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il reddito di lavoro autonomo

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il reddito di lavoro autonomo
IL REDDITO DI LAVORO
AUTONOMO
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Caratteristiche rilevanti ai fini fiscali del lavoro autonomo:
• Abitualità: esercizio dell’attività in maniera stabile, sistematica e
programmata
• Non esclusività: l’artista e/o il professionista può esercitare
contemporaneamente altre attività
• Professionalità: sussiste quando il soggetto pone in essere una
molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo
DETERMINAZIONE ANALITICA DEL
REDDITO
Art. 54, D.P.R. n. 917/1986
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o professione,
salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati a netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del
soggetto che li corrisponde”
TOTALE COMPENSI INCASSATI – TOTALE SPESE PAGATE =
REDDITO O PERDITA
MOMENTO DI PERCEZIONE DEL REDDITO
ASSEGNO CIRCOLARE: consegna materiale dell’assegno.
ASSEGNO BANCARIO: consegna materiale del titolo di credito
BONIFICO BANCARIO: data di accredito di denaro sul c/c
COMPENSI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Contributi integrativi obbligatori:
sono contributi che il lavoratore autonomo è generalmente tenuto a versare
alla propria cassa di appartenenza e si sostanziano:
• In un contributo soggettivo
• Un contributo integrativo
• Un contributo, generalmente di importo fisso, di solidarietà o maternità.
Il contributo integrativo viene esposto in fattura dal lavoratore autonomo ed
in pratica viene corrisposto dal cliente; tale contributo non rientra nei
compensi del professionista.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Maggiorazione del 4%:
La percentuale del contributo che i professionisti, iscritti alla gestione
separata INPS, in quanto non provvisti di autonoma cassa previdenziale,
addebitano in fattura al proprio cliente, rientra nella nozione di compenso.
Tale maggiorazione del 4%:
• Non deve essere considerata contributo previdenziale
• Deve essere considerata parte integrante del compenso di lavoro
autonomo
RIMBORSI SPESE
Tra i compensi non rientrano i rimborsi di spese anticipate in nome e per
conto del cliente (tasse pagate per il contribuente, diritti di cancelleria, ecc.).
Tra i compensi rientrano invece:
• I proventi percepiti dal professionista sotto forma di rimborso spese
inerenti all’attività (spese di viaggio, vitto e alloggio ( che il professionista
sostiene per lo svolgimento dell’incarico).
• I rimborsi forfettari addebitati al cliente.
COLLABORAZIONI E LAVORO
AUTONOMO
Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco
o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei
compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono
riconducibili all’attività professionale.
Principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti che
risultino inerenti all’attività artistica o professionale esercitata dal
contribuente se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano
necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di
lavoro autonomo esercitata abitualmente.
ESEMPIO
Compenso percepito da un dottore commercialista per l’attività di sindaco
Compenso di lavoro autonomo.
SPESE
SPESE REALTIVE AGLI IMMOBILI
DISTINZIONE
Immobili di tipo abitativo: categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11, inclusi gli
immobili censiti in un’altra categoria catastale (ad esempio box, cantina, ecc.)
che costituiscono pertinenze di un fabbricato avente destinazione abitativa
Immobili strumentali: classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O
COSTRUZIONE (IMMOBILE STRUMENTALE)
IVA
IRPEF
• Acquisti effettuati tra il 1° gennaio
2007 ed il 31 dicembre 2009
• Deducibilità per competenza, quote
annuali
di
ammortamento,
indipendentemente dal momento in
cui avviene il pagamento
• Per le quote, va fatto riferimento ai
coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31
dicembre 1988 (per gli immobili, 3%)
• Il valore del fabbricato va assunto al
netto del valore del terreno (costo del
terreno/20% del costo dell’immobile)
REVERSE CHARGE
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE STRUMENTALE)
Per il professionista, l’eventuale IVA sull’acquisto risulterà
detraibile in base al principio di inerenza ed all’eventuale prorata di detraibilità
ACQUISTO IN PROPRIETA’ O COSTRUZIONE
(IMMOBILE AD USO PROMISCUO)
IVA
Se l’immobile è accatastato come
strumentale si seguiranno le regole
riportate al punto precedente
Se l’immobile è accatastato come
abitativo:
IRPEF
E’ deducibile il 50% della
rendita catastale.
Ai fini della deducibilità, è
richiesto che il contribuente
non disponga nel medesimo
comune di altro immobile
adibito
esclusivamente
all’esercizio
dell’arte
o
professione.
DETRAIBILITA’ IVA (IMMOBILE USO
PROMISCUO)
Nei casi in cui l’acquisto di fabbricati da parte del professionista
di un immobile accatastato come abitativo sia soggetto ad IVA,
tale imposta non potrà mai essere portata in detrazione
dall’esercente l’arte o la professione.
LOCAZIONE
IMMOBILI STRUMENTALI
IVA
IRPEF
Il canone di locazione è interamente
deducibile
DETRAIBILITA’ IVA
Per il professionista, l’eventuale IVA risulterà detraibile in base al principio di
inerenza ed eventualmente al pro-rata.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO
IVA
IRPEF
Immobile accatastato strumentale +
contratto uso diverso dall’abitativo
Risulta deducibile il 50% del canone
corrisposto
Ai fini della deducibilità, è richiesto
che il contribuente non disponga nel
medesimo Comune di altro immobile
adibito esclusivamente all’esercizio
dell’arte o professione.
Regole dei fabbricati strumentali
Immobile accatastato abitativo +
contratto uso abitativo
Sono operazioni esenti
SPESE RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI
VEICOLI CON LIMITAZIONI FISCALI
• Ciclomotori di cui all’art. 52 del Codice della Strada
• Motocicli di cui all’art. 53 del Codice della Strada
• Autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) del codice della
Strada
• Autocaravan di cui all’art. 54, comma 1, lett. m) del codice
della strada
ACQUISTO DEL VEICOLO
IVA
IRPEF
L’imposta pagata dal professionista per
l’acquisto o l’importazione dei veicoli a motore
individuati dalla lett. c), art. 19-bis1, D.P.R. n.
633/1972 è detraibile:
• Nella misura forfettaria del 40% se i veicoli
sono
utilizzati
solo
parzialmente
nell’esercizio dell’arte o della professione
• Per l’intero importo se i veicoli sono
utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’arte o della professione
I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute
per l’acquisto di veicoli (autovetture e
autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte
del professionista sono i seguenti:
•
percentuale
di
deducibilità
pari
al 40 %
•
possibilità di applicazione del regime
agevolativo solo in relazione ad un unico
veicolo se l’attività professionale è esercitata
individualmente
•
Non si tiene conto: della parte del costo
di acquisizione che eccede Euro 18.075,99 per
le autovetture e gli autocaravan, Euro 4.131,66
per i motocicli, Euro 2065,83 per i ciclomotori
COSTI CONNESSI AGLI AUTOVEICOLI
IVA
L’IVA relativa a:
•
acquisto di carburanti e lubrificanti utilizzati per i veicoli in
esame
•
Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed
impiego degli stessi, nonché in relazione al leasing e noleggio
è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione IVA
sull’acquisto del veicolo
IRPEF
Deducibili nella misura del 40% (carburante, …)
SPESE TELEFONICHE
IVA
Applicando il principio generale di inerenza il
professionista può detrarre integralmente
l’IVA assolta in relazione agli acquisti,
prestazioni di servizi e alle relative spese di
gestione per la telefonia mobile.
Per quanto attiene l’IVA relativa alla telefonia
fissa la percentuale di detraibilità è pari al
100% e quindi il trattamento IVA diverge da
quello attualmente previsto ai fini delle
imposte sui redditi.
IRPEF
Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio, le
spese di impiego e manutenzione degli
apparecchi di telefonia sono deducibili nella
misura dell’80%.
Nota
Essendo il telefonino un bene strumentale è pertanto possibile distinguere a
seconda che il bene abbia un costo unitario fino a Euro 516.46 ovvero
superiore.
Beni di costo non superiore a Euro 516.46
In tale ipotesi, il contribuente può dedurre (nel limite dell’80%) il costo
• per intero nell’esercizio in cui il telefono è stato acquistato
• per quote di ammortamento calcolate utilizzando i coefficienti
ministeriali (DD.MM. 31/12/88 e successive modifiche ed integrazioni
Beni di costo superiore a Euro 516.46
In tale seconda ipotesi, il bene non può essere spesato (80%) per intero
nell’esercizio; il contribuente può solo dedurre l’80% delle quote di
ammortamento calcolate con i coefficienti ministeriali.
SPESE DI PUBBLICITA’
IVA
L’IVA addebitata per dette spese
risulta detraibile per il professionista
IRPEF
Le spese di pubblicità non risultano
regolamentate, per il professionista,
nemmeno ai fini delle imposte sui
redditi. Pertanto, anche in questo
caso, trova applicazione il principio
generale di deducibilità in base
all’inerenza con l’attività svolta: di
conseguenza, tale tipologia di spesa
risulta deducibile dal reddito di
lavoro autonomo del professionista..
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Come specificato dall’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.34/2009, punto 1, l’inquadramento
generale delle spese di rappresentanza fornito dall’articolo 108, comma 2, TUIR e dal relativo
Decreto attuativo, nonostante esplicitamente riferito alle imprese, può essere considerato anche
per definire se le spese sostenute dei professionisti sono o meno qualificabili “di
rappresentanza”.
L’articolo 1, comma 1, Decreto attuativo individua nella gratuità la caratteristica essenziale delle
spese di rappresentanza e richiede che dette spese siano:
• sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
• ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
•coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Il citato comma 1 include, in particolare, nelle spese di rappresentanza:
→le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività
promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica
dell’impresa;
→le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;
inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti/erogati
dall’impresa;
→i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui
sostenimento risponda ai criteri di inerenza come sopra individuati;
→ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza sopra citati.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
IVA
IRPEF
Art. 19-bis1, comma 1, lettera h),
DPR n. 633/1972
L’imposta è:
• detraibile se riferita all’acquisto
di beni di costo non superiore ad
Euro 25,82
• Indetraibile
Le spese di rappresentanza risultano
deducibili nei limiti dell’1% dei
compensi percepiti
– se riferita all’acquisto di beni di costo
superiore a Euro 25,82
– alle prestazioni di servizi,
indipendentemente dal valore delle
stesse
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI
IVA
Detrazione integrale dell’IVA per le
spese relative:
• Alle prestazioni alberghiere,
purché inerenti all’attività di
lavoro autonomo
• La somministrazione di alimenti e
bevande a prescindere dal luogo
in cui i pasti sono consumati
IRPEF
Le spese relative a prestazioni
alberghiere e di somministrazione di
alimenti e bevande siano deducibili
nella misura del 75% e, in ogni caso,
per un importo complessivamente
non superiore al 2% dell’ammontare
dei compensi percepiti nel periodo di
imposta
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
IVA
IRPEF
SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
CONGRESSI E CORSI
IVA
Detraibile al 100%
Risulta inoltre integralmente
detraibile l’IVA pagata con
riferimento alle prestazioni
alberghiere ed alle somministrazioni
di alimenti e bevande inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi
e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi
IRPEF
La deducibilità delle spese sostenute
per partecipazione a corsi di
aggiornamento, congressi e similari,
è permessa nel limite del 50%
dell’ammontare delle spese.
Le spese di vitto e alloggio sostenute
per la partecipazione a convegni,
congressi e simili, sono ora deducibili
nella misura del 37.5% (pari al 50%
del 75%).
COMPENSI AD ALTRI
PROFESSIONISTI
Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo
SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
E ASSIMILATO
Le spese relative al personale dipendente ed ai prestatori di lavoro
parasubordinato (cococo, cocopro, collaboratori occasionali) sono
interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo secondo il principio
di cassa.
Fanno eccezione al principio di cassa e devono essere imputate in base alla
quota di competenza maturata nell’anno considerato ancorché non
corrisposta:
•
le quote di accantonamento del TFR
•
le rivalutazioni annue del TFR già accantonato
RIMBORSI SPESA A
DIPENDENTI/COLLABORATORI
Trasferte fuori dal territorio comunale
Nel caso di trasferte al di fuori del territorio comunale ove è situata la
normale sede di lavoro del dipendente, tre sono i sistemi di rimorso degli
oneri sostenuti dal dipendente:
• A pié di lista (ovvero analitico)
• Forfetario
• Misto
RIMBORSI A PIE’ DI LISTA
L’ articolo 95, comma 3, TUIR prevede che le spese di vitto ed alloggio
sostenute per trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti
degli esercenti arti e professioni sono deducibili nella misura massima
giornaliera di Euro 180,76, tale importo viene elevato a Euro 258,23 per le
trasferte all’estero.
RIMBORSO CHILOMETRICO PER I
VEICOLI DEL DIPENDENTE
Se il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica
trasferta, la spesa deducibile è limitata rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non
superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
BENI STRUMENTALI MOBILI
IVA
IRPEF
L’IVA assolta sull’acquisto di beni
mobili, se strumentali per l’attività,
risulta completamente detraibile (si
vedano le particolarità relative ad
autoveicoli, motocicli, ciclomotori e
telefoni cellulari)
Beni di costo non superiore a Euro
516.46
• Deduzione integrale nell’ esercizio
in cui sono stati acquistati
• Ammortamento per quote annuali
come da coefficienti ministeriali
Beni di costo superiore a Euro 516,46
Deduzione per quote annuali di
ammortamento in base ai coefficienti
stabiliti per categorie di beni omogenei
con decreto del Ministero delle finanze
BENI IMMATERIALI: SOFTWARE E
BANCHE DATI SU CD-ROM
IVA
L’IVA è detraibile per inerenza
IRPEF
Software
Deducibilità in quote, anche variabili,
ma non superiori a ½ del costo. Ne
consegue un periodo minimo di
ammortamento pari a 2 anni
Banche dati su cd-rom
Deducibilità in quote non superiori a
quelle previste dal D.M. 31/12/1988
(15%)
Deduzione integrale nell’esercizio di
sostenimento se costo inferiore o
uguale a Euro 516.46.
INTERESSI PASSIVI
IVA
Ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 gli
interessi passivi godono dell’esenzione IVA
IRPEF
• Se il finanziamento è genericamente
concesso
per l’attività professionale:
deducibilità integrale
• Se il finanziamento è specificatamente
concesso per l’acquisto di beni a deducibilità
limitata (ad esempio un autoveicolo) gli
interessi sono assoggettati agli specifici limiti
di deducibilità; ad esempio, gli interessi pagati
per l’acquisto di un autoveicolo, saranno
deducibili solo per un importo pari al 40%
degli stessi.
•
•
•
Energia elettrica
Cancelleria
Costi per pulizia dello studio
Detrazione integrale IVA, deducibilità dal reddito di lavoro autonomo
LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
REGIMI CONTABILI
1.
2.
3.
4.
Regime ordinario
Regime semplificato
Regime delle nuove iniziative produttive
Regime dei contribuenti minimi
PROFESSIONISTA IN CONTABILITA’
ORDINARIA
L’esercente arti e professioni che intende tenere la contabilità ordinaria deve
effettuare apposita opzione nella dichiarazione annuale IVA (quadro VO)
relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta.
In caso di inizio attività, l’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria sarà
comunicata con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata iniziata
l’attività; ovviamente, ciò è condizionato dall’effettiva tenuta della contabilità
ordinaria (comportamento concludente).
REGISTRI
Registri:
1. Registro cronologico dei compensi, delle spese e delle movimentazioni
finanziarie
2. Registri IVA
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in alternativa il contribuente
può tenere un registro unico, valido sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte
dirette.
Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 435/2001, il professionista che ha
optato per la contabilità ordinaria ha inoltre facoltà di non tenere i registri IVA a
condizione che:
1. Le registrazione siano effettuate nel registro cronologico, nei termini previsti
dalla disciplina IVA per i relativi registri
2. Su richiesta dell’ Amministrazione finanziaria, siano forniti in forma
sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
REGISTRI
3. Registro dei beni ammortizzabili
Tale registro può non essere tenuto se le relative annotazioni vengono
effettuate:
• Sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA
• Nel registro cronologico, nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, purché su richiesta dell’amministrazione il professionista
fornisca, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe necessario
annotare nel registro dei beni ammortizzabili.
PERIODICITA’ DEI VERSAMENTI IVA
Versamento dell’IVA:
• Mensilmente
• Trimestralmente a seguito di opzione (volume di affari anno precedente <
309.874,14) tramite comportamento concludente e comunicazione in
dichiarazione IVA.
PROFESSIONISTI IN CONTABILITA’
SEMPLIFICATA
E’ il regime naturale.
Registri:
1. Registri IVA
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in alternativa il
contribuente può tenere un registro unico, valido sia ai fini IVA, sia ai fini
delle imposte dirette.
2. Registro dei beni ammortizzabili.
Tale registro può non essere tenuto qualora, a seguito di richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, il professionista fornisca, ordinati in forma
sintetica, gli stessi dati previsti per il libro dei beni ammortizzabili
3. Registro degli incassi e dei pagamenti.
PROFESSIONISTI IN CONTABILITA’
SEMPLIFICATA
3. Registro degli incassi e dei pagamenti
Su tale registro vanno registrate in ordine cronologico (entro 60 giorni):
• Le somme incassate dall’attività professionale
• Le spese e gli oneri sostenuti di cui viene richiesta la deducibilità dal
reddito. Inoltre vanno registrati i beni per i quali vengono dedotte quote di
ammortamento
In alternativa, registri IVA integrati.
Versamento dell’IVA:
• Mensilmente
• Trimestralmente a seguito di opzione (volume di affari anno precedente <
309.874,14) tramite comportamento concludente e comunicazione in
dichiarazione IVA.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE
NUOVE INIZIATIVE
Art. 13, Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001)
Persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo.
Beneficio: per i primi tre periodi di imposta, imposta sostitutiva dell’IRPEF
pari al 10% del reddito di lavoro autonomo.
Limiti:
• Compenso < 30987,41 euro
Requisti:
• No attività professionistica o d’impresa nei tre anni precedenti
• No mera prosecuzione di altra attività svolta in passato dal contribuente
• Regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE
NUOVE INIZIATIVE
Agevolazioni fiscali
1. Imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%
2. IVA: si versa a saldo a seguito della dichiarazione annuale, in un’ unica
soluzione, senza obbligo di acconti né corresponsione di interessi per
dilazione.
3. No ritenute di acconto sul compenso
4. No registrazione e tenuta delle scritture contabili
5. No liquidazione e versamento periodico dell’IVA
6. No versamento dell’acconto annuale IVA
7. No versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul
reddito delle persone fisiche.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE
NUOVE INIZIATIVE
Scelta del regime agevolato: modello AA9.
Decadenza dell’agevolazione:
• a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale sono
stati superati i limiti di ricavi o compensi precedentemente elencati
• A partire dallo stesso periodo di imposta nel quale i medesimi limiti di
ricavi sono stati superati del 50%, in questo caso, i contribuenti decadono
dagli esoneri relativi agli obblighi contabili
• Per rinuncia, comunicata con le stesse modalità prescritte per l’accesso al
regime agevolato, entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE
NUOVE INIZIATIVE
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NUOVE INIZIATIVE
Limite
compensi
Determina
zione del
reddito
IVA
Registri
contabili
IRAP
30.987.41
Analitica
Analitica
Nessuno
Analitica
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