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Carta dei Servizi - Tribunale di Perugia
GUIDA DEI SERVIZI TRIBUNALE DI TERNI La Guida ai Servizi del Tribunale di Terni è stata realizzata in attuazione del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo C.R.O. del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e con la collaborazione del RTI formato dalle società: SCS Azioninnova S.p.A. – Intersistemi Italia S.p.A. - Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Si ringraziano per la collaborazione i Magistrati e il Personale Amministrativo presso il Tribunale di Terni. GUIDA AI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI TERNI INDICE 1 Presentazione .............................................................................................................. 1 1.1 Il progetto delle Buone Pratiche ............................................................................ 1 1.2 Principi e finalità della Guida ai Servizi ............................................................... 1 1.3 Principali riferimenti normativi............................................................................. 2 1.4 Utilizzare la Guida ................................................................................................ 4 2 Criteri e modalità di accesso ai servizi...................................................................... 5 2.1 Area territoriale di competenza ............................................................................. 5 2.2 Indirizzo e principali riferimenti ........................................................................... 5 2.3 Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico ....................................... 5 2.4 Come raggiungere gli uffici del Tribunale ............................................................ 6 2.4.1 2.4.2 2.5 3 Il sito web del Tribunale........................................................................................ 6 La struttura organizzativa del Tribunale ................................................................. 7 3.1 Attribuzioni istituzionali ....................................................................................... 7 3.2 Organizzazione del Tribunale ............................................................................... 7 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.7 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7 3.2.2.8 3.2.2.9 3.2.2.10 3.2.2.11 3.2.2.12 3.2.2.13 4 In auto ....................................................................................................................... 6 In treno ..................................................................................................................... 6 Il personale di magistratura ...................................................................................... 8 Civile - Magistrati Assegnati: ........................................................................................ 8 Agraria - Magistrati Assegnati: ..................................................................................... 9 Fallimenti - Magistrati Assegnati: ................................................................................. 9 Lavoro e Previdenza - Magistrati Assegnati: ................................................................. 9 Ufficio G.I.P./G.U.P. - Magistrati Assegnati: ................................................................ 9 Sezione Penale e Misure Prevenzione - Magistrati Assegnati: .................................... 10 Corte di Assise - Magistrati Assegnati: ........................................................................ 10 Il personale amministrativo .................................................................................... 10 Dirigenza Amministrativa ............................................................................................ 11 Segreteria Amministrativa ........................................................................................... 11 Ufficio Spese di Giustizia ............................................................................................. 11 Cancelleria Procedimenti Contenziosi ......................................................................... 12 Cancelleria Volontaria Giurisdizione .......................................................................... 12 Cancelleria Esecuzioni Immobiliari ............................................................................. 13 Cancelleria Esecuzioni Mobiliari ................................................................................ 13 Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali ........................................................ 14 Cancelleria Separazioni e Divorzi ............................................................................... 14 Cancelleria Lavoro ...................................................................................................... 14 Cancelleria Dibattimento, Corte di Assise e Misure di Prevenzione ........................... 15 Cancelleria Centrale G.I.P./G.U.P. ............................................................................. 15 Ufficio Decreti Penali .................................................................................................. 16 I Servizi per il cittadino ............................................................................................ 17 4.1 Copie e visura atti civile/penale .......................................................................... 17 4.1.1 4.2 4.3 Tabella dei diritti di Copia ...................................................................................... 17 Servizi telematici per i cittadini .......................................................................... 18 SERVIZI CIVILI................................................................................................. 20 4.3.1 FAMIGLIA............................................................................................................. 20 i 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.1.6 4.3.1.7 4.3.1.8 4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 4.3.2.5 4.3.2.6 4.3.2.7 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.4 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3 4.3.5 4.3.5.1 4.3.6 4.3.6.1 4.3.7 4.3.7.1 4.3.7.2 4.3.7.3 4.3.7.4 4.3.7.5 4.3.7.6 4.3.7.7 4.3.8 4.3.8.1 4.3.8.2 4.3.8.3 4.3.8.4 4.3.9 4.3.9.1 4.3.10 4.3.10.1 4.3.10.2 4.3.11 4.3.11.1 4.3.11.2 4.3.12 4.3.12.1 4.3.13 4.3.13.1 4.3.14 4.3.14.1 4.3.14.2 ii SEPARAZIONE CONSENSUALE ................................................................................ 20 SEPARAZIONE GIUDIZIALE ..................................................................................... 20 DIVORZIO CONGIUNTO ........................................................................................... 21 DIVORZIO GIUDIZIALE............................................................................................. 21 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO.................. 22 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI ................................. 22 ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE ............................................................. 23 PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE ........................... 24 PERSONE –GIUDICE TUTELARE ......................................................................24 INTERDIZIONE ........................................................................................................... 24 INABILITAZIONE ........................................................................................................ 25 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ......................................................................... 25 TUTELE ....................................................................................................................... 26 CURATELA .................................................................................................................. 26 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL TRIBUNALE RELATIVE A PERSONE INCAPACI DI AGIRE ............................................................................... 26 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE RELATIVE A MINORI ................... 27 EREDITÀ E SUCCESSIONI .................................................................................27 RINUNCIA ALL’ EREDITÀ ......................................................................................... 27 ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON IL BENEFICIO D’INVENTARIO .............. 28 EREDITÀ GIACENTE: NOMINA DEL CURATORE .................................................. 29 TITOLI DI CREDITO ............................................................................................29 AMMORTAMENTO DI ASSEGNI ............................................................................... 29 AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE .................................................................... 30 RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO (ASSEGNO, CAMBIALE, TRATTA) ............. 31 ATTI NOTORI .......................................................................................................31 ATTO NOTORIO .......................................................................................................... 31 REGISTRO STAMPA ............................................................................................32 ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA ........................................................................ 32 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI..............................................32 ISTANZA DI FALLIMENTO ........................................................................................ 32 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO .............................................................. 33 CONCORDATO PREVENTIVO................................................................................... 33 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ................................................... 34 ESDEBITAZIONE DEL FALLITO ............................................................................... 35 RECLAMO AVVERSO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO E DEL TRIBUNALE ................................................................................................................ 35 RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI ................................................................................................................. 36 ESECUZIONI IMMOBILARI ...............................................................................36 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ........................................................................... 36 CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ................................................................... 37 INTERVENTO DEI CREDITORI ................................................................................. 37 ISTANZA DI VENDITA ................................................................................................ 37 ASTE IMMOBILARI .............................................................................................38 PARTECIPAZIONE ALLE ASTE ................................................................................. 38 ESECUZIONI MOBILARI ....................................................................................39 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ........................................ 39 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ........................................................................... 39 OPPOSIZIONI AL PROCESSO ESECUTUVO ....................................................40 OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ........................................................................... 40 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ..................................................................... 40 ALBO C.T.U. E PERITI .........................................................................................41 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI .................................................. 41 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ............................................................41 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE .......................... 41 ULTERIORI INFORMAZIONI .............................................................................42 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO .............................................................................. 42 CONTRIBUTO UNIFICATO ....................................................................................... 42 4.4 SERVIZI PENALI .............................................................................................. 43 4.4.1.1 4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.1 4.5 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO .............................................................. 43 OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE ...................................................................... 43 OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE MISURA CAUTELARE REALE ......................................................................................................................... 43 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE ........................ 44 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ................................................................................. 45 SERVIZI AMMINISTRATIVI ........................................................................... 45 4.5.1.1 4.5.1.2 RATEIZZAZIONE DILAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA .............................................. 45 CERTIFICATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA .................................. 46 iii GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 1 Presentazione 1.1 Il progetto delle Buone Pratiche Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative con cui l’amministrazione giudiziaria intende migliorare la qualità dei servizi erogati, attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi e l’ottimizzazione delle risorse. La Guida ai Servizi rappresenta l’obiettivo di una delle sei Linee di attività (Linea-3) nelle quali si articola l’intero complesso progettuale delle “Best Practices”. La Guida si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti con il Tribunale di Terni e contribuisce a garantire l’attuazione concreta dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona e trasparenza dell’azione amministrativa. La realizzazione della Guida ai Servizi rappresenta dunque uno degli strumenti attraverso i quali il Tribunale di Terni ritiene di facilitare l’accesso e la comprensione dei servizi erogati e quindi di favorire l’utente finale, sia esso il cittadino, il professionista o altra organizzazione. 1.2 Principi e finalità della Guida ai Servizi La Guida è uno strumento di comunicazione con i cittadini e, più in generale, con gli utenti dei servizi e garantisce l’attuazione concreta dei principi di seguito evidenziati. Si pone come strumento informativo in grado di guidare gli utenti attraverso la struttura degli uffici del Tribunale e i servizi offerti, ma rappresenta altresì un impegno ad erogare servizi di qualità, attraverso un percorso interno di verifica ed analisi finalizzato alla concretizzazione degli impegni della struttura. La Guida ai Servizi è quindi il risultato di un percorso virtuoso che coinvolge in modo diretto tutti gli attori coinvolti: magistrati, responsabili amministrativi, operatori ed utenti; è quindi uno strumento concreto per comunicare la qualità ed impegnarsi nel miglioramento continuo. La Guida è stata ideata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto per orientarsi all’interno della sede del Tribunale e fra i vari servizi offerti. Fornisce agli utenti informazioni dettagliate sui principali servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne. Tutto ciò al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici, di ridurre gli errati contatti, limitare i tempi di attesa e quindi, in definitiva, rappresenta un tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra Cittadino/Utente e Ufficio Giudiziario che ostacolano un’interazione chiara, diretta e semplice. Ogni utente potrà quindi sapere per i servizi descritti l’ufficio di riferimento, la sua ubicazione, quali sono i requisiti per la loro fruizione, la documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze e delle richieste, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, i costi da sostenere. La Guida ai Servizi si ispira principalmente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e al Decreto Legislativo n. 286/199, e indica i principi fondamentali che intende indirizzare. La Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994 indica i principi fondamentali che la Guida intende indirizzare. Eguaglianza L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 1 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Imparzialità I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. Continuità L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. Partecipazione La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Efficienza ed efficacia Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Il Tribunale di Terni revisionerà periodicamente la Guida, aggiornandola ogni volta che interverranno delle variazioni significative ai servizi e/o alle modalità di erogazione degli stessi. 1.3 Principali riferimenti normativi Il perimetro normativo in cui la Guida ai Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella tabella che segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l’attività amministrativa Legge 7.8.1990, n.241 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.10.1994 “Direttiva sui principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” 2 Disciplina l’attività amministrativa e determina i principi generali ai quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Individua i principi a cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche quelli svolti in regime di concessione o mediante convenzione. Definisce i principi e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento degli uffici preposti alle relazioni con il pubblico. GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Decreto Legislativo del 12.5.1995, n.163 (convertito con la L. 11.7.1995, n.273) “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.” Legge n.150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” Legge del 8.11.2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” D.lgs. n.165/2001 (e successive modifiche) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” DPR n.422/2001 “Regolamento per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni […]” Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” Art. 2 Qualità dei servizi pubblici Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400. Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica. Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. All’art. 8 circoscrive i compiti e la riorganizzazione degli uffici di relazione con il pubblico. All’art. 5 stabilisce che le P.A. definiscano attività di informazione e di comunicazione al fine di illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento. Art. 13 Carta dei servizi sociali Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi All’art. 11 prevede che ogni P.A. nell’ambito della propria struttura individui uffici di relazione con i pubblico rispondendo alla duplice esigenza di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei servizi e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini. Individua i requisiti formali e sostanziali del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione. Nella direttiva, il Ministro della Funzione Pubblica, al fine di sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese, esorta le P.A ad un’ampia circolazione delle informazioni sulle attività dei propri uffici. 3 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Risoluzione CSM 26 luglio del 2010 “Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici Giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura” 1.4 Declina al proprio settore di riferimento i principi e le norme previste dall’ordinamento, individuando nell’URP lo strumento principale attraverso il quale riportare il cittadino al centro del Servizio Giustizia. Utilizzare la Guida La Guida contiene informazioni sui servizi erogati dal Tribunale di Terni e consente all’utente di poterne usufruire in modo semplice e diretto. E’ composta da schede analitiche ed informative, che forniscono indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure. L’elenco dei servizi è proposto nel Capitolo 4 della Guida ed è presentato attraverso un insieme di schede; ciascuna di esse descrive un servizio ed è strutturata come indicato nello schema che segue: COS’È illustra il contenuto del servizio o della procedura NORMATIVA DI RIFERIMENTO elenca le principali norme di riferimento CHI PUO’ RICHIEDERLO indica chi può essere interessato e in quali circostanze COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI specifica quali prerequisiti è necessario possedere e quali documenti bisogna produrre la prima volta che ci si reca presso il servizio DOVE SI RICHIEDE? indica a quale sede ed ufficio rivolgersi QUANTO COSTA? indica l’eventuale costo da pagare e le modalità di pagamento 4 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 2 Criteri e modalità di accesso ai servizi 2.1 Area territoriale di competenza L’assetto della geografia giudiziaria del Tribunale di Terni è profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012 che, nell’ottica del contenimento della spesa e dell’incremento dell’efficienza dei servizi, ha disposto la soppressione del Tribunale di Orvieto con conseguente accorpamento dell’ufficio giudiziario soppresso e ridefinizione dell’area di competenza della circoscrizione giudiziaria di Terni. Il tribunale di Terni ha competenza territoriale limitata ai Comuni di seguito elencati: Acquasparta Allerona Alviano Amelia Arrone Attigliano Avigliano Umbro Baschi Calvi dell'Umbria Castel Giorgio Castel Viscardo Città della Pieve Fabro Ferentillo Ficulle Giove Guardea Lugnano in Teverina Montecastrilli Montecchio Montefranco Montegabbione Monteleone d'Orvieto Narni Orvieto Otricoli Paciano Parrano Penna in Teverina Piegaro Polino Porano San Gemini San Venanzo Stroncone Terni Il distretto della Corte di Appello di Perugia si compone del Tribunali di Terni, Spoleto e Perugia rispettivamente competenti nei circondari di riferimento. 2.2 Indirizzo e principali riferimenti Il Tribunale di Terni è situata in Corso del Popolo, 40 - 05100 Terni, tel.: 07443981 fax: 0744 305612 Qui di seguito i principali Uffici del Tribunale e i relativi contatti di riferimento. Ufficio Indirizzo PEC Tribunale di Terni [email protected] Tribunale di Terni [email protected] 2.3 Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico Gli Uffici del Tribunale che offrono sportelli e servizi destinati al pubblico sono così dislocati: Primo piano ricezione, consultazione atti (gip-gup), Secondo piano: ricezione, consultazione atti (esecuzione mobiliare ed immobiliare, procedure fallimentari), 5 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Terzo piano: ricezione atti (dibattimento), Quarto piano: ricezione, consultazione atti contenzioso, separazione e divorzi, lavoro e volontaria giurisdizione. L’orario di apertura al pubblico degli uffici è dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00, il deposito atti in formato analogico (cancellerie civili) è riservato dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 2.4 Come raggiungere gli uffici del Tribunale 2.4.1 In auto Uscire dall’autostrada A1 a Orte direzione Perugia, percorrere la E45 per circa 19 km, continuare sulla SS675 in direzione Terni, uscire a Terni Ovest. In direzione del centro città percorrere Viale Eroi dell’Aria (650 metri), Viale Borzacchini (600 metri), Viale dello Stadio (600 metri), alla rotonda prendere la terza uscita, continuare per 750 metri fino alla prossima rotonda, prendere la terza uscita e imboccare Corso del Popolo Coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS: Latitudine: 42.559438 Longitudine: 12.646249 2.4.2 In treno Dal nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma con cambio a "Orte" sulla linea "Roma-Ancona". Dal sud: stazione di Terni lungo la linea ferroviaria "Roma-Ancona". Dalla Stazione di Terni, uscire nel piazzale Ovest, percorrere a piedi il Viale della Stazione per circa 400 metri, continuare oltre Piazza Cornelio Tacito nella stessa direzione su Corso Cornelio Tacito per circa 450 metri fino a Piazza della Repubblica, continuare in Piazza Mario Ridolfi e quindi imboccare Corso del Popolo. 2.5 Il sito web del Tribunale Il Tribunale di Terni ha attivato un sito internet raggiungibile all’interno del Portale degli Uffici Giudiziari dell’Umbria, realizzato e gestito dal CISIA locale. È raggiungibile all’indirizzo http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/it/tribunaleterni.page 6 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 3 La struttura organizzativa del Tribunale 3.1 Attribuzioni istituzionali La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie tanto da costituire da sempre “la ragionevole durata del processo” un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”. Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell’art. 111 Cost. Nel quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge assicura la ragionevole durata” del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice. Il Tribunale Ordinario ha competenza limitata ad una circoscrizione territoriale chiamata circondario, ed è giudice di merito in primo grado per: Tutte le cause civili che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del tribunale per i minorenni; Tutte le cause penali che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace, del tribunale per i minorenni, della corte d'Assise. Come giudice di secondo grado (appello) il Tribunale Ordinario decide sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in materia civile o penale. Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate del Tribunale come giudice di prima istanza sono impugnabili davanti alla corte d'appello; quelle pronunciate come giudice d'appello sono, invece, impugnabili con ricorso per cassazione. Il Tribunale, può giudicare: in composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo magistrato (il giudice unico); in composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre magistrati: il presidente e due giudici a latere. La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta nei casi previsti dalla legge. 3.2 Organizzazione del Tribunale L’organizzazione del Tribunale è rappresentata nella seguente struttura: 7 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 3.2.1 Il personale di magistratura Presidente del Tribunale Dott. Girolamo Lanzellotto Piano: Quarto Stanza: 405 Il Presidente del Tribunale ha la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nei rapporti esterni, distribuisce il lavoro tra i giudici, adottando i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giurisdizionale, e svolge le funzioni giudiziarie che sono riservate alla sua competenza funzionale. Area civile 3.2.1.1 Civile - Magistrati Assegnati: Dott.ssa Marzia Di Bari Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.ssa Natalia Giubilei Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.ssa Chiara Aytano Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.ssa Barbara Di Giovannantonio Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.re Mario Montanaro Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.re Alessandro Nastri Incarico: Giudice Sezione Civile 8 Dott.ssa Manuela Olivieri GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.ssa Angelica Capotosto Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.re Luca Ponzillo Incarico: Giudice Sezione Civile Dott.re Alberto Caprioli Incarico: Giudice Sezione Civile Giorni di udienza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 3.2.1.2 Agraria - Magistrati Assegnati: Dott.re Luca Ponzillo Incarico: Giudice Sezione Civile Dott. re Alberto Caprioli Incarico: Giudice Sezione Civile Giorni di udienza: un lunedì al mese 3.2.1.3 Fallimenti - Magistrati Assegnati: Dott.ssa Angelica Capotosto Incarico: Giudice delegato ai Fallimenti Dott.re Alessandro Nastri Incarico: Giudice delegato ai Fallimenti Giorni di udienza: martedì e venerdì 3.2.1.4 Lavoro e Previdenza - Magistrati Assegnati: Dott.ssa Chiara Aytano Incarico: Giudice del Lavoro Dott.ssa Gabriella Piantadosi Incarico: Giudice del Lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri Incarico: Giudice del Lavoro Giorni di udienza: martedì, mercoledì e giovedì Area Penale 3.2.1.5 Ufficio G.I.P./G.U.P. - Magistrati Assegnati: Dott.re Maurizio Santoloci Incarico: Giudice Sezione Gip-Gup Dott.ssa Simona Tordelli Incarico: Giudice Sezione Gip-Gup 9 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 3.2.1.6 Sezione Penale e Misure Prevenzione - Magistrati Assegnati: Dott.re Massimo Zanetti Incarico: Presidente della Sezione penale Piano: Quarto Dott.re Angelo Matteo Socci Incarico: Giudice Sezione penale Dott.re Federico Bona Galvagno Incarico: Giudice Sezione penale Dott.ssa Rossana Taverna Incarico: Giudice Sezione penale 3.2.1.7 Corte di Assise - Magistrati Assegnati: Dott.re Massimo Zanetti Incarico: Giudice Corte di Assise Dott.re Angelo Matteo Socci Incarico: Giudice Corte di Assise Dott.re Federico Bona Galvagno Incarico: Giudice Corte di Assise Dott.ssa Rossana Taverna Incarico: Giudice Corte di Assise Giorni di udienza -monocratico: lunedì e giovedì Giorni di udienza - collegiale: martedì ed un giovedì al mese 3.2.2 Il personale amministrativo La struttura amministrativa del Tribunale è organizzata nell’area civile e penale, che sono articolate in funzione dell’erogazione dei servizi giudiziari connessi alle relative Sezioni giurisdizionali, e dall’area amministrativa che si occupa prevalentemente di servizi amministrativi. L'area civile è articolata nei settori contenzioso, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali e fallimenti. L'area penale è articolata nei settori dibattimentale, Giudice Indagine Preliminare / Giudice Udienza Preliminare e nei servizi direttamente connessi quali quelli afferenti ad i corpi di reato, alle spese di giustizia ed al Fondo Unico Giustizia. L’area amministrativa è articolata in due settori dei quali uno si occupa delle risorse umane (personale di magistratura e amministrativo) e materiali (beni e servizi), l’altro delle spese di giustizia (spese pagate, spese prenotate e recupero crediti). La direzione di questa complessa struttura è affidata ad un Dirigente amministrativo, con le attribuzioni di cui al Decreto Legislativo n° 165 del 2001 e, con particolare riguardo agli Uffici Giudiziari, al Decreto Legislativo n° 240 del 2006. 10 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 3.2.2.1 Dirigenza Amministrativa Dirigente Amministrativo Dott.ssa Francesca Lojodice Stanza: 401 Telefono: 0744/398101 Area amministrativa 3.2.2.2 Segreteria Amministrativa Stanza: 404 Orario al pubblico: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Telefono: 0744/398400 Personale Amministrativo: Sig.ra Caterina Ottaviani (Funzionario Giudiziario) Stanza:403 Telefono:0744/398102 Email: [email protected]; Sig.ra Teresa Argenti (Assistente Giudiziario) Sig.ra Carla Pompei (Assistente Giudiziario) Sig.re Marco Sorce (Conducente di automezzi) 403 0744/398102; 3.2.2.3 Ufficio Spese di Giustizia Stanza: 402 Attività svolte: Ufficio Spese Pagate: predisposizione e registrazione delle richieste di ordinativi di pagamento da inviare al Funzionario Delegato, presso la corte di Appello di Perugia, sia per la materia civile che per quella penale. Ai fini del pagamento è necessario fornire all'ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) nonché il codice fiscale ovvero, in caso di persone giuridiche, la esatta denominazione, sede e partita IVA. Vanno fornite altresì le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN. Ufficio Recupero Crediti: iscrizione delle partite di credito, sia in materia civile che in quella penale, per il recupero delle pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie e spese di giustizia. Competente per la riscossione è la società Equitalia, a cui l’ufficio trasmette le partite di credito da recuperare. Dall’ottobre 2008 l’ufficio non provvede più ad inviare l’invito al pagamento, in quanto tale attività è stata demandata ad Equitalia S.p.A. (D.L. 112/08 convertito in legge 133/08, vedi Circolare Ministero Giustizia 29 settembre 2008, n. 126253/U); è consentito comunque il pagamento “spontaneo” attraverso il mod. F23.L'ufficio Recupero Crediti, nella persona del suo responsabile, è anche competente a concedere la dilazione e/o la rateizzazione dei soli crediti relativi a spese processuali e/o sanzioni pecuniarie processuali. La dilazione e/o la rateizzazione può essere chiesta presentando apposita istanza prima dell'inizio della trasmissione della partita ad Equitalia S.p.A. Successivamente all’invio ad Equitalia S.p.A. la competenza è della predetta società. Si sottolinea che la competenza a concedere la rateizzazione delle pene pecuniarie (multa e ammenda) è esclusivamente del magistrato (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale). L'Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia. 11 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Orario al pubblico: dalle ore 9:00 alle 13:00 Telefono: 0744/398130 Personale Amministrativo: Sig.ra Caterina Ottaviani (Responsabile del servizio) Stanza: 403 Telefono: 0744/398102; Sig.re Adelmo Folletti (Assistente giudiziario) Sig.ra Silvia Bertini (Assistente giudiziario) Sig.ra Carla Pompei (Assistente giudiziario) Area civile 3.2.2.4 Cancelleria Procedimenti Contenziosi Stanza: 427 Attività svolte: Nella materia del contenzioso civile ordinario, delle cause agrarie nonché delle separazioni e divorzi: Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti, deposito memorie, rilascio copie, rilascio certificazioni relative alle risultanze dei registri; tenuta dei fascicoli, d'ufficio e di parte; pubblicazione ordinanze, decreti ingiuntivi e sentenze. Orario al pubblico: Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Telefono: 0744/398153 Personale Amministrativo: Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo) Stanza: 415 Telefono: 0744/398120; Email: [email protected]; Sig.ra Giuliana Laurenzi (Funzionario giudiziario) Dott.ssa Silvia Provenzani (Cancelliere) Sig.ra Lucia Franconieri (Cancelliere) Sig.ra Anna Puglia (Operatore Giudiziario) Dott.ssa Gloria Romanini (Cancelliere) Sig.re Massimo Magrelli (Assistente Giudiziario) Sig.ra Stefania Cola (Assistente Giudiziario) Sig.ra Carla Provantini (Assistente Giudiziario) Sig.ra Monica Carsili (Assistente Giudiziario) Sig.re Ivano Ostili (Operatore trasporti) Sig.re Roberto Baglioni (Ausiliario) Sig.ra Ornella Marceddu (Ausiliario) 3.2.2.5 Cancelleria Volontaria Giurisdizione Stanza: 417 12 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Attività svolte: Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti relativi alla materia della volontaria giurisdizione e delle successioni, nonché di tutti gli atti di competenza del Giudice Tutelare. Giuramento perizie e traduzioni e ricezione atti pubblici (atti notori, e atti in materia successoria). Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici in materia civile e dell'Albo dei Periti in materia penale. Tenuta del registro Stampa e attività connesse Telefono: 0744/398154 0744/398128 Personale Amministrativo: Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo) Sig.ra Giuliana Laurenzi (Funzionario giudiziario) Stanza:416 Telefono:0744/398154; Email: [email protected] Sig.ra Maria Cristina Corvi (Cancelliere) Sig.ra Claudia Sampalmieri (Assistente Giudiziario) Sig.ra Stefania Innocenzi (Assistente Giudiziario) 3.2.2.6 Cancelleria Esecuzioni Immobiliari Stanza: 204 Attività svolte: Ricezione atti relativi alle procedure esecutive immobiliari, gestione e tenuta dei relativi fascicoli. Telefono: 0744/398135 Personale Amministrativo: Dott.ssa Anna Lelli (Direttore Amministrativo) Stanza: 203 Telefono: 0744/398151; Email: [email protected]; Sig.ra Elvira Moricotti (Operatore giudiziario) Sig.re Stefano Giovagnoli (Operatore giudiziario) 3.2.2.7 Cancelleria Esecuzioni Mobiliari Stanza: 201 Attività svolte: Ricezione atti relativi alle procedure esecutive mobiliari, gestione e tenuta dei relativi fascicoli Telefono: 0744/398132 0744/398133 Personale Amministrativo: Dott.ssa Anna Lelli (Direttore Amministrativo) 13 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Stanza:203 Telefono:0744/398151 Email: [email protected] Dott.ssa Daniela Francia (Funzionario Giudiziario) Sig.ra Maria Teresa Scimmi (Assistente Giudiziario) Sig.ra Mariangela Greppellino (Ausiliario) 3.2.2.8 Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali Stanza: 215 Attività svolte: ricezione atti relativi alle procedure concorsuali e fallimentari (procedure per la dichiarazione di fallimento; procedure per l'accertamento dello stato d'insolvenza; fallimenti; concordati preventivi; amministrazioni controllate; liquidazioni coatte amministrative); certificazioni in materia fallimentare. Telefono: 0744/398140 0744/398141 0744/398143 Personale Amministrativo: Dott.re Giovanni Cervone (Direttore Amministrativo) Stanza: 215 Telefono: 0744/398142; Email: [email protected]; Dott.ssa Margherita De Angelis (Funzionario Giudiziario) Stanza:215 Telefono: 0744/398143 Email: [email protected] Sig.ra Silvia Carotti (Assistente Giudiziario) Sig.re Andrea Ribeca (Assistente Giudiziario) Sig.re Paolo Marignetti (Ausiliario) 3.2.2.9 Cancelleria Separazioni e Divorzi Stanza: 426 Attività svolte: Attività svolte: Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti, deposito memorie, rilascio copie, tenuta dei fascicoli, d'ufficio e di parte. Pubblicazione ordinanze, decreti e sentenze. Telefono: 0744/398121 0744/398125 Personale Amministrativo: Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo) 3.2.2.10 Cancelleria Lavoro Stanza: 408 14 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Attività svolte: Contenzioso in materia di lavoro e previdenza : Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti, deposito memorie, rilascio copie, rilascio certificazioni relative alle risultanze dei registri; tenuta dei fascicoli, d'ufficio e di parte, pubblicazione ordinanze, decreti ingiuntivi e sentenze. Telefono: 0744/398124 Personale Amministrativo: Dott.ssa Patrizia Tralascia (Cancelliere) Stanza: 408 Sig.ra Paola Carotti (Assistente Giudiziario) Sig.re Ivano Ostili (Operatore giudiziario) Area penale 3.2.2.11 Cancelleria Dibattimento, Corte di Assise e Misure di Prevenzione Stanza: 322 - 323 - 324 Attività svolte: Adempimenti relativi alla fase dibattimentale precedenti e successivi all'udienza. Patrocinio a spese dello Stato. Nomina e liquidazione Giudici Popolari. Attività relativa ai decreti /ordini di pagamento in materia di spese di giustizia. . Adempimenti relativi ai procedimenti di riesame ed appello ai sensi degli articoli 309, 310 e 324 codice procedura penale relativamente alle misure cautelari reali . Adempimenti relativi ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione Telefono: 0744/398163 0744/398167 0744/398165 0744/398166 0744/398168 Personale Amministrativo: Dott.re Marco Cuini (Direttore Amministrativo) Stanza:321 Telefono:0744/398161; Email: [email protected] Dott.ssa Manola Valentini (Funzionario Giudiziario) Dott.ssa Gigliola Almadori (Cancelliere) Dott.re Sandro Corvi (Cancelliere) Dott.ssa Marinella Schirano (Cancelliere) Sig.ra Maria Rita Barzagli (Assistente Giudiziario) Sig.ra Francesca Valentini (Assistente Giudiziario) Sig.ra Anna Maria Crecco (Assistente Giudiziario) Sig.re Antonio Galiero (Ausiliario) 3.2.2.12 Cancelleria Centrale G.I.P./G.U.P. Stanza: 121-125 15 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Attività svolte: Ricezione atti; iscrizione nei registri informatici Telefono:0744/398175 Personale Amministrativo: Dott.ssa Rita Abbate (Direttore Amministrativo) Stanza:101 Telefono:0744/398169; Email: [email protected] Dott.re Umberto Pistelli (Cancelliere) Dott.ssa Francesca Romana Cortoni (Cancelliere) Dott.ssa Orietta Federici (Cancelliere) Dott.ssa Matilde Passagrilli (Assistente Giudiziario) Sig.ra Paola Patacca (Assistente Giudiziario) Sig.ra Emma Baiocco (Operatore Giudiziario) Sig.re Andrea Palestra (Ausiliario) 3.2.2.13 Ufficio Decreti Penali Stanza: 110 Attività svolte: Gestione delle richieste di decreti penali di condanna, dalla fase dell’emissione fino alla fase dell’esecutività o dell’opposizione. Telefono:0744/398162, 0744/398176 Personale Amministrativo: Dott.ssa Rita Abbate (Direttore Amministrativo Responsabile) Sig.ra Laura Menestò (Funzionario Giudiziario) Sig.ra Sonia Del Fiacco (Assistente Giudiziario) Sig.re Andrea Palestra (Ausiliario) Sig.ra Annita Pisano (Ausiliario) 16 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4 I Servizi per il cittadino 4.1 Copie e visura atti civile/penale Il servizio copie è svolto presso le singole cancellerie, in relazione agli atti ed ai procedimenti di propria pertinenza. Il costo delle copie è variabile, in base ai diritti di copia, come riportato nella tabella. 4.1.1 Tabella dei diritti di Copia Diritto di copia senza certificazione di conformità Numero pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di copia con urgenza 1 2 3 1-4 1,44 4,32 5-10 2,88 8,64 11-20 5,76 17,28 21-50 11,54 34,62 51-100 23,07 69,21 Oltre le 100 23,07 più 9,62 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 69,21 più 28,86 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 Diritto di copia autentica Numero di pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di certificazione di conformità Totale delle colonne 2 e3 Totale con urgenza 1 2 3 4 5 1-4 1,92 9,62 11,54 34,62 5-10 3,86 9,62 13,48 40,44 11-20 5,76 9,62 15,38 46,14 21-50 9,62 9,62 19,24 57,72 51-100 19,23 9,62 28,85 86,55 Oltre le 100 19,23 più 11,54 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 9,62 28,85 più 11,54 ogni 86,55 più 34,62 ogni ulteriore 100 pagine o ulteriore 100 pagine frazione di 100 o frazione di 100 17 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo Tipo di supporto Diritto di copia forfettizzato Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore 3,84 Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti 5,76 Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore 6,41 Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti 7,69 Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti 9,62 Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB 4,5 Per ogni compact disk 320,48 Diritto di copia rilasciata in formato elettronico Numero pagine 4.2 Diritto di copia forfettizzato 1 2 1-4 0,96 5-10 1,92 11-20 3,84 21-50 7,69 51-100 15,38 Oltre le 100 15,38 più 6,41 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 Servizi telematici per i cittadini I cittadini possono usufruire di alcuni servizi di seguito elencati attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST), disponibile sul dominio giustizia. Il Portale dei Servizi Telematici rappresenta il nuovo ed importante strumento fornito dal Ministero della Giustizia per la fruizione digitale di numerosi servizi di Cancelleria in ambito civile e penale rivolti all'utenza 18 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni professionale (avvocati, commercialisti, CTU, ecc.) e non professionale (cittadini, associazioni, ecc..) che a vario titolo si rivolge presso un Ufficio Giudiziari. Collegandosi al sito http://pst.giustizia.it l'utente può accedere alle diverse tipologie di servizio, seguendo un percorso di navigazione già classificato per tipologia di utente/servizio. SERVIZI AD ACCESSO LIBERO Punti di Accesso Consultazione Pubblica dei Registri Servizi on-line Giudici di Pace Portale delle Procedure Concorsuali Consultazione Uffici Giudiziari SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO Servizio Generale Indirizzi Elettronici Deposito Atti Giudiziari Consultazione Registri Notifiche e Comunicazioni Telematiche Pagamenti Telematici 19 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4.3 SERVIZI CIVILI 4.3.1 FAMIGLIA 4.3.1.1 SEPARAZIONE CONSENSUALE COS’È? I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è l’accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) ovvero le condizioni concernenti la disciplina della separazione; inoltre i coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 158 c.c., art. 711 ss. c.p.c., art. 12 d.l.2014 n. 132 CHI PUÒ RICHIEDERLA? I coniugi congiuntamente assistiti da un difensore COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso, deve essere firmato da entrambi i coniugi, ed in allegato deve essere depositata la seguente documentazione: · Estratto di matrimonio · Stato di famiglia di entrambi i coniugi · Certificato di residenza di entrambi i coniugi · Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi · Nota di iscrizione a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Civile- contenzioso QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 43,00) 4.3.1.2 SEPARAZIONE GIUDIZIALE COS’È? In assenza di accordo, ciascun coniuge può, indipendentemente dalla volontà dell’altro, ottenere la separazione allorquando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 151 cc, art. 706 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Ciascun coniuge assistito da un difensore COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto di matrimonio, · Stato di famiglia del richiedente, 20 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni · Certificato di residenza, · Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi, · Nota di iscrizione a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria civile- contenzioso QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00) 4.3.1.3 DIVORZIO CONGIUNTO COS’È? I coniugi, già separati, possono ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 CHI PUÒ RICHIEDERLO? I coniugi assistiti da un difensore. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto dell’atto di matrimonio, · Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi, · Copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati, · Dichiarazione dei redditi, · Nota di iscrizione a ruolo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Civile-contenzioso QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 43,00). 4.3.1.4 DIVORZIO GIUDIZIALE COS’È? In assenza di accordo ciascun coniuge può, indipendentemente dalla volontà dell’altro, ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili allorquando siano decorsi tre anni dalla separazione consensuale ovvero giudiziale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 CHI PUÒ RICHIEDERLO? Ciascun coniuge assistito da un difensore COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI 21 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio, · Stato di famiglia e certificato di residenza del richiedente, · Copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati, · Dichiarazione dei redditi, · Nota di iscrizione a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria civile- contenzioso QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00). 4.3.1.5 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO COS’È? È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione, consensuale ovvero giudiziale, o divorzio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 710 c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? I coniugi, congiuntamente o singolarmente, assistiti dall’avvocato COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio, · Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi, · Nota di iscrizione a ruolo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00). 4.3.1.6 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI COS’È? È una misura di protezione che il giudice può applicare a tutela delle persone facenti parte del nucleo familiare nell’ipotesi in cui vengano riscontrate condotte di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà. La durata dell’ordine di protezione (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare, intervento dei servizi sociali, pagamento di un assegno periodico) non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal giudice. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 22 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Artt. 342-bis e 342-ter c.c., art. 736-bis c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Il coniuge, il convivente ovvero altro componente (maggiorenne) del nucleo familiare assistiti da un avvocato. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Certificato di residenza e stato di famiglia delle parti, · Eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo), · Nota di iscrizione a ruolo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Esente. 4.3.1.7 ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE COS’È? L’istituto soddisfa l’esigenza di adottare una persona maggiorenne; con essa l’adottato assume il cognome dell’adottante, acquista il diritto a succedere all’adottante alla pari dei figli legittimi, acquisisce il diritto agli alimenti da parte dell’adottante. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 291 ss. c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Di regola, inoltre, chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). È necessaria l’assistenza di un avvocato. Per l’adozione ordinaria è richiesto: · Il consenso di chi adotta · Il consenso dell’adottando · L’assenso dei genitori dell’adottando · L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati · L’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti) In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Copia integrale dell'atto di nascita, certificato di residenza, certificato di matrimonio o di stato libero, stato di famiglia storico dell’adottante; · Copia integrale dell'atto di nascita, certificato di residenza e stato di famiglia, certificato di matrimonio o di stato libero, certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.) dell’adottando. DOVE SI RICHIEDE? 23 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00) 4.3.1.8 PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE COSA SONO? Il servizio è diretto a garantire la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 CHI PUÒ RICHIEDERLI? Chi ha necessità di: · Cancellare o modificare un atto dello stato civile · Ricostruire un atto smarrito o distrutto · Promuovere la formazione di un atto omesso · Opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di eseguire le pubblicazioni di matrimonio COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Copia autentica dell’atto di cui si chiede la correzione, · Eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta, · Nota di iscrizione a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00). 4.3.2 PERSONE –GIUDICE TUTELARE 4.3.2.1 INTERDIZIONE COS’È? L’interdizione è l’istituto che si pone a tutela dei soggetti che si trovano in stato di abituale infermità di mente. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 414 c.c., art. 712 e ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il coniuge (o la persona stabilmente convivente), i familiari entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado assistiti dall’avvocato costituito ed il p.m. costituito COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto dell'atto di nascita, · Estratto dello stato di famiglia, 24 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni · Documentazione medica, · Nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria civile - contenzioso QUANTO COSTA? Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.2.2 INABILITAZIONE COS’È? L’inabilitazione è l’istituto che si pone a tutela dei soggetti che si trovano in uno stato di parziale incapacità NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 414 c.c., art. 712 e ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il coniuge (o la persona stabilmente convivente), i familiari entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado assistiti dall’avvocato costituito ed il p.m. costituito COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto dell'atto di nascita; · Estratto dello stato di famiglia · Documentazione medica · Nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria civile - contenzioso QUANTO COSTA? Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.2.3 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COS’È? L’amministrazione di sostegno è la misura di protezione prevista dalla legge al fine di tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404 ss. c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il soggetto beneficiario, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, il convivente, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · Estratto dell'atto di nascita; 25 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni · Estratto dello stato di famiglia · Documentazione medica · Nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato. 4.3.2.4 TUTELE · TUTELA GIUDIZIALE La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge al fine di tutelare gli interessi delle persone incapaci di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. La tutela giudiziale viene aperta in seguito alla pronuncia della sentenza di interdizione; dopo l’apertura della tutela viene nominato un tutore che rappresenta l’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. · TUTELA DEI MINORI Fino all’età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori. Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge per tutelare gli interessi di un minore. La tutela di un minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni, dell’ufficiale di stato civile ovvero dei parenti del minore. Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide di nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore. 4.3.2.5 CURATELA La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo l’apertura della curatela viene nominato un curatore, che è la persona che assiste l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Il Giudice tutelare a tal fine convoca d’ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell’inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l’inabilitato. 4.3.2.6 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL TRIBUNALE RELATIVE A PERSONE INCAPACI DI AGIRE COSA SONO? Il tutore (o il curatore o l’amministratore di sostegno) deve chiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio: - L’accettazione o la rinuncia all’eredità - L’accettazione di donazioni - La stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni - Promuovere giudizi - Riscuotere capitali - Effettuare investimenti finanziari NORMATIVA DI RIFERIMENTO artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c. 26 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni CHI PUÒ RICHIEDERLE? Il tutore (o il curatore o l’amministratore di sostegno), eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere. COME SI RICHIEDONO E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: Documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.), Nota di iscrizione della causa al ruolo. DOVE SI RICHIEDONO? Cancelleria volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.2.7 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE RELATIVE A MINORI COSA SONO? I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, come per esempio: - Alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte - Accettare o rinunciare a eredità o legati Accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra novennali NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 320 c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLE? I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale. COME SI RICHIEDONO E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: Documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.), Nota di iscrizione della causa al ruolo. DOVE SI RICHIEDONO? Cancelleria volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.3 EREDITÀ E SUCCESSIONI 4.3.3.1 RINUNCIA ALL’ EREDITÀ COS’È? 27 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 519 ss. c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il chiamato all’eredità. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI L’interessato deve presentare la seguente documentazione: · Certificato di morte, · Documento di identità valido, · Codice fiscale, · Copia autentica dell'eventuale testamento, · Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30) QUANTO COSTA? Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato , è previsto il pagamento dell’imposta da bollo (euro 16,00) e dell’imposta di registro (EURO 200,00). 4.3.3.2 ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON IL BENEFICIO D’INVENTARIO COS’È? L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, in questo modo l’erede non è tenuto al pagamento i debiti ereditari ed i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; se l’erede è minore oppure è stato interdetto o inabilitato questa procedura è obbligatoria. L’accettazione con il beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 484 ss. c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il chiamato all’eredità. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere). Se l’erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l’inventario non è compiuto entro questo termine, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. 28 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Se l’erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi. L’interessato deve presentare la seguente documentazione: · Certificato di morte, · Documento di identità valido, · Codice fiscale, · Copia autentica dell'eventuale testamento, · Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate, DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30) QUANTO COSTA? Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, è previsto il pagamento dell’imposta da bollo (euro 16,00), il pagamento dell’imposta di trascrizione (euro 294,00), e una marca da bollo per diritti copia (per copia conforme uso trascrizione). 4.3.3.3 EREDITÀ GIACENTE: NOMINA DEL CURATORE COS’È? Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto), su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio (dalla Procura), nomina un curatore dell’eredità (giacente). NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 528 ss. c.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Chi ha un interesse da far valere. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso il certificato di morte del defunto, la necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento dei diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.4 TITOLI DI CREDITO 4.3.4.1 AMMORTAMENTO DI ASSEGNI COS’È? L’ ammortamento è la procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso. 29 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni In tali evenienze è necessario fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno è pagabile (o nel domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 CHI PUÒ RICHIEDERLO? In caso di assegno bancario: solo il beneficiario. In caso di assegno circolare: il beneficiario o l’istituto che lo ha emesso. In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l’ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale indicando i requisiti del titolo; inoltre occorre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.4.2 AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE COS’È? L’ammortamento di un titolo di credito è la procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 89 ss. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 CHI PUÒ RICHIEDERLO? Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione). COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti ad identificarla. Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? 30 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.4.3 RIABILITAZIONE TRATTA) DEL PROTESTATO (ASSEGNO, CAMBIALE, COS’È? La riabilitazione è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 17 L. 7 marzo 1996, n. 108 CHI PUÒ RICHIEDERLA? Può essere riabilitato dal Tribunale del luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: · L’originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell’originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca), · La quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del creditore · Una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso, · La nota di iscrizione a ruolo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Volontaria Giurisdizione QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.5 ATTI NOTORI 4.3.5.1 ATTO NOTORIO COS’È? L’atto di notorietà consiste nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale, sotto il vincolo del giuramento, da parte di persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 30 L. 7 agosto 1990, n. 241 CHI PUÒ RICHIEDERLO? Chiunque abbia interesse all'atto. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il dichiarante e i due testimoni (persone a conoscenza del fatto che viene attestato) devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. DOVE SI RICHIEDE? 31 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30) QUANTO COSTA? Pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00) 4.3.6 REGISTRO STAMPA 4.3.6.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA COS’È? Il servizio si occupa di curare la pubblicazione dei giornali o periodici, in particolare nel Registro Stampa vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica, ovvero il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. 7 marzo 2001, n. 62 CHI PUÒ RICHIEDERLA? Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare alla domanda: Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista, Copia autentica dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica, Dichiarazione dello stampatore di aver ricevuto l’incarico a provvedere alla stampa DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Pagamento dell’imposta di bollo (euro16,00), versamento della tassa sulle concessioni governative (euro 168,00) 4.3.7 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 4.3.7.1 ISTANZA DI FALLIMENTO COS’È? È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un imprenditore commerciale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche CHI PUÒ RICHIEDERLO? L'istanza, previa assistenza dell’avvocato, può essere presentata da: · Uno o più creditori · Il debitore · Il Pubblico Ministero · L’erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI 32 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Documentazione da allegare al ricorso: · Visura C.C.I.A.A. della società (obbligatorio) · Eventuale certificato camerale sui protesti · Copia dell’ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata · Certificato di residenza e cittadinanza di tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone, s.a.s., s.n.c. e individuali · La nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.7.2 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO COS’È? La fase dell’accertamento del passivo è diretta all’ individuazione dei creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito; in questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. NORMATIVA DI RIFERIMENTO artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni) CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai creditori anteriori alla data del fallimento. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Trasmettere il ricorso, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, previa indicazione della procedura cui si intende partecipare, le generalità del creditore, la somma che si intende insinuare al passivo, la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario). DOVE SI RICHIEDE? Inoltro all’indirizzo di posta certificata della procedura aperta dal curatore, che a sua volta è tenuto a depositare il progetto di stato passivo presso la cancelleria fallimentare entro 15 gg. dall’udienza. QUANTO COSTA? Esente dal versamento del contributo unificato. 4.3.7.3 CONCORDATO PREVENTIVO COS’È? Il concordato preventivo è diretto al raggiungimento di un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori al fine di risolvere la crisi aziendale mediante una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. 33 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni CHI PUÒ RICHIEDERLO? L’imprenditore che si trova in stato di crisi. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare al ricorso: Il certificato visura Camera di Commercio della società, La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa, Lo stato analitico ed estimativo delle attività, L’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore elenco dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, ex art 161 legge fallimentare, Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, La relazione di un professionista iscritto all’ordine dei revisori contabili che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, La proposta di concordato preventivo e della relazione del professionista in triplice copia (1 originale e 2 copie); La nota di iscrizione a ruolo. Ai sensi dell’art. 161, comma 6, l’imprenditore può depositare il ricorso, contenente la domanda di concordato, allegando: I bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, L’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, Riservandosi di depositare la proposta, il piano ed i documenti sopra elencati entro un termine fissato dal giudice; nello stesso termine può, in alternativa, presentarsi l’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.7.4 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI COS’È? Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione. Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 182-bis L.F CHI PUÒ RICHIEDERLO? L’accordo di ristrutturazione può essere presentato dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Documentazione da allegare all’accordo di ristrutturazione dei debiti: 34 relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili nota di iscrizione a ruolo. Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 98,00). 4.3.7.5 ESDEBITAZIONE DEL FALLITO COS’È? L’istituto dell’esdebitazione è diretto alla liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti allorquando ricorrano i presupposti previsti dalla legge. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 142 ss. L.F. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento contributo unificato (euro 98,00) pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00) 4.3.7.6 RECLAMO AVVERSO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO E DEL TRIBUNALE COS’È? Il servizio è diretto a gestire le istanze con cui si propone reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del Tribunale NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 26 L.F. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Il curatore, il fallito, il comitato dei creditori ovvero chiunque vi abbia interesse COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Entro 10 gg. dalla comunicazione, notificazione ovvero dall’esecuzione delle forme pubblicitarie (nel caso degli interessati) depositare il ricorso, la documentazione correlata e la nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? 35 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00) 4.3.7.7 RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI COS’È? Il servizio è diretto a gestire le istanze con cui si propone reclamo avverso gli atti di amministrazione del curatore, le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi NORMATIVA DI RIFERIMENTO artt. 36 ss. L.F. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Il fallito ovvero chiunque vi abbia interesse COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Entro 8 gg. dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere depositare il ricorso con la documentazione corredata e la nota di iscrizione della causa a ruolo DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Fallimentare QUANTO COSTA? Versamento contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00). 4.3.8 ESECUZIONI IMMOBILARI 4.3.8.1 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE COS’È? L’espropriazione inizia con il pignoramento ovvero con un un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa, su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo, al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano ad espropriazione. Il pignoramento immobiliare ha per oggetto beni e diritti immobiliari del debitore che si intendono sottoporre ad esecuzione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 555 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo . COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. Entro 15 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare: · le copie conformi del titolo esecutivo del precetto e dell’atto di pignoramento · la nota di iscrizione a ruolo. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 36 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4.3.8.2 CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO COS’È? Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose ovvero ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 495 c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il debitore. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione il debitore deve depositare l’istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto del precetto per cui è stato eseguito il pignoramento dedotti i versamenti effettuati di cui sia stata fornita prova DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 4.3.8.3 INTERVENTO DEI CREDITORI COS’E’? Con l’intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi . NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 499 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Depositare il ricorso previa indicazione del credito e del suo titolo, della domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 4.3.8.4 ISTANZA DI VENDITA COS’È? L’istituto ha la funzione di convertire i beni pignorati in denaro liquido al fine di soddisfare le ragioni dei creditori (procedenti ed intervenuti) 37 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 567 c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.). L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Immobiliari QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 278,00), pagamento di euro 27,00 per anticipazione forfettaria diritti di notifica. 4.3.9 ASTE IMMOBILARI 4.3.9.1 PARTECIPAZIONE ALLE ASTE COS’È? A seguito dell’ordine di vendita, di cui è dato pubblico avviso, tutti i soggetti interessati, fatta eccezione per il debitore, sono ammessi a concorrere per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 571 c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Tutti i soggetti interessati, personalmente o a mezzo di procuratore legale. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI La domanda di partecipazione deve essere presentata in busta chiusa, all’esterno della quale vanno annotati il nome del giudice e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. L’offerta deve essere presentata entro le ore 11:00 del giorno precedente all'asta e deve contenere: l’indicazione delle generalità dell’offerente e del prezzo offerto e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare mediante assegno circolare (che va inserito nella busta) intestato alla procedura DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 38 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4.3.10 ESECUZIONI MOBILARI 4.3.10.1 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE COS’È? L’espropriazione inizia con il pignoramento ovvero con un un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa, su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo, al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano ad espropriazione. Il pignoramento mobiliare ha per oggetto beni e diritti mobiliari del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 513 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo . COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. Entro 15 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare: · la nota di iscrizione a ruolo · le copie conformi del titolo esecutivo del precetto e dell’atto di pignoramento. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Mobiliari 4.3.10.2 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI COS’È? L’espropriazione inizia con il pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi che si esegue mediante un atto notificato personalmente al terzo o al debitore. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 543 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo . COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente. Entro 30 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare: la nota di iscrizione al ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento . DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria Esecuzioni Mobiliari QUANTO COSTA? Versamento del contributo unificato (euro 139,00 se la somma precettata è superiore a 2.500,00 ovvero euro 43,00 se è inferiore), pagamento di euro 27,00 per anticipazione diritti di notifica. 39 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4.3.11 OPPOSIZIONI AL PROCESSO ESECUTUVO 4.3.11.1 OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE COS’È? L’opposizione all’esecuzione costituisce il rimedio di cui il debitore ovvero il terzo possono avvalersi al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 615 ss. c.p.c. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il debitore assistito dall’avvocato ovvero il terzo COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Se l’esecuzione non è ancora iniziata è prevista la notifica della citazione ed il deposito della seguente documentazione: la nota di iscrizione della causa a ruolo il fascicolo di parte contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione Se è iniziata l’esecuzione: depositare il ricorso insieme con i documenti in esso indicati DOVE SI RICHIEDE? Nel caso di opposizione preventiva cancelleria contenzioso Nel caso di opposizione incidentale cancelleria esecuzioni QUANTO COSTA? Nel caso di opposizione preventiva è previsto il versamento del contributo unificato in ragione del valore della causa. 4.3.11.2 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI COS’È? L’opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio di cui il debitore ovvero il terzo possono avvalersi al fine di contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto ovvero, più in generale, degli atti esecutivi NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 617 c.p.c. e ss. CHI PUÒ RICHIEDERLA? Il debitore assistito dall’avvocato ovvero il terzo COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Se l’esecuzione non è ancora iniziata è prevista la notifica, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, della citazione ed il successivo deposito della seguente documentazione: la nota di iscrizione della causa a ruolo il fascicolo di parte contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione Se è iniziata l’esecuzione: depositare il ricorso, entro il termine perentorio di 20 gg. dal primo atto di esecuzione oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti, insieme con i documenti in esso indicati DOVE SI RICHIEDE? 40 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Nel caso di opposizione preventiva cancelleria contenzioso Nel caso di opposizione incidentale cancelleria esecuzioni QUANTO COSTA? Nel caso di opposizione preventiva è previsto il versamento del contributo unificato in ragione del valore della causa . 4.3.12 ALBO C.T.U. E PERITI 4.3.12.1 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI COS’È? Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da consulenti ovvero periti di particolare competenza tecnica, scelti tra le persone iscritte in albi professionali; a tal fine, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e un Albo dei Periti divisi in categorie, tenuto dal Presidente del Tribunale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 61 ss. c.p.c. e artt. 13 ss. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti Tecnici); artt. 221 ss. c.p.p. e artt. 67 ss. att. c.p.p. (Albo dei Periti) CHI PUÒ RICHIEDERLO? Professionisti appartenenti alle seguenti categorie: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa appartenenti ad ordini, collegi ovvero associazioni riconosciute. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Depositare la domanda allegando la seguente documentazione: la dichiarazione sostitutiva sottoscritta, il certificato generale del casellario giudiziale, il curriculum la fotocopia della carta d’identità certificato di residenza in uno dei Comuni appartenenti al circondario di Terni DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria volontaria giurisdizione QUANTO COSTA? Pagamento marca da bollo (euro 16,00) e tassa di concessione governativa (euro 168,00) 4.3.13 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 4.3.13.1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE COS’È? La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 74 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 CHI PUÒ RICHIEDERLO? 41 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile è necessario che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dalla legge (il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito , risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24). Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: · i cittadini italiani · gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Presentare la richiesta sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal funzionario ovvero dal difensore in cui si deve indicare: il processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo; l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. ll cittadino non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato DOVE SI RICHIEDE? Consiglio dell’ordine degli Avvocati in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale pende il processo ovvero a quello in cui è competente a conoscere il merito Stanza QUANTO COSTA? Esente. 4.3.14 ULTERIORI INFORMAZIONI 4.3.14.1 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO COS’È? La nota di iscrizione della causa a ruolo è l’istanza rivolta al cancelliere di iscrivere la causa nel ruolo generale. Allo scopo di standardizzare le modalità di iscrizione delle cause nei ruoli civili (contenzioso, volontaria giurisdizione, fallimentare e altro) il Ministero della Giustizia ha istituito un modello unico di nota di iscrizione a ruolo. La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata in ogni sua parte (indicazione delle parti, loro generalità e codice fiscale, l’oggetto della domanda ecc.). Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno inoltre apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 168 c.p.c., D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e circolare Ministero della Giustizia del 2 agosto 2000 4.3.14.2 CONTRIBUTO UNIFICATO COS’È? Il Contributo Unificato (C.U.) è un’imposta forfetizzata in un unico importo stabilito dal legislatore al fine di semplificare e sostituire le singole voci di tributi erariali gravanti sul procedimento giurisdizionale. Il C.U. è commisurato al valore o alla tipologia del processo. La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo o che, nel procedimento esecutivo, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del C.U. 42 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Oltre al versamento del C.U. sono previste le seguenti voci di spesa: diritto di copia e di certificato diritto di certificato pari a € 3,68 diritti forfettari di notifica pari a € 27,00 NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia - Testo A) e succesive modifiche 4.4 SERVIZI PENALI 4.4.1.1 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO COS’È? Il servizio si occupa di ricevere le richieste di incidente probatorio nel corso delle indagini ovvero dell’udienza preliminare al fine di procedere all’assunzione delle prove non rinviabili NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 392 e ss. c.p.p. CHI PUÒ RICHIEDERLO? Il PM, la persona sottoposta alle indagini (ovvero l’imputato) ed il suo difensore COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Nel corso delle indagini, entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza del medesimo termine, a conclusione delle indagini, ovvero, nel corso dell’udienza preliminare depositare l’istanza, unitamente a eventuali cose o documenti DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria gip-gup 4.4.1.1 OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE COS’È? Il servizio si occupa di ricevere le richieste di opposizione al decreto penale al fine di sospendere l’efficacia della condanna ed imporre che l’accertamento del fatto avvenga in forme diverse da quelle del procedimento per decreto. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 461, 557 c.p.p. CHI PUÒ RICHIEDERLO? L’imputato, la persona civilmente obbligata, il rappresentante legale della persona giuridica ed il suo difensore. COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Entro 15 gg. dalla notifica del decreto depositare istanza contenente gli estremi del decreto, la data del decreto ed il giudice che lo ha emesso DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria gip-gup 4.4.1.2 OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE MISURA CAUTELARE REALE COS’È? 43 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni Contro l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo ovvero contro il decreto che dispone il sequestro preventivo i soggetti legittimati possono presentare una richiesta di riesame, anche nel merito, diretta alla riforma del provvedimento impugnato la cui esecuzione non viene sospesa per effetto della proposizione del rimedio in oggetto. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 324 ss. c.p.p. CHI PUÒ RICHIEDERLO? L’imputato, il difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate ovvero chi avrebbe diritto alla restituzione COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Entro 10gg. dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro depositare la richiesta di riesame. DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria dibattimento - Ufficio del riesame. 4.4.1.3 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE COS’È? La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda). Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 74 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 CHI PUÒ RICHIEDERLO? Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: · i cittadini italiani · gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato · l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto se il richiedente è assistito da più di un difensore per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Presentare la richiesta sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal funzionario ovvero dal difensore in cui si deve indicare: il processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo; l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza 44 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni o della eventuale precedente comunicazione di variazione e la fotocopia della carta di identità. ll cittadino non appartenente all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. DOVE SI RICHIEDE? Presso la cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il giudizio . QUANTO COSTA? Esente. 4.4.1.1 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI COS’È? La presentazione dell’istanza di liquidazione consente al soggetto richiedente, avente diritto alla liquidazione, il pagamento degli onorari e delle spese a lui spettanti a seguito dell’attività svolta a vario titolo. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 165 ss. T.U.115/2002 CHI PUÒ RICHIEDERLO? I soggetti interessati COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Entro 100 gg dal compimento delle operazioni ovvero dall’espletamento dell’incarico l’interessato deposita l’istanza di liquidazione, la nota spese e la fattura DOVE SI RICHIEDE? Cancelleria del giudice che ha conferito l’incarico ovvero presso quella cui pende il procedimento 4.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI 4.5.1.1 RATEIZZAZIONE DILAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA COS’È? Il debitore può chiedere la rateizzazione ovvero la dilazione dell’importo dovuto per le spese processuali indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito previa indicazione del termine più breve entro cui provvedervi NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 232 ss. T.U. 115/2002 CHI PUÒ RICHIEDERLO? I soggetti interessati ovvero gli incaricati previa delega scritta COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Prima dell’inizio della procedura esecutiva ovvero dell’atto di pignoramento il debitore può depositare l’istanza contenente l’indicazione esatta del debito erariale, numero di ruolo della pendenza, titolo esecutivo nonché indicazione dei tempi della dilazione richiesta. DOVE SI RICHIEDE? Segreteria amministrativa- Ufficio recupero crediti QUANTO COSTA? Pagamento marca da bollo (euro 16,00) 45 GUIDA DEI SERVIZI Tribunale di Terni 4.5.1.2 CERTIFICATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA COS’È? Il servizio si occupa di rilasciare il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia CHI PUÒ RICHIEDERLO? I soggetti interessati COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI Presentare istanza (nella quale dovranno precisarsi i riferimenti personali nonché la dichiarazione di avvenuto pagamento delle spese), previa esibizione di un valido documento di identità. DOVE SI RICHIEDE? Ufficio spese di giustizia QUANTO COSTA? Pagamento marca da bollo (euro 16,00) 46