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l`idoneita-delle-imprese
L’UTILIZZO DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE DA
CANTIERE
DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO
LA NON CONFORMITA’ DELLE MACCHINE
Segnalazioni di non
conformità alla
direttiva CE sulle
macchine inoltrate al
Ministero
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 21/12/2011
del datore di lavoro RSPP
dei lavoratori
-Requisiti minimi dei corsi
-Individuazione dei formatori
-Requisiti dei docenti
dei preposti
dei dirigenti
-Percorso formativo
-Aggiornamento
-Crediti formativi
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 21/12/2011
Settore ATECO
Ore di formazione
DDL - RSPP
Rischio
Basso
Rischio
Medio
16
32
Rischio
Alto
48
Aggiornamento
(5 anni)
Rischio basso 6
Rischio medio 8
Rischio alto 12
DIRIGENTI
PREPOSTI
16
Formazione lavoratori
+
8
16
Formazione lavoratori
+
8
16
Formazione lavoratori
+
8
Minimo 6
LAVORATORI
8
4 generali
4 specifiche
12
8 generali
4 specifiche
16
12 generali
4 specifiche
ART. 71 TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
DATORE DI LAVORO dispone che l’uso sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
formazione adeguata e specifica.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate
• le attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione
•le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
• i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
Nell’accordo vengono definiti:
-requisiti minimi dei corsi,
-tre tipologie di modulo formativo che sono:
TEORICO
TECNICO
PRATICO
-Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico
qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
Le attrezzature
per l’uso delle
quali sarà prevista
abilitazione e
formazione sono:
•piattaforme di lavoro mobili elevabili
•gru a torre
•gru mobile
•gru per autocarro
•carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
•carrelli industriali semoventi
•carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
•trattori agricoli o forestali
•macchine movimento terra
•escavatori a fune
•pale caricatrici frontali
•terne
•autoribaltabile a cingoli
•pompa per calcestruzzo
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di
aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici.
I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione
dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore
dell’accordo.
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
PIATTAFORME
MOBILI ELEVABILI
(PLE)
(8 ÷ 10 ÷ 12 ore)
corsi di
formazione
teorico-pratico
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (3 ore)
•Modulo pratico
Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE
senza (8 ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
GRU PER
AUTOCARRO
(12 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (3 ore)
•Modulo pratico (8 ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
GRU A TORRE
(12 ÷ 14 ÷ 16 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (7 ore)
•Modulo pratico:
Gru a rotazione in basso (4 ore)
Gru a rotazione in alto (4 ore)
Ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a
rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
(12 ÷ 16 ÷ 20 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (7 ore)
•Modulo pratico:
carrelli industriali semoventi (4 ore)
carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi (8 ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
GRU MOBILI
(14 ÷ 22 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (6 ore)
•Modulo pratico (7 ore)
MODULO
AGGIUNTIVO
(aggiuntivo al corso
base) per gru
mobili su ruote
con falcone
telescopico o
brandeggiabile
Modulo teorico (4 ore)
Modulo pratico (4 ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
ESCAVATORI, PALE
CARICATRICI
FRONTALI, TERNE E
AUTORIBALTABILI A
CINGOLI (10 ÷ 16 ÷ 22
÷ 28 ÷ 34 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (3 ore)
•Modulo pratico:
per escavatori idraulici (6 ore)
per escavatori a fune (6 ore)
per caricatori frontali (6 ore)
per terne (6 ore)
per autoribaltabili a cingoli (6 ore)
per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12
ore)
ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE – 22/02/2012
POMPE PER
CALCESTRUZZO
(14 ore)
•Modulo giuridico - normativo (1 ora)
•Modulo tecnico (6 ore)
•Modulo pratico (7 ore)
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di
Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi
soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalità di
installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e
conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e
di controllo.
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Sono soggetti alle
verifiche periodiche i
seguenti gruppi di
apparecchi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art.
1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP - Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
- I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e
relativi argani.
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Chi deve fare la
richiesta?
- Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell'apparecchio di
sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 812008
- Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2
comma 4 Dlgs 81-2008.
- Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ....
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Quando deve essere fatta la
richiesta?
La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg.
prima della data di scadenza della verifica
precedente e secondo le periodicità previste
dall'ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008
A queste si aggiungono le verifiche di funi e catene.
LE VERIFICHE A VISTA
SICUREZZA E PROGETTO
APPOGGI E BASETTE
22
APPOGGI E BASETTE
23
APPOGGI E BASETTE
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati
due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio è impedito tramite fissaggio su una
superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure
con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
Articolo 133 - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per
i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i
relativi schemi di impiego, nonché le altre opere
provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessità in rapporto alle loro
dimensioni
ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un
ingegnere o architetto abilitato ……
MARCHIATURA
Il divieto di utilizzare contemporaneamente marche diverse è confermato anche dall’Allegato XIX, (ex
Circolare n. 46/2000) la quale elenca i controlli da effettuare sugli elementi delle tre tipologie di ponteggio
prima del montaggio: uno dei controlli da effettuare su ogni elemento è appunto la verifica del marchio e, se
questo è diverso da quello dell’autorizzazione ministeriale, l’elemento deve essere scartato
ANCORAGGI
ANCORAGGI
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi
a rombo o di pari efficacia.
ANCORAGGI
La scelta dell’ancoraggio deve tenere conto del materiale di supporto:
•
•
•
•
Materiali compatti e uniformi
Materiali compatti e non uniformi
Materiali alleggeriti e porosi
Materiali semipieni e forati
ANCORAGGI
I TASSELLI ANCORANTI:
•
•
•
•
meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi
meccanici a variazione di forma, ideali per i materiali compatti ed uniformi
chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi
chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il
materiale di supporto trattenendo l’elemento metallico che normalmente è una barra
filettata
• Ancoraggi chimici a Fiala
• Ancoraggi chimici ad iniezione
ANCORAGGI
Ancoraggio ad anello:
Ancoraggio con tubi e giunti a cravatta:
ANCORAGGI
Ancoraggio con tubi e giunti a CONTRASTO:
ANCORAGGI
Ancoraggio a barre filettanti passanti dotate di piastre di contrasto:
Ancoraggio con barra munita di gancio:
IL PIMUS
PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO
CHI REDIGE IL PI.M.U.S.
 Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un PIANO DI MONTAGGIO,
USO E SMONTAGGIO, in funzione della complessità del ponteggio scelto.
 E’ responsabilità del DATORE di LAVORO predisporre il
PiMUS :

se è competente e ha le capacità tecniche lo predispone
direttamente lui altrimenti si avvale di PERSONA
COMPETENTE (geometra, perito, ingegnere, architetto, ecc.).
Il Pi.M.U.S. è messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori.
QUANDO FARE IL PI.M.U.S.
Ogni volta che si monta e smonta un ponteggio
• (indipendentemente dalla sua complessità).
Anche quando c’è un progetto esecutivo del
ponteggio
• (ad esso sarà integrato con le modalità di montaggio e
smontaggio).
Anche per i castelli di carico
• (perché sono costruiti con elementi di ponteggio)
E I TRABATTELLI ?
COME SI FA UN PI.M.U.S.
Il PiMUS può assumere la forma di un:
• PIANO DI PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA
• integrato da ISTRUZIONI e PROGETTI PARTICOLAREGGIATI
per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PI.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione
e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo
passo",;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.
1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL LUOGO DI LAVORO:
ANAGRAFICA OPERA E AMBIENTE
Individuare il tipo di opera da asservire;
Individuare il tipo di terreno.
Individuare esigenze e vincoli particolari soprattutto in relazione alla
predisposizione degli ancoraggi.
Individuare la presenza di particolari condizioni atmosferiche (neve,
vento oltre il normale, altezza dal livello del mare, grado di fulminazione del
territorio, ecc.)
2 - IDENTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO …:
ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
Identificazione impresa che effettua montaggio
e smontaggio ponteggio
Identificazione impresa che sarà la responsabile
del ponteggio per tutta la sua vita in opera (se
diversa);
3 - IDENTIFICAZIONE DELLA SQUADRA …:
ELENCO DEGLI OPERATORI
Addetti al montaggio – smontaggio ponteggio - loro
esperienza e attività formativa (dichiarazione di esperienza,
attestato, …)
Preposto al controllo montaggio e smontaggio ponteggio
- esperienza e attività formativa (dichiarazione di esperienza,
attestato, …)
4 - IDENTIFICAZIONE DEL PONTEGGIO:
SCELTA DEL PONTEGGIO
Individuare il tipo di ponteggio (T.P., T.G. o M.T), marca, modello e Aut. Min.
Verificare la conformità con quanto previsto dal PSC - motivare eventuale
difformità;
Individuare le singole parti costituenti il ponteggio (stilate, campate, piani,
ancoraggi, con un codice – ciò può essere utile nella fase di montaggio e smontaggio
Individuare i singoli elementi costituenti le parti del ponteggio (correnti,
diagonali, telai, basette, …) – ciò può essere utile anche per il trasporto.
5 - DISEGNO ESECUTIVO DEL PONTEGGIO:
SCHEMI GENERALI
Il disegno esecutivo va realizzato SEMPRE.
5 - DISEGNO ESECUTIVO DEL PONTEGGIO:
SCHEMI GENERALI
Schemi
Piante
Prospetti
Sezioni
significative
6 - PROGETTO DEL PONTEGGIO, QUANDO PREVISTO:
PROGETTO ESECUTIVO CON CALCOLI
A- Conforme agli schemi del libretto
• Non necessita il progetto (solo disegno)
B- Non conforme agli schemi del libretto
• Necessita il progetto
C- Ponteggio «misto» A+B
• Necessita il progetto
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA
Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del
ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica,
ecc.
Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio
(portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico,
elementi di appoggio, ecc.),
Modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,
controllo della verticalità, livello / bolla del primo impalcato, distanza tra
ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
PIANO DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA
Descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di
uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio.
Descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalità di installazione ed uso.
Misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui
all'art.11 DPR 164/56.
Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi.
Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori.
Modalità di sollevamento del materiale.
Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.
Misure per il recupero del lavoratore che cade con i DPI indossati.
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
SEQUENZE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI
Il sistema
adottato per
il montaggio
– smontaggio
A – Linea vita pretesata dal basso a livello intavolato;
B – Linea vita con montanti di supporto;
C – Doppio cordino e moschettone;
D – Parapetto provvisorio montato dal basso;
E – Parapetto definitivo montato dal basso
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
A - SISTEMA MONTAGGIO A LINEA …
 A - Linea vita pretesata dal basso a livello intavolato
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 B – Linea vita con montanti di supporto (sistema FOL)
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 B – Linea vita con montanti di supporto (sistema PONTEK)
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 B – Linea vita con montanti di supporto (sistema ATLAS)
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 C – Doppio cordino e moschettone o simili
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 D – Parapetto provvisorio montato dal basso
7 - INDICAZIONI GENERALI …:
IL SISTEMA ADOTTATO PER IL …
 E – Parapetto definitivo montato dal basso
8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …:
SEQUENZE "PASSO DOPO PASSO"
Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio,
riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione
delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti
particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette
istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …:
LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E …
 I disegni
8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …:
LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E …
Le
istruzioni
Le sequenze da rispettare per gli schemi
generali
La descrizione, passo dopo passo, delle
operazioni da svolgere da parte dei
lavoratori
Gli schemi particolari o speciali
8 - ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ …:
LE SEQUENZE DI MONTAGGIO E …
Le
istruzioni
L’uso delle protezioni collettive e/o
dei dispositivi di protezione
individuale
L’interdizione alle parti di ponteggio
da non utilizzare temporaneamente
9 - DESCRIZIONE DELLE REGOLE DA APPLICARE…: GESTIONE E USO
DEL PONTEGGIO
Il Pi.M.U.S. deve essere un piano di gestione ed uso e deve contenere le
regole da seguire:
• per l’accesso al ponteggio (divieto di scale esterne, uso di scale interne, …;
• durante l’uso del ponteggio (non sovracaricare gli intavolati, divieto di rimuovere parapetti ed
altri elementi, avvisare preposto in caso di anomalie, …);
• per la manutenzione del ponteggio (verifiche ancoraggi, …) in particolare dopo interruzioni
prolungate o dopo maltempo (tenuta teli, …);
• per la cessione a terzi del ponteggio;
INDICAZIONI DELLE VERIFICHE :
Le partenze particolari (piani inclinati, bocche di lupo, …)
Problemi particolari a terra (Partenza stretta, passaggi a lato ponteggio, accesso ai negozi, …)
5.3 - Vincoli di facciata (terrazzi, sporgenze o rientranze varie, …)
5.4 - Arrivo in quota (dettagli parapetto, sommitale, …)
5.5 - Presenza pannelli pubblicitari, con aumento ancoraggi
5.6 - Specifiche sui sistemi di accesso
5.7 - Castelli di carico
IL PI.M.U.S.
Il P.S.C.
Stabilisce i paletti per la scelta del ponteggio da asservire all’opera;
Il P.O.S.
Fissa l’organizzazione dell’impresa e la risposta in merito alla scelta del
ponteggio;
Il Pi.M.U.S.
Individua la tipologia e le modalità di montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio
Il progetto:
Definisce le caratteristiche del ponteggio;
ORRORE …
 Dal sito di una associazione :

L’obbligo di redazione dei Piani di Montaggio …
 Il servizio di assistenza già attivo presso la nostra struttura, prevede la stesura di un fascicolo
con diverse ipotesi di configurazione del ponteggio e relativi calcoli di stabilità. Le aziende
saranno quindi in grado di scegliere, a seconda del tipo di intervento da realizzare, la
configurazione più idonea.
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