDITA DEL POSSESSO
• Si verifica per il venir meno di uno o di entrambi gli elementi del
possesso.
• Per la perdita del corpus non è sufficiente una semplice
dimenticanza momentanea del bene (es. scordo l’ombrello a casa di
amici), né un occasionale distacco fisico dalla cosa (lascio la
macchina parcheggiata lungo la strada). Le situazioni descritte
difatti non precludono al soggetto di ripristinare il rapporto
materiale con la cosa.
SUCCESSIONE NEL POSSESSO
• Il possesso, alla morte del possessore, continua in capo al suo
successore a titolo universale ipso iure, cioè anche in mancanza di
materiale apprensione del bene da parte dell’erede e anche qualora
questi ignori l’esistenza del bene e con i medesimi caratteri che
aveva rispetto al defunto (la buona o mala fede del defunto “passa”
all’erede) successione nel possesso (art. 1146, co. 1, c.c.)
ACCESSIONE NEL POSSESSO
• Chi acquista il possesso a titolo particolare e sempre che acquisti
egli stesso il possesso. L’acquirente a titolo particolare acquista un
possesso nuovo, diverso da quello del suo dante causa: può essere
in buona fede anche se il suo dante causa era in mala fede.
• Il successore a titolo particolare può sommare al periodo in cui ha
posseduto, anche il periodo durante il quale hanno posseduto i suoi
danti causa: la sommatoria potrebbe essere utile per l’usucapione.
• Questa sommatoria si chiama accessione nel possesso (art. 1146, co.
2, c.c.)
Regola “POSSESSO VALE TITOLO”…
• Se acquisto un bene da chi non ne è proprietario (acquisto a non
domino es. dal ladro) non ne divento proprietario.
• Questa regola determina un grave ostacolo alla circolazione della
ricchezza: ognuno dovrebbe infatti indagare in merito alla
fondatezza della proprietà del proprio dante causa, e ai precedenti
passaggi di proprietà.
• Per i beni immobili e peri beni mobili registrati si è ovviato a questo
problema mediante la l’istituzione di pubblici registri.
• Per i beni mobili è stata dettata la regola possesso vale titolo (art.
1153 c.c.).
…E ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
In forza della regola “possesso vale titolo” chi acquista un bene a non
domino ne diventa, ciononostante proprietario se, concorrono
congiuntamente i seguenti presupposti:
- l’acquisto riguardi beni mobili (non registrati) suscettibili di
possesso (art.1156 c.c.)
- L’acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà (art. 1153 c.c.), cioè non solo astrattamente atto al
trasferimento del diritto ma altresì esente da vizi diversi da quello
di essere stato stipulato da chi non era in grado di disporre del
bene (es. compravendita di droga)
- L’acquirente abbia non solo stipulato l’atto di acquisto del bene
mobile, ma ne abbia anche acquistato il possesso.
- L’acquirente sia in buona fede al momento in cui il bene gli viene
consegnato
POSSESSO VALE TITOLO
• Per la buona fede dell’acquirente non basta che egli ignori che
l’alienante non aveva diritto di disporre della cosa, ma occorre
altresì che tale ignoranza non dipenda da sua colpa grave (art. 1147,
co. 2, c.c.)
• L’acquisto realizzato mediante la regola possesso vale titolo è a
titolo originario
• ART. 1153, co. 2, c.c.: la proprietà si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa.
POSSESSO VALE TITOLO
• Art. 1155 c.c.
• Problema: Tizio vende il medesimo bene a più persone, o costituisce
lo stesso diritto a favore di più persone. Chi acquista la proprietà o il
diritto?
• L’art. 1155 c.c. stabilisce che, se taluno con successivi contratti
aliena a più persone un bene mobile, tra esse quella che per prima
ne acquista in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se
il suo titolo è posteriore.
L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ IN FORZA DEL
POSSESSO: L’USUCAPIONE
• Usucapione: modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei
diritti reali minori.
• Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al
possessore la titolarità diritto reale corrispondente alla situazione di
fatto esercitata (proprietà, usufrutto, enfiteusi, ecc.): art. 1158 c.c.
• Ratio: favorire chi, nel tempo, utilizza e rende produttivo il bene, a
fronte del proprietario che lo trascura.
USUCAPIONE: presupposti
a) Possesso del bene (non rileva se sia di buona fede o di mala fede)
b) Continuità nel possesso per un certo lasso di tempo (c’è la
presunzione di possesso intermedio, art. 1142 c.c. basta
dimostrare che si possiede ora e che si è posseduto in un tempo
più remoto: la legge presume che il possesso ci sia stato anche
nel periodo intermedio)
c) Non interruzione del possesso
d) Decorso di un certo lasso di tempo, di regola venti anni (artt. 1158,
1160, co. 1, 1161, co. 2, c.c.), cd. usucapione ordinaria
INTERRUZIONE NEL POSSESSO
• Si ha interruzione nel possesso qualora intervenga:
- una causa di interruzione naturale dell’usucapione naturale, che si
verifica qualora il soggetto perda il possesso del bene
- una causa di interruzione civile dell’usucapione, che si verifica
allorquando contro il possessore (che conserva materialmente il
possesso del bene) venga proposta una domanda giudiziale volta
a privarlo di esso, o qualora il possessore abbia effettuato un
riconoscimento del diritto del titolare
USUCAPIONE ABBREVIATA
• La legge prevedere, per alcune ipotesi, termini di usucapione più
brevi (usucapione abbreviata):
1 ) Dieci anni per i beni immobili (art. 1159 c.c.) e tre anni per i beni
mobili registrati (art. 1162 c.c.) qualora concorrano cumulativamente,
oltre a quelli fin qui indicati, i seguenti presupposti:
- Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo a
trasferire la proprietà, non inficiato da altri vizi se non quello di
essere stato stipulato da chi non è legittimato a disporre del bene
- Che l’acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede
- Che sia stata effettuata la trascrizione del titolo (il termine utile
per l’usucapione decorre proprio dalla data della trascrizione)
USUCAPIONE ABBREVIATA
2) Dieci anni per le universalità di mobili (art. 1160 c.c.), allorquando,
oltre a quelli generali sopra indicati, concorrono cumulativamente i
seguenti presupposti:
- Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo
all’acquisto del diritto
- Che l’acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona
fede
3) Dieci anni per i beni mobili non registrati (art. 1161 c.c.) allorquando:
- l’acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede
USUCAPIONE ABBREVIATA
4) Quindici anni per i fondi rustici. Se sono presenti un titolo idoneo,
la buona fede e la trascrizione del titolo, il termine si riduce a cinque
anni.
L’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege, nel
momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto.
TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIE
• Un soggetto che sia stato privato o turbato nel possesso può
esercitare un’azione possessoria.
• Tale azione è concessa a chi esercita una situazione possessoria a
prescindere dal fatto che lo stesso sia altresì titolare del correlativo
diritto.
• La categoria delle azioni possessorie si contrappone alla categoria
delle azioni petitorie
• Le azioni petitorie possono essere fatte valere solo da chi si affermi
titolare del diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento, a
prescindere dal fatto che abbia altresì il possesso del bene.
AZIONI POSSESSORIE
• Chi riveste contestualmente sia la qualità di possessore che la
qualità di titolare del correlativo diritto reale, potrà esperire, quale
possessore le azioni possessorie e quale titolare del diritto, le azioni
petitorie.
• Le azioni possessorie assicurano una tutela di carattere provvisorio:
chi soccombe nel giudizio possessorio può successivamente
esperire un giudizio petitorio.
• Ma, il convenuto in un giudizio possessorio non può proporre il
giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la decisione non
sia stata eseguita (art. 705, co. 1, c.c.).
DIVIETO DEL CUMULO GIUDIZIALE PETITORIO
CON QUELLO POSSESSORIO
• Se vengo evocato in giudizio con un’azione possessoria da colui cui
ho sottratto il possesso del bene, non posso, per giustificare la mia
condotta (feci, sed iure feci), proporre, nell’ambito del medesimo
giudizio, un’azione volta all’accertamento che il bene è, in realtà, di
mia proprietà. Devo attendere la definizione del giudizio
possessorio ed eseguire la sentenza che dovesse condannarmi alla
restituzione del bene. Solo allora potrò avviare l’azione petitoria.
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO
• Risponde all’esigenza di garantire a chi possiede un bene una
sollecita tutela giudiziaria, indipendentemente dalla prova che sullo
stesso gli spetti un diritto
• E’ volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di
uno spoglio violento o clandestino (art. 1168 c.c.)
• Per spoglio si intende qualsiasi azione che si risolva nella duratura
privazione del possesso: totale (occupo il fondo del vicino) o
parziale (occupo una parte del fondo del vicino).
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO
• Lo spoglio si dice violento o clandestino quando è posto in essere
contro la volontà espressa o presunta del possessore o detentore.
• La legittimazione attiva ad esercitare l’azione spetta a qualsiasi
possessore (art. 1168, c.c.), sia esso legittimo o illegittimo, di buona o
di mala fede. Spetta anche al detentore.
• La proposizione dell’azione è soggetta a un termine di decadenza di
un anno, che decorre dal sofferto spoglio (art. 1168 c.c.)
AZIONE DI REINTEGRAZIONE O SPOGLIO
• La legittimazione passiva compete:
- all’autore materiale dello spoglio (anche qualora abbia nel
frattempo trasferito ad altri il possesso del bene)
- A chi debba rispondere del fatto di quest’ultimo (datore di lavoro
che abbia ordinato al dipendente di porre in essere lo spoglio)
- All’autore morale dello spoglio (colui che lo abbia approvato,
traendone vantaggio)
- A chi si trovi attualmente nel possesso del bene, in virtù di un
acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto
spoglio (art. 1169 c.c.)
AZIONE DI MANUTENZIONE
• Volta alternativamente a:
- Reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno
spoglio non violento né clandestino (art. 1170, co. 3, c.c.)
- Far cessare le molestie o le turbative di cui sia stato vittima il
possessore (art. 1170, co. 1, c.c.)
Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al
possessore un apprezzabile disturbo, tanto che consista in attentati
materiali (molestia di fatto: taglio degli alberi) quanto che si
estrinsechi in atti giuridici (molestia di diritto: opposizione a una
costruzione, giustificata dal fatto che la costruzione sarebbe in
contrasto con una servitù di passaggio spettante all’opponente)
AZIONE DI MANUTENZIONE
• Legittimazione attiva: non spetta al detentore e nemmeno a tutti i
possessori  spetta soltanto al possessore di un immobile, di
un’universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile (non
spetta al possessore di beni mobili), a condizione che sia possessore
da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto (o,
qualora abbia acquistato il possesso con violenza o clandestinità, da
almeno un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sono
cessate (art. 1170, co. 2, c.c.).
• Legittimazione passiva: compete all’autore dello spoglio e a coloro
che debbono rispondere del fatto di quest’ultimo
• Termine di decadenza: un anno dall’avvenuto spoglio
AZIONE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
• Sono le cd. azioni di nunciazione
• Possono essere esercitate sia a tutela del possesso sia a tutela della
proprietà o di altro diritto reale di godimento
• Hanno finalità cautelare  mirano a prevenire un danno o un
pregiudizio che può derivare da una nuova opera o dalla cosa altrui,
in attesa che successivamente si accerti il diritto alla proibizione
AZIONE DI NUOVA OPERA
• Spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al
possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera
(costruzione, scavi), iniziata da meno di un anno e non terminata (se
fosse terminata si potrebbe agire con l’azione possessoria o
petitoria) stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del
suo diritto o del suo possesso.
AZIONE DI DANNO TEMUTO
• Spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al
possessore qualora vi sia pericolo di un danno grave e prossimo
derivante da qualsiasi edificio, albero o altra cosa (non, quindi, da
una persona) senza che ricorra l’ipotesi di nuova opera.
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