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il credito artigiano

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il credito artigiano
CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO
ARTIGIANO
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 L’ art. 2751-bis n. 5 c.c. assegna un privilegio generale
sui beni mobili del debitore ai crediti dell’impresa
artigiana e delle società od enti cooperativi di
produzione e di lavoro, per i corrispettivi derivanti dai
servizi prestati e dalla vendita dei manufatti.
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LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443
(LEGGE QUADRO)
 Affinché un credito artigiano venga ammesso al
passivo fallimentare in via privilegiata occorre
accertare l’effettiva qualifica dell’impresa come
artigianale, secondo i requisiti previsti dalla Legge
quadro.
 La natura artigianale dell’impresa deve essere
verificata nell’anno in cui è sorto il credito vantato
dall’istante.
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La mera iscrizione nell’albo delle imprese
artigiane non è sufficiente ad ottenere il
riconoscimento del privilegio.
Occorre accertare la natura artigianale
dell’impresa in base al positivo riscontro
della coesistenza di tutti i requisiti
individuati dalla Legge 8 agosto 1985 n. 433.
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LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443
 Requisiti soggettivi
 Requisiti oggettivi
5
REQUISITI SOGGETTIVI
 1. Partecipazione personale del titolare dell’impresa al
processo produttivo;
 2. Titolarità di una sola impresa;
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REQUISITI OGGETTIVI
 3. Oggetto dell’impresa artigiana;
 4. Limiti dimensionali;
 5. Preminenza dell’impiego del lavoro rispetto al
capitale;
7
1. PARTECIPAZIONE PERSONALE
 L’imprenditore
artigiano è colui che esercita
personalmente, professionalmente ed in qualità di
titolare l’impresa artigiana, svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo.
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2. TITOLARITA’ DI UNA SOLA IMPRESA
 L’imprenditore può essere titolare di una sola impresa
artigiana.
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3. OGGETTO DELL’IMPRESA ARTIGIANA
 L’oggetto dell’impresa artigiana deve essere un’attività
volta alla produzione di beni o alla prestazione di
servizi (escluse le attività agricole, le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione
e di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande).
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4. LIMITI DIMENSIONALI
TIPO DI IMPRESA
N. MAX DIPENDENTI
ORDINARIO
ELEVATO
CONDIZIONI
1. Impresa artigiana:
lavorazioni non di serie
18
22
Compresi apprendisti in numero
non superiore a 9;
unità aggiuntive solo apprendisti
2. Impresa artigiana:
Lavorazioni in serie
9
12
Compresi apprendisti in numero
non superiore a 5;
Unità aggiuntive solo apprendisti
3. Impresa artigiana: lavorazioni
artistiche tradizionali e
abbigliamento su misura
32
40
Compresi apprendisti in numero
non superiore a 16;
Unità aggiuntive solo apprendisti
4. Imprese di trasporti
8
5. Imprese costruzioni edili
10
14
Compresi apprendisti in numero
non superiore a 5;
Unità aggiuntive solo apprendisti
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5. LA PREMINENZA DEL LAVORO RISPETTO AL
CAPITALE
 L’impresa ha carattere di artigianalità, e quindi il credito
vantato può essere ammesso al passivo fallimentare in via
privilegiata, quando il costo del lavoro supera l’ammontare del
capitale investito nella gestione caratteristica;
 Ai fini del calcolo del rapporto tra costo del lavoro e capitale
investito si ritiene applicabile quanto espresso dalla
Commissione Toscana Procedure Concorsuali nel documento
n. 27 del 19/06/1997, che suggerisce il criterio della
preminenza del lavoro sul capitale investito per
l’accertamento del privilegio artigiano.
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COMMISSIONE TOSCANA PROCEDURE CONCORSUALI:
DOCUMENTO N. 27 DEL 19/06/1997
IL CRITERIO DELLA PREMINENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE
 Tale metodologia è basata su di un calcolo matematico ed è volta a
verificare la prevalenza dell’apporto di lavoro del titolare dell’impresa e
dei suoi collaboratori nel processo produttivo, rispetto al capitale
investito.
 Si tratta di un criterio facilmente applicabile poiché richiede una
semplice estrapolazione dei dati dal bilancio o dalle dichiarazioni
fiscali prodotte dal creditore relativi ai costi effettivi del personale
dipendente, la determinazione di un compenso figurativo per
remunerare il lavoro apportato nel processo produttivo dal titolare o
dai soci e, infine, un confronto con l’ammontare degli investimenti di
capitale.
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LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
Retribuzioni
+
Contributi previdenziali
+
Accantonamento al fondo T.F.R.
+
Altri costi comuni del personale
+
Compensi ai collaboratori coordinati e continuativi
+
Compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo
lavoro
+
Costo figurativo del lavoro del titolare dell’impresa
+
Costo figurativo del lavoro dei soci amministratori
+
Costo figurativo del lavoro dei collaboratori familiari
+
Costo figurativo del lavoro di associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro
+
COSTO DEL LAVORO RETTIFICATO
=
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LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
Costo di acquisto delle materie prime, semilavorati,
sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci
+
Rimanenze iniziali di materie prime, semilavorati, sussidiarie,
di consumo, prodotti finiti e merci
+
Rimanenze finali di materie prime, semilavorati, sussidiarie,
di consumo, prodotti finiti e merci
+
Locazioni ed affitti passivi
+
Incremento delle immobilizzazioni dell’esercizio
+
Ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica
+
Canoni di leasing di beni strumentali
+
Costo delle lavorazioni presso terzi o esterne
+
COSTO DEL CAPITALE IMPIEGATO NELLA
GESTIONE CARATTERISTICA DELL’IMPRESA
=
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Quando il costo del lavoro risulta maggiore del
capitale investito l’impresa ha carattere di artigianalità;
nel caso opposto ha connotazioni d’industrialità.
ATTENZIONE: in caso di produzioni che utilizzano
materie prime ad alto costo, il risultato del costo del
capitale impiegato nella gestione caratteristica
dell’impresa potrebbe essere maggiore del costo del
lavoro, penalizzando l’impresa che, nonostante i
“numeri”, potrebbe essere caratterizzata da un elevato
apporto di lavoro del titolare e dei suoi collaboratori
nel processo produttivo.
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ANALISI QUALITATIVA DEL RAPPORTO
LAVORO/CAPITALE
L’ammissione del credito artigiano al passivo fallimentare in via privilegiata non può essere
determinata sulla base di un semplice calcolo matematico.
Corte
di
Cassazione,
sentenza del 2 giugno
1995, n. 6221
“Il rapporto lavoro/capitale deve essere
inteso non solo in senso quantitativo, ma
anche in senso funzionale e qualitativo, in
rapporto con le caratteristiche strutturali
dell’impresa e con la natura dell’attività
svolta,
che
assume
predominanza
indipendentemente dall’ammontare del
capitale investito nel caso di svolgimento
di un’arte o di una capacità propria svolta
dal
titolare
dell’impresa
che
qualitativamente caratterizza l’attività
artigiana”.
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E’ necessario valutare anche l’elemento qualitativo
dell’attività svolta dall’imprenditore
Saranno così incluse tra le imprese artigiane, con la conseguente
ammissione del relativo credito al passivo fallimentare in via
privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c., anche quelle caratterizzate
dall’opera qualificante dell’imprenditore e dei soci che, tuttavia,
hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di
capitali. Si pensi al caso dell’orafo o del settore
dell’abbigliamento.
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IL CASO: Tribunale di Milano, sezione II civile,
sentenza n. 6685, 14 giugno 2003
ha ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata il credito
vantato da una società in nome collettivo, i cui soci appartengono
tutti alla stessa famiglia e prestano regolarmente ed in via
esclusiva lavoro manuale avente ad oggetto l’installazione e la
manutenzione di impianti elettrici.
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE
DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
I documenti che l’impresa creditrice artigiana deve allegare all’istanza di
ammissione al passivo per ottenere il riconoscimento del privilegio ex
art. 2751-bis n. 5 c.c. e sui quali si baserà la verifica del rispetto dei
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge Quadro sono:
1. Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
2. Copia della dichiarazione dei redditi, del bilancio e della
dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno in cui è sorto il credito e a
quello precedente;
3. Copia del libro dei cespiti ammortizzabili (per le imprese in
contabilità semplificata);
4. Dichiarazione resa dall’imprenditore artigiano dei beni strumentali
impiegati non di proprietà;
5. Copia del libro matricola;
6. Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa del personale impiegato
nell’anno in cui è sorto il credito;
7. Copia delle fatture relative al credito vantato dall’istante;
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8. Prospetto informativo riepilogativo
Anno
precedente
Anno riferimento
COSTO DEL LAVORO
Retribuzioni
Retribuzioni differite
Contributi
Accantonamento TFR
Altri costi
LAVORAZIONI ESTERNE
Lavorazioni
COSTO DEL VENDUTO
Acquisto merci
Rimanenze iniziali
Rimanenze finali
COSTO DEL CAPITALE INVESTITO
Immobilizzazioni
Valore iniziale beni in leasing
Valore beni in locazione
Valore beni in comodato
Ammortamenti ordinari
Canoni leasing mensili
Canoni comodato mensili
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EVENTUALE FORMA SOCIETARIA
E’ importante precisare che nel caso in cui l’attività artigiana sia
esercitata in forma societaria secondo la tipologia della s.r.l.
unipersonale, della s.r.l. pluripersonale e della s.a.s., devono essere
verificate le ulteriori seguenti condizioni:
1. S.r.l. uni personale: l’unico socio deve essere in possesso dei
requisiti indicati nell’art. 2 della Legge quadro e non deve essere
socio di altra s.r.l. uni personale o socio accomandante di una s.a.s.
anche non artigiana;
2. S.r.l. pluripersonale: la maggioranza dei soci deve svolgere in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo;
3. S.a.s.: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza
lavoro personale.
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