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COME SI DIVENTA INSEGNANTI?
COME SI DIVENTA INSEGNANTI? GUIDA PRATICA a cura della 1 Premessa Dalle consulenze effettuate nelle nostre sedi FLC-CGIL in occasione dello scorso aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto e dell’iscrizione alle prove preselettive per il primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo è emerso che, molti/e giovani laureati/e non risultavano in possesso di esami o crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dalla normativa per l’accesso all’insegnamento delle varie discipline. Il non possesso di esami o CFU, a ridosso con le scadenze imposte dalle procedure del MIUR, si è rivelato estremamente penalizzante per i neolaureati, obbligandoli nel migliore dei casi a un urgente conseguimento dei crediti mancanti, e, nel peggiore, precludendo loro opportunità lavorative e di formazione nel settore dell’istruzione. La presente guida – che raccoglie buona parte del materiale pubblicato dal nostro centro nazionale FLC nel corso del tempo e con aggiornamenti continui - nasce quindi con l’obiettivo di indirizzare le studentesse e gli studenti universitari a operare, già nel corso degli studi, scelte consapevoli in merito a esami e crediti universitari, e di offrire al contempo ai/lle neolaureati/e indicazioni essenziali per un futuro accesso alla professione insegnante nel sistema pubblico dell’istruzione. Le nostre sedi provinciali FLC CGIL e i nostri referenti nelle Università sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione. L’elenco degli uffici, con orari e contatti, sono reperibili sul sito www.flcfirenze.it e nelle pagine finali della presente guida. Rossana Casu FLC CGIL di Firenze Ultimo aggiornamento Maggio 2014 2 Alcune indicazioni preliminari Riepiloghiamo in questa scheda i requisiti e le procedure da seguire per accedere alla professione docente nelle scuole di ogni ordine e grado. I titoli di studio richiesti per poter insegnare Per accedere alla professione docente è necessario essere in possesso, di norma, di una laurea (vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale). Solo per alcuni insegnamenti è sufficiente il possesso di uno specifico diploma (docenti di scuola dell'infanzia e primaria, educatori nei convitti/educandati ed insegnanti tecnico pratici). Per l'insegnamento di sostegno agli alunni diversamente abili valgono i medesimi titoli di studio: esiste una priorità per coloro che sono anche in possesso della prescritta specializzazione. Come si può essere assunti nella Scuola Statale Con il solo possesso del titolo di studio (quindi senza abilitazione) si può richiedere di essere inclusi nelle graduatorie d'istituto di 3a fascia, che sono utilizzate dalle scuole per l'assunzione dei supplenti in sostituzione dei colleghi assenti. L’inserimento ha validità triennale. Il prossimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto varrà per il triennio nel 2014-2017 (si veda la sezione Approfondimenti). Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali (attualmente ‘chiuse’ e quindi riservate a personale in possesso di abilitazione che vi è già incluso) e per il restante 50% attraverso 3 i concorsi ordinari. Dalle Graduatorie ad Esaurimento si attinge anche per l’assegnazione degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche (31 agosto o 30 giugno). A normativa attuale, ai concorsi ordinari possono partecipare solo coloro che sono in possesso dell'abilitazione, anche se sono previste specifiche deroghe per gli insegnanti tecnico pratici (ITP), per i laureati entro determinate date e per i maestri diplomati. Per la partecipazione ai concorsi ordinari valgono attualmente le norme della Legge 341/90, del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, del Decreto Interministeriale 460/98 e del recente DM 80/2012. Come si acquisisce l'abilitazione all’insegnamento L’abilitazione è dunque un titolo indispensabile per poter partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami, e quindi aspirare a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’abilitazione non permette l'inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali, ma consente di essere inseriti nelle Graduatorie d’Istituto di 2° fascia (cioè delle singole scuole), in posizione quindi più favorevole rispetto al personale non abilitato. Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM 249/10) ha definito i nuovi percorsi universitari per acquisire l'abilitazione. Si veda, nelle pagine seguenti, la SCHEDA INFORMATIVA sul REGOLAMENTO e sui successivi provvedimenti sia applicativi che di modifica. 4 Titoli di studio necessari per l’accesso ai vari insegnamenti Scuola dell’infanzia (DM 10 marzo 1997) 1. Diploma di Istituto o di Scuola Magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (sociopsico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi. 2. Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia (titolo abilitante) Scuola primaria e personale educativo (DM 10 marzo 1997) 1. Diploma di Istituto Magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma. 2. Laurea in Scienze della Formazione Primaria ad indirizzo scuola primaria (titolo abilitante) 5 Scuola secondaria di I e II grado Titoli del vecchio ordinamento I titoli di studio del vecchio ordinamento richiesti per le varie classi concorso sono stati stabiliti dal d.m. 39/98 e dalle successive modifiche e integrazioni. Per conoscere le classi di concorso alle quali è possibile accedere con la Laurea vecchio ordinamento e gli esami conseguiti il MIUR ha attivato la seguente applicazione: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTATitoliAccesso/avvio.action Titoli dei nuovi ordinamenti Con i nuovi ordinamenti delle Università e delle Istituzioni dell'AFAM, le regole per l'accesso all'insegnamento hanno subito diverse modifiche. Con il DM 22/2005 sono state indicate anche le Lauree Specialistiche che permettono l’accesso all’insegnamento. La tabella 2 allegata al DM 26 luglio 2007 definisce la corrispondenza tra le Lauree magistrali e le Lauree specialistiche. La Tabella delle corrispondenze è consultabile ai link riportati nella pagina successiva. Titoli rilasciati dai Conservatori e dagli Istituti Musicali pareggiati Per gli insegnamenti delle classi di concorso A031 e A032 (Educazione Musicale nelle scuole di I e II grado) è necessario il possesso di un qualsiasi diploma accademico di secondo livello. Per l’insegnamento di strumento musicale (77/A) è necessario un diploma accademico di secondo livello nello specifico strumento. 6 Titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dagli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche Per tutti gli insegnamenti di carattere artistico è necessario il diploma accademico di II livello eventualmente congiunto con i titoli già previsti per tali insegnamenti dal DM 39/08. Titoli rilasciati dalle Università Per tutti gli insegnamenti (escluso quelli tecnico-pratici) è necessaria la Laurea Specialistica/Magistrale. Per l’insegnamento delle singole discipline (o Classi di Concorso) sono anche previsti vincoli rispetto ai numero di CFU acquisiti in specifiche aree o settori disciplinari. Il calcolo dei CFU va effettuato sull’intera carriera universitaria (Laurea triennale + Laurea Specialistica/Magistrale). Ai seguenti link è disponibile un’applicazione che permette di conoscere a quali insegnamenti (classi di concorso) è possibile accedere con ogni specifica Laurea Specialistica o Magistrale e quali sono i CFU richiesti: https://andromeda.flcgil.it/clacon/lspec https://andromeda.flcgil.it/clacon/lmag Ricordiamo che le lauree triennali e i diplomi accademici di I livello non sono titoli di accesso all’insegnamento. Anche al seguente link del MIUR è possibile visualizzare le classi di concorso a cui può accedere con il titolo di studio e i titoli (esami o CFU) posseduti: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTATitoliAccesso/avvio.action 7 Regolamento sulla Formazione iniziale dei Docenti Con il nuovo Regolamento sulla Formazione iniziale (DM 249/2010) si confermano tre diversi percorsi: • infanzia/primaria, • secondaria di I grado • secondaria di II grado con due diverse modalità di formazione iniziale e per il conseguimento dell'abilitazione: • formazione a regime tramite Lauree Magistrali specifiche • fase transitoria tramite TFA annuale (detto TFA Ordinario transitorio). 1) Formazione iniziale a regime Scuola primaria e per la Scuola dell'infanzia A partire dall'anno accademico 2011/12, il percorso consiste in una Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico al cui termine si consegue l'abilitazione per entrambi gli ordini di scuola. L'accesso alla Laurea Magistrale a ciclo unico è a numero programmato con prove di accesso. Le prove si svolgono di norma nel mese di ottobre. 8 Scuola secondaria di I e II grado Il percorso è costituito da: • specifiche Lauree Magistrali biennali (una per ogni classe di concorso della scuola secondaria di Io di II grado) o diplomi accademici di II livello, per le discipline artistiche, musicali e coreutiche con prova di accesso e numero programmato definiti con Decreto del Ministro. Potranno sostenere l'esame di ammissione coloro che acquisiscono, nel percorso accademico precedente (laurea o diploma accademico di I livello), crediti formativi universitari o accademici (CFU o CFA) in specifici settori disciplinari. • un successivo Tirocinio formativo attivo (TFA) della durata di un anno accademico pari a 60 CFU con esame finale che consente l'acquisizione dell'abilitazione. Per la Scuola Secondaria di I grado sono allegati al Regolamento i requisiti di accesso alla prova di ammissione alle Lauree Magistrali o ai diplomi accademici di II livello e le lauree magistrali o i diplomi accademici di II livello necessari per l'accesso al TFA. I crediti formativi sono consultabili al seguente link (vedere Tabelle): http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decretiministeriali/decreto-ministeriale-249-del-10-settembre-2010regolamento-per-la-formazione-iniziale-dei-docenti.flc Le Lauree Magistrali per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado non sono ancora operative alla data di aggiornamento della presente Guida. Per la Scuola Secondaria di II grado, dopo la definizione del Regolamento sulle nuove classi di concorso, dovrà essere emanato un successivo regolamento relativo a: • Le Lauree Magistrali necessarie per l'accesso al TFA; • I percorsi finalizzati alla formazione e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici. Per quanto riguarda l’accesso (a numero programmato) ai corsi accademici di II livello delle istituzioni AFAM, le prove di accesso e le modalità di ammissione 9 sono stati definiti dal DM 194/11. A questo link i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove di accesso: http://www.flcgil.it/files/pdf/20111205/scheda-flc-cgil-requisiti-eprova-di-accesso-ai-bienni-di-secondo-livello-ad-indirizzodidattico-afam.pdf Tutti gli aspiranti iscritti o che si iscriveranno ai corsi di laurea triennali o ai diplomi accademici di I livello potranno accedere all'insegnamento solo con il possesso dell'abilitazione da conseguirsi con il nuovo percorso (Laurea Magistrale specifica +TFA). Specializzazione per il sostegno degli alunni diversamente abili La specializzazione per il sostegno (non si tratta di un’abilitazione) è riservata esclusivamente al personale abilitato. Essa si consegue esclusivamente presso le Università con corsi di almeno 60 CFU le cui caratteristiche sono definite nel regolamento di ateneo di ciascuna università in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. L'accesso è a numero programmato con prova di accesso (costituita da un test preliminare, da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale). Gli eventuali titoli culturali e professionali sono valutati fino ad un massimo di 10 punti. I corsi di specializzazione per il Sostegno sono partiti nell’anno accademico 2013/14 (DM 706/2013). Per i dettagli sulle modalità di attivazione in regime transitorio, dei corsi per il sostegno presso le Università si veda il seguente link: http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-definito-ilpercorso-per-l-acquisizione-della-specializzazione-nelle-attivitadi-sostegno.flc Insegnamento in Lingua straniera di una disciplina non linguistica – CLIL Le Università e le Istituzioni AFAM possono attivare corsi universitari per la 10 certificazione delle competenze relative all’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica . L’accesso è riservato ai docenti abilitati che possiedono una certificazione almeno di livello C1 del Quadro Comune Europeo (QCER) in una lingua comunitaria. La definizione del contingente, delle prove di selezione e dei criteri di individuazione dei docenti sono demandati alle singole Università. Le caratteristiche e le modalità di attuazione dei percorsi sono definite con il DM 30/09/2011. Per maggiori dettagli sull’attivazione dei corsi nell’anno scolastico 2013/14 e sulle Certificazioni QCER si veda il seguente link: http://www.flcgil.it/scuola/formazione-iniziale-perfezionamento-clil-attivati-1150-posti-per-2013-2014.flc 2) Fase transitoria Abilitazione con la sola frequenza del TFA La fase transitoria del TFA è attiva dall’anno accademico 2012/13, anno in cui è partito il I ciclo di TFA. Le prove preselettive si sono svolte nell’estate 2012. Il secondo ciclo di TFA ordinario/transitorio per la scuola secondaria di I e II grado avrà luogo nell’anno accademico 2014/15, con prove preselettive a partire dall’estate 2014. Non è dato di sapere con esattezza quanti cicli di TFA, vale a dire per quanti anni scolastici, saranno attivati, prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione iniziale tramite specifiche Lauree Magistrali. Accesso in deroga In via transitoria è prevista la possibilità di acquisire l'abilitazione con il solo TFA per tutti coloro che entro la data di presentazione della domanda d’iscrizione al test nazionale sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai vari insegnamenti (si veda Capitolo Titoli di studio necessari per l’accesso ai vari insegnamenti) vale a dire: • di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal DM 39/98 e 11 degli eventuali esami richiesti per avere accesso all'insegnamento; • di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal DM 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all'insegnamento; • del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di Educazione Fisica, per i TFA di Scienze Motorie. Al secondo ciclo di TFA bandito nel maggio 2014, possono iscriversi con riserva anche coloro che prevedono di acquisire il titolo di accesso entro il 31 agosto 2014. Accesso diretto (senza prove selettive) Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova , coloro che avevano già ottenuto l'iscrizione alle SSIS e avevano in seguito sospeso la frequenza (i cosiddetti “congelati” - art.15, c. 17 del DM 249/2010), compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi. Al secondo ciclo di TFA bandito nel maggio 2014 sono ammessi, in soprannumero, anche gli idonei del I ciclo dei TFA (sia coloro che non erano rientrati tra gli ammessi, sia coloro che avevano superato più selezioni). TFA – Esame di ammissione L'accesso in deroga al TFA è a numero programmato con prove di accesso consistenti in: • test preselettivo unico sul territorio nazionale (superato con un punteggio di almeno 21/30) • prova scritta a domande aperte relative alle discipline oggetto di insegnamento, definita dalle Università/Istituzioni AFAM (superata con un punteggio non inferiore a 21/30) • prova orale (superata con un punteggio non inferiore a 15/20). 12 Ai fini della graduatoria per l'accesso è previsto, in aggiunta al risultato delle prove (se superate), il riconoscimento di un punteggio (art. 15 c. 13 del DM 249/2010): • per i servizi d’insegnamento (almeno 360 giorni) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (a partire da 4 punti) • per il Dottorato di ricerca attinente la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (6 punti) • per almeno 2 anni di attività di ricerca attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (4 punti) • per il percorso di studi (fino a 4 punti) • per il voto della tesi (fino a 4 punti) • per pubblicazioni o altri titoli accademici (almeno 60 CFU) attinenti la classe di abilitazione o le discipline incluse nella stessa (fino a 4 punti). Il servizio di almeno 360 giorni dà anche diritto ad un riconoscimento di 19 crediti per le attività di tirocinio a scuola e le didattiche disciplinari. A partire dal II ciclo TFA (2014) , per coloro che superano la prova preselettiva è possibile indicare ulteriori tre atenei (di altra Regione) ai quali accedere qualora la propria posizione in graduatoria finale non consenta l'accesso alla prima università prescelta. TFA - Articolazione del percorso Il Tirocinio Formativo Attivo ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso o, per corrispondenza di abilitazioni, in un ambito disciplinare (aggregazione di classi di concorso). Per quanto riguarda la validità delle abilitazioni per ambiti disciplinari e ‘a cascata’, già previste dal DM 39/1998 e dal DM 354/1998, si veda la nota di chiarimento del MIUR del 9/10/2012: http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20121025/avviso-miur-del-9ottobre-2012-tfa-abilitazioni-per-ambiti-e-a-cascata-1.pdf 13 Il percorso formativo del TFA è articolato in: • 18 CFU di insegnamenti di scienze dell’educazione; • 18 CFU di insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici; • 19 CFU di tirocinio indiretto e diretto di 475 ore svolto presso le scuole. • 5 CFU per la tesi finale e relazione finale di tirocinio. La gestione delle attività di ciascun corso di TFA è affidata al Consiglio di Corso di tirocinio dell’Università. La frequenza dei corsi di TFA è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero (art. 3 comma 6 del DM 249/2010). A questi link tutte le informazioni e i dettagli riguardanti il secondo ciclo del TFA: http://www.flcgil.it/scuola/precari/formazione-inizialepubblicato-il-bando-per-il-secondo-ciclo-del-tfa-le-domandeentro-il-16-giugno.flc http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnantitfa-e-lauree-magistrali.flc http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglionews/-/dettaglioNews/viewDettaglio/30302/11210 14 Abilitazione in deroga per la scuola primaria e dell'infanzia e sentenza del Consiglio di Stato sul valore abilitante del Diploma Magistrale Ai sensi del DM 249/2010 le facoltà che attivano le Lauree Magistrali a ciclo unico per la scuola primaria e dell'infanzia possono attivare percorsi formativi per l'acquisizione dell'abilitazione riservati ai maestri diplomati entro l'a.s. 2001/2002. Il recente parere del Consiglio di Stato, prodotto in data 11 settembre 2013, ha però riconosciuto il valore abilitante ex lege del Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, dal quale deriva quindi il diritto per tali docenti ad essere inseriti nelle graduatorie d’Istituto di seconda fascia, senza frequentare il percorso abilitante. Validità degli attuali percorsi abilitanti Gli iscritti alla laurea in Scienze della Formazione primaria, ai Corsi accademici di II livello ad indirizzo didattico attivati presso le Accademie di Belle Arti (DM 82/04) ed i Conservatori (DM 137/07) concludono regolarmente i corsi con il conseguimento del titolo finale abilitante per gli insegnamenti/classi di concorso alle quali sono stati ammessi. PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) detti TFA Speciali I PAS (Percorsi Speciali Abilitanti), detti anche TFA Speciali, sono dei percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato privi della specifica abilitazione che hanno prestato servizio per almeno tre 15 anni dall'anno scolastico 1999/2000 all'a.s. 2012/13 nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. I PAS sono stati istituiti con Decreto Ministeriale 81/2013 di modifica del Regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, artt. 5, 11, 15 e Tabella 11 bis). Con il DDG 58 del 25 luglio 2013 sono state stabilite le procedure di attivazione dei corsi e le modalità di presentazione delle domande. Per quanto riguarda la normativa di riferimento e la nostra scheda di approfondimento si rimanda ai seguenti link: http://www.istruzione.it/urp/pas.shtml http://www.flcgil.it/files/pdf/20130731/scheda-flc-cgil-tfaspeciali_psa.pdf I percorsi formativi dei PAS sono istituiti e organizzati dagli Atenei e dalle Istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e hanno durata annuale. A differenza dei corsi TFA, per i PAS non sono previste né prove di selezione per l’accesso, né attività di tirocinio nelle scuole. Per quanto riguarda l’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto dei docenti in possesso di tale abilitazione si rimanda alla sezione Approfondimenti della presente guida. 16 Appendice Il Concorso Ordinario per docenti L’ultimo Concorso Ordinario (DD 82/2012 del 25/09/2012) Il 25 settembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’ultimo bando di concorso a cattedre (DD 82/2012) per titoli ed esami. Il bando è comprensivo del DM 80/12 (Prove di esame) e del DM 81/12 (Tabella valutazione titoli) per la copertura su base regionale, di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato il DM 356, che autorizza a partire dall’anno scolastico 2014/2015 l’immissione in ruolo, secondo la normativa vigente, dei docenti idonei al concorso del 2012, non risultati in posizione utile rispetto ai posti banditi. Tale immissione in ruolo avverrà quindi in subordine agli effettivi vincitori e comunque nel rispetto della norma sul 50% da assegnare alle Graduatorie ad esaurimento. Il Concorso a cattedre di cui al DD 82/2012 non è un concorso abilitante, pertanto il suo superamento (senza ottenere l'assunzione) non permette di conseguire l'abilitazione. Le graduatorie dei concorsi del 1999 (o del 1990 se nel 1999 non era stato bandito) cessano la loro validità una volta pubblicata la graduatoria di merito del nuovo concorso. Ciò avviene solo per gli insegnamenti per i quali in quella regione è stato bandito il concorso. Per gli insegnamenti per i quali non è stato bandito il concorso (in quella regione) restano valide le precedenti graduatorie di merito. Per quanto riguarda la normativa, i requisiti di partecipazione, le prove e la valutazione dei titoli dell’ultimo concorso a cattedre si rimanda al seguente link: http://www.flcgil.it/speciali/concorso-a-cattedre-nella-scuola.flc 17 Approfondimenti Formazione iniziale degli insegnanti, TFA, Specializzazione Sostegno, Lauree Magistrali La normativa e gli aggiornamenti sono reperibili sul nostro sito www.flcgil.it a questi indirizzi: http://www.flcgil.it/speciali/formazione-iniziale-degli-insegnanti-tfa-elauree-magistrali.flc http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-si-diventa-insegnanti.flc Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie d’Istituto triennio 2014-2017 La normativa e tutti gli aggiornamenti sono reperibili ai seguenti indirizzi: http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_ad_esaurimento_docenti/graduato rie-ad-esaurimento-docenti-2014-2017.flc http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-diistituto-docenti-2014-2017.flc 18 Link utili FLC CGIL NAZIONALE www.flcgil.it FLC CGIL Toscana http://www.flctoscana.it/ FLC CGIL Firenze www.flcfirenze.it MIUR www.istruzione.it Ufficio Scolastico Regionale http://www.toscana.istruzione.it/ Ufficio Scolastico www.csa.fi.it Territoriale (ex C.S.A., ex Provveditorato) CINECA https://tfa.cineca.it Università degli Studi di Firenze http://www.unifi.it/vp-8346tirocinio-formativo-attivo.html 19 Le nostre sedi FLC-CGIL a Firenze e provincia Firenze Borgo S. Lorenzo Via Pier Capponi 7 P.zza M.L. King 1 Tel. 055 5036249 Tel. 055 840261 Fax 055 5036270 Fax 055 8402650 Empoli Scandicci Via S. Mamante (c/o Ipercoop) Via U. Foscolo 9/11 Tel. 0571 94211 Tel. 055 259461 Fax 0571 942190 Fax 055 2594625 Sesto Fiorentino Figline Valdarno Via N. Paganini 6 P.zza S.Francesco d’Assisi 3 Tel. 055 447241 Tel. 055 915251 Fax 055 4493089 Fax 055 9152537 FLC Cgil UNIVERSITA’ Via Santa Reparata 65 Firenze Tel. 055 2756699 Fax 055 2756698 Email: [email protected] • Web: http://www.cgil.unifi.it 20 Contatti WEB www.flcgil.it http://www.flc-toscana.it/joomla/ www.flcfirenze.it E-MAIL [email protected] [email protected] FACEBOOK https://www.facebook.com/flc.cgil.firenze https://www.facebook.com/FlcCgilToscana TWITTER @FLCFIRENZE @FLCToscana YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlcFirenze 21