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INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE MILITARE

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INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE MILITARE
INSEGNAMENTO DI
DIRITTO PENALE MILITARE
LEZIONE I
“NOZIONI GENERALI DI DIRITTO PENALE MILITARE”
PROF. FRANCESCO BACCARO
Diritto penale militare
Lezione I
Indice
1 NOZIONE DI DIRITTO PENALE MILITARE ------------------------------------------------------------------------- 3 2 DESTINATARI DELLA LEGGE PENALE MILITARE-------------------------------------------------------------- 7 3 NOZIONE GENERALE DI REATO ED ELEMENTI COSTITUTIVI -------------------------------------------- 9 4 NOZIONE DI REATO MILITARE --------------------------------------------------------------------------------------- 10 5 LE PENE MILITARI--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 6 REATI MILITARI COMMESSI ALL’ESTERO----------------------------------------------------------------------- 16 7 CONCORSO DI REATI E CONCORSO DI PENE -------------------------------------------------------------------- 18 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Diritto penale militare
Lezione I
1 Nozione di diritto penale militare
L’Ordinamento Giuridico Penale Militare è una branca dell’Ordinamento Giuridico Penale
comune che ha una connotazione complementare rispetto al secondo.
La legge penale militare è una legge “speciale”, in quanto non ha un’efficacia generalizzate
nei confronti di tutti i consociati come, invece, avviene con la legge penale comune.
Gli aspetti che caratterizzano la predetta specialità della legge penale militare possono
elencarsi nel seguente modo:
• la materia è completamente diversa da quella trattata dalla legge penale comune;
• viene applicata da una autorità giudiziaria speciale, separata dall’autorità giudiziaria ordinaria.
• è diretta quasi esclusivamente ai cittadini alle armi di cui considera lo stato di militare;
• impone ad essi, non solo doveri disciplinari e di servizio, ma anche doveri particolari, non
richiesti agli altri cittadini, come il coraggio, l'onore e la lealtà;
• non tutela diritti privati ma sociali, salvaguardando in ogni circostanza soprattutto il
funzionamento e l'efficienza delle Forze Armate, per garantirne il fine fondamentale della
difesa dello Stato e della salvaguardia delle libere istituzioni;
• contrariamente alla legge penale comune, essa si applica anche oltre i confini della Patria,
poiché le Forze Armate, per salvaguardare la loro integrità e la loro difesa, portano ovunque
le proprie leggi ed i propri giudici.
In riferimento alla specialità in argomento, la dottrina ha individuato tre aspetti di
specialità1, ovverosia quello secondo cui, per l’appunto: a) la legge penale militare abbia come
destinatari non tutti i cittadini ma solo quelli alle armi; b) la legge penale militare sia aggiuntiva
rispetto alla legge penale comune; c) gli istituti che si ritrovano nella parte generale, unitamente alle
norme incriminatici della parte speciale, costituiscono delle specializzazioni degli omologhi previsti
e disciplinati nella legge penale comune.
La legge penale militare è compendiata nel codice penale militare di pace e nel codice
penale militare di guerra.
Il codice penale militare di pace consta dei seguenti tre libri:
1) dei reati militari in generale;
2) dei reati militari in particolare;
1
De Lalla, Saggio sulla specialità della legge penale militare, Napoli, 1990.
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3) della procedura penale militare.
Il codice penale militare in tempo di guerra consta, invece, dei seguenti quattro libri:
1) della legge penale militare di guerra in generale;
2) dei reati e delle pene militari in generale;
3) dei reati militari in particolare;
4) della procedura militare di guerra.
Tali codici, attualmente in vigore, sono stati approvati con il r.d. n. 303 del 20 febbraio
1941.
Nonostante un siffatto compendio, va rilevato che l’autonomia delle codificazioni non può
definirsi autosufficiente, ma complementare rispetto alla legge penale comune, atteso che
quest’ultima ha sempre costituito un riferimento di base per la legge penale militare.
La legge penale comune, peraltro, trova applicazione anche per i destinatari della legge
penale militare, stante, per l’appunto, la natura di complementarietà della seconda rispetto alla
prima, ciò, ovviamente, se le stesse leggi non stabiliscano diversamente.
Tale natura complementare, di non autosufficienza, ha, tuttavia, fatto sì che il diritto penale
militare sia rimasto ai margini del sapere scientifico, nel senso che non c’è stata la stessa attenzione
che gli studiosi del diritto hanno prestato per la legge penale comune.
Eppure questa discriminazione non si spiegherebbe, atteso che la stessa Costituzione, ai
sensi dell’art. 52, prevede che l’ordinamento militare debba informarsi allo spirito democratico
della Repubblica.
Pertanto, l’aggiornamento dell’ordinamento militare era già un qualcosa auspicato dai padri
fondatori della Costituzione, essendo quest’ultima, come è noto, entrata in vigore successivamente
ai codici penali militari di pace e di guerra.
Peraltro, la codificazione del 1941 venne formulata in riferimento ad un ruolo delle forze
armate completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni a questa parte.
La codificazione, infatti, fa una netta distinzione tra tempo di pace e di guerra, distinzione
oggi divenuta anacronistica, dal momento che, spesso, entrambi i predetti tempi vengono a
presentarsi come un insieme indistinto.
Le missioni all’estero a cui sono chiamate di frequente le Forze Armate dello Stato italiano
non rappresentano più una eventualità remota, e quindi un fatto eccezionale, ma una caratteristica
propria dell’impiego delle Forze Armate.
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Va rilevato, che tutte le riforme del diritto penale comune non hanno minimamente
riguardato il diritto penale militare e, per questi motivi, è stato inevitabile un intervento massiccio
della Corte Costituzionale, con conseguente cancellazione di diverse norme e modifica del
contenuto di molte di esse, ciò al fine di cercare di armonizzare, quanto più possibile, la legge
penale militare ai principi della Carta Costituzionale. Un siffatto intervento demolitorio non può avere di per
sé una portata innovativa, globale e radicale della legge penale militare. Anzi, in alcuni casi può dar luogo a degli interventi
legislativi frammentari, come nel caso in cui il legislatore si veda costretto a colmare i conseguenti vuoti di tutela scaturiti dalle
citate pronunce di incostituzionalità .
Da qui deriva, che un tale ammodernamento non possa essere delegato alla Corte
Costituzionale e, pertanto, non resta che auspicare un intervento legislativo che ponga in essere, per
l’appunto, una concreta, radicale e globale, quindi non frammentaria, opera di ammodernamento
della legge penale militare.
In proposito, è auspicabile uno sforzo sia da parte della dottrina che del legislatore, affinché
questi spostino la loro attenzione anche agli aspetti che sono alla base dell’ordinamento militare,
ovverosia la salvaguardia della disciplina e del servizio, vale a dire quegli aspetti che, spesso,
esulano dalle conoscenze del legislatore stesso e degli studiosi del diritto, nonché dall’orbita della
legge penale comune.
Prima di concludere questi cenni in ordine alla legge penale militare, è opportuno che si
faccia un riferimento all’Autorità Giudiziaria competente ad applicare tale legge.
Detta Autorità Giudiziaria è diversa da quella ordinaria ed, al riguardo, tra le due sussiste un
rapporto di complementarietà e di residualità della prima rispetto alla seconda, dal momento che
anche il Giudice Ordinario ha, spesso, cognizione dei reati militari previsti e puniti dal c.p.m.p.
L’Autorità Giudiziaria Militare è, quindi, un Tribunale speciale e di ciò si trova un riscontro
nella Carta Costituzionale, laddove, all’art 103, comma 3°, è sancito che i Tribunali in tempo di
guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
Va, comunque, precisato che per quel che concerne i reati previsti dalla legge penale
militare di guerra, invece, è sempre competente il Tribunale Militare in tempo di guerra.
A quest’ultimo proposito, va rilevato che, con un recente intervento normativo (legge n. 6
del 31.01.2002 che modificato l’art. 47 del c.p.m.g.), si è previsto che debbano essere considerati
reati militari di guerra, non solo quelli espressamente previsti dal c.p.m.g., ma anche altri reati
comuni purchè commessi da un appartenente alle Forze Armate a danno di un altro militare, nonché
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del servizio militare ed, ancora, di appartenente alla popolazione civile che si trovi nei territori di
operazioni all'estero. E’ possibile inquadrare in maniera esaustiva siffatto ampliamento, da una
lettura attenta dei commi 2°, 3°, 4° e 5° aggiunti all’art. 47 del c.p.m.g. dalla legge n. 6 del 2002.
A seguito di siffatto intervento normativo, è venuta meno la funzione residuale e di
complementarietà della legge penale militare (in questo caso di guerra) rispetto a quella ordinaria,
stante la competenza del solo Tribunale Militare (sempre quello di guerra) per i reati commessi
(ancorché comuni ma in certe situazioni e condizioni) dagli appartenenti alle Forze Armate. In
questo modo, sarà il solo Tribunale Militare ad avere la cognizione dei reati commessi dai militari.
E’, quindi, auspicabile un intervento normativo in tal senso anche per quel che riguarda la
legge penale militare in tempo di pace, di modo che possa essere ripristinata la corrispondenza
legge penale militare di pace = Autorità Giudiziaria Militare in tempo di pace, così come pare sia
avvenuto per la legge penale in tempo di guerra (v. sopra).
Ad oggi, infatti, in riferimento al reato di falso ideologico in atto pubblico (ex art. 479 c.p.)
commesso dal militare nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, è competente il
Tribunale Ordinario.
Per contro, ai sensi del 2° comma, n. 6, dell’art. 47 del c.p.m.g., per lo stesso reato
commesso in tempo di guerra, è competente il Tribunale Militare. Prima della novella all’art. 47
citato, sarebbe stato competente il Tribunale Ordinario, così come avviene tutt’oggi in tempo di
tempo di pace.
Si precisa, infine, che, in riferimento agli argomenti fin qui trattati, si è fatto solo un cenno
in questa fase introduttiva del corso, in quanto saranno oggetto di una migliore trattazione nei
prossimi paragrafi e capitoli.
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2 Destinatari della legge penale militare
In riferimento ai destinatari della legge penale comune, assume rilevanza l'articolo 1 del
c.p.m.p., laddove è previsto, al primo comma, che “la legge penale militare si applica ai militari in
servizio alle armi ed a quelli considerati tali, mentre, al secondo comma, gli altri casi in cui la
predetta legge penale militare trovi applicazione.
Negli artt. 2 e seguenti del c.p.m.p. si possono trovare le varie definizioni dei soggetti per
cui trovi applicazione la legge penale militare.
In via esemplificativa, si elencano di seguito i casi in cui la legge penale militare trovi,
innanzitutto, piena applicazione nei confronti:
dei militari in servizio, ovverosia tutti i cittadini alle armi, dal momento stabilito per la loro
presentazione in servizio fino al momento del loro effettivo collocamento in congedo illimitato o
assoluto.
dei militari considerati in servizio, ovverosia quei militari che, pur non svolgendo
effettivamente servizio, debbono essere, tuttavia, posti sotto il pieno imperio della legge penale
militare poiché si trovano in una delle seguenti posizioni di stato o situazioni:
- in aspettativa;
- sospesi dall'impiego;
- arbitrariamente assenti dal servizio;
- appartenenti alle categoria di congedo in carcere militare per detenzione preventiva o per
detenzione in seguito a condanna per reati militari, oppure sospesi dal grado o dal servizio.
Per quanto riguarda i militari in congedo, la legge penale militare trova nei loro confronti
applicazione limitatamente ad alcune ipotesi delittuose (art. 7 del c.p.m.p.), considerandoli di fatto
come estranei alle Forze Armate;
in proposito, occorre, però, distinguere la posizione del militare in congedo illimitato da
quella del congedo assoluto;
il militare in congedo illimitato si trova nella posizione di aver ultimato il servizio militare,
restando, però obbligato a far seguito ai richiami in servizio per esigenze operative e/o addestrative
ed, ovviamente, in caso di guerra o crisi internazionali.;
per contro, il militare in congedo assoluto non ha alcun obbligo di servizio militare del
genere, dal momento che si transita in siffatta posizione per limiti di età oppure per inidoneità fisica.
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In questa posizione, il militare si viene a trovare legato all’Istituzione semplicemente da un vincolo
morale.
Al riguardo, va rilevato che la legge penale militare, così come previsto dall’art. 14 del
c.p.m.p., può trovare applicazione anche agli estranei alle forze armate, allorquando gli stessi
concorrano a commettere un reato militare.
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3 Nozione generale di reato ed elementi costitutivi
Nel nostro ordinamento giuridico, in linea generale, è ravvisabile un reato in tutti quei
comportamenti che la legge ritiene lesivi di un determinato bene giuridico, con conseguente
applicazione di una sanzione, la così detta pena.
Gli elementi costitutivi del reato sono la lesione (od il pericolo di lesione) al bene giuridico
(l’evento dannoso o pericoloso), la condotta del soggetto agente ed, infine, il nesso di causalità tra i
predetti elementi costitutivi.
Tali elementi rappresentano l’elemento oggettivo del reato.
L'elemento soggettivo è, invece, individuabile nel livello di partecipazione interiore alla
realizzazione del fatto; per essere responsabili di un fatto, il soggetto agente deve, infatti, aver posto
in essere un’azione od un’omissione con coscienza e volontà.
L’elemento soggettivo può assumere due forme fondamentali: il dolo e la colpa.
Un reato è doloso se commesso secondo l’intenzione del reo, nel senso che l’evento dannoso
è voluto dallo stesso come conseguenza della sua condotta;
è, invece, colposo se commesso contro l’intenzione del reo, ma per negligenza, imprudenza
ed imperizia.
infine, può essere anche preterintenzionale, ciò allorquando l’evento dannoso e/o pericoloso
che si verifica sia di gravità maggiore rispetto a quello voluto dal soggetto agente.
La struttura del reato nei termini di cui sopra è applicabile anche al reato militare.
Pertanto, anche per la configurabilità del reato militare è necessario l’evento dannoso o
pericoloso, la condotta del soggetto agente ed il relativo nesso di causalità.
Va, comunque, rilevato che la maggior parte delle fattispecie di reato militari sono dolose.
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4 Nozione di reato militare
Una definizione del reato militare la si trova nell'articolo 37 del c.p.m.p., laddove, al 1°
comma, si ravvisa il reato militare in ogni qualunque violazione della legge penale militare.
Lo stesso articolo 37, al secondo comma, chiarisce che è da considerarsi reato
esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non
è, in tutto o in parte, previsto come reato dalla legge penale comune, costituendo quindi una lesione
esclusiva di interessi militari protetti dalla legge (ad es. la disobbedienza, diserzione ed abbandono
di posto ecc.). Talchè troverà disciplina solo nella legge penale militare, fermo restando, comunque,
che per tali reati ci possa essere un elemento costitutivo previsto come reato dalla legge penale
comune, come, ad esempio nel caso in cui, nella commissione del reato di abuso nelle requisizioni,
previsto e punito ai sensi dell’art. 134 del c.p.m.p., si faccia ricorso alla violenza. In questo caso,
infatti, il reato resta esclusivamente militare ancorchè l’aggravante costituisca un reato comune.
Verrà, invece, ravvisato un reato non esclusivamente militare qualora un fatto costituente
reato militare sia previsto in tutto o in parte anche dalla legge penale comune.
In questo caso avremo una lesione indiretta di interessi militari (es. furto militare, truffa
militare ecc.).
Per contro, se un fatto non costituisce una violazione della legge penale, sia essa militare o
comune, ma una pura e semplice violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare, senza
quindi, essere ricondotto nella fattispecie di un qualche reato, esso dovrà essere considerato come
una trasgressione disciplinare (art. 38 c.p.m.p.), e, conseguentemente, verrà punito con le sanzioni
disciplinari previste dalla legge o dai regolamenti militari.
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5 Le pene militari
Le pene militari sono previste dalla legge penale militare per punire i responsabili di reati
militari.
Tali pene trovano disciplina nel c.p.m.p., agli artt. 22 e seguenti.
Le pene militari principali, ai sensi dell’art. 22 c.p.m.p., sono:
-.la reclusione militare e l’ergastolo.
Come si può notare, nel numero 1 dell’art. 22 del c.p.m.p., viene riportata, tra le pene
principali militari, anche la pena di morte, ma tale pena, in ragione dell’art. 27 Cost., è stata
abrogata nel 1948, rimanendo, però, solo nel codice penale militare di guerra;
tuttavia, anche nel c.p.m.g., è stata abolita con legge 13/10/1994 n. 589, per cui può dirsi del
tutto scomparsa nel nostro ordinamento giuridico;
nei reati che la prevedevano è stata sostituita con l’ergastolo.
- reclusione militare
La reclusione consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che va da un
minimo di un mese fino ad un massimo di 24 anni (aumentabili fino a 30 anni nei casi di reato
aggravato, continuato o di concorso di reato). È una pena detentiva per i militari colpevoli di reato
militare e che si sconta in uno stabilimento militare di pena, con l’obbligo del lavoro non retribuito.
La reclusione militare, stando all’impostazione della legge penale militare, è una pena
autonoma e distinta da quella comune.
Una prima distinzione è individuabile nella misura minima, posto che per la pena comune è
di 15 giorni anziché di un mese;
un’altra, negli stabilimenti di pena che devono essere diversi da quelli ordinari, posto che il
militare, durante l’espiazione della pena, continua ad essere sottoposto alla disciplina militare.
Inoltre, dopo l’espiazione della pena, continuerà ad essere sottoposto alle regole previste per lo
status di militare.
Sempre in riferimento all’espiazione della pena militare, assume particolare rilevanza l’art.
26 del c.p.m.p., laddove, all’ultimo comma, è previsto che gli ufficiali, che per effetto della
condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena in uno stabilimento diverso da quello
destinato ad altri militari.
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La motivazione del prefato trattamento differenziato è individuabile nella esigenza di
tutelare la dignità del grado degli ufficiali evitando, perciò, di essere confusi con gli altri militari.
Ovviamente, una siffatta esigenza sarebbe ravvisabile anche per gli altri militari condannati
senza la perdita del grado.
Ma, al riguardo, secondo quanto si legge nella relazione della commissione reale ai progetti
preliminari dei codici penali militari (RCR, 53), fu avvertita tale esigenza, ma si dovette rinunciare
per una questione di opportunità pratica ed economica, dal momento che la cosa avrebbe richiesto la
creazione di una molteplicità di stabilimenti penali.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 22, comma 2°, del c.p.m.p., è previsto che la legge determina i
casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo o della reclusione per
durata non inferiore, nel massimo, ai cinque anni.
Il militare che, infatti, viene condannato ad una pena non inferiore ai cinque anni, subisce
anche la pena accessoria della degradazione, talchè venendo, per l’effetto, estromesso del tutto dalla
Forza Armata di appartenenza, diviene un condannato comune.
Da qui deriva che lo stesso discorso valga anche per la pena dell’ergastolo.
Le pene militari accessorie, ai sensi dell’art. 24 c.p.m.p., sono:
a) la degradazione;
b) la rimozione;
c) la sospensione dall'impiego;
d) la sospensione dal grado;
e) la pubblicazione della sentenza di condanna.
a. degradazione
È la pena accessoria più grave; è perpetua ed applicabile a tutti i militari compresi quelli
semplici di truppa, i quali, per effetto di essa, perdono l’onore di appartenenza alle Forze Armate da
cui vengono definitivamente allontanati.
Il militare degradato, oltre a perdere per sempre la sua “qualità militare” mediante
cancellazione dai ruoli, perde:
- il diritto di conservare od acquisire decorazioni;
- la capacità di svolgere servizi, incarichi od opere per le Forza Armate (a meno che la legge
non disponga diversamente).
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Diritto penale militare
Lezione I
Il militare che viene degradato a seguito di condanna per reato militare è
contemporaneamente interdetto dai pubblici uffici (pena accessoria comune).
Allo stesso modo il militare che, per effetto di una condanna per reato comune, venga
interdetto dai pubblici uffici, è contemporaneamente degradato.
Salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti, la degradazione è pena accessoria per
l’ergastolo, la reclusione non inferiore a 5 anni, e per qualsiasi pena comminata con il concorso
della dichiarazione di “abitualità a delinquere” (limitatamente alle sentenze pronunciate contro
militari in servizio o in congedo per reati militari).
Ai sensi dell’art. 37, comma 1°, del c.p.m.p., la pena accessoria della degradazione decorre,
ad ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
b. rimozione
È anch’essa una pena accessoria perpetua che si applica a tutti i militari rivestiti di un grado,
cioè di classe superiore all' ultima.
I militari rimossi dal grado discendono alla condizione di soldato semplice, qualunque sia il
grado precedentemente rivestito.
A differenza del degradato, però, il militare rimosso dal grado conserva la sua “qualità
militare” ma rimane definitivamente soldato semplice, non avendo più possibilità di carriera.
Gli Ufficiali e Sottufficiali di carriera, rimossi dal grado, perdono l’impiego e vengono
collocati in congedo come militari semplici di truppa. Il militare appartenente alla classe di leva
deve, invece, rimanere alle armi fino al termine previsto.
La rimozione non produce effetti civili e, di norma, è pena accessoria della reclusione
militare in caso di condanna superiore a tre anni.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1°, del c.p.m.p., come per la degradazione, la pena accessoria
della rimozione decorre, ad ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
c. sospensione dall’impiego
È una pena accessoria temporanea che viene inflitta agli Ufficiali condannati alla reclusione
militare per un periodo che non comporti la rimozione e consiste nella privazione temporanea
dell'impiego durante la espiazione della pena principale.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del c.p.m.p., tale pena accessoria decorre dal momento in
cui ha inzio l’esecuzione della pena principale.
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Diritto penale militare
Lezione I
d. sospensione dal grado
È una pena temporanea come la precedente che viene inflitta ai Sottufficiali e Graduati di
Truppa condannati alla reclusione militare per un periodo che non comporti la rimozione e consiste
nella privazione del grado durante la espiazione della pena principale.
La sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado, oltre che costituire una pena
accessoria, possono essere disposte anche con provvedimenti precauzionali ed, altresì, con sanzioni
disciplinari di stato.
In questi ultimi casi, infatti, non conseguono ad una condanna penale, bensì vengono
comminati dall’Amministrazione Militare e sono, quindi, separati dal procedimento giurisdizionale.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del c.p.m.p., come per la sospensione dall'impiego, anche la
pena accessoria della sospensione dal grado decorre dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della
pena principale.
e. pubblicazione della sentenza di condanna
È l’unica pena accessoria applicabile soltanto a richiesta del Giudice, e si può avere solo in
caso di condanna all’ergastolo e consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna mediante
affisso nel comune dove è stata pronunciata, in quello in cui il delitto fu commesso ed, infine, in
quello dove ha sede il Corpo di appartenenza del militare condannato.
*****
Per concludere, occorre ricordare che la condanna pronunciata contro militari in servizio,
oppure in congedo per delitti comuni, comporta sia l’applicazione delle pene accessorie comuni che
di quelle militari all’uopo previste.
Peraltro, è opportuno un cenno a quelle che sono le misure di sicurezza applicabili ai militari
condannati per reati militari, ovverosia quei provvedimenti, distinti dalla pena, che vengono adottati
dal Giudice al fine di risocializzare il condannato che si ritiene socialmente pericoloso.
Tali misure trovano disciplina nel codice penale comune, dagli artt. 216 e seguenti.
Al riguardo, assume rilevanza l’art. 74 del c.p.m.p., comma 1°, laddove è previsto che le
disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si
osservano anche in materia penale, salve le norme degli articoli seguenti.
Al successivo art. 75, è prevista una misura di sicurezza tipica per i reati militari contro la
fedeltà o la difesa militare, ovverosia il divieto di soggiorno per il colpevole in uno o più comuni,
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Diritto penale militare
Lezione I
od in una o più province, designati dal Giudice, osservate le disposizioni della legge penale
comune..
Infine, l’art. 76 del c.p.m.p. prevede la sospensione dell’esecuzione di misure di sicurezza
durante il servizio alle armi, salvo i casi di ricovero in una casa di cura o di custodia, in un
manicomio giudiziario o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca. Tale sospensione è
dettata dal fatto che si vuole comunque garantire e tutelare la funzionalità e l’efficienza delle Forza
Armate, onde evitare che dette esigenze di primaria importanza vengano pregiudicate a causa di una
misura di sicurezza che possa sottrarre il militare dal suo normale impiego.
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Diritto penale militare
Lezione I
6 Reati militari commessi all’estero
In riferimento ai reati militari commessi all’estero, assumono particolare rilevanza gli artt.
17 e 18 del c.p.m.p..
Ai sensi dell’art. 18 citato è previsto che per i reati commessi in territorio estero, le persone
soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro
competente a termini dell’art. 260 c.p.m.p.
In ordine alla richiesta di procedimento ai sensi dell’art. 260 del c.p.m.p., si vedrà meglio
più avanti allorquando verranno trattati gli aspetti procedurali circa l’applicazione della legge
penale militare.
In sintesi, è opportuno comunque accennare che siffatta richiesta di procedimento è tipica
dell’ordinamento militare e consiste nel fatto che, per processare un militare che si presume aver
commesso un reato militare, è necessario che venga formulata, da parte di un’Autorità politica od
amministrativa competente, una richiesta del relativo procedimento penale militare. In difetto di
detta richiesta di procedimento in tal senso, il militare non può essere processato penalmente. Più
avanti si vedrà che, comunque, tale richiesta è discrezionale se ricorrono alcune condizioni.
Nel caso di cui all’art. 18 citato, il legislatore ha ritenuto opportuno subordinare l’apertura di
un procedimento penale alla richiesta dell’Autorità politica, ovverosia il Ministro da cui dipende il
militare colpevole, ciò onde evitare che vengano pregiudicate la collaborazione internazionale e la
reciproca fiducia tra gli Stati.
In questo caso, come si può notare dal disposto normativo, l’Autorità all’uopo preposta può
formulare la richiesta di procedimento ad una condizione, ovverosia quella secondo cui il reato
debba essere commesso in territorio estero da persone per cui nei loro confronti trovi applicazione
la legge penale militare.
Nel caso, invece, di cui all’art. 17 citato, laddove si fa riferimento ai reati commessi in
territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello stato, non è
necessaria la richiesta di procedimento in discorso. In virtù di questo disposto normativo, il
legislatore avrebbe dilatato la nozione di territorio dello Stato fornita dall’art. 4 del c.p.
Pertanto, la condizione perché si possa esercitare la richiesta di procedimento in parola è
quella secondo cui il reato non venga commesso in territorio estero che non sia di occupazione,
soggiorno o transito delle forze armate dello Stato.
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Diritto penale militare
Lezione I
In proposito, va rilevato che, quanto sopra trova un riferimento nella legge penale comune.
Ai sensi dell’art. 7 del c.p., è previsto che debba essere punito secondo la legge italiana il
cittadino o lo straniero che commetta in uno Stato estero taluno dei reati ivi elencati ai numeri da 1
a 5.
Le prime quattro ipotesi si ispirano al principio della difesa dello Stato, disciplinando i reati
punibili e processabili incondizionatamente. La quinta ipotesi, invece, riguarda tutti i reati per cui
normative interne ed internazionali prevedano che detti reati debbano essere puniti secondo la legge
penale italiana.
Ai sensi del numero 5 della norma citata è previsto, infatti, che ogni altro reato per il quale
speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge
penale italiana.
A quest’ultimo proposito, si rileva che le citate disposizioni di disposizioni nazionali
possono essere anche quelle che ricadono nell’orbita della legge penale militare, come per
l’appunto, gli artt. 17 e 18 del c.p.m.p. poc’anzi esaminati. Si rileva, altresì, che, sempre, le citate
disposizioni possono a loro volta prevedere o meno la punibilità e la procedibilità incondizionata
dei reati. Un riscontro, al riguardo, lo si può ritrovare nei predetti artt. 17 e 18 del c.p.m.p., laddove,
infatti, ai sensi del primo articolo, differentemente dal secondo, non è prevista alcuna condizione di
punibilità e procedibilità.
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Lezione I
7 Concorso di reati e concorso di pene
Prima di esaminare il concorso di pene, è necessario fare una premessa in ordine al concorso
di reati di cui all’art. 81 del c.p..
Tale articolo, rubricato concorso formale. Reato continuato, recita: E` punito con la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima
disposizione di legge (concorso formale di reati).
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge (reato continuato). Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a
quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Ai sensi di tale articolo, nelle ipotesi ivi contemplate, il legislatore ha previsto un cumulo
giuridico delle pene e non, invece, un cumulo materiale delle stesse, talchè un trattamento
sanzionatorio meno severo ogni qualvolta ricorrano siffatte manifestazioni criminose, ciò per essere
considerate le stesse meno riprovevoli.
Allorquando, invece, ricorre il concorso materiale dei reati si applica il cumulo materiale
delle pene, seppur con i limiti di cui agli artt. 72, 78 e 79 del c.p., con conseguente configurabilità
del cumulo materiale temperato.
Il codice penale militare di pace nulla dispone per il caso in cui ricorra una continuazione tra
un reato comune ed uno militare, ma, al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che la norma di
carattere generale può trovare applicazione anche in tal caso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 1984 e 7
febbraio 1981). Pertanto, se il reato più grave dovesse essere quello militare, l’aumento di pena per
la continuazione sarà determinato in termini di reclusione militare. In sostanza, il militare verrà
condannato a scontare un solo tipo di pena, vale a dire o reclusione militare o reclusione ordinaria,
ciò in ragione del citato cumulo giuridico.
L’art. 81 del c.p., comma 2°, in punto di continuazione dei reati, in virtù delle citare
pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda, pertanto, anche la continuazione dei reati
militari con quelli comuni.
Quanto, invece, al concorso di reati ordinari con quelli militari, oppure dei soli reati militari,
il codice penale militare di pace, al riguardo, contiene una norma, ovverosia l’art. 55, laddove, per
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Lezione I
l’appunto, si fa riferimento al concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano
la reclusione militare.
Il prefato concorso è da intendersi riferito a due o più reati commessi dal militare e per i
quali sia prevista sia la reclusione militare che quella ordinaria. Ed, inoltre, tale concorso non può
che essere quello materiale seppur caratterizzato da un cumulo temperato. Un cumulo cioè che sta
nel mezzo tra quello giuridico di cui all’art. 81 del c.p. e quello materiale che comporta la
sommatoria delle singole pene previste per ogni reato. Ciò è previsto anche nel codice penale ai
sensi degli artt. 72, 78 e 79.
Pertanto, si può dedurre che la disciplina contenuta nell’art. 55 del c.p.m.p. sia in deroga a
quella contenuta nel c.p. e, più precisamente, nell’art. 74.
Orbene, l’art. 55 del c.p.m.p. prevede le modalità per l’applicazione di una pena unica
allorquando, ricorrendo tale concorso di reati commessi dai militari, sia previsto per alcuni di essi la
reclusione ordinaria, mentre per altri quella militare.
Ai sensi di tale norma, si applica la reclusione ordinaria qualora la condanna comporti la
degradazione, posto che in questi casi il militare perde la qualità di militare, talchè non si giustifica
l’applicazione della reclusione militare. In questi casi, la reclusione ordinaria verrà aumentata di
una entità pari alla durata complessiva della reclusione militare che si dovrebbe infliggere per i reati
concorrenti (art. 55, n. 1, del c.p.m.p.).
Per contro, se la condanna non comporta la degradazione, si applica la reclusione militare,
posto che in questi casi il militare non perde la qualità di militare. In questi casi, la reclusione
militare viene aumentata negli stessi termini di cui sopra (art. 55, n. 2, del c.p.m.p.).
In ragione di tale disposto normativo, si può evincere che in codesti casi di concorso trovi
applicazione un cumulo che sta nel mezzo di quello giuridico e materiale, il così detto cumulo
temperato poc’anzi citato.
Cosicché, il risultato di siffatto calcolo,
rappresenterà l’aumento da applicarsi alla
reclusione ordinaria oppure a quella militare citato nella norma in argomento rispettivamente ai
numeri 1 e 2.
In conclusione, sempre in virtù di tale calcolo, conseguirà un cumulo materiale temperato. E,
peraltro, per tale cumulo temperato, il c.p.m.p., all’art. 56, prevede ulteriori limiti. In detta norma,
rubricata limiti dell'aumento di pena, è, infatti, previsto che nel caso di concorso di reati, la pena da
applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere
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Lezione I
superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni
per la reclusione o la reclusione militare.
In caso di concorso formale di reati militari ed ordinari, troverà, invece, applicazione la
disciplina generale di cui all’art. 81 del c.p. e, quindi, il cumulo giuridico.
Più precisamente, richiamando l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi citato, si deve
applicare la pena prevista per il reato più grave con un aumento sino al triplo. Pertanto, se il reato
più grave è quello militare, si applicherà la reclusione militare aumentata sino al triplo. Per contro,
se il reato più grave è quello ordinario, si applicherà la reclusione ordinaria aumentata sino al triplo.
In conclusione, per quanto precede, non può non auspicarsi un intervento legislativo che
faccia un po’ di chiarezza sulla continuazione e sul concorso dei reati militari con quelli ordinari e
che, quindi, venga formulato in maniera più chiara l’art. 55 del c.p.m.p., senza dover ricorrere ogni
volta alle operazioni di coordinamento tra la legge penale comune e quella militare con l’ausilio
degli interventi giurisprudenziali e dottrinali spesso non univoci.
Un rilievo, ad esempio, potrebbe essere mosso all’orientamento giurisprudenziale secondo
cui, in caso di concorso formale di un reato militare con uno ordinario si deve applicare la pena
prevista per il reato più grave con un aumento sino al triplo. In questo modo, si è visto, che se il
reato più grave è quello ordinario, si applicherà la reclusione ordinaria aumentata sino al triplo. Ne
deriva, pertanto, che il militare ritenuto responsabile dei i reati, in concorso formale, di falso in atto
pubblico (ex art. 479 del c.p.) e di truffa militare (ex art. 234 del c.p.m.p.), verrà condannato alla
reclusione ordinaria aumentata sino al triplo, sol perché il reato ordinario di falso rispetto a quello
militare di truffa e, quindi, anche indipendentemente dall’applicazione della pena accessoria della
degradazione.
In questo modo, si va contro l’esigenza secondo cui i militari debbanno essere internati in
stabilimenti di pena diversi da quelli ordinari, posto che il militare stesso, durante l’espiazione della
pena, continua ad essere sottoposto alla disciplina militare. Inoltre, dopo l’espiazione della pena,
continuerà ad essere sottoposto alle regole previste per lo status di militare.
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