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Profili tributari - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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Profili tributari - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
COMPENSI LIQUIDATI DAL GIUDICE TUTELARE
al chiamato all’incarico di AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO - P R O F I L I T R I B U T A R I
*****
Premessa
Ripercorriamo, per quel che riteniamo opportuno ai fini della
nostra ricerca ed in premessa alla stessa, le fasi e le opzioni attinenti
la scelta dell’Amministratore di sostegno.
E’ principio enunciato dall’art. 408 del c.c. che la scelta
avvenga “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della
“persona del BENEFICIARIO”.
Se manca una indicazione precisa da parte del soggetto
debole, il Giudice Tutelare dovrebbe preferire, di norma, una
persona a lui vicina da scegliere nello stretto ambito familiare e che
ne abbia l’idoneità (art. 408 c. 2°).
In ogni caso il Giudice Tutelare non ha l’obbligo di scegliere
nell’ambito familiare o parentale.
In un citato caso del Tribunale di Genova (13.08.2005) è
parso opportuna la nomina del convivente.
(BACCARINI - L’Amministratore di Sostegno - Milano 2006 - pag.
172)
Nello stesso richiamato provvedimento è stato inoltre ritenuto
che “l’affiancamento di un legale all’amministratore di sostegno
(cito alla lettera) è
una situazione che dovrebbe venire
“valorizzata, nel senso che l’amministratore di sostegno potrà
“appoggiarsi ad un professionista proprio per essere da lui
“sostenuto (SOSTEGNO del SOSTEGNO) in tutte quelle attività
“per lui più gravose dal punto di vista organizzativo e
“burocratico”.
Vorremmo aggiungere, anche dal punto di vista della
sensibilità giuridica e della capacità amministrativa, necessaria in
gestioni anche complesse.
Tra il meno semplice e il più complesso, elenchiamo, a titolo
esemplificativo
una
serie
di
possibili
compiti
attribuiti
all’Amministratore di Sostegno:
― apertura di c/c o di libretti postali o bancari;
― disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere;
― riscossione
di
capitali
e
di
somme
a
titolo
retributivo,
pensionistico o di invalidità;
― prelievi dal conto corrente;
― reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già
disponibili per investimento e finanche per l’istituzione di un trust
avente come trustee l’amministratore;
― pagamento delle utenze;
― presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
― presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e
ad enti, pubblici e non;
― stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe;
― stipula e cura dell’esecuzione di contratti di lavoro con colf,
badanti o Cooperative di servizi;
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― ripianamento di posizioni debitorie;
― consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
― alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento;
― assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l’ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
― accettazione di un’eredità o rinuncia alla stessa;
― accettazione di donazioni o legati;
― promozione di cause;
― stipula di transazioni;
― partecipazione ad assemblee di società o di condominio;
― divisioni o relativi giudizi.
Si è altresì diffusa la prassi nei vari Tribunali dell’affidamento
dell’incarico a professionisti del diritto e/o dell’economia.
Altro profilo di opportunità per la nomina di persona terza,
professionalmente qualificata, interviene nei casi non infrequenti di
gravi conflitti tra i parenti del BENEFICIARIO.
A tal proposito si richiama il decreto della Corte d’Appello di
Bologna (9.11.2005) che a conferma della decisione del Giudice
Tutelare di Modena, recita:
“nel caso di specie la scelta di un professionista
“estraneo va condivisa ...... perchè motivata in
“base
a
precise
indicazioni
emerse
dalla
“consulenza tecnica d’ufficio svolta”.
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In base all’art. 405, 5° comma, c.c., l’indicazione dell’oggetto
dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di Sostegno ha il potere
di
compiere,
in
nome
e
per
conto
del
beneficiario
(AMMINISTRAZIONE SOSTITUTIVA o di RAPPRESENTANZA) e
quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza
dell’Amministratore (AMMINISTRAZIONE DI ASSISTENZA), sono di
competenza del Giudice Tutelare.
Spetta pertanto al Giudice Tutelare valutare, avuto riguardo
alla cura del patrimonio se sia più opportuna l’Amministrazione
sostitutiva o quella di assistenza, a seconda della tipologia degli atti
da compiere.
La bozza di legge che introduce l’istituto dell’Amministrazione
di Sostegno (9.01.2004 n. 6) (bozza CELADON) prevedeva la regola
della remunerazione dell’Amministratore di Sostegno specie quando
fosse chiamato a gestire patrimoni di particolare complessità.
Detta regola, però non è stata trasfusa nella legge di riforma
che nulla dice in ordine alla retribuzione dell’Amministratore di
Sostegno.
Il problema comunque, ugualmente si pone, e perciò tanto
siamo qui a discutere sul tema dell’inquadramento fiscale del
“compenso” dell’Amministratore di Sostegno.
*****
§ 1 - Il compenso dell’Amministratore di
Sostegno e l’attrazione nell’ambito
della figura tutorea.
4
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel Codice il
nuovo
istituto
nulla
dice
in
ordine
alla
retribuzione
dell’Amministratore.
Si applica quindi il disposto dell’art. 379 c.c., cui fa riferimento
l’art. 411 c.c., concernente la naturale gratuità dell’ufficio di tutela,
salva la possibilità, per il Giudice Tutelare, di assegnare al Tutore, in
considerazione
dell’entità
del
patrimonio
e
delle
difficoltà
dell’amministrazione, un’equa indennità.
L’incarico
dell’Amministratore
è
quindi
essenzialmente
gratuito e l’eventuale somma che il Giudice Tutelare stabilisse di
erogare avrà il carattere di indennità tesa a ristorare l’amministratore
per il tempo dedicato alle funzioni proprie dell’incarico e delle spese
sostenute.
Indubbiamente la gratuità di tutti gli uffici di protezione
discende anche dal fatto che tale dovere è in genere connesso al
legame familiare che di solito unisce le due figure del protetto
beneficiario e del tutore/amministratore di sostegno.
L’art. 411, c.c., solo in parte risolve il problema, che permane
in tutta la sua complessità e facendo richiamo all’art. 379 c.c.
riconosce
la
facoltà
al
Giudice
Tutelare
di
assegnare
al
tutore/amministratore di sostegno un’EQUA INDENNITA’ e di
autorizzare lo stesso a farsi coadiuvare nell’amministrazione da
terzo “retribuito” (COADIUTORE).
L’equa indennità ha così carattere compensativo e non
remunerativo (Corte Cost. Ord. 6 dic. 1988, n. 1073) e il compenso
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remunerativo va invece al COADIUTORE, anche continuativo,
dell’Amministratore di Sostegno.
Ritorniamo a Genova!
Tanto vale riunire in una le due figure delineate così che
all’amministratore di sostegno “professionista” competa l’indennità
per l’espletamento delle funzioni più astrattamente istituzionali e la
giusta
remunerazione
per
le
(non
semplici)
incombenze
amministrative, altrimenti assegnate a terzi.
Assai illuminante la presa di posizione del Tribunale di
Ancona (Decreto 14 giugno 2005) secondo cui “il riconoscimento
“economico al tutore o all’amministratore di sostegno non si
“può più inquadrare nell’ambito di un mero principio
“indennitario” ex art. 379, 1° c., Cod. Civ.
*****
§ 2 - I riflessi tributari
indennitaria.
nell’impostazione
Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia
con risoluzione 19 marzo 2008, appare del tutto scontato e
consequenziale all’assetto letterale della normativa vigente.
Rispondendo ad un quesito posto da un “esercente attività di
avvocato” ricoprente l’incarico di “tutore o amministratore di
sostegno”, l’Agenzia perviene a conseguente soluzione:
• l’ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia può
assegnare al tutore un’equa indennità;
• il carattere gratuito dell’ufficio non è incompatibile con la
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previsione di una indennità in favore del tutore, determinata in
relazione alla difficoltà dell’incarico e all’ampiezza del patrimonio
da amministrare;
• l’equa indennità non ha natura retributiva o di corrispettivo per la
prestazione svolta, ma semplicemente compensativa. Serve a
compensare
cioè
gli
oneri
e
le
spese
non
facilmente
documentabili da cui il tutore è gravato;
• l’equa indennità pertanto non costituisce reddito imponibile ai fini
dell’IRPEF.
Per la stessa ragione, aggiungiamo non va assolta l’IVA sulla
somma ricevuta.
Il principio tributario sotteso va cercato, in negativo negli artt.
1 e 6 del TUIR. Il primo stabilisce tautologicamente che presupposto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi
rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6. Quest’ultimo ne elenca
le categorie fino all’ultima, residuale, dei redditi diversi.
Il comma 2° dell’art. 6 dispone l’inquadramento dei proventi
sostitutivi dei redditi e dei risarcimenti danni e stabilisce, tra l’altro,
che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistiti
nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o perduti.
Non potendo annoverare l’equa indennità tra le categorie
reddituali o tra i proventi sostitutivi delle stesse, inquadrate nell’art. 6
del
TUIR,
la
descritta
equa
indennità
rifluisce
a
sentire
dell’Ordinanza della Corte Costit. 6 dic. 1988 n. 1073, in una
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semplice misura compensativa di oneri e spese non facilmente
documentali da “cui è gravato il tutore a cagione dell’attività di
“amministratore del patrimonio”.
Ne risulterebbe una realtà con connotazione e significato
minimale basata essenzialmente sulla gratuità dell’istituto, gratuità
da cui risulta permeata, nella sostanza, anche e tuttavia la indennità
di cui si discute.
Un quadro dal sapore ottocentesco trasmigrato a forza
nell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Il che non è.
Abbiamo già rilevato come la presenza nel nuovo istituto delle
categorie professionali giuridico/economiche è assai diffusa nei
Tribunali e si sviluppa nelle varie figure di supporto specialistico
all’amministrazione, ma giunge anche a ricoprire il ruolo di
amministratore di sostegno.
L’attività prestata va naturalmente inquadrata, sotto il profilo
tributario, in quelle dell’esercizio di arti e professioni (art. 53 TUIR) i
cui proventi rientrano nella categoria reddituale del lavoro autonomo.
La prestazione di lavoro autonomo, dal punto di vista
civilistico va inquadrata all’interno del Libro V - Titolo ΙΙΙ del Cod.
Civ.; art. 2222 e segg.
*****
Orbene questo escursus pare al sottoscritto quanto appresso:
― è fatta salva la categoria dell’equa indennità (corollario della
gratuità e obbligatorietà della prestazione, limitatamente a ciò
che la Corte Cost. ha inteso definire, con l’Ordinanza del 1988,
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quale misura compensatoria degli oneri e delle spese non
facilmente documentabili, in una accezione minimale e ordinaria.
Quanto attiene invece all’opera professionale che soltanto il
professionista qualificato può assicurare e che altrimenti potrebbe
prestare in qualità di coadiutore permanente e/o di consulente, il
compenso, commisurato all’entità del patrimonio, alla quantità e
qualità dell’opera svolta, al risultato ottenuto, a professionalità e
diligenza profuse, la somma liquidata dal Giudice Tutelare non può
che qualificarsi alla stregua di corrispettivo spettante a professionista
chiamato a funzioni ausiliarie dell’Amministrazione di Giustizia.
Il Giudice Tutelare potrà liquidare le due fattispecie di
compensi, l’uno compensativo, l’altro remunerativo, al professionista
avente funzione di amministratore di sostegno.
Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti
tributari propri della categoria reddituale del “lavoro autonomo” e
prima ancora l’ordinario adempimento IVA.
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