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La progettazione degli impianti tecnologici: il passaggio dalla legge

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La progettazione degli impianti tecnologici: il passaggio dalla legge
La progettazione degli impianti tecnologici:
il passaggio dalla legge 46/90 al Decreto 37/08
Cuneo 10 Aprile 2013
La Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Rispondenza
Relatore: Per. Ind. Roberto Ponzini
Per. Ind. Roberto Ponzini
1
LE ORIGINI
Legge 5 marzo 1990 n°46
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 9 "Dichiarazione di conformità"
"Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Di
tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di
cui all’art. 6."
In vigore dal 13 marzo 1990 con dichiarazione "provvisoria"
come disposto dall'art. 18, in attesa del regolamento di
attuazione.
Per. Ind. Roberto Ponzini
2
Decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
Art. 7
Dichiarazione di conformità.
1) La dichiarazione di conformità viene resa sulla base
di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'UNI e il CEI.
Per. Ind. Roberto Ponzini
3
Decreto Ministro dell’industria del Commercio
e dell’Artigianato 20 febbraio 1992
Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del
regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n.
46, recante norme per la sicurezza degli impianti.
"Articolo unico”
La dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del
regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.
46, viene rilasciata secondo il modello allegato."
Per. Ind. Roberto Ponzini
4
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2008 - , n. 37
(G.U. n°61 del 12/3/08 – in vigore dal 27/3/08)
Regolamento
concernente
l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.
Per. Ind. Roberto Ponzini
5
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal
punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
Per. Ind. Roberto Ponzini
6
Art. 1.
Ambito di applicazione
c)
d)
e)
f)
g)
impianti
di
riscaldamento,
di
climatizzazione,
di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
impianti di protezione antincendio.
Per. Ind. Roberto Ponzini
7
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale
dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I,
fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
Per. Ind. Roberto Ponzini
8
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza
e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui
al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e'
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
Per. Ind. Roberto Ponzini
9
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
4. La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere
modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze
di aggiornamento di natura tecnica.
Per. Ind. Roberto Ponzini
10
Il D.M. 37/08 prevede quindi DUE modelli distinti di
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Allegato I "Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" da parte di
impresa installatrice
Allegato II " Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" ad uso degli
uffici tecnici delle imprese non installatrici
I due modelli sono simili nella forma ed identici nei contenuti.
I modelli che attualmente vengono utilizzati sono frutto della revisione
formalizzata con
Decreto Ministeriale (Sviluppo economico) del 19 maggio 2010
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il
regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.
G.U. n. 161, 13/07/2010
Per. Ind. Roberto Ponzini
11
QUANDO SI RILASCIA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ?
1.
2.
3.
4.
Dopo l'installazione di un nuovo impianto
Dopo la trasformazione di un impianto esistente
Dopo l'ampliamento di un impianto esistente
Dopo l'esecuzione di manutenzione straordinaria di un impianto
esistente
5. Nel caso in cui l'intervento dell'Impresa installatrice abbia
apportato una variante significativa alla preesistente situazione
impiantistica
ed inoltre:
6. Dopo l'installazione di apparecchi per uso domestico
7. Nelle forniture provvisorie di energia elettrica per gli usi di
cantieri.
NON si rilascia dichiarazione di conformità per interventi di
manutenzione ordinaria dell'impianto (art. 10 comma1)
Per. Ind. Roberto Ponzini
12
CHE COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA ?
Art. 2 comma 1
Definizioni relative agli impianti
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportano la necessità di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso
secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
Per. Ind. Roberto Ponzini
13
CHI DICHIARA ?
La dichiarazione di conformità viene rilasciata:
• dal Titolare dell'impresa installatrice, se in possesso dei
requisiti professionali di cui all'art. 4, oppure il Titolare
dell'Impresa installatrice unitamente al Responsabile Tecnico,
nel caso in cui il Titolare non abbia i requisiti di cui all'art. 4.
• dal Responsabile tecnico delle Imprese NON installatrici, se in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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COSA SI DICHIARA ?
• di aver rispettato il progetto
• di aver seguito la legge e la normativa tecnica
applicabili all'impiego
• di aver installato componenti e materiali adatti al
luogo di installazione
• controllato con esito positivo l'impianto, sia sotto il
profilo della sicurezza che della funzionalità, avendo
effettuato le verifiche richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge
Per. Ind. Roberto Ponzini
15
CHE COSA SI DEVE ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ?
• il progetto (art. 5 e 7) con le eventuali varianti in corso
d'opera
• la relazione sulla tipologia di materiali utilizzati
• lo schema d'impianto, reso in forma grafica o descrittiva,
eventualmente sostituito dal progetto stesso
• i riferimenti a precedenti dichiarazioni di conformità o a
dichiarazioni di conformità di altre Imprese che hanno
concorso alla realizzazione dell'opera
• la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti
professionali
• l'attestazione di conformità, redatta da INGEGNERE per gli
impianti realizzati con materiali o sistemi non
normalizzati.
• altri documenti significativi ai fini delle valutazioni sulla
sicurezza dell'impianto
Per. Ind. Roberto Ponzini
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ, PER GLI IMPIANTI REALIZZATI
CON MATERIALI O SISTEMI NON NORMALIZZATI
Le istruzioni d'uso della dichiarazione di conformità prevedono la
possibilità d'impiego di prodotti e sistemi già utilizzati in uno stato
della Comunità Europea, ma privi di norme tecniche di prodotto o
installazione, solo se il progetto prevede un'analisi dei rischi connessi
con l'impiego del prodotto, unitamente ad una dichiarazione nella
quale si afferma di aver fatto adottare sistemi di posa che
garantiscano il raggiungimento dei livelli di sicurezza ottenibili con
installazioni normate e di aver vigilato le varie fasi d'installazione.
IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE REDATTO SOLO DA UN INGEGNERE.
Su tale imposizione ritenuta limitativa nei confronti dei Periti
Industriali, in C.N.P.I. ha promosso un'azione legale presso la
Comunità Europea in fase di definizione.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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CHE USO SE NE FA ?
La dichiarazione di conformità ed i suoi allegati devono essere conservati
con cura, in quanto unici ed irripetibili.
Inoltre:
Art. 8 Obblighi del Committente o del Proprietario:
Il Committente o Proprietario:
• entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al
distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell'impianto.
• consegna al distributore o venditore copia della dichiarazione di
conformità anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata
a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza
interventi sull'impianto determinano il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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CHE USO SE NE FA ?
L'Impresa Installatrice:
• che provvede al rifacimento o l'installazione di nuovi impianti
relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di agibilità, deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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Per. Ind. Roberto Ponzini
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L'INNOVAZIONE
LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Art.7
Dichiarazione di conformità
Comma 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata
prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel
campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di
cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Che cosa è:
Un atto sostitutivo della dichiarazione di conformità, che attesta la
rispondenza di un impianto alla regola dell'arte
Quando si rilascia:Nel solo caso in cui la dichiarazione di conformità di cui alla Legge
46/90 non risulti reperibile o non sia mai stata prodotta.
Chi la rilascia:
Un professionista iscritto ad un albo professionale, che abbia
operato nell'ambito delle specifiche competenze tecniche da
almeno 5 anni.
oppure
In alternativa ma per i soli impianti che NON ricadono nell'ambito
di applicazione dell'art. 5
comma 2 (progetto redatto da
Professionista abilitato), da un Responsabile Tecnico che ricopre il
ruolo da almeno 5 anni, in un'impresa abilitata e che opera nel
settore a cui la dichiarazione si riferisce.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Per impianti inseriti all'interno di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, nel caso in cui gli stessi siano significativi ai fini
della sicurezza antincendi, la dichiarazione di rispondenza può essere
rilasciata solo da un professionista iscritto ad un albo professionale, che
abbia operato nell'ambito delle specifiche competenze tecniche da
almeno 5 anni e in possesso anche dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui al Decreto Legislativo 139/06 (D.M. 7/8/12).
In che modo: Sulla base di sopralluoghi, indagini, accertamenti, valutazioni
oggettive e documentali.
In tal senso gli Ordini e Collegi hanno prodotto delle linee
guida che possono coadiuvare il Professionista nello
svolgimento dell'incarico, determinando al tempo stesso la
natura della documentazione da produrre e che costituirà la
dichiarazione di corrispondenza stessa
Per. Ind. Roberto Ponzini
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Le sanzioni
La violazione delle disposizioni riguardanti il rilascio della
dichiarazione di conformità può far incorrere i soggetti
interessati in:
• sanzioni pecuniarie (ammende)
• provvedimenti di natura disciplinare
• sanzioni di natura penale
Per. Ind. Roberto Ponzini
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Art. 15
SANZIONI
1.
2.
3.
4.
Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano
le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00
con
riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla C.C.I.A.A. competente per territorio,
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal
registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
Per. Ind. Roberto Ponzini
25
Art. 15
SANZIONI
5.
Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i
collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
le C.C.I.A.A.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi
alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese
non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di
eventuali danni.
....... ma non basta .......
Per. Ind. Roberto Ponzini
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SANZIONI DI NATURA PENALE
Il rilascio di una dichiarazione di conformità o di una dichiarazione di
rispondenza contenenti falsità, o riferita ad un impianto che, a seguito
di controlli o verifiche dovesse risultare non conforme alle regola
dell’arte, costituisce reato di natura penale, secondo il combinatodisposto degli articoli 481 e 359 del Codice Penale
Articolo 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un
altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato,
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un
milione
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo
di lucro.
Per. Ind. Roberto Ponzini
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SANZIONI DI NATURA PENALE
Articolo 359 c.p.: Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio
di pubblica necessità:
1.
i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una
speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2.
i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando
un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica
necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione
Per. Ind. Roberto Ponzini
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Per. Ind. Roberto Ponzini
29
Grazie per l’attenzione
e …… arrivederci a Milano
Per. Ind. Roberto Ponzini
Per. Ind. Roberto Ponzini
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