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imprenditore - Il blog della prof. di diritto

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imprenditore - Il blog della prof. di diritto
L’IMPRENDITORE
DIRITTO COMMERCIALE
• Si definisce diritto commerciale quella branca
del diritto privato che disciplina gli aspetti
giuridicamente rilevanti delle attività
economiche.
• Il diritto commerciale ha per oggetto gli atti e
le attività dell'impresa, quindi può essere
definito come il diritto privato delle imprese.
LE FONTI
•
•
•
•
•
Costituzione
codice civile
legislazione speciale
legislazione comunitaria
usi
Codice Civile - LIBRO QUINTO
— DEL LAVORO
TITOLO II — Del lavoro nell'impresa
CAPO I — Dell'impresa in generale
CAPO II — Dell'impresa agricola
CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese
soggette a registrazione
• Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali §
1. — Della rappresentanza
2. — Delle scritture contabili
TITOLO III — Del lavoro autonomo
CAPO I — Disposizioni generali
CAPO II — Delle professioni intellettuali
TITOLO V — Delle società
TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione
TITOLO VIII — Dell'azienda
L’imprenditore
• Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore
"colui che esercita professionalmente
un'attività̀ economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di
servizi".
Analisi della definizione
• L’attività deve essere economica, in quanto creatrice
di ricchezza: è economico tutto ciò che aumenta
l’utilità dei beni.
• È economica anche l’attività produttiva senza scopo
di lucro, ma predisposta in modo da coprire almeno i
costi di produzione tramite i ricavi (pareggio).
• es le cooperative, le imprese pubbliche.
• Non è imprenditore chi svolge un’attività destinata a
priori ad operare in perdita (ad es. per beneficienza).
Analisi della definizione
• L’attività deve essere esercitata con professionalita
cioè̀ con continuità e stabilità e non in modo
occasionale.
• Le attività possono essere anche stagionali.
• Non deve essere necessariamente l’unica attività o
l’attività prevalente dell’imprenditore.
• Basta anche un singolo affare, purché complesso, a
integrare gli estremi dell’impresa – es. produzione di
un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli
appartamenti.
Analisi della definizione
• L’attività viene svolta con il fine della
produzione (trasformazione) o scambio
(commercio) di beni o servizi per il mercato.
• Non è imprenditore ad esempio chi produce
per l’autoconsumo.
Liberi professionisti
• Esistono attività che, pur consistendo nella
produzione di beni o di servizi, non danno luogo ad
una impresa.
• Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e
degli artisti (art.2238 c.c.): le disposizioni in tema di
impresa si applicano alle professioni intellettuali solo
se l’esercizio della professione costituisce elemento di
un’attività organizzata in forma di impresa.
Liberi professionisti
• Ai sensi dell’art. 2238c.c., i liberi professionisti e gli
artisti non sono mai – in quanto tali- imprenditori:
essi lo diventano solo se ed in quanto la professione
intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra
attività qualificata come impresa.
• Es. il medico che gestisce una casa di cura o un
insegnante che gestisce una scuola privata
Liberi professionisti
• Il motivo di tale esclusione è da ricercare in una
condizione di privilegio che la nostra legge concede
loro: di fatto sono sollevati dal rischio giuridico.
• Tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle
proprie attività, quel rischio del lavoro che
caratterizza la figura di imprenditore: si parla per
essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una
“obbligazione di risultato”.
Categorie di imprenditori
A seconda delle dimensioni
– Piccolo imprenditore
– Imprenditore medio/grande
A seconda dell’oggetto dell’impresa
– Imprenditore commerciale
– Imprenditore agricolo
A seconda della natura del soggetto
– Impresa individuale
– Società
– Imprenditore pubblico
Statuto generale
dell’imprenditore
• Si applicano a tutti gli imprenditori le regole
relative a:
– azienda (art. 2555 ss.)
– segni distintivi (art. 2563 ss.)
– concorrenza (art. 2595 ss.)
Statuto speciale
dell’imprenditore commerciale
• Si
applicano
solo
all’imprenditore
commerciale le regole relative a:
– iscrizione nel registro delle imprese
– Obbligo delle scritture contabili
– assoggettamento al fallimento e altre procedure
concorsuali
– rappresentanza commerciale
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Imprenditore commerciale
art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita:
• un’attività industriale: attività diretta alla produzione
di beni non agricoli o di servizi
• un’attività intermediaria nella circolazione dei beni:
attività commerciali/ di distribuzione/bancarie
• un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
• un’attività bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori
che operano a vantaggio di altri imprenditori
(mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o
pubblicitarie)
Definizione negativa
• L’elenco non è tassativo.
• Identificazione per esclusione: è imprenditore
commerciale ogni imprenditore che non sia
imprenditore agricolo o piccolo imprenditore.
L’azienda
• L'azienda è il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
(art.2555 c.c.)
• Comprende beni materiali (beni mobili, immobili)
beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti.
• Non è necessario che i beni appartengono
all’imprenditore a titolo di proprietà ma è
sufficiente che egli ne abbia il godimento .
Differenza tra impresa e azienda
I termini impresa e azienda vengono talvolta
utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi,
ma dal punto di vista giuridico essi indicano due
realtà diverse, infatti:
AZIENDA
Il complesso dei beni
organizzati
dall’imprenditore per
l’esercizio
dell’impresa.
IMPRESA
L’attività economica
produttiva di una
nuova ricchezza, svolta
per mezzo del
complesso dei beni
organizzati.
Impresa e azienda
• L’impresa ha carattere soggettivo: è l’attività svolta
dall’imprenditore
• L’azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni
• L’azienda presuppone l’impresa, della quale
costituisce lo strumento.
• Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività
dell’imprenditore
si
realizza
mediante
la
combinazione dei beni in funzione di uno scopo
produttivo.
Segni distintivi
• Ditta, insegna e marchio sono i segni distintivi
utilizzati dall’imprenditore: la loro funzione è
quella di favorire la formazione ed il
mantenimento della clientela (collettori
clientela).
La ditta
• La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore.
• Può essere di fantasia ma deve contenere almeno il
cognome o la sigla dell’imprenditore che ha
originariamente formato la ditta (ditta originaria).
• La ditta può essere trasferita solo insieme all’azienda.
• Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non
comparire il nome del nuovo imprenditore (ditta
derivata).
L’insegna
• L’insegna
contraddistingue
i
locali
dell’impresa: negozio, stabilimento, officina.
• Può essere denominativa, figurativa, mista.
• Anche l’insegna si può trasferire solo insieme
all’azienda.
Il marchio
• Il marchio è il segno che distingue i prodotti.
• Facilita l’individuazione del prodotto e garantisce
la qualità del prodotto proveniente da una
determinata impresa.
• La disciplina del marchio è sicuramente più
complessa di quella relativa agli altri segni
distintivi, tanto che è fondata in generale sulle
norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via
speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha
introdotto il codice della proprietà industriale.
Tipi di marchio
• Di Servizio: destinati a contraddistinguere
l'attività di produttori di servizi, come le attività
assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità
• Di Fabbrica: posto dal produttore
• Di Commercio: posto dal commerciante
all'ingrosso
• Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti
provenienti da produttori diversi (es. vini doc)
Tipi di marchio
•
•
•
•
•
Denominativo: parole
Figurativo: disegni simboli
Forma del prodotto o della confezione
Colore
Misto: combinazione di questi segni
Requisiti dei segni distintivi
– Originalità: non devono essere generici ma idonei
a distinguersi da altri dello stesso genere
– Novità: non devono essere uguali o simili a quelli
usati da altri imprenditori
– Verità: non devono contenere indicazioni errate
idonee ad ingannare
– Liceità: non devono contenere espressioni
contrarie alla legge, ordine pubblico, buon
costume
Diritto all’uso esclusivo
• L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo dei
propri segni: quando altri utilizzano segni uguali
o simili l’imprenditore che li ha usati per primo
può ottenere che vengano
integrati o
modificati.
• Non si può impedire che altri imprenditori
adottino lo stesso segno distintivo quando, per la
diversità dell’attività di impresa o dei mercati
serviti, non vi è pericolo di confusione e
sviamento della clientela.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
1. Obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese;
2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili per
gli imprenditori commerciali;
3. Soggezione alla disciplina speciale della
rappresentanza commerciale
4. Soggezione alle procedure concorsuali
Le ragioni dello statuto speciale
• Per rendere fluidi e semplici gli scambi
commerciali è necessario che chi si pone in
relazione continua con gli imprenditori
commerciali (creditori, dipendenti, fornitori,
terzi… ) sia tutelato, ricevendo adeguate
informazioni e idonee garanzie.
1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
• ll Registro Imprese è un registro
pubblico che, già previsto dal Codice
Civile, ha avuto completa attuazione a
partire dal 1996, con la Legge relativa al
riordino delle Camere di Commercio
Struttura del registro
• E’ tenuto presso la Camera di Commercio nel
capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di
un Giudice, delegato dal Presidente del
Tribunale del capoluogo di Provincia.
• E’ un registro pubblico: tutti possono
prenderne visione.
Struttura del Registro
• Il registro
– ha competenza provinciale;
– È strutturato in due sez.
• Sez ordinaria per le imprese commerciali
• Sez speciale per i piccoli imprenditori/
soc. semplici/ impr.agricoli/ impr.
artigiane/ soc. tra professionisti
SEZIONE ORDINARIA
• IMPRENDITORI INDIVIDUALI COMMERCIALI
• TUTTE LE SOCIETA’ TRANNE LA S.S.
• CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
• ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Modalità iscrizione
• L’imprenditore commerciale, entro 30 gg.
dall’inizio dell’impresa deve chiedere
l’iscrizione indicando
– generalità,
– sedi,
– rappresentanti,
– data inizio attività.
Iscrizione
• Il Registro Imprese può essere definito
come l'anagrafe delle imprese: vi si
trovano infatti i dati (costituzione, modifica,
cessazione) di tutte le imprese con
qualsiasi forma giuridica e settore di
attività economica.
Efficacia dell’iscrizione
• PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Quanto è iscritto
nel registro delle imprese si presume noto ai
terzi ed è ad essi opponibile (presunzione
assoluta di conoscenza).
• L’omessa iscrizione non consente di opporre i
relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore
provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza
(presunzione relativa di ignoranza)
SEZIONI SPECIALI
• PICCOLI IMPRENDITORI COMMERCIALI
• IMPRENDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI
• SOCIETA’ SEMPLICI
• SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (AVVOCATI)
• IMPRESE ARTIGIANE
Pubblicità notizia
• L’iscrizione nella sez. speciale ha carattere di
PUBBLICITA’ NOTIZIA: rende conoscibile ai
terzi l’esistenza delle imprese iscritte.
• L’iscrizione permette la creazione di una
anagrafe delle imprese.
• La mancata iscrizione non incide sulla validità
e sull’opponibilità ai terzi ma dà luogo a delle
sanzioni.
2. Le scritture contabili
• L’imprenditore ha l’obbligo di documentare
l’attività attraverso:
• Libro giornale deve indicare giorno per giorno
le operazioni relative all’esercizio dell’impresa
• Libro degli inventari
• Altre scritture
Le scritture contabili
• Libro degli inventari contiene inventario
iniziale e gli inventari compilati ogni anno.
• Deve contenere le attività e le passività
dell’attività e, se si tratta di imprenditore
individuale, le attività e passività
dell’imprenditore estranee all’impresa.
• Si chiude con il bilancio e il conto economico
Le scritture contabili
• Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle
dimensioni dell’impresa”
– Libro magazzino: entrate e uscite merci
– Libro cassa: entrate uscite denaro
– Libro mastro: operazioni raggruppate
sistematicamente (es. in relazione al cliente)
Efficacia probatoria
• Le scritture contabili possono essere utilizzate come
strumento di prova nel processo:
– Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre,
comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).
– Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se:
1. le scritture sono tenute regolarmente,
2. la controparte è un imprenditore,
Regolare tenuta scritture
• Regolarità formale:
– Numerazione in ogni pagina prima di essere
messi in uso .
– Devono essere tenute secondo le regole di una
ordinata contabilità: senza spazi in bianco,
senza interlinee, senza abrasioni ed in modo
che le parole cancellate siano leggibili.
– È oggi possibile la tenuta con modalità
informatica e archiviazione virtuale.
Conservazione
• Vanno conservati per 10 anni le scritture
contabili e la corrispondenza commerciale: gli
originali delle lettere, telegrammi, fatture,
ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture
inviate .
3. La rappresentanza commerciale
• L’imprenditore commerciale medio grande si avvale
di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono
essere conferiti poteri di rappresentanza;
• La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di
ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo,
dotati di potere di rappresentanza: institori,
procuratori e commessi.
• Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza
indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita
procura ma per il solo ruolo che ricoprono.
Institore
• È institore colui che è preposto dal titolare
all'esercizio di un'impresa commerciale o di una
sede secondaria o di un ramo particolare
dell'impresa.
• Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di
una filiale o di un settore produttivo.
• E’ posto al vertice della gerarchia del personale.
Poteri
• L'institore è investito dall'imprenditore di un
potere di rappresentanza generale, che
abbraccia tutte le operazioni della struttura
alla quale è preposto tranne l’alienazione di
beni immobili e la costituzione di ipoteche
sui beni immobili del preponente, se non è
stato espressamente autorizzato con una
procura.
Procura
• La procura che estende o limita i poteri deve
essere iscritta presso il registro delle imprese.
• In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza
si reputa generale.
• I limiti alla procura non iscritti non sono
opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore
provi che i terzi le conoscevano al momento
della conclusione dell'affare.
Procuratore
• I procuratori, in base a un rapporto continuativo,
hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad essa.
• Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il
loro potere decisionale è circoscritto ad un
determinato settore dell'impresa o ad una serie
specifica di atti: dirigenti intermedi.
I commessi
• I commessi sono ausiliari subordinati a cui
sono affidate mansioni esecutive e materiali
che li pongono in contatto con i terzi.
• Possono compiere gli atti che ordinariamente
sono collegati alle operazioni di cui sono
incaricati.
Poteri
Salvo espressa autorizzazione, i commessi:
• non possono esigere il prezzo delle merci delle
quali non facciano la consegna, né concedere
dilazioni o sconti che non siano d'uso;
• non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto;
• se preposti alla vendita nei locali dell'impresa,
non possono esigere il prezzo all'interno
dell'impresa se alla riscossione è destinata
apposita cassa.
4. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
• Nel caso in cui l’imprenditore commerciale
non sia più in grado di pagare i propri debiti
(stato di insolvenza) possono essere attivate
delle procedure concorsuali per liquidare
l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori
oppure per tentare di salvarla.
Procedure concorsuali
• Il fallimento
• Il concordato preventivo
• L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
• La liquidazione coatta ammnistrativa
Procedure concorsuali
• Sono procedure a carattere generale perché
investono tutto il patrimonio del debitore.
• Sono procedure a carattere collettivo perché
coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore
ai quali si garantisce, in linea di principio, una
parità di trattamento
CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Piccolo imprenditore (art.2083)
Trattamento privilegiato per il limitato giro
d‘affari:
• Non è soggetto al fallimento e alle procedure
concorsuali
• Non ha l’obbligo delle scritture contabili
• Deve iscriversi nella sez. speciale del registro
delle imprese anche se solo con finalità di
pubblicità notizia.
Art.2083 c.c.
Sono piccoli imprenditori
• i coltivatori diretti del fondo
• Gli artigiano
• I piccoli commercianti
• e coloro che esercitano un‘attività
professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia
art.2083 c.c.
Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del
c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro
manuale nell’impresa;
b) il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa
deve prevalere sugli altri fattori della produzione:
sul lavoro altrui e sul capitale investito.
Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di
dipendenti o un rilevante capitale
Art. 2083 c.c.
Si discuteva spesso nelle aule dei Tribunali se
un’impresa dovesse o meno considerarsi piccola per
le diverse conseguenze che ne derivavano.
La valutazione sulla prevalenza lascia infatti molto
margine di discrezionalità all’interprete.
Piccolo imprenditore e legge fallimentare
Rispetto all’esenzione al fallimento, la legge
fallimentare modificata dal d.lgs. 5/2006 ha
introdotto una definizione più estesa di imprese non
soggette al fallimento indicando determinati parametri
quantitativi.
62
Art. 1 l. fallimentare
Non possono essere dichiarati falliti gli esercenti di
un’impresa individuale o collettiva che non superino
una di tali soglie:
• Attivo patrimoniale annuo massimo di €.
300.000,00
• ricavi lordi annui non superiore a € 200.000,00;
• esposizione debitoria non superiore a €.
500.000,00
Validità dell’art.2083 c.c.
• La nozione dettata dall’art. 2083 si utilizza per
escludere l’obbligo delle scritture contabili per i
piccoli imprenditori individuali.
• Le imprese collettive (società, consorzi) hanno
l’obbligo delle scritture contabili qualunque sia la loro
dimensione.
Impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
• Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il
terzo grado (genitori, figli, nipoti) e gli affini fino al secondo
(coniugi, suoceri, cognati) dell’imprenditore senza avere un
contratto.
• L’impresa può essere di piccole o di grandi dimensioni.
• E’ un'impresa individuale, non collettiva: la gestione
dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più
rilevanti sono coinvolti i familiari.
• Fallisce solo l’imprenditore.
• I familiari acquistano dei diritti per il solo fatto di collaborare
con l’imprenditore.
Diritti ECONOMICI dei collaboratori
• diritto al mantenimento in base allo stato
patrimoniale;
• in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato:
– diritto di partecipazione agli utili,
– diritto sui beni acquistati con gli utili
– diritti sugli incrementi di valore dell’azienda
• La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi
l’impresa.
• La partecipazione è trasferibile solo a dei familiari e
con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.
Diritti AMMINISTRATIVI
• I collaboratori decidono insieme
all’imprenditore a maggioranza
– sull’impiego degli utili
– sulla gestione straordinaria
– sula cessazione dell’impresa
• La gestione ordinaria rimane all’imprenditore
Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.)
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Statuto
dell’imprenditore agricolo
• L’imprenditore agricolo
– Non deve tenere le scritture contabili (art. 2214);
– Non è soggetto alle procedure concorsuali (art.
2221).
– A differenza di quanto prevedeva in origine il
Codice Civile è soggetto all’iscrizione nella sez.
spec. del registro delle imprese (pubb. notizia)
Attività agricole principali
• Coltivazione del fondo comprende la
produzione di prodotti agricoli, anche in serre,
vivai ecc
• Selvicoltura coltivazione del bosco al fine di
ottenere legname
• Allevamento di animali comprende ogni
forma di allevamento, anche in batteria.
Attività connesse
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono trattate come agricole a condizione che
sussistano:
• Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo
stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti
con le attività connesse;
• connessione oggettiva: le attività devono consistere
nella
trasformazione,
conservazione,
commercializzazione
di
prodotti
ottenuti
prevalentamente nell’esercizio delle attività agricole
principali, oppure utilizzando prevalentemente le
attrezzature dell’azienda agricola.
Categorie di imprenditori
A seconda della natura giuridica del soggetto
titolare dell’impresa
– Impresa individuale
– società
•
•
Lucrative: società di persone e di capitali
Senza scopo di lucro: cooperative
– Imprese pubbliche
– Associazioni e fondazioni
Società
• Le società sono organizzazioni di persone e mezzi mediante le
quali l’impresa viene svolta in forma collettiva.
• Il nostro ordinamento prevede due categorie di società:
– le società lucrative (con scopo di lucro)
– le società mutualistiche (senza scopo di lucro): le
cooperative
SOCIETA’ LUCRATIVE
s.s.
s.n.c.
società non commerciale
società
di persone
s.a.s.
s.p.a.
s.r.l.
s.a.p.a.
di capitali
società commerciali (possono
svolgere attività sia agricole sia
attività commerciali)
Imprese pubbliche
• Lo stato e gli enti pubblici possono esercitare l’impresa
in tre modi:
– direttamente, attraverso proprie strutture: aziende
autonome
(imprese
organo).
es.
aziende
municipalizzate erogatrici di servizi pubblici (trasporti
urbani, raccolta rifiuti, farmacie, ecc.), azienda autonoma
dei monopoli di Stato,
– costituendo Enti pubblici Economici, diffusi fino ai
primi anni 90, oggi trasformati in s.p.a.
– Acquistando azioni di società di diritto privato
(società a partecipazione pubblica)
Associazioni e fondazioni
• Anche associazioni e fondazioni possono porre in
essere attività che abbiano le caratteristiche
dell’impresa ed in particolare di quella commerciale
ma devolvono gli utili a scopi altruistici.
• Sono soggetti allo statuto dell'imprenditore
commerciale anche se questa attività è solo
accessoria rispetto al loro fine principale.
LA CONCORRENZA TRA
IMPRENDITORI
Iniziativa economica e concorrenza
• Art. 41 cost. prevede il principio della libertà
d’iniziativa economica privata.
• Diretta conseguenza di questo principio è il
riconoscimento della libertà di concorrenza:
chiunque può iniziare un’attività economica
anche se la stessa è già esercitata da altri
imprenditori.
Vantaggi della concorrenza
• Solo una piena competizione può consentire
che le imprese più efficienti progrediscano a
scapito di quelle meno efficienti.
• Maggiore concorrenza stimola l’innovazione.
• Permette maggiore scelta e prezzi più bassi, a
vantaggio dei consumatori.
• La concorrenza deve svolgersi però con il
rispetto di determinate regole.
DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE
(ART. 2598 C.C.)
Atti di confusione (art.2598)
Compie atti di confusione chiunque:
• usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri,
• imita servilmente i prodotti di un concorrente,
• compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
• Es. Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile
(copie identiche), concorrenza parassitaria (stesse iniziative)
Atti di denigrazione e di vanteria
Compie atti di denigrazione chiunque:
• diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito
Compie atti di vanteria chiunque
• si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente;
• Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara di
produrre un bene “tipo X”
Atti contrari alla correttezza
professionale
Compie atti contrari alla concorrenza leale
chiunque
• si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda
• Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale per sottrarre
segreti di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per
eliminare i concorrenti dal mercato)
Gli atti di concorrenza sleale
Sono repressi e sanzionati
• anche se compiuti senza dolo o colpa,
• anche se non hanno ancora provocato un
danno ai concorrenti, basta un danno
potenziale.
Rimedi
• Azione inibitoria per vietare la continuazione
della concorrenza sleale;
• Azione di rimozione per eliminare gli effetti
• Legittimati ad agire sono solo l’imprenditore o
gli imprenditori lesi e non i consumatori.
• Non è necessario dimostrare né che l’atto è stato
compiuto con dolo o colpa, né che ha provocato
un danno
• E’ sufficiente provare l’idoneità dell’atto a recare
un danno potenziale.
Risarcimento del danno
• Se si è verificato un danno e gli atti di concorrenza
sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa,
l'autore è tenuto anche al risarcimento dei danni.
• Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume:
è l’imprenditore accusato che, se non vuole risarcire,
deve dimostrare di aver osservato la diligenza
richiesta dall’attività esercitata.
• In caso di condanna al risarcimento può essere
ordinata anche la pubblicazione sui giornali della
sentenza di condanna.
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