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145-2015, ricorso responsabilità genitoriale proposto dalla madre in

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145-2015, ricorso responsabilità genitoriale proposto dalla madre in
N. 145\15 V.G.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Presidente,
esaminato il ricorso depositato in data 3 marzo 2015 dalla minore A C, nata a il …2009
(parte ricorrente), rappresentata dalla madre sig.ra M C, tesa alla pronuncia della decadenza dalla
responsabilità genitoriale del padre, sig. P C (parte resistente);
ritenuto che la domanda proposta dalla minore (sia pur rappresentata dalla genitrice) evochi
due problematiche di carattere preliminare:
1 - quello della sussistenza o meno della legittimazione ad agire in capo alla figlia minore, che si
pone quale condizione dell’azione, posto che, quanto meno dal punto di vista letterale, l’art. 336,
co. I, cod civ, sembra riservare tale legittimazione soltanto a ciascun genitore, ai parenti e al
pubblico ministero;
2 - quello della sussistenza del conflitto di interessi fra la domanda di decadenza del padre proposta
dalla madre -in rappresentanza della figlia minore- e il diritto della minore stessa alla bigenitorialità.
Ritenuto che sulle questioni preliminari di cui sopra, attinenti all’ammissibilità (1) e alla
procedibilità (2) del ricorso, per ragioni di economia processuale debba pronunciarsi in limine e che
la competenza spetti al presidente ex art. 738 co. I, c.p.c.;
ritenuto che, a prescindere dal possibile profilo di dubbia costituzionalità (per contrasto con l’art.
24, co. I, Cost) dell’esclusione (di cui al suddetto punto 1) del figlio minore dal novero letterale dei
legittimati ad agire in proprio ex art. 336 cod. civ. per la tutela dei propri diritti e interessi, quel che
qui osta alla procedibilità della domanda sia la presenza del conflitto di interessi tra la madre
rappresentante legale e processuale della figlia minore e la figlia minore stessa, per le ragioni
cennate al punto 2;
applicati gli artt. 781 e 1822 cpc;
1
In deroga all’art. 79 cpc, che prevede l’istanza di parte per la nomina da parte del giudice di un curatore speciale, la
Convenzione di Strasburgo (25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000. Ratificata con legge n. 77/2003)
all’art. 9, comma 1, dispone che, nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i
detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto
d'interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali
procedimenti (v. C. Cost. sent. n. 0179/ 2009)
2
Cass. I, n. 15100/2005 (Le lacune riscontrabili nella disciplina dei procedimenti camerali e di quelli speciali devono
colmarsi, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, con il ricorso alle norme del rito ordinario, costituente il
paradigma procedimentale del nostro ordinamento, dal quale essi si differenziano soltanto nei limiti espressamente
previsti dalla legge).
1
rileva il conflitto d’interessi tra la sig.ra M C, rappresentante processuale della figlia minore A C e
quest’ultima;
nomina curatore speciale alla minore A C, l’avv. S A;
assegna a quest’ultimo il termine perentorio fino al giorno 10 aprile 2015 per eventualmente
costituirsi in giudizio in rappresentanza della minore A C;
riserva all’esito di eventuale regolarizzazione della rappresentanza della minore, il giudizio sulla
sussistenza o meno della legittimazione ad agire della minore stessa, alla stregua degli artt. 336, co.
I, cod. civ. e 24, co. I, Cost.
Si comunichi alla parte ricorrente (fax …..... ).
Si comunichi al curatore speciale (fax …......);
Trieste, 5 marzo 2015
Il Presidente
dott. Paolo Sceusa
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