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Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XVI Sicurezza e conformità
Il Codice del Consumo e la
Sicurezza Generale dei Prodotti
Sandra Napoli
1
Codice del Consumo
Sicurezza Generale dei Prodotti
Normativa
Codice del Consumo
D. Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206
Sicurezza generale dei Prodotti
Parte IV -Titolo I - articoli
102 – 113, Allegato II
Direttiva 2001/95/CE
Sicurezza generale dei
prodotti
2
Codice del Consumo
Sicurezza Generale dei Prodotti
Normativa
Regolamento comunitario 765/2008/CE che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione
dei prodotti
Decisione comunitaria 768/2008/CE relativa ad un
quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti
3
Codice del Consumo
I settori disciplinati dal Codice sono molteplici:
• etichettatura
• sicurezza generale dei prodotti
• pubblicità ingannevole e clausole abusive
• vendite a domicilio
• vendite a distanza
• contratti turistici e multiproprietà
• garanzie dei beni di consumo e azioni inibitorie
4
Sicurezza generale dei prodotti: quadro normativo
Codice del consumo (Artt. 102-113)
Direttiva 2001/95/CE
Sicurezza generale dei prodotti
Direttive settoriali: giocattoli,
prodotti elettrici, etc
Residuale: applicabile per tutti
prodotti non rientranti nelle
direttive di settore ed in ogni caso
per gli aspetti di sicurezza non
coperti da queste ultime
Requisiti essenziali di sicurezza e
documentazione tecnica
Specifiche tecniche (Allegati tecnici)
Nessuna MARCATURA CE
Obbligo specifico di MARCATURA CE
5
Sicurezza dei prodotti: quadro normativo
Regolamento comunitario
765/2008 del 9 luglio 2008
capo capo III e IV
In vigore dal 1° gennaio 2010
Pone il quadro comune di vigilanza
sui prodotti che entrano nel mercato
comunitario dai paesi terzi.
Residuale: si applica ai prodotti
oggetto di direttive settoriali laddove
queste non contengano disposizioni
specifiche
aventi
il
medesimo
obiettivo
Pone il quadro generale di natura
orizzontale per l’elaborazione della
oltre che per
Decisione 768/2008/CE del 9 luglio normativa futura
2008 in particolare all. I artt.R1- l’interpretazione della legislazione
vigente.
R12
Fornisce
le
definizioni
degli
operatori economici e ne individua
gli obblighi.
6
Regolamento (CE) 765/2008 capo III e IV
• La sua entrata in vigore non impedisce l’applicazione delle
misure specifiche previste nella direttiva sicurezza generale
2001/95/CE
• Prevede che gli stati membri elaborino programmi di
vigilanza anche settoriali
• Art. 19
9verifiche sia documentali che fisiche con
relativo campionamento ed analisi di
laboratorio
9valenza da attribuire ai certificati di
conformità e rapporti di prova rilasciati dagli
organismi notificati
7
Regolamento (CE) 765/2008 capo III e IV
• Art. 21
9 Misure restrittive adottate dalle autorità di
sorveglianza
9Garanzie per i destinatari delle misure
restrittive (legge 241/90)
• Artt. 27/29
9Disciplina dei controlli alle frontiere
• Capo IV
e all. II
9Principi generali sulla marcatura CE
8
Decisione 768/2008/CE all.I artt. R1-R12
Art. R 1 definizioni
Messa a disposizione sul mercato: fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario a titolo
oneroso o gratuito
Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
prodotto sul mercato comunitario
Specificazione tecnica: documento che prescrive i requisiti tecnici
che un prodotto deve soddisfare
Norma armonizzata: Norma adottata da uno degli organismi europei di
normalizzazione di cui alla direttiva 98/34/CE e pubblicata sulla GUCE
Valutazione di conformità: processo che dimostra
specifiche del prodotto sono rispettate o meno
se le prescrizioni
9
Codice del consumo Parte I Titolo I Articolo 2
Diritti fondamentali dei consumatori:
• Tutela
della salute
• Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi
• Adeguata informazione e corretta pubblicità
• Esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealtà
10
Codice del consumo Parte I Titolo I Articolo 3
Cosa si intende per prodotto?
• Qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o
suscettibile, in condizioni prevedibili, di essere
da loro utilizzato
• fornito sia a titolo oneroso che gratuito
• sono esclusi i prodotti alimentari e i prodotti
farmaceutici
11
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103
Chi è il produttore?
• il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
• qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul
prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo
• colui che rimette a nuovo il prodotto
• il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto
• gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella
misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti
12
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103
Chi è il distributore?
qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la
cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti
Anche il dettagliante!
13
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103
Quando un prodotto è sicuro ?
Quando in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi,
compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone.
Vanno in particolare valutate:
1.
le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il
suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso,
della sua installazione e manutenzione;
14
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 103
(segue)
Quando un prodotto è sicuro ?
2.
l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i
secondi;
3.
la presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle
eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
4.
le categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e
degli anziani.
15
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 105
Quando un prodotto si presume sicuro ?
‰
‰
se non esistono disposizioni comunitarie, qualora il prodotto sia
conforme alla legislazione nazionale dello Stato in cui viene
commercializzato;
quando è conforme agli standards tecnici nazionali che
recepiscono norme armonizzate europee.
Sussidiariamente quando è conforme :
¾
¾
¾
agli standards tecnici nazionali che recepiscono norme europee
non armonizzate;
alle norme dello Stato in cui viene commercializzato;
alle raccomandazioni della Commissione europea, codici di buona
condotta, ultimi ritrovati della tecnica.
16
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104
Obblighi degli operatori economici
Produttori:
Distributori:
9Obblighi informativi
9Diligenza nell'esercizio della
propria attività per contribuire a
garantire l'immissione sul
mercato di prodotti sicuri
9Immissione sul mercato di prodotti
sicuri
9Richiamo e ritiro dei prodotti
pericolosi
9Registro dei reclami
9Collaborazione con le Autorità
9Notifica dei prodotti pericolosi alle
Autorità competenti
9Collaborazione con le
Autorità
9Notifica dei prodotti pericolosi
alle Autorità competenti
17
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104
Obblighi del produttore
ƒ Fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e
alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi.
ƒ Adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del
prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato
sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative
opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal
mercato, il richiamo e l’informazione ai consumatori.
18
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104
(segue)
Obblighi del produttore
Le misure comprendono:
a)
b)
l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità
e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o,
eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva
l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei
reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché
l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
19
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I
Obblighi del produttore:
Richiamo e ritiro dei prodotti pericolosi
RICHIAMO: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso
disponibile ai consumatori
RITIRO: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al
consumatore
Possono entrambi aver luogo sia su base volontaria che su
richiesta dell’Autorità
20
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 104
Obblighi del distributore:
•
•
•
Non deve fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere
la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua
qualità di operatore professionale
Partecipa al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al
produttore e alle Autorità competenti per le azioni di rispettiva
competenza
Collabora alle azioni intraprese da produttori e dalle Autorità
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione
al consumatore finale
21
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107
Controlli
Autorità preposte: Ministeri competenti, Agenzia delle Dogane,
Guardia di Finanza, CCIAA
Tipologie: preventivi o successivi a segnalazione
particolare il
Destinatari: il produttore, il distributore e, in
responsabile della prima immissione in commercio, nonché
qualsiasi altro detentore del prodotto qualora ciò sia necessario al
fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi
derivanti dal prodotto stesso
22
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107
Controlli e azioni correttive
Le amministrazioni, per le parti di competenza provvedono,
proporzionalmente alla gravità del rischio a:
•
•
•
•
•
•
•
•
disporre verifiche con ispezioni;
prelevare campioni;
richiedere l’apposizione di avvertenze sui rischi che un prodotto può
presentare;
vietare di fornire un prodotto;
disporre l’adeguamento di un prodotto;
vietare l’immissione sul mercato;
ordinare il ritiro immediato;
ordinare il richiamo di un prodotto, ecc.
I provvedimenti si applicano a seconda dei casi al produttore, distributore,
23
qualsiasi altro detentore del prodotto.
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 112
Sanzioni
Tipologie: sanzioni di tipo sia penale (arresto e
ammenda ) che amministrativo (pecuniarie)
Destinatari: produttori e distributori
24
Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 112
Sanzioni
ƒ Il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
ƒ Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
ƒ Il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a
norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e
2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
ƒ Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini
dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e'
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.0500 euro a 40.000 euro.
ƒ Il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e
9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104,
commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra
1.500 euro e 30.000 euro.
25
Autorità di Controllo
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero della Salute
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero delle Infrastrutture e trasporti
26
Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per l’impresa e
l’internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica
Divisione XVI
Sicurezza e conformità dei prodotti
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Sicurezza generale dei prodotti
Codice del consumo Parte IV Titolo I Articolo 107,
comma 3, Articolo 110 e allegato II
Il Sistema RAPEX
Il Rapex è un sistema telematico di scambio rapido di
informazioni fra gli Stati membri e la Commissione europea su
prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la salute
e la sicurezza dei consumatori.
Esso viene alimentato dai punti di contatto Rapex presenti nello
Stato membro, i quali raccolgono le informazioni sui prodotti
pericolosi presenti sul territorio nazionale inviate da parte sia
delle Autorità coinvolte nella sorveglianza del mercato che di
produttori e distributori.
28
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