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13 Avanzamento del personale militare

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13 Avanzamento del personale militare
13 Avanzamento
del personale militare
13.1 Principi generali
In questo capitolo ci occuperemo dell’avanzamento del personale non direttivo delle
Forze Armate, che consiste nel complesso delle procedure e delle operazioni necessarie per la progressione di carriera del personale medesimo (art. 1030 D.Lgs.
66/2010); in particolare, studieremo le modalità di avanzamento, i criteri di giudizio
nonché le autorità competenti ad esprimerlo. Precisiamo peraltro che tutte le disposizioni del codice dell’ordinamento militare che verranno esaminate sono applicabili anche al personale militare femminile (art. 1033 D.Lgs. 66/2010).
L’avanzamento può avvenire in vari modi; precisamente esso può avere luogo ad anzianità; a scelta, se trattasi di ufficiali o sottufficiali; a scelta per esami, se trattasi
di marescialli delle Forze Armate (1) (o di ispettori dell’Arma dei carabinieri) e, infine, per meriti eccezionali (2).
I giudizi sull’avanzamento sono espressi dalle autorità competenti, sulla base della
documentazione personale (3) e dei precedenti di carriera (art. 1032, co. 4, D.Lgs.
66/2010) del militare da giudicare; inoltre, le suddette autorità, quando lo ritengano
opportuno, possono interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia
o abbia avuto alle dipendenze il militare medesimo.
13.2 Le autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento
In questo paragrafo studieremo quali sono le autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento, la loro composizione e le norme procedurali seguite, distinguendo tra quelle previste per gli ufficiali e quelle previste per sottufficiali, graduati e militari di truppa.
Sono autorità competenti ad esprimere giudizi per l’avanzamento degli ufficiali,
apposite commissioni, le cd. commissioni di avanzamento per gli ufficiali. In particolare, l’art. 1034, co. 1, del codice prevede che, sull’avanzamento ad anzianità e
a scelta, competenti ad esprimere giudizi sono:
— la commissioni di vertice;
— le commissioni superiori di avanzamento;
— le commissioni ordinarie di avanzamento;
— i superiori gerarchici, nei confronti degli ufficiali di complemento.
(1) L’avanzamento, in questo caso, avrà luogo tramite concorso interno (art. 1031, co. 3, D.Lgs. 66/2010).
(2) Esclusivamente per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l’avanzamento
può avere luogo anche per benemerenze d’istituto (art. 1031, co. 1, lett. e) e co. 4, D.Lgs. 66/2010).
(3) Cfr. il capitolo successivo.
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Peraltro, il citato art. 1034, ai commi secondo, terzo e quarto, prevede regole precise
per la composizione delle suddette commissioni. In primo luogo, è stabilito che esse
debbano essere composte da militari appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, fatta eccezione per le ipotesi in cui questi ricoprano cariche per le
quali sia prevista la partecipazione a tali commissioni. Non possono, però, far parte delle commissioni in esame gli ufficiali che, ad esempio, ricoprano la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; di Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; di Consigliere militare del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri; che siano impiegati presso enti, comandi o unità internazionali che hanno sede
di servizio fuori dal territorio nazionale; che siano temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
Premesse queste considerazioni di carattere generale relative alla denominazione e
alla composizione delle commissioni in esame, spostiamo la nostra attenzione sulle
norme procedurali previste dal codice dell’ordinamento militare per le deliberazioni delle suddette commissioni.
In primo luogo, regola generale è che, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto nelle commissioni (art. 1035, co. 4, D.Lgs. 66/2010); in secondo luogo, ricordiamo che questi
si pronunciano con votazione palese e in ordine inverso di grado e di anzianità
(art. 1035, co. 3, D.Lgs. 66 cit.).
Per quanto riguarda, in particolare, le commissioni di vertice sono competenti ad
esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado di generale di divisione e
gradi corrispondenti, su convocazione del Ministero della difesa e proposta del
Capo di stato maggiore della difesa (art. 1035, co. 1, D.Lgs. 66/2010). In particolare,
presso ciascuna Forza Armata, è costituita una commissione di vertice, composta dagli stessi membri della commissione superiore d’avanzamento e presieduta dal Capo
di stato maggiore della difesa (art. 1036 D.Lgs. 66 cit.) (4).
Le commissioni superiori di avanzamento, una per ciascuna Forza Armata (5),
sono, invece, competenti ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti.
(4) Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 1041 del codice, partecipa, come componente, alle commissioni di
vertice anche il Segretario generale del Ministero della difesa (oppure il Vice Segretario generale militare, se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile).
(5) Secondo quanto dispone l’art. 1037 del codice, la commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito italiano è composta: «a) dal Capo di stato maggiore dell’Esercito; b) dai generali di corpo d’armata che sono preposti al comando di Alti
Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due generali di corpo
d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno
espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo
di stato maggiore dell’Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d’armata; d) dall’ufficiale generale più
elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l’incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore
dell’Esercito o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dal generale di corpo d’armata (o grado corrispondente) più anziano di grado o più anziano di età tra i presenti in caso di parità di anzianità di grado.
Per quanto riguarda, poi, la commissione superiore di avanzamento della Marina militare, secondo quanto dispone l’art.
1038 del codice, modif. prima dal D.Lgs. 20/2012 e, successivamente, dal D.Lgs. 8/2014, essa è invece composta: «a) dal
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Parte I • Teoria
Per quanto concerne, poi, le commissioni ordinarie di avanzamento, i cui componenti sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta
del Capo di stato maggiore di Forza armata, sono competenti, nell’ambito sia dell’Esercito italiano, sia della Marina militare sia dell’Aeronautica militare (6), ad esprimere
giudizi nei confronti, in particolare, degli ufficiali in servizio permanente aventi
grado da sottotenente a maggiore e gradi corrispondenti.
Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall’ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall’ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la
valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore della Marina o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dall’ammiraglio di squadra (o grado corrispondente) più anziano di grado o più anziano di età tra i presenti, in caso di parità di anzianità di grado.
Si tenga inoltre presente che, secondo quanto dispone l’art. 2238bis D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 8/2014: «Sino
al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all’articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o
sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo».
Infine, secondo quanto dispone l’art. 1039 del codice, modif. dal D.Lgs. 20/2012, la commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta: «a) dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica; b) dai quattro generali di
squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonchè dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica
ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; c) dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o
Corpo»; è, inoltre, presieduta dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di
questo, dal generale di squadra aerea (o grado corrispondente) più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più
anziano di età tra i presenti.
Si ricordi, inoltre, che alle commissioni di avanzamento, secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 1041 del
codice, partecipano, come componenti, anche il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa e il
Sottocapo di stato maggiore della difesa.
(6) La commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito italiano, ex art. 1042 del codice, è composta: «a) da un generale di corpo d’armata (…); b) da un generale di divisione; c)da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli». A presiedere la commissione in esame è il suddetto generale di corpo d’armata o, in caso di assenza o impedimento di questo, l’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado.
Secondo quanto dispone l’art. 1043 del codice, modif. dal D.Lgs. 8/2014, la commissione ordinaria di avanzamento della
Marina militare è invece composta: «a) da un ammiraglio di squadra (…); b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di
vascello del Corpo di stato maggiore; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo». La suddetta commissione è presieduta dal suddetto ammiraglio di squadra
o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado.
Infine, la commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta, secondo quanto prevede l’art.
1044 del codice: «a) da un generale di squadra aerea (…); b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti
normale dell’Arma aeronautica; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell’Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo». Inoltre, la citata commissione è presieduta dal generale di squadra aerea
o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado.
Si ricordi che alle commissioni ordinarie di avanzamento partecipa, esprimendo il proprio parere sull’idoneità all’avanzamento, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o, in caso di assenza o impedimento di
questo, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, che possibilmente faccia parte della medesima Forza Armata
alla quale il militare da valutare appartiene.
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Completato il discorso sulle commissioni per l’avanzamento degli ufficiali, passiamo ora a studiare le commissioni per l’avanzamento dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa (7), che il D.Lgs. 66/2010 disciplina agli artt. 1047-1049.
Presso ciascuna Forza Armata, è istituita una commissione permanente ai fini della valutazione per l’avanzamento ad anzianità e a scelta dei marescialli, degli
ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, composta da un ufficiale generale che funge da presidente e da membri ordinari, costituiti, da:
— non più di tredici ufficiali superiori (art. 1047, co. 3, D.Lgs. 66/2010, modif. dal
D.Lgs. 8/2014);
— primo maresciallo, sergente maggiore capo o gradi corrispondenti (es. 2° capo
scelto della Marina), caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della
Marina militare (sottocapo di 1° classe scelto) e dell’Aeronautica militare (primo
aviere capo scelto): per ciascuno vale la regola secondo la quale bisogna essere il
più anziano del ruolo al quale appartiene il militare da valutare ed è presa in questo senso, come data di riferimento, il primo gennaio dell’anno considerato.
Peraltro, oltre alla valutazione relative all’avanzamento, per le commissioni permanenti sono previste anche attribuzioni speciali (art. 1048 D.Lgs. 66/2010). Infatti,
possono essere chiamate, ad esempio, a dare un loro parere ogni volta in cui il Ministro della difesa lo ritenga necessario; oppure, sempre quando necessario, possono essere chiamate a pronunciarsi relativamente ai corsi (es. esclusioni) o agli esami.
Distinte dalle commissioni permanenti, tuttavia, sono le commissioni eventuali di
avanzamento (art. 1049 D.Lgs. 66/2010), previste esclusivamente per i volontari
in servizio permanente per l’avanzamento al grado superiore.
Queste commissioni sono istituite con decreto del Ministro della difesa per una durata massina di tre anni, salva l’eventuale proroga adottata da parte del Ministero
della difesa se valuti positivamente la “perdurante” utilità delle suddette commissioni.
13.3 Le aliquote di avanzamento
Gli ufficiali e i sottufficiali, per essere valutati per l’avanzamento, devono essere inclusi
in apposite aliquote. In particolare, le aliquote per gli ufficiali, ai sensi dell’art. 1053
D.Lgs. 66/2010, sono definite il 31 ottobre di ogni anno dal Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare che, con apposite determinazioni, indica,
per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e per ciascun ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno successivo (8) (9).
(7) Per il giudizio di idoneità per l’avanzamento dei militari di truppa è prevista la costituzione, presso ciascun corpo
o reparto d’impiego, di un’apposita commissione, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo
(art. 1047, co. 5, D.Lgs. 66/2010).
(8) Secondo quanto dispone l’art. 1054 del codice, per determinare le anzianità minime di grado richieste per l’inclusione nelle aliquote di valutazione, si deve fare riferimento all’anno solare di conferimento del grado rivestito.
(9) Si tenga presente il regime transitorio previsto in materia dagli artt. 2233 e 2233bis D.Lgs. 66/2010, che riportiamo testualmente.
Art. 2233 D.Lgs. 66/2010 (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell’anno 2016), modif., da ul-
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Precisamente, in queste aliquote sono inclusi gli ufficiali che:
— non siano stati ancor valutati ma che, entro il 31 ottobre, siano in possesso dei
requisiti generali che l’art. 1093 del codice (10) prevede per l’avanzamento
degli stessi: requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; inoltre, è prevista come condizione indispensabile, ma non sufficiente per l’avanzamento al grado superiore, l’«aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado»;
— siano già stati giudicati idonei e non iscritti in quadro;
— debbano essere valutati o rivalutati in quanto siano venute meno, alla base, le cause che avevano determinato la sospensione della relativa valutazione o della promozione.
Le aliquote per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente
sono, invece, decise, con decreto ministeriale, al 31 dicembre di ogni anno. In queste aliquote, però, è incluso solo il personale che, alla data menzionata, abbia compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e abbia superato gli eventuali corsi ed esami prescritti (art. 1050, co. 4,
D.Lgs. 66/2010) (11).
timo, dal D.Lgs. 8/2014: «Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonchè il numero di
promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice».
Art. 2233bis D.Lgs. 66/2010 (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a decorrere dall’anno 2016), introdotto dal D.Lgs. 8/2014: «Dal 1° gennaio 2016 e sino
all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a
scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e’ annualmente fissato, con decreto del Ministro
della difesa, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello
fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito».
(10) Gli ufficiali che, alla suddetta data, non abbiano raggiunto i requisiti generali e speciali per l’avanzamento (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 1093 e 1096 del codice), sono indicati con determinazione del Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare e sono inclusi nella prima determinazione annuale dell’aliquota successiva
alla data del raggiungimento delle predette condizioni (art. 1053, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
(11) I sottufficiali dell’Esercito Italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, che siano stati esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all’art. 1051 in esame, se valutati idonei per l’avanzamento a scelta, prendono posto a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive (art. 1273, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
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L’art. 1051 del codice, poi, prevede regole generali relative ad impedimenti nella valutazione dell’avanzamento, alla sospensione della valutazione medesima
e, infine, all’ipotesi di esclusione del militare dalle procedure di avanzamento.
Procediamo con ordine, partendo dallo studio degli impedimenti: prima ipotesi presa in considerazione dal primo comma dell’art. 1051 cit. è quella nella quale il militare ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Ancora, al secondo comma della medesima norma, sono stabiliti casi in cui il militare non possa essere inserito nelle aliquote di avanzamento nè essere sottoposto a valutazione; ciò
accade precisamente quando il militare medesimo:
− sia stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
− sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
− sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;
− sia in aspettativa per qualsiasi motivo per un periodo non inferiore a 60 giorni.
Peraltro, come accennato, la valutazione dell’avanzamento può anche essere sospesa. Questo può accadere, ad esempio, quando, per casi eccezionali, le Autorità competenti ritengano di non poter arrivare al giudizio finale sull’avanzamento o quando
la commissione d’avanzamento competente si renda conto che il militare da valutare si trovi in una delle situazioni, poco fa menzionate, in presenza delle quali, il secondo comma dell’art. 1051 del codice non consente l’inserimento nelle aliquote nè
la valutazione dell’avanzamento.
In questi casi, dunque, disposta la sospensione, questa è comunicata al militare insieme ai motivi che l’hanno determinata, che devono essere sempre palesati.
Ma qual è la sorte del militare che sia stato escluso dalle aliquote o dalla valutazione
per non aver maturato i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare? Ad
essi è apposta riserva fino alla cessazione delle cause impeditive; venute meno
queste, fatta eccezione per quelle che comportino la cessazione dal servizio permanente, il militare è incluso nella prima aliquota utile per la valutazione oppure è sottoposto a valutazione.
Infine, il più volte citato art. 1051, all’ultimo comma prevede una causa di esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro del personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente, consistente, precisamente, nell’ipotesi in cui il militare medesimo sia stato condannato,
con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni per delitto non
colposo, compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni oppure lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare.
13.4 L’avanzamento ad anzianità e l’avanzamento a scelta di ufficiali e sottufficiali: principi generali
In questo paragrafo, studieremo i principi generali previsti dal codice dell’ordinamento militare relativi all’avanzamento ad anzianità, all’avanzamento a scelta e agli
avanzamenti straordinari di ufficiali e sottufficiali.
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13.4.1Avanzamento ad anzianità
Per quanto riguarda l’avanzamento ad anzianità degli ufficiali, consideriamo in
primo luogo che, secondo quanto dispone l’art. 1055 del codice, il militare è giudicato in termini di ”idoneità” o “non idoneità” all’avanzamento, a seconda che questo
riporti o meno un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti; sia
gli idonei che i non idonei sono poi iscritti in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
Per quanto riguarda le modalità dell’avanzamento degli idonei, quest’ultimo si effettua promuovendo gli ufficiali nell’ordine d’iscrizione nel rispettivo ruolo e le promozioni ad anzianità sono conferite a decorrere dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste o anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme
vigenti (artt. 1055, co. 1 e 1071, co. 3 e 4, D.Lgs. 66/2010).
Per quanto riguarda, invece, l’avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, è prevista la promozione a ruolo aperto a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal codice. Peraltro, come per gli ufficiali, anche per il personale militare in esame, è previsto un giudizio in termini di “idoneità” o “non idoneità”
all’avanzamento e, anche in questa ipotesi, idoneo è il sottufficiale che riporti un
numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti; questo sarà poi iscritto nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
Ma qual è la sorte dei sottufficiali valutati non idonei? In primo luogo, verrà loro
comunicato il giudizio di non idoneità e i motivi che lo hanno determinato; saranno poi sottoposti ad una seconda valutazione (12) e, se anche per la seconda volta dovessero essere valutati non idonei, potranno essere valutati nuovamente nel
quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A questo fine, quindi, saranno
inclusi in aliquota di valutazione e, se giudicati idonei, saranno promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali
sono stati portati in avanzamento (art. 1056, co. 5, D.Lgs. 66/2010).
13.4.2Avanzamento a scelta
L’avanzamento a scelta di ufficiali e sottufficiali è disciplinato dagli artt. 1057-1060
D.Lgs. 66/2010.
Secondo quanto dispone l’art. 1057 D.Lgs. 66/2010, il giudizio nell’avanzamento a
scelta degli ufficiali prevede due fasi, entrambe a carattere collegiale; la prima
finalizzata ad accertare l’idoneità di ciascun ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore; la seconda diretta ad attribuire al personale valutato un
punteggio di merito (13) e, quindi, alla formazione della graduatoria di merito (14).
Relativamente alla “prima fase”, ricordiamo che, perché un ufficiale sia valutato idoneo, è necessario che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi
dei votanti (art. 1058, co. 2, D.Lgs. 66/2010).
(12) Ai fini della nuova valutazione, i sottufficiali non idonei saranno inclusi nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo.
(13) L’attribuzione del punteggio di merito è fatta sulla base di un giudizio di merito complessivo, da parte delle
competenti commissioni, sulle capacità e sulle attitudini dell’ufficiale valutato idoneo.
(14) Nella graduatoria di merito, a parità di punti, è data precedenza al più anziano in ruolo.
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Riguardo alla “seconda fase”, invece, bisogna tenere presente i criteri in base ai quali
è attribuito il punteggio di merito. I punti di merito vanno da uno a trenta e sono
attribuiti valutando, in particolare, le qualità del militare (morali, di carattere e fisiche); le doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi,
esami ed esperimenti; le benemerenze di guerra; l’attitudine del valutando ad
assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori d’impiego di particolare interesse per l’amministrazione (15).
Dunque, formata la graduatoria, l’avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali
nell’ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell’ordine di iscrizione in ruolo.
Per quanto riguarda l’avanzamento a scelta dei sottufficiali, la procedura di valutazione è simile a quella dell’avanzamento degli ufficiali appena descritta. Infatti, anche in questa ipotesi, vi sarà un giudizio delle competenti commissioni sulla “idoneità” o “non idoneità” del valutando ma, rispetto alla valutazione degli ufficiali, è richiesto un quorum diverso, cioè un numero di voti favorevoli superiore alla metà
dei votanti. Anche in questo caso, poi, le commissioni competenti assegneranno un
punto di merito da uno a trenta, prendendo in considerazione gli elementi prima
citati per la valutazione degli ufficiali, previsti dall’art. 1058 del codice (16); verrà,
poi, formata la graduatoria di merito, sulla base della quale la commissione compilerà il quadro d’avanzamento.
Il punteggio conseguito dagli idonei deve essere agli stessi comunicato; si ricordi, però,
che la medesima comunicazione è prevista anche in caso di non idoneità.
In particolare, i marescialli, gli ispettori, i sergenti e i sovrintendenti che siano stato valutati non idonei saranno sottoposti a nuova valutazione; saranno infatti inclusi nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo. Se poi dovessero essere giudicati non idonei per la seconda volta, potranno essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. Dunque, saranno inclusi in aliquota di
valutazione e, se giudicati idonei, saranno promossi a scelta con le stesse modalità e
con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento (art. 1059, co. 7, D.Lgs. 66/2010).
Chiariti questi concetti, per completezza di esposizione, teniamo presente un principio che riguarda i giudizi di avanzamento a scelta: si tratta del principio in base al
quale i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro, anche nell’ipotesi in cui
(15) L’art. 1058 D.Lgs. 66/2010, però, ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito, distingue a seconda che il militare da valutare sia un ufficiale avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o se sia un ufficiale
avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente). Infatti, se il comune denominatore è costituito dalla valutazione dei suddetti elementi (qualità, doti intellettuali etc.), nel primo caso, il punteggio si ricaverà: a) sommando i punti assegnati per ciascun complesso di elementi; b) il risultato di tale somma sarà poi diviso per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro; c) il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo: detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione; nel secondo caso, la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo; detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione.
(16) Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio di merito, l’art. 1059 D.Lgs. 66/2010 prevede che: a) siano sommati i punti assegnati per ciascun complesso di elementi; b) il risultato di tale somma sarà diviso per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo sono sommati tra loro; c) il totale ottenuto sarà diviso per tre, calcolando il
quoziente al centesimo: questo quoziente costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale.
152
Parte I • Teoria
la commissione d’avanzamento sia composta dagli stessi membri e il militare sia preposto allo stesso incarico (art. 1060 D.Lgs. 66/2010).
13.4.3Avanzamenti straordinari
Gli articoli 1061 e 1062 del codice dell’ordinamento militare prevedono, rispettivamente per ufficiali e sottufficiali, particolari ipotesi di avanzamento per meriti eccezionali.
Dunque, il cit. art. 1061 D.Lgs. 66/2010 richiede alcuni requisiti sostanziali:
— è necessario che l’ufficiale, nell’esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso eccezionali servizi alle Forze armate;
— abbia dimostrato di possedere qualità (intellettuali, di cultura e professionali)
tali da dare “sicuro affidamento” di poter adempiere le funzioni del grado superiore;
— deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado;
— deve aver compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche previsto;
— non deve aver già conseguito una promozione per meriti eccezionali nel corso della carriera.
A riconoscere l’ufficiale “meritevole” dell’avanzamento è il Ministro, su proposta
del generale o dell’ammiraglio in carica dal quale l’ufficiale valutando dipende gerarchicamente.
Dunque, la caratteristica dell’avanzamento per meriti eccezionali è che l’ufficiale è
promosso con precedenza rispetto ai militari di pari grado idonei sia all’avanzamento ad anzianità sia a quello a scelta (art. 1061, co. 3, D.Lgs. 66/2010); l’ufficiale “meritevole”, poi, è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento. Nell’ipotesi, poi, in cui siano stati riconosciuti meritevoli dell’avanzamento in esame più
ufficiali, questi sono iscritti in quadro in ordine di anzianità, con precedenza sugli altri di pari grado.
Per quanto riguarda l’avanzamento straordinario dei sottufficiali, l’art. 1062
D.Lgs. 66/2010 richiede, come requisiti fondamentali per essere giudicati meritevoli dell’avanzamento, l’aver reso servizi di eccezionale importanza presso le Forze Amate e, come per gli ufficiali, che i sottufficiali abbiano dimostrato di possedete qualità (intellettuali, di cultura e professionali) tali da dare “sicuro affidamento” di poter adempiere le funzioni del grado superiore.
Il Direttore generale del personale militare è colui che decide, su proposta dell’ufficiale generale (o grado equiparato) dal quale il militare dipende, se il militare sia o
meno meritevole dell’avanzamento per meriti eccezionali. In caso di valutazione positiva, il militare è promosso a decorrere dalla data della proposta (17) dell’ufficiale generale e prende posto nel ruolo in base all’anzianità di grado, che gli è attribuita seguendo i militari di pari grado con la stessa anzianità.
(17) Nell’ipotesi nella quale vi siano più sottufficiali con proposte di pari data, questi sono promossi nell’ordine di iscrizione in ruolo (art. 1062, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
13 • Avanzamento del personale militare
153
13.5 L’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Fino ad ora abbiamo esaminato la disciplina prevista in generale dal codice dell’ordinamento militare in materia di avanzamento per ufficiali e sottufficiali; soffermiamoci ora ad esaminare quella prevista dal codice medesimo, agli artt. 1273-1288, con
specifico riferimento ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare, con le opportune differenze tra una Forza Armata e l’altra, in particolar modo tenendo presente le disposizioni particolari che, sotto alcuni
punti di vista, come vedremo, sono previste per i sottufficiali della Marina militare.
Ferme, dunque, le considerazioni generali sopra svolte sull’avanzamento dei sottufficiali, esaminiamo ora come sono determinate le promozioni da conferire.
Secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 1273 del codice, i criteri sono
i seguenti:
— il primo terzo dei sergenti iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di permanenza di sette anni (18);
— il restante personale, invece, è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo (19).
Il codice dell’ordinamento militare, poi, all’art. 1274, prevede condizioni particolari per l’avanzamento a seconda della Forza Armata alla quale il militare appartiene. In particolare, per i marescialli e per i sergenti si richiede che abbiano compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e devono aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
13.5.1Condizioni particolari per i sottufficiali della Marina militare
L’art. 1275 del codice, modif. prima dal D.Lgs. 248/2012 e, successivamente, dal
D.Lgs. 8/2014, prevede condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare.
Il primo comma dell’art. 1275 in esame prevede, in particolare, l’esonero dal periodo minimo di imbarco del personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
Peraltro, il secondo comma della norma in esame chiarisce cosa si debba intendere
per “personale imbarcato” ai fini dell’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare: è considerato “imbarcato” su navi della Marina militare, in armamento o
(18) Cfr. art. 1285 D.Lgs. 66/2010.
(19) Si ricordi che, secondo quanto dispone il secondo comma, lett. b), dell’art. 1273 in esame, del personale restante:
la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di
permanenza di sette anni previsto dall’articolo 1285 e prende posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da
promuovere in prima valutazione nello stesso anno; la seconda metà, poi, anche è promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, ma con due anni di ritardo rispetto al suddetto periodo di permanenza di sette anni e
prende posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
154
Parte I • Teoria
in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti nonché quello che frequenta corsi d’istruzione per conseguire l’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.
In generale, poi, il Ministro della difesa, per determinate specialità o gradi di esse,
può stabilire l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanzamento oppure la riduzione dello stesso in relazione alle specifiche attribuzioni di
dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi (art.
1274, co. 4, D.Lgs. 66/2010) (20).
Per quanto riguarda, invece, il personale non esonerato, per il computo del suddetto
periodo ai fini dell’avanzamento, si ricordi che vige la regola secondo la quale, se si
tratta di sottufficiali della Marina militare sbarcati all’estero da una nave della Marina militare per brevi missioni, questi sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione, fatta salva la possibilità che il Ministero della difesa disponga diversamente quando la missione si sia prolungata (art. 1275, co. 3, D.Lgs. 66/2010).
Infine, vigono regole precise per i nocchieri di porto, per i quali è previsto, in primo luogo, che le attribuzioni specifiche possano essere soddisfatte con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (es. nuclei
aerei, sezioni elicotteri etc.) per un tempo pari a quello necessario per il compimento del periodo richiesto; inoltre, per il personale appartenente alle specialità furieri
contabili ovvero operatori, le suddette attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le
sezioni amministrative per gli uni; presso i servizi operativi del Corpo per gli altri
(art. 1275, co. 6bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 8/2014).
13.5.2Avanzamento e carriera dei marescialli
Gli artt. 1276-1288 D.Lgs. 66/2010 prevedono la disciplina giuridica dell’avanzamento e della carriera dei marescialli dell’Esercito italiano, dell’Aeronautica e della Marina militare; in particolare, sono previste disposizioni generali, comuni a tutti i marescialli delle citate Forze Armate e disposizioni, poi, relative a condizioni particolari richieste per l’avanzamento dei marescialli di ciascuna di esse.
Dunque, iniziamo con il chiarire che, secondo quanto dispone l’art. 1276 del codice,
sia per l’Esercito, sia per l’Aeronautica sia per la Marina sono previsti, ai fini dello sviluppo di carriera, quattro gradi gerarchici: maresciallo (21); maresciallo ordinario (22); maresciallo capo (23) e primo maresciallo.
(20) Si ricordi che, ai sensi del quinto comma dell’art. 1275, sono esonerati dagli obblighi previsti dal codice dell’ordinamento militare, in relazione alle condizioni per l’avanzamento (quindi non solo dagli obblighi di compimento del periodo minimo in esame), i sottufficiali abilitati “montatori artificieri”.
(21) Per la Marina militare: capo di 3° classe; per l’Aeronautica militare: maresciallo di 3°classe.
(22) Per la Marina militare: capo di 2° classe; per l’Aeronautica militare: maresciallo di 2°classe.
(23) Per la Marina militare: capo di 1° classe; per l’Aeronautica militare: maresciallo di 1°classe.
13 • Avanzamento del personale militare
155
Dunque, le forme di avanzamento previste sono diverse a seconda del grado e diversi sono i periodi minimi di permanenza nel grado richiesti. Infatti, ex artt. 1277 e
1278 D.Lgs. 66/2010:
— per il grado di maresciallo ordinario, l’avanzamento avviene ad anzianità e il
periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità è di due anni;
— per il grado di maresciallo capo, l’avanzamento avviene ad anzianità e il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità
è di sette anni;
— per il grado di primo maresciallo, l’avanzamento avviene a scelta e il periodo
minimo di permanenza nel grado per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta è di otto anni;
— per il grado di primo maresciallo, l’avanzamento avviene a scelta per esami e
il periodo minimo di permanenza nel grado per l’inserimento nell’aliquota di
valutazione a scelta per esami è di quattro anni.
Premesse queste considerazioni, spostiamo ora l’attenzione sull’avanzamento dei
marescialli delle singole Forze Armate.
Per quanto riguarda i marescialli dell’Esercito, secondo quanto dispone l’art. 1279
del codice, i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell’Esercito italiano sono di tre anni di comando
di plotone (o di reparti corrispondenti) oppure di quattro anni d’impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo) (24).
Per i marescialli dell’Aeronautica militare, i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento sono determinati dall’art. 1281 D.Lgs. 66/2010, in relazione al grado rivestito, come segue:
— da maresciallo di 2° classe a maresciallo di 1° classe: cinque anni d’impiego in incarichi della categoria di appartenenza, anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3° classe;
— da maresciallo di 1° classe a primo maresciallo: quattro anni d’impiego in incarichi della categoria di appartenenza.
Infine, per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare, consideriamo,
in primo luogo, il principio generale di cui al secondo comma dell’art. 1137 D.Lgs.
66/2010 in base al quale, ai fini dell’avanzamento, è valido il periodo d’imbarco
compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non
iscritte nel naviglio dello Stato per l’espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni; inoltre, è valido anche il periodo d’imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso, poi, la metà del periodo d’imbarco
prescritto ai fini dell’avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
(24) Incarichi tecnici e specializzazioni sono stabiliti, in base alle esigenze della Forza armata, con decreto del Ministro della difesa.
156
Parte I • Teoria
Fatta questa premessa, studiamo ora i periodi minimi d’imbarco per l’avanzamento (25), tenendo presente che l’art. 1280 li distingue a seconda della categoria o della specialità o specializzazione di appartenenza e a seconda che si tratti di avanzamento da capo di 2° classe a capo di 1°classe; da capo di 1°classe a primo maresciallo e, infine, se si tratti di primi marescialli.
Dunque, per l’avanzamento da capo di 2° classe a capo di 1°classe, i periodi minimi d’imbarco sono i seguenti:
— sei anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del
sistema di piattaforma;
— sei anni per tecnici del sistema di combattimento;
— tre anni per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario;
— sei anni per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (26).
Per l’avanzamento, invece, da capo di 1°classe a primo maresciallo è previsto che
i periodi minimi d’imbarco siano di:
— otto anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del
sistema di piattaforma;
— sette anni, per tecnici del sistema di combattimento;
— quattro anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e per servizio sanitario;
— tre anni, per nocchieri di porto;
— sette anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (27).
Infine, i periodi minimi d’imbarco per i primi marescialli sono stabiliti in:
— un anno, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del
sistema di piattaforma;
— un anno, per tecnici del sistema di combattimento;
— tre anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata per i nocchieri di porto;
— un anno, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.
Occupiamoci, infine, dell’avanzamento al grado di primo maresciallo, disciplinato dall’art. 1282 del codice.
Principio generale è quello in base al quale le promozioni al grado in esame sono fatte in base alle vacanze che si siano determinate nel grado entro il 31 dicembre di ogni
anno. Poi, a seconda del tipo di avanzamento, sono diverse le percentuali in base alle
quali può effettuarsi l’avanzamento stesso. Quindi, l’avanzamento a scelta si effettua nel limite del settanta per cento dei posti disponibili (28); per quanto riguar-
(25) Si tenga presente che i periodi di cui all’art. 1280 in esame, comprendono gli anni d’imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, fatta eccezione per i periodi previsti, come vedremo, per i primi marescialli, anche
in ruoli diversi e in ferma (art. 1280, co. 5, D.Lgs. 66/2010).
(26) Per queste categorie e specialità, i periodi minimi possono essere svolti anche in reparti operativi (art. 1281, co.
4bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 248/2012).
(27) Cfr. nota precedente.
(28) Si tenga presente il regime transitorio previsto in materia dal primo comma dell’art.2252 D.Lgs. 66/2010, che di
seguito riportiamo: «Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1282, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all’anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appar-
13 • Avanzamento del personale militare
157
da l’avanzamento a scelta per esami, esso è riservato — nel limite del trenta per
cento dei posti che risultino disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno — ai
marescialli capi (e gradi corrispondenti; es. capo di 1° classe per la Marina) che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (29). Si tenga
presente, però, che si può fare il concorso non più di due volte, fatta eccezione per
i sottufficiali che siano risultati idonei in precedenti concorsi, ma che non si siano
utilmente collocati in graduatoria, che lo possono fare massimo per quattro volte.
Se, poi, rimangano dei posti scoperti nell’avanzamento a scelta, questi possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti per l’avanzamento a scelta per
esami e viceversa.
Per completezza d’esposizione, si tenga infine presente che ci sono ipotesi in cui è possibile l’attribuzione di qualifiche indipendentemente dal grado, disciplinate dagli
artt. 1323 ss. del codice dell’ordinamento militare. In particolare, per quel che in questa sede interessa ricordare, il primo comma dell’art. 1323 cit. prevede, in presenza
di determinati presupposti previsti dalla norma medesima, la possibilità di attribuire ai primi marescialli dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina la qualifica di
luogotenente. In particolare, ciò è possibile per i primi marescialli che abbiano maturato quattordici anni di permanenza nel grado rivestito (30) e che, all’esito della valutazione di cui all’art. 1059 del codice, prima esaminato, siano risultati idonei.
Dunque, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dirigenziale, sono stabilite le
aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l’attribuzione della qualifica di “luogotenente” e, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero
delle qualifiche da attribuire, tenendo presenti le esigenze di ciascuna Forza Armata, ma comunque non oltre un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal codice (31).
Nell’ipotesi, poi, nella quale vi siano delle cause impeditive all’attribuzione della suddetta qualifica (es. sospensione precauzionale dall’impiego o rinvio a giudizio per delitto non colposo), a meno che le suddette cause non abbiano determinato la cessa-
tenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2207 e, per il Corpo
delle capitanerie di porto, dall’articolo 814».
(29) Si tenga presente che l’art. 2251 D.Lgs. 66/2010 prevede il regime transitorio dell’avanzamento al grado di primo maresciallo, prevedendo, al primo comma, che: «In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall’articolo 1282, commi 3 e 4:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami».
(30) L’attribuzione della qualifica di luogotenente avviene secondo la graduatoria di merito e decorre dal giorno
successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.
(31) Cfr., in proposito, anche il secondo e il terzo comma dell’art. 2253 D.Lgs. 66/2010, che prevede il regime transitorio per l’attribuzione della qualifica di luogotenente, disponendo che: «Fino al 2020, allo scopo di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di “luogotenente” per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale.
Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l’inserimento nell’aliquota di valutazione nonchè il numero di qualifiche di “luogotenente” da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell’articolo 1323».
158
Parte I • Teoria
zione dal servizio permanente, al venir meno delle stesse, l’attribuzione della qualifica di luogotenente avviene ugualmente con effetti ex tunc (retroattivamente) (artt.
1325 e 2254 D.Lgs. 66/2010).
13.5.3Avanzamento e carriera dei sergenti
L’avanzamento dei sergenti dell’Esercito italiano, dell’Aeronautica militare e della Marina militare è disciplinato dagli artt. 1283-1288 D.Lgs. 66/2010 e, come per i marescialli, il codice dell’ordinamento militare ha previsto, da un lato, disposizioni comuni ai sergenti delle Forze Armate citate; dall’altro, ha previsto disposizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti di ciascuna di esse.
Chiariamo innanzitutto che i gradi dei sergenti previsti dall’art. 1283 del codice sono
tre: sergente; sergente maggiore (secondo capo per la Marina militare) e sergente maggiore capo (secondo capo scelto per la Marina militare).
Per quanto riguarda l’avanzamento, esso può avvenire, ex art. 1284 del codice, ad
anzianità, per il grado di sergente maggiore (e corrispondenti; es. 2° capo per la
Marina); a scelta, per il grado di sergente maggiore capo (e corrispondenti; es. 2°
capo scelto per la Marina).
Per quanto riguarda, poi, i periodi di permanenza minima nel grado, secondo quanto dispone l’art. 1285 D.Lgs. 66/2010, sia per la promozione ad anzianità al grado
di sergente maggiore, sia per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per
l’avanzamento al grado, quindi, di sergente maggiore capo, è richiesto un periodo minimo di sette anni.
Come accennato, poi, il codice prevede condizioni particolari per l’avanzamento, rispettivamente, dei sergenti dell’Esercito, dell’Aeronautica militare e della Marina militare.
Per i sergenti dell’Esercito, in particolare, l’art. 1286 del codice prevede che i periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono di tre anni di comando di squadra (o reparti corrispondenti) o in quattro anni d’impiego in incarichi
tecnici o nelle specializzazioni (32).
Per quanto riguarda, invece, i sergenti dell’Aeronautica militare, i periodi minimi
di attribuzioni specifiche, sia per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore
sia da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono di quattro anni d’impiego in incarichi della categoria di appartenenza (art. 1288 D.Lgs. 66/2010).
Infine, per i sergenti della Marina militare, l’art. 1287 del codice prevede (oltre a quanto già stabilito dal secondo comma dell’art. 1137 del codice, prima esaminato a proposito dei marescialli ma valido anche per i sergenti) periodi minimi d’imbarco (33), diversi a seconda che si tratti di avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare oppure da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare.
(32) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti, come per i marescialli, anche per i sergenti, in base alle
esigenze della Forza armata, con decreto del Ministro della difesa (art. 1286, co. 2, D.Lgs. 66/2010).
(33) I periodi minimi d’imbarco ai quali fa riferimento l’art. 1287 in esame comprendono gli anni d’imbarco ovvero
di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma (art. 1287, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
13 • Avanzamento del personale militare
159
I suddetti periodi, infatti, in relazione alla categoria, specialità o specializzazione
di appartenenza, per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare sono di:
— sette anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti
del sistema di piattaforma;
— sei anni, per i tecnici del sistema di combattimento;
— quattro anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario;
— tre anni, per i nocchieri di porto;
— sei anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (34).
Per quanto riguarda, poi, l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto, i periodi sono di:
— dieci anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti
del sistema di piattaforma;
— otto anni, per i tecnici del sistema di combattimento;
— cinque anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario;
— sei anni, per i nocchieri di porto;
— otto anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (35).
13.6 L’avanzamento dei militari di truppa e dei graduati
In questo paragrafo, procederemo all’esame della disciplina giuridica dell’avanzamento dei militari di truppa e dei graduati, contenuta negli artt. 1302-1309 del codice dell’ordinamento militare.
Partendo dai militari di truppa, teniamo presente che il discorso si riferisce, come abbiamo visto spesso fino ad ora e come ben chiariscono i citati articoli, anche ai gradi
corrispondenti rispetto a quelli direttamente citati nei suddetti articoli.
L’art. 1302 del codice disciplina, in particolare, l’avanzamento al grado di caporal
maggiore (e corrispondenti: es. sottocapo per la Marina o primo aviere per l’Aeronautica), prevedendo che i caporali (o i gradi ad essi corrispondenti; es: aviere scelto nell’Aeronautica) possono conseguire il citato grado di caporal maggiore solo
previo giudizio positivo d’idoneità (36) e, comunque, solo dopo diciotto mesi
dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale. Dalla data di ammissione alla
rafferma, invece, i volontari in rafferma biennale possono conseguire il grado
di 1° caporal maggiore o corrispondente (es. aviere capo nell’Aeronautica) (art.
1303 D.Lgs. 66/2010).
Il grado è conferito dal comandante di corpo (art. 1304 D.Lgs. 66/2010) sempre
all’esito positivo di un previo giudizio d’idoneità (37).
(34) Per queste categorie e specialità, i periodi minimi possono essere svolti anche in reparti operativi (art. 1287, co.
3bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 248/2012).
(35) Cfr. nota precedente.
(36) Il volontario può essere sottoposto a nuova valutazione dopo che sia trascorso un anno dal giudizio di non idoneità.
(37) Ricordiamo che il giudizio di idoneità per l’avanzamento dei militari di truppa, ai sensi del quinto comma dell’art.
1047 del codice, comporta la valutazione delle qualità, delle capacità e delle attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto.
160
Parte I • Teoria
Per quanto riguarda i gradi gerarchici dei volontari in servizio permanente
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, essi sono previsti dall’art. 1306 D.Lgs. 66/2010:
— 1° caporal maggiore o grado corrispondente (sottocapo di 3° classe per Marina e
aviere capo per Aeronautica);
— caporal maggiore scelto o grado corrispondente (sottocapo di 2° classe per Marina e primo aviere scelto per Aeronautica);
— caporal maggiore capo o grado corrispondente (sottocapo di 1° classe per Marina e primo aviere capo per Aeronautica);
— caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente (sottocapo di 1° classe scelto per Marina e primo aviere capo scelto per Aeronautica).
Ma come avviene l’avanzamento dei volontari in servizio permanente? Procediamo
per “step”.
Il 1° caporale maggiore (o corrispondente) “avanza” al grado di caporal maggiore
scelto o grado corrispondente se ha, in primo luogo, un anno di anzianità (quindi
avanza per anzianità) e previo giudizio d’idoneità da parte delle commissioni di avanzamento. Il caporale maggiore scelto (o grado corrispondente), invece, per avanzare
al grado di caporale maggiore capo (o grado corrispondente), dovrà avere cinque
anni di anzianità (dunque anche questo avanza per anzianità) e, poi, sempre previo
giudizio d’idoneità da parte delle suddette commissioni. Peraltro, sempre se ha cinque anni di anzianità, al caporal maggiore capo (o grado corrispondente) è conferito il grado di caporal maggiore capo scelto (o grado corrispondente). Anche in questo
caso è peraltro necessario un preventivo giudizio d’idoneità da parte delle commissioni di avanzamento. In tutti i casi appena esaminati, il grado è conferito con decreto ministeriale a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado (art. 1307, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
13.6.1 Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare
Gli artt. 1308 e 1309 del codice dell’ordinamento militare prevedono condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare, disciplinando, da
un lato, i periodi minimi d’imbarco necessari per l’avanzamento dei volontari e regole specifiche ad essi relative (38); dall’altro, ipotesi di esonero dai suddetti periodi.
Dunque, la regola generale stabilita dal primo comma dell’art. 1308 del codice è quella secondo la quale i volontari della Marina militare in servizio permanente, per essere valutati, devono, a seconda della categoria, specialità o specializzazione di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi d’imbarco (39), diversi a seconda che
(38) I periodi minimi d’imbarco ai quali fa riferimento l’art. 1308 comprendono gli anni d’imbarco ovvero di reparti
operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma (art. 1308, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
(39) Si tenga presente cosa s’intende per “imbarcato” sulle navi della Marina militare, concetto che abbiamo prima chiarito in riferimento ai sottufficiali della Marina stessa (art. 1275, co. 2, D.Lgs. 66/2010); la medesima nozione è
fornita dal secondo comma dell’art. 1309 del codice in riferimento ai volontari. Inoltre, si tenga presente che, per i volontari in servizio permanente che siano sbarcati all’estero per brevi missioni, ai fini del computo del periodo d’imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati “imbarcati” per tutto il tempo della missione, fatta eccezione per
il caso in cui la missione si sia prolungata, ipotesi nella quale il Ministero della difesa può disporre diversamente (art.
1309, co. 3, D.Lgs. 66/2010).
13 • Avanzamento del personale militare
161
si tratti dell’avanzamento da sottocapo di 2° classe a sottocapo di 1° classe o da sottocapo di 1° classe a sottocapo di 1° classe scelto.
Infatti, nel primo caso (avanzamento da sottocapo di 2° classe a sottocapo di 1° classe), i suddetti periodi sono di:
— sei anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del
sistema di piattaforma;
— sei anni, per i tecnici del sistema di combattimento;
— tre anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario;
— sei anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (40).
Nel secondo caso (avanzamento da sottocapo di 1° classe a sottocapo di 1° classe scelto), invece, i periodi minimi d’imbarco sono di:
— otto anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del
sistema di piattaforma;
— sette anni, per i tecnici del sistema di combattimento;
— quattro anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario;
— tre anni, per i nocchieri di porto;
— sette anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo (41).
Chiariti i periodi d’imbarco, focalizziamo ora l’attenzione sulle regole specifiche previste in materia dall’art. 1309 del codice.
In primo luogo, l’art. 1309 cit., al primo comma, prevede ipotedi di esonero dai periodi minimi d’imbarco per il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. Inoltre, il Ministro della difesa può, con decreto, disporre
l’esonero dai suddetti periodi per determinate specialità o gradi di esse oppure può
disporne la riduzione in relazione alle attribuzioni delle medesime specialità oppure
per poter assegnare personale a bordo delle navi (art. 1309, co. 4, D.Lgs. 66/2010).
Infine, si ricordi che, anche per i volontari della Marina, sono previste regole precise per i nocchieri di porto, per i quali è previsto che le attribuzioni specifiche possano essere soddisfatte (42):
— con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (es. nuclei aerei, sezioni elicotteri, nuclei subacquei etc.) per un tempo pari a quello necessario per il compimento del periodo richiesto;
— per le specialità furieri contabili, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative;
— per gli operatori, presso i servizi operativi del corpo;
— per le specialità maestri di cucina, anche presso gli uffici periferici del corpo.
(40) Per queste categorie e specialità, i periodi minimi possono essere svolti anche in reparti operativi (art. 1308,
co. 3bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 248/2012).
(41) Cfr. nota precedente.
(42) Cfr. art. 1309, co. 5, D.Lgs. 66/2010, modif. prima dal D.Lgs. 248/2012 e, successivamente, dal D.Lgs. 8/2014.
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Parte I • Teoria
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