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Ecco la stangata Irpef città per città Scopri quanto pagherai Bari e

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Ecco la stangata Irpef città per città Scopri quanto pagherai Bari e
 Ecco la stangata Irpef città per città Scopri quanto pagherai Bari e Milano le più esose. Buste paga alleggerite per l'aumento delle addizionali locali. Il capoluogo pugliese stacca tutti Da questo mese i lavoratori dipendenti e i pensionati pagheranno il loro tributo al salvataggio del Paese. Lo sblocco delle addizionali Irpef regionali e comunali è infatti arrivato nel cedolino. A parità di reddito, la differenza tra chi sborsa di più e chi di meno, la fa la città in cui si pagano le tasse. Mentre l’aumento delle addizionali regionali è per tutti dello 0,33% (il calcolo va fatto sullo stipendio lordo annuo). Pubblichiamo le proiezino della Fondazione studi del consiglio nazionale Consulenti del Lavoro.
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I M P O S T E E TA S S E
Venerdì 30 Marzo 2012
27
La Corte dei conti ha bocciato il decreto del Mineconomia che attuava il regime fi scale
Attrazione europea senza appeal
Erronea indicazione della decorrenza: atto illegittimo
ANTONIO G. PALADINO
L
a Corte dei conti boccia il
dipartimento delle finanze sul regime di attrazione europea. Il decreto del
ministero dell’economia e finanze
che reca le disposizioni attuative
del regime fiscale di attrazione
europea, previsto dall’articolo
41, comma 2 del dl n.78/2010,
è infatti, illegittimo nella parte
in cui, in difformità da quanto
sancito nella norma primaria,
dispone l’avvio del predetto regime non dall’entrata in vigore
della stessa, ma da quella dello
stesso decreto.
Per questa motivazione la Corte dei conti, sezione centrale di
controllo di legittimità sugli atti
delle amministrazioni statali,
nel testo della deliberazione n.
6/2012, ha ricusato il visto e la
conseguente registrazione del
ddg Mineconomia 11.11.2011,
attuativo del regime fiscale di
attrazione europea, in quanto
viziato di illegittimità per manifesta violazione della norma di
rango primario (per i contenuti
del decreto, si veda ItaliaOggi del
14.9.2011). L’articolo 41 dispone
che per le imprese residenti in
uno stato membro Ue diverso
dall’Italia, che intraprendono
nel nostro paese nuove attività
economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si applica,
per un triennio e a decorrere dal
primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è stata
presentata apposita istanza di
interpello, la normativa vigente in uno degli stati Ue (se più
favorevole dal punto di vista tributario) rispetto a quella italiana. Unico presupposto per poter
beneficiare di questa disposizione: le attività economiche cui la
norma fa riferimento, non devono risultare già avviate in Italia
prima della data di entrata in
IL PRINCIPIO
Il provvedimento del Mineconomia è illegittimo nella
parte in cui fa decorrere le disposizioni in materia
di regime fiscale di attrazione europea a decorrere
dalla data di sua entrata in vigore e non, come sancito
dal dl n. 78/2010, dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legge.
vigore del dl 78/2010 e devono
essere effettivamente svolte nel
territorio italiano. Sarà poi, un
successivo decreto di natura non
regolamentare (il ddg oggi bocciato) a dare attuazione a quanto
sopra descritto. Il collegio della
Corte dei conti, pertanto, dopo il
rilievo effettuato dal magistrato
istruttore, ha definito «chiara»
l’indicazione della norma primaria, ovvero che le attività economiche per le quali è possibile
richiedere il regime fiscale di
attrazione europea «non devono
risultare già avviate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto». Con tale locuzione, è pacifico che si intende il
dl 78 e non il decreto attuativo
all’esame della stessa Corte. Nonostante un dettato normativo
«chiaro ed esplicito», il decreto
attuativo individua le attività
economiche possibili destinatarie della nuova normativa, in
quelle poste in essere da soggetti
che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia, ovvero costituiscono nel nostro paese una
o più stabili organizzazioni ma
solo «successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto di
attuazione dell’articolo 41 è non
già del decreto legge n. 78/2010».
Così operando, i vertici di via XX
Settembre escludono dall’applicazione di tale regime, quei soggetti,
siano esse persone fisiche, società
o persone giuridiche, che abbiano
trasferito la residenza o abbiano
avviato nuove attività successivamente all’entrata in vigore del Dl
n. 78/2010, ma prima dell’entrata
in vigore del decreto attuativo.
La farfallina di Equitalia
scompare dalla cartella
La farfallina di Equitalia rischia di scomparire dalla cartella.
Allo studio, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, un restyling
grafico del documento che, a partire da giugno, potrebbe vedere ridurre, se non addirittura eliminare del tutto il simbolo
distintivo della società della riscossione. In particolare sulle
buste e sulle intestazioni, dando spazio ai loghi degli enti impositori: Agenzia delle entrate, Inps o i comuni. La scelta, secondo quanto hanno spiegato alcuni addetti ai lavori a ItaliaOggi,
segue la stagione di tensione
a
che ha visto la società della
riscossione bersaglio di attii
intimidatori e veri e proprii
attentati. In questo modo sii
h non è E
it li responsabile
bil
vorrebbe dire al contribuente che
Equitalia
della eventuale contestazione, rabbia e nervosismo. Il restyling dal 2006, anno di nascita della nuova Equitalia, è
il terzo anche se i precedenti rifacimenti di look hanno riguardato più che altro le implementazioni di informazioni
da fornire al contribuente, con dati su termini di pagamento
o le possibilità di presentare ricorso. Le nuove cartelle
dunque potrebbero diventare fortemente personalizzate,
come in passato avveniva per le cartelle Ici dei singoli comuni che riproducevano gli stemmi dell’amministrazione
comunale titolare del tributo. Anche se c’è il rischio che la
cartella diventi un vero e proprio album di figurine essendo, infatti, non raro che il documento sia multi tributo per
diversi enti impositori.
Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata
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La Puglia è la più tartassata dalle addizionali Irpef locali
La Puglia è la regione più tartassata
addizionali Irpef. I dati, si legge nel
dalle addizionali Irpef locali. Quest’ancomunicato stampa, vengono diffusi
no, per esempio, i baresi che guadadopo l’elaborazione di circa sette mignano 20 mila euro l’anno pagheranno
lioni di rapporti di lavoro da parte dei
126 euro in più in busta paga, contro i
consulenti del lavoro in tutt’Italia e
66 euro del resto d’Italia. Il risultato
sono messi a confronto con gli stesè stato calcolato dalla
si dati dell’anno 2010.
Fondazione studi dei
Lo studio considera tre
Il testo della
consulenti del lavoro,
scaglioni di reddito: 20
decisione
sul
sito
in uno studio diffuso
mila, 40 mila e 60 mila
ieri in cui si preseneuro. Con riferimento
www.italiaoggi.it/
ta l’impatto in busta
alla prima fascia, per
documenti
paga di marzo delle
esempio, in Campania
(a Napoli) l’incremento di tasse locali
è di 66 euro rispetto al 2010; la metà di
quant’è in Puglia (a Bari), vessata da
un rincaro di 126 euro, sempre rispetto al 2010. Chi guadagna 40 mila euro
a Napoli subisce tasse in più rispetto
al 2010 di 132 euro, mentre a Bari di
276 euro. Infine, tra Napoli e Bari l’incremento di tasse per il dipendente
che guadagna 60 mila euro all’anno è
di 198 euro contro 442 euro.
Carla De Lellis
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