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sicurezza e salute nelle scuole - istituto comprensivo Crosia

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sicurezza e salute nelle scuole - istituto comprensivo Crosia
Incontro di formazione
per i docenti
Studio Tecnico Ing. Francesco Rizzo – Mirto Crosia
1
Prima di iniziare …
consentitemi un breve
preambolo.
2
La prevenzione, in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, è concetto che spesso viene
considerato come una vera e propria “fantasticheria”
perché:




inutile o superflua;
siamo sicuri delle nostre cose;
non ci è mai successo niente;
ecc. ….
3
E invece:
ogni anno in Italia si verificano

1.200.000 incidenti sul lavoro

lo 0,1% e quindi 1.200 mortali
di cui
4
La riflessione deve valere anche per la
attività cosi dette “a basso o medio
rischio” come l’attività scolastica.
Infatti in questi anni, nelle nostre scuole,
abbiamo spesso, fra l’altro, registrato:
5





Cadute lungo le scale con seri rischi per la
colonna vertebrale e possibili conseguenze di
stati paralitici permanenti;
Sopravvenienza di infarti cardiaci con
conseguenti problematiche di primo soccorso;
Cadute di fulmini su edifici contornati da
attrattori non protetti;
Dipendenti incinte in postazioni non conformi;
Videoterminalisti in sofferenza per motivi vari e
diversi.
6
… e persistono, fra le altre cose,:






vie di fuga che sboccano su porte di emergenza
chiuse a chiave;
impianti elettrici a volte ancora fatiscenti, a volte
resi pericolosi da successive aggiunte ed
estensioni;
insufficiente illuminazione sul piano di lavoro;
accumuli incontrollati di carta, di vecchie
apparecchiature, di mobili in disuso;
ARCHIVI e C.T. NON A NORMA ANTINCENDIO;
fotocopiatrici attaccate ai tavoli di lavoro.
7

… per non dire di edifici ancora privi:






di CPI
di collaudo statico
di certificato di agibilità
di certificato di conformità degli impianti
elettrici
denuncia delle prese di terra
di impianti parafulmine
8
Dunque, c’è sempre da stare attenti e vigili!!!
E, per convinzione ormai largamente condivisa
e sostanzialmente radicata, la prima
attenzione va rivolta all’informazione ed alla
formazione. L’esperienza infatti ci dice che i
lavoratori bene informati e ben formati sono
vittime di un minor numero di incidenti.
9
La prima organica disciplina si è avuta con il
Decreto legislativo n. 626-94:
 Ha dato attuazione ad alcune direttive della
UE
 Ha introdotto, nel campo della sicurezza,
una nuova filosofia che si caratterizza per
due importanti innovazioni:
• Spingere la sicurezza verso il rischio minimo
accettabile
• Coinvolgere il lavoratore in tale attività
10
LEGISLAZIONE PREESISTENTE
In Italia
 Art. 2087 del Codice Civile
 Art.41 della Costituzione
 D.P.R. n. 547 – 1955 (sicurezza)
 D.P.R. n. 303 – 56 (salute)
In Europa
– Direttiva quadro 89-391
– Direttive varie
11
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il
D.Lgs.n.81 che:
 ha normato in modo organico tutta la
materia, per cui è anche chiamato
“Testo Unico” su sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro;
 ha abrogato tutta la precedente
legislazione in materia
12
Il 20 agosto 2009 è entrato in
vigore il D.Lgs.n.106 che ha
modificato ed integrato in
alcune parti l’81/08.
13
Il D.Lgs.n.81/08 è formato da
 XIII Titoli
e da
 LI Allegati
14
Il D.Lgs.n.81/08
Titolo I: principi comuni
 Art. 1. Finalità
 Art. 2. Definizioni
e) «preposto»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
15
Il D.Lgs.n.81/08
Titolo I: principi comuni
Art. 3 Campo di applicazione
Capo II: Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro
(Governo, Regioni, Imprenditori, Sindacati)
16
Il D.Lgs.n.81/08
Titolo I: principi comuni
Capo II: Sistema istituzionale
Art.
12 – Interpello
Art. 13 – Vigilanza
Capo III -
Gestione della prevenzione nei luoghi
di lavoro
17


Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
Art.19 - Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
18
Art.19 - Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall'articolo 37.
19
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni,
conformemente
alla
sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
20
Art.
26 - Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o
di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze.
21
Titolo I, capo III, sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Oggetto, modalità, modelli di organizzazione e gestione)


Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione … anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi …. rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi. “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”
22
Titolo I, capo III, sezione III
SERVIZIO
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
(Capacità e requisiti addetti, compiti,
riunione periodica)
23
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Datore di Lavoro
 RSPP
 ASPP
 Medico Competente
 Addetti alle emergenze

24
Titolo I, capo III, sezione IV
INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
ADDESTRAMENTO
(Capacità e requisiti addetti, compiti,
riunione periodica)
25
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
26
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera
a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
27
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
28
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli
del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in
vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita
mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
29
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione
di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi
formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
30
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo
1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
31
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)
valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La
durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
32
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50
ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo
del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni“se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto
ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
33
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
Sulla Formazione dei Lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive
modifiche e integrazioni.
Repertorio atti n. 221 del 21 dicembre 2011
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2012
34
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI
LAVORATORI
Il percorso formativo di seguito descritto si
articola in due moduli distinti i cui
contenuti sono individuabili alle lettere a)
e b) del comma 1 e al comma 3
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
35
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI
LAVORATORI
Formazione Generale: dedicata alla presentazione dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza
sul lavoro.
Contenuti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi
di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.
36
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI
LAVORATORI
Formazione Specifica
In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
Tale formazione e' soggetta alle ripetizioni
periodiche.
37
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Accordo Stato-Regioni
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Contenuti:
Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali,
Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da
esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici,
Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e
illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del
lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica,
Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al
profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e
infortuni mancati, Altri Rischi.
38
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Accordo Stato-Regioni
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
Durata Minima .
4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i
Lavoratori:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica
per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
39
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito ….
deve comprendere quella per i lavoratori, ….
e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione
ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
La durata minima del modulo per preposti e' di 8 ore, salvo diversi
accordi aziendali, assunti previa consultazione del RLS
40
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione
agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera;
41
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione agli
obblighi previsti all'articolo 19:
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
42
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Accordo Stato-Regioni
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione agli
obblighi previsti all'articolo 19:
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il
90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra
loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le conoscenze relative
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
43
Titolo I, capo III, sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
(Il Medico Competente)
44
Titolo I, capo III, sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
45
Titolo I, capo III, sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 45 - Primo soccorso
Art. 46 - Prevenzione incendi
46
PRIMO SOCCORSO
47
48
49
50
51
52
Telefonare al
118
53
DM 15 LUGLIO 2003 N.388 - Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO


















Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
54
PREVENZIONE INCENDI
55
PREVENZIONE INCENDI
EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
Scuole di tipo
• 0 – sotto le 100 presenze
• 1 – fra 101 e 300
• 2, 3, 4, 5
56
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
Le scuole di tipo 1,2,3,4,5
(oltre 100 presenze)
sono soggette al controllo dei
VV.d.F. e, pertanto, necessitano del
CPI
57
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
Ai fini dell formazione degli
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
(DM 10 marzo 1998)
 Scuole con meno di 100 presenze
Corso A, durata 4 ore
 Scuole da 101 a 300 presenze
Corso B, durata 8 ore
 Scuole con più di 300 presenze
Corso C, durata 12 ore, con attestato di
idoneità rilasciato dai VV.d.F.
58
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
Scale
(D.M.I. 26 agosto 92)
• largh. min. ml. 1.20
• di norma:
1. rampe rettilinee
2. gradini a pianta rettangolare
59
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
Sistema di vie di uscita
 Almeno
due vie di uscita verso luoghi sicuri
 Larghezza non inferiore a ml. 1.20
 Largh. porte locali uso studenti => ml.1.20
 Lunghezza non superiore a ml. 60
60
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
Uscite da ogni piano: almeno due
Porte aule:
• Larghezza non inferiore a ml. 1.20
• Apertura verso l’esodo
61
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
ATTIVITA’ A RISCHIO PARTICOLARE
• Depositi di materiali solidi combustibili
• Centrali termiche
• Depositi combustibili
• Cucine
62
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE
• Certificato conformità legge 46-90
• Impianto messa a terra (controllo ogni 2 anni)
• Impianto protezione scariche atmosferiche
(controllo ogni 2 anni)
SISTEMI DI ALLARME
• Anche campanella di normale uso
• Suono convenuto
• Locale sempre presidiato
63
PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI
• Rete idranti oltre 100 presenze
• Estintori
 Uno per ogni 200 mq.
 Almeno due per ogni piano
• Segnaletica
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PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI
• Registro controlli periodici
• Piano di emergenza
• Almeno due prove di evacuazione per anno
scolastico
• Informazione-formazione allievi
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PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA
(D.M.I. 26 agosto 92)
DISPOSIZIONI MANTENIMENTO MISURE
• Ogni giorno all’inizio attività
 Porte emergenza libere ed aperte
 Vie di fuga prive di ostacoli
• Ogni giorno alla fine attività
 Apparecchiature elettriche spente
 Assenza di accumuli incontrollati rifiuti combustibili e di
fiamme libere
 Materiali infiammabili in luoghi sicuri
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TRIANGOLO
DEL
FUOCO
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Mai acqua su
apparecchi in
tensione !!!
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Incendio di grandi dimensioni
1.Dare l’allarme
2.Chiamare subito i Vigili del Fuoco con il
3.Aspettare i VV.d.F. e riferire:
115
• dove si è sviluppato l’incendio
• dove si trova l’attacco dell’acqua
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PIANO DI EMERGENZA
Contenuti:
 Elementi su:





Caratteristiche luoghi e distribuzione ambienti
Vie di fuga
Sistemi di allarme
Ubicazione impianti di spegnimento
Ubicazone interruttore generale alimentaz. elettr.
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PIANO DI EMERGENZA
Contenuti:
 Azioni in caso di emergenza
 Procedure di evacuazione
 Disposizioni per chiamata VV.d.F.
 Disposizioni scritte al personale
 Misure per assistenza disabili
 Squadre di emergenza, procedure, doveri
 Ubicazione e numero persone presenti
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PIANO DI EMERGENZA
Procedure di evacuazione:
In caso di terremoto: se ci si trova al chiuso
1.Allontanarsi da strutture che
possono crollare (muri divisione,
armadi,ecc.);
2.Ripararsi sotto punti solidi o
sotto un banco, un letto,ecc.;
3.Uscire a scosse esaurite.
73
PIANO DI EMERGENZA
Procedure di evacuazione:
In caso di terremoto: se ci si trova all’aperto
1.Allontanarsi da strutture che
possono crollare (balconi,
cornicioni, alberi, ecc);
2.Tenersi lontani dalle spiagge per
qualche ora;
3.Se ci si trova in auto, rimanervi.
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75
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PIANO DI EMERGENZA
Procedure di evacuazione: in caso di incendio
Se viene dato l’ordine
di evacuazione, a
voce o attraverso il
suono prolungato e
ripetuto della
campanella, uscire
con calma e
ordinatamente in fila
Incarichi a cura dei docenti:
• Due apri-fila
• Due serra-fila
• Due aiuto-disabili
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PIANO DI EMERGENZA
Procedure di evacuazione: in caso di incendio
Aria calda e
fumo vanno
verso l’alto
Sigillare le
porte
Usare le porte
di sicurezza
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PIANO DI EMERGENZA
Procedure di evacuazione:
in caso di incendio
Per attraversare locali
invasi da fumo:
• Liberarsi da indumenti
sintetici;
• Bagnare abbondantemente
vestiti e capelli;
• Proteggere capo e viso
con un panno bagnato.
80
81
82
83
CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI.
A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più
comuni:
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non
idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere
incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore;
d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature;
e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatarnente protetti;
f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non
qualificate;
84
CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI.
g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non
sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente
in servizio);
h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento,
macchinari, apparecchiature elettriche e di uffici
j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di
fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali
od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
85
Titolo I, capo III, sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
86
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
Eletto o designato:


Fra i lavoratori nelle aziende fino a 15
dipendenti;
Nell’ambito delle RSU nelle aziende con più
di 15 dipendenti.
Il nominativo deve essere comunicato all’INAIL
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Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali;
88
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o
dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
89
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r),
contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e
per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
90
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5. I RLS ... ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di
cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione.
91
Titolo I, capo IV
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
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Titolo II
I LUOGHI DI LAVORO
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
93
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.
Ambienti di lavoro
(stabilità, planivolumetria, finiture interne
ed esterne, vie di circolazione e di
emergenza, porte, scale, posti di lavoro,
microclima, illuminazione, locali di
complemento, spogliatoi, servizi igienici,
dormitori)
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ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
MICROCLIMA
Ambienti di lavoro
 Temperatura confortevole
 Umidità relativa intorno al 50%
 Aria salubre in quantità sufficiente
ILLUMINAZIONE
 Almeno 400-450 lux sul piano di lavoro
SUPERFICI AULE
 Circa 2 mq/alunno
95
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Le certificazioni
 Collaudo o idoneità statica
 CPI ove necessario (oltre 100 presenze, CT oltre
100.000 Kcal/h, depositi combustibili)
 Conformità antincendio: CT fra 30.000 e 100.000 Kcal/h
 Denuncia CT all’Amm.ne Prov.le
 Certificato conf. impianti elettrici DM 37/08
 Certificato di protezione dai fulmini
 Contratto manutenzione estintori
 Collaudo annuale impianti idrici di spegnimento ove presenti
 Contratto manutenzione impianti microclimatici
96
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Le precauzioni … !
Verifica periodica funzionalità luci di emergenza;
Verifica giornaliera funzionalità porte di emergenza
Verifica a fine attività giornaliera che le apparecchiature
elettriche, che non devono restare in tensione, siano spente e
non vi siano fiamme libere, accumuli incontrollati di rifiuti
combustibili e che tutti i materiali infiammabili siano depositati
in luoghi sicuri;
Verifica giornaliera che lungo le vie di fuga, lungo le scale
interne e le scale di sicurezza non vi siano ostacoli;
Verifica periodica che i sistemi di allarme siano perfettamente
funzionanti;
Verifica periodica che gli estintori siano stati controllati da non
più di sei mesi
97
RISCHI PARTICOLARI






Psicosociale (stress)
Maternità
Interferenze
Fulmini
Indoor
Biologico
98
RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress)
La valutazione del rischio stress lavoro
correlato, di cui all’art. 28 del D.Lgs.n.81/08,
deve essere effettuata secondo le linee guida
contenute nella Circolare del Ministero del
Lavoro n. 15 del 18 novembre 2010, che
prevedono una “procedura a step”.
99
RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress)
Monitoraggio
Il rischio stress sarà monitorato con cadenza annuale, salvo situazioni
eccezionali.
Soggetti coinvolti nella valutazione di monitoraggio
Il gruppo dei valutatori comprende, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, il
Medico competente, i responsabili di plesso edil RLS.
Liste di controllo
Nel monitoraggio annuale verranno utilizzate liste di controllo che
consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile,
parametrica dei fattori descritti ai capitolo precedenti.
10
0
RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress)
La valutazione si articola in due fasi:
 una necessaria (la valutazione preliminare);
 l’altra eventuale (valutazione approfondita), da attivare
nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi
di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di
correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di
lavoro, si rivelino inefficaci.
10
1
RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor
L’inquinamento indoor riguarda ambienti di
lavoro e ambienti domestici, luoghi dove
trascorriamo periodi lunghi e continuati e in
particolare:
gli inquinanti, i soggetti più a rischio,
il rapporto con l’inquinamento esterno,
le misure per ridurre l’esposizione.
10
2
RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor
Rischio indoor nelle scuole.
Per quanto riguarda in maniera specifica gli ambienti
scolastici, recenti ricerche scientifiche
attribuiscono alla presenza di inquinamento nelle
scuole una parte dell'aumento e dell'aggravamento
delle malattie respiratorie nell'infanzia ed
evidenziano che una qualità dell'aria e delle
condizioni microclimatiche non ottimali possono
influenzare negativamente la performance del lavoro
scolastico degli studenti.
10
3
RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor
Rischio indoor nelle scuole.
In Italia i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8
ore al giorno, per almeno 10 anni.
Gli studi effettuati fino ad ora dimostrano che gli edifici
scolastici italiani frequentemente presentano gravi problemi
igienico-sanitari, per la cattiva qualità delle costruzioni, per
carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo
condizionamento dell'aria.
Per quanto riguarda le allergie alimentari, è dimostrato che
adeguate misure di prevenzione possono prevenire le reazioni
allergiche anche gravi, quali l'anafilassi, grave reazione
allergica a rapida comparsa e che può causare la morte .
10
4
RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor
Rischio indoor nelle scuole.
Programma integrato di interventi di prevenzione nel contesto
scolastico
Principi
 Garantire ai bambini ed agli adolescenti, in particolar modo ai
soggetti allergici e asmatici, il diritto sancito dall'OMS di
respirare aria sana negli ambienti scolastici;
 Garantire a tutta la popolazione scolastica il diritto alla salute,
definita come uno stato di completo benessere psicofisico e
sociale e non soltanto come assenza di malattia;
 Garantire ai bambini ed agli adolescenti il diritto di essere
protetti da ogni forma, diretta ed indiretta, di promozione
dell'uso del tabacco e di ricevere ogni informazione e sostegno
utile a scoraggiare la tentazione di iniziare a fumare.
10
5
RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor
Rischio indoor nelle scuole.
Programma integrato di interventi di prevenzione nel contesto
scolastico
Obiettivo strategico
… contrastare l'aumento di incidenza/prevalenza dell'asma e delle
allergie nei bambini e nei ragazzi, ridurre il loro impatto sulla
salute ed evitarne l'evoluzione verso forme conclamate o croniche.
Obiettivi specifici
Realizzare ambienti scolastici salubri e sicuri, liberi da sostanze
inquinanti e allergeni indoor ;
Migliorare la conoscenza sui principali fattori di rischio indoor ;
Promuovere attraverso l'istituzione scolastica comportamenti e stili di
vita salutari.
10
6
Rischio indoor nelle scuole.
Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli
allergeni indoor
Misure di profilassi di carattere generale
 Favorire ventilazione e ricambio dell'aria;
 Asportare quotidianamente la polvere dalle superfici (pavimenti,
banchi, cattedre, ecc .) con panni umidi;
 Effettuare una pulizia ambientale più accurata durante la stagione
pollinica;
 Sottoporre a periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco
dei bambini, come le "sabbionaie" (utilizzate soprattutto nelle
scuole materne) che possono divenire facili ricettacoli di polvere,
sporcizia o peli di animali;
 Nelle aule evitare la presenza di tappeti e moquette; limitare il più
possibile il numero di imbottiti ed evitare la presenza di tendaggi
all'interno dell'aula;
10
7
Rischio indoor nelle scuole.
Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli
allergeni indoor
Misure di profilassi di carattere generale
 Evitare l'accumulo di libri e giornali, sui quali possono proliferare
muffe e acari;
 Limitare la presenza di armadietti; ove presenti, evitare di
conservare all'interno di essi abiti, cibi e ogni altra cosa che possa
rappresentare una sorgente di umidità o di accumulo di polvere;
 Appendere i cappotti preferibilmente all'esterno delle aule;
 Plastificare i poster e fogli di lavoro da esporre alle pareti, per
facilitarne la pulizia con panni umidi.
10
8
Rischio indoor nelle scuole.
Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli
allergeni indoor
Misure per limitare l'esposizione a muffe e funghi
 Evitare la formazione di condense sui vetri, favorendo un'adeguata
ventilazione e ricambio d'aria;
 Eliminare le infiltrazioni d'acqua e riparare immediatamente
eventuali perdite d'acqua negli interni;
 Limitare il numero delle piante ornamentali.
10
9
Rischio indoor nelle scuole.
Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli
allergeni indoor
Misure specifiche per limitare l'esposizione a latice (lattice
sintetico o di gomma)
Se nella scuola è segnalata la presenza di una persona affetta da
allergia da latice è opportuno :
 Evitare che nelle classi/palestre siano presenti manufatti in latex;
 Se non rimovibili devono essere opportunamente coperti;
 Istruire il personale addetto alle pulizie dei locali circa le
procedure da adottare: pulizia ad umido senza utilizzare guanti in
latice;
 Utilizzare guanti in vinile o in polietilene anche per la distribuzione
dei pasti e la preparazione di cibi nelle cucine e nelle mense
scolastiche.
11
0
Rischio indoor nelle scuole.
Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli
allergeni indoor
Misure per limitare l'esposizione a allergeni alimentari
 Acquisizione delle informazioni mediche per i bambini a rischio;
 Incrementare la supervisione durante i pasti e le ricreazioni,
impedendo la condivisione di cibi, contenitori o utensili;
 Mantenere un'accurata pulizia di tavoli e giocattoli e un accurato
lavaggio delle mani prima e dopo la manipolazione dell'alimento;
 Interdire l'utilizzo di alimenti senza chiare indicazioni degli
ingredienti nelle etichette;
 Educazione sanitaria rivolta i bambini a rischio, collaboranti in
relazione all'età.
111
Rischio indoor nelle scuole.
Informazione/formazione per personale scolastico, studenti e
famiglie
La scuola deve includere tra gli obiettivi della propria offerta
formativa anche quello di diffondere la conoscenza dei principali
determinanti di salute e della prevenzione dei principali fattori di
rischio, soprattutto attraverso la promozione di abitudini e stili di
vita sani.
A tal fine nei programmi didattici dovrebbero essere previste alcune
ore dedicate all'informazione e all'educazione sanitaria sulle
principali problematiche riguardanti i temi dell'ambiente e della
salute sulle principali strategie di prevenzione sanitaria e
ambientale.
11
2
Rischio indoor nelle scuole.
Informazione/formazione per personale scolastico, studenti e
famiglie
Tutta la “famiglia scolastica” dovrebbe essere adeguatamente
informata e formata sui principali rischi per la salute correlati ad una
cattiva qualità dell'ambiente scolastico; particolare attenzione
dovrebbe essere dedicata alle malattie correlate all'ambiente che
interessano l'infanzia: malattie respiratorie, allergie, asma, obesità,
disturbi alimentari, ecc.
Campagne informative sull'allergia e l'asma e sulla qualità dell'aria
indoor, alimentazione e attività fisica, andrebbero indirizzate anche
alle famiglie.
11
3
RISCHI PARTICOLARI: Maternità
La tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53, fa riferimento al
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
11
4
RISCHI PARTICOLARI: Maternità
In questa sede, si ritiene di potere individuare i seguenti
rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza:
Fotocopiatrici e fax.
Devono essere situate in apposito locale, senza
interferenza con i singoli posti di lavoro.
Le lavoratrici in gravidanza non faranno uso di tali
macchine se non in condizioni strettamente necessarie.
Condizionatori.
Eventuali stati di insofferenza dovuti alle condizioni
microclimatiche dovranno essere segnalate con ogni
sollecitudine.
11
5
RISCHI PARTICOLARI: Maternità
In questa sede, si ritiene di potere individuare i seguenti
rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza:
Scale portatili.
Le lavoratrici gravide non devono farne uso in alcun caso.
Carichi pesanti.
Per le donne, si intende per “carico pesante” un oggetto
di peso superiore a 20 kg.. Lo spostamento manuale di
tali carichi è sempre vietato. Per le donne in stato di
gravidanza è consigliabile evitare spostamenti manuali
anche di carichi inferiori, che non siano oggetti di uso
normale.
11
6
RISCHI PARTICOLARI: Interferenze
Attività potenzialmente interferenti
Le attività potenzialmente interferenti sono quelle svolte
dalla ditta incaricata di pulire i locali scolastici.
La Dirigenza Scolastica promuove attività di cooperazione,
per l'attuazione delle misure di prevenzione protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto, e di coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
11
7
RISCHI PARTICOLARI: Fulmini
L’art. 84 del D.Lgs.n. 81/08 recita:
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli
effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati
secondo le norme di buona tecnica.
11
8
RISCHI PARTICOLARI: Biologico
Derattizzazione
L’Ente locale dovrà provvedere, almeno una volta
all’anno, a bonificare le aree di pertinenza degli edifici
scolastici da eventuali presenze di topi mediante esche
esterne con opportuni distributori.
Disinfestazione
L’Ente locale dovrà provvedere, almeno due volte
all’anno, prima dell’apertura dell’anno scolastico e
durante le vacanze pasquali, a bonificare le aree di
pertinenza degli edifici scolastici da eventuali presenze
di insetti nocivi, parassiti, piante infestanti mediante
idonea disinfestazione con personale specializzato.
11
9
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
12
0
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
12
1
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
12
2
Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
12
3
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
12
4
Attenti al computer…!
12
5
Attenti al computer…!
12
6
Titolo VIII
AGENTI FISICI
 RUMORE
 VIBRAZIONI
 CAMPI ELETTROMAGNETICI
 RADIAZIONI
12
7
Titolo IX
AGENTI CHIMICI
 CANCEROGENI
 AMIANTO
12
8
Titolo X
AGENTI BIOLOGICI
12
9
Titolo XI
ATMOSFERE ESPLOSIVE
13
0
ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO:
 I.S.P.E.S.L.
 A.S.P.
 ISPETTORATO PER IL LAVORO
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 INAIL
 VIGILI DEL FUOCO
 COMUNE
 REGIONE
13
1
Ogni anno in Italia:
circa 1.000.000 di incidenti
di cui
circa lo 0,1% , pari a circa
1.000, sono mortali
13
2
13
3
Le cadute: 59%
13
4
Conoscere i pericoli che
possono presentarsi ….
in casa
nella scuola
nell’ambiente
13
5
Nell’ambiente:
Il terremoto
Le alluvioni
Le frane
I fenomeni atmosferici:
• Rovesci temporaleschi
• Venti impetuosi
• Grandinate violente
Incendi boschivi
13
6
Il terremoto.
Terminata la scossa …
1.Spegnere eventuali fuochi e non accenderne di
nuovi;
2.Chiudere interruttori centrali di gas e luce;
3.Se si sospettano perdite di gas aprire porte e
finestre e segnalare.
13
7
Il terremoto.
Terminata la scossa …
Nell’abbandonare l’edificio …
1.Non portare con sé corpi ingombranti;
2.Per scendere mai usare l’ascensore ed usare
possibilmente le scale antincendio;
3.Portarsi nel punto di raccolta;
4.Mai rientrare negli edifici lesionati.
13
8
Pericoli in casa e a scuola:
l’elettricità
Il corpo umano è un “conduttore”:
In rapporto a: INTENSITA’ DELLA
CORRENTE E DURATA DEL PASSAGGIO:
Scossa lieve, ustioni, blocco
della muscolatura, arresto
respiratorio, alterazioni
cardiache
13
9
Pericoli in casa e a scuola:
l’elettricità
 Presa di terra.
 Interruttore differenziale, o salvavita.
 Attenti all’acqua.
14
0
Pericoli in casa e a scuola:
l’elettricità
Conformità Europea
Istituto Marchio Qualità
14
1
I numeri nazionali:
Vigili del Fuoco….115
Carabinieri…….……112
Pronto soccorso…118
14
2
Sconsigliare l’uso di zainetti scolastici dal peso
superiore a 1/10 del peso corporeo dell’alunno di
normale costituzione e a 1/15 del peso corporeo
dell’alunno di costituzione gracile.
Per un bambino di 30 Kg.
3 kg. se in buona salute
• 2 kg. se di costituzione gracile
14
3
Mai dimenticare che:
per una sciocchezza
per una piccola imprudenza
per la mancanza di attenzione
per la mancanza di una accorta prevenzione,
si può rimanere paralizzati
per tutta la vita,
ma si può anche morire.
14
4
Fare crescere
la cultura della sicurezza:
 per vivere meglio
 per contare meno morti
14
5
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E
BUON LAVORO
14
6
Fly UP