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Condizioni Noleggio (Leggi) - Noleggio Auto e Furgoni Bologna

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Condizioni Noleggio (Leggi) - Noleggio Auto e Furgoni Bologna
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. DEFINIZIONI
Locatore: la società contraente, che garantisce il Noleggio, come meglio sotto descritto, denominata Autovia
s.r.l., con sede in Via del Triumvirato n. 84, 40132 Bologna BO C.F. 03200690372, P.I. 01779501202, N. REA
272829;
Cliente: il contraente, sia esso persona fisica ovvero giuridica, i cui dati esatti sono meglio identificati nel
frontespizio del presente documento (Contratto di Locazione), che debitamente sottoscritto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Parte ovvero Parti: impersonalmente, separatamente, ovvero congiuntamente, Locatore e Cliente;
Contratto: congiuntamente, le presenti Condizioni Generali di Contratto e il Contratto di Locazione,
debitamente compilati e sottoscritti;
Noleggio: servizio attraverso cui il Locatore, dietro corrispettivo ed alle condizioni ulteriori meglio descritte
nel Contratto, si obbliga a mettere a disposizione del Cliente, per esigenze di quest’ultimo, la vettura
descritta nel Contratto di Locazione.
Autovettura e/o Autoveicolo: il mezzo di trasporto meglio descritto nel Contratto di Locazione attraverso il
quale viene garantito il servizio di Noleggio.
Conducente e/o Secondo Conducente: i soggetti, anche diversi dal Cliente, abilitati alla guida
dell’Autoveicolo, purchè identificabili a mezzo del Contratto di Locazione;
Coperture assicurative: copertura assicurativa facoltativa a mezzo della quale al Cliente è garantita la
manleva, nei modi e nelle forme sotto specificate, rispetto a penalità risarcitorie dei danni passivi sofferti
dall’Autoveicolo in caso di sinistro addebitabile totalmente ovvero parzialmente a propria responsabilità
ovvero in caso di sinistro senza controparte;
Tariffario: elenco prezzi, comprensivo di ogni condizioni economica, anche assicurativa, relativa al Noleggio
dell’Autovettura, affisso presso le sedi del Locatore e di obbligatorio accesso al Cliente;
Codice Privacy: il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice di protezione in materia di dati
personali), e successive modifiche, entrato in vigore il 1 Gennaio 2004.
2. Oggetto del Contratto
2.1. Con la sottoscrizione del Contratto il Locatore si impegna ad erogare, in favore del Cliente, il servizio di
Noleggio, alle condizioni di seguito riportate.
2.2. È preciso obbligo del Locatore predisporre a propria cura e spese tutta l’attività preparatoria necessaria
per permettere al Cliente l’utilizzo del servizio di Noleggio.
Si intende per attività preparatoria la verifica delle condizioni meccaniche dell’Autovettura oggetto del
Contratto, incluso il pieno di carburante, delle dotazioni minime di sicurezza (giubbotto rifrangente, triangolo,
ruota di scorta), nonché della regolarità della copertura assicurativa obbligatoria, per la quale il Locatore si
obbliga alla consegna del relativo certificato, del contrassegno di assicurazione e della carta verde,
unitamente alla copia del libretto di circolazione.
2.3. Con la presa in consegna del veicolo il Cliente attesta e riconosce che l’Autovettura è in perfetto stato
d’uso e completa della dotazione sopra specificata. Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente prima
dell’utilizzo del veicolo eventuali anomalie e danni presenti all’uscita del veicolo non rilevate dal Locatore al
momento della consegna al Cliente stesso e riportarle insieme al Locatore in forma scritta sull’originale del
contratto. Tutti i danni che il Locatore riscontrerà alla riconsegna del veicolo oltre a quelli segnati sul contratto
in uscita, saranno addebitati al cliente.
A) Il cliente ha l’obbligo di attendere il controllo del veicolo al rientro da parte del Locatore, che
compilerà e firmerà la parte danni al rientro nel frontespizio. In assenza della firma del
Locatore, saranno valide e tacitamente accettate le determinazioni documentate dal
Locatore anche per eventuali danni provocati dall’errato rifornimento e da parti
elettromeccaniche e pneumatici forati che si verificheranno successivamente all’immediato rilascio.
3. Obblighi del Locatore
3.1. Il Locatore si obbliga alla consegna dell’Autovettura in perfette condizioni ed idonea all’uso pattuito,
riconosciute come tali dal Cliente tramite la sottoscrizione del Contratto, completa della dotazione di cui al
precedente art. 2.2.
3.2. Il Locatore si obbliga altresì a rimborsare al Cliente le spese di riparazione sostenute dal medesimo nel
corso del Noleggio per guasti all’Autoveicolo, e/o per spese vive di trasporto (taxi, biglietteria
aerea/ferroviaria, hotel ecc.) purchè dette spese siano documentate da idonea fattura intestata al Locatore
e autorizzate dallo stesso.
3.3. Il Locatore si obbliga in caso di fermi tecnici durante il noleggio a garantire un veicolo sostitutivo presso
filiali del Locatore o altri fornitori salvo che il Cliente non circoli in paesi non consentiti o non autorizzati (vedi
punto 4.3 L) e nei casi in cui il Cliente non sia titolare di carta di credito fornita al banco di noleggio.
3.4. Il Locatore garantisce la copertura assicurativa r.c. obbligatoria dell’Autovettura per danni
cagionati a persone (inclusi i trasportati, familiari compresi) animali e cose, pari al massimale unico
nei limiti imposti dalla legge e regolamenti vigenti, nel paese in cui l’auto è registrata per singolo
evento, la cui validità è vincolata alla condizione essenziale che alla guida dell’Autoveicolo si trovi,
al momento del sinistro, una delle persone specificate sul Contratto di Locazione.
3.5. Altresì il Locatore non è tenuto alla custodia dei beni lasciati dal Cliente sull’Autovettura dopo
la sua riconsegna, intendendosi i medesimi abbandonati.
4. Obblighi del Cliente
4.1. Il Cliente si obbliga a: I) custodire l’Autoveicolo con la massima cura e diligenza, non fumare
all’interno del veicolo e non trasportare animali, provvedendo alla riconsegna dello stesso, al
termine del Noleggio, nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, compreso il pieno di carburante.
Durante il Noleggio il Cliente dovrà curare anche la manutenzione ordinaria dell’Autoveicolo
compreso il controllo dei livelli dei liquidi (acqua, olio motore, pressione e usura dei pneumatici, olio
dei freni etc.); II) condurre l’Autoveicolo nel pieno rispetto di tutte le norme di legge; III) provvedere
all’oblazione di qualsiasi contravvenzione allo stesso imputabile e derivante dalla violazione, da
parte del Conducente e/o Secondo Conducente ovvero dei soggetti trasportati, di norme contenute
nel Codice della Strada. Nel caso in cui il Locatore non provveda al pagamento di dette
contravvenzioni il Cliente sarà tenuto al rimborso di una penalità risarcitoria per ogni
contravvenzione pari ad € 50,00 per spese amministrative; IV) al pagamento dei pedaggi autostradali
sostenuti per l’intera durata del Noleggio nonché a tenere indenne il Locatore per ogni onere dal
medesimo sostenuto a seguito del mancato pagamento di detti pedaggi da parte del Cliente.
4.2. Il Cliente è altresì tenuto a controllare il funzionamento del contachilometri e si obbliga a segnalare al
Locatore eventuali difetti di funzionamento del medesimo ovvero di ogni altra strumentazione
dell’Autovettura.
4.3. Il Cliente si impegna altresì a non condurre o comunque utilizzare l’Autoveicolo e a non tollerare
che altri lo conduca od usi: A) in uno Stato dove non sia valida la carta verde assicurativa e in tutti i
seguenti stati: ALBANIA, BULGARIA, CROAZIA, ESTONIA, GRECIA, IRAQ, MAROCCO, POLONIA,
REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN, REPUBBLICA SLOVACCHIA, ROMANIA,
SLOVENIA, SERBIA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, MALTA E CIPRO; SALVO APPROVAZIONE DELLA
LOCATRICE. Pertanto il cliente sarà interamente responsabile dei danni e/o furti che si verificassero in
questi paesi; B) per il trasporto dietro compenso di persone o di cose; C) per locazione; D) per
spingere o trainare altre vetture o oggetti: E) sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici ed intossicanti;
F) in corse, competizioni o prove di velocità e comunque per uno scopo contrario alla legge; G) se si tratta
di persona non indicata sul Contratto di Locazione quale Conducente ovvero Secondo Conducente; H) se si
tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria identità ed indirizzo. I) il Cliente
è tenuto a dichiarare la circolazione del veicolo all’estero; L) il Cliente si impegna a dichiarare al Locatore
che durante il noleggio non attraverserà la frontiera Italiana, qualora il cliente dichiari che il suo viaggio sarà
nei paesi esteri consentiti da AutoviA (GERMANIA, SAN MARINO, FRANCIA, SPAGNA, SVIZZERA,
AUSTRIA) il Cliente accetta il servizio CROSS-BORDER che gli garantisce l’assistenza necessaria prevista
dal Locatore al punto 3.2 durante il periodo di noleggio. Tale assistenza decaderà qualora il Cliente non
dichiari il suo viaggio nei paesi consentiti e/o altre nazioni.
4.4. Il Cliente si obbliga a non consentire in alcun caso che l’Autoveicolo sia condotto da persona priva di
patente di guida valida nello Stato nel quale il medesimo è condotto.
4.5. Il Cliente non è garantito da copertura, come qui di seguito specifica, ivi compresi quelli derivanti
dal mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 4.1. i) per i danni derivanti al
locatore per l’immobilizzo del veicolo per compiere riparazioni per incuria del Cliente; l) per i costi
sostenuti dal locatore per il trasporto del veicolo a mezzo carro attrezzi e/o per il rimpatrio del
medesimo; m) per danni a terzi ed ai trasportati di importo superiore a quelli previsti per legge; n)
per danni che colpiscano il conducente; o) per danni che colpiscano oggetti e bagagli trasportati nel
veicolo; p) per i danni causati in qualunque modo a: parti elettromeccaniche, tetto, interni,
sottoscocca, telaio, ruote del veicolo, parabrezza, telone o centinatura e collisioni senza controparte.
q) Risulta altresì obbligato, a titolo di parziale rimborso per fermo macchina dell’autovettura, ad un
indennizzo giornaliero pari alla tariffa del noleggio giornaliero per ogni giorno di fermo del veicolo
fino al ripristino dello stesso. In caso di avaria del veicolo il conducente è tenuto a chiamare il
servizio assistenza indicatogli dal Locatore, e metterlo a conoscenza dell’avaria.
4.6. Il Cliente si obbliga inoltre, in caso di sinistro derivante da propria totale o parziale responsabilità
ovvero in caso di sinistro senza controparte, salvo il caso di sottoscrizione di Polizza copertura
danni passivi all’Autoveicolo, a risarcire il Locatore di qualsiasi danno occorso all’Autoveicolo.
4.7. a) Il veicolo è assicurato per la responsabilità civile verso terzi e per danni ad animale e cose nei
limiti imposti dalla legge e regolamenti vigenti nel paese in cui l’auto è registrata. b) Collisione: il
Cliente è responsabile di una penale pari al valore del veicolo e/o dei danni da esso provocati. Il
Cliente può limitare l’ammontare della penalità risarcitoria dei danni di cui è responsabile fino ad un
valore prestabilito in tariffa, incluso con il servizio CDW (Collision Damage Waiver Riduction) od il
servizio SCDW (Super Collision Damage Waiver) che annulla la penalalità risarcitoria a carico del
Cliente e il servizio SLDW (Super Lowering Damage Waiver) che riduce la penalità risarcitoria del
danno provocato. Sia la CDW che la SCDW sono operanti nei casi di incidente con altri veicoli. Nei
casi di incidente senza controparte, la responsabilità del danno provocato resta ad esclusivo carico
del cliente e/o conducente. Il Cliente sarà in ogni caso responsabile per i danni causati al veicolo per
uso improprio derivanti da usura sproporzionata rispetto ai chilometri percorsi durante il noleggio o
per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti. In caso di sinistro causato dal cliente
anche in caso di acquisto della copertura assicurativa, verrà addebitata una penalalità risarcitoria
pari a € 500,00 per la gestione amministrativa del sinistro.
4.8. Incidenti, danni, sinistri. In caso di sinistri il Cliente si obbliga a proteggere gli interessi del locatore e
della sua compagnia di assicurazione obbligandosi tra l’altro a: a) fornire i nomi ed indirizzi delle parti e le
targhe dei mezzi coinvolti nel sinistro, nonché gli estremi anagrafici di eventuali testimoni; b) dare immediata
notizia del sinistro per telefono al locatore, anche in caso di danni lievi, inviando un dettagliato rapporto
corredato da uno schema. Ai sensi dell’art. 1913 c.c. e della L. 26/02/77, N. 39, il Cliente ha l’obbligo di
denunciare il sinistro al locatore mediante denuncia unilaterale ovvero mediante modulo di constatazione
amichevole di incidente firmata dai conducenti coinvolti nel sinistro, entro 3 giorni dal verificarsi del
medesimo. L’inosservanza di detto obbligo da parte del Cliente, renderà inoperativi i servizi aggiuntivi di
CDW e SCDW da quest’ultimo sottoscritti; c) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di
necessità di accertamenti a carico di terzi o nell’ipotesi in cui vi siano dei feriti. Il Locatore non garantisce in
nessun caso la sostituzione dei furgoni merci e ne vieta tassativamente l’espatrio salvo espressa
autorizzazione della stazione di noleggio.
4.9. Il cliente prende atto che il noleggio avrà termine alla data ed ora di ricevimento del veicolo e delle
relative chiavi da parte del Locatore, e che la mancata riconsegna delle stesse al termine del noleggio
comporterà una penalità risarcitoria di euro 250,00.
Resta inoltre inteso che qualora la riconsegna del veicolo e relative chiavi sia stata autorizzata dal Locatore
durante l’orario di chiusura dell’ufficio di noleggio, il noleggio avrà termine alla data/ora di riapertura
dell’ufficio di noleggio stesso. PER I DANNI RISCONTRATI AL RIENTRO SONO VALIDE LE CLAUSOLE
SPECIFICATE NELL’ART. 2.3 A.
5. Riconsegna dell’Autovettura - Penali per ritardata consegna
5.1. Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’Autoveicolo nel luogo, data e ora indicati nel Contratto di Locazione
o comunque non appena il Locatore ne faccia richiesta, coi medesimi accessori e nel medesimo stato nel
quale la ha ricevuta, salva la normale usura.
5.2. Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente al Locatore qualsiasi ritardo o impedimento relativo alla
riconsegna dell’Autoveicolo. È tollerato un ritardo senza addebiti di 59 minuti rispetto all’orario di consegna
concordato ed indicato nel Contratto di Locazione. Oltre tale termine eventuali rinnovi dovranno essere
riportati sul contratto dal Locatore.
In Caso di mancato reperimento, inadempienze contrattuali o ingiustificato ritardo nella riconsegna
dell’Autoveicolo il Locatore si riserva la facoltà di provvedere al blocco del medesimo attraverso il
sistema di protezione satellitare, fare denuncia per appropriazione indebita alle autorità competenti
e riacquistare il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del
cliente.
5.3. Qualora l’Autoveicolo non sia riconsegnato entro l’ora e la data stabilite nel Contratto di
Locazione, il Cliente sarà comunque tenuto, salvo quanto specificato al precedente art. 5.2., al
pagamento di una penale giornaliera, pari alla tariffa piena di noleggio specificata sul Tariffario, fatto
salvo comunque il maggior danno.
5.4. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore, all’atto della riconsegna, le somme pattuite, tariffa
chilometrica, tariffa a tempo, eventuale supplemento in caso di riconsegna avvenuta in luogo diverso dal
luogo pattuito, IVA ed eventuale contributo per riportare all’originale livello il serbatoio del carburante,
comprensivo di un addebito fisso minimo pari ad euro 20,00 o secondo tariffario in vigore esposto, oltre Iva
per il servizio di rifornimento carburante nonchè l’importo corrispondente a qualsiasi contravvenzione e
all’eventuale penali per ritardata consegna, salva ogni ulteriore.
5.5. Se alla riconsegna dell’Autoveicolo il contachilometri risultasse manomesso o guasto, la tariffa
chilometrica verrà determinata sulla base di una percorrenza di 300 km di media giornaliera al prezzo
unitario di € 0,39. Il rateo giornaliero definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal
momento della consegna dell’Autovettura al Cliente.
5.6. Il Cliente che utilizza per il pagamento del Noleggio la carta di credito autorizza con la sottoscrizione del
Contratto l’addebito delle somme di cui sopra sul conto corrente di riferimento. Il deposito cauzionale è
obbligatorio. Va rilasciato al momento della compilazione del contratto prima del ritiro del veicolo. Nel caso
in cui all’atto della restituzione del veicolo si riscontrassero danni al veicolo stesso, detto deposito sarà
trattenuto dal Locatore a titolo di penalità risarcitoria prevista da contratto, salva la risarcibilità di penalità
risarcitoria ulteriori. In caso contrario, esso sarà compensato, in tutto od in parte, con le somme dovute al
Locatore a titolo di corrispettivo per il noleggio. Detto deposito dovrà garantire l’incasso sia del noleggio che
delle eventuali penalità previste da contratto. Il Locatore si riserva la facoltà di chiedere al momento della
stipula del contratto, l’autorizzazione sulla carta di credito del cliente a garanzia dell’importo totale dato
dall’importo del noleggio auto e dalle penalità risarcitorie previste da contratto. Nel caso in cui il Cliente
accetti il servizio di eliminazione o riduzione delle penalità risarcitorie verrà richiesta al momento della stipula
del contratto un deposito per garantire l’importo del noleggio e/o altri extra e/o penalità. Per eventuale
noleggio effettuato in contanti dietro autorizzazione del Locatore, l’importo del noleggio e del deposito e/o
della penalità prevista da contratto sarà dovuta una somma in via anticipata.
5.7. Il Cliente che provvede al pagamento del Noleggio tramite voucher prepagato è comunque
solidalmente obbligato con l’ente emittente il voucher stesso a corrispondere ogni importo
contrattualmente dovuto in caso di totale o parziale inesigibilità del titolo.
5.8. Chi sottoscrive il Contratto in nome o per conto di un terzo è responsabile in solido per le obbligazioni
contrattualmente assunte.
6. Adempimenti in caso di sinistro ovvero di furto
6.1. In caso di sinistro il Cliente deve: A) informare telefonicamente e senza indugio il Locatore, compilando
in ogni sua parte e trasmettendo nelle successive 24 ore il modulo C.A.I. (constatazione amichevole firmata
da entrambe le parti) accluso ai documenti consegnati unitamente all’Autoveicolo; B) informare la più vicina
autorità di Pubblica Sicurezza; c) prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle persone e le targhe dei mezzi
coinvolti nell’incidente nonché gli estremi anagrafici di eventuali testimoni; D) fornire al Locatore qualsiasi
notizia utile; E) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà in merito alla custodia e alla riparazione
dell’Autoveicolo.
6.2. In caso di furto dell’Autoveicolo il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alla competente Autorità di
Pubblica Sicurezza e di consegnare al Locatore copia autentica della denuncia. In tal caso il pagamento del
servizio di Noleggio è dovuto fino alla data di consegna della copia-denuncia, nella misura convenzionale
pattuita e riportata sul Contratto di Locazione. Insieme alla copia-denuncia, il Cliente è obbligato a
riconsegnare al Locatore le chiavi dell’autoveicolo nonché telecomando-antifurto se l’Autovettura risulta così
accessoriata.
6.3. Furto: Il Cliente è responsabile del valore del veicolo in caso di furto e/o incendio totale o
parziale. Potrà limitare totalmente da contratto l’ammontare della penalità risarcitoria prevista dal
contratto acquistando il servizio TW (Theft Waiver Riduction) o SLTW, fino ad un valore massimo
prestabilito in tariffa con uno scoperto del 15%. Il Cliente acquistando il servizio STW potrà eliminare
totalmente la penalità risarcitoria tranne ad esso addebitabile per le causali di cui sopra (furto e/o
incendio). Il Cliente e/o conducente rimane totalmente responsabile del risarcimento totale del
veicolo più eventuali altre penalità risarcitorie nel caso di mancata riconsegna delle chiavi anche se
ha acquistato i servizi TW, SLTW e STW. Le coperture facoltative saranno operative a condizione che
il Cliente abbia corrisposto al locatore la quota addizionale giornaliera prevista nella tariffa apposta
negli uffici del Locatore. Le condizioni di tutte le suddette polizze sono disponibili in visione presso
la sede legale del Locatore.
6.4. Nel reciproco interesse si invita la gentile clientela a parcheggiare l’Autovettura in aree custodite.
7. Varie
7.1. Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana, in caso di contrasto nell'interpretazione
tra la versione italiana e dell'eventuale traduzione di cortesia del presente contratto di noleggio la versione
italiana prevarrà sulle altre.
7.2. Il Locatore, per quanto di propria pertinenza, autorizza il Cliente a servirsi dell’Autovettura, per gli scopi
di cui al Contratto, in tutti i paesi in cui è valida la carta verde assicurativa ad esclusione dei paesi indicati
nel timbro apposto nel frontespizio del contratto.
7.3. Nessuna modifica può essere apportata al Contratto se non in forma scritta e con il consenso di un
rappresentante del Locatore munito di idonea procura.
7.4. In caso di ritardato pagamento, da intendersi come tale quello effettuato dal Cliente in qualsiasi
momento successivo a quello in cui viene effettuata la riconsegna dell’Autovettura, il Locatore avrà
diritto agli interessi per il ritardato pagamento nella misura specificata nel D.Lgs. 231/02.
7.5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le disposizioni di legge.
7.6. Eventuali variazioni, modifiche, aggiornamenti delle Condizioni Generali di Contratto, del Contratto di
Locazione e del Tariffario saranno messe a conoscenza del Cliente in forma idonea e conforme alla legge.
8. Prenotazioni
Il veicolo, qualora prenotato, deve essere ritirato entro 59 minuti dall’orario concordato in fase di
prenotazione. Trascorso tale termine, il Locatore non garantisce la disponibilità dello stesso presso la filiale
di noleggio. Qualora il ritiro debba avvenire oltre l’orario di fornitura dei veicoli, il Locatore si riserva di
chiedere un corrispettivo per il servizio offerto. Il Cliente che prenota un veicolo attraverso il sito internet
www.autovia.it, versa a titolo di caparra una somma pari al 10% dell’importo del noleggio, compreso gli extra.
Tale somma verrà trattenuta dal Locatore a titolo di penalità risarcitoria per il mancato ritiro, cancellazione o
modifiche non accettabile dal Locatore.
9. Foro Competente Esclusivo
Per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del
Contratto è competente esclusivamente il foro di Bologna.
GENERAL CONTRACT TERMS
1. DEFINITIONS
Lessor: the contracting hire company, described as follows, Autovia s.r.l., head office in Via
del Triumvirato n. 84, 40132 Bologna BO Fiscal Code 03200690372, V.A.T. No.
01779501202, Company Registration No. 272829;
Customer: the contracting party, a natural or legal person, whose exact details are identified
in the title page of this document (Leasing Contract) which, duly undersigned, forms an
integral and essential part of it;
Part or Parts: impersonally, separately, or jointly, Lessor and Customer;
Contract: jointly, these General Contract Terms and the Leasing Contract, duly completed
and undersigned;
Hire: service by which the Lessor, for valuable consideration and additional terms, as
described in the Contract, places at the Customer's disposal, for his needs, the vehicle as
described in the Leasing Contract.
Car and/or Vehicle: the means of transportation, as described in the Leasing Contract, by
which the hire service is guaranteed.
Driver and/or Second Driver: the persons, even if different from the Customer, authorized to
drive the Vehicle, as long as they are identifiable by means of the Leasing Contract;
Insurance coverage: optional insurance coverage through which the Customer is covered by
indemnity, in the ways and forms as specified below, with respect to the passive damage
suffered by the Vehicle in the case of an accident totally or partially caused by himself or an
accident without a counterparty;
Scale of rates: schedule of prices, including all economic and insurance terms, relating to the
Vehicle Hire, posted at the Lessor's head office and with mandatory access to the Customer;
Privacy Code: Legislative Decree 196 dated 30th June 2003 (Personal data protection code)
and following amendments, which came into force on 1st January 2004.
2. Object of the Contract
2.1. By undersigning the Leasing Contract, the Lessor is committed to providing the Customer
with the Hire service, as per the following terms.
2.2. At his own expense, the Lessor is obliged to organize all the preparations necessary to
permit the Customer to use the Hire service. The preparation consists of the mechanical
inspection of the Vehicle which is the object of the Contract, including the refuelling, the
minimum security equipment (reflective jacket, reflective triangle, spare wheel), as well as the
regularity of the mandatory insurance coverage, for which the Lessor is obliged to deliver the
relating certificate, the insurance sticker and the green card, along with the copy of the vehicle
registration document.
2.3. When collecting the vehicle, the Customer certifies and recognizes that the Vehicle is in
a perfect state and fully provided with the above mentioned equipment. Before using the
vehicle, the Customer is obliged to promptly advise of any vehicle anomalies and damages at
vehicle check out which were not detected by the Lessor at the time of delivery to the
Customer and to note them in writing, with the Lessor, on the original contract. Any extra
damages at return will be charged to the customer.
A) AT CHECK-IN CUSTOMERS IS OBBLIGED TO ASK FOR SIGNATURE OF LESSOR ON
DEMAGES RENTAL CHECK-IN. WITHOUT THE ABOVE-MENTIONED SIGN,
Lessor determinations will be valid and tacitly accepted.
3. Lessor's Duties
3.1. The Lessor is committed to delivering the Vehicle in perfect condition and suitable for the
agreed use, as recognized by the Customer by the Leasing Contract underwriting, complete
with the equipment as per art. 2.2.
3.2. The Lessor's duty is also to reimburse the Customer with repair costs incurred by himself
during the Hire period, due to Vehicle faults, as long as such costs are documented by an
invoice with the Lessor's heading and the Lessor’s authorization.
3.3. The Lessor warrants the Vehicle's mandatory motor vehicle liability insurance for
damage caused to persons (including transported persons and family members),
animals and things, which is equal to the limit of liability within the limits imposed by
the law and the regulation in force in the country where the vehicle is registered for
each single event, whose validity is dependant on the essential condition that the
Vehicle is being driven, at the time of the accident, by one of the persons specified in
the Leasing Contract.
3.4. Furthermore, the Lessor is not obliged to watch over the objects, property of the
Customer, which were left in the Vehicle after its return, since they are to be intended
as abandoned by him.
4. Customer's Duties
4.1. The Customer is obliged to: I) watch over the Vehicle with the best of care and
diligence, smoking and transport of animals are prohibited in the motor vehicle and
return it, at the end of the Hire period, in the same condition as when it was rented,
including the refuelling. During the Hire, the Customer shall also take care of the
ordinary maintenance of the Vehicle, including the checkup of the fluid levels (water,
engine oil, pressure and tire wear, brake fluid, etc.); II) drive the Vehicle in full
compliance with the law; III) the voluntary payment of any fine he is charged with and
deriving from the violation, by the Driver and/or Second driver or the transported
persons, of the rules of the road. In case the Lessor settles such fines, the Customer
is obliged to reimburse them, along with a minimum fixed additional charge of € 35,00
for the reimbursement of administrative expenses; IV) to pay road tolls incurred during
the whole Hire period and to keep the Lessor indemnified for any and each expense
incurred by him due to the non-payment of such tolls by the Customer.
4.2. The Customer is also obliged to check the operation of the speed indicator and is
committed to advising the Lessor of any defects of it or of any other instrument in the Vehicle.
4.3. The Customer also undertakes not to drive or in any way use the Vehicle and not
allow others to drive or use it: A) in a State where the insurance green card is not valid and
in all the following countries: ALBANIA, BULGARIA, CROATIA, ESTONIA, GREECE, IRAQ,
MAROCCO, POLAND, CZECH REPUBLIC, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, SLOVAK
REPUBLIC, RUMANIA, SLOVENIA, SERBIA, TUNISIA, TURKEY, HUNGARY, MALTA AND
CYPRUS. Therefore, the customer shall be completely responsible for the damage and/or
thefts occurring in those countries; B) for the transportation, on payment of a fee, of
persons or things; C) for the lease; D) for pushing o towing other vehicles or objects:
E) under the influence of drugs, narcotics, alcohol and intoxicating substances; F) in case of
joy rides, competitions or speed performance tests and for anything constituting a breach of
the law; G) in case of a person that was not indicated in the Leasing Contract as a Driver or
Second Driver; H) in the case of a person giving the Lessor false information about his own
identity and address. I) The customer has to declare if the vehicle will be taken abroad.
4.4. The Customer commits in any way not to allowing the Vehicle to be driven by a person
who does not possess a driving licence valid in the State where it is driven.
4.5. The Customer is not guaranteed by the coverage against the damage as per the
following specifications, including the one deriving from the failure to comply with the
obligations referring to the previous art. 4.1. i) for the damage deriving from the Lessor
for the vehicle's immobilization in order to make repairs due to the negligence of the
Customer; l) for the costs sustained by the Lessor for the transportation of the vehicle
by means of a towing vehicle and/or for its return; m) for damage to third parties and
the transported persons equal to a sum higher than that envisaged by law; n) for
damage that constitutes a harm for the driver; o) for damage to objects and luggage
transported in the vehicle; p) for damage caused in any way to: electromechanical
parts, roof, internal parts, underbody, frame, wheels, windshield, tarpaulin or hoop, and
collisions without a counterparty. q) He is also obliged to a partial reimbursement of
the vehicle due to vehicle's standstill, i.e. a daily compensation equal to the daily hire
fee for each day of the vehicle's standstill, until it is recovered. In case of a vehicle fault,
the vehicle's driver is obliged to call the customer service of the Lessor as indicated to
him, and inform him of the fault.
4.6. In addition, the Customer is obliged, in the case of an accident caused under his
own total or partial responsibility or an accident without a counterparty, except for the
case of underwriting of a Policy covering passive damage to the Vehicle, to
compensate the Lessor for any damage to the Vehicle.
4.7. a) The vehicle is covered by third party insurance and against damage to animals
and objects within the limits imposed by the law and the regulations in force in the
country where the vehicle is registered. b) Collision: the Customer is responsible for
the vehicle's value and/or the damage caused to it. The customer can limit the amount
of the cost of the damage he is responsible for, up to a maximum value predetermined
as a rate, by purchasing the CDW (Collision Damage Waiver Reduction) service or the
SCDW (Super Collision Damage Waiver) service, which nullifies cost of the damage
payable by the Customer. Both CDW and SCDW services are valid in the case of
accidents with other vehicles. In the case of accident without a counterparty, the
responsibility for the caused damage is exclusively payable by the customer and/or
driver. The Customer shall be in any case responsible for damages against the vehicle
due to an incorrect use and deriving from a disproportionate wear to the kilometers run
during the hire time or for any other use in breach of law or regulations.
In the case of an accident caused by the customer, even in the case of a purchase of
the insurance coverage, the amount of € 200,00 minimun shall be charged for the
accident administrative management.
4.8. Accidents, damage, casualties. In case of accidents, the Customer is obliged to protect
the interests of the lessor and his insurance company and, among the other things, commits
himself to: a) providing names and addresses of the parties and the registration numbers of
the vehicles involved in the accident, as well as the personal details of any witnesses;
b) immediately informing the lessor of the accident by phone, also in case of light damage,
sending a detailed report complete with a graphic. According to art. 1913 of the Italian civil
code and L. 26/02/77, No. 39, the Customer is obliged to report the accident to the lessor
through a unilateral report or an accident report form signed by the drivers involved in the
accident, within 3 days. Failure to comply with such an obligation by the Customer will render
void the additional CDW and SCDW services, which were undersigned by him; c) immediately
informing the police authorities if third-party ascertainments are needed or whether there are
any casualties. In no case does the Lessor guarantee the replacement of the cargo vans and
absolutely forbids their expatriation, unless it is expressly authorized by the renting station.
4.9. The customer acknowledges that the hire shall be completed at the date and time the
vehicle is received, along with the keys, by the Lessor, and that failure to return them at the
end of the hire time is subject to a charge of Euro 250.00.
Furthermore, it is understood that, if the return of the vehicle and the keys has been
authorized by the Lessor during the closing time of the hire office, the hire shall terminate at
the date/time of the vehicle hire reopening. For the damages check-in is valid the point 2.3 A.
5. Return of the Vehicle - Penalty for late delivery
5.1. The Customer is obliged to return the Vehicle in the place, on the date and at the time
indicated in the Leasing Contract or anyway as soon as the Lessor requests it, with the same
accessories and in the same condition he has received it, except for the ordinary wear and
tear.
5.2. The Customer is obliged to promptly advise the Lessor of any delay or obstacle to the
return of the Vehicle. A delay of 59 minutes over the delivery time is tolerated without
additional charges, agreed upon and indicated in the Leasing Contract. Other time extensions
will be written on the contract from the Lessor.
If the Vehicle cannot be found, breach of contract or its late delivery is unjustified, the
Lessor reserves the right to have it blocked by means of the satellite protection
system, and to make a report for misappropriation to the competent authorities and
regain the possession of the vehicle with any method, even against the customer's will.
5.3. If the Vehicle is not returned by the time and the date set in the Leasing Contract,
the Customer shall anyway be obliged, except for the specifications in the previous art.
5.2., to pay a daily penalty, which is equal to the full hire rate specified in the Scale of
rates, without prejudice to the worst damage.
5.4. At the time of delivery, the Customer is obliged to pay the agreed sums any tariff on a
mileage basis or duration related charge, a possible additional charge in case of a return in a
place other than the agreed upon place, V.A.T. and any other contribution in order to refill the
fuel tank, including a minimum fixed charge of Euro 20.00 or according to the exposed
applicable scale of rates, as well as the V.A.T. charge for the refuelling service and the amount
corresponding with any fine and penalty for late delivery, without prejudice to any other
charge.
5.5. If, at the return of the Vehicle, the speed indicator is tampered or faulty, the tariff
on a mileage basis shall be determined according to an overall travel time of 300 km as
a daily average, at the unit price of € 0,39. The daily rate defines a period of 24 hours
or a fraction starting from the time of delivery of the Vehicle to the Customer.
5.6. The Customer using a credit card for the Hire payment, by signing the Contract,
authorizes the debit of the above stated amounts on the corresponding current account. The
deposit is mandatory and is released at the time of compilation of the contract before
collecting the vehicle. If, at the time of returning the vehicle, it turns out to be damaged, such
a deposit shall be retained by the Lessor for compensation of the suffered damage, without
prejudice to the indemnifiability of further damage. On the contrary, it shall be compensated,
totally or partially, with the sums due to the Lessor as amount due for the hire. Such a deposit
shall guarantee the receipt of both the hire and the eventual insurance excess-franchise. The
Lessor reserves the right, at the stipulation of the contract, to request the authorization on the
customer's credit card, to guarantee the total amount given by the vehicle hire amount and the
insurance excess-franchise.
If the Customer accepts the insurance excess-franchise coverage, at the stipulation of the
contract an authorization shall be requested, to guarantee the amount of the hire and the
deposit. For any hire effected in cash and authorized by the Lessor, the amount of the hire
and the deposit and/or the franchise shall be due in advance.
5.7. The Customer providing for the Hire payment by prepaid voucher is jointly obliged,
with the institution issuing the voucher, to pay each sum due by contract in case of a
total or partial credit unrecoverability.
5.8. Whoever undersigns the Contract in the name or on behalf of third parties is jointly
responsible for the obligations undertaken by contract.
6. Fulfilment in case of an accident or theft
6.1. In case of an accident, the Customer should: A) inform the Lessor by phone and without
delay, by completing in full and transmitting within 24 hours the accident report form
undersigned by both parties, attached to the documents delivered along with the Vehicle; B)
inform the nearest Public Security authority; c) take note of the names and addresses of the
persons and the registration numbers of the vehicles involved in the accident, as well as the
personal details of any witnesses; D) provide the Lessor with any useful information; E) follow
the instructions the Lessor shall provide about the keeping and repair of the Vehicle.
6.2. In case of the Vehicle's theft, the Customer is obliged to report the fact to the competent
Public Security Authority and deliver a report authentic copy to the Lessor. In this case, the
payment of the Hire service is due until the delivery date of the report copy, to the agreed
conventional extent, reported on the Leasing Contract. Along with the report copy, the
Customer is obliged to return the vehicle keys to the Lessor, as well as the anti-theft remote
control, if the Vehicle is provided with this accessory.
6.3. Theft: the Customer is responsible for the vehicle's value in case of theft and/or
total or partial fire. He can limit the amount of due indemnity by purchasing the TW
(Theft Waiver Reduction) service, up to a maximum value predetermined as a rate with
an overdraft of 15%. The Customer, by purchasing the STW service, can totally
eliminate the cost chargeable to him for the above-mentioned reasons (theft and/or
fire). The Customer and/or driver shall totally remain responsible for the vehicle's
indemnity in the case of failed return of the keys, even if he has purchased the TW and
STW services. The optional coverages shall be operational on condition that the
Customer has paid the lessor with the additional daily rate included in the tariff affixed
in the Lessor's offices. The terms of all the above said policies can be viewed at the
lessor's head office.
6.4. In the mutual interest, the customers are requested to park the Vehicle in guarded areas.
7. Miscellaneous
7.1. This lease agreement is governed under Italian jurisdiction; in case of disputes in the
interpretation between the Italian version and any courtesy translation of this lease contract,
the Italian version has priority over the other versions.
7.2. The Lessor, if relevant to him, authorizes the Customer to avail of the Vehicle, for the
purposes reported in the Contract, in all countries where the insurance green card is valid,
except for the countries indicated in the stamp in the contract title page.
7.3. No amendment can be made to the Contract unless it is in writing and with the approval
of one of the Lessor's representatives, who has been appointed as a proxy.
7.4. In case of deferred payment, to be intended as such the one effected by the
Customer any time after the Vehicle is returned, the Lessor is entitled to the interests
for the deferred payment, to the extent specified in the Legislative Decree 231/02.
7.5. For anything not expressly disciplined by the Contract, the legal provisions apply.
7.6. Any changes, amendments, updates of the General Contract Terms, of the Leasing
Contract and the Scale of Rates shall be transferred to the Customer in a suitable form in
compliance with the law.
8. Exclusive Place of Jurisdiction
The Court of Bologna will have the exclusive competence for any dispute related to the
validity, interpretation, execution or termination of the Contract.
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