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il fumo nei luoghi di lavoro - Università degli Studi dell`Aquila

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il fumo nei luoghi di lavoro - Università degli Studi dell`Aquila
Sezione Abruzzo – Nucleo Provinciale di L’Aquila
IL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO
La consulenza del Medico Competente e del RSPP
Il ruolo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Maurizio Ardingo
Coordinatore Provinciale AIAS – L’Aquila
“Fumo nei luoghi di Lavoro”
ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 – Titolo VII-bis
Il mio intervento è articolato nella fase temporale
dal giugno 2002 - al 10 gennaio 2005
illustrando le modalità operative e le relative competenze
tecniche del RSPP all’interno dei luoghi di lavoro
giugno 2002 data certa fumo passivo = cancerogeno
10 gennaio 2005 entrata in vigore legge 3 del 16-1-03
Maurizio Ardingo - Coordinatore
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Nel giugno del 2002 ci furono le conclusioni
dello studio IARC
Il fumo passivo classificato come sostanza
cancerogena di Gruppo I
per l’essere
umano.
Nel giugno del 2002 è entrato in vigore il
D.Lgs. n. 25 del 2002, recependo la direttiva
europea n. 24 del 1998, e modificando il D.Lgs.
626/94, introducendo il Titolo VII-bis
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Nel periodo temporale preso in riferimento, ci siamo
trovati con situazioni nelle quali nei luoghi di lavoro
era “*consentito/permesso fumare”
fumare
quindi presenza di sostanze contenute nel
“fumo di sigaretta”
quindi esposizione da
agenti chimici pericolosi
* Il divieto di fumare, con la precedente legislazione,
trovava applicazione solo nei luoghi di lavoro pubblici aperti al pubblico e nei luoghi
specificamente indicati nella Legge 11 novembre 1975 n. 584.
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con la scenario tecnico-legislativo appena illustrato,
viene introdotto in tutte le aziende ed enti pubblici
la presenza del Rischio Chimico nei luoghi di lavoro
Occorre pertanto integrare il
Documento di Valutazione Rischio
capitolo Rischio Chimico, individuando
preliminarmente l’eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi e valutarne i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori
ai sensi dell’art. 72 quarter - quinquies- sexies.
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Stiamo parlando di rischio chimico per
esposizione da fumo passivo
pertanto è da verificare tecnicamente come e
quando una persona involontariamente respira il
fumo di tabacco consumato da altri.
In questo caso il non fumatore respira il fumo
prodotto dalla combustione della sigaretta più
quello che è stato prima inalato e
successivamente espirato dai fumatori.
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Gli studi ci dicono:
che il fumo è il principale inquinante dell’aria che respiriamo
negli ambienti confinati;
ci sono almeno 15 milioni di persone catalogate come
fumatori passivi;
il 52% dei bambini nel secondo anno di vita è
abitualmente esposto al fumo passivo,
il 38% degli esposti ha almeno un genitore che fuma in casa.
da una stima (ISTAT) gli italiani che vivono con fumatori
sono circa il 27%.
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valutarne il rischio, diventa difficile
• come si fa a ridurre al minimo il numero dei
lavoratori che sono o potrebbero essere esposti?
• come si fa a ridurre al minimo della quantità di
agenti presenti sul luogo di lavoro?
…… appunto come fare ?
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Gli agenti chimici pericolosi sono definiti
ai sensi dell’art. 72-ter comma 1
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
“D.Lgs. 52/97”
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi
del “D.Lgs. 285/98”
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un
rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche, chimiche, tossicologiche
e/o nel modo in cui sono presenti sul luogo di lavoro, …..
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E’ indubbio che il fumo di sigaretta
(e di altri derivati del tabacco)
rientra
tra gli “agenti chimici pericolosi”
(definiti dall’art. 72-ter, comma 1, numero 3)
…… accertato ciò
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essendo il ruolo del RSPP di supporto tecnico al
datore di lavoro, occorre dare delle risposte tecniche
alla tematica del fumo passivo presente nei luoghi
di lavoro.
come?
mediante la valutazione del Rischio Chimico,
applicando quelle che sono le regole certe di una
valutazione del rischio, all’interno di una azienda,
con presenza di sostanza e/o preparato pericoloso,
quindi cancerogeno.
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Applicazione anomala della scheda di valutazione del
Rischio Chimico
Tipo di Sostanza/Preparato:
Fumo di Sigaretta e di altri derivati del tabacco
Classificazione:
Agente cancerogeno categoria I - IARC
Composti gassosi presenti :
monossido di
carbonio, ammoniaca, formaldeide, ossidi di azoto, benzene,
metilammina e dimetilammina, acido formico, acido acetico,
toluene, etc.
Composti solidi presenti nelle polveri:
benzo(A)pirene, anatabine, fenoli, catecoli, anilina,
2-toluidina, 2-naftilammnina, etc.
(sottolineati vengono indicati alcuni dei cancerogeni presenti)
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Attività associata:
La presenza di fumo di sigaretta attivo non è legata ad
alcuna attività produttiva bensì ad abitudini di vita del
personale dipendente.
- abitudine di vita (fumo attivo)
- presenza di fumatori nel luogo di lavoro (fumo passivo)
Mansione/i interessate:
tutte,ove non previsto in maniera esplicita un divieto di fumo
per motivi legati alla prevenzione incendi e/o ai sensi della
Legge 11 novembre 1975, n. 584 e della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
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Quantità utilizzata:
non valutabile; una indicazione quantitativa della presenza del
fumo di sigaretta, per la peculiarità e diversificazione delle
situazioni, non è riportabile.
Modalità di esposizione:
inalazione
Frequenza di esposizione:
variabile secondo le circostanze
Scheda di sicurezza: non applicabile; per quanto riguarda le
caratteristiche del fumo di sigaretta; per la tipologia dei
composti presenti, per la capacità degli stessi di penetrare
nell’organismo e per le diverse vie di assorbimento.
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Conclusioni valutazione rischio chimico:
Il fumo di tabacco contiene:
sostanze chimiche presenti: n°4000 circa, alcune delle quali
dotate di marcate proprietà irritanti;
sostanze sospettate o riconosciute cancerogene: n°60 circa,
tutte con possibile causa di cancro
i risultati della valutazione del rischio da agenti chimici
hanno dimostrato che in base alla tipologia, alla quantità
degli agenti in gioco ed alle modalità e frequenza di
esposizione è presente presso i Luoghi di lavoro un rischio
classificato:
Moderato / Non Moderato
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Quali i Programmi di interventi da attuare?
La presenza in un luogo di lavoro di un agente cancerogeno
implica la necessità di adottare misure tecniche, organizzative
e procedurali atte ad eliminare o almeno ridurre l’esposizione
dei lavoratori, così come previsto dall’articolo 3 (Misure
generali di tutela) e dall’articolo 4 (Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto) del D.Lgs. 626/94.
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Ho estremizzato il concetto di valutazione del rischio e
giocato nel metodo di applicazione, le conclusioni
tecniche-scientifiche però sono reali e vere.
In presenza di fumo passivo in azienda
il Rischio Chimico è:
Moderato / Non Moderato
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Altro aspetto rilevante:
Nel periodo temporale preso in riferimento
al giugno 2002 sono presenti alcune Sentenze che
destano ansie ed apprensione sia ai datori di
lavoro che al RSPP e MC
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Sentenza Corte Costituzionale
del 11 Dicembre 1996 n. 339 che ha affermato due
principi:
a) il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i
dipendenti dal fumo passivo;
b) il diritto alla salute prevale sul libero
comportamento di fumare.
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Sentenza primo grado
Il giorno 1° marzo 2002 è stata emessa la sentenza della causa
intentata contro due dirigenti di una grande azienda di Milano,
che i giudici hanno ritenuto responsabili per la mancata tutela
ambientale di una dipendente deceduta per un attacco d'asma
acuto, durante la pausa pranzo di un giorno lavorativo nel
settembre 1999.
Il tribunale ha condannato in primo grado due dirigenti a 3
mesi con la condizionale, riconoscendo l'esposizione al fumo
passivo come concausa nel decesso di una impiegata.
I giudici hanno ritenuto responsabili due dirigenti per
la mancata tutela ambientale
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L’unico modo per adempiere all’art.72sexies,comma1
che recita :
Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della
valutazione dei rischi, (di cui all’art. 72-bis), provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto ……
………come…………
……….. applicando e facendo rispettare in tutti i
luoghi dell’azienda il divieto di fumo,
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solo oggi con l’entrata in vigore della
Legge n° 3 del 16-1-03
e con i chiarimenti della
Circolare del Ministero della Salute del
17 dicembre 2004
il divieto di fumo è stato esteso in tutti i
locali chiusi, pubblici e privati, stabilendo
il principio che non fumare, nei locali
chiusi, è la regola.
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con l’applicazione della legge, di fatto
viene eliminato il Rischio Chimico
derivante da fumo di sigaretta e di altri
derivati del tabacco all’interno dei
luoghi di lavoro
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……..e per gli RSPP sono terminate
le competenze tecniche
…..rimangono gli aspetti di consulenza
nei confronti del D.L. (se richiesti)
nell’applicazione della Legge n°3
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“Divieto di Fumo nei luoghi di Lavoro”
ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 art. 51
Circolare interpretativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004
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Legge 16 gennaio 2003 n° 3
Art. 51
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
di certo non è stata chiarificatrice
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Circolare interpretativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004
Il divieto di fumare trova applicazione non solo
nei luoghi di lavoro pubblici,
ma anche in tutti quelli privati,
che siano aperti al pubblico o ad utenti.
Tale accezione comprende gli stessi lavoratori
dipendenti in quanto "utenti" dei locali in cui
prestano la loro attività lavorativa.
Il divieto di fumare si applica anche negli studi
professionali e negli uffici aperti unicamente ad
utenza interna.
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Quali le competenze in azienda
Il datore di lavoro impone il divieto di fumo e ne
garantisce il rispetto
riporta la decisione e le modalità di attuazione in
azienda ….(resta comunque il garante del
rispetto del divieto, altrimenti è “culpa in
vigilando”
sono previste sanzioni penali a carico del datore di
lavoro, dirigenti e preposti e MC,
che vanno dall’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 1.549,00 Euro a 4.131,00 Euro
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Assegnazione dei compiti a cura del
Datore di Lavoro
NOMINA
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1 – Individuazione dei locali in cui viene imposto
il divieto di fumo ;
2 –Individuazione delle metodologie di
accertamento di violazione, conforme alle nuove
norme sul divieto di fumo;
3 –Designazione degli incaricati per
l’accertamento della violazione ;
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4 – Segnalare con appositi cartelli il divieto di
fumo nei locali dell’azienda, indicando i
responsabili del controllo;
controllo
5 – individuazione di una “Politica Aziendale”
inerente il Fumo Passivo e darne evidenza nelle
procedure di attuazione dell’eventuale SGS
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Considerazioni………..
Considerazioni
con l’equivalenza Utente = Lavoratore
(circolare interpretativa del 17-12-04)
il divieto di fumo è esteso di fatto in tutti i locali chiusi,
pubblici e privati,
per gli RSPP sono terminate le competenze tecniche,
ma è anche vero
che non può venir meno l’impegno morale-socialeculturale “da consulente del Datore di Lavoro” di far
comprendere e quindi rispettare una Legge che di sicuro
se applicata aumenta il grado di civiltà all’interno
dell’azienda.
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Constatazioni…………..
Un rapporto comparso su un’autorevole rivista *medica
internazionale, ha preso in esame l’efficacia degli interventi per
la riduzione dell’esposizione al fumo e al fumo passivo.
Il rapporto ha concluso che i divieti e le limitazioni del
fumo nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico,
tramite leggi e regolamenti,
regolamenti
sono fortemente raccomandati in quanto si è dimostrata la
capacità di ridurre l’esposizione al fumo passivo e di
ridurre notevolmente il numero di sigarette fumate
quotidianamente.
* il New England Journal of Medicine (Schroeder SA. Tobacco Control in the Wake of the 1998 Master
Settlement Agreement. N Engl J Med 2004. 350;3: 293-301)
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È anche vero che il proibizionismo da solo non basta,
in quanto non educativo,
educativo
parallelamente devono essere sviluppate idonee azioni
di sensibilizzazione improntate sul cambio delle
abitudini di vita, disassuefazione dal fumo, rispetto
reciproco e buon senso;
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….è pertanto auspicio di tutti avere luoghi di lavoro
salubri e privi di inquinanti derivanti da
“Fumo Passivo ”
diventa invece un dovere
morale e sociale,
nel 21° secolo,
provare a diminuire la
primaria causa di morte
prematura derivante del
fumo di tabacco.
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