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mandato a vendere

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mandato a vendere
MANDATO A VENDERE
FOGLIO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA AKROS S.P.A.
Cod. ABI 03045 – CAB 01600
Banca Popolare di Milano
Sede Sociale e Direzione Generale
Registro Imprese di Milano n. 153296
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
V.le Eginardo, 29 - Milano 20149
C.F./P.IVA 03064920154 – R.E.A. 858967
La Banca è soggetta all’attività di
Telefono +39.02.43444.1
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5328
direzione e coordinamento di
Fax +39.02.43444.300/466115
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.
www.bancaakros.it
depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale Euro 39.433.803,00 i.v.
Appartenente al Gruppo Bipiemme -
Da compilare in caso di offerta fuori sede
Nome _______________________________________ Cognome ____________________________________________________
Qualifica ____________________ iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n____________del__________
COSA È IL MANDATO A VENDERE
Il mandato a vendere è una garanzia che ha per oggetto strumenti finanziari. Con questa garanzia, il garante (Cliente debitore o
altro soggetto terzo) assicura al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri
creditori. Il mandato a vendere autorizza la Banca esplicitamente e irrevocabilmente a vendere gli strumenti finanziari, depositati dal
garante presso la Banca, compensando gli importi ricavati con il credito vantato dalla Banca stessa a seguito dell’apertura di credito
in conto corrente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:


in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il mandato a vendere, la Banca è autorizzata a vendere
direttamente o tramite altro intermediario autorizzato, gli strumenti finanziari dati a garanzia.
Il Cliente non potrà dare disposizioni di trasferimento senza pagamento del relativo controvalore o qualsiasi disposizione di
compenso, a valere sugli strumenti finanziari dati a garanzia, salvo il consenso scritto della Banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del Mandante/Garante.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
DICHIARAZIONI, GARANZIE E AUTORIZZAZIONI: il garante dichiara e garantisce che gli strumenti finanziari sono e saranno di sua
esclusiva titolarità e che gli stessi sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale od obbligatoria, oneri o gravami. La Banca è fin d’ora
autorizzata a compiere ogni formalità necessaria per la vendita, il trasferimento e la realizzazione degli strumenti finanziari e per ciò
a rilasciare ricevute e quietanze, a compiere girate, nonché a fare tutto quanto sia ritenuto opportuno e necessario per la piena e
migliore realizzazione del credito in nome e per conto dei Clienti. Il garante si obbliga in ogni caso fin d’ora a rilasciare ogni altro atto
o documento, anche in forma autentica, che rendesse eventualmente necessario per esercitare ogni diritto inerente agli strumenti
finanziari. Fermo l’obbligo del rendiconto, la Banca è fin d’ora autorizzata ad incassare il credito derivante dagli strumenti finanziari
in scadenza ed a riscuotere interessi, dividendi, premi, cedole e comunque tutti i frutti derivanti e maturati sugli strumenti finanziari
stessi. La Banca è autorizzata esplicitamente ed irrevocabilmente dal garante a compensare gli importi ricavati dalla vendita, dalla
realizzazione o dal rimborso alla scadenza degli strumenti finanziari, nonché le somme riscosse per interessi, dividendi, premi, cedole
e comunque tutti i frutti derivanti e maturati sugli strumenti finanziari con il credito vantato dalla Banca stessa nei confronti dei
Clienti. La Banca, a garanzia del credito, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei privilegi di legge e del diritto di compensare
il proprio credito con la liquidità risultante dal Conto Corrente intrattenuto presso la Banca stessa. La Banca ha altresì la facoltà di
EDIZIONE GIUGNO 2016
valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente, o a
mezzo di altro intermediario autorizzato, gli strumenti finanziari.
Il garante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1395 c.c., autorizza la Banca a concludere con sé stessa tutti gli atti ed i contratti
necessari per l’adempimento del Mandato a Vendere.
Il garante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1394 c.c., rinuncia sin d’ora a sollevare eccezione di conflitto di interessi riguardo agli atti
che la banca nella sua qualità di mandataria compirà nell’esecuzione del presente incarico.
LIMITAZIONI OPERATIVE: il garante si impegna a non disporre degli strumenti finanziari oggetto della garanzia. Il garante, pertanto,
non potrà procedere, salvo il consenso scritto della Banca medesima, al trasferimento franco valuta od a qualsiasi altra operazione di
compenso a favore di terzi degli strumenti finanziari.
DURATA ED EFFICACIA DEL MANDATO: il Mandato a Vendere resta valido ed efficace fino alla scadenza del finanziamento/linea di
credito concesso dalla Banca, ovvero fino a quanto tutte le obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca non saranno state
adempiute.
RECLAMI
RECLAMI: i reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca a mezzo lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami
Banca Akros S.p.A. – V.le Eginardo n. 29, 20149 Milano) o per via telematica (indirizzando il messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: [email protected] oppure via PEC all’indirizzo [email protected] ).
La Banca, ricevuto il reclamo, pone in essere i controlli per verificare la correttezza delle segnalazioni del Cliente e individuare errori
o comportamenti non conformi alle norme da parte dei propri dipendenti/collaboratori. La Banca risponde al reclamo del Cliente
entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

Arbitro
Bancario
Finanziario
(ABF).
Per
sapere
come
rivolgersi
all’Arbitro
si
può
consultare
il
sito
www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le filiali di Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure rivolgersi alla Banca.
3. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente
Contratto deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di
mediazione di cui al precedente comma 2.
4. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui al precedente comma 2, la Banca ed il Cliente possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso i l Ministero della Giustizia ai sensi
del d.lgs. 28/2010.
5. Il Cliente può presentare istanze, in forma riservata, al Prefetto affinché segnali, ove lo ritenga necessario e motivato, all'ABF
specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto
ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito.
L'ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia,
impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di
mediazione di cui ai precedenti commi.
LEGENDA
STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI
EDIZIONE GIUGNO 2016
Sono quegli strumenti finanziari per i quali si è provveduto alla sostituzione del documento
cartaceo (titolo di credito) con scritturazione contabile tenuta dal depositario. Gli strumenti
dematerializzati sono immessi nel sistema di “gestione accentrata”. Si rammenta che sono
obbligatoriamente dematerializzati per legge i titoli di Stato e gli altri strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati (v. D. Lgs. 24 giugno 1998,
n. 213).
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