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Breve guida agli aiuti di Stato

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Breve guida agli aiuti di Stato
Breve guida agli aiuti di Stato
Indice
Lazioeuropa – Temi e approfondimenti
Breve guida agli aiuti di Stato
Introduzione
3
Scheda 7 – Aiuti all’occupazione
34
1. Definizione di aiuto di Stato
5
Scheda 8 – Aiuti alla formazione
35
8
Scheda 9 – Elementi di aiuto connessi
alle vendite di terreni e fabbricati da
parte di pubbliche autorità
36
9
Scheda 10 – Misure sul capitale di rischio 37
1.1 Il principio dell’investitore privato
2. Deroghe al divieto di aiuti di Stato
2.1 Aiuti regionali
11
2.2 Norme orizzontali
12
2.3 Norme settoriali
12
5. Appendice normativa
41
2.4 I criteri di compatibilità
13
5.1 Trattato che istituisce la
Comunità europea
43
5.2 Elenco dei documenti citati e della
legislazione comunitaria in vigore in
materia di aiuti di Stato
44
5.3 Carta degli aiuti di Stato a finalità
regionale dell’Italia
46
6. Modulistica
49
3. Notifica e procedure di
autorizzazione
15
4. Gli aiuti di Stato nell’ambito della
programmazione dei Fondi strutturali
(2007-2013)
21
Allegati
24
Scheda 1 – La regola de minimis
25
Scheda 2 – Aiuti regionali
26
Scheda 3 – Aiuti alle piccole e medie
imprese
28
Scheda 4 – Aiuti alla ricerca e sviluppo 29
Scheda 5 – Aiuti per la tutela
dell’ambiente
31
Scheda 6 – Aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà 33
Scheda 11 – Servizi di interesse
economico generale
39
Modulo standard per la notifica
51
Modulo di notifica semplificato
62
Modello standardizzato di relazione per gli
aiuti di Stato esistenti
63
Informazioni che devono figurare nella
relazione annuale da trasmettere alla
Commissione
67
Regione Lazio
Lazioeuropa - Temi e approfondimenti
Breve guida agli aiuti di Stato
BIC Lazio – Business Innovation Centre
Direttore responsabile
Luigi Campitelli
Coordinamento
Simona De Quattro
Gruppo di lavoro
Giulia Barozzi
Roberta Bertolini
Erminia De Carlo
Marco Lentini
Michela Marcoccia
Impaginazione, composizione e stampa
Officine Europee - 00047 Marino (Roma)
vicolo S. Spirito, 89
www.officineeuropee.com
Copyright BIC Lazio
00182 Roma - via Casilina, 3/T
telefono +39 069 784 501
fax +39 0697 845 001
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2
Introduzione
Sin dalla firma del trattato di Roma nel 1957 la politica degli aiuti di Stato è stata un elemento integrante della politica della concorrenza: la Commissione europea ha il compito di impedire che gli
aiuti concessi dagli Stati membri falsino indebitamente la concorrenza.
Alla base della politica della concorrenza vi è l’idea che l’economia di mercato offra la garanzia migliore per accrescere il tenore di vita dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi del
trattato UE. Il regolare funzionamento dei mercati è indispensabile per accrescere la competitività dell’economia europea, in quanto consente di creare un contesto in cui le imprese efficienti
e innovative vengono debitamente ricompensate, nonché per garantire la libera concorrenza fra
le imprese europee, favorire lo sviluppo del Mercato unico europeo, evitare le distorsioni del
commercio fra gli Stati membri dell’Unione europea, stimolare lo sviluppo delle PMI e creare
uguali condizioni di crescita fra le PMI e le grandi imprese.
Il controllo degli aiuti di Stato risponde quindi alla necessità di garantire condizioni di parità
per tutte le imprese operanti nel mercato unico europeo, a prescindere dallo Stato membro in
cui hanno sede.
Nonostante il trattato CE enunci il principio generale di divieto di aiuti di Stato, in alcuni casi
gli interventi statali sono necessari per un’economia ben funzionante ed equa. Il trattato, quindi,
lascia spazio a un certo numero di obiettivi politici per i quali l’aiuto di Stato può essere considerato compatibile.
Completando la regola fondamentale attraverso una serie di atti legislativi, la Commissione
europea ha stabilito un unico sistema di regole sugli aiuti di Stato.
Questo quadro legislativo è regolarmente aggiornato per migliorare la sua efficienza e per rispondere alle richieste del Consiglio europeo per aiuti di Stato meno numerosi ma più mirati per
sviluppare l’economia europea.
In quest’ottica, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2005 una riforma delle regole e procedure degli aiuti di Stato, il Piano di azione per gli aiuti di Stato, finalizzato ad assicurare che le regole contenute nel trattato CE siano meglio perseguite per incoraggiare gli Stati
membri a contribuire alla strategia di Lisbona.
L’obiettivo di questa guida è di illustrare la disciplina essenziale degli aiuti di Stato e fornire
uno strumento semplice e di agevole consultazione su problematiche spesso complesse, anche alla
luce delle recenti evoluzioni in materia.
Dal momento che l’argomento è particolarmente articolato, in quanto coinvolge parecchi
aspetti della politica tanto comunitaria quanto di ciascun Stato membro, il presente documento
non vuole fornire una descrizione esaustiva di queste regole.
Si procede, quindi, ad affrontare l’argomento in modo tale da fornire all’operatore una visione
completa del fenomeno, rimandando, però, per ulteriori approfondimenti, alla normativa specifica segnalata nelle tavole sintetiche allegate.
3
1. Definizione di aiuto di Stato
1. Definizione di aiuto di Stato
La base della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato è contenuta nell’articolo
87, paragrafo 1 del trattato CE, che stabilisce
che gli aiuti di Stato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Da questa definizione si evince solamente che
gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.
Questa stessa definizione permette, inoltre,
di individuare gli elementi che contraddistinguono una misura come aiuto di Stato. È però
dubbia, almeno alla luce del solo testo dell’art.
87, la nozione di aiuto di Stato.
Attraverso il contributo dato dalle decisioni
della Commissione e di alcune sue comunicazioni e dichiarazioni esplicative, nelle quali si
esprime il punto di vista della Comunità europea sul significato da attribuire all’espressione
aiuti di Stato, nonché dalle sentenze della
Corte di Giustizia e del Tribunale di primo
grado, che hanno confermato e precisato le affermazioni della Commissione, è possibile ricavare una definizione sintetica ma completa
di aiuto di stato, ossia «qualunque provvedimento (sia di natura legislativa che amministrativa) che implica un trasferimento di risorse
dallo Stato o da altri enti pubblici a imprese,
pubbliche o private che siano».
L’articolo 88 conferisce alla Commissione il
compito di controllare gli aiuti di Stato e dispone, inoltre, che gli Stati membri informino
preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (obbligo di notifica).
Il trattato non indica che la Commissione
debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possono riguardare le imprese. Le
norme comunitarie in materia di aiuti di Stato si
applicano solo alle misure che rispondono alle
condizioni precisate nell’articolo 87, paragrafo
1. Tali condizioni sono, in particolare:
• trasferimento di risorse statali;
• vantaggio economico;
• selettività;
• effetto sulla concorrenza e il commercio.
Trasferimento di risorse statali
Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (risorse dei bilanci
nazionali, regionali e locali, delle banche e fondazioni pubbliche, ecc.).
L’aiuto può essere concesso, oltre che dallo
Stato, anche da un organo intermedio, privato
o pubblico, designato dallo Stato. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una banca
privata sia incaricata della gestione di un regime di aiuti statali a favore delle PMI.
I trasferimenti finanziari che costituiscono
aiuti di Stato possono assumere molte forme:
non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi di
interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi
di ammortamento accelerato, conferimenti di
capitale, ecc.
Vantaggio economico
L’aiuto deve conferire un vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto
nel corso normale della sua attività. Esempi
meno ovvi di operazioni che rientrano in tale
condizione sono i seguenti:
• la locazione o l’acquisto, da parte di un’impresa, di un terreno di proprietà dello Stato
a un prezzo inferiore a quello di mercato;
7
• la vendita allo Stato, da parte di un’impresa, di un terreno, a un prezzo superiore
a quello di mercato;
• l’accesso privilegiato di un’impresa a un’infrastruttura senza la corresponsione di
alcun canone o altro compenso;
• l’ottenimento, da parte di un’impresa, di
capitale di rischio dallo Stato a condizioni
più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.
Selettività
L’aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere pertanto sull’equilibrio esistente fra
un’impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della
selettività è quanto differenzia un aiuto di
Stato dalle cosiddette misure generali (applicabili in maniera automatica e indiscriminatamente a tutte le imprese di tutti i settori
economici di uno Stato membro, come avviene per la maggior parte delle misure fiscali a
livello nazionale).
Un regime è considerato selettivo quando
le autorità che lo gestiscono godono di un
certo grado di potere discrezionale. Il carattere
di selettività è inoltre riconosciuto quando il
regime si applica solo a una parte del territorio
di uno Stato membro (è quanto avviene nel
caso degli aiuti regionali e settoriali).
Effetti sulla concorrenza e sugli scambi
L’aiuto deve avere un effetto, anche solo
potenziale, sulla concorrenza e gli scambi fra
Stati membri. È sufficiente poter dimostrare
che il beneficiario esercita un’attività economica e che opera su un mercato in cui esistono
scambi commerciali fra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un’organizzazione senza scopo di
lucro può intraprendere attività economiche).
La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (aiuti de minimis) non abbiano
alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli
scambi fra Stati membri, e che non rientrino
pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
8
Tale breve descrizione dei criteri che definiscono un aiuto di Stato mostra che il campo
d’applicazione delle norme comunitarie in
detto settore è ampio (ma non illimitato).
Molte delle azioni finanziate nell’ambito dei
programmi dei Fondi strutturali corrispondono chiaramente a tutti i criteri sopra elencati
e rientrano pertanto nel campo d’applicazione
dell’articolo 87, paragrafo 1.
I responsabili dei programmi devono assicurarsi che tali azioni siano debitamente notificate
alla Commissione e da questa autorizzate, ovvero, se del caso, esentate dall’obbligo di notificazione ai sensi di un regolamento comunitario
vigente.
1.1 Il principio dell’investitore privato
Malgrado la specificità delle ipotesi appena
sopra elencate, è opportuno tuttavia sottolineare come vi siano delle situazioni non facili
da valutare.
Per facilitare l’analisi di un provvedimento
sotto l’aspetto della sua possibilità di costituire
un aiuto di Stato, si può utilizzare un criterio,
molto semplice ma efficace, elaborato dalla
Commissione.
È il principio cosiddetto dell’investitore
privato. In base a questo, per sapere se il provvedimento amministrativo costituisca o meno
un aiuto, è necessario analizzare se un investitore privato si sarebbe comportato allo stesso
modo in cui si è comportato lo Stato o l’ente
pubblico che ha adottato quel provvedimento
a favore di quell’impresa.
Ecco il testo della Commissione a riguardo:
«Al fine di stabilire se i contributi accordati da
uno Stato membro ad un’impresa presentino
il carattere dell’aiuto di Stato, è ragionevole
applicare il criterio che si basa sulla possibilità
per l’impresa beneficiaria di ottenere le somme
di cui trattasi sul mercato dei capitali. In particolare è ragionevole chiedersi se un investitore
privato avrebbe realizzato l’operazione controversa alle medesime condizioni, e, in caso
di risposta negativa, esaminare a quali condizioni le avrebbe potute realizzare».
2. Deroghe al divieto di aiuti di Stato
2. Deroghe al divieto di aiuti
di Stato
Secondo l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti che corrispondono ai criteri sopra
delineati sono, in linea di principio, incompatibili col mercato comune. Tuttavia, il principio
d’incompatibilità non equivale a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87
specificano un certo numero di casi in cui gli
aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette deroghe). L’esistenza
delle deroghe giustifica inoltre il controllo preventivo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Tale controllo è stabilito dall’articolo
88 del trattato, che dispone che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di
procedere alla sua esecuzione e conferisce alla
Commissione il potere discrezionale di decidere se l’aiuto previsto può beneficiare della
deroga o se «lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo».
Nel contesto delle operazioni relative ai
Fondi strutturali, le disposizioni di deroga
maggiormente rilevanti sono quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c):
• l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguarda «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione»;
• l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempreché non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie
di esame in funzione delle dimensioni dell’impresa, della sua ubicazione, del settore di attività o delle finalità dell’aiuto. Per la natura
discrezionale del potere a essa conferito, la
Commissione ha cercato di rendere pubblica
l’impostazione adottata, e ciò allo scopo di garantire che tale discrezionalità sia esercitata con
la dovuta trasparenza e che le autorità e le imprese abbiano chiara la propria posizione alla
luce del diritto comunitario.
La Commissione ha così pubblicato i criteri che applica nelle decisioni riguardanti la
concessione o meno di deroghe per gli aiuti
notificati, e ciò in forma di comunicazioni,
note, discipline, orientamenti e lettere agli Stati
membri, ma anche di regolamenti.
Possiamo distinguere tre principali categorie di deroghe ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c): aiuti regionali, norme
orizzontali e norme settoriali.
2.1 Aiuti regionali
Sono quegli aiuti che vengono concessi, a
mezzo di leggi statali o regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle regioni o parti di regioni cosiddette svantaggiate del territorio
comunitario, essenzialmente attraverso incentivi agli investimenti iniziali delle imprese o più
raramente tramite l’erogazione di aiuti al funzionamento.
L’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) è
la base giuridica per l’autorizzazione degli aiuti
di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali:
• l’articolo 87.3.a) riguarda gli aiuti di Stato
destinati a favorire lo sviluppo delle «re-
11
gioni ove il tenore di vita sia anormalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione». Si tratta di regioni svantaggiate rispetto alla media europea, e per
tale motivo il beneficio della deroga prevista da detto articolo è concessa in base a un
criterio comunitario (livello II NUTS con
un PIL pro capite calcolato in standard di
potere d’acquisto inferiore al 75% della
media UE). Quasi tutte le regioni rientranti nell’obiettivo 1 potranno avvalersi
anche delle disposizioni dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) (l’eccezione più rilevante è costituita dalle regioni a bassa densità demografica, che rientrano nell’obiettivo 1 ma non nel campo d’applicazione
della deroga di cui all’articolo 87.3.a);
• l’articolo 87.3.c) copre gli aiuti destinati ad
altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni
economiche». Tale articolo dà agli Stati
membri la possibilità di assistere regioni
che sono svantaggiate rispetto alla media
nazionale.
L’elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch’esso stabilito dalla
Commissione ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in
base a criteri nazionali. La Commissione ha invitato gli Stati membri ad assicurarsi che
l’elenco delle aree proposte per la deroga ai
sensi dell’articolo 87.3.c) e quello delle aree
dell’obiettivo 2 siano coerenti.
Al fine di fornire un quadro complessivo
delle zone che possono beneficiare di questa
tipologia di aiuti, la Commissione adotta, per
un periodo corrispondente al ciclo di programmazione dei Fondi strutturali, la cosiddetta carta degli aiuti regionali, contenente:
• l’elenco delle regioni di uno Stato membro
ammesse a beneficiare delle deroghe di cui
all’art. 87.3.a) e c), in cui possono essere
concessi alle imprese aiuti pubblici agli investimenti, sia nazionali che comunitari;
• i massimali d’intensità degli aiuti autorizzati per ciascuna regione dalla Commissione.
Per il periodo di programmazione 20072013, la proposta italiana della mappa degli
12
aiuti di Stato è riassunta nella Carta degli aiuti
di Stato a finalità regionale dell’Italia del 12
giugno 2007 (in allegato).
I criteri applicati per la valutazione degli
aiuti regionali sono riuniti in due documenti:
gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale e la Disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
di investimento.
Il contenuto di tali documenti è sintetizzato nella scheda sugli aiuti regionali allegata.
2.2 Norme orizzontali
Le norme intersettoriali, o orizzontali,
sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di
aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell’attività economica e in ogni regione.
La Commissione ha adottato tutta una
serie di orientamenti o discipline o regolamenti
che stabiliscono i criteri applicati alle seguenti
categorie di aiuti:
• aiuti alle piccole e medie imprese;
• aiuti alla ricerca e sviluppo;
• aiuti per la tutela dell’ambiente;
• aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà;
• aiuti all’occupazione;
• aiuti alla formazione professionale;
• aiuti per incentivare il capitale di rischio;
• aiuti concessi sotto forma di garanzie.
Una sintesi dei regolamenti, delle discipline
e degli orientamenti relativi a ciascuna di dette
categorie di aiuti è presentata nelle schede allegate.
2.3 Norme settoriali
La Commissione ha adottato inoltre norme
specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato
in determinati settori dell’attività economica, che
presentano particolari problemi o condizioni.
Si tratta attualmente dei settori seguenti:
• produzione audiovisiva;
• carbone;
• elettricità;
• servizi postali;
• costruzione navale;
• industria dell’acciaio e delle fibre sintetiche.
Agricoltura, pesca e acquacoltura
Le norme generali in materia di aiuti di
Stato descritte nel presente vademecum non si
applicano, o si applicano solo in misura limitata,
ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca.
Le norme che si applicano a questi settori
sono definite negli Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale
per il 2007-2013 (GU C 319, 27/12/2006) e
negli Orientamenti comunitari per le deroghe
agli aiuti di Stato nel settore Pesca e Acquacoltura (GU C 229, 14/9/2004).
Informazioni sulle norme vigenti in detti settori possono essere ottenute dalle unità responsabili per gli aiuti di Stato della DG VI Agricoltura
e della DG XIV Pesca e Acquacoltura.
Trasporti
Nel settore dei trasporti su strada sono applicabili le norme generali in materia di aiuti di
Stato, benché vi siano un certo numero di eccezioni (ad esempio le attrezzature di trasporto
non possono beneficiare di aiuti, ecc.).
Le norme specifiche settoriali si applicano
ad altri settori dei trasporti (trasporti ferroviari,
aerei, marittimi e per via navigabile). Informazioni possono essere ottenute dall’unità responsabile degli aiuti di Stato della DG VII
Energia e Trasporti.
2.4 I criteri di compatibilità
Il trattato individua in termini molto generali le ipotesi di deroga, ma la Commissione ha
progressivamente individuato veri e propri criteri di compatibilità, fino a realizzare una completa disciplina, sostanziale e procedurale,
modellata sui seguenti principi:
• contropartita;
• trasparenza;
• divieto di cumulo.
Il principio della contropartita (compensatory justification)
Formulato dalla Commissione e confermato dalla Corte di Giustizia, condiziona l’alterazione della libera concorrenza allo sviluppo
del mercato unico e comporta la valutazione
dell’aiuto pubblico dal punto di vista della Comunità Europea e non dello Stato membro o
dell’impresa beneficiaria.
L’aiuto potrà considerarsi compatibile solo
quando non sia possibile realizzare diversamente l’interesse comunitario, obiettivo in
virtù del quale è concessa la deroga.
La Commissione non può inoltre autorizzare aiuti che non siano necessari e proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
Il principio della trasparenza
Impone che la natura e la portata dell’aiuto
siano verificati sulla base di tutti gli elementi
necessari: la forma utilizzata, la consistenza
prevista, l’obiettivo operativo, i mezzi finanziari, le ragioni derogatorie. Ne consegue un
obbligo di completa informazione a carico
degli Stati e di motivata valutazione a carico
della Commissione.
Il principio del divieto di cumulo
Stabilisce che i diversi massimali previsti
dalle differenti normative non possono comunque essere superati, né con la moltiplicazione di erogazioni risultanti di valore
inferiore, né con la sommatoria di sovvenzioni
provenienti da differenti regimi.
13
3. Notifica e procedure di autorizzazione
3. Notifica e procedure di
autorizzazione
Il controllo comunitario nel settore degli
aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione preventiva.
Questo sistema prevede che gli Stati membri siano tenuti a informare (cosiddetta notifica) la Commissione di ciascun progetto di
finanziamento o modifica di un aiuto di stato,
e non sia consentito attivare alcun aiuto prima
della specifica autorizzazione dalla Commissione. Il trattato CE (art.88) assegna alla Commissione il compito di stabilire quando un
aiuto costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art.87 del trattato stesso, e, se del caso,
quando esso possa essere ammesso in deroga al
suddetto comma 1, a norma dell’art.87 commi
2 o 3. Gli Stati membri non possono attivare
alcun aiuto di stato finché esso non sia stato
autorizzato dalla Commissione a seguito della
prevista notifica. Qualunque aiuto attivato in
assenza dell’approvazione della Commissione è
classificato automaticamente come aiuto illegale. Secondo le procedure vigenti, la Commissione è obbligata a ordinare la restituzione da
parte dei beneficiari di ogni aiuto illegale giudicato incompatibile con il mercato comune.
Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che i
giudici nazionali sono competenti per decidere
se la procedura di notifica è stata assolta o meno,
allo scopo di recuperare l’aiuto.
Recentemente la Commissione ha iniziato
un processo di modernizzazione e semplifica-
zione delle procedure relative agli aiuti di stato.
A tal fine il Consiglio ha adottato il Regolamento (CE) 994/98 del 7 maggio 1998, che
consente alla Commissione di adottare i cosiddetti Regolamenti di esenzione per gli aiuti di
stato.
Con questi regolamenti la CE può dichiarare ex ante alcune precise categorie di aiuti di
stato compatibili con il trattato purché rispettino certe condizioni, così esentandole dall’obbligo di preventive notifica e approvazione
della Commissione stessa.
Allo stato attuale la Commissione ha adottato cinque regolamenti di esenzione. Tre di
questi regolamenti definiscono esenzioni per
gli aiuti alle PMI, per gli aiuti alla formazione,
e per gli aiuti a favore dell’occupazione (ciascuno di essi ha validità fino al 30 giugno
2008). In loro applicazione gli Stati membri
possono varare aiuti che rispettino le condizioni specificate nei regolamenti, esentandosi,
così, dall’obbligo di preventiva notifica, nella
certezza della conformità ai criteri della Commissione. Un quarto regolamento esenta gli
schemi per aiuti agli investimenti regionali e
altri aiuti ad hoc. Questo regolamento trova
applicazione dal 2007 fino alla fine del 2013.
Un quinto regolamento codifica l’applicazione
della normativa de minimis. Questo regolamento stabilisce con chiarezza che un aiuto a
un’impresa entro il tetto di 200.000 Euro in
un periodo di tre anni, nel rispetto di specifiche
condizioni, non è considerato aiuto di stato nel
senso dell’art.87 comma 1 del trattato CE,
poiché ritenuto non lesivo o distorsivo della
concorrenza. Anche questo tipo di aiuto non è
soggetto all’obbligo di notifica.
17
Tabella 1 – Principali categorie di aiuti di stato orizzontali e regionali consentiti nell’ambito di orientamenti,
discipline o regolamenti comunitari.
Finalità dell’aiuto
Areee regionali ammissibili all’aiuto
87.3.a)
87.3.c)
Altre aree
Investimento iniziale (grandi imprese)
Investimento iniziale (PMI)
Creazione di occupazione (grandi imprese)
Creazione di occupazione (PMI)
Mantenimento dell’occupazione
Spese per la tutela dell’ambiente
Spese per ricerca e sviluppo
Aiuti al funzionamento
Aiuti al settore dei trasporti
Aiuti soft consulenza e simili (PMI)
Aiuti per capitale di rischio
Servizi di interesse economico generale
Aiuti alla formazione
Aiuti per salvataggio e ristrutturazione imprese
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
In conseguenza di questo processo di modernizzazione è necessario distinguere due tipi
di misure di aiuto:
Misure di aiuto esentate dall’obbligo
di notifica
Misure di aiuto individuali o regimi di
aiuto che soddisfino tutte le condizioni definite in un regolamento di esenzione adottato
dalla Commissione non necessitano di notifica
preventiva alla Commissione stessa. In caso di
misure di aiuto rientranti nel regolamento
sugli aiuti alle PMI, in quello sulla formazione
professionale e in quello per gli aiuti a favore
dell’occupazione o aiuti a finalità regionale, lo
Stato membro è tuttavia tenuto a sottoporre
alla Commissione una descrizione sintetica
della misura o del regime di aiuti nei venti
giorni successivi l’attivazione della misura
stessa.
Nel caso la misura di aiuto rientri nel regolamento de minimis, quest’ultimo adempimento non è richiesto (sebbene lo Stato
membro sia tenuto a monitorare tale aiuto i
linea con il Regolamento).
Misure di aiuto soggette all’obbligo
di notifica
Il 22/3/1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 659/99 (e successive modifiche), che stabilisce le procedure da applicare
18
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
in materia di aiuti di Stato. Con il Regolamento
CE 794/04 della Commissione del
21/4/2004, recante disposizioni di esecuzione
del Regolamento CE 659/99 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93
del trattato CE, pubblicato in GUCE L 140 del
30/4/2004, sono stati definiti, tra l’altro, i moduli da utilizzare per la notificazione di un progetto di aiuti, nonché tempi e modalità di
notificazione e i modelli di relazione annuale da
inviare alla Commissione. È riportata in seguito
una sintesi delle norme applicabili in un caso di
notifica secondo la prassi corrente.
Notifica
La notifica di un progetto d’aiuto spetta
allo Stato membro interessato (amministrazione centrale).
Per snellire la procedura, la Commissione
ha predisposto dei modelli di notifica standardizzati per la maggior parte dei tipi di aiuto.
Un software apposito (SANI) è stato messo a
disposizione degli Stati Membri per facilitare e
notificare la procedura di notificazione.
Alcune modifiche minori agli aiuti di stato
esistenti sono soggetto a un sistema semplificato di notifica e a una procedura più veloce.
Tali misure semplificate possono essere accettate solo se la Commissione è stata regolarmente informata sull’esecuzione dei suddetti
aiuti.
Richiesta di informazioni supplementari
Se la notifica è incompleta, la Commissione
chiederà informazioni supplementari. Lo Stato
membro interessato è generalmente tenuto a
fornire le informazioni richieste entro il termine di 20 giorni.
Esame e decisione
Per esaminare l’aiuto proposto, la Commissione dispone generalmente di un periodo di due
mesi, che decorre dal giorno in cui essa ha ricevuto tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso. L’esame delle domande si
conclude solitamente o con una decisione di non
sollevare obiezioni o con una decisione di avviare
la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2
del trattato.
Se la Commissione decide di non sollevare
obiezioni, può essere data esecuzione all’aiuto in
questione.
Se la Commissione nutre dubbi in merito alla
compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato
comune, essa avvia la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato. In tali casi la
Commissione apre una procedura formale di
esame, pubblica una descrizione dell’aiuto sulla
GU e sul sito web e invita gli Stati membri e le
parti interessate a presentare le proprie osservazioni. Al termine di tale indagine, essa adotta una
decisione finale, che può essere positiva (l’aiuto
può essere erogato), negativa (l’aiuto non può
essere erogato), oppure positiva ma soggetta a
determinate condizioni. Il tempo limite massimo previsto indicativamente per tale indagine
è di 18 mesi.
Tutte le decisioni sono soggette alla giurisdizione della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo
230 del trattato CE. Anche i giudici nazionali
esercitano una propria funzione per rafforzare la
decisione di restrizione della Commissione.
19
4. Gli aiuti di Stato nell’ambito della
programmazione dei Fondi strutturali
(2007-2013)
4. Gli aiuti di Stato nell’ambito
della programmazione dei Fondi
strutturali (2007-2013)
L’Unione europea comprende 27 Stati
membri con le loro 268 regioni, tra le quali si
riscontrano profonde disparità economiche e
sociali. La politica regionale europea mira a
realizzare concretamente la solidarietà dell’Unione e ridurre il divario di sviluppo tra le
differenti economie regionali.
A tale scopo, la Commissione ha creato
strumenti finanziari (Fondi strutturali e di coesione) intesi a cofinanziare interventi di carattere regionale o orizzontale negli Stati membri
e per i quali l’Unione apporta il proprio contributo in modo sussidiario.
Gli aiuti accordati dagli Stati devono essere
conformi alle norme della politica in materia
di concorrenza dell’Unione europea. La Commissione assicura che tali interventi non falsino
o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o alcune produzioni.
Il trattato stesso prevede la possibilità di
azioni sostenute attraverso i Fondi strutturali,
la cui disciplina per il periodo 2007-2013 è
contenuta nel Regolamento (CE) 1083/06.
Tale regolamento contiene una serie di disposizioni relative alla valutazione degli aiuti
nell’ambito dei nuovi programmi.
In particolare, nel rapporto fra aiuti di
Stato e Fondi strutturali, il principio di base
prevede che le operazioni oggetto di un finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali
siano conformi alle disposizioni in materia di
concorrenza e di aiuti.
Più precisamente, l’art. 9 del regolamento
stabilisce che i Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali (incluse quelle regionali e locali), integrandovi le priorità
comunitarie (fra le quali, quelle relative alla politica sugli aiuti). Sulla stessa linea, l’art. 54.4 prevede che nel caso di investimenti nelle imprese,
la partecipazione dei Fondi strutturali deve necessariamente rispettare i massimali di intensità
degli aiuti stabiliti in materia di aiuti di Stato.
I responsabili della gestione dei Fondi
strutturali, quindi, devono identificare chiaramente le operazioni che costituiscono un aiuto
di Stato, garantire il rispetto della relativa normativa e considerare che la Commissione può
sospendere i pagamenti e stabilire rettifiche finanziarie se l’aiuto concesso non è conforme
alle norme in materia di aiuti di Stato (art. 99).
In particolare, gli Orientamenti in materia
di finalità regionale 2007-2013 stabiliscono
che gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti i grandi progetti di investimento in base a un regime di
aiuti esistenti, qualora gli aiuti proposti eccedano il massimale di aiuto consentito per un
investimento con spese ammissibili pari a 100
milioni di Euro. Idem per gli aiuti destinati alle
imprese dei settori sensibili.
Le relazioni annuali di esecuzione elaborate dalle autorità di gestione devono indicare
con precisione le misure adottate per garantire
che tutte le operazioni siano conformi alle
norme comunitarie in tema di aiuti.
23
Allegati
Sono presentate in allegato 11 schede1, ciascuna delle quali riguarda un aspetto da prendere
in considerazione nell’ambito dei Fondi strutturali.
Ogni scheda contiene una sintesi delle principali disposizioni applicabili al settore interessato,
e fornisce il riferimento preciso dei relativi regolamenti, orientamenti, discipline o comunicazioni della Commissione.
1
Le schede allegate forniscono una sintesi, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di stato applicabile ai settori considerati come maggiormente pertinenti per le azioni dei Fondi strutturali.
Tali schede non sono chiaramente vincolanti dal punto di vista giuridico.
Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui
ogni scheda indica gli esatti riferimenti.
Questa versione della guida è aggiornata al 31/07/2007.
24
Scheda 1 – La regola de minimis.
Riferimenti
Questa scheda sintetizza i contenuti del Regolamento della Commissione (CE) 1998/06 del 15
dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis
(GU L 379, 28/12/2006, pag. 5).
Campo
d’applicazione
Il Regolamento riguarda aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti de minimis), che non costituiscono
aiuti di stato ai sensi dell’art.87 comma 1 del trattato CE e per i quali non è quindi richiesta una notifica
preventiva alla Commissione.
La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un’incidenza nel mercato comunitario e di falsare
la concorrenza gli aiuti erogati a un’impresa che non superano i 200.000 Euro nell’arco di un triennio. L’esenzione de minimis è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 Euro per il
trasporto su strada.
Il Regolamento non si applica alle imprese attive nei settori di pesca e acquicoltura, nel settore carboniero, e
alle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencate nell’Allegato I del trattato. Si applica,
con alcune condizioni aggiuntive, alle imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Nel settore dei trasporti, il regime de minimis non può essere utilizzato per l’acquisto di veicoli per il trasporto
di merci su strada. Infine, il Regolamento non si applica alle imprese in difficoltà.
Concetti
La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può
considerare come inapplicabile l’articolo 87, paragrafo 1 e l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione.
Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno
alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
Criteri
Per poter beneficiare di tale misura, è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti criteri:
• il massimale d’importo per un aiuto rientrante nella norma de minimis è di 200.000 Euro (equivalente sovvenzione lordo (ESL)) in un periodo di tre anni fiscali. Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile,
sicché per ciascuna nuova erogazione in regime de minimis deve essere determinato l’ammontare dell’aiuto
de minimis erogato durante i tre anni fiscali consecutivi (incluso quindi anche il corrente anno fiscale);
• il massimale dell’aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma de minimis.
Ciò non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati
dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari, senza incorrere nel divieto di cumulo
(v. infra);
• il massimale si applica a tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro tipologia e dai loro obiettivi. Gli unici aiuti esclusi dal beneficio di questa misura sono gli aiuti all’esportazione;
• l’esenzione prevista dal regolamento copre solo gli aiuti cosiddetti trasparenti, per i quali è possibile calcolare l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Ciò implica un certo numero di restrizioni di alcune forme di aiuto, per esempio, le garanzie. Solo le garanzie al di
sotto dei 1,5 milioni di Euro possono essere assoggettate al Regolamento.
Cumulo
Il massimale indicato (200.000 Euro in un periodo di tre anni fiscali per aiuti de minimis) si applica al totale degli
importi concessi a una singola impresa a titolo di de minimis. Il totale scende a 100.000 Euro nel settore dei
trasporti su strada.
Lo Stato membro interessato, quando eroga un aiuto de minimis a un preciso beneficiario, deve verificare se il
nuovo aiuto comporti o meno il superamento del massimale di 200.000 Euro (o 100.000, se applicabile) per le
somme percepite da quel beneficiario (a titolo di de minimis) nel precedente periodo di tre anni.
Lo Stato membro è responsabile dell’istituzione degli strumenti necessari ad assicurare un efficace controllo
affinché sia rispettato il massimale d’aiuto de minimis.
Strumenti di controllo:
• lo Stato membro istituisce un registro centrale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti
gli aiuti de minimis erogati da ciascuna autorità dello stato membro;
• lo Stato membro informa esplicitamente l’impresa beneficiaria della natura de minimis dell’aiuto e riceve
dall’impresa stessa informazioni complete circa altri aiuti da essa ricevuti a titolo de minimis nei precedenti
tre anni;
• in tutti i casi lo stato membro resta garante del rispetto del massimale di cumulo.
25
Scheda 2 – Aiuti regionali.
Riferimenti
La presente scheda sintetizza i due principali testi normativi comunitari sulle regole in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 (GU C
54, 4.3.2006, pag. 13); Regolamento della Commissione (CE) 1 628/06 del 24 ottobre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti a finalità regionale (GU L 302, 1/11/2006, pag.29).
Scopo
Promuovere lo sviluppo delle regioni sfavorite essenzialmente con incentivi agli investimenti iniziali, oppure
in casi eccezionali, erogando aiuti al funzionamento.
Campo
d’applicazione
Gli orientamenti riguardano gli aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore di stabilimenti ubicati in
regioni ammissibili agli aiuti regionali.
Detti orientamenti non si applicano alla produzione primaria dei prodotti agricoli, alla produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca elencati nell’allegato I del trattato, né all’industria carboniera.
Norme specifiche si applicano a:
• trasporti, industria siderurgica e costruzione navale;
• settore dell’acciaio o delle fibre sintetiche, per i quali gli aiuti regionali non sono consentiti;
• grandi progetti di investimento.
Concetti
Si possono distinguere due categorie di regioni ammissibili all’aiuto:
• regioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87.3.a): regioni in cui il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si riscontra una grave forma di disoccupazione (regioni di livello II della NUTS con un
PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria);
• regioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87.3. c): regioni in difficoltà definite in base a indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri.
Investimento iniziale: investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento,
all’ampliamento di uno stabilimento esistente, o all’avviamento di un’attività che implica un cambiamento
fondamentale del prodotto o del processo produttivo di uno stabilimento esistente;
Aiuti al funzionamento: aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa (ad esempio costi salariali,
costi dei trasporti, locazioni).
I grandi progetti di investimento sono i progetti di investimento iniziale con costi di investimento eleggibili
che ammontano almeno a 50 milioni di Euro.
Equivalente sovvenzione lordo (ESL) e equivalente sovvenzione netto (ESN):
• l’intensità lorda dell’aiuto è il valore nominale dell’aiuto concesso (attualizzato in caso di abbuoni di interessi), espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto;
• non è tuttavia possibile effettuare confronti significativi fra le intensità d’aiuto lorde dei vari Stati membri, a causa, ad esempio, delle differenze che esistono nelle imposte a carico delle imprese; per questo motivo si procede al calcolo dell’equivalente sovvenzione netto, che permette di ridurre tutte le forme di aiuti
a un denominatore comune, a prescindere dal paese interessato. L’ESN rappresenta il vantaggio finale
che si ritiene che l’impresa ricavi da un aiuto dopo che sono state dedotte le imposte sulle società dovute
sull’aiuto stesso.
L’ntensità dell’aiuto ESL è espressa come percentuale del costo totale ammissibile del progetto.
Aiuti ad un
investimento
iniziale
Costi ammissibili
L’aiuto a un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell’investimento oppure in
percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all’investimento stesso.
• Investimenti: investimenti materiali (terreni, fabbricati e impianti/macchinari) e, in misura limitata, investimenti
immateriali (spese legate al trasferimento di tecnologie). Nel settore dei trasporti, le spese per il materiale
rotabile non sono ammissibili all’aiuto;
• costi salariali: costi salariali lordi, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di
lavoro creati (incremento netto del numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato).
Condizioni
particolari
La concessione dell’aiuto è subordinata al mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro creati per
almeno 5 anni.
26
Cumulo
I massimali d’intensità dell’aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all’ammontare complessivo
dell’aiuto:
• in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;
• indipendentemente dalla provenienza dell’aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono ammissibili agli aiuti aventi altre finalità (ad esempio R&S), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.
Aiuti al
funzionamento
Disposizioni generali
Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi solo per le regioni rientranti nel campo d’applicazione
dell’articolo 87.3.a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
• l’aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
• il suo livello è proporzionale agli svantaggi che intende compensare;
• è limitato nel tempo e decrescente.
Gli Stati membri devono dimostrare l’esistenza e l’entità di tali svantaggi.
Aiuti al settore
dei trasporti
Gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni
ultraperiferiche e per quelle a bassa densità demografica ammissibili agli aiuti regionali.
Gli Stati membri devono dimostrare l’esistenza e l’entità di tali costi supplementari.
27
Scheda 3 – Aiuti alle piccole e medie imprese.
Riferimenti
Questa scheda riassume i contenuti del Regolamento della Commissione (CE) 70/01 del 12 gennaio
2001 sull’applicazione degli Articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato alle piccole e medie
imprese e delle successive integrazioni e modifiche (GU L 10, del 13/1/2001, pag. 33).
Campo
d’applicazione
Il regolamento riguarda le misure di aiuti di stato a supporto degli investimenti materiali e immateriali e gli
aiuti soft (servizi di consulenza, diffusione di conoscenze).
Norme speciali si applicano all’industria carboniera, alla costruzione navale e ai prodotti della pesca.
Concetti
Definizione di PMI:
Una media impresa è un’impresa che risponde ai criteri seguenti:
• impiega meno di 250 dipendenti;
• registra o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro.
Una piccola impresa risponde ai criteri seguenti:
• impiega meno di 50 dipendenti;
• registra o un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro, o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro.
Una microimpresa risponde ai criteri seguenti:
• impiega meno di 10 dipendenti;
• registra o un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro, o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro.
Costi
ammissibili
Possono essere concessi aiuti relativi alle seguenti categorie di spese:
• investimenti materiali (terreni, fabbricati, impianti/macchinari) e investimenti immateriali (spese derivate
da trasferimento di tecnologie);
• i costi dei servizi forniti da consulenti esterni e i costi di partecipazione di un’impresa a una determinata fiera
o esposizione per la prima volta.
Massimale d’aiuto per investimenti e consulenze
Investimento
- Piccole imprese
- Medie imprese
Servizi di consulenza esterna e
prima partecipazione a fiere
Regioni
non assistite
Art. 87.3.a)
Art. 87.3.c)
15,0%
7,5%
Massimale dell’aiuto
Regionale
+15%
Massimale dell’aiuto
Regionale
+10%
fino al 50%
fino al 50%
fino al 50%
Notifica
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni definite nel Regolamento sono esentate dall’obbligo di notifica
ex ante. Tuttavia i grandi progetti che ricadono nei casi seguenti non sono esentati dalla notificazione
individuale:
• il totale dei costi ammissibili dell’intero progetto è pari o superiore a 25.000.000 di Euro e l’intensità lorda
dell’aiuto è pari o superiore al 50% del massimale dell’intensità dell’aiuto applicabile;
• l’importo totale lordo dell’aiuto è pari o superiore a 15.000.000 di Euro.
Altre condizioni
(trasparenza
e controllo)
Entro 20 giorni lavorativi seguenti l’attivazione del regime di aiuti esentato o l’erogazione dell’aiuto singolo
esentato, lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione una sintetica descrizione della misura di aiuto.
28
Scheda 4 – Aiuti alla ricerca e sviluppo.
Riferimenti
La presente scheda sintetizza la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
(GU C 323, 30/12/2006, pag. 1).
Campo
d’applicazione
Questa disciplina riguarda tutte le misure relative ad aiuti di Stato concessi alle imprese a favore della ricerca
e dello sviluppo e dell’innovazione. Nel settore dei trasporti, il regime de minimis non può essere utilizzato per
l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Infine, il Regolamento non si applica alle imprese in
difficoltà.
Aiuti alla R&S&I (ricerca, sviluppo e innovazione) che non sono considerati aiuti di Stato:
• i finanziamenti pubblici alle attività non economiche di R&S&I svolte da enti di ricerca;
• le attività di R&S&I commissionate alle imprese da parte di autorità pubbliche a condizioni
di mercato (gara aperta).
Settori in cui sono applicate norme particolari:
• trasporti su ferro, strada, acque interne;
• agricoltura e pesca: intensità massima dell’aiuto del 100% in tutti i casi (soggetti a condizioni).
Concetti
Ricerca fondamentale: attività sperimentale e teorica svolta principalmente per l’acquisizione di nuove
conoscenze o competenze per sviluppare prodotti, processi o servizi o apportare un significativo miglioramento
dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Ricerca industriale: ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per
mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento dei
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Attività di sviluppo precompetitiva: acquisizione, combinazione, utilizzo delle conoscenze e competenze
scientifiche, tecnologiche, economiche esistenti, allo scopo di produrre un piano, un progetto o un disegno per
prodotti nuovi, modificati o migliorati (compresa la creazione di un prototipo non idoneo a fini commerciali o
progetti pilota a certe condizioni).
Misure di aiuto
Le seguenti misure sono riconosciute all’interno della Disciplina come ammissibili poiché compatibili con l’art.
87.3.c. del trattato:
• aiuti per progetti R&S;
• aiuti per studi tecnici di fattibilità;
• aiuti per i costi del diritto di proprietà industriale delle PMI;
• aiuti per le imprese innovative di giovani;
• aiuti per l’innovazione di processo e organizzativa nei servizi;
• aiuto per servizi di supporto all’innovazione;
• aiuto per i crediti per il personale altamente qualificato;
• aiuti per i distretti innovativi.
Costi
ammissibili
• Spese di personale adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
• costo di strumenti, attrezzature, terreni e edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività
di ricerca (sono esclusi i normali investimenti);
• costo della ricerca contrattuale, della conoscenza tecnica e delle licenze derivanti da risorse esterne a prezzi
di mercato;
• costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili esclusivamente per il progetto;
• spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca;
• altri costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
Massimali
d’aiuto
Come per i costi ammissibili, le intensità di aiuto variano secondo la misura in questione; a titolo di
esempio, la seguente tabella illustra le intensità di aiuto applicabili al primo tipo di misura, gli aiuti ai progetti
R&S.
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R&S fondamentale
R&S industriale
R&S industriale caratterizzata da:
collaborazione tra beneficiari,
grandi attività (transfrontaliera,
con almeno una PMI, o con
collaborazione di un beneficiario con
un ente di ricerca, oppure con
diffusione dei risultati)
R&S precompetitiva
R&S precompetitiva caratterizzata da:
collaborazione tra beneficiari,
grandi attività (transfrontaliera,
con almeno una PMI, o con
collaborazione di un beneficiario con
un ente di ricerca, oppure con
diffusione dei risultati)
Condizioni
particolari
Piccole
imprese
100%
70%
Medie
imprese
100%
60%
Grandi
imprese
100%
50%
80%
45%
75%
35%
65%
25%
60%
50%
40%
La disciplina prevede tre tipi di valutazione sulla base di un test per calcolare gli effetti positivi e negativi
dell’aiuto:
• valutazione standard;
• valutazione standard più dimostrazione degli effetti e della necessità dell’incentivo;
• valutazione dettagliata.
Per ciascun regime di aiuto è richiesta una relazione annuale d’attuazione.
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Scheda 5 – Aiuti per la tutela dell’ambiente.
Riferimenti
Questa scheda sintetizza i contenuti della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente (GU C 37 , 3/2/2001, pag.3). La disciplina è in corso di revisione.
Campo
d’applicazione
La disciplina riguarda aiuti per azioni mirate a prevenire o riparare i danni al contesto fisico o alle risorse
naturali o a incoraggiare l’uso efficiente di queste risorse.
La disciplina non si applica:
• agli aiuti di Stato per la R&S e per la formazione in campo ambientale (soggetti alla disciplina comunitaria
per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e per la formazione);
• alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I al trattato
CE (si applicano gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore dell’agricoltura).
Aiuti agli
investimenti
Costi e attività ammissibili
Aiuti agli investimenti per adeguamenti a nuove norme ambientali CE obbligatorie o per migliorare
tali norme
Costi ammissibili: strettamente limitati ai costi supplementari degli investimenti in terreni, edifici, macchinari
e beni immateriali necessari a ottemperare a norme obbligatorie o raggiungere gli obiettivi ambientali. In tutti
i casi i costi ammissibili devono essere calcolati al netto:
• dei benefici derivanti da ogni incremento di capacità produttiva;
• delle economie determinate durante i primi cinque anni di vita dell’impianto;
• delle produzioni accessorie aggiuntive durante gli stessi cinque anni.
Gli aiuti agli investimenti per adeguamenti a nuove norme obbligatorie CE possono essere erogati solo alle PMI
e possono essere attivati solo per un periodo di tre anni dall’adozione di queste nuove norme
Aiuti agli investimenti nel risparmio energetico, nelle risorse di energia rinnovabili e negli impianti
di cogenerazione di elettricità - calore (CHP)
Costi ammissibili: strettamente limitati ai costi extra degli investimenti in terreni, edifici, macchinari e beni immateriali necessari a raggiungere gli obiettivi ambientali. In tutti i casi i costi ammissibili devono essere calcolati al netto:
• dei benefici derivanti da ogni incremento di capacità produttiva;
• delle economie determinate durante i primi cinque anni di vita dell’investimento;
• delle produzioni accessorie di servizio durante gli stessi cinque anni.
In caso di risorse di energia rinnovabili o CHP, i costi extra sono definiti in comparazione al costo di un impianto
convenzionale equivalente per la produzione di energia
Aiuti per il recupero dei siti industriali inquinati
Se il responsabile dell’inquinamento non è identificato o non gli si possono addebitare i costi, il responsabile
della bonifica può ricevere aiuti.
I costi ammissibili sono pari al costo di recupero del danno ambientale meno l’incremento di valore del terreno.
Aiuti alla rilocalizzazione delle imprese
Aiuti alla rilocalizzazione delle imprese possono essere erogati solo se il cambio di localizzazione è determinato
dall’applicazione di norme per la protezione ambientale e se è stato imposto da determinazioni amministrative
o giudiziarie. Inoltre, l’impresa delocalizzata deve ottemperare alle più severe norme ambientali applicabili alla
nuova localizzazione.
I costi ammissibili saranno limitati ai costi netti della rilocalizzazione.
Aiuti per servizi di consulenza alle PMI
Si applicano le prescrizioni del regolamento per le PMI.
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Massimali di aiuto
Massimale dell’intensità dell’aiuto
in percentuale
dei costi ammissibili
Fuori delle
aree assistite
(ESL)
Nelle aree assistite
(ESL)
a) Investimenti per adeguamenti a norme CE obbligatorie (solo per le PMI)
15%
15%
b) investimenti per migliorare norme CE obbligatorie e per la rilocalizzazione
delle imprese
30%
40% o massimali degli aiuti
regionali + 10%
c) investimenti nel risparmio di energia e in CHP
40%
40% o massimali degli aiuti
regionali + 10%
d) investimenti nelle fonti di energia rinnovabile2
40%
40% o massimali degli aiuti
regionali + 10%
e) recupero di siti industriali inquinati
Fino al 100% dei costi ammissibili + 15% dei costi del lavoro
Quando gli investimenti sono sostenuti da PMI, l’intensità di aiuto può essere incrementata di un ulteriore 10% ESL. Le maggiorazioni per le regioni assistite e quelle per le PMI possono essere cumulate ma l’aiuto totale non può superare il 100% lordo dei costi
ammissibili.
Aiuti al
funzionamento
Attività ammissibili
Sulla base della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente, gli Stati membri possono
anche fornire aiuti al funzionamento nei casi in cui è dimostrato che tali aiuti producano un significativo
contributo alla protezione dell’ambiente.
Le seguenti tipologie di aiuto possono essere autorizzate in base agli orientamenti:
• aiuti al funzionamento per promuovere forme ecocompatibili di gestione dei rifiuti e azioni finalizzate al risparmio energetico;
• aiuti al funzionamento sotto forma di riduzione o esenzione dai tributi imposti su particolari attività per ragioni
di protezione ambientale (es. tributi sul CO2);
• aiuti al funzionamento per la promozione delle risorse rinnovabili di energia;
• aiuti al funzionamento per impianti di produzione combinata di elettricità e calore.
Le condizioni specifiche che devono essere rispettate in caso di erogazione di aiuti al funzionamento in campo
ambientale sono esposte in dettaglio ai punti dal 42 e al 67 della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per
la tutela dell’ambiente.
I costi ammissibili sono strettamente limitati ai costi di produzione extra in comparazione con i prezzi di mercato dei relativi prodotti o servizi.
Massimali di
aiuto
L’aiuto al funzionamento è in linea generale limitato a una durata di 5 anni. Quando l’aiuto è regressivo, la
sua intensità può ammontare al 100% dei costi ammissibili. Quando l’aiuto è non regressivo, l’intensità può
essere limitata al 50% dei costi ammissibili.
Per gli aiuti al funzionamento nella forma di riduzioni o esenzioni di imposta, si applicano criteri specifici per
nuove imposte o imposte esistenti.
Infine, per gli aiuti al funzionamento per le fonti di energie rinnovabili e CHP, gli orientamenti ambientali
indicano agli Stati Membri quattro opzioni per la concessione dell’aiuto.
Importante: si noti che gli orientamenti sono in corso di revisione e si prevede che la nuova disciplina sia adottata alla fine
del 2007.
2 Quando se ne dimostri la necessità, possono essere erogati aiuti fino al 100% dei costi ammissibili.
32
Scheda 6 – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Riferimenti
Questa scheda riassume i contenuti degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02 GU C 244, del 1/10/2004).
Campo di
applicazione
Gli orientamenti riguardano gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di singole imprese in difficoltà.
Non si applicano ai settori del carbone e dell’acciaio. Con alcune eccezioni, si applicano ai settori
dell’agricoltura e della pesca. Norme specifiche si applicano alle ristrutturazioni nel settore agricolo.
Concetti
Un’impresa in difficoltà è un’impresa incapace di arginare perdite le quali, senza l’intervento esterno di
un’autorità pubblica, quasi certamente la condanneranno a chiudere l’attività nel breve o medio termine.
Un aiuto per il salvataggio è un’assistenza temporanea e reversibile. Esso rende possibile tenere a galla
un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano per la ristrutturazione o la liquidazione,
o per il tempo necessario alla Commissione, o alle competenti autorità nazionali, a prendere una decisione
in merito a tale piano.
Un aiuto per la ristrutturazione è basato su un piano attuabile, coerente e di ampia portata volto a
ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.
Condizioni
Gli aiuti per il salvataggio devono:
• consistere in sostegno finanziario reversibile sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili, in 6
mesi, gravati da un tasso d’interesse comparabile a quello di mercato (o a quello adottato dalla Commissione);
• limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l’impresa in attività;
• essere versati soltanto per il periodo necessario (non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento;
• essere motivati da difficoltà sociali e non avere effetti negativi sulla situazione industriale in altri Stati membri;
• costituire un’operazione una tantum.
Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:
• deve essere presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile;
• devono essere adottate misure per evitare indebite distorsioni della concorrenza – ad esempio procedere ad
un’adeguata riduzione della quota di mercato (requisito non richiesto per le PMI se l’aiuto è istituito nell’ambito di un regime autorizzato);
• l’aiuto deve essere limitato al minimo necessario per attuare le misure di ristrutturazione. I beneficiari devono apportare un contributo significativo;
• l’impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione;
• l’aiuto alla ristrutturazione può essere erogato una tantum;
• sono richiesti un severo controllo e una relazione annuale;
• PMI e imprese nelle regioni assistite: i criteri di riduzione di capacità e gli obblighi di presentare relazioni possono essere applicati con un maggior grado di flessibilità;
• la Commissione è favorevolmente disposta verso gli aiuti di Stato volti a coprire i costi sociali di una ristrutturazione.
Notifica
Non è necessario notificare aiuti conformi alla norma de minimis (v. scheda 1)
È richiesta la notifica individuale di ciascun progetto di aiuto per il salvataggio e per la ristrutturazione delle
grandi imprese.
Per il salvataggio e la ristrutturazione delle PMI aiuti di importo maggiore di Euro 10.000.000 vanno notificati
singolarmente.
33
Scheda 7 – Aiuti all’occupazione.
Riferimenti
La presente scheda sintetizza il Regolamento (CE) 2204/202 della Commissione del 12 dicembre
2002 relativo all‘applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell’occupazione (GU L 337, del 13/12/2002, pag. 3).
Campo di
applicazione
Il regolamento riguarda i regimi che costituiscono aiuti di stato e che prevedono:
• aiuti alla creazione di posti di lavoro;
• aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
• aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili.
Il regolamento si applica ai suddetti aiuti in tutti i settori, con esclusione di industria carboniera,
costruzione navale, trasporti.
Concetti /
definizioni
Con aiuti alla creazione di posti di lavoro si intendono gli incentivi alla creazione netta di occupazione,
ovvero i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello
stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Con aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili si intendono gli incentivi all’assunzione di
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro.
Con aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili si intendono gli
incentivi adottati per compensare i costi derivanti dalla minore produttività di un lavoratore disabile e dalle
necessità di adeguamento dei locali, di assistenza e di acquisto di apparecchiature speciali.
Condizioni /
tipologie di aiuto
Aiuti alla creazione di posti di lavoro:
• i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti;
• i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni;
• i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono
aver perso o essere in procinto di perdere l’impiego precedente.
Costi
ammissibili
Aiuti alla creazione di lavoro:
• costi salariali calcolati su un periodo di due anni.
Aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati/disabili:
• costi salariali calcolati su un periodo di un anno.
Aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili:
• costi supplementari direttamente correlati all’assunzione delle persone disabili, compresi i costi di adattamento
dei locali, i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il
lavoratore disabile, i costi relativi all’adattamento o all’acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori.
Massimali d’aiuto
Regioni (o settori)
non assistite
Aiuti alla creazione di posti di lavoro
- grandi imprese;
- piccole imprese;
- medie imprese.
Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati
Aiuti all’assunzione di lavoratori disabili
Aiuti volti a coprire i costi supplementari legati
all’assunzione di lavoratori disabili
Notificazione
34
15,0%
7,5%
Art. 87.3.a)
Art. 87.3.c)
Massimale dell’aiuto
Massimale dell’aiuto
a finalità regionale +10% a finalità regionale +15%
(ESL) (max 30% ESN)
(ESL) (max 75% ESN)
50%
60%
100%
Non sono esentati dall’obbligo di notificazione:
• gli aiuti a una singola impresa a un singolo stabilimento che superino un importo lordo di 15 milioni di Euro
su un periodo di tre anni
• gli aiuti individuali a favore dell’occupazione accordati al di fuori di un regime di aiuti;
• i regimi di aiuti all’occupazione riguardanti specifici settori;
• gli aiuti per altre misure collegate all’occupazione che non rientrano in una delle categorie esentate (esempio, aiuti per le forme di job sharing, aiuti per altri tipi di persone svantaggiate).
Scheda 8 – Aiuti alla formazione.
Riferimenti
Questa scheda sintetizza il Regolamento della Commissione (CE) 68/201 del 12 gennaio 2001 sul
l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10,
13/1/2001, pag. 20; scad. 31/12/2006).
Campo di
applicazione
Il regolamento riguarda tutti gli aiuti pubblici che possono favorire una o più imprese, ovvero uno o più settori,
riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far acquisire ai lavoratori di tali imprese o
settori nuove competenze. Esso si applica agli aiuti alla formazione a prescindere dal fatto che questa venga
dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati. Esempi di misure in materia di
formazione che non configurano un aiuto di Stato:
• sistemi di istruzione e di formazione iniziale (inclusi i contratti di apprendistato o sistemi di formazione alternati
al lavoro);
• sistemi di qualificazione dei lavoratori disoccupati, compresi i tirocini presso imprese.
Il regolamento si applica a tutti i settori.
Concetti
La formazione specifica: formazione che implica insegnamenti direttamente e principalmente applicabili
alla situazione presente dell’occupato o a future posizioni nell’impresa assistita e procura qualifiche che
sono molto limitatamente o per nulla trasferibili ad altre aziende o settori lavorativi.
La formazione generale: formazione che implica insegnamenti non solo, o principalmente, applicabili alla
situazione presente dell’occupato o a future posizioni nell’impresa assistita, ma che procura qualifiche che sono
ampiamente trasferibili ad altre aziende o settori lavorativi e grazie alle quali, in sostanza, si migliora la
possibilità di collocamento dell’occupato. La formazione è considerata generale se, per esempio, è organizzata
insieme da diverse imprese indipendenti, o se gli occupati di diverse imprese se ne possono avvalere. È ancora
considerata generale se è riconosciuta, certificata o convalidata dall’autorità pubblica o da organismi a tanto
delegati dallo stato membro o dalla Comunità.
Costi
ammissibili
• Costi del personale docente;
• spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
• altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
• ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il
progetto di formazione;
• costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
• costi per i destinatari della formazione fino all’importo totale dei costi ammissibili anzidetti.
Massimali d’aiuto
Percentuali lorde
Tass o st anda rd (grandi imprese al di fuori delle regioni assistite)
A u m e n t o d e l ta s s o s t a n d a r d :
PMI
Regioni di cui all’art. 87.3.a)
Regioni di cui all’art. 87.3.c)
Beneficiari: categorie di lavoratori svantaggiati
Formazione
specifica
Formazione
generale
25%
50%
+10%
+10%
5%
+10%
20%
+10%
5%
+10%
Notifica
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni definite nel Regolamento sono esentate dalla notificazione ex
ante. Tuttavia grandi progetti di formazione (aiuto erogato a una singola impresa e per un singolo progetto
superiore a 1.000.000 di Euro) non sono esentati dalla notificazione individuale.
Altre condizioni
Entro 20 giorni lavorativi seguenti l’attivazione del regime di aiuti esentato o l’erogazione dell’aiuto singolo
esentato, lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione una sintetica descrizione della misura di aiuto.
35
Scheda 9 – Elementi di aiuto connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.
Riferimenti
La presente scheda sintetizza la Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di
Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209, 10/7/1997,
pag. 3).
Scopo
Lo scopo della comunicazione è quello di: descrivere una procedura semplice che consenta agli Stati membri
di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato;
indicare le fattispecie di vendite di terreni e fabbricati che devono essere notificate alla Commissione.
Principio
La Commissione ritiene che la vendita di terreni o fabbricati da parte di una pubblica autorità non contenga
elementi di aiuto se è stata seguita una delle due procedure qui elencate:
• la vendita è stata conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente
pubblicizzata, di modo che il prezzo di vendita sia determinato dal valore di mercato, e aggiudicata al migliore
o all’unico offerente;
• la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti.
Il prezzo a cui il terreno o i fabbricati interessati sono venduti deve corrispondere alm eno al prezzo indicato dal
perito estimatore indipendente nella sua valutazione.
Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il terreno
o i fabbricati a quel prezzo, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo
del 5% rispetto a tale valore d’origine.
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, ferma restando la regola de minimis (cfr. scheda 1)
qualsiasi vendita che non sia stata conclusa conformemente a una delle due procedure sopra descritte.
36
Scheda 10 – Misure sul capitale di rischio.
Riferimenti
Questa scheda sintetizza i contenuti di Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194,
18/8/2006, pag.2).
Obiettivo
Obiettivo della comunicazione è definire i criteri che la Commissione può applicare nella valutazione della
compatibilità delle misure per il capitale di rischio con l’articolo 87.3.c. del trattato.
Campo di
applicazione
Si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. Misure finalizzate a fornire o promuovere l’investimento in risk equity o quasi-equity alle imprese nella loro fase di start up o di espansione.
Le misure a favore del capitale di rischio devono specificamente escludere la concessione di aiuti alle imprese
in difficoltà e alle imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio. I presenti
orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione.
La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti vengano
utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, orientamenti e regolamenti in vigore.
Sussistenza di
aiuti di stato
Quando accerta fondi per il capitale di rischio, la Commissione esamina se sussista aiuto di stato a ciascuno
dei seguenti livelli:
• aiuti agli investitori: quando una misura consente agli investitori di partecipare a un fondo di capitale di rischio a condizioni più favorevoli che in assenza della misura stessa, allora quegli investitori ricevono aiuti di
stato. Lo stesso criterio si applica quando gli investitori partecipano ad un fondo a condizioni più favorevoli
degli investitori pubblici;
• aiuto a favore di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore. Normalmente
il fondo è un mero veicolo per il trasferimento di un aiuto, piuttosto che il beneficiario stesso dell’aiuto. Tuttavia, in certi casi (quali ad esempio le misure fiscali o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo esistente, che raggruppano un gran numero di investitori
diversi e che si configurano come imprese indipendenti) può costituire aiuto, a meno che l’investimento non
venga fatto a condizioni accettabili per un normale operatore economico all’interno di un’economia di mercato (che dunque non conferirebbero alcun vantaggio al beneficiario);
• aiuti alle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti: le imprese non sono considerate come beneficiarie di aiuti se l’investimento è avvenuto a condizioni accettabili per un investitore privato un una economia di mercato in assenza di alcun intervento statale. A questo scopo, la Commissione verifica, tra le altre
cose, se le decisioni di investimento sono legate ad uno scopo di lucro, correlate ad un ragionevole business
plan, e soggette ad una strategia realistica esistente.
Criteri per
valutare le
misure sul .
capitale di
rischio
La Commissione valuta la compatibilità dell’aiuto con le misure di capitale di rischio tenendo presente
l’effetto incentivante, la necessità dell’aiuto, la sussistenza di un fallimento di mercato e la proporzionalità
dell’aiuto.
Gli orientamenti stabiliscono una serie di condizioni sulla base delle quali la Commissione valuta la
compatibilità degli aiuti sotto forma di capitale di rischio con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Per le misure
in linea con questi criteri, la Commissione ritiene che i presupposti relativi all’effetto di incentivazione, alla
necessità e alla proporzionalità della misura a favore del capitale di rischio siano rispettati e che il bilancio
complessivo sia positivo.
Questi criteri includono:
• livello massimo delle tranche di investimento di 1,5 milioni di Euro per PMI su un periodo di dodici mesi;
• restrizione al finanziamento delle fasi seed, start up e di espansione per le piccole imprese o per le medie imprese situate in zone assistite;
• prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity (almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi
delle misure);
• partecipazione obbligatoria di investitori privati (per almeno il 50 % dell’investimento, o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite);
• decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto;
• gestione commerciale.
Le misure a favore del capitale di rischio che non soddisfano le condizioni sotto elencate sono oggetto di una
valutazione più dettagliata basata su uno studio finalizzato a verificare il maggiore grado di disfunzione
del mercato, l’ampiezza della carenza di capitale proprio, la distorsione della concorrenza.
37
Criteri per
valutare le
misure sul .
capitale di
rischio
La Commissione valuta come effetti positivi per lo studio di valutazione i seguenti elementi:
• esistenza e prova di una disfunzione del mercato;
• adeguatezza dello strumento;
• effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto:
- gestione commerciale,
- presenza di un comitato di investimento,
- dimensioni della misura/del fondo,
- presenza di Business Angels;
• proporzionalità bando di gara aperto per gestori bando di gara o invito pubblico agli investitori.
La Commissione bilancia questi elementi positivi con i seguenti effetti negativi potenziali:
• esclusione degli investimenti privati;
• altre distorsioni della concorrenza, visto che non si può escludere che le misure a favore del capitale di rischio
abbiano l’effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti che altrimenti scomparirebbero. Inoltre, un
eccesso di offerta di finanziamento in capitale di rischio a imprese inefficienti può artificialmente aumentarne la valutazione e distorcere pertanto il mercato del capitale di rischio al livello dei fornitori di fondi, che
dovrebbero pagare prezzi più elevati per acquisire tali imprese. Gli aiuti settoriali possono inoltre mantenere
la produzione in settori non competitivi, mentre gli aiuti regionali possono determinare una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.
38
Scheda 11 – Servizi di interesse economico generale.
Riferimenti
Questa scheda sintetizza i contenuti della Decisione della Commissione del 28 novembre 2005
riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma
di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312, 29/11/2005, pagg.67-73); Disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico (GU C 297, 29/11/2005, pagg.4-7); Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre
2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318, 17/11/2006, pagg.17-25).
Obiettivo
Obiettivo della Decisione e della Disciplina è fornire una maggiore certezza legale per il finanziamento dei
servizi di interesse economico generale. Esse seguono la sentenza Altmark della Corte di Giustizia e sono
stabilite per assicurare che le imprese ricevano il sostegno pubblico per coprire i costi determinati
dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché di un margine di utile ragionevole, del capitale
proprio necessario per l’adempimento di detti obblighi.
Campo di
applicazione
La Decisione e la Disciplina si applicano soltanto alle imprese incaricate di servizi d’interesse economico
generale come definite nel trattato.
Si applicano soltanto alle imprese che svolgono attività economiche, poiché il sostegno finanziario concesso a
soggetti che non esercitano attività economiche non costituisce aiuto di Stato.
Concetti
Servizi di interesse economico generale (SIEG):: attività economiche che le autorità pubbliche
indicano di particolare importanza per i cittadini e che non possono essere sostituite (o possono essere
sostituite sotto determinate condizioni) se non ci sono interventi pubblici. L’attività deve possedere
particolari caratteristiche se comparata con interessi economici generali di altre attività economiche.
I criteri Altmark indicano le condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte rispetto alle quali le
compensazioni dei SIEG non costituiscono aiuti di Stato. In breve:
• le attività qualificate come SIEG nonché i suoi obiettivi e obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
• i parametri per il calcolo della compensazione devono essere definiti in modo obiettivo e trasparente e stabiliti previamente;
• la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi derivanti dall’adempimento degli
obblighi di servizio pubblico, nonché di un margine di utile ragionevole;
• quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media, gestita in modo
efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto.
Misure
1. Decisione
La Decisione precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico
costituiscono aiuti di Stato compatibili con le norme sugli aiuti di stato, esenta le compensazioni che
soddisfano le condizioni previste dall’obbligo di notifica preventiva.
Condizioni:
• un incarico di servizio pubblico chiaramente definito;
• nessuna sovra-compensazione;
• compensazione di importo annuo inferiore a 30 milioni di Euro per beneficiario;
• fatturato totale inferiore a 100 milioni di Euro per beneficiario.
Non ci sono limiti per l’ammontare della compensazione:
• ospedali;
• edilizia popolare;
• collegamenti aerei o marittimi verso le isole;
• aeroporti e porti sotto specifiche soglie definite in base al numero dei passeggeri.
2. Disciplina
La Disciplina precisa le condizioni in base alle quali le compensazioni non rientranti nella Decisione sono
compatibili con le regole delgi aiuti di stato. Tale compensazione deve essere notificata alla Commissione in
considerazione del maggior rischio di distorsione della concorrenza.
Le norme sono dettate per assicurare che non vi sia sovracompensazione (compensazione che eccede i costi
netti del servizio pubblico) né un extra-sussidio (compensazione utilizzata per un settore aperto alla concorrenza),
dal momento che tali circostanze non possono esser compatibili con il trattato.
39
3. Direttiva sulla trasparenza
La Direttiva sulla trasparenza chiarisce che le imprese che ricevono compensazioni e che operano sia per il
servizio pubblico sia in altri settori sono soggetto all’obbligo di tenere una contabilità separata per le loro
differenti attività, in modo tale che sia possibile accertare l’assenza di una sovra-compensazione.
40
5. Appendice normativa
5. Appendice normativa
5.1 Trattato che istituisce la Comunità
europea
Parte terza — Politiche della Comunità;
Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle
legislazioni; Capo 1 — Regole di concorrenza; Sezione 2
Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 87 (ex articolo 92)
1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni
determinate dall’origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale
di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui
sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si
abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate
con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 88 (ex articolo 93)
1. La Commissione procede con gli Stati
membri all’esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone
a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso
da uno Stato, o mediante fondi statali, non
è compatibile con il mercato comune a
norma dell’articolo 87, oppure che tale
aiuto è attuato in modo abusivo, decide che
lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi
a tale decisione entro il termine stabilito, la
43
Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di
giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da
parte di questo Stato, deve considerarsi
compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai
regolamenti di cui all’articolo 89, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale
decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato
rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in
tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non
sia compatibile con il mercato comune a
norma dell’articolo 87, la Commissione
inizia senza indugio la procedura prevista
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Articolo 89 (ex articolo 94)
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili
ai fini dell’applicazione degli articoli 87 e 88 e
fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, nonché
le categorie di aiuti che sono dispensate da tale
procedura.
5.2 Elenco dei documenti citati e della
legislazione comunitaria in vigore in
materia di aiuti di Stato
Regolamento (CE) 659/99 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, recante modalità di appli-
44
cazione dell’articolo 93 del trattato CE (attualmente articolo 88) GU L 83, 27/03/1999,
pag. 5.
Regolamento (CE) 794/04 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU
L 140 del 30/4/2004, pagg. 1–134).
Rettifica del regolamento (CE) 794/04
della Commissione, del 21 aprile 2004, recante
disposizioni di esecuzione del regolamento
(CE) 659/99 del Consiglio recante modalità
di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE
(GU L 140 del 30/4/2004, GU L 25 del
28/1/2005, pag. 74).
Regolamento della Commissione (CE)
1998/06 del 15 dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti de minimis (GU L 379, 28/12/2006,
pag. 5)
Regolamento della Commissione (CE)
1998/06 del 15 dicembre 2006 sull’applicazione Regolamento della Commissione (CE)
70/01 del 12 gennaio 2001 sull’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di stato alle piccole e medie Imprese e successive integrazioni e modifiche (GU L 10, del
13/1/2001, pag. 33).
Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo (GU C 323, 30/12/2006,
pag. 1)
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per
la tutela dell’ambiente (GU C 37 , 3/2/2001,
pag. 3). La Disciplina è in corso di revisione.
Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà (GU C 244, del 1/10/2004)
Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (GU
L 337, del 13/12/2002, pag. 3).
Regolamento (CE) 2204/02 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione
(GU L 337, del 13/12/02, pag. 3).
Comunicazione della Commissione relativa
agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche
autorità (GU C 209, 10/7/1997, pag, 3).
Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato
destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese
(GU C 194, 18/8/2006, pag. 2).
Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli
aiuti di Stato sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a
determinate imprese incaricate della gestione
di servizi d’interesse economico generale (GU
L 312, 29/11/2005, pagg. 67-73)
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
concessi sotto forma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico (GU C 297,
29/11/2005, pagg. 4-7)
Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006 , relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318, 17/11/2006, pagg.
17-25).
45
5.3 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell’Italia
Mappe degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013
Proposta italiana 12 giugno 2007
1. Aree 87.3
Nuts III ammissibili secondo il punto 30 degli orientamenti
Aree ammissibili all’87.3.c) 2007-2013: Comuni interi
Aree ammissibili all’87.3.c) 2007-2013: Comuni parziali
Nuts II ammissibili all’87.3.a) 2007-2013
Nuts II ammissibili all’87.3.a) 2007-2013: con decalage
Nuts II ammissibili all’87.3.a) 2007-2013:
ad effetto statistico
La Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale proposta dall’Italia alla Commissione europea, DG Concorrenza, indica le zone
all’interno delle quali potranno essere erogati aiuti di Stato, ai sensi delle deroghe previste dal Trattato UE (articoli 87.3 a) e 87.3. c) ).
Per il periodo 2007-2013, le Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia rientrano interamente nelle aree 87.3. a), zone che presentano un
livello di PIL inferiore al 75% della media comunitaria, nelle quali l’aiuto a finalità regionale può essere più intenso. Fino al 31/12/2010
rientra in tale status anche la Basilicata, che non rispetta il parametro (del PIL inferiore al 75%) solo per l’effetto statistico dell’ingresso
dei nuovi Paesi nell’UE. Il mantenimento di questa regione in tale status (o il suo trasferimento tra le aree 87.3.c.) sarà oggetto di verifica
nel 2010. Tra le aree 87.3. a) la Calabria, fino al 2011, avrà un’intensità di aiuti maggiore rispetto alle altre regioni, per evitare una ridu-
46
2. Aree in phasing out
Aree ammissibili al sostegno transitorio 87.3.c)
2007-2008: Comuni interi
Aree ammissibili al sostegno transitorio 87.3.c)
2007-2008: Comuni parziali
zione troppo elevata rispetto al periodo 2000/06. Rientrano nelle aree 87.3. c), ove è possibile concedere aiuti a finalità regionale di intensità inferiore, alcune zone del Paese diverse da quelle 87.3. a), identificate, sulla base delle indicazioni delle singole Regioni, a livello
comunale o sub-comunale (zone censuarie).
Allo scopo di attenuare l’impatto della riduzione del livello di aiuti sono state individuate (fig. 2) aree a sostegno transitorio o phasing out
fino al 31/12/2008. Le regioni maggiormente interessate dalla deroga 87.3 c) sono la Sardegna, il Molise, l’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia e il Lazio.
47
6. Modulistica
6. Modulistica
Modulo standard per la notifica degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato CE e per la trasmissione di informazioni sugli aiuti illegali.
Allegato I al Regolamento (CE) 794/04 del 21 aprile 2004.
Modulo di notifica semplificato
Allegato II al Regolamento (CE) 794/04 del 21 aprile 2004.
Modello Standardizzato di Relazione per gli Aiuti di Stato esistenti
(Modello relativo a tutti i settori eccetto l’agricoltura).
Allegato IIIA al Regolamento (CE) 794/04 del 21 aprile 2004.
Allegato I
Modulo standard per la notifica
Modulo standard per la notifica degli aiuti di stato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del trattato CE e per la trasmissione di informazioni sugli aiuti illegali
Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE dei nuovi regimi di aiuti e degli aiuti individuali. Esso deve
essere utilizzato anche quando una misura che non costituisce aiuto è notificata alla Commissione
per ragioni di certezza giuridica.
Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare questo modulo anche quando la Commissione richiede informazioni complete su presunti aiuti illegali.
Il presente modulo è formato da tre parti:
I. Informazioni generali: da completarsi in tutti i casi.
II. Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.
III. Scheda di informazioni complementari a seconda del tipo di aiuto.
Vogliate notare che se il presente modulo non è compilato correttamente la notifica potrebbe
essere respinta in quanto incompleta. Il modulo completato deve essere trasmesso su carta alla
Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Esso deve essere
indirizzato al Segretariato generale della Commissione.
Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee
Nota bene: si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo dei vari modelli necessari per la procedura di notifica.
51
direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notifica dovrà essere inviata anche al direttore generale della Direzione generale della Commissione competente.
Parte I. Informazioni generali
Status della notifica
Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:
- una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?
- un possibile aiuto illegale?1
In caso affermativo specificare la data di esecuzione dell’aiuto. Compilare il presente modulo e
le schede di informazioni complementari pertinenti.
- una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?
Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non
costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Compilare la parte
pertinente del presente modulo e fornire tutta la documentazione d’appoggio necessaria.
Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all’articolo
87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri con particolare attenzione ai criteri che ritenete non siano soddisfatti:
• Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio se ritenete che la misura non sia
attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non
comportano trasferimenti di risorse pubbliche)
• Assenza di vantaggi (ad esempio se è rispettato il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato)
• Assenza di selettività/specificità (ad esempio se la misura è applicabile a tutte le imprese, in
tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali)
• Nessuna distorsione della concorrenza/nessun ostacolo agli scambi intracomunitari (ad
esempio se l’attività economica non ha carattere economico o se è solamente locale).
1. Identificazione dell’autorità che concede l’aiuto
1.1 Stato membro interessato
...............................................................................................................................................
1.2 Regione/i interessata/e (se del caso)
...............................................................................................................................................
1.3 Persona di contatto responsabile:
Nome: ....................................................................................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................
Telefono:.................................................................................................................................
Fax: .........................................................................................................................................
Email: .....................................................................................................................................
1
Ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo
88, paragrafo 3, del trattato CE.
52
1.4 Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente
Nome: ....................................................................................................................................
Telefono:.................................................................................................................................
Fax: .........................................................................................................................................
Email: .....................................................................................................................................
1.5 Se desiderate che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali indicatene il nome
e l’indirizzo:
Nome: ....................................................................................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.6 Indicare il riferimento che desiderate sia riportato nella corrispondenza della Commissione
2. Identificazione dell’aiuto
2.1 Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria per gli aiuti individuali):
...............................................................................................................................................
2.2 Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto.
Indicare l’obiettivo principale e, se del caso, l’obiettivo o gli obiettivi secondari:
Obiettivo principale
(barrare solo una casella)
• Sviluppo regionale
I
• Ricerca e sviluppo
I
• Protezione ambientale
I
I
• Salvataggio di imprese in difficoltà
I
• Ristrutturazione di imprese in difficoltà
• PMI
I
• Occupazione
I
• Formazione
I
I
• Capitale di rischio
I
• Promozione dell’esportazione e
dell’internazionalizzazione
• Servizi di interesse economico generale
I
I
• Sviluppo settoriale3
I
• Sostegno sociale a singoli consumatori
I
• Compensazione di danni arrecati da calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali
• Realizzazione di un importante progetto
I
di comune interesse europeo
2
Obiettivo secondario2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto mirerà in aggiunta all’obiettivo principale. Ad esempio un regime il cui obiettivo
principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L’obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel
settore siderurgico.
3 Specificare il settore al punto 4.2.
53
• Rimedio a un grave turbamento
dell’economia
• Conservazione del patrimonio
• Cultura
2.3. Regime - Aiuto individuale4
2.3.1 La notifica riguarda un regime di aiuti?
I sì
I
I
I
I
I
no
• In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?
I sì
I no
• In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (...) del
(...) ?
I sì
I no
• In caso affermativo utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).
• In caso negativo continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario
che viene modificato era stato notificato alla Commissione.
I sì
I no
• In caso affermativo, specificare:
Numero dell’aiuto: ....................................................................................................
Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione
(SG(...)D/...):.../..../.................................................................................................
Durata del regime originario: ......................................................................................
Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:
..................................................................................................................................
2.3.2 La notifica riguarda un aiuto individuale?
I sì
I
no
• In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
I aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale
Riferimento del regime autorizzato:
Titolo: ........................................................................................................................
Numero dell’aiuto: .....................................................................................................
Lettera di autorizzazione della Commissione: .............................................................
I aiuto individuale non basato su un regime
4
Ai sensi dell’articolo 1, lettera e) del regolamento (CE) 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27/3/1999, pag. 1) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un
regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.
54
2.3.3 La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di
esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
I Regolamento (CE) 70/01 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese5. Utilizzare
la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 1.
I Regolamento (CE) 68/01 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 agli aiuti destinati alla formazione6. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 2.
I Regolamento (CE) 2204/02 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione7. Utilizzare la scheda
di informazioni complementari riportata nella parte III, 3.
I Regolamento (CE) 1/04 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU
L 1 del 3/1/2004).
3. Base giuridica nazionale
3.1 Elencare le basi giuridiche nazionali indicando le disposizioni di applicazione e le
rispettive fonti di riferimento:
Titolo: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Riferimento (se del caso):................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3.2 Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:
I Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e se
possibile un sito web)
I Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e
se possibile un sito web)
3.3 Se si tratta di un testo definitivo, indicare se esso contiene una clausola che prevede
che l’ente che concede l’aiuto possa concederlo solo dopo che la Commissione ha autorizzato l’aiuto (clausola di sospensione)?
I sì
I no
5
6
7
Regolamento (CE) 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13/1/2001, pag. 33).
Regolamento (CE) 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13/1/2001, pag. 20).
Regolamento (CE) 2204/02 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, GU L 337 del 13/12/2002, pag. 3 e GU L 349 del 24/12/2002 pag. 126.
55
4. Beneficiari
4.1 Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari
I in una regione non assistita
I in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (specificare al livello 3 o inferiore del NUTS)
I in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE (specificare al livello 2 o inferiore del NUTS)
I mista: specificare ......................................................................................................
4.2 Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:
I .............
Nessun settore specifico
Agricoltura
I ............. A
Pesca
I ............. B
Estrazione di minerali
I ............. C
I ............. 10.1 Carbon fossile
I ............. D
Attività manifatturiere
I ............. 17 Industrie tessili e dell’abbigliamento
I ............. 21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta
I ............. 24 Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
I ............. 24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
I ............. 27.1 Siderurgia8
I ............. 29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
I ............. DL Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche,
elettroniche ed ottiche
I ............. 34.1 Fabbricazione di autoveicoli
I .............
Altro settore manifatturiero, specificare:………………………......
I ............. E
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua
Costruzioni
I ............. F
I ............. 52 Commercio al dettaglio
Alberghi e ristoranti (turismo)
I ............. H
I ............. I
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
I ............. 60 Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte
I ............. 60.1 Trasporti ferroviari
I ............. 60.2 Altri trasporti terrestri
I ............. 61.1 Trasporti marittimi e costieri
I ............. 61.2 Trasporti per vie d’acqua interne
I ............. 62 Trasporti aerei
I ............. 64 Poste e telecomunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
I ............. J
I ............. 72 Informatica e attività connesse
I ............. 92 Attività ricreative, culturali e sportive
I .............
Altro, precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.19
8
9
Allegato B della comunicazione della Commissione Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, GU C 70, del 19/3/2002, pag. 8.
La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
56
4.3 Per un aiuto individuale:
Nome del beneficiario
..........................................................................................................................................
Tipo di beneficiario ............................................................................................................
I PMI
Numero di dipendenti........................................................................................................
Fatturato annuo: ................................................................................................................
Totale di bilancio annuo:....................................................................................................
Indipendenza .....................................................................................................................
(allegare una dichiarazione sull’onore in linea con la raccomandazione della Commissione sulle
PMI 10 o fornire documenti giustificativi della rispondenza ai criteri sopra indicati):
..........................................................................................................................................
I grande impresa
I impresa in difficoltà11
4.4 Per un regime di aiuto:
Tipo di beneficiari:
I tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
I solo grandi imprese
I piccole e medie imprese
I medie imprese
I piccole imprese
I microimprese
I i seguenti beneficiari: .....................................................................................................
numero stimato di beneficiari:
I inferiore a 10
I da 11 a 50
I da 51 a 100
I da 101 a 500
I da 501 a 1000
I superiore a 1000
5. Importo dell’aiuto / spesa annuale
Per un aiuto individuale indicare l’importo totale di ciascuna delle misure in questione:
..........................................................................................................................................
Per un regime di aiuti indicare l’importo annuale della dotazione prevista e l’importo totale
(in moneta nazionale):
..........................................................................................................................................
10
11
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L
124 del 20/5/2003 pag. 36 e progetto di regolamento della Commissione (CE) n. .../... recante modifica del regolamento (CE) 70/01
per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9/10/1999, pag. 218)
57
Per le misure fiscali indicare la stima della diminuzione del gettito annua e totale dovuta alle
agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:
..........................................................................................................................................
Se la dotazione non è adottata annualmente indicare a quale periodo si riferisce:
……………………………………………………………………………………………
Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente indicare gli effetti finanziari
delle modifiche del regime notificate:
..........................................................................................................................................
6. Forma dell’aiuto e fonti di finanziamento
Specificare la forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario o dei beneficiari (se del
caso per ciascuna misura):
I Sovvenzione diretta
I Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
I Abbuono di interessi
I Agevolazione fiscale (es. detrazione di imposta, riduzione della base imponibile, riduzione
dell’aliquota, differimento dell’imposta). Specificare:.....................................................
.....................................................................................................................................
I Riduzione dei contributi di previdenza sociale
I Offerta di capitale di rischio
I Estinzione del debito
I Garanzia (fornire anche informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
I Altro. Specificare...........................................................................................................
Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di
applicazione precisandone in particolare l’intensità e il trattamento fiscale e indicando se
l’aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o se le autorità che concedono l’aiuto dispongono di un margine
di discrezionalità.
.....................................................................................................................................
Precisare il finanziamento dell’aiuto: se l’aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello
Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale specificare come è finanziato:
I Prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario che non sia lo Stato. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti.
Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi. Allegare una copia della base giuridica per l’imposizione dei prelievi. ....................
.....................................................................................................................................
I Riserve accumulate
I Imprese pubbliche
I Altro (specificare): ........................................................................................................
7. Durata
7.1 Per un aiuto individuale:
Indicare la data in cui si darà esecuzione all’aiuto (se l’aiuto sarà concesso in più rate indicare
la data di ciascuna rata) ............................................................................................................
Specificare la durata della misura per la quale è concesso l’aiuto, se del caso
................................................................................................................................................
58
7.2 Per un regime di aiuti:
Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l’aiuto..........................................
Indicare la data entro la quale può essere concesso l’aiuto...................................................
Se la durata è superiore ai sei anni spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per
conseguire l’obiettivo o gli obiettivi del regime:
...............................................................................................................................................
8. Cumulo di tipi diversi di aiuti:
L’aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?
I sì
I no
In caso affermativo descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Segreto d’ufficio
La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
I sì
I no
In caso affermativo indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
In caso negativo la Commissione pubblicherà la sua decisione senza ulteriore consultazione dello
Stato membro.
10. Compatibilità dell’aiuto
Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, le linee direttrici e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l’autorizzazione dell’aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di
informazioni complementari riportata nella parte III.
I Aiuto alle PMI
I Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 6, del regolamento (CE) 70/01
I Notifica per ragioni di certezza giuridica
I Aiuti alle PMI nel settore agricolo
I Aiuto alla formazione
I Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 5, del regolamento (CE) 68/01
I Notifica per ragioni di certezza giuridica
I Aiuto all’occupazione
I Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 9, del regolamento (CE) 2204/02
I Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 9, del regolamento (CE) 2204/02
I Notifica per ragioni di certezza giuridica
I Aiuto regionale
I Aiuto nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento
59
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Aiuto alla ricerca e sviluppo
Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
Aiuto per la produzione di audiovisivi
Aiuto alla protezione ambientale
Aiuto al capitale di rischio
Aiuti al settore agricolo
Aiuti al settore della pesca
Aiuti al settore dei trasporti
Qualora i regolamenti, discipline, linee guida o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato
non forniscano una base esplicita per l’autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo,
fornire le ragioni dettagliate per le quali l’aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il
trattato CE facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo
86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b) e l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a),
b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all’agricoltura, ai trasporti, e alla pesca.
11. Ordini di recupero pendenti
Relativamente agli aiuti individuali qualcuno dei beneficiari potenziali della misura ha ricevuto
un aiuto di Stato per il quale è pendente un ordine di recupero della Commissione?
I sì
I no
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate: ................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
12. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle
misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.
13. Allegati
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di
siti web per i documenti in questione.
14. Dichiarazione
Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.
60
Data e luogo ...........................................................................................................................
Firma:......................................................................................................................................
Nome e funzione del firmatario................................................................................................
Parte II. Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale.
Numero dell’aiuto:
(riservato alla Commissione)
Stato membro:
Regione:
Titolo e obiettivo dei regimi di aiuto o nome
dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale
(aiuto basato su un regime soggetto tuttavia
a notifica individuale e aiuto non basato su un
regime):
Base giuridica:
Spesa annuale prevista o importo totale
Regime di
Spesa annuale
dell’aiuto individuale concesso:
aiuto
prevista:
(in moneta nazionale)
Importo totale:
Aiuto
individuale
Durata:
Intensità d’aiuto massima dell’aiuto
individuale o del regime di aiuti:
Settore economico interessato (o settori):
N o m e e i n d i ri z zo d e l l ’ a u t o ri t à c h e c o n c e d e l ’ a i u t o
Importo totale di
ciascuna misura:
... milioni
di Euro
... milioni
di Euro
... milioni
di Euro
Tutti i settori:
Misura limitata a settori specifici
indicati nelle Informazioni
generali (Parte I, punto 4.2)
Nome:
61
Allegato II
Modulo di notifica semplificato
Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento della Commissione (CE) n. (...) del (...) recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) 659/99 del Consiglio12.
Regime di aiuto autorizzato precedentemente13
Numero di aiuto assegnato dalla Commissione:
Titolo:
Data di autorizzazione (con riferimento alla lettera della Commissione SG(...)D/...):
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
Obiettivo principale (specificarne uno):
Base giuridica:
Dotazione totale:
Durata:
Strumento soggetto a notifica
I modifica della dotazione (specificare la dotazione totale e annuale in moneta nazionale):
I modifica della durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere
concesso l’aiuto):
I criteri più severi, riduzione dell’intensità dell’aiuto o delle spese ammissibili (fornire i particolari):
Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).
12
Regolamento (CE) 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27/03/99, pag. 1.
13
Se il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione in più di una occasione, fornire i dati relativi all’ultima notifica completa
autorizzata dalla Commissione.
62
Allegato IIIa
Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti
(Modello relativo a tutti i settori eccetto l’agricoltura)
Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli
aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni
anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli
aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30giugno dell’anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare
nel corso dell’anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione14.
La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell’autorizzazione dell’aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di
ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l’ultimo anno (t-1).
Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali
regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno
da fondi comunitari.
Informazioni quali l’obiettivo dell’aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al
momento in cui l’aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell’aiuto. Ad esempio
l’obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non
sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e
medie imprese se nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le
imprese.
Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da
1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli
Stati membri.
1) Titolo
2) Numero dell’aiuto
3) Tutti i precedenti numeri dell’aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
4) Scadenza
Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti
5) Cofinanziamento
Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell’importo totale degli aiuti di
Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con
fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l’entità
di tale aiuto rispetto all’insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare
se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto
che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima
dell’importo totale dell’aiuto che è cofinanziato.
6) Settore
La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE15 (al livello a tre cifre).
7) Obiettivo principale
14
15
t è l’anno in cui vengono richiesti i dati.
La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
63
8) Obiettivo secondario
Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all’obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario
le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro
regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l’occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per
l’x% alla formazione e per l’y% all’occupazione.
9) Regione/i
Un aiuto può, al momento dell’autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra
le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c). Se l’aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS16.
10) Categoria di strumento/i di aiuto
Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d’imposta,
partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).
11) Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale
12) Tipo di aiuto
Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime,
aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).
13) Spesa
In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di
minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all’interno di un regime o
di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.
16
La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea.
64
Allegato IIIb
Modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti
(Modello relativo al settore agricolo)
Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli
aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni
anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli
aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30giugno dell’anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare
nel corso dell’anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione17.
La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell’autorizzazione dell’aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di
ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l’ultimo anno (t-1).
Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali
regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno
da fondi comunitari.
Informazioni quali l’obiettivo dell’aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al
momento in cui l’aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell’aiuto. Ad esempio
l’obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non
sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e
medie imprese se nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le
imprese.
Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da
1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5, 13 e 14 saranno completate
dagli Stati membri.
1) Titolo
2) Numero dell’aiuto
3) Tutti i precedenti numeri dell’aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
4) Scadenza
Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti
5) Cofinanziamento
Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell’importo totale degli aiuti di
Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con
fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l’entità
di tale aiuto rispetto all’insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare
se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto
che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima
dell’importo totale dell’aiuto che è cofinanziato.
6) Settore
La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE18 (al livello a tre cifre).
7) Obiettivo principale
17
18
t è l’anno in cui vengono richiesti i dati.
La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
65
8) Obiettivo secondario
Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all’obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario
le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro
regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivi secondari la formazione e l’occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per
l’x% alla formazione e per l’y% all’occupazione.
9) Regione/i
Un aiuto può, al momento dell’autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra
le regioni obiettivo 1 e le aree meno favorite.
10) Categoria di strumento/i di aiuto
Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d’imposta,
partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).
11) Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale
12) Tipo di aiuto
Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime,
aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).
13) Spesa
In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di
minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all’interno di un regime o
di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.
14) Intensità di aiuto e beneficiari
Gli Stati membri dovranno indicare:
• l’effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e
regione;
• il numero di beneficiari;
• l’importo medio di aiuto per beneficiario.
66
Allegato IIIc
Informazioni che devono figurare nella relazione annuale da
trasmettere alla Commissione
Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni:
1. Denominazione del regime di aiuti, numero dell’aiuto attribuito dalla Commissione e
riferimento alla decisione della Commissione.
2. Spesa. Le cifre sono da indicare in Euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di
agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l’esercizio in oggetto,
indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.):
2.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati
sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si
indicherà l’ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
2.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle
garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si
indicherà: l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l’anno in oggetto;
2.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
2.4. importo totale stimato di:
• aiuti concessi per l’arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a Paesi terzi;
• aiuti concessi per l’arresto temporaneo delle attività di pesca;
• aiuti concessi per il rinnovo dei pescherecci;
• aiuti concessi per l’ammodernamento dei pescherecci;
• aiuti concessi per l’acquisto di navi d’occasione;
• aiuti concessi per misure socioeconomiche;
• aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
• aiuti concessi per le regioni ultraperiferiche;
• aiuti concessi mediante tributi parafiscali;
2.5. ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come
regioni dell’obiettivo 1 e altre zone.
3. Altre informazioni e osservazioni.
67
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