il grave difetto - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
by user
Comments
Transcript
il grave difetto - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
IL GRAVE DIFETTO A.A 2014/2015 IL GRAVE DIFETTO T. Trombetti Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna R. Sapio Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna L. Pieraccini Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna INTRODUZIONE Nell’ambito dei contenziosi civili sul costruito, i termini di denuncia e prescrizione dell’azione in giudizio variano a seconda del livello di compromissione dell’elemento su cui il difetto/difformità si manifesta. A tal proposito il Codice Civile pone una netta distinzione tra “gravi difetti” e “vizi e difformità” disciplinandoli rispettivamente all’interno degli art. 1669 e 1667. Sebbene tali concetti siano ben definiti e consolidati sotto l’aspetto giuridico, la mancanza di un preciso riferimento agli aspetti tecnici, ed in particolare alle relative normative, non rende la loro applicazione altrettanto puntuale. Attualmente non è infatti disponibile una trattazione organica capace di integrare fra loro conoscenza tecnica e giuridica. Il presente documento, attraverso l’analisi di casi reali, si propone come un supporto per il Consulente Tecnico al fine di stabilire quali difetti possano considerarsi gravi sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza, dalla tecnica e dall’esperienza. 1. ASPETTI GIURIDICI Il codice civile pone una netta distinzione tra “difformità e vizi” e “gravi difetti”. L’art. 1667 del Codice Civile disciplina l’ipotesi in cui l’opera presenti “difformità o vizi”, mentre l’art. 1669 quella in cui l’opera presenti “gravi difetti”, stabilendo differenti tempi di denuncia e prescrizione. In Figura 1 è riportato uno schema riassuntivo delle disposizione contenuta all’interno degli art. 1667 e 1669 del Codice Civile. Difetti dell'opera Difformità o vizi Gravi difetti Art. 1667 del Cod. Civ. Art. 1669 del Cod. Civ 60 giorni 1 anno 2 anni dalla consegna dell'opera Termini di denuncia dalla scoperta - 10 anni della consegna dell'opera; - 1 anno dalla denuncia Prescrizione dell’azione Figura 1. Schema dei termini di denuncia e prescrizione dell’azione in giudici stabiliti dagli articoli 1667 e 1669 del C.C [1][1]. 1 In ambito giuridico, una precisa circoscrizione del concetto di grave difetto, puntuale e completamente esaustiva, risulta di difficile individuazione. Ad ogni modo alcune rilevanti sentenze della Corte di Cassazione relative alle cause civili aventi come oggetto beni immobili risultano in grado di definire meglio tale concetto. Infatti da queste risulta che i difetti possono considerarsi gravi: “anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 11740/2003; sent. 117/2000; sent. 4692/1999). Ancora, costituiscono “gravi difetti”: “le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali l’impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità, ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (Cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 8140/2004). La Corte di Cassazione ha chiarito che: “le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica” (Cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 3040/2009). Si può concludere che la giurisprudenza definisce: - difformità la discordanza, dal punto di vista tecnico, dell’opera da quanto prescritto in contratto; - vizio le conseguenze derivanti dalla violazione della regola dell’arte e o dei principi in materia edilizia; - grave difetto un’alterazione che, pur riguardando direttamente solo una parte dell'opera, incide sulla sua solidità, funzionalità, durata, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata Si riporta, a fine esemplificativo un’elencazione esemplificativa trovata in letteratura che fa riferimento a casi pratici [2]. 2 Difformità/vizi Gravi difetti Il distacco di parte del pavimento (Trib. Cagliari 21.04.1995) Difetti dell’impianto centralizzato di riscaldamento che ne comportano il malfunzionamento (Cass. Civ. 1081/1995) Il difetto di una controsoffittatura e dell’impianto di illuminazione con distacco di una plafoniera (Cass. Civ. 1396/99) Mancanza di coibentazione termica dell’edificio comportante umidità (Cass. Civ. 3146/1998) La non perfetta esecuzione degli intonaci e sistemazione delle tegola di un tetto (C. App. Napoli 12.11.1998) Lesioni alle strutture, imperfezioni, difformità idonee a diminuire sensibilmente il valore dell’immobile anche senza che vi sia pericolo di crollo (Cass. Civ.2977/1998) L’esecuzione non a regola d’arte della pavimentazione (Cass. Civ. n. 682/2006) Errata pendenza dei balconi verso l’interno dell’edificio con conseguenti infiltrazioni e ristagni nei muri di tamponamento (Cass. Civ. 3301/1996) Imperfetta esecuzione dell’impermeabilizzazione della copertura di un’autorimessa esterna (Cass. Civ. n. 7651/1994) Carenze di impermeabilizzazione comportanti infiltrazioni d’acqua piovana nell’immobile (Cass. Civ. n.117/2000; Cass. Civ. 3366/1995) 2. LA NORMATIVA TECNICA E PRESTAZIONALE Come visto nei paragrafi precedenti la giurisprudenza pone una netta distinzione tra grave e lieve difetto. Dal punto di vista tecnico non è presente invece questa sorta di gerarchia, infatti gli strumenti adottati dalla tecnica demarcano in maniera netta ciò che è conforme alle disposizione di legge e ciò che non lo è. Pertanto la trasposizione dall’ambito giuridico all’ambito tecnico del concetto di grave o lieve difetto, risulta talvolta difficile. E’ necessario dunque stabilire un collegamento tra giurisprudenza e tecnica per mezzo di quegli strumenti e riferimenti individuati dalle normative tecniche, dai codici costruttivi e dalla regola dell’arte. Le NTC 08 forniscono i principi generali sui quali si fondano la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere e delle componenti strutturali al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di funzionalità. “La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte sono valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata”. le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: - sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; - sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (NTC 08 [3]) Pertanto si possono definire come gravi difetti gli effetti legati al superamento anche di uno solo dei due stati limite indicati dalla presente norma, in conseguenza di azioni “ordinarie” (ovvero inferiore a quelle di progetto o comunque non estreme). E’ da notare però che, le indicazioni fornite nel documento fanno però riferimento alle sole componenti strutturali. Più complessa è invece la definizione del grave difetto relativa agli elementi non strutturali, quali tamponamenti, finiture, impianti o più in generale gli elementi architettonici dell’opera. A tal fine appaiono utili le indicazioni fornite dalla norma UNI 8289 “Edilizia - Esigenze dell’utenza finale” [1][4] che definisce il quadro di riferimento delle esigenze che, opportunamente 3 trasposte, identificano requisiti che tutte le unità tecnologiche del sistema edilizio devono soddisfare in relazione alla destinazione d’uso. 1. Sicurezza: insieme delle condizioni relative alla incolumità degli utenti, nonché alla difesa e prevenzione dei danni in dipendenza dai fattori accidentali, nell’esercizio del sistema edilizio; 2. Benessere: insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, alla salute, e allo svolgimento delle attività degli utenti. 3. Fruibilità: insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività. 4. Aspetto: insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva edilizia del sistema edilizio da parte degli utenti. 5. Gestione: insieme delle condizioni relative all’economia di esercizio del sistema edilizio 6. Integrabilità: insieme delle condizioni relative all’attitudine dell’unità e degli elementi del sistema edilizio a connettersi funzionalmente tra loro. 7. Salvaguardia dell’ambiente: insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati dei sovra-sistemi di cui il sistema edilizio fa parte. I requisiti definiti ai primi tre punti (Sicurezza, benessere, fruibilità) sono riconducibili a quelli adottati dalle NTC 08 per gli stati limite (di prevenzione del collasso, di salvaguardia della vita, di operatività e di danno). Pertanto si configura come grave difetto la mancanza di uno solo di questi requisiti, mentre la non osservanza di uno dei requisiti definiti nei restanti punti (Aspetto, gestione, integrabilità, salvaguardia dell’ambiente) si configura come vizio o difformità. Tale classificazione risulta più ed è applicabile sia agli elementi strutturali che a quelli non strutturali. 3. CASI REALI: GLI ACCERTEMENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA Nell’ambito dell’attività di ricerca promossa dall’Osservatorio “Claudio Ceccoli”, con la collaborazione del Tribunale di Bologna sono stati collezionati ed analizzati i dati relativi ad un sostanzioso numero di Accertamenti Tecnici Preventivi depositati presso il Tribunale (vedi [5] e[6]). Questa attività ha permesso l’individuazione di alcuni esempi, riportati di segui, utili a chiarire e rafforzare il concetto di grave difetto. 4 Lieve difetto Lesioni Sulle murature interne di un appartamento sono state rilevate crepe di modeste dimensioni. Queste non sono dovute a cedimenti strutturali in quanto interessano prevalentemente l’intonaco. Il difetto pertanto non pregiudica né la statica né la funzionalità dell’opera (Trib. Bologna - ATP n° 15547/2012) . Figura 2. Lesioni dell’intonaco sulle murature di un appartamento Infiltrazioni d’acqua e macchie d’umidità La non corretta posa in opera dell’impermeabilizzazione ha provocato infiltrazioni d’acqua sull’intradosso del solaio della copertura di un autorimessa. Le macchie di percolazione sono localizzata in diversi punti. Considerando la destinazione d’uso e l’estensione dei danni questi non pregiudicano la fruibilità degli ambienti (Trib. Bologna - ATP n° 8593/2012). Figura 3. Infiltrazioni d’acqua sull’intradosso del solaio di un autorimessa Sull’intradosso di un solaio di copertura si riscontrano lievi tracce di infiltrazioni. Nel corso del sopralluogo il vizio non si è reso manifesto nonostante la pioggia. Pertanto il fenomeno può considerarsi saltuario e non compromettente per la funzionalità e fruibilità dell’ambiente (Trib. Bologna - ATP n° 16783/2012). Figura 4. Tracce di infiltrazioni piovane sull’intradosso di un solaio di copertura 5 Danneggiamenti La tinteggiatura di un balcone presenta rigonfiamenti e distacchi diffusi. Tali difetti non sono tali da comprometterne la funzionalità, ma danneggiano solo l’estetica (Trib. Bologna - ATP n° 13710/2012). Figura 5. Deterioramento dell’intonaco di un balcone. Un manto di copertura presenta tegole deteriorate e sfaldate. Nonostante il deterioramento, la copertura non rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone, in più all’interno, non si rilevano danni dovuti ad infiltrazioni (Trib. Bologna - ATP n° 137107/2012). Figura 6. Deterioramento delle tegole di un manto di copertura. Il difetto lamentato coinvolge i davanzali e le soglie di una villetta. Questi presentano macchie dovute al cemento e difformità nelle finiture. Il difetto non inficia la funzionalità dell’opera ma ne compromette solo l’estetica (Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012). Figura 7. Difformità nelle finiture del davanzale di una finestra Distacco tra pavimentazioni e rivestimento delle pareti In ambiente adibito a bagno si rileva il distacco dello stucco tra la pavimentazione e il rivestimento delle pareti. Tale difetto è dovuto ad una realizzazione non a regola d’arte pertanto non pregiudica ne la statica ne la funzionalità (Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012). Figura 8. Distacco dello stucco tra la pavimentazione e il rivestimento delle pareti 6 Grave difetto Lesioni Sulle mura di un appartamento si rilevano crepe diffuse e di considerevoli dimensioni. Queste sono dovute all'abbassamento dei solai su cui poggiano le murature. Il fenomeno è indicativo di un dissesto in via di sviluppo e non ancora concluso che pregiudica la statica e la funzionalità degli ambienti (Trib. Bologna - ATP n° 16577/2008). Figura 9. Crepa di notevole dimensioni sulle mura di un appartamento. I muretti di recinzione di un’abitazione presentano danneggiamenti e lesioni dovute ad un eccesivo abbassamento del terreno sottostante. Il difetto porta al superamento dello stato limite di esercizio definito dalla normativa che limita le deformazione e gli abbassamenti delle opere (Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012). Figura 10. Lesioni su un muretto di recinzione. Infiltrazioni d’acqua e macchie d’umidità Nei locali sotterranei di un edificio si rilevano copiose infiltrazioni d’acqua. Queste oltre a lasciare vistose macchie sui muri e sulle pavimentazioni, portano, in caso di piogge rilevanti, all’allagamento dei locali, impedendone il regolare utilizzo. Pertanto il fenomeno pregiudica la funzionalità ed il godimento del bene (Trib. Bologna - ATP n° 8551/2012). Figura 11. Macchie di percolazione sulla pavimentazione di un locale interrato. 7 All’interno di un locale cantina si riscontrano estese percolazioni d’acqua e tracce di umidità che hanno provocato l’ammaloramento e il distacco di quasi tutta la superficie dell’intonaco rendendo gli ambienti impraticabili (Trib. Bologna - ATP n° 17868/2012). Figura 12. Ammaloramento dell’intonaco dovuto ad infiltrazioni di acqua e all’umidità. Il deterioramento del manto di copertura di un magazzino artigianale ha causato l’infiltrazione di acque piovane. Sebbene queste non siano molto estese, considerando la destinazione d’uso, la presenza di materiali e attrezzature, cavi elettrici, queste ne limitano fortemente la fruibilità (Trib. Bologna - ATP n° 8337/2012). Figura 13. Infiltrazioni di acqua piovana sull’intradosso del solaio di copertura di un magazzino. Ristagni d’acqua Sulla pavimentazione di alcuni balconi ri rilevano pozze d’acqua dovute alla scarsa pendenza della pavimentazione. Il difetto provoca oltre ai ristacchi d’acqua anche l’allagamento delle unità immobiliari limitandone la funzionalità e causando il deterioramento di infissi e mobili (Trib. Bologna ATP n° 16783/2012). Figura 14. Ristagni d’acqua dovuti alla scarsa pendenza della pavimentazione di un balcone. Sulla pavimentazione di un terrazzo si rileva mancanza di planarità a causa di errori di posa in opera. Questa favorisce, in alcuni punti, il ristagno dell’acqua piovana dando origine ad evidenti e antiestetiche macchie e limitando il regolare godimento del bene (Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012). Figura 15. Ristagni d’acqua dovuti all’assenza di planarità della pavimentazione di un balcone. 8 Errori costruttivi I parapetti di un fabbricato risultano inclinati. La causa è da attribuirsi alla mancanza di resistenza al peso proprio e alle spinte previste dalla normativa. Tale situazione è potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone. Il difetto va dunque a compromettere la statica degli elementi (Trib. Bologna - ATP n° 8551/2012). Figura 16. Rotazione dei parapetti di un fabbricato sotto l’effetto del solo peso proprio. In fase di accesso ai luoghi, all’interno di una villetta, si è constato il mancato allineamento delle ante delle porta-finestra. Questo tipo di difetto compromette certamente l’estetica dell’opera realizzata ma limita anche la salubrità e la fruibilità dei luoghi(Trib. Bologna ATP n° 10064/2012). . Figura 17. Mancato allineamento delle ante di una porta-finestra. Distacco pavimentazione Si rivela il distacco del battiscopa. Tale difetto è causato dall’eccessivo abbassamento delle pavimentazione. Oltre agli evidenti segni estetici tale difetto superando i limiti stabiliti dalla normativa per gli stati limite di esercizio influisce anche sulla funzionalità dell’opera (Trib. Bologna - ATP n° 10049/2012). Figura 18. Distacco del battiscopa dalla pavimentazione. 4. CONCLUSIONI Nell’ambito dell’attività di ricerca sui difetti nel costruito promossa dall’Osservatorio Claudio Ceccoli, sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi a più di un centinaio di procedimenti di ATP depositati presso il Tribunale di Bologna. Tale studio ha messo in luce una alcune delle problematiche che possono presentarsi nel corso dei contenziosi inerenti il costruito. Tra queste ha 9 messo in luce le problematiche di maggior rilievo che, sovente, si riscontrano nell’ambito delle Consulenze Tecniche. Tra queste vi è la definizione del concetto di grave difetto. Manca infatti un preciso e codificato legame tra ambito giuridico e tecnico per la classificazione dei difetti in base al livello di compromissione prodotto sulle unità del sistema edilizio. Le disposizioni fornite dal Codice Civile negli articoli 1669 e 1667 per il “grave difetto” e per le “difformità o vizi”, sono prive di qualunque riferimento alle norme e agli aspetti tecnici. Dal punto di vista giuridico si considerano gravi difetti non solo quelli che pregiudicano la statica e la stabilità delle parti essenziali dell’opera, ma tutti i difetti che riducono sensibilmente il godimento del bene. La trasposizione di questo concetto dall’ambito giuridico all’ambito tecnico risulta talvolta difficile in quanto gli strumenti adottati dalla tecnica demarcano in maniera netta ciò che è conforme alle disposizione di legge e ciò che non lo è, indipendentemente dal livello di compromissione. Le disposizioni contenute all’interno delle NTC 08 forniscono i principi generali sui quali si fondano la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere e delle componenti strutturali. Le normative prestazionali (norme UNI, codici di buona pratica, etc…) forniscono anch’esse un utile riferimento per la classificazione dei difetti applicabili ad elementi strutturali e non strutturali. Dall’analisi delle disposizione giuridiche e tecnica, unitamente a quella dei casi reali è emerso come: - Per gli elementi strutturali si possa far riferimento alle NTC 2008 ed ai concetti di stati limite in esse contenute; Per le componenti non strutturali e le finiture (intonaci, pavimentazioni, infissi, etc.) si possa far riferimento ai concetti di requisiti prestazionali definiti dalle norme UNI (fruibilità, benessere, sicurezza etc.). Grave difetto UNI 8290 NTC 2008 Sicurezza Stato limite ultimo Benessere Stato limite di esercizio Fruibilità Aspetto Difformità Gestione Integrabilità Salvaguardia dell’ambiente Bibliografia [1] Studio Petrillo, “Le difformità ed i vizi dell’opera”. http://www.studiopetrillo.com/pdf/le-difformita-e-vizi-opera.pdf [2] Mauro Carcereri,: La denuncia di vizi e difetti negli immobili: un’utile rassegna delle difformità riconosciute dalla legge e dei modi per tutelarsi. Ristrutturare con casa chic, L (1), 2008, pp 89-90. 10 [3] NTC 2008: Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008Pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n°29 del 04 Feb 2008, Supp. Ordinario n° 30. [4] Norma UNI 8289 : “Edilizia - Esigenze dell’utenza finale - Classificazione“, 1981. [5] Trombetti T., Palermo M., Tattara S.: La nascita dell’Osservatorio Claudio Ceccoli sui vizi e difetti del costruito oggetto del contendere presso i tribunali. Proceedings of IF CRASC’12 Convegno di Ingegneria Forense, V Convegno sui Crolli, Affidabilità Strutturale, Consolidamento, Pisa, Italia, 2012. [6] Trombetti T., Tattara S., Palermo M., Gasparini G., Silvestri S., & Pieraccini L.: The first year of activities of the “Observatory Claudio Ceccoli”, on the defects of the building structures. IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) Symposium Report, 102(25), 2014, pp. 1024-1030. 11