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Deloitte Documentazione Iva Dogane e Accise 2012

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Deloitte Documentazione Iva Dogane e Accise 2012
Studio Tributario
e Societario
IVA, DOGANE
E
IMPOSTE INDIRETTE
Unindustria
Roadshow - Le novità fiscali 2012
Alessandra Di Salvo
Chiara Tomassetti
Roma, 4 luglio 2012
© 2012 Studio Tributario e Societario
Agenda - provvedimenti commentati
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IVA
LEGGE COMUNITARIA 2010 (L. 15/12/2011, N. 217)
DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24/1/ 2012, N. 1)
DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012)
LEGGE DI STABILITA’ (L. 12/11/2011 N 183)
DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011)
DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO (16/04/2012)
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese»
DOGANE
DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)
DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012)
ACCISE
DECRETI MEF 30 DICEMBRE 2011 (Circolare MEF n. 1/DF del 3 gennaio 2012)
DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24/1/ 2012, N. 1)
DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012)
D.M. 27 OTTOBRE 2011, G.U.S.G. N. 14 DEL 18/1/2012 (Nota Agenzia Dogane 9982 / R.U. 24/1/
2012)
DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO (16/04/2012)
DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011)
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese»
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA, Dogane e Imposte indirette
© 2012 Studio Tributario e Societario
IVA
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
© 2012 Studio Tributario e Societario
Legge Comunitaria 2010
(L.15/12/2011, n. 217)
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
© 2012 Studio Tributario e Societario
Momento di effettuazione delle
prestazioni
di
servizi
«internazionali» ed integrazione
delle fatture per servizi generici
ricevuti da soggetti UE
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi
«internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2)
La nuova norma (nuovo comma sesto dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/72)
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter,
rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo
ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei
corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se
effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non
comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al
termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»
NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012
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Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi
«internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2)
Portata applicativa:
 solo le prestazioni di servizi generiche 7-ter sia ricevute che prestate da soggetti
passivi UE e Extra-UE si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (in
deroga al generale principio della rilevanza del pagamento del corrispettivo);
 se di carattere periodico e continuativo, tali prestazioni si considerano effettuate alla
data di maturazione dei corrispettivi, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno se di
durata ultrannuale fino alla loro ultimazione;
 il pagamento del corrispettivo (parziale o integrale) anticipa il momento di
effettuazione alla data del pagamento, limitatamente all’importo pagato.
La fatturazione anticipata è ininfluente ai fini dell’effettuazione dell’operazione
(deroga al quarto comma dell’art. 6).
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi
«internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2)
RATIO/EFFETTI - Uniformati i periodi di riferimento degli scambi intracomunitari di servizi,
essenzialmente ai fini della compilazione degli elenchi INTRASTAT
DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE - Incertezza dei criteri distintivi
(limitati nel tempo o continuativi ? )  es. contratti annuali rinnovabili di anno in anno (es.
consulenza) ? Contratti «intercompany» con rinnovo tacito?
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO incertezza
«ultimazione»: collocazione temporale problematica rispetto al pagamento
del
concetto
di
per esigenze di semplificazione, la fattura emessa dal prestatore non residente si può
assumere come “indice” di ultimazione del servizio, per cui è al momento della sua ricezione
che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella
videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico).
NB emissione della fattura torna a rilevare : non in linea con le previsioni comunitarie recepite
con il nuovo sesto comma. Sembrerebbe quindi comunque consigliabile che tra le parti intercorra
qualche forma di corrispondenza che attesti l’avvenuta ultimazione della prestazione
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi
«internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2)
segue
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO maturazione dei corrispettivi: rilevanza
delle previsioni contrattuali (opportunità di porre particolare attenzione alla relativa redazione)
CONTRATTI CONTINUATIVI E ULTRANNUALI – Per le prestazioni effettuate in modo
continuativo per oltre un anno vale ancora il criterio indicato dalla Circ. 37/11 per quantificare la
base imponibile della fattura del fornitore UE (rapporto tra il corrispettivo totale pattuito dalle
parti e quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l’ultimazione della
prestazione e cioè alla fine di ciascun anno solare)?
PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI ITALIANI - l’omessa/tardiva fatturazione di servizi
7-ter a committenti UE costituisce violazione di un obbligo documentale? Quale sanzione
sarebbe eventualmente applicabile, in assenza di una specifica norma imperativa?
Prospettive di cambiamento
entro il 31.12.2012 dovranno essere recepite le disposizioni della Dir. N. 45/2010 secondo cui,
per le operazioni intraUE, la fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, anche cumulativamente.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi
intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
La nuova norma (nuovo periodo del comma 2 dell’art. 17, d.P.R. n. 633/72)
«Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».
ADEMPIMENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE RICEVUTE
=
ADEMPIMENTI PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi
intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
Portata applicativa
Per le sole prestazioni di servizi generiche 7-ter rese da fornitori UE a committenti
nazionali, questi ultimi non emetteranno più «autofattura», ma integreranno la fattura
ricevuta (facoltà già concessa da Circ 12/2010 ma con tempistiche art 6).
Conseguentemente, i committenti nazionali dovranno (obbligo e non più facoltà) :
• numerare e integrare la fattura del fornitore UE;
• annotare la fattura distintamente entro il mese di ricevimento (ovvero anche
successivamente ma comunque entro quindici giorni) nel registro delle fatture
emesse e degli acquisti.
Qualora i committenti nazionali non abbiano ricevuto fattura entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione dovranno emettere la relativa fattura (con
indicazione del numero di identificazione IVA del fornitore UE) entro il mese seguente
(cfr. risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico).
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi
intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
SPUNTI DI RIFLESSIONE
 NB nei casi di fornitori non EU – o di fornitori EU per servizi diversi da quelli
«generici» – il committente italiano resta obbligato ad emettere ed annotare
autofattura nel rispetto delle tempistiche «ordinarie», seguendo i criteri di cui al
nuovo sesto comma dell’art. 6 del dPR 633/72 (e quindi non contemplata l’ipotesi
di autofatturazione anticipata rispetto al momento in cui la prestazione è
ultimata o il corrispettivo maturato o avviene il pagamento)
 l’irrilevanza del ricevimento della fattura del fornitore estero/della emissione della
autofattura anticipata rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata
ai sensi del nuovo sesto comma dell’art. 6 potrebbero avere un impatto sul diritto alla
detrazione dell’IVA per i soggetti che continuassero a integrare e annotare la fattura
del fornitore estero al suo ricevimento/emettere e annotare autofattura, a prescindere
da quando debba ritenersi verificato il momento impositivo, i.e. anticipazione della
esigibilità della imposta e quindi del diritto alla detrazione per una operazione
che non sarebbe ancora da ritenere effettuata ai fini IVA ?
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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IVA sospesa per importazioni
di beni destinati ad essere
trasferiti in un altro Stato
membro UE, eventualmente
dopo le manipolazioni ex
all.72 Reg. n. 2454/93
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Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo
comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972
Versione previgente
Art. 67
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non
compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in
libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che
siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma
dell' articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso
altro Stato membro della Comunità economica europea;
.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Importazioni in sospensione IVA ex art. 67 , primo comma,
lett. a) d.P.R. n. 633/1972
Versione attuale (art. 8, c. 2, lett. i)
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel
territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della
Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla
Comunità a norma dell' articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta
qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità
economica europea;
Nuovo c. 2-bis  il pagamento dell’IVA è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere
trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo
l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n.
2454/93 del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale;
Nuovo c. 2-ter  Per fruire della sospensione l'importatore fornisce il proprio numero di PIVA,
il numero di identificazione IVA del cessionario stabilito in un altro SM
nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che
provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato
membro dell'Unione.
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Importazioni in sospensione
IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972
RATIO:
nel quadro della strategia comunitaria di lotta alle frodi, vengono introdotti requisiti più
stringenti che recepiscono le disposizione comunitarie di riferimento (v. già Circolare
n. 120/365 del 17/04/1993), ma ammesse le manipolazioni usuali.
SPUNTI DI RIFLESSIONE:
• Requisito dello stabilimento del cessionario nel Paese di destinazione ?
• Cessione intracomunitarie «assimilate» (già escluse da Circ. n. 120/365, ma non in
linea con norme EU) ?
• Documentazione adeguata che comprovi trasferimento merci (v. già Circ. n. 120/365
Intrastat con annotazione estremi bolletta, ma altre prove cessione intracomunitaria,
es CMR o altro documento di trasporto e distinta bancaria che attesti il pagamento) ?
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Rimborsi infra–annuali
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Rimborsi infra-annuali
la modifica
all’art. 38 bis
L’effetto
della modifica
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La legge comunitaria 2010 interviene sull’art. 38-bis, secondo comma, del
d.P.R. n. 633/1972 prevedendo per il contribuente la possibilità di ottenere il
rimborso IVA in relazione a periodi inferiori all’anno anche nelle <<ipotesi
di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando
effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello
Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui
all’art. 19, comma 3, lettera a-bis)>>.
Rimborso IVA infra-annuale anche per i contribuenti che effettuano:
1. PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE RELATIVE A BENI MOBILI
MATERIALI;
2. PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI;
3. PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORIE AI TRASPORTI DI
BENI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI;
4. OPERAZIONI CREDITIZIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE (ex
art. 10, nn. da 1 a 4 del d.P.R. n. 633/1972) rese nei confronti di soggetti
stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati all’esportazione.
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Varie:
cessioni di gas, energia
elettrica, calore e freddo;
regime di non imponibilità
delle operazioni del settore
aero-navale;
operazioni non imponibili
ex art. 72 d.P.R. n. 633/1972
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le
modifiche al d.P.R. n. 633/1972
art. 7-bis, <<Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una
comma 3
rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio
dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello
Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in
relazione all'acquisto di gas e di elettricità energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla
rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile>>
art. 7septies,
comma 1
<<In deroga a quanto stabilito dall’ articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate
nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non
soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: g) la concessione dell’accesso a un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al
sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di
trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente
collegati la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di
trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati>>
art. 68
<<Non sono soggette all' imposta: g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o
una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in
un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento>>.le importazioni di gas mediante sistemi di gas
naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.
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Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le
modifiche al D.L. 331/1993
art. 38,
comma 4 bis
<<agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti
energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas
fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica quali definiti dalle
disposizioni comunitarie in vigore quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore,
escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una
rete connessa a un tale sistema>>
art. 38,
comma 5,
lett. c-bis)
Non costituiscono acquisti intracomunitari <<l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa
a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, e di energia elettrica di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni>>
art. 41,
comma 2-bis
<<Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni
di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica,
rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti
che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia>>
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Regime di non imponibilità delle operazioni del settore
aero-navale : le modifiche al d.P.R. 633/1972
art. 8 bis,
lett. a)
<<Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività
commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni
di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui
alla legge 11 febbraio 1971, n. 50>>
art. 8 bis,
lett. a-bis)
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: a -bis ) <<le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e
243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>>
art. 8 bis,
lett. b)
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: b) <<le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i
satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica>>
art. 8 bis,
lett. d )
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: d) <<le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le
cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e
vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le
navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo escluso, per le navi adibite alla pesca costiera
locale, il vettovagliamento>>
art. 8 bis,
lett. e-bis )
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: e -bis ) <<le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle
lettere a) , a -bis ) e c) e del loro carico>>.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Operazioni non imponibili ex art. 72, d.P.R. n. 633/1972
Agli effetti dell’imposta, godono della non imponibilità:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono
analoghi benefìci alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei
quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord
Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora
agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità
europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli
organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee,
firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti
fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non
comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di
contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione
dell’Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e
delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della
Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti,
diversi da quelli di cui alla lettera c) , nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle
convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
Il limite di lire cinquecentomila (258,23 euro) previsto nel testo previgente della disposizione in esame, viene
innalzato a 300 euro.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Decreto Liberalizzazioni
(D.L. 24/01/2012, n.1)
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Diritto di rivalsa
dell’IVA relativa
ad avvisi di
accertamento
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Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica –
art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1)
Versione previgente
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata
in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o
dei committenti dei servizi.
Deroga alle ordinarie regole di funzionamento dell’IVA (obbligo di rivalsa disciplinato
dall’ art. 18 del d.P.R. 633/1972)
Ratio della deroga individuata nella relazione illustrativa al d.P.R. 633/1972:
L' art. 60, ultimo comma del d.P.R. 26-10-1972, n. 633, dispone, poi, che l'imposta (o la
maggiore imposta) dovuta a seguito di accertamento è destinata a rimanere a carico
del contribuente.
Questa disposizione, oltre che da intenti sanzionatori è suggerita da valutazioni
pratiche, data l'impossibilità e, comunque, l'inopportunità di porre le premesse
legislative per una riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a
posteriori, l'imposta a suo tempo non addebitata. (Cfr Cass 12882/2010 stabilità dei
rapporti prevale su neutralità e tassazione del solo consumo finale).
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Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica
art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1)
Versione attuale (entrata in vigore il 24 gennaio 2012, in assenza di disposizioni di
diritto transitorio o di coordinamento con la precedente disposizione)
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad
avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti
dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta,
delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in
via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria
operazione.
Ratio della modifica individuata nella relazione governativa al D.L. n. 1/2012:
Sanare procedura di infrazione elevata nel 2011 dalla Commissione UE contro l’Italia
(effetti distorsivi della precedente disposizione che, impedendo al soggetto passivo di
rivalersi sulla controparte dell’IVA pagata in seguito ad accertamento, lasciava che
questo rimanesse inciso dal tributo)
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Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica
art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1)
ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE …
A. Diritto di rivalsa
o Facoltà del cedente/prestatore (non obbligo diversamente da art. 18);
o Nessuna limitazione normativa quanto alla natura e tipologia delle violazioni
commesse (?);
o Pagamento dell’imposta accertata: solo a titolo definitivo (cfr risposte a quesiti
dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico)
o Pagamento delle sanzioni e degli interessi: ove effettivamente dovuti?
o Entro quali termini il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa?
o Con quali modalità operative (necessaria emissione fattura  impatto su
liquidazioni visto che imposta GIA’ versata)?
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Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica
art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1)
segue ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE …
B. Diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente
o Deroga alla regola generale di decadenza del diritto alla detrazione (art. 19,
scongiura rischio accertamento nel quinquiennio, ma successivo al bienno della
detrazione)
o Termine per l’esercizio della detrazione: decorre dal momento del pagamento
effettuato dal cliente al fornitore (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella
videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico) sebbene in dissonanza con principi di i)
irrilevanza del pagamento ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione e ii)
proporzionalità delle misure antielusive, ma in linea con dicotomia rapporti
fornitore-Stato e fornitore-cliente
o Detrazione esercitata alle condizioni che sussistevano al momento dell’effettuazione
dell’operazione originaria
o E se il cessionario/committente ha già emesso «autofattura spia» ai sensi dell’art. 6
comma 8 del D.Lgs. 471/1997 ?
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Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica
art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1)
…ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ambito di applicazione
Fattispecie c.d. «non esaurite» al momento di entrata in vigore della norma:
1. provvedimento impositivo, con cui viene accertata o rettificata un’imposta o una
maggiore imposta dovuta, notificato successivamente all’entrata in vigore della
disposizione, anche se riferito ad annualità pregresse;
2. provvedimento impositivo già notificato alla data di entrata in vigore della
disposizione, ma per il quale non si sia ancora verificato il presupposto per esercitare
il diritto di rivalsa: il pagamento dell’imposta.
Esclusa l’applicazione a rapporti ormai «esauriti» (provvedimento di
accertamento/rettifica ormai definitivo e imposta versata dal contribuente accertato –
tipicamente il prestatore – a titolo definitivo).
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Varie:
modifica al regime IVA delle
locazioni e delle cessioni degli
immobili ad uso abitativo;
estensione della separazione
delle attività alle cessioni di
immobili
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Locazioni e cessioni degli immobili ad uso abitativo
(versione ante-D.L. 22/06/2012, n. 83)
art. 10,
n. 8 ,
d.P.R.
633/1972
Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo,
viene prevista l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto
d’affitto), nei seguenti casi:
1. Locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata;
2. Locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.
22/04/2008
art. 10,
n. 8-bis ,
d.P.R.
633/1972
Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per:
1. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero entro 5 anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
2. Cessioni, per le quali nel relativo atto di vendita il cedente abbia espresso l’opzione per
l’imponibilità, aventi ad oggetto:
• Fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione
di piani di edilizia residenziale convenzionata;
• Alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008
n. 127duodevicies
Tabella A,
parte III,
d.P.R.
633/1972
Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi.
32
A seguito delle modifiche apportate al regime delle locazioni di cui al n. 8 dell’art. 10, è stato
sostituito il n. 127-duodevicies prevedendo per le locazioni imponibili effettuate in attuazione di
piani di edilizia convenzionata e per quelle relative agli alloggi sociali l’aliquota IVA del 10%.
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Separazione delle attività per le cessioni di immobili
la modifica
all’art. 36
L’effetto
della modifica
33
<<I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell' ambito della stessa impresa,
ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l' applicazione separata dell'
imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'
Ufficio nella dichiarazione relativa all' anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell' attività. In tal caso la detrazione di cui all' art. 19 spetta a condizione che l' attività
sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell' ultimo
comma, per l' imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'
opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa
fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all' art. 19-bis. La revoca
deve essere comunicata all' Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall' anno
in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che
effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di
detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5 e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o
cessioni, di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori
di attività >>
ESTENSIONE ANCHE ALLE CESSIONI DI IMMOBILI DELLA POSSIBILITA’
DI OPTARE PER LA SEPARAZIONE DELL’IMPOSTA
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Decreto
Semplificazioni
(L. 26/04/2012 n. 44,
conversione D.L. n.
16/2012)
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Comunicazione delle
dichiarazione d’intento
ricevute - Nuovo termine
di presentazione telematica
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Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute:
Nuovo termine di presentazione telematica
Articolo 1 comma 1 lettera c) del D.L. 29 Dicembre 1983 n. 746 così modificato con
effetto dal 2 marzo 2012 :
«….. il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per
via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione
dell'imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.»
Abolito quindi il previgente obbligo di comunicazione entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, a prescindere dalla
effettuazione di operazioni in sospensione  la modifica attiene non solo al profilo
temporale ma incide sul presupposto dell’adempimento. Favor rei applicabile alle
violazioni commesse nella vigenza della precedente formulazione ? Inapplicabilità sanzione
formale art. 11 DLgs 471/97 (omesso invio in assenza di operazioni in sospensione)
In via pratica, per esigenze di semplificazione, possibilità di anticipare la comunicazione al
momento del ricevimento della dichiarazione di intento, senza attendere l’effettuazione di
operazioni in sospensione di imposta.
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Comunicazione delle
operazioni con soggetti aventi
sede o domicilio in paesi c.d.
Black List: soglia minima
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Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, o
domicilio in paesi c.d. Black List: soglia minima.
.
Art. 1 comma 1 D.L. 25-03-2010, n. 40 - Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali
finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e
"cartiere», così integrato con effetto dal 2 marzo 2012:
«Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere" … i
soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle
entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, …
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto …..»
• Attesa la finalità di semplificazione, soglia minima da intendersi riferita ad ogni singola fattura
emessa/ricevuta (anche in presenza di rapporti continuativi con lo stesso cliente/fornitore) ? Cfr in
tal senso Assonime n. 11 del 10 maggio 2012
• Al fine di evitare aggravio oneri amministrativi e costi connessi alla necessità di distinguere le
operazioni che superano o meno la soglia, possibilità di continuare a dichiarare tutte le operazioni ?
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Compensazione crediti IVA:
riduzione soglia “agevolata”
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Compensazione dei crediti IVA : riduzione soglia “agevolata”
Articolo 17, comma 1, terzo periodo del D.Lgs n. 241/1997 così modificato:
«La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge».
Il nuovo limite opera a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1° Aprile 2012.
 È necessario presentare la dichiarazione IVA per poter procedere alla compensazione c.d.
orizzontale del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui e fino a 15.000;
 La compensazione c.d. orizzontale può essere effettuata a partire dal 16° giorno del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA;
 Il modello F24 deve essere inviato attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate quali
Fisconline o Entratel
 Compensazione ammessa senza condizioni per importi inferiori o pari a € 5.000 annui
NB NON E’ STATA MODIFICATA LA SOGLIA DEI € 15.000 OLTRE LA QUALE LA
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E’ SUBORDINATA ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA.
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Comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA
c.d. Spesometro
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Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
c.d. Spesometro
Modifica articolo 21 comma 1, del DL 31 maggio 2010 n.78 :
•
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto
l'obbligo di emissione della fattura: trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,
dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate
 soppressa la soglia minima di 3000 euro (esigenze di semplificazione)
 irrilevanza status del cliente (anche non soggetto passivo)
 indicazione cumulativa ammontare complessivo delle operazioni
•
operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura: la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto
 comunicazione puntuale per singola operazione
•
operatori finanziari tenuti alle comunicazioni all’anagrafe tributaria: la comunicazione
deve essere trasmessa limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni
diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione
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Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
c.d. Spesometro
ATTESA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
DIRETTORE ADE …. Varie questioni aperte:
ATTUATIVO
DEL
1. Emissione fattura su richiesta cliente (art. 22) ?
2. Esclusioni già riconosciute (es operazioni doganali, intracomunitarie, black list) ?
3. Decorrenza «dal 1 gennaio 2012»: si applica alle operazioni effettuate a partire da
tale data (per le quali lo spesometro andrà presentato entro il 30 aprile 2013), quindi
con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2011 restano valide le precedenti
regole (cfr risposta a question time Ministero Economia del 28 marzo 2012 e.
comunicato stampa del 5 aprile 2012)
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Responsabilità dei committenti
di appalti di opere e servizi per
il versamento dell’IVA
relativa alle fatture inerenti le
prestazioni effettuate
nell’ambito degli appalti
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Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi
per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le
prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti
1/2
Nuova formulazione del comma 28 dell’articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Testo vigente
Testo previgente
<<In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al
versamento all'erario delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e dell'imposta sul valore
aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove
non dimostri di avere messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare l'inadempimento>>
<<L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui è tenuto il subappaltatore>>
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Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi
per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le
prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti
2/2
Responsabilità solidale «ambivalente», sia per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da
lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, sia per quello dell’IVA
fatturata in relazione alla realizzazione dell’appalto da entrambi tali soggetti.
Spunti critici (cfr Assonime n. 10 dell’11 maggio 2012):
o Assenza di indicazioni circa le modalità con cui il committente può dimostrare di “aver messo in
atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento” dell’appaltatore o del subappaltatore, e
di quelle con cui tali soggetti possono, a loro volta, dimostrare al committente di aver
correttamente assolto i propri obblighi fiscali
o Difficoltà applicative
(credito/debito)
in considerazione del
meccanismo di liquidazione imposta
o Ai fini IVA, in materia dei subappalti nel settore edile, già vige una norma anti frode: reverse
charge - lettera a) del comma 6 dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, quindi, la ratio della nuova
norma sembra quella di estendere la finalità antifrode anche al rapporto intercorrente tra soggetti
appaltatori e i soggetti committenti segnatamente escluso dal suddetto regime di inversione
contabile
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La sanatoria dell’opzione
«tardiva»
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La sanatoria dell’opzione «tardiva» ex art. 2, D.L. n. 16 del
02/03/2012
<<La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati
all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ndr: 258
Euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista>>.
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Ulteriori semplificazioni in
materia fiscale
49
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Ulteriori semplificazioni in materia fiscale
1/3
Testo in vigore:
Testo previgente:
PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 -quinquies del DPR
633/72
PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 quinquies del DPR 633/72
«L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso
dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che,
pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di
attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla
cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi
eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire
i chiarimenti necessari per l'omessa presentazione della dichiarazione
di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo
dell'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione definitivo.
L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare
la somma dovuta con le modalità indicate nell' articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997».
«L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata
d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il
titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di
arti e professioni o, se obbligato alla presentazione
della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul
valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile
davanti alle Commissioni tributarie.»
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI CUSTODITI IN
DEPOSITI IVA: Norma interpretazione autentica art. 16 comma 5 bis
del DL 185/2008
“La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi
ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad
ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di
giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».
50
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
** Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla parte
relativa alle Novità in materia Doganale
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Ulteriori semplificazioni in materia fiscale
2/3
PUBBLICITA’ IN MATERIA DI PARTITA IVA: ART 35 quater del
DPR 633/72 così aggiunto:
« al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore
aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con
servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente,
mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del
numero di partita IVA attribuito ai sensi dell' articolo 35 o 35-ter . Il
servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della
partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di
questa, al cognome e nome della persona fisica titolare».
REGIME DEL MARGINE: Art. 36 D.L. 41/1995 così integrato al
comma:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati
o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.»
OBBLIGO DI NON EMISSIONE DELLA FATTURA: Art. 22
d.P.R 633/72 Commercio al minuto e attività assimilate così integrato:
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (…)
«6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città,
giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e
turismo.»
51
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Ulteriori semplificazioni in materia fiscale
Testo in vigore
3/3
Testo previgente
CONTRIBUENTI MINORI Art. 32 Dpr 633/72 così CONTRIBUENTI MINORI: Art. 32 Dpr
modificato:
633/72
“I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a
quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni,
ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per
oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di
fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23,
mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. … Nei
confronti
dei
contribuenti
che
esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e
non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di settecentomila euro
relativamente a tutte le attività esercitate.
52
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
I contribuenti che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire seicento milioni
per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti arti e professioni,
ovvero di lire un miliardo per le imprese
aventi per oggetto altre attività, possono
adempiere gli obblighi di fatturazione e
registrazione di cui agli articoli 21 e 23,
mediante la tenuta di un bollettario a madre e
figlia. …. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività e non provvedono
alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di lire seicento
milioni relativamente a tutte le attività
esercitate.
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Legge di stabilità
(L. 12/11/2011, n.183)
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Innalzamento limiti
liquidazioni trimestrali
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Innalzamento limiti liquidazioni
la modifica
Le nuove soglie
ex art. 14, comma 11, della L. 12/11/2011, n. 183 <<i limiti per la liquidazione
trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità
semplificata>>.
possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA (versamento dell’IVA
eventualmente dovuta entro il 16 del secondo mese successivo a quello di
riferimento per i primi tre trimestri) i contribuenti che nell'anno solare precedente
hanno realizzato un volume d'affari:
• non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti o professioni;
• non superiore a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
• non superiore a 700mila euro per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta
annotazione dei corrispettivi.
•
Scadenza per il
versamento del
conguaglio (nel caso di
saldo finale a debito)
55
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
•
entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della
percentuale dell'1%;
entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in
tal caso, però, oltre alla percentuale dell'1% deve essere corrisposta l'ulteriore
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento
del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
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Decreto Monti
(L. 6/12/2011, n.214,
conversione D.L. 201/2011)
56
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Aumento aliquota IVA
al 12% e al 23%
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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Aumento aliquota IVA al 12% e al 23%
art.18 del D.L. 6/12/2011, n. 241: «… A decorrere dal 1° ottobre 2012
fino
al
31
dicembre
2012
le aliquote Iva del 10
e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal
1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal
1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5
punti percentuali»
la modifica
Dal 01/10/2012:
•
•
Aumento dell’IVA dal 10% al 12%;
Aumento dell’IVA dal 21% al 23%.
l’effetto della modifica
Dal 01/01/2014:
•
•
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Aumento dell’IVA dal 12% al 12,5%;
Aumento dell’IVA dal 23% al 23,5%.
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Disegno di legge delega alla
riforma del sistema tributario
approvato il 16/04/2012
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IVA di gruppo
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Il Disegno di legge delega 16 aprile 2012
Art. 1
Art. 14
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<<il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del
sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente
legge>>.
<<con i decreti legislativi di cui all’art. 1, il Governo è delegato ad
introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) …
b) attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall’art. 11 della
direttiva 2006/112/CE>>.
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L’art. 11, Dir. 2006/112/CE e l’art. 73, d.P.R. 633/1972
Art. 11 Dir. 2006/112/CE, <<previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore
aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone
stabilite nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma
strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato
membro che esercita l‘opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a
prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione>> (cfr. sentenza
Ampliscientifica/Amplifin C-162/07)
Art. 73, d.P.R. 633/1972: <<Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo
le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o
società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27,
30 e 33 siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società
controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Agli effetti delle
dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze
detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli
enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società
controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli
enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall’ente o
società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera
controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall’altra per oltre la metà fin
dall’inizio dell’anno solare precedente>>.
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Le norme a confronto
MONOSOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL GRUPPO
IVA: il gruppo IVA – inteso come unico soggetto
passivo – è una «finzione» creata ai fini IVA, in cui
la sostanza economica prevale sulla forme giuridiche
di diritto civile o societario (cfr. COM (2009) 325 del
2 luglio 2009).
IRRILEVANZA IVA DELLE OPERAZIONI
INFRA-GRUPPO: poiché il gruppo IVA è assimilato
ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo
oneroso tra i membri vanno considerate come
effettuate dal gruppo per sé stesso e quindi non
rilevano ai fini IVA.
OBIETTIVI E RAGIONI DI CAUTELA: attesa
l’irrilevanza delle operazioni interne il gruppo IVA:
• favorisce l’outsourcing in particolare nei settori
con detrazione – in tutto o in parte – limitata,
quali quelli bancario, finanziario, assicurativo
(annulla il costo dell’IVA indetraibile);
• genera vantaggi di tesoreria anche per i soggetti
operanti in settori con piena detrazione, ma
anche economici, v. costo garanzia (?);
• comporta semplificazione amministrativa (?)
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MECCANISMO MERAMENTE PROCEDURALE
DI SEMPLIFICAZIONE di DICHIARAZIONE E
VERSAMENTO DELL’IVA per le società
controllanti e controllate, aderenti all’IVA di
GRUPPO (cfr. CGCE C-162/07 del 22/05/1998 e
Corte Cassazione n. 6105/09 del 13/03/2009)
AUTONOMIA
delle
SINGOLE
SOCIETA’
ADERENTI ALL’IVA di GRUPPO che :
partecipano alla compensazione, ma conservano
sempre e comunque la loro autonomia giuridica e
fiscale;
sono singolarmente soggette a tutti gli obblighi di
legge in qualità di contribuenti d’imposta;
restano sotto l’esclusiva competenza degli Uffici
delle Entrate nella cui circoscrizione hanno il loro
domicilio fiscale
OPERAZIONI INFRA-GRUPPO SOGGETTE AD
IVA: poiché il gruppo IVA NON è assimilato ad un
soggetto passivo unico,
le operazioni a titolo
oneroso tra i singoli membri vanno normalmente
considerate effettuate tra soggetti passivi distinti e
quindi rilevano ai fini IVA.
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Segue. Le
norme a confronto: un esempio
E
E
IVA
IVA
A
A
IVA
IVA
100%
100%
C
B
IVA
D
B
C
ESENTE
IVA
C soffre limitazioni al diritto alla detrazione
piena
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100%
100%
D
IVA
Il Gruppo non soffre alcuna limitazione
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D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
«Misure urgenti per la crescita
del paese », entrato in vigore il
26/06/2012
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Ripristino IVA
per cessioni e locazioni
nuove costruzioni
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Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli
immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83)
art. 10,
n. 8 ,
d.P.R.
633/1972
Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati, viene prevista
l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto d’affitto), nei seguenti
casi:
1. Locazioni effettuate da imprese costruttrici o da imprese che abbiano eseguito interventi di
restauro, ristrutturazione e nuova costruzione (anche tramite imprese appaltatrici);
2. Locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008;
3. Locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione, salvo radicali trasformazioni.
art. 10,
n. 8-bis ,
d.P.R.
633/1972
IMMOBILI
ABITATIVI
Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per:
1. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione
ENTRO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
2. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione
DOPO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente
abbia espresso l’opzione per l’imponibilità nel relativo atto di vendita
art. 10,
n. 8-ter ,
d.P.R.
633/1972
IMMOBILI
STRUMENT
ALI
Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità IVA, per
1. Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione ENTRO 5 ANNI dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento;
2. Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali effettuate DOPO 5 ANNI dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente abbia espresso l’opzione per
l’imponibilità nel relativo atto di vendita
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Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli
immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83)
art. 17,
comma sesto,
lett. a bis)
d.P.R.
633/1972
REVERSE
CHARGE
ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE-CHARGE per tutte le cessioni di fabbricati
o porzioni di FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI per le quali il cedente abbia
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto.
n. 127duodevicies
Tabella A,
parte III,
d.P.R.
633/1972
Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi:
•
•
effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguiti gli interventi di
restauro, ristrutturazione e nuova costruzione;
relative agli alloggi sociali.
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DOGANE
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Decreto
Liberalizzazioni
(D.L. 24/01/2012, n.1)
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Contraddittorio preventivo
obbligatorio
per l’Agenzia delle Dogane
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Contraddittorio preventivo in materia doganale
Tutela procedimentale dell'operatore
in caso di controlli eseguiti
successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U.
24/03/2012, n. 71)
(«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività»)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012
• All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma
4, è aggiunto il comma 4-bis.
• All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, é aggiunto, in
fine, un periodo per rinviare all’articolo di cui al punto precedente
72
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Contraddittorio preventivo in materia doganale
 prima del Decreto liberalizzazioni
La Dogana riteneva che la norma statutaria sul diritto al Contraddittorio non potesse
trovare applicazione in ambito doganale
NB controversia doganale
 nonostante i principi comunitari come individuati dalla Giurisprudenza
comunitaria nella nota sentenza «Sopropè» del 18 dicembre 2008, C-349/07 e
recepiti dalla giurisprudenza di legittimità
«i destinatari di decisioni (n.d.r. i.e. decisioni doganali quali gli avvisi di rettifica di cui alla
procedura di revisione dell’accertamento di cui all’art. 78 del CDC e dell’art. 11 del D. Lgs.
n. 374 del 1990) che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in
condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali
l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un
termine sufficiente»
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Contraddittorio preventivo in materia doganale
L’art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha espressamente introdotto
norme specifiche per la fase dell’accertamento in dogana, in materia di
revisione e di accessi, ispezioni e verifiche (con integrazione nel D.L.
374/1990 e nello Statuto del Contribuente, legge n. 212/00)
In particolare
l’obbligo per l’Autorità doganale di emettere, a termine delle
operazioni di accertamento, un verbale che raccolga le ragioni di fatto e
di diritto delle irregolarità,
il diritto del contribuente a presentare osservazioni a tale verbale entro
30 giorni dalla sua notifica,
l’obbligo da parte dell’amministrazione di valutarle prima
dell’emissione dell’accertamento definitivo.
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Contraddittorio preventivo in materia doganale
L’art. 92, decreto legge 1 del 2012
nel prevedere espressamente il termine per l’esercizio del diritto al
contraddittorio preventivo
ha dimezzato il termine ordinario dello Statuto del contribuente
(30 gg anziché il termine ordinario dei 60 gg previsti dall’art. 12 della L.
212/2000)
Il termine doganale non appare congruo
Non sembra infatti essere giustificabile una differenza peggiorativa
nell’esercizio del diritto di difesa del contribuente
(ridotto in ambito di tributi doganali rispetto ad accertamenti di altra
natura) se solo si tiene conto delle complessità del diritto doganale
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Decreto
Semplificazioni
(L. 26/04/2012 n. 44,
conversione D.L. n.
16/2012)
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Nuove sanzioni
in materia doganale
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SANZIONI IN MATERIA DOGANALE: Art. 303 TULD
art. 11, Comma 4
“Modifiche in materia di sanzioni amministrative”,
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
Accertamento»
(in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52)
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44
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Nuove sanzioni in materia doganale: modifiche normative
Previgente Art. 303 TULD
Nuovo Art. 303 TULD
Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al
valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al
deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione,
cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la
punito con l'ammenda da lire 20.000 a 50.000.
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che
l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la
rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si
applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
… (Inapplicabilità del comma 1 in caso di esimenti) ….
2. … (esimenti come prima, cfr. slide successiva) …
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo
l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla
dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la
sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare reato, è applicata come segue:
della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa.
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione
Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di amministrativa da 103 a 500 euro;
conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreché il dichiarante c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
valore stesso, si applica in luogo dell'ammenda, la sanzione d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione
amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
ammontare della differenza stessa.
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo
dei diritti.
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Nuove sanzioni in materia doganale: impatto delle
modifiche
Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: «elevare l’attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici
che agiscono nel commercio internazionale»
Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento
con inesatta indicazione del valore
che comporta diritti di confine accertati
maggiori di quelli dichiarati con differenza oltre il 5%
Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento
per valore (e per quantità e qualità?)
senza rideterminazione di diritti di confine (perché vi
è una differenza con le esimente?)
•
Sanzioni amministrative
secondo scaglioni
(in precedenza, sanzi. amm. da 1 a 10 volte)
Sanzione amministrativa
da Euro 103 a Euro 516
(in precedenza, ammenda
«da Lire 20.000 a 50.000»)
mantenute le cause di non punibilità (es. indicazione precisa della denominazione commerciale pur in case di
errata denominazione della tariffa; differenze in + o in – nella quantità o nel valore sono minori del 5% per ciascuna
qualità della merce dichiarata - cfr. art. 303, c. 2,);
soppressa l’esimente per errori in buona fede (che comportava sanzione amministrativa da 1/10 alla differenza –
cfr. art. 303, previgente c. 3).
•
80
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane
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Nuove sanzioni in materia doganale: Reg. CE n. 450/08
Articolo 21 (Applicazione di sanzioni):
«1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione
della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra
l’altro la forma di:
a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in
sostituzione di una sanzione penale;
b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di
applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo
188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e
le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle
stesse.»
norma che sarà applicabile al momento dell’adozione delle disposizioni di
attuazione al Codice Modernizzato
81
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane
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Modifiche all’art. 11
del D.Lgs. N. 374/90
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Soppressione del ricorso al direttore compartimentale
avverso il rigetto dell’istanza di revisione
Previgente
Art. 11, c. 6, D.Lgs. N. 374/90
Nuovo
Art. 11, c. 6 , D. Lgs. N. 374/90
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende
respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello
presentazione non è stato notificato il relativo avviso di di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di
rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è rettifica.
ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore
compartimentale, che provvede in via definitiva.
83
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MODIFICHE ALL’ART. 11
ABROGAZIONE DELLA CONTROVERSIA DOGANALE:
Art. 11 D. Lgs 374/90
art. 12, Comma 1 e 2
«Contenzioso in materia tributaria e riscossione»
del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
Accertamento»
(in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52)
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44
84
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Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica
Cosa è (era) la controversia doganale ex 65, 66 e ss. del TULD?
Un procedimento di carattere amministrativo per raggiungere un’esatta
tassazione attraverso un’indagine volta ad identificare la merce in modo da
individuare qualsiasi elemento che influisca sull’accertamento o sulla
liquidazione dei diritti (classificazione doganale, valore e origine)
• sia nel corso dell’accertamento stesso (artt. 61 e 65 del TULD)
• sia in occasione di revisioni, rettifiche o controlli a posteriori (art. 78 del
CDC e art.11 del D.Lgs 374/90).
per tentare di evitare l’instaurazione di un contenzioso tributario !
NB Decisione del Direttore Interregionale competente «deve» essere assunta
entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della istanza di cui all’art.
66 del TULD ed è impugnabile entro sessanta giorni dalla data della sua
notifica di fronte alla Commissione Tributaria competente per territorio.
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Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica
Previgente
Art. 11, c. 7, D. Lgs. N. 374/90
Nuovo
Art. 11, c. 7, D. Lgs. N. 374/90
7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro 7. (Comma abrogato)
trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento
della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della
eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di
cui agli articoli 66 e ss. del TULD instaurati al 2 marzo 2012 (data di entrata in
vigore del D.L. n. 16/2012), ai sensi dell'art. 11, c. 7, D.Lgs n. 374/90.
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MODIFICHE ALL’ART. 11
Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in
caso di verifiche
Art. 11, Co. 9, D. Lgs 374/90
art. 9,Comma 3-decies
«Potenziamento dell'accertamento in materia doganale»
del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
Accertamento»
(in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52)
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44
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Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in caso
di verifiche
Previgente
Art. 11, c. 9, D. Lgs. N. 374/90
Nuovo
Art. 11, c. 9, D. Lgs. N. 374/90
9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche 9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche
generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali
le modalità indicate nel presente articolo per accertare le con le modalità indicate nel presente articolo per accertare
violazioni al presente decreto, al testo unico delle le violazioni al presente decreto, al testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata
uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di
assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in mutua assistenza amministrativa o di atti normativi
tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di
stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la
dall'art. 63, comma terzo*, del decreto del Presidente della procedura prevista dall'art. 63, comma terzo *, del decreto
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o
parziali con accesso presso l'operatore è competente
alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del
controllo anche se accertate presso un altro ufficio
doganale.
*
«gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere
all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento».
88
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Prestazioni di servizi relative a
beni custoditi in depositi IVA
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Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA
Art. 50-bis, c. 4, lett. h),
D.L. n. 331/93
Art. 16, c. 5-bis,
D.L. n. 185/2008
ante D.L. n. 16/2012
4. Sono effettuate senza pagamento 5-bis. La lettera h) del comma 4
dell'imposta sul valore aggiunto le dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30
seguenti operazioni:
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre
…
1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative
h) le prestazioni di servizi, comprese le a beni consegnati al depositario,
operazioni di perfezionamento e le costituiscono ad ogni effetto introduzione
manipolazioni usuali, relative a beni nel deposito IVA
custoditi in un deposito IVA, anche se
materialmente eseguite non nel deposito
stesso ma nei locali limitrofi
sempreché, in tal caso, le suddette
Norma
operazioni siano di durata non superiore
interpretativa
a sessanta giorni
90
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Art. 16, c. 5-bis,
D.L. n. 185/2008
post D.L. n. 16/2012
5-bis. La lettera h) del comma 4
dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative
a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione
nel deposito IVA senza tempi minimi di
giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo
di trasporto.
Integrazione
della norma
interpretativa
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Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA
Modifica normativa
Intervenuta solo
sulla norma interpretativa
relativa alle prestazioni di servizi
di cui all’art. 50-bis, c. 4, lett. h),
D.L. n. 331/93
E’, pertanto, consigliabile considerare che tale intervento non possa
interessare
anche le operazioni previste dalle altre lettere
dell’art. 50-bis, c. 4, D.L. n. 331/93
(es. immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere
introdotti in un deposito IVA),
in quanto non espressamente richiamate dalla Legge n. 44/2012
91
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Esonero dalla prestazione della
garanzia per le introduzioni
nei Depositi IVA
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Art. 50-bis, c. 4, lett. b), D.L. n. 331/93
4. Sono effettuate senza pagamento dell' imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
…
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia
non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell‘articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell‘articolo 90 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1972, n. 43;
…
Esonero
per i soggetti AEO e per i soggetti ex art. 90 TULD
dal prestare la cauzione richiesta per l’introduzione dei beni nel deposito IVA
Nota prot. 148047/RU dell’Agenzia delle Dogane del 1 febbraio 2012
93
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Secondo la Nota 127293/RU del 4 novembre 2011, in
ragione dello «stato di crisi economica che interessa anche
il comparto del commercio internazionale» la solvibilità
aziendale del soggetto che chiede il rilascio dell’esonero ex
art. 90 TULD, è verificata dalla Dogana sulla base,
Soggetti
residenti
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura da almeno un anno
• Certificato storico rilasciato dalla Camera di Comm.,
Ind., Art. e Agr.
• Assenza di carichi pendenti,
• Autocertificazione di aver effettuato nel corso
dell’ultimo anno, operazioni di importazione di merci
non comunitarie in relazione alle quali commisurare
l’ammontare dell’esonero stesso senza che siano state
rilevate irregolarità sanzionabili
L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente in relazione alla sede del
soggetto istante (residente).
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Secondo la Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012 i soggetti non
residenti registrati ai fini IVA in Italia in luogo del certificato storico
rilasciato dalla Camera di Comm., Ind., Art. e Agr., allegano
all’istanza di esonero:
Soggetti
non residenti
• certificato originale (con timbro dell’Autorità che lo emette e
firma del funzionario competente) ed aggiornato della Camera di
Commercio del Paese dove ha sede l’impresa (se trattasi di
società, con indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire
ed i poteri di firma) accompagnato da una traduzione in lingua
italiana, sottoscritta da colui che l’ha eseguita, unitamente alla
copia di un suo documento d’identità
• copia di un documento d’identità del firmatario della richiesta
di esonero o del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art.
17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72.
L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane presso cui ha
prevalentemente effettuato le importazioni e/o immissioni in libera
pratica con introduzione della merce nel deposito IVA nell’anno
precedente, o presso quello territorialmente competente in relazione
alla sede del proprio rappresentante fiscale.
Nell’istanza va indicato, ove eventualmente attribuito da altro Stato
membro, il codice EORI.
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
E’ possibile utilizzare l’esonero ex art. 90 del TULD per operazioni
da effettuare presso diversi Uffici delle Dogane.
Operazioni
effettuate presso
diversi Uffici
delle Dogane
In tale ipotesi, il soggetto deve indicare preventivamente nell’istanza
gli Uffici delle Dogane ove verranno effettuate le operazioni e le
singole quote di esonero che intende ivi utilizzare.
L’Ufficio che ha rilasciato l’esonero deve dare comunicazione agli
altri Uffici delle Dogane interessati.
cfr. Nota prot. 148047/RU dell’Agenzia delle Dogane
del 1 febbraio 2012
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Esonero per i soggetti assimilati ai soggetti ex art. 90 del TULD solo entro
il limite massimo dell’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni di
importazioni effettuate nell’anno precedente ovvero relativa alle immissioni in
libera pratica di beni introdotti in un deposito IVA (cfr. Nota 127293/RU del 4
novembre 2011)
Se il predetto limite massimo è superato nel corso dell’anno
Superamento
dell’esonero
• il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito
• salvo per i soggetti AEO, status che consente di
usufruire dell’assenza di limiti circa l’ammontare
complessivo delle operazioni che possono essere
effettuate in regime di esonero
cfr. Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012
NB Si ritiene che tale interpretazione debba valere anche
per i soggetti ex art. 90 del TULD
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Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Art. 15, comma 1, della L. 12/11/11 n. 183 (Legge di stabilità 2012), entrato in
vigore
il
1
gennaio
«decertificazione
nei
Semplificazione
della
documentazione
richiesta
scorso,
è
rapporti
stata
prevista
una
completa
tra
P.A.
e
privati»
In luogo del certificato dei carichi pendenti, il soggetto
istante può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 75, della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Gli Uffici delle Dogane effettueranno idonei controlli mediante acquisizione di dati e informazioni presso il
competente Ufficio delle Entrate - anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai fini
dell’esonero.
Cfr. Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012
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ACCISE
99
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Decreti MEF
30 Dicembre 2011
(Circolare MEF n. 1/DF
del 3 gennaio 2012)
100
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Soppressione addizionali e
connesso aumento dell’accisa
sull’energia elettrica per le
Regioni a Statuto ordinario
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Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
Art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23 14/32011 (c.d. Federalismo Fiscale
Municipale) e articolo 18, comma 5, D.Lgs. n. 68 del 06.05.2011
A decorrere dal 1 gennaio 2012, le addizionali comunali e provinciali nelle
Regioni a statuto ordinario sono soppresse e trasferite allo Stato
• Cfr. slide su Decreto Semplificazioni per la successiva soppressione
delle addizionali comunali e provinciali nelle Regioni a statuto
speciale/Provincie autonomi soppresse, a decorrere dal 1 aprile 2012.
102
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse
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Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
• Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per usi
abitativi (e contestuale soppressione dell’addizionale comunale)
• Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per altri
usi (e contestuale soppressione dell’addizionale provinciale)
Perché?
103
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Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
Giustificazioni ufficiali (con riferimento a usi abitativi):
• cfr. considerando del DM del 30 dicembre 2011 (aumento accisa su
energia elettrica per usi abitativi/soppressione dell’addizionale
comunale): «Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi
giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio
2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull’energia elettrica impiegata
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al
luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non
risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una
aliquota di accisa sull’energia elettrica impiegata, per il predetto uso,
nelle Regioni a statuto ordinario differente dall’aliquota applicata alla
medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale»;
• cfr. circolare dell’Agenzia delle Dogane «la previsione di aliquote di
accisa differenziate per i consumi di energia elettrica effettuati nelle
regioni a statuto ordinano e per quelli effettuati nelle regioni a statuto
speciale, risulterebbe, infatti, non conforme con il diritto comunitario in
materia di accisa e, in particolare, con quanto stabilito nella direttiva
2003/96/CE».
104 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse
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Soppressione addizionali
e connesso aumento dell’accisa
In generale, sulla base della normativa comunitaria, gli Stati membri
devono adottare un aliquota unica, essendo prevista l’applicazione di
aliquote differenziate solamente nei seguenti casi:
• Quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la
qualità del prodotto;
• Quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del
consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il
riscaldamento;
• Tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e
l'elettricità;
• Al fine di concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione
previste nella ETD.
105
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse
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Soppressione addizionali accisa vs aumento accisa
Il D.M. del 30/12/2011, a seguito della soppressione
• Dell’addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ha
aumentato l’aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,0121 per
ogni chilowattora di energia impiegata (vedi ulteriori aumenti introdotti
dal Decreto Semplificazioni, L. 26 aprile 2012, n. 44, conversione D.L.
n. 16/2012, a partire dal 1 giugno 2012)
• Dell’addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ha aumentato
l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni:
euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.
per assicurare l’equivalenza del gettito!
106
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse
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Decreto
Liberalizzazioni
(D.L. 24/01/2012, n.1)
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Anticipo recupero accise per
autotrasportatori
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Art. 61 Anticipo recupero accise per autotrasportatori
Per garantire la riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi
dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti le
attività di trasporto
•
•
•
•
109
frequenza delle domanda di rimborso che passa da annuale a trimestrale, per i
veicoli superiori a 7,5 tonnellate;
la richiesta per ciascun trimestre solare deve essere presentata entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre stesso;
il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per
effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso
dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare
successivo a quello in cui il credito è sorto”; da tale termine, quindi, decorrono
i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve
essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non
compensate;
è stato eliminato il limite di 250mila euro per la compensazione dei crediti
d'imposta.
Cfr. Circ. 24/02/2012, Prot. RU 22756
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Decreto
Semplificazioni
(L. 26 aprile 2012, n. 44,
conversione D.L. n.
16/2012)
110
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Abrogazione addizionale
all’accisa sull’energia elettrica
per le Regioni a Statuto Speciale
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Abrogazione addizionali accisa – Regioni a statuto speciale
• Con i commi 10 e 11 dell’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(«Decreto semplificazioni fiscali») si è disposta la soppressione, dal 1°
aprile 2012, nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti
parte degli enti a statuto ordinario l’imposta è già venuta meno a
decorrere dal 1° gennaio 2012 - dell’addizionale all’accisa sull’energia
elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province
(uso non abitativo);
•
L’intervento abrogativo in esame completa il percorso intrapreso dal
legislatore con i provvedimenti in materia di federalismo fiscale
municipale e regionale, nell’ambito dei quali specifiche disposizioni
avevano stabilito la soppressione delle predette addizionali nei territori
delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2012, garantendo
la piena compatibilità delle norme nazionali con l’ordinamento
comunitario nonché equità sull’intero territorio nazionale.
112
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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• Abrogazione dell’esenzione da accisa per
l’energia elettrica per opifici industriali
aventi un consumo mensile superiore a
1.200.000 kwh
• Variazione aliquote di accisa per energia
elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni
113
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Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Art. 3-bis:
A decorrere dal 1° giugno 2012, è abrogata l’esenzione da accisa per
l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo
mensile superiore a 1.200.000 kWh;
A decorrere dalla stessa data, sono state introdotte nuove aliquote per
energia elettrica impiegata in qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni (i.e. in luogo della precedente pari a lire 6 al kWh)
Vedi novità Decreto
Crescita imprese a forte
consumo di energia
114
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Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Nuove aliquote a partire dal 1 giugno 2012:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
• sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125
per kWh;
• sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non
sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; *
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
• sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125
per kWh;
• sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820. *
* Ai fini dell'applicazione del secondo scaglione sub a) e b), i soggetti che
producono energia elettrica per uso proprio e la consumano devono trasmettere al
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
115
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Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Nota dell’Agenzia delle Dogane n° 62488 del 31 maggio 2012
Rideterminazione della rate di acconto a partire dalla rata di giugno (da
versare entro il 16 giugno 2012) da calcolare
per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica
per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base
della conoscenza diretta dei propri consumi,
per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l’imposta
mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà,
laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo.
per gli altri soggetti (venditori, soggetti obbligati) sulla base dei
consumi indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno 2011
per ciascun utente
NB la Circolare prevede che gli uffici dovranno tener conto di motivate ed
oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati!
116
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Produzione combinata di Energia elettrica
e calore: nuovi parametri forfetari
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Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri
Art. 3 bis, comma 1 e 2, D.L.16/2012
1. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili
impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il
Ministero dell‘Economia e delle Finanze, con riferimento all'efficienza media
del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche
alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono
rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente
al quinquennio di riferimento (punto 11 della tabella A allegata al TUA, D.Lgs.
n. 504/95).
2. Periodo transitorio: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di
combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica,
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per
cento.
118
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri
Pertanto, la Nota dell’A.D. n° 62488 del 31 maggio 2012 riepiloga, in una apposita tabella,
i consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla
predetta deliberazione n.16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili
determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta
disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012 (periodo transitorio).
Combustibile
Potere
calorifico
inferiore
medio
Consumi specifici medi ex Consumi specifici medi
Unità di
deliberazione n.16/98
aggiornati (i.e. con
misura
dell’AEEG
riduzione del 12%)
Altri produttori ENEL
Altri produttori ENEL
Olio comb. ATZ
9800 kcal/kg kg/kWh
0,221
Gas naturale
9200 kcal/kg m3/kWh
0,25
Carbone
7400 kcal/kg kg/kWh
10200
kcal/kg kg/kWh
11000
kcal/kg kg/kWh
0,355
0,345
0,312
0,304
0,212
0,208
0,186
0,183
0,197
0,193
0,173
0,17
Gasolio
GPL
119
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
0,217
0,194
0,191
0,22
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Dichiarazione annuale di consumo
dell’energia elettrica: indicazione dei
consumi fatturati per coloro che
fatturano l’energia elettrica ai
consumatori finali (c.d. “venditori”)
112
120
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
Titolo presentazione
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Dichiarazione annuale di consumo dell’e.e.: consumi fatturati
Art. 9, comma 2, D.L. 16/2012
Potenziamento dell’accertamento
I soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali
(c.d. “venditori”) sono tenuti ad indicare tra gli elementi necessari per l’accertamento
del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i
consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.
(all’articolo 53 del TUA, D.lgs. 504/95, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per
l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione
annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa
vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali»).
121
Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Nuove sanzioni in materia di accise
Titolo presentazione
- Le novità fiscali 2012 - Accise
122 Roadshow
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Nuove sanzioni in materia di accise
Art. 11, comma 5, D.L. 16/2012
Sanzioni amministrative
Indipendentemente dall’applicazione delle eventuali pene previste per le violazioni che
costituiscono reato e salva l’applicazione di altre sanzioni amministrative già previste dal
TUA (per i casi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici e energia elettrica), le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal TUA e
dalle relative norme di esecuzione comprese
• l’irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti
• e l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte
sono ora punite con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro (in luogo della
sanzione da 3.000 euro a 30.000 euro che era stata in precedenza introdotta dal D.L. n.
16/2012 prima della sua conversione in legge in commento)
Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: elevare «l’attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei
prodotti energetici, dell’alcol e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica»
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Nuovi soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa sull’energia elettrica
Titolo presentazione
- Le novità fiscali 2012 - Accise
124 Roadshow
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Nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’e.e.
I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul Mercato
Elettrico vengono compresi tra i soggetti obbligati al pagamento
dell’accisa, limitatamente al consumo di detta energia.
Al riguardo, la Nota dell’Agenzia delle Dogane n° 62488 del 31 maggio
2012 ha specificato al riguardo che “il ruolo del Gestore del Mercato
Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l’offerta,
senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive
operazioni commerciali fino all’immissione in consumo dell’elettricità” e
pertanto il GME non deve essere considerato come soggetto che procede
alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali.
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Varie
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la
presentazione telematica
Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012)
Entrato in vigore 2 marzo 2012
• i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell’alcole e delle
bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità
con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative
del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla
Legge 24 novembre 2006, n. 286
• I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi
commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con
cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni
Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286
… con il nuovo provvedimento
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse
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Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la
presentazione telematica
Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012)
Entrato in vigore 2 marzo 2012
Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche ad altri operatori * che, pur non
soggetti all’obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle
procedure previste dalla telematizzazione delle accise (i.e. possibilità di sostituire la tenuta dei
registri cartacei obbligatori con la trasmissione esclusivamente telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilità)
* e.g. esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25
metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui
capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’art. 25 del TUA;
Norme attuative da stabilirsi con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane entro il 29/08/12
per:
- disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica;
- regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente;
- impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire in caso di controlli.
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Accertamento dell’accisa sulla birra per produzioni annue
non superiori a 10.000 ettolitri
Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012)
Entrato in vigore 2 marzo 2012
Fatta salva una motivata richiesta del depositario per l’applicazione della normativa
generale (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 35 TUA), nelle fabbriche con produzione annua
non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato
immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto.
Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto
ad imposta assolta.
Per dette fabbriche, l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione saranno stabiliti con determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle dogane.
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Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti
rinnovabili: canone di abbonamento annuale
Art. 3, comma 13, lett. b), D.L. 16/2012, per esigenze di semplificazione degli
adempimenti fiscali, ha previsto la possibilità di corrispondere l’imposta mediante
canone di abbonamento annuale (quantificazione forfetaria del debito di imposta)
per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili
•
•
sforniti di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia
con potenza disponibile non superiore a 100KW
con riferimento ai casi di consumi tassati (es. usi abitativi o cessione diretta a terzi
consumatori con impianto di potenza superiore a 20 KW ed inferiore a 100KW)
NB
• Esclusione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti
rinnovabili con potenza disponibile inferiore a 20 KW
• Esenzione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti
rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle
imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
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Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti
rinnovabili: controlli documentali ai fini del rilascio della
licenza
Art. 2, comma 13, D.L. 16/2012, ha previsto il rilascio della licenza agli
esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio,
azionate da fonti rinnovabili (con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti
energetici di cui all’art. 21 del TUA)
successivamente al controllo degli atti documentali (tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale)
in luogo
dell’esperimento della verifica tecnica – fiscale sull’impianto
per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali!
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Inserimento della benzina tra i carburanti esenti per
navigazione
Art. 3 ter, comma 1, D.L. 16/2012: norma di interpretazione autentica
L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Impieghi come
carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie)
si applica nel senso che
tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la
pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti
è compresa
la benzina
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D.M. 27 ottobre 2011,
G.U.S.G. n. 14 del
18/1/2012 (Nota
Agenzia Dogane 9982 /
R.U. 24/1/ 2012)
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Officine di micro-cogenerazione
D.M. 27 ottobre 2011
prevede varie semplificazioni accisa (es. canone di abbonamento annuale,
minori documenti da allegare alla richiesta di licenza) per le officine di
micro-cogenerazione (officine elettriche dotate di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento) azionate con gas naturale, gasolio
ovvero gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)
Impianti con potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW
e caratteristiche conformi ai criteri di cui all’allegato III al D. Lgs. 8
febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni.
Cfr. Nota dell’A.D. 9982 / R.U. 24 /01/12 (comunicazione del decreto)
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Disegno di Legge
Delega alla Riforma
del Sistema Tributario
approvato il 16 aprile
2012
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Delega al Governo ad introdurre
nuove forme di tassazione
ambientale (Carbon tax)
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Tassazione ambientale (Carbon Tax)
Art. 15 del Disegno di Legge del 16 aprile 2012
«In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione Europea per Io
sviluppo sostenibile e la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio
COM (2011) 169 recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il Governo, con i
decreti legislativi di cu i all'articolo 1 è delegato ad
• introdurre nuove forme di tassazione finalizzate a preservare e garantire l'equilibrio
ambientale (incentives and green taxes) e revisione della disciplina delle accise sui
prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio,
• prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato
prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e
degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle
tecnologie a basso contenuto di carbonio.
• La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti
dal presente articolo sarà coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri, della
disciplina armonizzata stabilita i n materia a livello europeo.»
NB Articolo 1 della Direttiva 2003/96/CE: «Gli Stati membri tassano i
prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva».
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Tassazione ambientale (Carbon Tax)
Settimo considerando della ultima versione della proposta di direttiva del
Consiglio COM (2011) 169
• «È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della
direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace.
• Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini
diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2
in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli
impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla
direttiva stessa.
• Tuttavia, la tassazione legata al CO2 non deve applicarsi ai consumi diretti o
indiretti degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote
dell'Unione, perché l'applicazione congiunta dei due strumenti non
consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie
al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo
totale di tali riduzioni.
• La duplicazione degli oneri dovuta a una doppia imposizione fiscale e ad una
doppia regolamentazione produrrebbe distorsioni della concorrenza e deve
dunque essere esclusa».
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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DECRETO MONTI (L.
6/12/2011, n. 214,
conversione D.L
201/2011)
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Aumento aliquote accisa su
benzina e benzina con piombo,
gasolio usato come carburante,
gas di petrolio liquefatti usati
come carburante, gas naturale
per autotrazione
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Aumento aliquote benzina ed altri carburanti
Art. 15 del Decreto Monti ((L. 6/12/2011, n. 214, conversione del D.L 201/2011)
1. A decorrere dal 28/12/2011, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del
D.Lgs. Del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle
seguenti misure:
‒ a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri (i.e. 724,20 per mille
litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74 in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici);
‒ b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri (i.e. 613,20 per mille
litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74);
‒ c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille
chilogrammi;
‒ d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad
euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
«Misure urgenti per la crescita
del paese », entrato in vigore il
26/06/2012
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Potere sanzionatorio
in materia di Made in Italy
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Art. 43, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita)
1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
“49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis (n.d.r. i.e.
sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 250.000,00 per licenziatario o titolare
del marchio)”.
Relazione
«La norma intende chiarire quale sia l’Autorità amministrativa competente all’esercizio del
potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in
Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del
marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione, dell’ uso del marchio,
qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al
riguardo, infatti è previsto l’obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi),
di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento
del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un’attestazione, circa le
informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla
effettiva origine estera di prodotti o merci”».
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane
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Criteri di revisione del sistema
delle accise sull'elettricità e
sui prodotti energetici e degli
oneri generali di sistema
elettrico per le imprese a
forte consumo di energia.
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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Imprese a forte consumo di energia
Art. 39 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita)
•
•
•
L’attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali
esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia
consumata
La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo
di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla
quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di
produzione e sull’attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali
agevolazioni
La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di
energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’economia di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico
tenuto conto dell’art. 17 della direttiva 2003/96/CE che prevede che
i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia,
identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell’energia sul valore produttivo
dell’impresa
NB Per ‘impresa a forte consumo di energia’ si intende un'impresa «in cui i costi di acquisto dei
prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta
nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto»
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Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise
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147 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA
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