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Formazione preposti - Modulo aggiuntivo

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Formazione preposti - Modulo aggiuntivo
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
corso per lavoratori e preposti 2014/2015 - a cura del RSPP con la collaborazione degli ASPP
I. C. Fuscaldo – via S. Francesco, 2 - FUSCALDO
PROGRAMMA DEL CORSO
I corsi sono riferiti al livello di rischio MEDIO:
n. 2 corsi per n. 55 LAVORATORI: 4 formazione generale +8 ore formazione specifica;
n. 1 corso per n. 11 PREPOSTI: 4 formazione generale +8 formazione specifica +8 ore formazione
aggiuntiva.
Tipologia di Corso
Formazione Generale dei lavoratori/preposti
Formazione Specifica dei lavoratori/preposti
Formazione particolare aggiuntiva per il preposti
Ore/Durata
Quattro/un pomeriggio
Otto/due pomeriggi
quattro – con valutazione
finale/un pomeriggio
Numero totale di dipendenti dell’unità produttiva
Numero totale di partecipanti al corso
113
55
3
Corsi attivati
Il numero max di lavoratori ai corsi è pari a 35, con l’obbligo di frequenza del
90% delle ore previste, con la predisposizione di un registro di frequenza.
11
Numero di preposti partecipanti ai corsi di
formazione aggiuntiva.
CALENDARIO FORMAZIONE
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.L. 81/08
Sede Centro
1° corso
Lavoratori/preposti
2° corso
Lavoratori/preposti
Modulo
generale
- giovedì 26 marzo 2015
dalle 15,30 alle 19,30
- giovedì 9 aprile 2015
dalle 15,30 alle 19,30
Modulo
specifico
- lunedì 30 marzo 2015
- martedì 31 marzo 2015
dalle 15,30 alle 19,30
- lunedì 13 aprile 2015
- martedì 14 aprile 2015
dalle 15,30 alle 19,30
Modulo
aggiuntivo
preposti
giovedì 16 aprile
2015
dalle 15,30 alle
19,30
-
lunedì 20 aprile
2015
dalle 15,30 alle
19,30
-
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MODULO AGGIUNTIVO PREPOSTI (8 ORE)
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
CONTENUTI DEL CORSO
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione, compiti,
obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione;
3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei
Lavoratori;
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6. Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali;
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Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Il Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
integrato da:
•Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
•Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L.112/2008)
•Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
•Legge 7 Luglio 2009 n° 88
•Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 106
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Testo unico - Abrogazioni
DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56
D.Lgs.n. 277/91
D.Lgs.n. 626/94
D.Lgs.n. 493/96
D.Lgs.n. 494/94
D.Lgs.n. 187/05
“ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo
stesso.”
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Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni
per la formazione del 21 dicembre 2011
Corso di formazione
Modulo aggiuntivo per “Preposti”
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Preposto
– definizione del D.Lgs. 81/08
art. 2, c. 1 lett. e:
« Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa»
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Non ha bisogno di una nomina formale (*), in quanto è l’unità
lavorativa strutturata che, grazie alle sue competenze professionali
ed alla posizione gerarchica apicale assunta rispetto alle altre unità
presenti nell’ambiente lavorativo, è considerata dal Testo Unico la
persona più adatta ad assolvere agli obblighi sintetizzati ai
successivi punti da 5. a 8. ai quali non può sottrarsi.
(*) Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione,
confermato dalla sentenza della Sezione III Penale n. 22118 del 03/06/2008,
“in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della
qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali
qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte
nell'impresa.
Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di
preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini,
istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò
stesso, tenuto”, a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 19, “all'osservanza ed
all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto
da parte dei singoli lavoratori”.
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1. Principali soggetti del sistema di
prevenzione, compiti, obblighi, responsabilità
secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi e responsabilità.
Il D.Lgs. 81/08 individua e indica con chiarezza le principali
figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro:
• Datore di lavoro;
• Dirigenti e Preposti;
• Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP e ASPP);
• Medico Competente;
• Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
• Squadre antincendio, pronto soccorso, emergenza.
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Schema Organizzazione Aziendale
PREPOSTI
ADDETTI ALLE
EMERGENZE
RSPP
DS
ADDETTI AL
PRIMO
SOCCORSO
MEDICO
COMPETENTE
ASPP
LAVORATORI
RLS
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Definizioni (art. 2 D.Lgs. 81/2008)
Datore di lavoro (DL)
Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il
soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri
decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008);
Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del
rischio e la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice
penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e
sicurezza.
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L’individuazione del DL non è scontata perché
dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa
Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere,
prendere provvedimenti, proteggere …, per
eliminare o ridurre al minimo i rischi
Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che
è in suo potere per evitare l’infortunio questo può
diventare destinatario di sanzioni penali o
ammende
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Dirigente
art. 2, c. 1 lett. d:
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur
senza i poteri tipici del DL;
Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala
le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di
spesa lo permette;
Il Dirigente risponde solo nei limiti dell’incarico conferitogli e
nella misura dei mezzi di cui è dotato.
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono: […]
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto
Legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
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d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
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g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
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l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di
cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
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p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro
superiore a tre giorni […];
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s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle
ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all’articolo 35;
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z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità;
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Dirigenti, preposti ed effettività
Art. 299 – D.lgs. 81/08 ( Esercizio di fatto di poteri direttivi)
“Le posizioni di garanzia dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti”
Principio di effettività
La disposizione si applica al DL, dirigenti e preposti e
stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione
di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle
attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e al
potere concretamente esercitato. Per “essere” un dirigente
non basta essere un manager, occorre dimostrare che sulle
persone coordinate viene esercitato un potere.
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Preposto – definizione del D.Lgs. 81/08
art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto « Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa»
I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori;
I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo;
Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che
possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di
intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a
seconda dei casi.
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Obblighi Preposto – articolo 19 preposti, […], devono (art.
19 D.Lgs. 81/08):
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso
di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; […]
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
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d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’articolo 37.
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Preposto – articolo 19 e sanzioni
SINTESI
SANZIONE
A
SOVRINTENDERE (dirigere)
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
B
CONTROLLO
COMPETENZE
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €
C
PERICOLI GRAVI ED
IMMEDIATI
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
D
CONDIZIONI DI PERICOLO Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €
E
SEGNALAZIONI
ANOMALIE
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
F
CORSI DI FORMAZIONE
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
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Servizio Prevenzione e Protezione
Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti
(ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
individuare e valutare i fattori di rischio;
definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai
rischi rilevati;
elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni;
proporre e programmi di informazione e formazione e
addestramento dei lavoratori.
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RSPP - Responsabilità
Il RSPP
non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto;
può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel
caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che
l’infortunio in esame sia scaturito da una omissione o
valutazione colposamente errata.
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Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP):
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali, facente parte del servizio di prevenzione e
protezione;
L’ASPP coadiuva il RSPP nell’espletare i compiti del SPP.
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Medico Competente (interno o esterno):
è un medico specializzato in medicina del lavoro con
compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria
e le attività di prevenzione dell’azienda;
è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in
una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della
gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.
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Obblighi del Medico Competente (art. 25)
collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza;
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso;
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria;
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invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle
sanitarie e di rischio;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria;
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
partecipa alla programmazione per il controllo
dell’esposizione dei lavoratori;
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RLS art. 47 D. Lgs.81/2008
Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende
o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti;
È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle
aziende che occupano oltre 15 dipendenti;
Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti;
1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000.
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– attribuzioni art. 50
Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l’altro:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato sulla valutazione dei rischi;
è consultato sulla designazione delle figure di SSL e
sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione
dei rischi e le misure relative;
riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni
periodiche del servizio prevenzione e protezione.
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Lavoratori
DEFINIZIONE
Il D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera a):
“«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. […]”
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Nella scuola si qualificano lavoratori
i soggetti che prestano servizio dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ad essi
sono
equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si utilizzano laboratori, attrezzature di lavoro, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici,
limitatamente ai tempi di effettiva applicazione ai laboratori e alle attrezzature.
Il d.lgs. n. 81, all'art. 4, prescrive, comunque, che gli allievi
degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale non sono computati ai fini dell'individuazione del
numero dei lavoratori a partire dal quale conseguono particolari
obblighi a carico del datore di lavoro.
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Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle misure preventive e
protettive.
Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:
• collaborare con il datore di lavoro, all'osservanza degli obblighi
posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di
lavoro in materia di protezione;
• utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da
lavoro, le sostanze tossiche, i mezzi di trasporto e i dispositivi di
sicurezza;
• adoperare correttamente i dispositivi di protezione;
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• segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi
eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
• non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
• non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono
comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
• prendere parte ai programmi formativi e di addestramento
predisposti dal datore di lavoro;
• sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico
competente.
Viene risaltato il ruolo attivo del lavoratore, la sua partecipazione come persona
direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e non più
soltanto un esecutore di ordini e mansioni.
Pertanto il lavoratore è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza
all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente
per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che
possono arrecare dei danni.
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE ADDETTO
PRIMO SOCCORSO
Il Datore di Lavoro designa tramite nomina formale i dipendenti,
Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso appositamente
formati, su proposta dei Dirigenti Responsabili delle Strutture ed
in accordo con il medico competente, previa consultazione dei
RLS.
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40
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del
sistema di prevenzione
Relazioni: il Datore di Lavoro
chi
DL
cosa
destinatario
Individua- informa-sorveglia
preposto
Individua- informa-sorveglia
dirigente
forma-sorveglia
lavoratore
nomina
RSPP
Forma-consulta
RLS
nomina
MC
Nomina-forma
Addetti a
compiti speciali
informa
ASL (OdC)
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41
Relazioni: il DL
chi
cosa
preposto
segnala
Dirigente
segnala
Lavoratore
segnala
RSPP
assiste
RLS
Segnala-assiste
MC
assiste
ASL (Odc)
Controlla (sanziona)
destinatario
DL
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42
Relazioni: il preposto
chi
cosa
DL
Individua-sorvegliaforma
Dirigente
Sorveglia-forma
Lavoratore
segnala
ASL
sanziona
chi
cosa
destinatario
segnala
DL
segnala
Dirigente
Controlla-richiama
lavoratori
segnala
RSPP
preposto
destinatario
preposto
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43
Relazioni: il lavoratore
chi
cosa
DL
Sorveglia-forma-richiama
Dirigente
Sorveglia-richiama
Preposto
Controlla-richiama
ASL
Controlla-sanziona
RLS
Rappresenta SSL
chi
cosa
destinatario
segnala
DL
segnala
Dirigente
segnala
Preposto
segnala
RSPP/MC
lavoratore
destinatario
lavoratore
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44
Relazioni: il RSPP
chi
cosa
DL
nomina
Dirigente
segnala
Preposto
segnala
RLS
segnala
chi
cosa
destinatario
assiste
DL
Si interfaccia
Dirigente
Si interfaccia
Preposto
Si interfaccia
lavoratori
RSPP
destinatario
RSPP
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45
Relazioni: il MC
chi
cosa
DL
nomina
Dirigente
segnala
Preposto
segnala
RLS
segnala
ASL
Controlla-Sanziona
chi
cosa
destinatario
assiste
DL
Si interfaccia
Dirigente
Si interfaccia
Preposto
Si interfaccia
lavoratori
MC
destinatario
MC
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46
Relazioni: il RLS
chi
cosa
DL
Forma-consulta-informa
Dirigente
consulta
lavoratore
Elegge-designa-segnala
chi
cosa
destinatario
segnala
DL
segnala
Dirigente
segnala
Preposto
segnala
RSPP/MC
segnala
ASL
RLS
destinatario
RLS
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47
La riunione periodica
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una
riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di
igiene e sicurezza dell’azienda.
La riunione è obbligatoria nelle aziende che coinvolgono oltre 15
lavoratori ed è una fondamentale occasione di confronto i cui
argomenti sono dettati dal D.Lgs. 81/08.
Ordine del giorno della riunione periodica:
Esame del documento di valutazione dei rischi;
andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria;
criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI;
programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti
e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute.
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3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore, (per esempio materiali, attrezzature di lavoro,
metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente la potenzialità
di causare danni.
Rischio
Valutazione
del Rischio
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
danno nelle condizioni di impiego, e/o di
esposizione, di un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte
a
garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
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Testo unico - Definizioni
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
Salute non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermità (OMS).
Danno
Prevenzione
La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca
alla conservazione delle salute.
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
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Analisi degli infortuni - definizioni
INCIDENTE
INFORTUNIO
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il
normale andamento dell’attività lavorativa e
determina danni materiali ad impianti ed attrezzature.
“Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in
occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità
permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità
temporanea assoluta”
NEAR-MISS
(infortunio/incidente mancato)
Qualsiasi evento che in circostanze avverse
potrebbe determinare un incidente e/o un
infortunio
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Analisi degli infortuni - Cause determinanti
• Scarsa padronanza della macchina;
• Assuefazione ai rischi ;
• Banalizzazione dei comportamenti
di fronte al pericolo;
• Sottostima dei rischi.
• Diminuzione dell’attenzione nel
lavoro di sorveglianza;
• Mancato rispetto delle procedure;
• Aumento dello stress;
• Precarietà del lavoro che conduce
ad una formazione insufficiente;
• Manutenzione poco o male
eseguita.
• Dispositivi di protezione inadatti;
• Sistemi di comando e controllo
sofisticati;
• Rischi propri della macchina
(movimenti alternati, avviamento
imprevisto, ecc);
• Macchine non adatte allo scopo o
all’ambiente (allarme sonoro
mascherato dal rumore del parco
macchine).
• Circolazione di persone;
• Assemblaggio di macchine di
provenienze e tecnologie differenti;
• Flusso di materiale o di prodotti tra
le macchine.
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Analisi degli infortuni - Conseguenze
• Danno più o meno grave all’integrità fisica del
lavoratore;
• Arresto della produzione della macchina interessata;
• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie
(es. ispezione ispettorato del lavoro);
• Degradazione dell’immagine dell’azienda.
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Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi
Art 28 comma 1
Oggetto della VdR
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi
accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. e i rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
La valutazione stress lavoro-correlato deve essere effettuata entro il 31. 12 .2010
nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente
circolare Ministero del Lavoro 18.11.2010,
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Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.
Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento
Collaborazione con RSPP e Medico Competente (nei casi previsti dall’art. 41)
Consultazione del RLS
Rielaborazione in occasione di:
• modifiche significative di processo produttivo;
• modifiche dell’organizzazione del lavoro;
• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;
• infortuni significativi
• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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DUVRI art. 26
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione nell’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento degli
interventi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori.
L’obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini/giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI.
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DUVRI art. 26
RISCHI DA
INTERFERENZA
sovrapposizioni
attività svolte
da più operatori
rischi immessi
dall’appaltatore
rischi presenti
nell’area
L’interferenza è una circostanza in cui si verifica un EVENTO RISCHIOSO
tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.
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Informazione lavoratori art. 36
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
•rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
•procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
•nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
•nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
•rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
•pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
• misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Formazione lavoratori e RLS art. 37
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
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Valutazione del rischio.
Da giugno 2013 il Documento di Valutazione Rischi (DVR) diventa obbligatorio anche per le imprese
individuali o società con meno di 10 dipendenti.
Il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, fatta eccezione per le aziende soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi ad avvisi scritti contenenti norme
comportamentali.
LA “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” è divenuta di uso comune con il recepimento di Direttive
Comunitarie.
Prima di ciò le norme in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori hanno avuto valore
prescrittivo e repressivo.
La legislazione a carattere partecipativo orientata alla promozione della salute e sicurezza ha portato a
processi di tipo valutativo per tutto ciò che è ragionevolmente prevedibile.
Il processo di valutazione dei rischi non va visto come un adempimento burocratico ma come un fondamentale e
continuo momento di verifica dell’attività produttiva dal quale dipendono la salute e la sicurezza di tutti coloro
che fanno parte della medesima attività.
La giurisprudenza, ha ritenuto responsabile il datore di lavoro in tutti i casi in
cui il documento di valutazione dei rischi non fosse risultato completo e
aggiornato (“culpa in vigilando”), anche nel caso che la carenza materiale fosse
attribuibile ad un consulente esterno (“culpa in eligendo”)
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Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti
del lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di
danni sia che:
a) risulti possibile eliminare il pericolo,
b)oppure definirne le misure protettive del caso,
c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15
del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).
La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede
necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di
operazioni successive e conseguenti tra loro.
E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il
singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a
dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di
intervento.
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Valutazione del rischio
La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è lo strumento
fondamentale che permette al D.L. di individuare le
misure di prevenzione, di pianificarne l’attuazione, il
miglioramento, ed il controllo al fine di verificarne
l’efficacia e l’efficienza.
A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così
confermare le misure di prevenzione già in atto o
decidere di modificarle, per migliorarle in relazione
alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo
sopravvenute in materia di sicurezza
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Valutazione del rischio. Obiettivo
Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire una
casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale ecc.).
L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di
consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti
che sono effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
• La prevenzione
• La protezione
• L’informazione dei lavoratori
• La formazione professionale degli stessi
• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
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Valutazione del rischio. I soggetti
L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento spetta al datore di
lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08
Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico
competente nei casi previsti dall’art 41.
La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto
deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale
adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa
tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle
valutazioni degli stessi lavoratori.
Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno
diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art
23) e gli installatori (art 24)
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Valutazione del rischio. I soggetti
Art 22
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.23
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
Art. 24
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per
la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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Valutazione del rischio. Classificazione
La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere
e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.
Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di
vista” secondo i quali viene valutato.
I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la
“mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”(quantità dei
soggetti coinvolti), la “conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del
rischio”.
Si parla di rischio generico o specifico, individuale o collettivo, volontario o
involontario e tollerabile o intollerabile.
Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico,
individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in
quel momento tale rischio è valutato.
Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare
necessario inserirli in una scala di priorità.
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Valutazione del rischio. Classificazione
Generico
Rischio Specifico
Incidente stradale
Incidente stradale per un addetto al settore trasporto
Continuo
Rischio Discontinuo
Sono quelli inerenti specifiche attività lavorative
Insorgono per attività non usuali (guasti/errori, manutenzione)
Individuale
Rischio Collettivo
Insorge per un solo individuo
Insorge per più individui
Volontario
Rischio Involontario
Di cui sì è almeno parzialmente a conoscenza
Rischi non conosciuti
Tollerabile
Rischio Intollerabile
Tollerabile se ad esempio ne deriva un beneficio
Non tollerabile
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Valutazione del rischio. Criteri
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività
lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili
La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono
successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i
provvedimenti posti in essere.
La valutazione dei rischi deve essere strutturata in modo da:
garantire che si tenga conto di tutti i pericoli (persistenti, dovuti
a guasti e ad errori, non trascurando i lavori complementari e
situazioni di lavoro che esulano dalla routine come la
manutenzione, pulizia, ecc.)
Non considerare un pericolo equivale a non valutare il rischio ad esso
associato
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Valutazione del rischio. Criteri
•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di
tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la
stima della probabilità di accadimento e la valutazione della
magnitudo delle conseguenze.
•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo
probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono
richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.
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Valutazione del rischio. Criteri
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con
uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi
comporta un contributo soggettivo del valutatore .
Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di
percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una sottostima.
A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con
le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.
La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse
metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.
Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di
altri elementi quali ad esempio:
agile lettura
individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati
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Valutazione del rischio. Criteri
Occorre tenere presente la struttura sequenziale che un incidente assume.
• A volte l’insorgere di un’unica causa (evento iniziatore) può portare
direttamente a conseguenze incidentali.
• Più spesso l’incidente presenta una struttura più complessa di carattere
essenzialmente sequenziale :
evento iniziatore - eventi intermedi – evento finale.
Per eliminare l’incidente bisogna eliminare le concause o le
concatenazioni in cui l’uomo è spesso l’anello debole.
•Fallimenti umani
•Fallimenti tecnici
•Fallimenti organizzativi
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Valutazione del rischio. Fonti informative
La valutazione va fatta precedere da:
Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili
come ad esempio:
• analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;
• consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;
• dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e
prodotti)
• fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione
delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e
della sanità);
• orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della
sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;
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Valutazione del rischio. Fonti informative
• dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti
mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;
• metodi di lavoro, manuali e procedure operative; (registro manutenzioni, atti
autorizzativi);
• controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;
• pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;
• norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;
• norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro;
• riviste specializzate.
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Valutazione del rischio. Metodologia
Esistono molti modi di procedere per l'analisi dei pericoli e la stima dei rischi.
Sicuramente occorre:
Utilizzare le competenze necessarie per redigere una VdR.
L’entità dello sforzo e delle risorse o il livello di dettaglio necessario per la realizzazione della VdR,
derivano dalla natura e dalla entità dei rischi, così come la complessità e variabilità delle tappe del
processo.
Descrivere in modo minuzioso il processo e/o le attività.
Realizzare un elenco di tutti i rischi noti nell’ambiente di lavoro compresi i rischi presenti durante
attività di lavoro eccezionali, come anomalie o operazioni di manutenzione.
Elencare gli agenti nocivi sulla base dell’esame delle materie prime, e di una attenta analisi dei
processi che consenta di identificare i prodotti intermedi e quelli finiti.
Raccogliere informazioni anche direttamente dai lavoratori in specifiche aree produttive.
Effettuare sopralluoghi.
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Valutazione del rischio. Metodologia
metodologie di analisi di rischio e scopi che si vogliono raggiungere:
Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di
progettazione.
• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per
identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.
• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate
soprattutto per identificare gli errori meccanici.
• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la
sorgente probabile dell’errore umano.
Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.
• Analisi Storica (Statistiche sugli incidenti e malattie professionali, dati INAIL).
• Indagini sugli incidenti ( banche dati, letteratura tecnica)
• Audit di sicurezza
• Checklist.
• Sopralluoghi.
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Valutazione del rischio. Fasi
INDIVIDUARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro
Pericoli
ordinari o generici
Esempi
•ambiente di lavoro
•macchine e impianti
•attrezzature
di processo
•Rilasci sostanze pericolose
•Contaminazioni
•Incendi ed esplosioni
specifici
•Presenza sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro
•Rilasci di energia nell’ambiente di lavoro
•Esposizione ad agenti fisici
•Movimentazione manuale di carichi
•Videoterminali
•Posture incongrue
•Interferenza, confusione nei ruoli
•Carenza di informazione e formazione
•Carenza procedure
•Carenza comunicazione
ergonomici
organizzativi
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Valutazione del rischio. Fasi
INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE
Individuare per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno
tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta di tutti i lavoratori.
Particolare attenzione deve essere prestata a:
• questioni di genere
• gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno
particolari requisiti:
lavoratori con disabilità
lavoratori migranti
lavoratori giovani e anziani
donne in gravidanza
personale privo di formazione o inesperto
lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato
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Valutazione del rischio. Fasi
VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DA CIASCUN PERICOLO in
termini di probabilità, gravità e frequenza di esposizione
A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:
• il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio,
improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
• la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che
non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
• la frequenza dell'esposizione e il numero di lavoratori esposti.
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Valutazione del rischio. Fasi
DECIDERE quali provvedimenti debbano essere presi per prevenire e
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di
legge, in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle
attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul
luogo di lavoro, nonché dell’organizzazione dello stesso.
Se possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice.
Per esempio, valutando:
• se l'attività o il lavoro siano indispensabili;
• la possibilità di eliminare il pericolo;
• la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.
Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia
possibile ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza
degli esposti ulteriori principi generali di prevenzione:
• combattere i rischi alla fonte;
• adeguare il lavoro a ciascun individuo, nella scelta dei posti di lavoro e
delle attrezzature; tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni
individuali.
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Valutazione del rischio. Fasi
INTERVENIRE con azioni concrete, mettere in atto misure e mezzi e
definire le priorità
Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:
• quali misure attuare;
• i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);
• le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;
• le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e una data per la revisione
delle misure di controllo.
È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:
• informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la
persona incaricata della loro attuazione;
• fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o i processi che
saranno attuati.
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Valutazione del rischio. Fasi
CONTROLLARE e REVISIONARE i provvedimenti posti in atto per
comprendere se risultano adeguati e se rimangano efficaci nel tempo.
• il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;
• le modifiche, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi
materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro possono alterare la
percezione del rischio sul luogo di lavoro;
• dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è
indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze
delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio;
ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;
• la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa
non sono più validi;
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Valutazione del rischio. Fasi
• le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o
non sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni
concernenti particolari misure di controllo;
• Mancati infortuni.
DIMOSTRARE e DOCUMENTARE che tutti i fattori attinenti l’attività
lavorativa siano stati presi in esame. Registrare i pericoli individuati, misure
necessarie, informazioni specifiche, coinvolgimento dei lavoratori e loro
rappresentanti.
È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul
lavoro.
Tale registrazione può essere utilizzata come base per:
•trasmettere informazioni alle persone interessate;
•monitorare l'introduzione delle misure necessarie;
•fornire una prova alle autorità di vigilanza;
•provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze
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Analisi del rischio – INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI
schema logico dell’analisi del rischio
I metodi di analisi e valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza
ed utilizzo ma tutti presentano la stessa sequenza di fasi logiche principali:

Identificazione dei pericoli e degli eventi incidentali si individuano in modo
sistematico tutti i pericoli legati all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in
questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili
ecc.).

Valutazione delle frequenze di accadimento (esperienza e banche dati)

Analisi delle conseguenze

Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase
comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.

Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per
valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si
individuano azioni correttive adeguate.
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ANALISI DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE
EVENTI INCIDENTALI
VALUTAZIONE
FREQUENZE DI ACCADIMENTO
ANALISI CONSEGUENZE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
È funzione di probabilità e conseguenze
storico, banche dati
chech list
modalità di guasto e analisi
effetti
esperienza
banche dati
albero dei guasti (top event)
albero eventi
danni
effetti fisici
rilasci
Processo decisionale misure prevenzione e
protezione
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Valutazione del rischio. Matrici di rischio
OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE
IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.
Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si
verifichi un evento dannoso e della gravità del danno
R = f ( t , P, D,)
RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :
• ridurre il tempo di esposizione
per t = 0 si ha R = 0
• ridurre la probabilità che un evento si verifichi
per P = 0 si ha R = 0
• ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0
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Valutazione del rischio.
PREVENZIONE
Diminuire la
PROBABILITA’
dell’EVENTO
PROTEZIONE
Diminuire la
ENTITA’
del DANNO
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Documento Della Sicurezza
- Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione
- Il documento non deve essere considerato come un lavoro
definitivo ma esso deve essere rielaborato, aggiornato e
rivisitato in occasione di modifiche di processo produttivo o
dell’organizzazione significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori
- Il documento rappresenta quindi una cerniera tra lo stato di
fatto rilevato all’interno all’azienda e la situazione
migliorata da conseguire nel breve e medio periodo
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5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori
PROBLEMA
ESEMPIO
OBIETTIVO
CONSEGNA
il preposto segnala al SPP che le classi sono
costrette a lavorare in un laboratorio
sottodimensionato rispetto al numero degli allievi
SPP
valuta il rischio legato alla situazione in essere,
confrontandosi con il preposto stesso e con il
responsabile di laboratorio per conoscere le
modalità di lavoro
propone al DS una circolare/disposizione rispetto al
numero massimo di studenti che possono operare
contemporaneamente in laboratorio
“commissiona” nel medio termine la modifica della
programmazione didattica di dipartimento
suggerisce al preposto soluzioni organizzative
adottabili nell’immediato e richiede informazioni di
ritorno
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PROBLEMA
OBIETTIVO
CONSEGNA
il preposto segnala al SPP che uno studente si
ostina a fare le esercitazioni senza indossare i
DPI richiesti, perché non vuole comprarli
ESEMPIO
SPP
pone al DS il problema dell’acquisto da parte della
scuola dei DPI per gli studenti equiparati a
lavoratori
propone al DS una circolare esplicativa in merito
suggerisce al preposto soluzioni organizzative
adottabili nell’immediato (DPI di riserva, modalità di
conservazione, ecc.) e richiede informazioni di
ritorno sui problemi gestionali che ciò comporta
suggerisce al responsabile di laboratorio
un’integrazione del regolamento, con possibili
sanzioni per chi disattende le regole
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QUATTRO REGOLE DI UN INTERVENTO
IN-FORMATIVO
1°
Avere un obiettivo
2°
L’obiettivo sia concreto, realizzabile
(es. rispetto regole, uso corretto
DPI, uso corretto di attrezzature …)
Quello che comunico e come lo comunico
3° siano funzionali e coerenti con l’obiettivo e adeguati al
destinatario
4° Valuto l’efficacia
(raggiungimento obiettivo)
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CHE COSA FA IL PREPOSTO ?
È di esempio (lavora in sicurezza)
Valorizza gli esempi positivi
Adotta una comunicazione rispettosa
(ascolta le ragioni,
non fa prediche,
attiva processi di convincimento quanto più possibile
personalizzati,
evidenzia i vantaggi, l’utilità del cambiamento)
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L’informazione
nell’ambito
della sicurezza
sul lavoro
ALCUNE VARIABILI
che condizionano la comunicazione
Fattori soggettivi
Età
Percezione del messaggio
Metodologia e tecniche di
comunicazione
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ETÀ
CONCETTO DI SÈ
Oggettivamente
delimitato
Autonomia
ESPERIENZA
Dipendenza
Risorsa
PROSPETTIVA
TEMPORALE
Applicazione
posticipata
Applicazione
immediata
ORIENTAMENTO
Centrato sulla
operatività
Centrato
sui problemi
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SECONDO MEHRABIAN
La comunicazione si realizza attraverso
Semplici regole per una comunicazione efficace
- Mettersi in gioco in prima persona
- Adeguare il messaggio alle caratteristiche di chi ascolta
- Prestare molta attenzione ai “messaggi di ritorno”
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Semplici regole
per una comunicazione efficace
Porsi degli obiettivi
Incentivare i contributi
Far emergere (e ricomporre) i contrasti
Non essere valutativi e moralistici
Convincere, non imporre
Non contrastare in modo diretto
Umorismo, ironia
Utilizzare esempi concreti e reali
Far leva sugli aspetti positivi, evidenziare i vantaggi
Valorizzare e diffondere le esperienze positive
Prestare attenzione alla comunicazione non verbale
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Tecniche di sensibilizzazione
BRAIN
STORMING
… per raccogliere le idee e produrre creativamente
Procedura
•
Il conduttore pone una domanda, individua un argomento o
una parola-chiave
•
Ciascuno esprime le proprie idee, mentre gli altri evitano
giudizi o commenti
•
Il conduttore classifica e riorganizza i contenuti
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Tecniche di sensibilizzazione
BRAIN
STORMING
VANTAGGI
Se ben condotta, è ben accettata
Stimola la partecipazione
Favorisce lo sviluppo
della creatività
È facilmente applicabile ai gruppi
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Tecniche di sensibilizzazione
LAVORO
DI GRUPPO
… tecnica che facilita la ricerca di soluzioni e
problemi
Procedura
• il conduttore pone l’argomento con un mandato da
assolvere
• ciascuno esprime le proprie idee e si apre una
discussione
• Il conduttore classifica, organizza e commenta i
risultati della discussione
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Tecniche di sensibilizzazione
LAVORO
DI GRUPPO
 Stimola la partecipazione generale
 Può essere usato per introdurre un argomento
conosciuto almeno in parte dai partecipanti
 Facilita la comprensione e l’apprendimento
 È applicabile a piccoli gruppi
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Tecniche di sensibilizzazione
STUDIO
DI CASO
Procedura
Gli interessati sono chiamati
ad analizzare/affrontare
razionalmente situazioni
articolate reali
La situazione stimolo può
consistere in un fatto accaduto,
in un problema posto (problem
solving), in una richiesta
Può essere necessario
rilanciare le domande,
evidenziare differenze ed
eventuali contraddizioni,
senza suggerire soluzioni
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



Tecniche di sensibilizzazione


STUDIO
DI CASO
VANTAGGI E SVANTAGGI
Applicazione di conoscenze
già acquisite
Evita l’applicazione in differita
Dà la possibilità di ragionare
in gruppo
Costituisce la simulazione di
una soluzione di problema
Se di una certa complessità
richiede molto tempo
Può scoraggiare se troppo
complicato (non deve essere
vissuto come un rompicapo)
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Tecniche di sensibilizzazione
COMPITI DI
REALTA’:
In classe
Esperienze di coinvolgimento degli
allievi in attività su commissione
dell’insegnante (o dal SPP)
 valutazione dei rischi di lavorazioni
di laboratorio e definizione di
procedure corrette
 collaborazione nella stesura di piani
emergenza specifici del laboratorio
 collaborazione nella predisposizione
del regolamento di laboratorio
 allestimento di materiali informativi o
didattici relativi alle esercitazioni di
laboratorio
 coinvolgimento nella stesura di
manuali d’uso di macchine o
apparecchiature di laboratorio prive
di documentazione
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



Tecniche di sensibilizzazione


COMPITI DI
REALTA’: In
classe
VANTAGGI E SVANTAGGI
Approfondimento delle
conoscenze
Acquisizione di competenze
Coinvolgimento su cose
concretamente utili e visibili
Contribuzione alla risoluzione
di problemi
Se di una certa complessità
richiede molto tempo
Richiede risorse materiali non
sempre reperibili facilmente
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I. C. Fuscaldo – via S. Francesco, 2 - FUSCALDO
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