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NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2843

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NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2843
www.aiditalia.org
Maria domenica Capua
I
I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
DSA
❑ Legge n. 170/10
❑ Linee guida MIUR
Di
Maria Domenica Capua
- Docente di Scuola secondaria specializzata nel
Sostegno Didattico
- Dottore in Psicologia delle relazioni Educative
- Perfezionata con Master universitario
in
Neuropsicopatologia dell’apprendimento
- Esperta in DSA
- Formatore AID
Il dromedario
Dislessia?
• In tutti i paesi sviluppati i bambini dislessici ricevono
da molto tempo un’attenzione specifica sia dai
servizi sanitari, per quanto riguarda la diagnosi e
l’intervento riabilitativo, sia dalla scuola per il
percorso didattico e curricolare.
• In Italia, seppure all’avanguardia per l’inserimento e
l’integrazione dei soggetti con handicap (legge 104),
ufficialmente i bambini dislessici, fino al 1997,
semplicemente non esistevano.
L’ASSOCIAZIONE-AID
• Nel 1997, un piccolo drappello di ricercatori con a capo il prof.
Giacomo Stella, istituisce:
• l’AID “ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA”
• coinvolgendo, in un progetto con obiettivi impensabili,
• alcuni genitori di bambini dislessici da lui diagnosticati
(tra cui io stessa)
e
nel 1998 indice a Bologna
il 1°Convegno Nazionale italiano dal titolo emblematico:
“La Dislessia
esiste anche
in Italia?”
Associazione Italiana Dislessia
1° Convegno Nazionale
30 maggio 1998
Bologna
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
I DSA: un’emergenza educativa
• Tra il 3 e il 4 % della popolazione in età
evolutiva (per la lingua italiana) soffre di DSA
Conseguenze:
• Abbassamento del livello di istruzione
conseguito con riduzione della realizzazione
delle proprie potenzialità (educative, sociali,
lavorative).
incidenza
Come far fronte all’emergenza?
• LEGGE 8 ottobre 2010,
• n. 170
• D. M. 5669 del 12 luglio
2011
• “Nuove norme in
materia di disturbi
specifici di
apprendimento in
ambito scolastico”
• “Linee guida per il
diritto allo studio degli
alunni e degli studenti
con disturbi specifici di
apprendimento”
Un progetto con obiettivi ambiziosi
Nel cambiare una credenza
fondamentale radicata nella scuola
ma anche nella mente di tutti noi
Pregiudizi da sfatare
• Il successo scolastico è
indice di intelligenza
• Chi non impara a leggere,
scrivere e far di conto è
poco dotato
intellettivamente, oppure
costituzionalmente pigro,
fannullone…non è adatto
per lo studio…
film
• C’era una volta…una maestra all’antica, in un
piccolo paese del meridione d’Italia
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, è la nuova
legge sulla Dislessia
• La legge nasce dopo un iter lungo e
controverso, iniziato nel 2002 e a
più riprese riavviato a causa della
fine delle precedenti legislature.
CONTROVERSIE
• Lettera Pellegrino
• Articolo Mattioni
• Risposta con commento di Stella
Normativa specifica che ha preceduto
la legge 170/2010
• A partire dal 2004, vengono emanate alcune
note di indirizzo da parte del MIUR, dapprima
con carattere di consiglio e di possibilità, poi
nelle ultime formulazioni assai più prescrittive.
Per es. nella nota n.4674 del maggio 2007 si
parla della valutazione orale delle lingua
straniere come “misura compensativa
dovuta”.
Le note ministeriali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le note del MIUR
• Prot. n 4099/A/4 del 05.10.2004:
• Invita le scuole ad applicare gli strumenti
compensativi e dispensativi
• Prot. N. del 05.01.2005:
• Precisa che tali strumenti devono essere applicati
in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i
momenti di valutazione finale, a favore di tutti gli
alunni che siano in possesso di una diagnosi
specialistica di DSA o dislessia
Le note ministeriali
•
•
•
•
•
•
•
Le note del MIUR 3
• Prot. N. del 01.03.2005:
• riguarda gli esami di Stato, e invita i commissari
ad adottare, in particolare per la terza prova, ogni
opportuna iniziativa idonea a ridurre le possibili
difficoltà degli studenti, a riservare alle prove
tempi più lunghi di quelli ordinari e a tenere
conto nella valutazione dei problemi specifici
causati dalla dislessia.
Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009
PARTE SOLO X DSA
• …si ritiene utile ricordare le disposizioni, già emanate nei
precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da
parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento,
di cui alla nota 10 maggio 2007 (Disturbi di apprendimento
- Indicazioni operative), peraltro recentemente richiamate
dalla circolare ministeriale n. 51/2009, sezione "Particolari
categorie di candidati" e dall'ordinanza n. 40/2009, articolo
12, comma 7, che costituisce la base delle norme
specifiche, contenute nello Schema di regolamento
concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia", approvato in via definitiva dal Consiglio dei
ministri.
Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009
PARTE SOLO X DSA
• Per quanto concerne gli esami conclusivi del
primo e del secondo ciclo, in via preliminare si
raccomanda di sensibilizzare le Commissioni
affinché adottino, nel quadro e nel rispetto
delle regole generali che disciplinano la
materia degli esami di Stato, ogni opportuna
iniziativa per un appropriato svolgimento delle
prove da parte degli studenti affetti da disturbi
specifici dell'apprendimento.
Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009
PARTE SOLO X DSA
• Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare
gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua
straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami
conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà
degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante
l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove,
l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni
opportuno strumento compensativo,
• valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
• Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue
diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare
• maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come
misura compensativa dovuta
Nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009
PARTE SOLO X DSA
Si ricorda, altresì, che, nel diploma finale, nelle
certificazione sostitutive, nonché nella
pubblicizzazione degli esiti conclusivi degli
esami, non deve esservi menzione delle misure
compensative disposte nei confronti degli
studenti affetti da disturbi specifici di
apprendimento.
LA CONSENSUS CONFERENCE
(Conferenza di Consenso)
• La necessità di linee guida condivise induce l’AID a
promuovere una Consensus Conference, attuata
nel 2006 e integrata nel 2007, con il
coinvolgimento delle principali associazioni
clinico-scientifiche che si occupano di disturbi
dello sviluppo, con l’obiettivo di definire standard
clinici per la diagnosi e la riabilitazione della
dislessia evolutiva e dei disturbi ad essa correlati.
Dalla Consensus Conference
Uso terminologico e campo di applicazione
La categoria dei Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento viene convenzionalmente
identificata con l’acronimo DSA.
Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi
delle abilità scolastiche, in particolare a DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA, e
DISCALCULIA.
Caratteristiche che definiscono il DSA
La principale caratteristica di definizione di questa “categoria nosografia”, è quella della
“specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in
modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo
generale.
In questo senso, il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello
della “discrepanza” tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto
alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata per l’età
cronologica).
DSA vs DDA
“La scienza medica del settore non fa solo un distinguo tra i vari DSA ma
specifica che oltre ai DSA possono esserci dei DDA cioè delle difficoltà di
apprendimento.
Pierino, con DSA, probabilmente non imparerà mai le tabelline e avrà
sempre bisogno della calcolatrice per contare o della videoscrittura con
correttore ortografico, questo anche quando sarà un medico di fama
mondiale.
•
Marco, con DDA, un bel giorno imparerà a usare le tabelline e a contare
senza l'uso della calcolatrice e saprà scrivere acqua finalmente col cq! Ma
non diventerà mai un medico.
Tuttavia, agli insegnanti, soprattutto della primaria, da un punto di vista
metodologico, non deve importare a quale categoria appartiene il proprio
bimbo perchè le strategie e le metodologie che si usano per i
DSA vanno bene anche per i DDA e i piu' bravi della classe.”
dott.TURELLO, centro studi Erickson e autore di numerose pubblicazioni, ha affrontato l'aspetto del rapporto tra
la lingua orale e scritta.
I disturbi dell’apprendimento
non specifici
• Ritardo mentale
• Varie forme di deficit intellettivo
• Disturbi comportamentali e della condotta
• Disagio Scolastico da cause socio-familiari,
psicologiche, deprivazione etc.
film
• intervista Stella a Uno Mattina
Perché una legge?
• Purtroppo, nonostante alcune sentenze, le
note del MIUR non hanno avuto la forza
impositiva di un provvedimento di legge e la
loro applicazione è stata largamente
disattesa.
La legge 170 nasce dunque dalla necessità di dare un quadro
normativo entro cui i vari soggetti coinvolti (dalla scuola alla
famiglia, dalle strutture sanitarie ai concorsi pubblici) possono
predisporre idonei percorsi formativi, di assistenza, di
integrazione nel mondo del lavoro per i soggetti dislessici”.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in
materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico.
• Art. 1
• Riconoscimento e definizione di
dislessia, disgrafia, disortografia
e discalculia
• Art.2
• Finalità
• Art. 3
• Diagnosi
• Art. 4
• Formazione nella scuola
• Art. 5
• Misure educative e didattiche di
supporto
Art. 6
• Misure per i familiari
• Art. 7
• Disposizioni di attuazione
• Art. 8
• Competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome
• Art. 9
• Clausola di invarianza finanziaria
Art. 1
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia,
disortografia e discalculia).
–
• 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia la disortografia e la
discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito
denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana.
• l'articolo 1 esclude che agli alunni con DSA possa essere assegnato un
insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si
accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
Art. 1
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disortografia,
disgrafia e discalculia).
• 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere,
in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura.
• 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo
specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione
grafica.
• 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei
processi linguistici di transcodifica.
• 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del
calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
Caratteristiche generali comuni nei
DSA
• □ carattere “evolutivo”;
• □ Diversa espressività del disturbo nelle differenti età evolutive
dell’abilità specifica;
• □ Significativa compromissione dell’abilità specifica (-2 DS –
5°percentile)
• □ Frequente comorbilità con altri disturbi;
• □ Livello intellettivo nella norma (QI=85)
• □ Carattere neurobiologico
Tali disturbi vengono considerati dalla
legge, purché non associati a minorazioni
che diano origine a disabilità.
Art. 1
COMORBIDITA’
• 6. La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.
• Sebbene la dislessia sia il disturbo più rappresentato, la comorbidità tra i
DSA è un fattore costante e spesso vi è comorbidità con altri disturbi: il
disturbo di comprensione del testo, la disprassia e infine il disturbo di
attenzione con iperattività (ADHD) che non fanno parte per varie ragioni
della categoria DSA in senso stretto; questo potrebbe porre dei problemi in
caso di atteggiamento restrittivo da parte della scuola, ma potrebbe essere
facilmente superato in fase di documento di segnalazione tenuto conto
della frequente comorbilità con dislessia anche se in forma lieve.
( Consensus Conference, 2006)
• COMORBIDITA’ (disturbo misto)
•
7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene
conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Sono disturbi
SPECIFICI dell’età evolutiva
Disturbi specifici delle abilità
scolastiche DSA
Altri disturbi specifici
•
•
•
•
• Disprassia
• Disturbo del linguaggio
• Disturbo di attenzione con
iperattività-ADHD
• Dislessia
• Disgrafia
• Disortografia
• Discalculia
Art. 2 FINALITA’
•
a) garantire il diritto all'istruzione;
•
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
•
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
•
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
•
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
•
•
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici
riabilitativi;
•
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione;
•
•
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in
ambito sociale e professionale.
•
Puntualizza l’importanza dell’'individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento (DSA), che deve essere operata dalla scuola. Si prevede che le
ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa
avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito
non è la diagnosi.
Progetto screening Vibo Valentia
NON E’ MAI TROPPO PRESTO
ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI NEI DSA
•
Nei bambini DSA si possono innestare delle reazioni emotive: ansia, rabbia o tratti
depressivi.
•
l'ansia è la causa principale di atteggiamenti iperattivi o di blocco con la
conseguenza di gravi problemi nella prestazione
•
E' molto importante anche il ruolo della famiglia: se il genitore accetta la
condizione del figlio questo lo vivrà meglio, se il genitore non lo accetta e lui stesso
va in ansia trasmette lo stesso atteggiamento al figlio.
•
E' necessario che chi lavora con bambini DSA capisca anche l'aspetto emotivo della
famiglia, molto spesso i genitori attivano una serie di comportamenti di difesa in
quanto non comprendono e non accettano il disturbo o non vogliono che il
bambino vada incontro alla sofferenza di sentirsi diverso.
•
Inoltre, poichè i DSA hanno una componente genetica, molto spesso la madre o il
padre hanno lo stesso disturbo e hanno sofferto delle difficoltà e degli insuccessi
ad esso correlati, sofferenze che non vogliono viva il figlio.
Art. 3.
(Diagnosi).
•
1. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nell’ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitari nazionale a legislazione vigente ed è
comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni
nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei
trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o
strutture accreditate.
2. Per studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato,
presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette un'apposita comunicazione
alla famiglia (sentenze bocciatura)
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia,
attuare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli studenti, sulla base
dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
• Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il
Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a
rischio, il cui esito non è la diagnosi.
Consensus Conference
Caratteristiche che definiscono i DSA
 SPECIFICITÀ: il disturbo
interessa uno specifico
dominio e lascia intatto il
funzionamento intellettivo
generale;
 Si devono usare Test
standardizzati per misurare:
l’intelligenza generale
e
le abilità specifiche.

CRITERIO
DIAGNOSTICO: deve
esserci una discrepanza
significativa tra abilità
dominio-specifiche e livello
intellettivo generale
(adeguato per l’età);
QI >85
< 2 DS
rispetto ai valori attesi per
età e istruzione
Curva di gauss
Curva di Gauss lettura
DIAGNOSI
•
•
•
•
CHI FA LA DIAGNOSI?
-Servizio Sanitario Nazionale
-Specialisti
-Strutture accreditate
• QUANDO E’ POSSIBILE
FARLA?
• -Non prima della fine del 2°
anno della scuola primaria
• - ipotesi diagnostica alla fine
del 1° anno (se presenti
• fattori di rischio)
• - precocità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RIPERCUSSIONI IN AMBITO
EDUCATIVO
-Possibilità di accedere ai benefici
previsti dalla Legge 170/2010 –
art. 5 “Misure educative e didattiche
di supporto” e alle misure previste
dalle Linee guida 2011
“Didattica individualizzata e
personalizzata.
Strumenti compensativi e misure
dispensative”.
RIPERCUSSIONI IN ALTRI
AMBITI
- Interventi integrati
(multidimensionalimultiprofessionali)
che favoriscano l’inclusione in
ambito sociale, scolastico, lavorativo
TAR DEL LAZIO ANNULLA LA BOCCIATURA DI UN
RAGAZZO DISLESSICO
• iL 23 AGOSTO 2010 Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dei genitori
di un ragazzo romano bocciato in quanto aveva insufficienze in
molte discipline.
• Secondo la sentenza del TAR gli insegnanti non hanno tenuto
conto del disturbo dell'apprendimento del ragazzo in quanto le
insufficienze erano proprio in quelle discipline in cui, se non
vengono applicati in modo adeguato gli strumenti compensativi e
dispensativi previsti dalle note MIUR, è difficile ottenere la
sufficienza.Una delle insufficienze, infatti, era nella lingua scritta
straniera.
• Il TAR specifica che il consiglio dei docenti quando ha formulato la
non ammissione ha omesso di far riferimento alle particolari
difficoltà del ragazzo e non ha dimostrato di aver messo in atto
alcun aiuto specifico. Ovviamente la famiglia aveva discusso con i
professori e col dirigente della situzione del figlio specificando che
era necessario mettere in atto le indicazioni del MIUR,
PAVIA- Il Tar ha accolto il ricorso contro la bocciatura di uno
studente affetto da dislessia.
•
•
27 aprile 2011
Riammesso a scuola perché non sostenuto. Il Tar ha dato ragione ai genitori, che avevano
impugnato la bocciatura del proprio figlio al termine dell'anno scolastico 2009/2010. Il
ragazzino, che aveva frequentato la seconda del Cossa, indirizzo alberghiero, non era stato
quindi ammesso alla classe successiva. Secondo la scuola non c'erano le condizioni: il
rendimento, quell'anno, era stato troppo scarso. Il ragazzo, a ottobre, era stato però già
riammesso in via provvisoria e per decisione degli stessi giudici, perché non perdesse l'anno
in attesa della sentenza. La decisione definitiva è arrivata pochi giorni fa.
Il ricorso dei genitori del ragazzo, che abitano a Casorate, era basato su un presupposto: la
scuola, secondo loro, non aveva attivato tutte le misure di sostegno necessarie previste
dalla legge per gli alunni affetti da disturbi dell'apprendimento. Il ragazzo, affetto da
dislessia, non era stato cioè aiutato a restare allo stesso livello dei suoi compagni. Per il Tar,
che ha richiamato le note emanate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca
in questa materia, dovevano essere messi in atto gli strumenti necessari al superamento
delle sue difficoltà: la calcolatrice, il registratore, il computer con sintesi vocale e videoscrittura con correttore ortografico.
•
L'alunno, inoltre, avrebbe dovuto essere esonerato dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura
veloce sotto dettatura, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, mentre dovevano
essere previsti tempi più lunghi per le prove scritte e lo studio a casa. Prescrizionie che, per il
Tar, non sarebbero state rispettate. Al contrario durante l'anno scolastico l'alunno, secondo i
giudici, era stato sottoposto a prove scritte in lingua inglese.
Da qui l'annullamento definitivo della bocciatura. Il Tar ha anche condannato il Cossa e
l'ufficio scolastico regionale, che si erano opposti al ricorso, a pagare 1.500 euro di spese
processuali. Un caso simile, nel 2010, si era verificato al liceo artistico Volta: il Tar aveva
accolto il ricorso di un altro alunno dislessico e bocciato.
film
• Tg5 Studente dislessico E vietato bocciarlo
Art. 4.
(Formazione nella scuola).
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per
individuare precocemente i segnali e la conseguente capacità di
applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
• 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come
determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
• prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e
docente delle scuole di ogni ordine e grado
I contenuti della formazione
•
Legge170/2010 e caratteristiche delle diverse tipologie di DSA.
•
Principali strumenti che la scuola può utilizzare per l’individuazione precoce
del rischio di DSA.
•
Strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo.
•
Gestione della classe con alunni con DSA.
•
Forme adeguate di verifica e di valutazione.
•
Indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di
cui all’art. 4.
•
Forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi.
•
Esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone
pratiche didattiche
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).
• 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
• stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto
all'utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi, di flessibilità
didattica, l'uso di tecnologie informatiche e tempi più lunghi
per lo svolgimento delle prove
•
Misure educative e didattiche di
supporto (art.5)
• Didattica individualizzata e personalizzata
• INDIVIDUALIZZARE: porre obiettivi comuni per
tutti i componenti
• del gruppo-classe, adattando altresì le
metodologie in funzione delle
• caratteristiche individuali degli alunni, con
l’obiettivo di assicurare a tutti
• il conseguimento delle competenze fondamentali
del curricolo.
Misure educative e didattiche di supporto (art.5)
Didattica individualizzata e personalizzata
•
•
PERSONALIZZARE: trova espressione negli obiettivi formativi che
devono essere ADATTI e SIGNIFICATIVI per quel singolo alunno.
•
•
Didattica personalizzata
❑ Promozione delle potenzialità individuali mediante l’offerta di attività
specifiche;
•
❑ eventuale diversificazione delle mete formative;
•
❑ accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle
sue “preferenze” e del suo talento;
•
❑ impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche;
•
❑ uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.);
•
❑ attenzione agli stili di apprendimento;
•
❑ calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti (promozione di un
apprendimento significativo)
Misure educative e didattiche di supporto (art.5)
Strumenti compensativi e misure dispensative.
• La scuola ha l’OBBLIGO di provvedere alla
• «introduzione di strumenti compensativi,
compresi i mezzi di apprendimento alternativi
e le tecnologie informatiche,
• nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità
dei concetti da apprendere».
• (art.5 comma b)
Misure educative e didattiche di supporto (art.5)
Strumenti compensativi
• Cosa e quali sono gli strumenti compensativi?
• strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità
deficitaria.
• sintesi vocale, registratore, software di videoscrittura con correttore ortografico, calcolatrice,
tabelle per la memoria, algoritmi, mappe
concettuali, schemi etc.
Misure educative e didattiche di supporto (art.5)
misure dispensative
• Cosa e quali sono le misure dispensative?
• interventi che consentono all’alunno di non
svolgere alcune prestazioni che, a causa del
disturbo, risultano particolarmente
difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento
Strumenti compensativi
•
Uso, dove necessario di strumenti compensativi quali: tabella dei mesi; tabella
dell'alfabeto e dei vari caratteri; tabella delle misure, tavola pitagorica; tabella
delle formule; calcolatrice; registratore; cartine geografiche e storiche.
•
Uso di strumenti informatici: videoscrittura con correttore ortografico e sintesi
vocale, programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel
singolo caso.
•
Predisposizione in tutte le scuole di una fonoteca scolastica contenente il testo
parlato dei libri in adozione e altri testi culturalmente significativi (collaborazione
col Centro del “libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi)
•
•
Utilizzo, per lo studio, di cassette registrate
•
Richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti o digitalizzati e/o
contenenti audio-cassette
•
Possibilità di usare tutti gli strumenti necessari durante le prove di verifica e gli
esami finali e di avere adeguamenti, riduzione e/o tempi più lunghi per lo
svolgimento degli stessi.
Misure dispensative
•
Dispensa da alcune prestazioni: lettura a voce alta, scrittura veloce sotto
dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle
tabelline.
•
Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta.
•
Tempi più lunghi per prove scritte e riduzione delle stesse.
•
Tempi più lunghi per lo studio, mediante un'adeguata organizzazione degli spazi ed
un adeguato e flessibile raccordo con gli insegnanti.
•
Organizzazione di interrogazioni programmate.
•
Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta
•
Possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine
•
Valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del
contenuto e che sia in grado di rinforzare l'autostima evitando la puntualizzazione
delle difficoltà
•
Ancora art. 5
comma 2
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
•
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
•
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere;
•
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti l’unica soluzione, la possibilità dell'esonero.
•
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
•
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica
e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami
di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
film
• Convegno DisLegge
• Avv. Salvatore Nucera
Art. 6.
(Misure per i familiari).
• 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
• 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei
comparti interessati e non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA
limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di
permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità
dev'essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa con quello della Salute - emani delle
Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione
precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani
decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica
e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare
entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui
all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure
educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme
di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di
comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in
ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato
non spetta alcun compenso.
Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo
scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano).
• 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione nonché alle disposizioni
del titolo V della parte seconda della Costituzione.
• 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).
introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o
maggiori spese a carico dell'erario per l'attuazione della legge,
divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma2,
dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
•
•
•
•
•
Data a Roma, addì 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI
documenti
• PDP
• REFERENTE SCOLASTICO DSA-ruolo
• Cosa devono fare gli insegnanti
Ruolo dell’insegnante referente su
dislessia e DSA
All’interno della scuola è un riferimento per i colleghi
avendo una formazione specifica sul problema
Può fornire informazioni, materiali didattici e di
valutazione specifici
• E’ in contatto con AID e con gli enti di formazione
• E’ coinvolto o interviene nella programmazione
• didattica e nella soluzione dei problemi nella classe
quando ci sono alunni con DSA
Ruolo dell’insegnante referente su
dislessia e DSA
• L’insegnante referente diventa un attore
protagonista del processo di gestione della
dislessia all’interno della scuola
• Può mediare i conflitti e interagire con un
livello di maggior competenza tra i colleghi, le
famiglie e gli operatori dei servizi sanitari
Problemi sulla figura del referente
•
•
•
•
Presenza
Formazione / Competenza
Continuità
Riconoscimento del ruolo nei confronti di
dirigenti e colleghi
• Riconoscimento istituzionale
Documentazione dei percorsi didattici
Piano Didattico Personalizzato
(PDP)
• Attività didattiche
individualizzate
• Modalità didattiche
personalizzate
• Strumenti compensativi
• Misure dispensative
• Forme di verifica e
valutazione
PEP
• Questo documento serve per descrivere la personalizzazione del percorso
educativo didattico seguito dal bambino durante il suo iter scolastico, è un
documento che devono obbligatoriamente compilare le insegnanti di
alunni riconosciuti con la legge 104.
• il PEP deve essere previsto anche per alunni con DSA , soprattutto quando
devono cambiare scuola o passare da un ordine d'istruzione all'altro
affinchè gli insegnanti che li accoglieranno siano al corrente del percorso
svolto, della personalizzazione dell'insegnamento, degli strumenti e delle
metodologie utilizzate al fine di una corretta e proficua continuità
didattica ed educativa e per favorire il successo formativo.
• Il PEP è necessario al fine di un esame o qualora sulla classe dovesse
intervenire una supplente o una nuova insegnante.
PEP: PIANO EDUCATIVO
PERSONALIZZATO
• Personalizzare l'insegnamento non significa
differenziarlo con percorsi diversi da quelli delle classe,
cosa che può accadere con alunni disabili.
• Personalizzare l'insegnamento significa rendere
flessibile la programmazione con tempi adeguati ai
tempi del bambino DSA, significa utilizzare strumenti
dispensativi e compensativi, significa modificare la
propria metodologia affinchè diventi efficace per ogni
bambino della classe.
PEP: PIANO EDUCATIVO
PERSONALIZZATO
• Sostanzialmente, io insegnante, descrivo ai
colleghi che accoglieranno il mio alunno, che
cos'ho fatto con lui al fine di favorire il processo di
apprendimento,
• quali sono state le sue reazioni, quali le modalità
di verifica, quali i tempi, quali le collaborazioni
con la famiglia, quali i punti di forza e debolezza
da tener presente.
• Per i nuovi insegnanti diventa una sorta di guida
utile a continuare un percorso ben preciso
PEP: PIANO EDUCATIVO
PERSONALIZZATO
• Alla stesura del PEP devono partecipare tutte le figure
professionali che si occupano di lui, genitori compresi .
Il PEP deve essere redatto all'inizio dell'anno, dopo un
adeguato periodo di osservazione ( un mese circa), con la
partecipazione di tutte le figure che lo mettono in atto e
essere presentato ai genitori che dovranno leggerlo e,
laddove necessario, condividerlo.
Copia del PEP resterà nel fascicolo dell'alunno per tutto
l'iter scolastico e si potrà richiedere una copia depositando
la richiesta motivata in segreteria.
PEP
• Qui potete trovare una guida per la formulazione del PEP
• http://www.studioinmappa.it/documenti/p%20...%20DelPEP.pdf
•
•
•
•
•
•
•
qui trovate un esempio di percorso personalizzato per DSA dell'AID
http://www.aiditalia.org/it/percorso_di%20...%20i_dsa.html
sul forum dislessia dell'AID è stato a lungo dibattuto l'argomento, ecco i
link
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3694
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=6089
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=6072&p=66955&hil
it=pep#p66955
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=5848&st=0&sk=t&s
d=a&hilit=pep
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3694&p=53428&hil
it=pep#p53428
Cosa devono fare gli insegnanti
Indennità di frequenza
• Definizione e natura giuridica
L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n.
289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la
riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età.
• Per quanto riguarda la natura giuridica della presente indennità,
valgono le considerazioni svolte sulla natura giuridica del!'indennità
di accompagnamento, con l'aggiunta di riferimenti costituzionali
relativi alla tutela dell'infanzia, della sua educazione e formazione,
Costituzione, art.30, 31, 34, 38, comma 3
Chi ne ha diritto
a) disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza,
con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età;
b) minori ipoacusici con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60
decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di
terapie riabilitative.
Il beneficio si estende anche ai residenti in Italia, se essi sono cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea ulteriore requisito è, alternativamente*:
la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine
e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o
addestramento professionale;
l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di
recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali,
pubblici o privati convenzionati.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002 ha esteso l'indennità di
frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo
nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3,
Chi ne ha diritto
* INPS: Le due situazioni alternative, possono anche coesistere e non danno diritto ad
un aumento dell'indennità, ma possono influire sulla sua durata. Un bimbo che
frequenta la scuola, non percepirà !'indennità durante i mesi estivi solo nel caso in cui
non effettui terapie.
**INPS: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non
prevede la concessione di un'indennità di frequenza anche per i minori invalidi che
frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di
formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall'asilo nido non si
riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero
supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità
formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive
e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell'asilo nido,
insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia,
costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il "recupero" del bambino disabile
nonché - come già affermato per il "superamento della sua emarginazione": ciò proprio
in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è
assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione
censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l'ipotesi dei
bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli
artt. 2, 3 e 38 Cost.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l’INPS del luogo
di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà
parentale.
Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto,
con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell'età;
• l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione
dei cicli terapeutici o riabilitativi.
La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli
terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei
documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al
momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio
o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in
costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda.
L’erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del
mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il
trattamento sanitario.
L’indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in
cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono
può uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca
determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
limiti…
Molti genitori di bambini DSA hanno presentato alle loro ASL la domanda per
ottenere l'indennità di frequenza in quanto un bambino dislessico, soprattuto se il
DSA è grave, non è in grado di "svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età.
Infatti un dislessico, sopratutto grave, non sarà mai in grado di leggere con la
stessa competenza di un coetaneo normolettore. Un dscalculico, soprattutto
grave, non sarà in grado di automatizzare le procedure di calcolo al pari di un
coetaneo non discalculico.... La risposta della ASL è , purtroppo e
vergognosamente, diversa da territorio a territorio, ecco allora che ci sono
persone che abitano , ad esempio in Sicilia, che si vedono riconosciuta l'indennità
ed altre che abitano in Piemonte a cui viene richiesto il requisito di rientrare nei
certificati con la 104 (quella dei diversamente abili) .
L'assurdità è che tali disparità si possono avere tra asl di una stessa regione, quindi
basterebbe risiedere qualche chilometro più in là per vedersela riconosciuta o
meno....Alcuni specialisti consigliano alle famiglie di tentare comunque . Tutto
questo non fa che generare confusione e disparità tra i cittadini/contribuenti di
una stessa nazione.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
ti scrivo solo per farti sapere che anche per l'indennità mensile di
frequenza è prevista la tredicesima, lo ha stabilito la Corte Suprema di
Cassazione con sentenza n. 13985 del 28/05/08. Ti invio il link:
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1755
Ciao , mio figlio ha percepito l'indennita' di frequenza per i tre anni delle
medie (diagnosi DSA) dopo la revisione nel 2009 e' stata annullata
"ABBIAMO FATTO RICORSO ALL'INPS E DOPO UN ANNO 1/2 ABBIAMO
VINTO IL RICORSO" che soddisfazzione ...... devono pagare anche
l'avvocato: ASL Cremona
Mamma Simone
20 luglio 2010 14:48
Misure dispensative
•
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Dispensa da alcune prestazioni: lettura a voce alta, scrittura veloce sotto
dettatura, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle
tabelline.
Dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta.
Tempi più lunghi per prove scritte e riduzione delle stesse.
Tempi più lunghi per lo studio, mediante un'adeguata organizzazione degli spazi ed
un adeguato e flessibile raccordo con gli insegnanti.
Organizzazione di interrogazioni programmate.
Assegnazione di compiti a casa in misura ridotta
Possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine
Valutazione formativa che non tenga conto dell'errore ortografico, ma del
contenuto e che sia in grado di rinforzare l'autostima evitando la puntualizzazione
delle difficoltà
Strumenti compensativi
• Uso, dove necessario di strumenti compensativi quali: tabella dei mesi;
tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri; tabella delle misure, tavola
pitagorica; tabella delle formule; calcolatrice; registratore; cartine
geografiche e storiche.
• Uso di strumenti informatici: videoscrittura con correttore ortografico e
sintesi vocale, programmi adeguati e commisurati alla compensazione
delle difficoltà nel singolo caso.
• Predisposizione in tutte le scuole di una fonoteca scolastica contenente il
testo parlato dei libri in adozione e altri testi culturalmente significativi
(collaborazione col Centro del “libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi)
• Utilizzo, per lo studio, di cassette registrate
• Richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti o digitalizzati e/o
contenenti audio-cassette
• Possibilità di usare tutti gli strumenti necessari durante le prove di verifica
e gli esami finali e di avere adeguamenti, riduzione e/o tempi più lunghi
per lo svolgimento degli stessi.
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