...

Lezioni di diritto processuale civile pp2

by user

on
Category: Documents
24

views

Report

Comments

Transcript

Lezioni di diritto processuale civile pp2
Lezioni di diritto processuale civile
pp2
Anno accademico 2012-2013
I principi costituzionali
del processo civile
Garanzia del diritto di azione
Art. 24 Cost.
Garanzia dell’azione.
Ad ogni diritto deve corrispondere un’azione
giurisdizionale di tutela “effettiva” (principio di
ragionevole durata del processo, art 111, 2°
comma, c.p.c.)
Corollario: divieto di arbitrato
obbligatori
L’azione garantita è la tutela davanti al giudice
organo dello Stato munito di poteri
autoritativi, rinunciabile solo per volontà delle
parti
segue. I limiti al condizionamento
dell’azione
E’ ammessa:
- se corrisponde ad un valore costituzionale;
- se non pregiudica eccessivamente l’azione.
Segue. Ricorsi amministrativi
I ricorsi gerarchici:
- non tutelano valori costituzionali paritetici
(ma solo gli interessi della p.a.)
- pregiudicano eccessivamente l’azione
giurisdizionale, ritardandone gravemente
l’esercizio (mancanza di termini allo
svolgimento del ricorso gerarchico)
Segue. Conciliazione obbligatoria
Il tentativo obbligatorio di conciliazione:
- tutela del principio solidaristico ex art. 2 Cost.
- non pregiudica eccessivamente l’azione se in
sua mancanza non da origine ad una
inammissibilità dell’azione, ma semplicemente
ad una improcedibilità, in relazione agli effetti
della domanda.
d lgs n. 28 del 2010
Soluzione costituzionalmente corretta (art. 5):
- solo improcedibilità: viene operato un rinvio di
udienza, di tre mesi;
- l’istanza produce gli stessi effetti della
domanda su prescrizioni e decadenze;
- è esclusa in relazione alla tutela cautelare e
anticipatoria e non a cognizione sommaria.
costituzionalizzazione della tutela
cautelare
Il processo cautelare nella sua finalità di
preservare la lesione grave ed irreparabile del
diritto deve sempre essere consentita per tutti
i diritti (la estensione nel processo
amministrativo e tributario).
Garanzia della difesa.
• Art. 24, 2° comma cost., il diritto di difesa nelle
sue manifestazioni:
a) Art. 111, 3° comma cost.: in relazione agli atti
dell’altra parte e del giudice (art. 183, 5° e 8°
comma; art. 101, 2° comma);
b) Il diritto di difesa a prescindere dalle esigenze del
contraddittorio, la libertà di definirne i contenuti:
la formulazione di allegazioni (domande ed
eccezioni), le prove: la tenuta rispetto a
preclusioni e jus poenitendi.
Rapporti tra azione e difesa
• In alcune ipotesi il diritto di azione è fatto prevalere sul
diritto di difesa:
• A) nella tutela sommaria (la misura cautelare inaudita
altera parte; la esecutività immediata del decreto
ingiuntivo, risp. artt 669 – sexies, 2° comma e 642 c.p.c.);
• B) la sostituzione processuale dell’avente causa da parte del
dante causa (art. 111 c.p.c.)
• Quando il diritto di difesa è sacrificato per il diritto di
azione, deve essere comunque garantito in un momento
successivo (esame delle misure anticipatorie con il
contraddittorio; intervento volontario dell’avente causa).
Garanzia del giusto processo
• Art. 111, 1° comma:
• A) il processo deve esser regolato dalla legge;
• B) la tutela dei diritti deve condursi, almeno in
alternativa, con le regole del processo a
cognizione piena;
il rito camerale
Sotto la sanzione di incostituzionalità è il rito
camerale, perché privo di una
regolamentazione (cfr. artt 737, 738 e 739
c.p.c.) e per la sua autosufficienza, che non
ammette alternativa a sé stesso.
Garanzia dell’imparzialità del giudice
• Art. 111, 2° comma, cost.:
• A) il giudice deve essere terzo, ovvero imparziale:
astensione e ricusazione (art. 51 c.p.c.) e
incompatibilità (art. 669 terdecies c.p.c.);
• B) la precostituzione del giudice da parte della legge
all’insorgere della controversia (il giudice naturale, art.
25, 1° comma cost.; il divieto di giudici straordinari (art.
102, 2° comma, Cost.)
• C) divieto di giudici speciali (art. 102, 2° comma
cost.);ammesse solo le sezioni specializzate (agraria), le
giurisdizioni speciali costituzionalizzate (art. 103:
giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile).
Garanzia della motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali
• Art. 111, 6° comma cost.:
a) Le sentenze che concludono i giudizi e con le
quali il giudice si libera del potere/dovere di
giudicare, e che concludono un processo, devono
essere motivate ;
b) anche i provvedimenti aventi altra forma (decreti
camerali; decreti e ordinanze monitorie) idonee
al giudicato perché capaci di esaurire un
procedimento con una misura che passa in
giudicato, devono essere motivati.
Riferimenti normativi sulla
motivazione
• Sentenze (art. 132 n. 4, c.p.c.);
• Ordinanze (art. 134, 1° comma, c.p.c.), sono
ordinanze i provvedimenti interlocutori a
contraddittorio perfezionato;
• Decreti (art. 135, 4° comma) di natura
meramente ordinatoria, devono essere
motivati solo se la legge lo prevede
Garanzia del controllo di legittimità
• E’ garantito il ricorso in Cassazione per violazione
di legge (ma anche per tutti i motivi di cui all’art.
360 c.p.c., cfr. 4° comma della disposizione):
• A) origine illuministica della garanzia: tutela della
legge nei confronti dei giudici (parlements,
composti da ceto nobiliare);
• B) funzione contemporanea di nomofilachia,
ovvero di unità della interpretazione della legge.
• La garanzia si estende non solo alla sentenza in
senso formale, ma anche alla sentenza in senso
sostanziale.
Garanzia della tutela giurisdizionale
verso la P.A.
• E’ garantita l’azione giurisdizionale nei confronti della
P.A. (art. 113 cost.):
• a) nei rapporti paritetici (diritti);
• b) nei rapporti in cui la P.A. esprime un potere
(interessi legittimi);
• c) con ogni mezzo, sino all’annullamento del
provvedimento amministrativo (art. 113, 2°comma.
Cost) determinandola legge il giudice che ha il potere
di annullare gli atti (il che fa pensare che la ripartizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo non sia
costituzionalizzata).
Fly UP