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cessione di credito - cessione di credito

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cessione di credito - cessione di credito
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Tribunale Milano, Sezione 12 civile
Sentenza 14 settembre 2012, n. 9933
Integrale
CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DI CREDITO - NATURA CONSENSUALE MOMENTO PERFEZIONATIVO - SCAMBIO DI CONSENSO TRA CEDENTE E
CESSIONARIO - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO - IRRILEVANZA NOTIFICA DELLA CESSIONE - FINALITÀ - ESCLUSIONE DELLA EFFICACIA
LIBERATORIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO AL DEBITORE ORIGINARIO RIFIUTO DEL DEBITORE DI CORRISPONDERE LE SOMME DOVUTE IN FAVORE
DEL CESSIONARIO - ILLEGITTIMITÀ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona del G.I.
Dott. Lorenzo Orsenigo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
Da
It. S.p.A., elettivamente domiciliata a Milano, in via (...), presso lo studio degli avv.ti An.Ca. e Si.Sc. che la rappresentano e difendono come da
procura in atti.
Attrice
Contro
Ri. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ed.Le. ed elettivamente domiciliata a Milano, in via (...), presso lo studio dell'avv. Cl.Ma., come da
procura in atti.
Convenuta
E contro
Br.Bi.
Terzo chiamato - contumace
Oggetto: Cessione di credito.
LEX24 - Gruppo 24 ORE
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FATTO E DIRITTO
Va premesso quanto segue: - che la società attrice It. S.p.A. una Lire società finanziaria facente parte del Gruppo Bancario Ca. e specializzata nell'erogazione di mutui estinguibili mediante cessione di quote di stipendio, in relazione al contratto di mutuo estinguibile mediante cessione di
quote di stipendio da essa stipulato con 14 il sig. Br.Bi., dipendente della Ri. S.p.A. ha introdotto la presente causa perché fosse condannata la convenuta Ri. S.p.A. al pagamento in favore di essa attrice di 60 rate mensili dell'importo di Euro 214,00 ciascuna a decorrere dal marzo 2007; che, a fondamento di tale domanda, è stato dedotto che in data 8/2/2007 il sig. Br.Bi. aveva contratto un mutuo estinguibile mediante cessione di quote di stipendio che prevedeva la restituzione della somma erogata mediante 60 rate mensili di Euro 214,00 ciascuna; che il sig. Br., al momento
della sottoscrizione del contratto, era un dipendente della Ri. S.p.A.; che in data 8/3/2007 il sig. Bi. aveva incassato la somma mutuata di Euro
8.413,36; che il contratto di mutuo contro cessione di quote di stipendio era stato regolarmente notificato alla Ri. S.p.A. la quale avrebbe dovuto, a
partire dal mese di marzo 2007, trattenere mensilmente la somma di Euro 214,00 dallo stipendio del proprio dipendente sig. Bi. e, per 60
mensilità, versarla alla It.; che, peraltro, nonostante i solleciti, il datore di lavoro Ri. non aveva provveduto al versamento di alcuna quota in favore della It.; - che, costituendosi in giudizio, la convenuta Ri. S.p.A. ha contestato la domanda attrice sul rilievo che essa aveva tempestivamente
informato l'attrice ed il proprio dipendente di non accettare la cessione e, previa chiamata in causa, in via subordinata, ha chiesto la condanna del;
proprio dipendente Br. a manlevare essa convenuta da ogni pregiudizio fosse derivato dal presente giudizio; - che, rimasto contumace il terzo
chiamato Br.Bi., la causa è giunta in decisione in assenza di istanze e attività istruttorie.
Ad avviso di questo giudice la domanda attrice è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Va, anzitutto, detto che la presente causa riguarda la materia dei finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote di stipendio, materia che
risulta disciplinata, da un lato, dalle disposizioni del D.P.R. 180/1950 che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2005 (precisamente con la L.
311/2004, con il D.L. 35/2005 conv., con L. 80/2005 e con la L. 266/2005) prevede la possibilità anche per i dipendenti delle aziende private di contrarre prestiti da estinguersi con cessioni di quote di stipendio fino al quinto del suo ammontare e che prevede che la cessione di stipendio in
questione abbia effetto dal momento della sua notifica nei confronti del debitore ceduto; da un altro lato, dalle norme di carattere generale di cui
agli artt. 1260 ss. c.c. secondo cui, fra l'altro, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Va, quindi, considerato che è pacifico e ben documentato che in data 8/2/2007 venne concluso tra l'attrice It. S.p.A. ed il sig. Bi. un contratto di mutuo estinguibile mediante cessione di quote di stipendio, in base al quale l'attrice ha corrisposto al sig. Bi. il finanziamento di Euro 8.413,36 ed il
mutuatario sig. Bi. si è impegnato a restituire all'attrice, a titolo di rimborso, l'importo di Euro 12.840,00 e, ciò, mediante la cessione "pro solvendo", contestualmente disposta, di 60 quote del proprio stipendio dell'importo di Euro 214,00 ciascuna e con l'autorizzazione al proprio
datore di lavoro di trattenere le quote in questione dalla propria retribuzione (cfr. il contratto di mutuo sub doc. 1 attrice nonché l'assegno pagato dall'attrice e la quietanza rilasciata dal sig. Bi. sub docc. 4 e 5 attrice); che è altrettanto pacifico e documentato che il contratto di mutuo in questione venne notificato in data 16/2/2007 all'odierna convenuta Ri. S.p.A. quale datrice di lavoro del mutuatario Bi. nonché debitrice ceduta relativamente al credito ceduto pro solvendo dal Bi. all'odierna parte attrice (docc. 2 e 3 attrice); che, con lettera datata 26/2/2007, la convenuta
Ri. ebbe a comunicare all'attrice di essere "impossibilitata ad effettuare trattenute sullo stipendio dei propri dipendenti" (doc. 8 attrice); che è pacifico che il sig. Bi., terzo chiamato in causa, sia tuttora alle dipendenze della convenuta Ri. S.p.A.; che, infine, nulla è stato corrisposto dalla convenuta alla parte attrice pur a seguito della notifica della cessione del credito collegata al contratto di mutuo sopra indicato.
Quanto alle ragioni che avrebbero reso impossibile alla convenuta di effettuare le trattenute sullo stipendio del proprio dipendente e, quindi, di
corrispondere all'odierna attrice le quote di stipendio oggetto di cessione di credito, va detto che nulla è stato indicato dalla convenuta nella citata lettera di rifiuto né è stato dalla stessa dedotto in corso in corso di causa. Invero, la convenuta ha inteso resistere alla pretesa di adempimento azionata in causa dall'attrice (nella sua qualità di cessionaria del credito relativo a quote di stipendio dell'importo di Euro 214,00 ciascuna) eccependo semplicemente di aver rifiutato di accettare la cessione del credito e deducendo che la mancata accettazione della cessione (da essa
comunicata prima che fosse erogato il prestito al proprio dipendente) avrebbe impedito l'effetto traslativo della cessione del credito.
Tale assunto è del tutto infondato, posto che, in base alla disciplina della cessione del credito, il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario (Cass. 21/12/2005 n. 28300); che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario (Cass. 13/7/2011 n. 15364); che nessuna rilevanza assume ai fini della validità della cessione l'eventuale accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, per il quale è indifferente dover adempiere al creditore originario piuttosto che al nuovo creditore; che, anche nel caso di cessione di crediti futuri, il contratto di cessione non è condizionato all'accettazione del debitore ceduto ma si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed il trasferimento del diritto di credito ceduto si
verifica nel momento in cui il credito viene ad esistenza (Cass. 31/8/2005 n. 17590); che, in base all'art. 1264 c.c., la cessione del credito ha effetto
nei confronti del debitore ceduto sia quando questi l'ha accettata sia quando la stessa gli è stata notificata; che, in particolare, la notificazione della cessione al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione a seguito della cessione.
LEX24 - Gruppo 24 ORE
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Per le considerazioni esposte, pacifico essendo che il cedente Bi. sia rimasto alle dipendenze della debitrice ceduta, odierna convenuta, per tutto il
corso del giudizio, ritenuto l'obbligo della convenuta di pagare all'attrice numero 60 rate mensili di Euro 214,00 ciascuna a partire dal mese di
marzo 2007 e considerato che, ad oggi, risultano già trascorsi tali 60 mesi, va condannata la parte convenuta a pagare all'attrice la somma di Euro 12.840,00.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato Br.Bi., detta domanda è infondata, posto che la domanda in questione muove dalla premessa secondo cui la convenuta avrebbe corrisposto al proprio dipendente, odierno terzo chiamato,
retribuzioni piene senza operare alcuna trattenuta, come invece avrebbe potuto fare per espressa autorizzazione conferita dal proprio dipendente,
con conseguente indebita percezione da parte del dipendente dell'equivalente delle somme che la convenuta è obbligata a pagare all'attrice; che, peraltro, nulla è stato provato né dedotto a prova dalla convenuta (che non ha depositato alcun documento né memoria istruttoria in corso di causa) circa che il fatto che il terzo chiamato non avrebbe subito alcuna trattenuta sul proprio stipendio ma avrebbe percepito retribuzioni piene;
che, inoltre, la contumacia del terzo chiamato impedisce di considerare come da questi non contestate le allegazioni in proposito svolte dalla
convenuta.
Secondo il criterio della soccombenza la parte convenuta va condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, come liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice It. S.p.A.,, accertato l'obbligo della convenuta Ri. S.p.A. di pagare all'attrice n. 60 rate mensili di Euro
214,00 ciascuna a partire dal mese di marzo 2007, condanna la parte convenuta predetta a pagare all'attrice la somma di Euro 12.840,00;
2) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato Br.Bi.;
3) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.180,00, di cui Euro 3.000,00 per
compenso ed Euro 180,00 per spese, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano il 14 settembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2012.
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