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facolta` assunzionali e utilizzo resti di cui all` art. 4, comma 3 dl 78

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facolta` assunzionali e utilizzo resti di cui all` art. 4, comma 3 dl 78
COMUNE DI ZANDOBBIO
Provincia di Bergamo
COPIA
GC / 40 del 21-10-2015
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: FACOLTA' ASSUNZIONALI E UTILIZZO RESTI DI CUI ALL' ART. 4,
COMMA 3 DL 78/2015. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.54 DEL
31/12/2014 AVENTE PER OGGETTO "PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E
DOTAZIONE ORGANICA".
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di ottobre con inizio alle
ore 11:30, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
ANTONIOLI MARIANGELA
MARCHESI GIANLUIGI
ANTONIOLI FRANCA
Presente
Presente
Presente
Assiste il Segretario Comunale Sig. VALLI STEFANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la
sig.ra ANTONIOLI MARIANGELA, nella qualità di SINDACO, che
dichiara aperta la seduta per l’esame dell’argomento in oggetto.
Trasmessa in copia ai Capigruppo
consiliari ai sensi dall’art. 125,
comma 1°, D. Lgs. 18/8/2000,
n°267.
Prot. n° 6664
del 21-11-2015
Il Segretario Comunale
STEFANO VALLI
OGGETTO: FACOLTA' ASSUNZIONALI E UTILIZZO RESTI DI CUI ALL' ART. 4,
COMMA 3 DL 78/2015. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N.54 DEL
31/12/2014 AVENTE PER OGGETTO "PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E
DOTAZIONE ORGANICA".
==================================================================
Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
Favorevole
Zandobbio lì, 21-10-2015
F.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VALLI STEFANO
==================================================================
Parere per la regolarità contabile (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
Favorevole
Zandobbio lì, 21-10-2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VALLI STEFANO
==================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
114/2014 aveva previsto il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e
di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei
Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 - vedi nostra circolare Personale 5
dicembre 2014);
- l’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 ha successivamente stabilito che, per
gli anni 2015 e 2016, i budget per le assunzioni a tempo indeterminato sono vincolati
alla messa in ruolo dei vincitori di concorso presenti nelle proprie graduatorie e alla
ricollocazione del personale degli enti di area vasta;
- il Dipartimento Funzione Pubblica, nella Circolare n. 1/2015, ha sostenuto che il budget
vincolato dalla predetta legge era solamente quello riferito alle cessazioni intervenute
negli anni 2014 e 2015 e che rimanevano, quindi, consentite le assunzioni a valere sui
budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali;
- la Corte dei Conti della Lombardia, nella propria delibera n. 120/2015, anche alla luce
della prioritaria finalità della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, aveva
espresso in merito a quanto sopra alcune perplessità deferendo la questione alla Sezione
delle Autonomie, la quale, tuttavia, nella propria delibera n. 19/2015 (vedi circolare
Personale 26 giugno 2015) ne rinviava la trattazione a nuova data, ritenendo di dover
effettuare approfondimenti istruttori sull’argomento;
- l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (che non ha subito modifiche dalla relativa Legge
di conversione n. 125/2015) ha integrato il citato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 prevedendo, oltre al cumulo dal
2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di
utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente;
- è recentemente intervenuta la Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n.
26/2015, la quale ritiene che l’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno
2015, successivo alla deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 120/2015,
integra il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla
Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizzando quindi i Comuni ad impiegare
nel 2015 l’eventuale budget residuo derivante dalle cessazioni intervenute nel triennio
2011-2013, per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che la
capacità assunzionale del triennio 2012-2013-2014, non integralmente utilizzata ed
eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato
comma 424, restando regolata dalla disciplina ordinaria in materia di vincoli sulle
assunzioni a tempo indeterminato vigente in ciascun anno di riferimento; in questo caso,
quindi, possono essere intraprese le procedure ordinarie di reclutamento.
- la Corte enuncia il seguente principio di diritto: gli enti locali possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del
comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di
personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni
di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai
vincoli posti dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il
riassorbimento del personale provinciale.
Considerato che, come si può desumere dal tenore letterale della norma, si ritiene che i “resti”
delle facoltà assunzionali debbano derivare da nuove assunzioni programmate negli anni
precedenti;
Ritenuto che a tal fine, si rende necessario calcolare le proprie facoltà assunzionali
distinguendo, in quanto soggette a discipline diverse, quelle derivanti dai residui degli anni
2012-2013-2014 (ove presenti), da quelle relative agli anni 2015 e 2016 (per quanto riguarda il
2017, occorrerà tuttavia attendere la conclusione delle procedure di ricollocazione del
personale in esubero degli Enti di Area vasta);
Considerato che:
- la disciplina di cui all’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 è speciale e
derogatoria rispetto a quella ordinaria definita, per gli Enti soggetti al patto di Stabilità,
dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
114/2014, e s.m.i., ed è applicabile solamente per gli anni 2015 e 2016. Decorso tale
periodo, fatte salve eventuali proroghe necessarie a garantire il completo assorbimento
del personale in esubero degli Enti di area vasta, tornerà ad applicarsi la disciplina
ordinaria in materia di assunzioni;
- a regime, vi sarà quindi la possibilità di usufruire per ciascun anno anche dei “resti”
derivanti dal triennio precedente per programmare nuove assunzioni a tempo
indeterminato nell’arco del triennio di riferimento (futuro), cumulando a tal fine le
rispettive risorse.
Preso atto altresì della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.
28/SEZAUT/2015/QMIG con la quale riprendendo e precisando le argomentazioni espresse
nella propria deliberazione n. 26 sopracitata, viene stabilito che “Essendo, invece, permesse le
assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonché quelle previste da norme
speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato
utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio
2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati
anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione
finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).”;
Richiamate la deliberazioni di Giunta comunale n. 26/2014 e 31/2014, di programmazione del
fabbisogno di personale e adeguamento dotazione organica, rispettivamente per gli anni
2014/2016 e 2015/2017, con le quali è stata prevista la programmazione finanziaria, contabile
ed il fabbisogno di personale derivante dall’utilizzo dei resti 2011/2013;
Appurato che nel concreto, la procedura viene riassunta come segue:
1) calcolo “resti” facoltà assunzionali triennio 2012-2013-2014 non vincolate ex art. 1, comma
424, Legge stabilità 2015:
budget spesa assunzioni 2012 = 40% spesa cessazioni anno 2011 pari ad € 0,00
+ budget spesa assunzioni 2013 = 40% spesa cessazioni anno 2012 pari ad € 8.430,13
+ budget spesa assunzioni 2014 = 60% spesa cessazioni anno 2013 (80% nel caso in cui
il rapporto spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 9.366,81
= budget assunzionale triennio 2012-2014 - spesa assunzioni effettuate nel triennio
2012-2014 (a valere sui predetti budget) pari a 0,00 = “resti” non utilizzati nel triennio
2012-2014 pari ad € 17.796,94.
(Come da prospetto analitico agli atti)
Tali “resti” possono essere destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2015 senza
l’obbligo di vincolarli all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso ed alla ricollocazione
del personale in esubero degli Enti di area vasta.
2)
calcolo facoltà assunzionali vincolate ex art. 1, comma 424, Legge stabilità 2015. Le
risorse per nuove assunzioni a tempo indeterminato da vincolare all’immissione dei vincitori di
concorso, eventualmente presenti nelle proprie graduatorie, e alla ricollocazione del personale
di area vasta sono così determinate:
budget spesa assunzioni 2015 = 60% spesa cessazioni 2014 (100% nel caso in cui il rapporto
spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 0,00.
budget spesa assunzioni 2016 = 80% spesa cessazioni 2015 (100% nel caso in cui il rapporto
spesa personale/spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) pari ad € 22.930,60.
(Come da prospetto analitico agli atti)
Di dare atto che:
- nella spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della
corrispondente categoria e non (anche) i differenziali della posizione economica del dipendente
cessato. Il differenziale economico rientra, infatti, nella disponibilità del fondo per le risorse
decentrate.
- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2014 risulta pari al 24,79% e
pertanto inferiore al 25%;
- il rapporto spesa personale/spesa corrente per l’anno 2015 e 2016 risulta superiore al
25%;
- per le finalità di ricollocazione dei personale in esubero degli Enti di area vasta, tali
percentuali vengono comunque ridefinite nella misura del 100%;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 1° comma - D.lgs
18 agosto 2000, n.267) allegati alla presente deliberazione,
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che i resti delle facoltà assunzionali non utilizzate nel triennio 2012-2014
sono pari ad € 17.796,94, destinati a nuove assunzioni programmabili nel 2015, senza
l’obbligo di vincolarli alla ricollocazione del personale in esubero degli Enti di area
vasta;
3. Di dare atto che la facoltà assunzionale per l’anno 2016 è pari ad € 22.930,60, risorse da
destinare per nuove assunzioni a tempo indeterminato da vincolare all’immissione dei
vincitori di concorso, eventualmente presenti nelle proprie graduatorie, e alla
ricollocazione del personale di Area Vasta;
4. Di integrare e adeguare la propria deliberazione di programmazione del fabbisogno di
personale adottata con deliberazione n. 54 del 31/12/2014 approvando il nuovo
prospetto del fabbisogno di cui all’allegato A) e la nuova dotazione organica di cui
all’allegato B) allegati alla presente deliberazione;
5. Di demandare il Segretario comunale, responsabile del Personale e del settore
Finanziario l’adozione degli atti conseguenti al fine della copertura delle disponibilità in
dotazione organica nei limiti delle facoltà assunzionali come sopra delineate.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ANTONIOLI MARIANGELA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STEFANO VALLI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Previa attestazione del Messo Comunale di cui al n°389 del Registro delle Pubblicazioni,
certifico che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Zandobbio, per quindici giorni consecutivi, dal 21-11-2015 ai sensi dell’art. 124 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art.32 della legge 18.06.2009, n. 69
Zandobbio li, 21-11-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STEFANO VALLI
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3°
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Addì, 01-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STEFANO VALLI
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, addì 21-11-2015
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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