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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E TERMINI IMERESE
via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo 091 325535 – fax 091 325291
http://www.odcpa.it - e_mail: [email protected]
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE
DELLA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
(approvato nel Consiglio del 15.06.2004)
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento della formazione professionale continua del
Dottore Commercialista approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta
consiliare del 26 novembre 2003 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004), dall’elenco delle materie
oggetto di eventi formativi approvato nella seduta consiliare del 26 novembre 2003 e dalle norme di
attuazione, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di
Palermo e Termini Imerese, emana il presente regolamento:
Nel corpo del regolamento:
L’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini
Imerese è denominato ed indicato come “l’Ordine”;
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è denominato ed indicato come il “Consiglio
Nazionale”;
Gli altri Ordini provinciali sono indicati come “altri Ordini”;
Il presente regolamento è indicato come ”regolamento”;
Il regolamento della formazione professionale continua del Dottore Commercialista è denominato
ed indicato come “regolamento nazionale”;
L’elenco delle materie oggetto di eventi formativi è denominato ed indicato come ”elenco delle
materie”.
Art. 1 - Soggetti interessati
Per i Dottori Commercialisti, iscritti nell’albo ordinario, la formazione professionale continua
costituisce obbligo deontologico.
Art. 2 – Assolvimento dell’obbligo formativo da parte del Dottore Commercialista
Il Dottore Commercialista iscritto nell’albo ordinario è tenuto a:
1. Assolvere all’obbligo di formazione il cui impegno minimo prevede il raggiungimento di 90
crediti formativi professionali da acquisire nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti
formativi annuali, di cui almeno 3 derivanti da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti di
cui alle lettere A (Ordinamento, deontologia e tariffe) e B (Organizzazione dello studio
professionale) dell’Elenco delle materie oggetto di eventi formativi.
L’anno formativo coincide con quello solare ed il primo triennio formativo ha inizio al 1° gennaio
2003 e termina il 31 dicembre 2005.
L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dall’Ordine, al termine del triennio formativo, ai
sensi dell’art.35 dell’Ordinamento professionale, con avvio dell’azione tendente ad accertare i
motivi che hanno originato l’inosservanza. Al termine dell’istruttoria, l’Ordine decide
sull’applicabilità delle sanzioni disciplinari previste dall’art.36 dell’Ordinamento professionale.
2. Conservare e custodire le certificazioni - rilasciate dagli enti formatori in occasione di ogni
evento - circa l’attività di formazione svolta.
3. Esibire tale documentazione all’Ordine di appartenenza, qualora da quest’ultimo richiesto.
1
Art.3 – Attribuzione e compiti degli Ordini
E’ compito dell’Ordine dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare
sull’effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più
opportuni.
In particolare, l’Ordine è tenuto a:
1. Promuovere adeguate offerte di eventi formativi, operando anche di concerto con altri
Ordini, e predisponendo i relativi programmi;
2. Favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie
e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti
finanziatori;
3. Regolare le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi;
4. Verificare annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l’assolvimento
dell’obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l’esibizione
della documentazione relativa all’attività formativa svolta.
Ai fini della vigilanza, l’Ordine può chiedere all’iscritto, in ogni momento, l’esibizione della
documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento della formazione continua per l’ultimo
triennio.
Art. 4 – Riconoscimento degli eventi formativi e attribuzione dei crediti formativi
L’Ordine, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, riconosce:
a) gli eventi formativi promossi dall’Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 3
del regolamento nazionale e delle norme di attuazione;
b) gli eventi diversi di cui al comma 3 dell’art. 4 delle norme di attuazione, come da tabella
sottostante:
eventi
crediti attribuiti
limiti massimi
Relazioni in convegni, seminari, corsi e masters
approvati dal Consiglio Nazionale
1 ora = 3 crediti
max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione
per praticanti dottori commercialisti
1 ora = 3 crediti
max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su 1 credito ogni 5
max 10
di
1.500
argomenti compresi nell’elenco delle materie cartelle
battute ciascuna
oggetto di eventi formativi (*)
Docenze annuali presso istituti universitari ed
10 crediti
max 10
enti equiparati nelle materie comprese
nell’elenco delle materie oggetto di eventi
formativi (**)
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti
4 crediti
max 4
equiparati nelle materie comprese nell’elenco
delle materie oggetto di eventi formativi (***)
Partecipazione alle commissioni per gli esami di
5 crediti
max 5
Stato (****)
Partecipazione alle commissioni consultive del 1 riunione=1 credito
max 10
Consiglio Nazionale e degli Ordini (*****)
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle
max 10
commissioni di studio degli organismi nazionali 1 riunione=2 crediti
ed internazionali cui aderisce il Consiglio
Nazionale
Partecipazione alle commissioni parlamentari o
max 10
ministeriali aventi ad oggetto lo studio di 1 riunione=1 credito
argomenti compresi nell’Elenco delle materie
oggetto di eventi formativi
2
Superamento di esami in corsi universitari nelle
materie comprese nell’Elenco delle materie
oggetto di eventi formativi. Gli esami suddetti
devono attribuire crediti formativi universitari
il numero di CFP è
pari al numero di
crediti
formativi
universitari attribuiti
all’esame
max 10
c) gli eventi formativi promossi da altri Ordini.
(*) La natura tecnico-professionale delle pubblicazioni deriva dagli argomenti oggetto di trattazione. Le pubblicazioni
diffuse su riviste in applicazione della normativa sulla stampa rientrano tra quelle che attribuiscono diritto a crediti
formativi.
Agli iscritti che pubblichino di concerto tra loro articoli e/o testi inerenti argomenti professionali, i crediti formativi
possono essere attribuiti nella misura del contributo prestato alla redazione degli articoli e/o testi (ad esempio secondo
la distribuzione dei capitoli e delle sezioni redatte). Nell’impossibilità di applicare tale criterio, il credito attribuito
all’intero articolo e/o testo si ripartirà uniformemente tra gli autori.
(**) Sono ritenute idonee ad attribuire 10 crediti formativi annuali le docenze sulle materie comprese nell’Elenco delle
materie oggetto di eventi formativi effettivamente svolte in un corso universitario da docenti aventi i seguenti titoli
accademici:
1. Professore ordinario e straordinario;
2. Professore associato, confermato o non confermato;
3. Professore a contratto per contratto sostitutivo/principale/integrativo;
4. Ricercatore titolare di affidamento o supplenza;
5. Ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario;
6. Dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca;
7. Cultore della materia.
Le docenze semestrali permettono l’acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per la docenza di un
intero corso.
(***) Al docente non di ruolo che insegna materie economico-giuridiche sono attribuibili crediti formativi professionali,
in quanto svolge attività di docenza alla stregua del docente di ruolo dell’istituto superiore.
(****) La partecipazione in qualità di commissario agli esami di Stato delle scuole superiori non attribuisce crediti
formativi.
(*****) La partecipazione alle riunioni delle commissioni consultive delle Conferenze degli Ordini non attribuisce
crediti formativi. I crediti formativi professionali sono attribuiti, invece, ai componenti delle commissioni degli Ordini
che partecipano alle riunioni di commissioni di altri Ordini. La partecipazione alle riunioni di Consiglio dell’Ordine non
attribuisce crediti formativi ai consiglieri.
In particolare:
- la partecipazione a masters inseriti nel programma degli Ordini permette di acquisire crediti
formativi. Il successivo (eventuale) periodo di stage previsto al termine del master non
consente il conseguimento di crediti formativi;
- l’attività di coordinamento di corsi e seminari di formazione non comporta l’attribuzione di
crediti formativi, a meno che il coordinatore partecipi all’evento in qualità di relatore;
- i dottori commercialisti giudici tributari svolgono una funzione professionale e non
acquisiscono crediti formativi in relazione a tale funzione o alle attività svolte in ragione di
essa;
- l’attività formativa svolta nel periodo che precede l’iscrizione all’albo non rientra nella
formazione professionale continua e non permette acquisizione di crediti formativi
professionali.
L’attribuzione del credito formativo è prevalentemente basata sulla durata dell’evento ed orientata
all’adozione del seguente parametro: 1 ora (o porzione superiore o pari a trenta minuti) coincide con
1 credito formativo.
Qualora l’iscritto non sia presente all’incontro per l’intera sua durata, il credito formativo verrà
maturato proporzionalmente, tenendo conto del tempo reale di partecipazione dell’interessato, quale
esso sia.
3
Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la
documentazione dell’attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, limitatamente agli
eventi indicati nella tabella della lett. b) del presente articolo.
L’iscritto può indicare di avere assolto l’obbligo della formazione professionale continua in tutte le
forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti ed al pubblico
(corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da visita, etc.)
Art. 5 - Riconoscimento dei crediti formativi
L’Ordine riconosce all’iscritto i crediti attribuibili ai vari eventi formativi da esso documentati,
anche mediante autocertificazione, limitatamente agli eventi indicati nella tabella della lett. b) del
precedente art.4, ferma restando la possibilità dell’Ordine di chiedere in ogni momento l’esibizione
della certificazione comprovante l’avvenuto svolgimento da parte dell’iscritto della formazione
continua per gli ultimi 3 anni. In mancanza della certificazione richiesta, l’Ordine può aprire
procedimento disciplinare.
Art. 6 - Partecipazione degli iscritti agli eventi – Controllo
L’Ordine richiederà agli iscritti l’apposizione della propria firma di presenza su apposito elenco
previamente predisposto, recante l’indicazione dell’evento, il luogo e l’orario, i crediti attribuibili,
gli estremi della richiesta di approvazione al Consiglio Nazionale.
L’elenco sarà sottoscritto dal Presidente dell’Ordine, o da soggetto appositamente delegato dal
Consiglio. La firma dell’iscritto sarà apposta, di norma, prima della fine dei lavori. L’Ordine si
riserva di prevedere altre modalità di rilevazione delle presenze, di volta in volta ritenute più
opportune.
Art. 7 - Attestazione della partecipazione agli eventi formativi promossi dall’Ordine
Per gli iscritti all’Ordine la partecipazione è di regola attestata dalla firma apposta sull’elenco di cui
all’art. 6. A richiesta del partecipante, l’Ordine rilascerà apposita attestazione di avvenuta
partecipazione all’evento da esso promosso. L’attestazione indicherà l’evento formativo, il luogo
dove si è tenuto, gli estremi della richiesta di approvazione al Consiglio Nazionale, i relativi crediti.
L’attestazione sarà sottoscritta dal Presidente o dal Segretario dell’Ordine. Il rilascio
dell’attestazione è subordinato alla verifica dell’effettiva partecipazione. La verifica dell’effettiva
partecipazione all’evento viene effettuata sulla base della firma di partecipazione sull’elenco di cui
all’art. 6 attraverso le modalità di rilevazione successivamente adottate. Alla consegna l’iscritto
firmerà per ricevuta l’apposito elenco a tal fine predisposto.
Art. 8 - Documentazione partecipazione eventi formativi promossi da altri Ordini
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi relativi alla partecipazione ad eventi formativi
promossi da altri Ordini, l’iscritto dovrà esibire all’Ordine l’attestazione dell’Ordine promotore
dell’avvenuta partecipazione, dalla quale risulti l’evento, il luogo e l’ora, gli estremi della richiesta
di approvazione al Consiglio Nazionale ed i crediti attribuibili.
Art. 9 - Documentazione eventi formativi diversi
Per l’attribuzione dei crediti formativi relativi agli eventi di cui all’art. 4 diversi da quelli promossi
dall’Ordine o da altri Ordini, l’Ordine verificherà la documentazione a supporto presentata
dall’iscritto, valutandone la sufficienza in ordine alla dimostrazione dell’effettiva partecipazione, o,
nel caso l’iscritto produca autocertificazione, l’Ordine si riserva la facoltà di verificare la veridicità
della dichiarazione.
Art. 10 - Attestazione crediti conseguiti
Il Consiglio dell’Ordine, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base della documentazione di
cui agli artt. 7, 8, 9, rilascerà agli iscritti l’attestazione dei crediti conseguiti nell’anno solare
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precedente. Per il rilascio dell’attestazione l’iscritto può presentare apposita autocertificazione,
limitatamente agli eventi indicati nella tabella della lett. b) del precedente art.4, con le modalità ed i
dati indicati con successiva comunicazione da parte dell’Ordine.
L’Ordine ha facoltà di richiedere, ai fini del controllo, l’allegazione o esibizione della
documentazione di cui ai precedenti articoli.
Art. 11 – Casi di esonero
Il Consiglio dell’Ordine ha previsto i seguenti esoneri - totali o parziali - dall’attività formativa:
- esonero totale: riguarda gli iscritti che, nell’anno formativo di riferimento, hanno raggiunto i 65
anni di età entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (ex art. 6, comma 5,
delle “norme di attuazione” approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti);
- esonero per l’anno solare in cui si verifica uno dei seguenti accadimenti con conseguente
riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo: interruzione
dell’attività professionale per un periodo superiore a 6 mesi originata da maternità, servizio
militare e civile, grave malattia ed infortunio, assenza dall’Italia, altri casi di documentato
impedimento (ex art. 6, comma 4, delle “norme di attuazione”); nel caso di maternità, l’anno di
esenzione dall’obbligo formativo sarà individuato secondo le indicazioni della richiedente;
- esonero per il primo anno di iscrizione: riguarda i Dottori Commercialisti che effettuano la
prima iscrizione o la reiscrizione nell’albo ordinario o, ancora, passaggio di categoria
dall’elenco speciale all’albo ordinario. In questi casi, l’anno formativo decorre dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello d’iscrizione.
La formazione professionale continua non è obbligatoria per i dottori commercialisti iscritti negli
albi professionali che non esercitano – neanche occasionalmente – attività professionale.
La formazione professionale continua non è obbligatoria per gli iscritti nell’elenco speciale.
L’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti comporta l’assolvimento dell’obbligo deontologico
di formazione professionale continua del dottore commercialista, indipendentemente dall’iscrizione
in altri albi e dagli eventuali connessi obblighi formativi.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva, inoltre, di valutare discrezionalmente – tenendo conto
dell’offerta formativa nel periodo di riferimento e del numero di crediti formativi già maturati
dall’interessato – eventuali richieste di reiscrizione, di passaggio di categoria o di trasferimento a/da
altro Ordine deliberate in corso d’anno, nonché eventuali fattispecie di forza maggiore che
inibiscano all’iscritto il costante adempimento dell’obbligo formativo, segnatamente all’anno solare
in cui l’impedimento medesimo si verifica (ex art. 6, comma 4, delle “norme di attuazione”).
Art. 12 - Norma finale
Per quanto sopra non disposto, e per gli aspetti sanzionatori, si rinvia al regolamento nazionale, alle
norme di attuazione, alle note esplicative, agli orientamenti interpretativi, all’elenco delle materie e,
comunque, all’ordinamento della professione ed alle norme deontologiche.
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