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Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del
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Atto n. 23
Comparsa di costituzione e risposta. Cessione
del credito Concordato preventivo
di Claudia Mariani
Traccia
La società Alfa s.r.l., in data 10 novembre 2014, ha ceduto alla
Gamma s.r.l. il credito di 40.000 Euro che vantava nei confronti
della Beta s.p.a., portando la circostanza immediatamente a conoscenza del debitore ceduto, tramite una telefonata
all’amministratore della società medesima. La formale notifica al
debitore ceduto si è perfezionata, tuttavia, solo il 20 novembre
2014, dopo che il 18 novembre, la società Alfa era stata sottoposta
alla procedura di concordato preventivo. Il 2 febbraio 2015,
l’amministratore della Beta s.p.a., a seguito di formale richiesta
del Commissario giudiziale, eseguiva il pagamento del dovuto in
favore della procedura. Successivamente, il 30 marzo 2015, la società Gamma ha citato in giudizio la Società Beta, richiedendo il
pagamento del succitato credito sul presupposto della “conoscenza della cessione”. Assunte le vesti del legale della Società Beta si
rediga l’atto più idoneo a difendere la posizione della stessa.
Normativa di riferimento
Art. 1260 c.c. - Cedibilità dei crediti
«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al
cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
Art. 1264 c.c. - Efficacia della cessione riguardo il debitore ceduto
«La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell’avvenuta cessione».
Art. 45 L. fall. - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
«Le formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi, se compiute dopo
la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori».
© Wolters Kluwer
Pareri e atti svolti di diritto civile
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Art. 169 L. fall. - Norme applicabili
«Si applicano, con riferimento alla data di presentazione del concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63».
Art. 167 c.p.c. - Comparsa di risposta
«Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le
proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente
incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la
nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se
intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269».
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ., sez. I, 11 settembre 2014, n. 19199
Ove la cessione del credito non sia stata, alla data di dichiarazione di fallimento
del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell’avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al
curatore del fallimento e non al cessionario.
Cass. Civ., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1012
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal
momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell’art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell’azione revocatoria dell’atto di cessione, così non comporta l’efficacia liberatoria del pagamento
che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni
possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente.
Brevi indicazioni per lo svolgimento dell’atto
Il candidato è chiamato a redigere una comparsa di costituzione
e risposta.
L’atto deve essere fondato su un’interpretazione sistematica degli artt. 1264 c.c., 45 e 169 L. fall.
A seguito di una breve esposizione delle circostanze fattuali richiamate in traccia, il candidato dovrà evidenziare come
nell’ambito delle procedure concorsuali vige il principio per cui le
formalità necessarie per rendere gli atti opponibili ai terzi sono
senza effetto rispetto ai creditori, qualora compiute dopo la data di
apertura della procedura.
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Atti
GLOSSARIO
• Cessione del credito: La cessione del credito è un accordo
tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro
(cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto).
• Notificazione della cessione: è la comunicazione formale
del trasferimento del diritto di credito, fatta al debitore dal
cedente o dal cessionario. Per quanto riguarda il contenuto
della notificazione, occorre distinguere se la stessa sia posta
in essere dal cedente o dal cessionario. La notificazione compiuta dal cedente deve contenere la notizia dell’avvenuta cessione, con l’indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell’accordo traslativo del diritto di credito. Viceversa,
non è necessario notificare una copia integrale dell’accordo
raggiunto fra cedente e cessionario. Invece, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito.
Svolgimento dell’atto
TRIBUNALE DI _________
ILL.MO G.U. DOTT. _________
COMPARSA DI RISPOSTA
Per la società Beta s.r.l., con sede in _________ C.F.
_________, PI _________, in persona del proprio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente
giudizio in _________, alla via _________, _________, presso
lo studio dell’Avv. _________, C.F. _________ che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all’atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell’art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell’art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax
_________, oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata _________;
- convenuto -
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contro
La Società Gamma, con sede in _________ C.F. _________, PI
_________, in persona del proprio rappresentante pro tempore
_________, con l’Avv. _________;
- attore *****
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società Beta, la
società Gamma ha adito il Tribunale di _________ domandando
la condanna della società Beta al pagamento del credito di 40.000
Euro ceduto dalla società Alfa alla società Gamma.
Con il presente atto si costituisce la società Beta s.p.a., in persona
del rappresentante pro tempore, il quale impugna e contesta la
domanda avversa in ragione dei seguenti motivi.
FATTO
1.
2.
3.
4.
5.
La società Beta s.p.a. in data _________ contraeva un debito con la società Alfa s.r.l. per una somma pari a 40.000 Euro.
Successivamente in data 10 novembre 2014, la Società Alfa
cedeva alla Gamma s.r.l. il summenzionato credito, portando
la circostanza immediatamente a conoscenza del debitore ceduto, tramite una telefonata all’amministratore della società
Beta.
La formale notifica al debitore ceduto si perfezionava tuttavia,
solo il 20 novembre 2014, dopo che il 18 novembre la società
Alfa era stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo.
In data 2 febbraio 2015, l’amministratore della Beta s.p.a., a
seguito di formale richiesta del Commissario giudiziale, eseguiva il pagamento del dovuto in favore della procedura.
Successivamente, il 30 marzo 2015, la società Gamma ha citato in giudizio la Società Beta richiedendo il pagamento della
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Atti
somma di 40.000 Euro sul presupposto della “conoscenza
della cessione”.
DIRITTO
Sulla applicazione dell’art. 1264 c.c. nel corso di una procedura fallimentare
La società Gamma fonda la propria pretesa su un’errata interpretazione dell’art. 1264 c.c. Ed invero, la norma ora citata nel disciplinare l’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore
ceduto prevede, per un verso, che la cessione sia efficace nei confronti del debitore solo se accettata o notificata al medesimo, e, per
altro verso, che, anche prima della notificazione, il debitore non sia
liberato ove, paghi al cedente pur essendo a conoscenza
dell’avvenuta cessione.
La disposizione di cui all’art. 1264 c.c., come rilevato da unanime
giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. n. 19199/2014), nel momento
nel quale il cedente è soggetto ad una procedura concorsuale deve
essere interpretata in combinato disposto con la normativa fallimentare ed, in particolare, con l’art. 45 L. fall., secondo cui “le
formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se
compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
Dal combinato disposto degli artt. 1264 c.c. e 45 L. fall., emerge che
nel caso di cessione notificata successivamente alla apertura di una
procedura concorsuale, la cessione non è efficace neppure per il
debitore ceduto ed informato: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento
che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario.
In proposito, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove la cessione del credito non sia stata, alla data
di dichiarazione di fallimento del cedente, notificata al debitore
ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorché sia a conoscenza dell’avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al
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curatore del fallimento e non al cessionario” (Cass. Civ. n.
19199/2014).
La Suprema Corte attribuisce, quindi, rilievo fondamentale al perfezionamento della formalità della notifica al debitore ceduto che,
per tutelare il cessionario, deve necessariamente realizzarsi prima
della data di dichiarazione di fallimento del cedente.
La sentenza richiamata, sebbene riferisca al caso di fallimento del
cedente, enuncia un principio applicabile indubbiamente anche
nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
Ciò in quanto l’art. 169 L. fall., include tra le norme che disciplinano la procedura fallimentare applicabili anche al concordato preventivo anche il succitato art. 45.
Ne consegue che, sulla scorta del principio di diritto sopra enunciato e nell’ottica di una lettura sistematica delle norme codicistiche e
della legge fallimentare, la società Gamma nulla può richiedere alla
società Beta che ha già correttamente adempiuto al proprio debito,
pagando la società Alfa. Pertanto la domanda della società Gamma
è totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Tanto esposto, la Società Beta s.p.a., ut supra selettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, così conclude:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale di _________, ogni contraria istanza
disattesa;
IN VIA PRINCIPALE:
respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via istruttoria si produce:
copia dell’atto di cessione del credito;
copia lettera raccomandata di notifica cessione.
Con riserva di produrre ulteriore documentazione ed articolare
ogni ulteriore richiesta istruttoria nei modi e tempi di rito.
Fatto salvo ogni altro diritto.
Data _________
Avv. _________
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Atti
Mandato
Io sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante pro tempore
della Società Beta s.p.a., informato - ai sensi delle norme vigenti della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, do
mandato di rappresentanza e difesa nel presente giudizio all’Avv.
_________ del Foro di _________ con studio in _________
alla via _________ n. _________, C.F. _________, P.E.C.
_________, fax di studio n. _________, conferendo ogni più
ampia facoltà di legge.
Eleggo domicilio nello studio dell’Avv. _________ sito in Via
_________.
Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi
dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.
Firma _________
Visto: è autentica
Firma Avv. _________
© Wolters Kluwer
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