studio sulle normative riguardanti gli ex allievi delle scuole militari
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studio sulle normative riguardanti gli ex allievi delle scuole militari
STUDIO SULLE NORMATIVE RIGUARDANTI GLI EX ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ITALIANE Le scuole militari italiane sono istituti di istruzione superiore ad ordinamento militare che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari. Gli allievi delle scuole militari sono militari volontari, che completano contemporaneamente gli studi liceali superiori. Infatti prestano il Giuramento Militare, sono soggetti al Regolamento di Disciplina Militare, se commettono reati di natura militare sono sottoposti ai Codici Penali Militari, hanno il rango e le insegne degli allievi ufficiali e lo stato giuridico dei militari di truppa. Durante tutto il periodo della frequenza scolastica sono tenuti ad effettuare anche le medesime attività addestrative, tecniche ed operative di base previste per gli altri militari volontari, insieme con quelle formative, legate alla cultura ed alla storia militare, specifiche per gli allievi ufficiali. Naturalmente prestano servizio armato come gli altri militari volontari, e pur non essendo previsto il loro impiego in attività operative di guerra, se eventualmente si trovassero di fatto coinvolti in situazioni di conflitto, verrebbero immessi nella catena di comando equiparati ai militari di truppa, secondo le regole di anzianità. Il R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 -Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio Esercito- all’art. 107 prevedeva che per contrarre l’arruolamento volontario fosse necessario aver compiuto diciassette anni, ma la normativa per le scuole militari ha invece sempre disposto che gli allievi, dall’età di quindici anni [nel passato da quattordici anni per gli iscritti ai licei scientifici], appena conclusa l’istruzione da recluta, prestassero il Giuramento Militare necessario per assumere lo stato, i doveri e le responsabilità del militare. Il Giuramento Militare ha una valenza totalmente diversa da quella degli altri giuramenti, poiché, secondo l’attuale formulazione, “impegna solennemente il militare ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita”. Per effetto delle limitazioni previste nel trattato di pace impostole alla conclusione della seconda guerra mondiale, l’Italia dovette rinunciare ad avere scuole militari, ma fu deciso di conservare la Scuola Militare di Napoli “Nunziatella” a causa del suo retaggio storico unico. Per un certo periodo, dovendo aggirare la clausola, fu necessario privarla dello status di scuola militare, trasformandola in un istituto superiore civile con regime giuridico speciale. Successivamente, tra il 1949 ed il 1950, in seguito ad accordi in ambito N.A.T.O. fu possibile ripristinarne gradualmente la natura militare ed infine, con l’emanazione del D.P.R. 24 settembre 1953, n. 816, ricondurla ad un ordinamento simile a quello di prima della guerra. Poiché uno degli stati vincitori della seconda guerra mondiale aveva eccepito sul fatto che l’Italia avesse ricostituito una scuola militare, al fine di ridurre le tensioni internazionali nel periodo di cosiddetta “guerra fredda”, fu emanato il D.P.R. 20 giugno 1956, n. 950 -Ordinamento delle scuole militari-, con il quale fu applicata esplicitamente alle scuole militari la normativa per l’arruolamento volontario di tutti gli altri militari, in base alla quale gli allievi della “Nunziatella” contraevano formalmente una ferma volontaria triennale soltanto al compimento del diciassettesimo anno di età, anche se avevano già acquisito in precedenza lo stato di militare, avendo prestato il Giuramento Militare previsto dal paragrafo 708 del R.D. 24 giugno 1929 -Regolamento di Disciplina Militare per il Regio Esercitoallora ancora vigente, naturalmente con la modifica della formula di fedeltà alla Repubblica Italiana disposta dall’art. 2 della L. 23 dicembre 1946, n. 478. Questo accorgimento formale permise al Governo Italiano di potersi giustificare, affermando come la “Nunziatella” non potesse essere considerata realmente una scuola militare, in quanto il rapporto di servizio prestato prima del diciassettesimo anno di età era soltanto di frequenza scolastica e quello prestato successivamente normale servizio militare volontario. Naturalmente, di fatto, nulla cambiava per gli allievi prima e dopo aver compiuto i diciassette anni di età. La normativa era stata successivamente modificata dall’art. 1 della L. 10 giugno 1964, n. 447 pubblicata sulla G.U. n. 160/1964, abbassando a sedici anni l’età minima per l’arruolamento volontario nelle Forze Armate, ma la nuova disciplina, per banale dimenticanza, non era stata immediatamente applicata anche alla “Nunziatella”, creando così il paradosso degli allievi di una scuola militare che avevano contratto la ferma triennale ad un’età maggiore di quella prevista per gli altri militari volontari. Tale assurda situazione è stata sanata soltanto all’inizio dell’anno 1966. Infatti, a seguito della tardiva emanazione di una circolare applicativa sulla nuova norma, si è provveduto a retrodatare d’ufficio l’arruolamento volontario degli allievi che avevano già compiuto il sedicesimo anno di età alla data di entrata in vigore della L. n. 447/1964 ma per i quali, la ferma triennale risultava contratta ancora al compimento del diciassettesimo anno. E’ inoltre da notare che la circolare dell’8 marzo 1965 con il bando di concorso per l’anno 1965, riportata nel Giornale Ufficiale della Difesa (anno 1965, dispensa 12^, circolare n. 171) faceva già riferimento all’arruolamento volontario degli allievi al compimento del 16° anno di età. Il formale aggiornamento dell’art. 17 dell’Ordinamento delle scuole militari è stato poi effettuato dal D.P.R. 29 marzo 1976, n. 471. E’ anche da ricordare che dal 1° luglio 1965 era poi entrato in vigore il D.P.R. 31 ottobre 1964 -Nuovo Regolamento di Disciplina Militare-, unico per tutte le Forze Armate, che aveva implicitamente modificato anche il Giuramento Militare e l’arruolamento volontario. Di conseguenza gli allievi della “Nunziatella” che hanno prestato il Giuramento Militare successivamente a tale data hanno formalizzato l’acquisizione dello stato di militare al momento della sottoscrizione della ferma volontaria triennale e non più con il Giuramento Militare, e per essi il periodo precedente non è stato più equiparato al servizio militare prestato dopo l’arruolamento volontario. Negli anni successivi, essendo radicalmente mutata la situazione internazionale, sono state istituite anche altre scuole militari ed infine, recentemente, per disposizione dell’art. 788 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 -Codice dell’Ordinamento Militare- l’età minima che devono aver maturato gli allievi delle scuole militari per contrarre la ferma volontaria è stata anticipata a quindici anni. Per quanto attiene agli aspetti economici, questi ultimi riguardanti il solo personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato ad ordinamento militare, l’art. 46 del R.D. 18 giugno 1931, n. 914 prevedeva che il servizio utile ai fini della determinazione dei trattamenti stipendiali sarebbe stato computato soltanto a partire dal diciassettesimo anno anche per il personale che avesse iniziato il servizio prima di tale età, e cioè proprio per gli ex allievi delle Scuole Militari, che non si vedevano perciò riconoscere tutta l’anzianità di servizio. Non essendo in quel periodo realisticamente praticabile la strada di una modifica legislativa, con la conversione in legge del D.L. 6 giugno 1981, n. 28 è stata seguita quella interpretativa, argomentando che la disposizione del R. D. n. 914/1931 fosse stata di fatto superata dal combinato disposto dell’art. 17 della L. 6 agosto 1981, n. 432 e dell’articolo unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471. Da quel momento, al personale delle Forze Armate che sia stato allievo di una scuola militare viene riconosciuto utile, ai fini economici, il periodo di servizio militare prestato dal sedicesimo anno di età qualora abbia contratto l’arruolamento volontario al compimento del diciassettesimo anno, come si evince, ad esempio, dall’art. 12 della circolare Ministero della Difesa F.O.M. n. 6 del 20.1.1982. Per gli ex allievi in servizio presso le altre Pubbliche Amministrazioni valeva genericamente la L. 24 dicembre 1986, n 958 che all’art. 20 prevedeva che nel settore pubblico i periodi di servizio militare fossero validi a tutti gli effetti ai fini dell’inquadramento economico, finché la L. 30 dicembre 1991, n. 412 -Disposizioni in materia di finanza pubblica- non la ha limitata retroattivamente ai soli servizi militari prestati a partire dal 30 gennaio 1987. Tale normativa, dettagliatamente illustrata con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 85749 del 20 febbraio 1992, è stata assorbita nell’art. 2052 del Codice dell’Ordinamento Militare. Il servizio prestato nelle scuole militari dopo l’arruolamento volontario è da considerare a tutti gli effetti ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi per l’assunzione e l’immissione di personale banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dalle aziende autonome e da tutti gli altri enti pubblici, valutandolo con gli stessi punteggi attribuiti per i servizi prestati negli impieghi civili, come previsto, in successione, dall’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.237, dall’art. 22 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 e dall’art. 13 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, tutti assorbiti nell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare. Per quanto attiene invece agli aspetti previdenziali, l’art. 5 della sopracitata L. n. 447/1964 aveva disposto che il periodo utile ai fini pensionistici sarebbe decorso dalla data in cui era stata contratta la ferma volontaria, facendo chiaramente riferimento al sedicesimo anno di età. La norma aveva naturalmente danneggiato gli ex allievi che avevano prestato il Giuramento Militare ai sensi del R.D. 24 giugno 1929, ma già l’art. 49 della L. 30 aprile 1969, n. 153 aveva previsto che tutti i servizi militari, anche equiparati, in presenza di richiesta, potessero essere riconosciuti quale contribuzione figurativa. In ogni caso, alcuni anni dopo, con estrema chiarezza, per effetto dei commi 4 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 è stato riconosciuto che tutti i servizi militari comunque prestati, anche prima dell’entrata in vigore del decreto, dovessero essere considerati utili ai fini della pensione e riscattabili ai fini della liquidazione. Tale disposizione, non assorbita nel Codice dell’Ordinamento Militare, che si limita a citarla nell’art. 1909, è pertanto attualmente ancora vigente con valenza erga omnes. In conseguenza di tale esplicita disposizione sono stati pertanto superati de iure gli aspetti palesemente discriminatori nei confronti degli ex allievi che avevano prestato il Giuramento Militare prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31 ottobre 1964 e pertanto, per effetto della normativa previgente, avevano acquisito la stato di militare sin dal momento dell’incorporamento nella “Nunziatella”, operando nei loro confronti, ai soli fini previdenziali, l’equiparazione de facto del servizio precedente il formale arruolamento volontario con quello prestato successivamente. In conclusione, per gli ex allievi delle scuole militari: - che prestano servizio presso le Forze Armate od i Corpi Armati dello Stato ed hanno contratto l’arruolamento volontario a diciassette anni, gli aspetti economici decorrono dal sedicesimo anno; - che prestano servizio presso le Forze Armate od i Corpi Armati dello Stato ed hanno contratto l’arruolamento volontario prima dei diciassette anni, gli aspetti economici decorrono dalla data dell’arruolamento; - che prestano servizio presso tutte le altre pubbliche Amministrazioni, ai fini dell’inquadramento economico vale soltanto il servizio militare prestato a partire dal 30 gennaio 1987; - che concorrono a pubblici concorsi, il servizio prestato a partire dall’arruolamento volontario vale a tutti gli effetti come titolo, a parità dei servizi prestati negli impieghi civili; - che hanno prestato il Giuramento Militare prima del 1° luglio 1965, è equiparato e valido ai fini previdenziali anche il servizio militare prestato prima di aver contratto il formale arruolamento volontario; - che hanno prestato il giuramento militare dopo il 1° luglio 1965, è valido ai fini previdenziali soltanto il servizio militare prestato dopo aver contratto l’arruolamento volontario. Marcello Troisi 1963/66