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Istruzioni per individuare le unità locali

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Istruzioni per individuare le unità locali
CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI 2011
ISTRUZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ LOCALI
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
1.
Definizioni e campo osservazione
Uno dei principali elementi di criticità emersi nella fase di predisposizione della Rilevazione sulle
Istituzioni Pubbliche è rappresentato dall’esatta individuazione della definizione di Unità locale, in
considerazione della specifica natura dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Si ritiene,
pertanto, necessario fornire indicazioni a supporto delle istituzioni per l’individuazione delle unità
locali attive oggetto della Rilevazione sulle istituzioni pubbliche. A tal fine, ricorrendo anche a
esempi, vengono analizzati i casi di più difficile individuazione e indicate le tipologie più ricorrenti
di unità locali afferenti a selezionate istituzioni pubbliche.
Gli esempi proposti e le tipologie di unità locali descritte non intendono in alcun modo essere
esaustivi.
L’unità locale è il “luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (istituzione) esercita una o
più attività economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico-economica o ad una sua
parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico.
In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una
o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridicoeconomica”.
Le condizioni sopra indicate devono essere tutte necessariamente presenti per individuare un’unità
locale. Così un edificio posseduto da un’istituzione pubblica, ma nel quale non vengono svolte
attività economiche, non identifica un'unità locale ai fini censuari. Inoltre lo svolgimento di attività
economiche non richiede che l’unità locale sia stabilmente presidiata; è sufficiente, infatti, che vi sia
svolta un’attività economica e siano impegnate, anche in modo saltuario, una o più risorse umane.
Al riguardo si possono, ad esempio, considerare strutture aperte al pubblico solo alcuni giorni (o
anche un solo giorno a settimana): un ambulatorio sanitario (UL di una ASL); un Centro di
Orientamento al Lavoro (UL di un Comune); uno Sportello informativo a supporto delle donne (UL
di una provincia).
Il campo di osservazione della rilevazione è rappresentato quindi dall’universo delle unità locali
attive afferenti alle istituzioni pubbliche.
Per unità locale attiva si intende un’unità locale che svolge un’attività economica - anche se a
carattere stagionale in alcuni periodi dell’anno - e impiega a tal fine fattori della produzione: risorse
umane (anche a tempo parziale) ed economiche.
L’istituzione unilocalizzata, ovvero con sede unica, è individuata dal luogo unico in cui
l’istituzione esplica la propria attività e dove sono ubicati anche gli uffici amministrativi e/o
direzionali; in tal caso l’unità locale corrisponde all’unità istituzionale.
L’istituzione plurilocalizzata è articolata in una sede centrale, in cui l’istituzione esplica parte delle
proprie attività e dove sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali, e in una più sedi
secondarie; in tal caso le unità locali sono rappresentate, oltre che dalla sede centrale, anche dalle
sedi secondarie.
1
L’elemento identificativo dell’istituzione pubblica, ai fini censuari, è costituito generalmente dal
codice fiscale. Ciò rappresenta una tradizionale convenzione statistica, utile all’individuazione oltre
che delle Unità istituzionali anche delle Unità locali. Di norma, infatti, l’unità locale dipendente
dell’istituzione opera con lo stesso codice fiscale dell’istituzione e non ha, quindi, autonomia
decisionale e/o di bilancio.
Tuttavia, fanno eccezione alcune istituzioni nelle quali le unità locali, pur facendo capo alla stessa
istituzione, hanno codici fiscali diversi assegnati, ad esempio, a dipartimenti, strutture sanitarie, ecc.
In questi casi le unità locali situate nelle sedi secondarie afferiscono alla stessa istituzione (sede
centrale), a condizione che le risorse impiegate siano gestite dall’istituzione stessa.
Ad esempio due Dipartimenti di un ministero, con codici fiscali diversi, presenti in uno stesso
edificio, costituiscono una unica unità locale perché le risorse impiegate siano gestite
dall’istituzione stessa, oltre che, in questo caso, siano iscritte alle voci dello stesso bilancio.
Gli enti strumentali - creati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione - e,
quindi, i locali ad essi afferenti - sono oggetto della rilevazione, a condizione che non si tratti di
soggetti di natura privata (imprese o istituzioni non profit). Qualora invece l’ente strumentale operi
con il codice fiscale dell’unità istituzionale, ovvero si configuri una gestione in economia, in tal
caso sono unità locali dell’istituzione pubblica.
2.
Criteri per l’individuazione di un’unità locale
In base alla definizione sopra richiamata, l’unità locale, di regola, è situata in una località
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. Tuttavia, esistono diverse
eccezioni al caso generale. Ad esempio, se in uno stesso edificio si accede da due o più ingressi
ubicati nella stessa via ovvero in vie vicine (perpendicolari o parallele), si deve considerare una sola
unità locale, a condizione che i locali dell’edificio afferiscano tutti alla stessa istituzione. Ciò
significa che presso due o più numeri civici situati su uno o più lati di un edificio può insistere una
sola unità locale.
Si è in presenza di una sola unità locale anche quando vi siano due o più edifici ai quali si acceda
dallo stesso ingresso contraddistinto da un unico numero civico, a condizione che gli edifici
afferiscano tutti alla stessa istituzione. Ciò si verifica quando vi siano edifici distinti, ma situati tutti
all’interno di uno spazio ben definito, sempre a condizione che gli edifici afferiscano tutti alla stessa
istituzione; in taluni casi, agli edifici è possibile anche accedere da vie diverse (come nel caso di
facoltà interne ad un città universitaria o dei padiglioni di un complesso ospedaliero).
Qualora nello stesso edificio vi siano, al contrario, locali utilizzati da istituzioni diverse, occorre
considerare distinte unità locali in base al criterio di afferenza alle diverse istituzioni.
Si ricorda che, i locali o gli edifici destinati alla vendita di beni o servizi (ad es. bar, mense, edicole,
farmacie, banche, uffici postali, ecc.) presenti all’interno di un’unità locale di una istituzione
pubblica non costituiscono oggetto di rilevazione, quando l’attività è affidata a soggetti terzi, che
impiegano proprio personale.
Viceversa, nel caso in cui il servizio non sia stato esternalizzato, il personale impiegato per tali
attività deve essere conteggiato in quello complessivo dell’unità locale e l’attività ivi svolta deve
essere indicata come secondaria dell’unità locale. Pertanto in questo caso si è in presenza di una
sola unità locale afferente all’istituzione pubblica.
Di regola, i locali adibiti all’erogazione di servizi di competenza dell’istituzione pubblica affidati in
concessione a soggetti esterni non individuano un’unità locale dell’istituzione e non rientrano,
quindi, nel campo di osservazione della Rilevazione sulle istituzioni pubbliche.
In conclusione, ai fini della Rilevazione sulle istituzioni pubbliche, si è di fronte ad un’unica unità
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locale quando in un unico edificio/complesso vengono svolte più attività della medesima
istituzione, anche se relative a dipartimenti o servizi diversi; mentre non individuano un’unità locale
dell’istituzione pubblica quelle attività, affidate a soggetti esterni, seppure svolte in locali di
proprietà dell’amministrazione (ad esempio un asilo gestito, presso locali comunali, da un ditta
esterna).
3.
Unità di difficile individuazione
Esistono alcune situazioni per le quali l’individuazione delle unità locali può dar luogo ad
incertezze. Allo scopo di agevolarne l’esatta individuazione, si forniscono alcuni chiarimenti di
massima, che non possono naturalmente ritenersi esaustivi.
Nelle istituzioni pubbliche si verifica di frequente che in uno stesso edificio, o in due edifici ai quali
si accede dallo stesso ingresso contraddistinto da un unico numero civico, sono presenti locali
utilizzati da istituzioni diverse. In tali casi occorre considerare distinte unità locali in base al criterio
di afferenza alle diverse istituzioni. Un esempio al riguardo è l’Ufficio VI della Direzione generale
per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti internazionali del Ministero della Salute
ubicato nella sede del Ministero degli Affari Esteri (MAE). L’edificio va considerato in parte unità
locale del MAE e in parte sede distaccata, e quindi unità locale, del Ministero della Salute.
Un altro caso esemplificativo è quello di un’istituzione pubblica che mette a disposizione locali e/o
attrezzature (anche attraverso l’affitto) per l’espletamento dell’attività di altre istituzioni. Ad
esempio, in base ad una convenzione, un’amministrazione comunale si impegna a mettere a
disposizione presso la sede del Municipio un locale (da poter chiudere a chiave), idoneo al
funzionamento dello sportello decentrato dell’Agenzia delle Entrate e ad assicurare i collegamenti
telematici occorrenti all’erogazione dei servizi in tempo reale e all’ottimale funzionamento della
postazione di lavoro. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione proprio personale. Pertanto,
nello stesso edificio vi sono 2 unità locali, una afferente al Comune e una all’Agenzia delle Entrate.
Vi sono anche casi in cui un’istituzione mette a disposizione proprio personale a favore di un’altra
istituzione pubblica, impresa o istituzione non profit, la cui gestione è a carico del soggetto
ricevente. In questi casi, di regola, l’unità locale appartiene all’istituzione ricevente; mentre per il
calcolo del personale (di cui alla seconda fase della rilevazione) il criterio generale per le istituzioni
pubbliche è quello del “personale effettivo in servizio”. Ad esempio una scuola media statale,
presso la quale operano risorse iscritte nel bilancio comunale, non va indicata come unità locale del
comune, bensì come unità locale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica. Tutto il personale che opera nella scuola andrà indicato nel questionario della scuola.,
dal momento che le risorse impiegate sono gestite dalla scuola stessa, anche se, in questo caso,
alcune di esse sono iscritte alle voci di bilancio di un’altra istituzione.
In ogni caso, quando si è di fronte a situazioni caratterizzate da una certa difficoltà di attribuzione a
seguito di messa a disposizione di locali, attrezzature e/o personale, per decidere se si è di fronte a
una o più unità locali occorre verificare quale istituzione è responsabile della gestione delle
risorse umane in esse operanti.
Vengono di seguito riportati ulteriori esempi emblematici che si possono riscontrare.
a) Strutture sanitarie e assistenziali (ospedali, ASL, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e
policlinici universitari): le strutture sanitarie e i siti (padiglioni, ambulatori, reparti, day
hospital, dipartimenti sanitari, eccetera) presenti all’interno di un “complesso ospedaliero” o
“complesso sanitario” costituiscono un’unica unità locale. I siti sanitari e/o gli altri siti esterni al
complesso, costituiscono singole unità locali della struttura sanitaria;
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b) Istituti scolastici: 1) se in un medesimo edificio vi sono una scuola primaria statale e una
scuola materna comunale, si è di fronte a due unità locali che afferiscono a due distinte Unità
istituzionali, rispettivamente del MIUR e del Comune; 2) un istituto scolastico è, di norma,
strutturato in una sede principale e altre sedi secondarie (di solito definite come succursali) in
cui opera con il proprio codice fiscale. Ai fini della rilevazione in tali casi si individua un’unica
istituzione, costituita da una sede centrale e una o più unità locali (succursali). Fa eccezione il
caso in cui in uno stesso edificio siano presenti più indirizzi scolastici che individuano più
scuole, ad esempio un liceo classico e un liceo scientifico: ciascun liceo costituisce una
istituzione a se stante, con le eventuali rispettive unità locali.
c) Università: le facoltà e i siti presenti all’interno di una “città universitaria” costituiscono
un’unica unità locale. Le facoltà o i siti esterni alla “città universitaria” costituiscono singole
unità locali dell’università secondo i criteri sopra indicati.
d) Postazioni stradali fisse dei vigili urbani: non devono essere considerate unità locali. L’unità
locale da censire è, in questo caso, il comando dei vigili urbani.
4.
Tipologie di unità locali di selezionate istituzioni pubbliche
MINISTERI E ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate nelle quali sono ubicati
Dipartimenti, Uffici o altro (ad esempio Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per gli Affari Regionali, Ufficio studi e
rapporti istituzionali, Scuole della Pubblica Amministrazione, Uffici del Commissario del Governo,
Uffici di ministri).
Corte dei conti
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le Procure regionali della Corte dei Conti,
le Sezioni regionali di controllo e le Sezioni giurisdizionali, nonché ogni sede decentrata come le
sedi dell’archivio generale, del servizio affari generali, dell’ufficio relazioni con il pubblico, delle
Sezioni riunite in sede deliberante, della Sezione giurisdizionale di Appello per la regione siciliana
e delle Sezioni riunite per la Regione autonoma della Sardegna.
Ministero degli Affari Esteri
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate quali la Commissione
Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
l’Istituto Diplomatico.
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Ministero dell'interno
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate (Scuola superiore
dell’amministrazione dell’Interno, Scuola Superiore di Polizia, Istituto Superiore Antincendi,
Direzione centrale della polizia criminale, Scuola di perfezionamento per le forze di polizia,
Ispettorato generale di amministrazione) nonché le singole Prefetture e i Comandi dei Vigili del
Fuoco.
Non costituiscono unità locali in quanto fuori del campo di osservazione del censimento i Centri
Operativi e le Sezioni Operative, le Scuole Centrali Antincendi (S.C.A.), il Centro Studi ed
esperienze antincendi del Corpo Nazionale dei VVFF, i Centri polifunzionali, le Scuole Allievi
Agenti della Polizia di Stato, gli Ispettorati regionali, i Comandi provinciali e le Questure.
Ministero della Giustizia
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate dove si trovano
l’Ispettorato generale, il Casellario giudiziale centrale, il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, l’Istituto Centrale Formazione, il Centro Europeo Di Studi (C.Eu.S.) di Nisida, il
Dipartimento per la giustizia minorile, l’Istituto centrale di formazione, le sedi delle scuole di
Formazione ed aggiornamento del Personale Giudiziario e le Scuole di formazione del personale
penitenziario, le strutture degli Archivi Notarili, i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione
Penitenziaria (Prap), gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, gli Uffici di Sorveglianza, i Giudici Di
Pace, nonché gli Uffici periferici quali la Corte Suprema di Cassazione, i Tribunali, le Corti
D’Appello, le Procure della Repubblica e le Preture.
Non costituiscono unità locali in quanto fuori al campo di osservazione del censimento i Centri per
la Giustizia Minorile, gli Istituti Penali per i Minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Sezioni
di Semilibertà, l’Istituto centrale di formazione del personale della giustizia minorile (ICF), le Case
Circondariali, le Case di Reclusione, i Tribunali Minorili e i Tribunali di Sorveglianza.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate, dove sono allocati, per
esempio, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione, le Ragionerie territoriali
dello Stato, gli Uffici Centrali del Bilancio (UCB) presso le amministrazioni dei ministeri (con
portafoglio), la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Costituiscono istituzioni pubbliche a sé stanti e autonome le Agenzie Fiscali:
L’Agenzia delle entrate, con le sue unità locali: tutte le sedi di centri operativi, delle direzioni
regionali, delle direzioni provinciali, degli uffici territoriali e degli sportelli, se non già censite.
L’Agenzia delle Dogane, con le Direzioni interregionali, regionali, provinciali, distretti, uffici delle
dogane e laboratori chimici.
L’Agenzia del Demanio, con le Filiali.
L’Agenzia del Territorio con le Direzioni regionali, e gli uffici provinciali.
Ministero della Difesa
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate nelle quali sono ubicati
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Dipartimenti, Direzioni o altro (ad esempio Palazzo dell’Esercito, Palazzo della Marina, Palazzo
dell’Aeronautica).
Non costituiscono singole unità locali gli Uffici periferici quali Distretti militari, Tribunali militari,
Ospedali militari, Accademie, scuole e centri militari, Stazioni e osservatori meteorologici.
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate nelle quali sono ubicati
Dipartimenti, Direzioni o altro (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto)
nonché gli Uffici periferici, quali i Laboratori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Costituisce istituzione pubblica a sé stante l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea, che
è articolata in unità locali (sede distaccate).
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni o altro (ad esempio Biblioteche) nonché gli Uffici periferici, quali Uffici
provinciali della Motorizzazione Civile e Direzioni circoscrizionali aeroportuali. Inoltre,
costituiscono unità locali le sedi degli Uffici speciali del genio civile per le opere marittime, dei
Provveditorati regionali delle opere pubbliche. Sono di competenza del Provveditorato i Nuclei
Operativi che sono gli Uffici periferici, istituiti per ogni capoluogo di provincia. Nelle Regioni a
statuto speciale il corrispondente del Nucleo Operativo è l’Ufficio del Genio Civile.
Ministero dello sviluppo economico
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni o altro, nonché gli Uffici periferici, quali Uffici aree depresse (DPS),
Ispettorati territoriali, Direzioni generali per le risorse minerarie ed energetiche.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni nonché gli Uffici periferici, quali le Direzioni territoriali del lavoro
(regionali e provinciali).
Ministero della Salute
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni nonché gli Uffici periferici, quali Uffici di sanità marittima e aerea, Uffici
veterinari, Servizi di assistenza sanitaria ai navigatori, Posti di ispezione frontaliera.
Ministero per i Beni e le attività culturali
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni nonché gli Uffici periferici quali: Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale; Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici; Soprintendenze speciali,
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Soprintendenze per i beni archeologici, Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici;
Soprintendenze per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; Archivi di Stato; Soprintendenze
archivistiche; Biblioteche statali.
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Costituiscono singole unità locali la sede centrale e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
Dipartimenti e Direzioni nonché gli Uffici periferici, quali Uffici scolastici regionali e provinciali.
Inoltre costituiscono singole unità locali del MIUR le scuole statali di ogni ordine e grado. Tuttavia,
le scuole pubbliche saranno oggetto di rilevazione specifica, mediante l’organizzazione descritta in
apposito documento.
AMMINISTRAZIONI REGIONALI
Costituiscono singole unità locali la sede centrale di ciascuna amministrazione regionale e tutte le
sedi decentrate; in alcuni casi nelle sedi decentrate sono situati anche Dipartimenti, Direzioni e
Assessorati. Di seguito si riportano alcuni esempi di unità locali afferenti alle amministrazioni
regionali, ricordando sempre che tali organismi costituiscono distinte unità locali se e solo se le
relative attività sono svolte in sede distinte:
Corecoco - Comitato regionale di controllo contabile
Ispettorati agrari o Uffici decentrati dell’assessorato all’agricoltura;
Centri regionali di formazione professionale (CRFP)
Centri regionali di orientamento professionale
Scuole di ogni ordine e grado (Regione Valle d’Aosta)
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Costituiscono di norma singole unità locali, oltre alla sede centrale e alle altre sedi decentrate, i
Centri per l’impiego (CPI), i Centri provinciali di formazione professionale (CPFP), gli Sportelli
informativi dislocati sul territorio (ad esempio Informagiovani, sportelli per gli immigrati, sportelli
per la raccolta differenziata), l’Ufficio di informazioni e accoglienza turistica (IAT), gli eventuali
locali per spazi espositivi. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), gli Uffici tecnici (ambiente,
idraulica, viabilità, ecc.), gli Uffici dei diversi settori in cui si articolano le amministrazioni
provinciali (quali politiche del lavoro, istruzione, formazione professionale, edilizia, Sistemi
Informativi, Affari sociali, Pianificazione territoriale, Caccia e pesca, Agricoltura, Cultura, Sport e
Turismo, Ambiente e energia, Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile Politiche di
Genere, politiche giovanili, economia e lavoro), e gli altri uffici compresi quelli per i diversi servizi
erogati dalla provincia possono esser situati nella stessa unità locale della sede (centrale o unica) o
in distinte unità locali.
Gli istituti scolastici e le Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate, a fini statistici, Unità Locali delle suddette
province autonome.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Costituiscono singole unità locali le sedi decentrate, quali Dipartimenti, Assessorati e Direzioni.
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Inoltre, costituiscono singole unità locali gli Uffici periferici. In particolare:
Uffici competenti territorialmente che amministrano servizi decentrati (anagrafe, stato civile,
ecc.). Detti uffici assumono varie denominazioni: circoscrizioni, municipi, zone, quartieri,
delegazioni, ecc.
Uffici competenti per materia (organizzazione funzionale): ripartizioni, direzioni, settori,
servizi, uffici, ecc.
Si riporta un elenco di possibili servizi di competenza comunale, con l’avvertenza che solo se la
sede presso la quale detti servizi vengono erogati direttamente dal Comune, singolarmente o per
gruppi, è diversa dalla sede centrale, corrisponde ad un’unità locale del Comune. Occorre, infatti,
ricordare che per individuare un’ulteriore unità locale, occorre che il servizio relativo venga prestato
in un luogo fisico distinto dalla sede centrale o da quello di un’altra unità locale, da risorse umane
in forza all’istituzione pubblica:
Segreterie comunali; Centri elettronici; Servizi tecnici; Anagrafe e stato civile; Servizio statistico;
Servizio tributi; Servizi inerenti alle abitazioni; Giudice conciliatore; Polizia locale; Asili nido;
Scuole materne; Altre Scuole; Altre attività integrative d'istruzione; Trasporto scolastico; Ufficio
oggetti smarriti; Servizi necroscopici e cimiteriali; Obitori comunali; Servizio fognature; Opere
idrauliche e sanitarie (depurazione acque); Servizio smaltimento dei rifiuti; Servizio parchi e
giardini; Manutenzione strade comunali; Servizio rimozione veicoli; Illuminazione pubblica;
Servizio affissioni e pubblicità; Colonie, soggiorni stagionali, stabilimenti termali; Biblioteche,
archivi storici e generali; Giardini zoologici e botanici; Mense scolastiche e altre mense; Mercati e
fiere attrezzate; Mattatoi e trasporto carni macellate; Parcheggi custoditi di auto, moto e biciclette;
Stabilimenti balneari; Altri servizi turistici; Teatri, musei, pinacoteche; Gallerie, mostre e spettacoli;
Palazzi per congressi, auditorium e altri; Vivai comunali; Trasporti funebri, pompe funebri,
illuminazioni votive; Servizio acquedotti e centrali idriche; Centrali del latte; Farmacie comunali;
Igiene pubblica e tutela ambiente; Osservatori epidemiologici; Medicina legale; Servizi veterinari;
Centri anziani; Centri giovanili; Centri polisportivi; Centri ricreativi; Centri culturali; Centri di
Orientamento al Lavoro; Centri di assistenza domiciliare; Laboratori comunali attività integrative;
Ludoteche; Centri per stranieri e nomadi; Case di riposo per anziani; Centri di ascolto.
ENTI SANITARI PUBBLICI
Costituiscono singole unità locali i presidi ospedalieri e tutte le sedi decentrate in cui sono ubicati
uffici, ambulatori, consultori, centri di salute mentale (CSM), centri diurni, Servizi per
tossicodipendenti (SerT), strutture psichiatriche, case famiglia, comunità terapeutiche, ecc.
ENTI DI PREVIDENZA
Costituiscono singole unità locali tutte le sedi decentrate e le sedi degli Uffici periferici dislocate sul
territorio nazionale (Sportelli, URP, Agenzie, Uffici di consulenza, Uffici medico-legali, Direzioni
regionali, centri informativi, strutture sociali).
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Automobile Club d'Italia (ACI)
Costituiscono singole unità locali tutte le sedi decentrate nonché le sedi degli Uffici provinciali
(Pubblico Registro Automobilistico, Tasse automobilistiche, URP), delle Direzioni regionali e delle
Delegazioni. Non costituiscono singole unità locali gli Automobile Club provinciali, che sono
istituzioni pubbliche a sé stanti.
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Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
Costituiscono singole unità locali tutte le sedi decentrate (ad esempio impianti sportivi) nonché gli
Uffici periferici, quali Comitati regionali e provinciali. Non costituiscono singole unità locali le sedi
delle Federazioni sportive, che rappresentano istituzioni pubbliche a sé stanti.
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