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Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Il Codice del Consumo e la Sicurezza Generale dei Prodotti Sandra Napoli 1 Codice del Consumo Sicurezza Generale dei Prodotti Normativa Codice del Consumo D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Sicurezza generale dei Prodotti Parte IV -Titolo I - articoli 102 – 113, Allegato II Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti 2 Codice del Consumo Sicurezza Generale dei Prodotti Normativa Regolamento comunitario 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Decisione comunitaria 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti 3 Codice del Consumo I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: • etichettatura • sicurezza generale dei prodotti • pubblicità ingannevole e clausole abusive • vendite a domicilio • vendite a distanza • contratti turistici e multiproprietà • garanzie dei beni di consumo e azioni inibitorie 4 Sicurezza generale dei prodotti: quadro normativo Codice del consumo (Artt. 102-113) Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti Direttive settoriali: giocattoli, prodotti elettrici, etc Residuale: applicabile per tutti prodotti non rientranti nelle direttive di settore ed in ogni caso per gli aspetti di sicurezza non coperti da queste ultime Requisiti essenziali di sicurezza e documentazione tecnica Specifiche tecniche (Allegati tecnici) Nessuna MARCATURA CE Obbligo specifico di MARCATURA CE 5 Sicurezza dei prodotti: quadro normativo Regolamento comunitario 765/2008 del 9 luglio 2008 capo capo III e IV In vigore dal 1° gennaio 2010 Pone il quadro comune di vigilanza sui prodotti che entrano nel mercato comunitario dai paesi terzi. Residuale: si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo Pone il quadro generale di natura orizzontale per l’elaborazione della oltre che per Decisione 768/2008/CE del 9 luglio normativa futura 2008 in particolare all. I artt.R1- l’interpretazione della legislazione vigente. R12 Fornisce le definizioni degli operatori economici e ne individua gli obblighi. 6 Regolamento (CE) 765/2008 capo III e IV • La sua entrata in vigore non impedisce l’applicazione delle misure specifiche previste nella direttiva sicurezza generale 2001/95/CE • Prevede che gli stati membri elaborino programmi di vigilanza anche settoriali • Art. 19 9verifiche sia documentali che fisiche con relativo campionamento ed analisi di laboratorio 9valenza da attribuire ai certificati di conformità e rapporti di prova rilasciati dagli organismi notificati 7 Regolamento (CE) 765/2008 capo III e IV • Art. 21 9 Misure restrittive adottate dalle autorità di sorveglianza 9Garanzie per i destinatari delle misure restrittive (legge 241/90) • Artt. 27/29 9Disciplina dei controlli alle frontiere • Capo IV e all. II 9Principi generali sulla marcatura CE 8 Decisione 768/2008/CE all.I artt. R1-R12 Art. R 1 definizioni Messa a disposizione sul mercato: fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario Specificazione tecnica: documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto deve soddisfare Norma armonizzata: Norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui alla direttiva 98/34/CE e pubblicata sulla GUCE Valutazione di conformità: processo che dimostra specifiche del prodotto sono rispettate o meno se le prescrizioni 9 Codice del consumo Parte I Titolo I Articolo 2 Diritti fondamentali dei consumatori: • Tutela della salute • Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi • Adeguata informazione e corretta pubblicità • Esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà 10 Codice del consumo Parte I Titolo I Articolo 3 Cosa si intende per prodotto? • Qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile, in condizioni prevedibili, di essere da loro utilizzato • fornito sia a titolo oneroso che gratuito • sono esclusi i prodotti alimentari e i prodotti farmaceutici 11 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103 Chi è il produttore? • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità • qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo • colui che rimette a nuovo il prodotto • il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto • gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti 12 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103 Chi è il distributore? qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti Anche il dettagliante! 13 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103 Quando un prodotto è sicuro ? Quando in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Vanno in particolare valutate: 1. le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 14 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103 (segue) Quando un prodotto è sicuro ? 2. l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3. la presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4. le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. 15 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 105 Quando un prodotto si presume sicuro ? se non esistono disposizioni comunitarie, qualora il prodotto sia conforme alla legislazione nazionale dello Stato in cui viene commercializzato; quando è conforme agli standards tecnici nazionali che recepiscono norme armonizzate europee. Sussidiariamente quando è conforme : ¾ ¾ ¾ agli standards tecnici nazionali che recepiscono norme europee non armonizzate; alle norme dello Stato in cui viene commercializzato; alle raccomandazioni della Commissione europea, codici di buona condotta, ultimi ritrovati della tecnica. 16 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104 Obblighi degli operatori economici Produttori: Distributori: 9Obblighi informativi 9Diligenza nell'esercizio della propria attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri 9Immissione sul mercato di prodotti sicuri 9Richiamo e ritiro dei prodotti pericolosi 9Registro dei reclami 9Collaborazione con le Autorità 9Notifica dei prodotti pericolosi alle Autorità competenti 9Collaborazione con le Autorità 9Notifica dei prodotti pericolosi alle Autorità competenti 17 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104 Obblighi del produttore Fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. Adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione ai consumatori. 18 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104 (segue) Obblighi del produttore Le misure comprendono: a) b) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. 19 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Obblighi del produttore: Richiamo e ritiro dei prodotti pericolosi RICHIAMO: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori RITIRO: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore Possono entrambi aver luogo sia su base volontaria che su richiesta dell’Autorità 20 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104 Obblighi del distributore: • • • Non deve fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale Partecipa al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle Autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza Collabora alle azioni intraprese da produttori e dalle Autorità conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale 21 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107 Controlli Autorità preposte: Ministeri competenti, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, CCIAA Tipologie: preventivi o successivi a segnalazione particolare il Destinatari: il produttore, il distributore e, in responsabile della prima immissione in commercio, nonché qualsiasi altro detentore del prodotto qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso 22 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107 Controlli e azioni correttive Le amministrazioni, per le parti di competenza provvedono, proporzionalmente alla gravità del rischio a: • • • • • • • • disporre verifiche con ispezioni; prelevare campioni; richiedere l’apposizione di avvertenze sui rischi che un prodotto può presentare; vietare di fornire un prodotto; disporre l’adeguamento di un prodotto; vietare l’immissione sul mercato; ordinare il ritiro immediato; ordinare il richiamo di un prodotto, ecc. I provvedimenti si applicano a seconda dei casi al produttore, distributore, 23 qualsiasi altro detentore del prodotto. Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 112 Sanzioni Tipologie: sanzioni di tipo sia penale (arresto e ammenda ) che amministrativo (pecuniarie) Destinatari: produttori e distributori 24 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 112 Sanzioni Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.0500 euro a 40.000 euro. Il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro. 25 Autorità di Controllo Ministero dello Sviluppo Economico Ministero della Salute Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell’Interno Ministero dell’Economia e delle Finanze Ministero delle Infrastrutture e trasporti 26 Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità dei prodotti 27 Sicurezza generale dei prodotti Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107, comma 3, Articolo 110 e allegato II Il Sistema RAPEX Il Rapex è un sistema telematico di scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione europea su prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Esso viene alimentato dai punti di contatto Rapex presenti nello Stato membro, i quali raccolgono le informazioni sui prodotti pericolosi presenti sul territorio nazionale inviate da parte sia delle Autorità coinvolte nella sorveglianza del mercato che di produttori e distributori. 28