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Condizioni Generali di Assicurazione

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Condizioni Generali di Assicurazione
Condizioni
Generali di
Assicurazione
VIAGGIARE CON SERENITÀ
I nostri contatti:
Cosa fare per aprire una pratica di sinistro?
Consulti le Condizioni Generali di Assicurazione
in merito alle coperture offerte ed alle esclusioni
previste.
La preghiamo di voler allegare alla pratica di
sinistro tutta la documentazione richiesta per
poter facilitare il processo di gestione e garantirle
il miglior livello di servizio.
Cosa fare per richiedere informazioni sulla
polizza o sulle modalità di cancellazione ?
Qualora necessiti del supporto della nostra
Centrale Operativa di Assistenza durante il suo
viaggio, attiva 24 ore su 24, la preghiamo di
contattare il seguente numero:
La preghiamo di contattare il seguente numero:
+39 02 26 609 257
o inviare una comunicazione email al seguente
indirizzo di posta elettronica:
Per sinistri diversi da richieste di assistenza e
per informazioni la preghiamo di contattare il
seguente numero:
+39 02 26 609 504
Lun. Ven. 9-13 / 14-18
o consultare il sito www.ilmiosinistro.it dove
troverà tutte le informazioni necessarie per aprire
la sua pratica di sinistro.
Tutta la documentazione richiesta, completa dei
suoi dati e della fotocopia del suo certificato di
assicurazione dovrà essere inviata tramite posta a:
Mondial Assistance Spa
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri
e-commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi, 3
20137 Milano
+39 02 23 695 456
Lun. Ven. 9-13 / 14-18
[email protected]
Cosa fare per segnalare un reclamo ?
La preghiamo di inviare una comunicazione
scritta a:
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità
P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008 - e-mail:
[email protected]
Guida alla consultazione
I NOSTRI CONTATTI
VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
Guida alla consultazione
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_BUSINESS ANNUALE
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO PROFESSIONALE
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_GOLF ANNUALE
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Guida alla consultazione
ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF
HOLE IN ONE
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI_SCI ANNUALE
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
ATTREZZATURA SPORTIVA
INDENNIZZO PER SERVIZI NON USUFRUITI
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
Guida alla consultazione
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO
IN CASO DI SINISTRO
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
NORMATIVA COMUNE
ASSICURAZIONE VIAGGIO
RINUNCIA AL VIAGGIO
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
INFORTUNI
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO
IN CASO DI SINISTRO
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra la
Società e American Express Insurance Services
Europe Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
1
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
2
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra la Società e
American Express Insurance Services Europe Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 60
giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
3
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e
spese mediche
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 4.500,00 per persona, per evento e
per anno, la penale per la rinuncia al viaggio,
esclusi i costi di gestione pratica e le tasse
aeroportuali, applicata contrattualmente dal
vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio
in conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
4
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale,
esclusi i costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali e le spese di modifica addebitate
dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio:
• all’assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a
condizione che l’assicurato – a seguito
della cancellazione - debba effettuare il
viaggio da solo)
purché assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) fino ad un massimo di € 4.500,00 per
persona, per evento e per anno per un
massimo di € 12.000,00 per ogni singola
pratica;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno;
c) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
d) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
e) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
VIAGGIO
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di €
1.000,00 per persona, per evento e per anno
degli eventuali maggiori costi sostenuti per
acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria
aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione
di quelli non utilizzabili per ritardato
arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza
del volo di andata in seguito alle seguenti
circostanze imprevedibili ed oggettivamente
documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i
costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati:
a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per
persona, per evento e per anno;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno.
5
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
1.000,00 per persona e per anno, provvede
a rimborsare i costi sostenuti per inviare
una valigia, di peso non superiore a 20
kg, contenente altri effetti personali in
sostituzione di quelli:
3.1 Oggetto
• rubati all’assicurato;
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di
€ 2.000,00 per persona, per evento e per anno
dei danni materiali e diretti a lui derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna o danneggiamento da parte del
vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
€ 200,00
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 350,00
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona, le spese documentate
sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di
un documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
6
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
4.1 Oggetto
a) nel limite del capitale assicurato di
€ 2.000,00 per persona, per evento e
per anno. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00
considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 200,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 500,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite
di € 3.000,00 per una sola richiesta per anno
a decorrere dalla data di rientro a domicilio
in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00:
7
b) per una sola richiesta per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) dell’assicurato,
dei familiari e di un compagno di viaggio;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per persona e per evento,
fornirà una delle seguenti prestazioni:
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
Indennizzo all’assicurato di € 40,00
per le prime 12 ore complete di ritardo
documentato del volo di andata, e di
ulteriori € 20,00 per ogni ulteriore periodo
di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24
ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
3.000,00, al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
8
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 3.000,00 al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un limite
massimo di tre richieste per anno.
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 250.000,00 per evento e per anno;
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
• € 250.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
7.
INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
9
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati
• in caso di morte: € 10.000,00;
10
• in caso di invalidità permanente: €
10.000,00.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in
forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei
capitali assicurati dalla presente e da altre
assicurazioni infortuni cumulative che
includano la copertura del rischio “infortuni
di viaggio”, da esso Contraente stipulate con
Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli
stessi assicurati, non supera i limiti di:
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di morte;
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di invalidità permanente.
Se i capitali complessivamente assicurati
eccedono gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno
diminuite, con riduzione ed imputazione
proporzionale sui singoli contratti, in
modo da non superare, sommate, quanto
spetterebbe sulla base dei capitali di cui al
comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto
del Contraente di richiedere il rimborso dei
premi imponibili nella stessa proporzione.
7.6 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.7 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.9 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
11
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
per evento
per evento
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
12
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 80,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 120,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
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MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 1.500,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
per evento
per evento
per evento
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
SI fino a
€ 5.000,00
SI fino a
€ 5.000,00
SI fino a
€ 5.000,00
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
per evento
per evento
per evento
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
14
8.1.2 Spese Mediche
(i capitali indicati devono intendersi per persona, per evento e per anno, fermi i sottolimiti
previsti)
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
fino a
€ 100.000,00
fino a
€ 250.000,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 300,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 300,00
fino a
€ 500,00
fino a
€ 500,00
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
15
8.2 Esclusioni
8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il
parere dei sanitari della struttura
presso la quale egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi
per esso volontariamente rifiuti il
trasporto/rientro sanitario. In questo
caso MONDIAL ASSISTANCE
sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso
delle ulteriori spese ospedaliere
e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose, mentali o
psicosomatiche, sindromi organiche,
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti
nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti
da abuso di alcolici, dall’uso non
terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
16
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque,
con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti
medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza
la preventiva autorizzazione della
stessa di tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione,
manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali
e per l’eliminazione di difetti fisici
di natura estetica o malformazioni
congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel
Paese di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o
per visite di controllo eseguite
successivamente al rientro al proprio
domicilio a seguito di malattie iniziate
in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o
trapianti di organi;
t. per partecipazione a competizioni
sportive e relative prove, salvo che le
stesse abbiano carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di
mezzi di soccorso speciali
8.2.2 – Assistenza in Viaggio
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
Sono escluse dall’assicurazione:
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il
trasporto violi le norme sanitarie
internazionali.
8.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per
infermità derivante da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed
ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura
estetica.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
che MONDIAL ASSISTANCE e la
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto,
a proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
8.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese
mediche”:
17
a) anche più volte nel corso di ogni
singolo viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale
assicurato per persona, per evento e
per anno;
c) con un massimo di tre richieste per
anno.
9. IN CASO DI SINISTRO
9.1 Rinuncia Al Viaggio
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
18
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.3 Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo Aereo;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
i) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
j) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006
k) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
19
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
20
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni
dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta
in loco e relative ricevute mediche
sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario
della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248
del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare
il sinistro attraverso il sito web www.
ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro”.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare
il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione
“Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare
ogni comunicazione e documentazione
esclusivamente per iscritto ed in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed
effettua il pagamento dell’assicurazione mediante
una Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
21
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial
AssistanceItalia S.p.A., società del Gruppo
Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei
Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per
maggiori informazioni: www.mondial-assistance.
it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
22
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra la Società e
American Express Insurance Services Europe Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
23
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e
spese mediche
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 7.000,00 per persona, per evento
e per anno, la penale per la rinuncia al
viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le
24
tasse aeroportuali, applicata contrattualmente
dal vettore aereo e/o dall’organizzatore
del viaggio in conseguenza di rinunce
involontarie ed imprevedibili al momento
della prenotazione dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale,
esclusi i costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali e le spese di modifica addebitate
dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio:
• all’assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a
condizione che l’assicurato – a seguito
della cancellazione - debba effettuare il
viaggio da solo)
purché assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
d) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
c) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
d) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
e) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
2.1 Oggetto
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno;
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) fino ad un massimo di € 7.000,00 per
persona, per evento e per anno per un
massimo di € 12.000,00 per ogni singola
pratica;
VIAGGIO
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di
€ 2.000,00 per persona, per evento e
per anno degli eventuali maggiori costi
sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio
(biglietteria aerea, ferroviaria o marittima)
in sostituzione di quelli non utilizzabili per
ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo
di partenza del volo di andata in seguito
alle seguenti circostanze imprevedibili ed
oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
25
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati:
a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per
persona, per evento e per anno;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona e per anno, provvede
a rimborsare i costi sostenuti per inviare
una valigia all’estero, di peso non superiore
a 20 kg, contenente altri effetti personali in
sostituzione di quelli:
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
• rubati all’assicurato;
3.1 Oggetto
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 3.000,00 per persona, per evento e
per anno dei danni materiali e diretti a lui
derivanti da furto, incendio, rapina, scippo,
mancata riconsegna o danneggiamento da
parte del vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
€ 300,00
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 450,00
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
26
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona, le spese documentate
sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di
un documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto
h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
i) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di €
3.000,00 per persona, per evento e
per anno. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi
con destinazione Italia e di € 350,00
per viaggi con destinazione Europa –
Mondo – USA e Canada, considerando
tutto il materiale foto-cine-ottico quale
unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 300,00 per
viaggi con destinazione Italia e di €
500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 650,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un
limite di € 5.000,00 per una sola richiesta
per anno a decorrere dalla data di rientro a
domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
27
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00:
b) per una sola richiesta per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) dell’assicurato,
dei familiari e di un compagno di viaggio;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per persona e per evento,
fornirà una delle seguenti prestazioni:
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
Indennizzo all’assicurato di € 100,00
per le prime 12 ore complete di ritardo
documentato del volo di andata, e di
ulteriori € 50,00 per ogni ulteriore periodo
di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24
ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
28
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 5.000,00, al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
5.000,00 al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre richieste per anno.
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 500.000,00 per evento e per anno;
• € 500.000,00 per danni a persone;
• € 100.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
7.
INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
29
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
30
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati
• in caso di morte: € 30.000,00;
• in caso di invalidità permanente: €
30.000,00.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in
forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei
capitali assicurati dalla presente e da altre
assicurazioni infortuni cumulative che
includano la copertura del rischio “infortuni
di viaggio”, da esso Contraente stipulate con
Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli
stessi assicurati, non supera i limiti di:
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di morte;
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di invalidità permanente.
Se i capitali complessivamente assicurati
eccedono gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno
diminuite, con riduzione ed imputazione
proporzionale sui singoli contratti, in
modo da non superare, sommate, quanto
spetterebbe sulla base dei capitali di cui al
comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto
del Contraente di richiedere il rimborso dei
premi imponibili nella stessa proporzione.
7.6 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
e) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.7 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.9 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
31
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.200,00
SI,
fino a
€ 1.200,00
per evento
per evento
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
32
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 150,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 200,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 150,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 200,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
33
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 5.000,00
per evento
SI fino a
€ 5.000,00
per evento
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 3.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
per evento
per evento
per evento
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
SI fino a
€ 10.000,00
SI fino a
€ 10.000,00
SI fino a
€ 10.000,00
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
per evento
per evento
per evento
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
34
8.1.2 Spese Mediche
(i capitali indicati devono intendersi per persona, per evento e per anno, fermi i sottolimiti
previsti)
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
fino a
€ 150.000,00
fino a
€ 500.000,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 450,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.500,00
fino a
€ 5.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.500,00
fino a
€ 5.000,00
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 300,00
fino a
€ 700,00
fino a
€ 700,00
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
35
8.2 Esclusioni
8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il
parere dei sanitari della struttura
presso la quale egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi
per esso volontariamente rifiuti il
trasporto/rientro sanitario. In questo
caso MONDIAL ASSISTANCE
sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso
delle ulteriori spese ospedaliere
e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose, mentali o
psicosomatiche, sindromi organiche,
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti
nevrotici;
e. per infortuni o malattie derivanti
da abuso di alcolici, dall’uso non
terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
36
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque,
con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti
medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza
la preventiva autorizzazione della
stessa di tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione,
manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali
e per l’eliminazione di difetti fisici
di natura estetica o malformazioni
congenite;
q .per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel
Paese di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o
per visite di controllo eseguite
successivamente al rientro al proprio
domicilio a seguito di malattie iniziate
in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o
trapianti di organi;
t. per partecipazione a competizioni
sportive e relative prove, salvo che le
stesse abbiano carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
utilizzo dei mezzi e delle strutture
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di
mezzi di soccorso speciali
8.2.2 – Assistenza in Viaggio
Sono escluse dall’assicurazione:
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il
trasporto violi le norme sanitarie
internazionali.
8.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per
infermità derivante da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed
ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura
estetica.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto,
a proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
37
8.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese
mediche”:
a) anche più volte nel corso di ogni
singolo viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale
assicurato per persona, per evento e
per anno;
c) con un massimo di tre richieste per
anno.
9. IN CASO DI SINISTRO
9.1 Rinuncia al viaggio
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
38
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.3 Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documento attestante il ritardo aereo;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
d) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
e) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
Allegare:
b) numero di certificato di assicurazione;
a) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
39
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
40
RIFERIMENTI IMPORTANTI
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
9.8.2 IN CASO DI RICHIESTE DI R
IMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni
dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
e) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta
in loco e relative ricevute mediche
sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario
della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248
del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare
il sinistro attraverso il sito web www.
ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro”.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
41
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
NORMATIVA COMUNE
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
42
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra la Società e
American Express Insurance Services Europe Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
43
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
44
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 4.500,00 per persona, per evento e
per anno, la penale per la rinuncia al viaggio,
esclusi i costi di gestione pratica e le tasse
aeroportuali, applicata contrattualmente dal
vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio
in conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale,
esclusi i costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali e le spese di modifica addebitate
dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio:
• all’assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a
condizione che l’assicurato – a seguito
della cancellazione - debba effettuare il
viaggio da solo)
purché assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) fino ad un massimo di € 4.500,00 per
persona, per evento e per anno per un
massimo di € 12.000,00 per ogni singola
pratica;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno;
c) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
d) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
e) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
VIAGGIO
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di
€ 1.000,00 per persona, per evento e
per anno degli eventuali maggiori costi
sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio
(biglietteria aerea, ferroviaria o marittima)
in sostituzione di quelli non utilizzabili per
45
ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo
di partenza del volo di andata in seguito
alle seguenti circostanze imprevedibili ed
oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati:
a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per
persona, per evento e per anno;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
€ 200,00
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 350,00
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona, le spese documentate
sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di
un documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona e per anno, provvede
a rimborsare i costi sostenuti per inviare
una valigia, di peso non superiore a 20
kg, contenente altri effetti personali in
sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
• non riconsegnati dal vettore aereo.
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 2.000,00 per persona, per evento e
per anno dei danni materiali e diretti a lui
derivanti da furto, incendio, rapina, scippo,
mancata riconsegna o danneggiamento da
parte del vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
46
DESTINAZIONE
ITALIA
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto
h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
i) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di €
2.000,00 per persona, per evento e
per anno. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00
considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 200,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 500,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un
limite di € 3.000,00 per una sola richiesta
per anno a decorrere dalla data di rientro a
domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
47
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00:
b) per una sola richiesta per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) dell’assicurato,
dei familiari e di un compagno di viaggio;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per persona e per evento,
fornirà una delle seguenti prestazioni:
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
48
Indennizzo all’assicurato di € 40,00
per le prime 12 ore complete di ritardo
documentato del volo di andata, e di
ulteriori € 20,00 per ogni ulteriore periodo
di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24
ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
3.000,00, al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
€ 3.000,00 al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre richieste per anno.
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 250.000,00 per evento e per anno;
• € 250.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
7. INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
49
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
50
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati
• in caso di morte: € 10.000,00;
• in caso di invalidità permanente: €
10.000,00.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in
forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei
capitali assicurati dalla presente e da altre
assicurazioni infortuni cumulative che
includano la copertura del rischio “infortuni
di viaggio”, da esso Contraente stipulate con
Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli
stessi assicurati, non supera i limiti di:
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di morte;
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di invalidità permanente.
Se i capitali complessivamente assicurati
eccedono gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno
diminuite, con riduzione ed imputazione
proporzionale sui singoli contratti, in
modo da non superare, sommate, quanto
spetterebbe sulla base dei capitali di cui al
comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto
del Contraente di richiedere il rimborso dei
premi imponibili nella stessa proporzione.
7.6 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al
grado di invalidità permanente che va
accertato secondo i criteri e le percentuali
previsti dalla Tabella INAIL, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.7 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.9 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
51
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
per evento
per evento
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
52
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 120,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 80,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 120,00
per notte con
un max 5
notti
SI
SI
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
53
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 1.500,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
per evento
per evento
per evento
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
SI fino a
€ 5.000,00
SI fino a
€ 5.000,00
SI fino a
€ 5.000,00
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
per evento
per evento
per evento
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
54
8.2 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale
egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso
MONDIAL ASSISTANCE sospenderà
immediatamente l’assistenza, garantendo
il rimborso delle ulteriori spese
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche,
sindromi organiche, cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive,
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i
comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque, con
patologie in fase acuta od allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza la
preventiva autorizzazione della stessa di
tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali e per
l’eliminazione di difetti fisici di natura
estetica o malformazioni congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel Paese
di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite
di controllo eseguite successivamente al
rientro al proprio domicilio a seguito di
malattie iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti
di organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
55
w. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
x. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
y. le malattie infettive, qualora il trasporto
violi le norme sanitarie internazionali.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto, a
proprie spese, al rientro;
e) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
56
f) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
g) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza.
9. IN CASO DI SINISTRO
9.1 Rinuncia al viaggio
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.3 Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
57
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documento attestante il ritardo aereo;
d) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
e) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
58
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
59
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
60
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra la Società e
American Express Insurance Services Europe Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
61
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 60
giorni.
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
62
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo /
Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio /
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 7.000,00 per persona, per evento
e per anno, la penale per la rinuncia al
viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le
tasse aeroportuali, applicata contrattualmente
dal vettore aereo e/o dall’organizzatore
del viaggio in conseguenza di rinunce
involontarie ed imprevedibili al momento
della prenotazione dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale,
esclusi i costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali e le spese di modifica addebitate
dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio:
• all’assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a
condizione che l’assicurato – a seguito
della cancellazione - debba effettuare il
viaggio da solo)
purché assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
63
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) fino ad un massimo di € 7.000,00 per
persona, per evento e per anno per un
massimo di € 12.000,00 per ogni singola
pratica;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno;
c) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
d) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
e) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
64
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
VIAGGIO
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di
€ 2.000,00 per persona, per evento e
per anno degli eventuali maggiori costi
sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio
(biglietteria aerea, ferroviaria o marittima)
in sostituzione di quelli non utilizzabili per
ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo
di partenza del volo di andata in seguito
alle seguenti circostanze imprevedibili ed
oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati:
a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per
persona, per evento e per anno;
b) con un limite massimo di tre richieste per
anno.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 3.000,00 per persona, per evento e
per anno dei danni materiali e diretti a lui
derivanti da furto, incendio, rapina, scippo,
mancata riconsegna o danneggiamento da
parte del vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
€ 300,00
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 450,00
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona, le spese documentate
sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di
un documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona e per anno, provvede
a rimborsare i costi sostenuti per inviare
una valigia all’estero, di peso non superiore
a 20 kg, contenente altri effetti personali in
sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
65
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di
€ 3.000,00 per persona, per evento e
per anno. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi
con destinazione Italia e di € 350,00
per viaggi con destinazione Europa –
Mondo – USA e Canada, considerando
tutto il materiale foto-cine-ottico quale
unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 300,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 650,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
66
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite
di € 5.000,00 per una sola richiesta per anno
a decorrere dalla data di rientro a domicilio
in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00:
b) per una sola richiesta per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) dell’assicurato,
dei familiari e di un compagno di viaggio;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per persona e per evento,
fornirà una delle seguenti prestazioni:
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre richieste per anno.
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
In alternativa
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
b) per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
Indennizzo all’assicurato di € 100,00
per le prime 12 ore complete di ritardo
documentato del volo di andata, e di
ulteriori € 50,00 per ogni ulteriore periodo
di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24
ore consecutive.
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
5.000,00, al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di €
5.000,00 al netto delle tasse aeroportuali,
qualora l’assicurato decida di non
iniziare il viaggio a seguito di un ritardo
documentato del volo di andata di almeno
36 ore.
5.2Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 500.000,00 per evento e per anno;
• € 500.000,00 per danni a persone;
• € 100.000,00 per danni a cose e
animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
67
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
68
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
7. INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in
forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei
capitali assicurati dalla presente e da altre
assicurazioni infortuni cumulative che
includano la copertura del rischio “infortuni
di viaggio”, da esso Contraente stipulate con
Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli
stessi assicurati, non supera i limiti di:
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di morte;
• € 100.000 per persona e € 500.000 per
evento, in caso di invalidità permanente.
Se i capitali complessivamente assicurati
eccedono gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno
diminuite, con riduzione ed imputazione
proporzionale sui singoli contratti, in
modo da non superare, sommate, quanto
spetterebbe sulla base dei capitali di cui al
comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto
del Contraente di richiedere il rimborso dei
premi imponibili nella stessa proporzione.
7.6 Criteri di liquidazione
• in caso di morte: € 30.000,00;
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
• in caso di invalidità permanente: €
30.000,00.
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
69
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
70
7.7 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.9 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
per evento
SI,
fino a
€ 1.200,00
per evento
SI,
fino a
€ 1.200,00
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
71
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 150,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 200,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 150,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 200,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
72
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 2.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 5.000,00
per evento
SI fino a
€ 5.000,00
per evento
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 3.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
SI fino a
€ 3.000,00
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
per evento
per evento
per evento
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
SI fino a
€ 10.000,00
SI fino a
€ 10.000,00
SI fino a
€ 10.000,00
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
per evento
per evento
per evento
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
73
8.2 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale
egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso
MONDIAL ASSISTANCE sospenderà
immediatamente l’assistenza, garantendo
il rimborso delle ulteriori spese
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche,
sindromi organiche, cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive,
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i
comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
74
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque, con
patologie in fase acuta od allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza la
preventiva autorizzazione della stessa di
tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali e per
l’eliminazione di difetti fisici di natura
estetica o malformazioni congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel Paese
di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite
di controllo eseguite successivamente al
rientro al proprio domicilio a seguito di
malattie iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti
di organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
w. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
x. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
y. le malattie infettive, qualora il trasporto
violi le norme sanitarie internazionali.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
8.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese
mediche”:
a) anche più volte nel corso di ogni
singolo viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale
assicurato per persona, per evento e
per anno;
c) con un massimo di tre richieste per
anno.
• traghetto.
9. IN CASO DI SINISTRO
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto,
a proprie spese, al rientro;
9.1 Rinuncia Al Viaggio
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
75
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
a) numero di certificato di assicurazione;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
76
9.3 Bagaglio
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Infortuni di Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo aereo;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
k) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
i) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
j) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
77
RIFERIMENTI IMPORTANTI
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
CENTRALE OPERATIVA
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
RIFERIMENTI IMPORTANTI
c) recapito temporaneo;
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_BUSINESS ANNUALE
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
78
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
BAGAGLIO PROFESSIONALE: L’insieme
dell’attrezzatura professionale che l’assicurato
porta con sé, ivi compresi telefoni cellulari,
smartphone e personal computer, e che gli
permetta lo svolgimento della sua professione.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO:tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo d’affari;
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
• per destinazioni e capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
79
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo
al pacchetto concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
80
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME
ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le
singole garanzie di polizza e di relativi limiti
di indennizzo si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile
al netto di eventuali franchigie o scoperti senza
corrispondente restituzione di premio.
10. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Bagaglio Professionale /Viaggio Sicuro assistenza in viaggio e spese mediche
81
1. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
1.3 Criteri di liquidazione
PROFESSIONALE
1.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 2.000,00 per persona, per evento e
per anno, dei danni materiali e diretti a lui
derivanti da furto, rapina, scippo del bagaglio
professionale.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
c) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
f) il furto del bagaglio professionale lasciato
a bordo di autovetture, motoveicoli,
ciclomotori e biciclette;
b) con il limite massimo:
b.1 per telefono mobile o smartphone
di € 250,00 per un massimo di 1
oggetto per periodo;
b.2 per personal computer di € 350,00
per un massimo di 1 oggetto per
periodo;
b.3 per altra attrezzatura professionale
di € 600,00;
b.4 di € 500,00 per evento in caso di
scippo e rapina del denaro contante
portato con sé dall’assicurato.
c) considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto;
d) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
e) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto;
2. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
2.1 Oggetto
i) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
82
a) nel limite del capitale assicurato per
persona e per periodo assicurativo di
€ 2.000,00. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
2.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
per evento
SI,
fino a
€ 1.000,00
per evento
SI,
fino a
€ 1.000,00
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
83
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
48 ore se minorenne o portatore di handicap;
5 giorni in Italia;
7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 120,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 80,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 120,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
84
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 1.500,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
85
2.1.2 Spese Mediche
(i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti)
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
fino a
€ 30.000,00
fino a
€ 30.000,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 300,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
86
2.2 Esclusioni
2.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il
parere dei sanitari della struttura
presso la quale egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi
per esso volontariamente rifiuti il
trasporto/rientro sanitario. In questo
caso MONDIAL ASSISTANCE
sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso
delle ulteriori spese ospedaliere
e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose, mentali o
psicosomatiche, sindromi organiche,
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti
nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti
da abuso di alcolici, dall’uso non
terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque,
con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti
medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza
la preventiva autorizzazione della
stessa di tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione,
manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali
e per l’eliminazione di difetti fisici
di natura estetica o malformazioni
congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel
Paese di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o
per visite di controllo eseguite
successivamente al rientro al proprio
domicilio a seguito di malattie iniziate
in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o
trapianti di organi;
t. per partecipazione a competizioni
sportive e relative prove, salvo che le
stesse abbiano carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
87
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di
mezzi di soccorso speciali.
2.2.2 – Assistenza in Viaggio
Sono escluse dall’assicurazione:
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
c. le malattie infettive, qualora il
trasporto violi le norme sanitarie
internazionali.
2.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per
infermità derivante da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed
ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura
estetica.
2.3 Criteri di liquidazione
2.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
88
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto, a
proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
2.3.2 Spese mediche
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia.
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese mediche”:
3.2 Viaggio Sicuro
a) anche più volte nel corso del viaggio;
3.2.1 In Caso di Necessità
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato
per persona, per evento e per anno;
c) con un massimo di tre richieste per anno.
3. IN CASO DI SINISTRO
3.1 Bagaglio Professionale
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) la copia del reclamo inviato all’albergatore
od al vettore a cui è stato affidato il
bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza;
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
3.2.2 In Caso di Richieste di Rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni
dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
89
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta
in loco e relative ricevute mediche
sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario
della pratica;
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248
del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare
il sinistro attraverso il sito web www.
ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro”.
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_GOLF ANNUALE
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF: l’insieme
dell’attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica
del gioco del golf ovvero la sacca porta bastoni,
90
i ferri, i legni, le palline ed i “tee” di proprietà
dell’assicurato.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per
avere accesso al campo da golf.
HOLE-IN-ONE: nella terminologia della pratica
dello sport del golf si intende la messa in buca in
un solo colpo della pallina.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico,
compresa la pratica dello sport del golf;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
91
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
92
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME
ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le
singole garanzie di polizza e di relativi limiti
di indennizzo si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile
al netto di eventuali franchigie o scoperti senza
corrispondente restituzione di premio.
10. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Attrezzatura Sportiva / Hole-in-one /
Responsabilità Civile Terzi / Viaggio Sicuro assistenza in viaggio e spese mediche
1. ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF
1.1 Oggetto
1.1.1 Furto attrezzatura golf
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
in caso di furto dell’attrezzature golf di
proprietà dell’assicurato il danno da lui
subito nel limite del capitale di € 1.000,00
per persona, per evento e per anno.
Fermo restando il massimale complessivo
assicurato, MONDIAL ASSISTANCE
corrisponde l’indennizzo con il limite
massimo per oggetto di € 250,00.
93
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
inoltre per persona e fermo restando il
capitale complessivo assicurato:
a) nel limite di € 50,00 al giorno per un
massimo di 7 giorni consecutivi le
spese documentate sostenute per il
noleggio di attrezzatura sportiva golf
sostitutiva;
b) nel limite di €75,00 al giorno per un
massimo di 5 giorni le green fees
sostenute dall’assicurato, documentate,
già anticipate e pagate, a condizione
che le stesse non possano essere
altrimenti recuperate;
c) nel limite di €45,00 al giorno per un
massimo di 5 giorni le lezioni di golf a
favore dell’assicurato, documentate, già
pagate dall’assicurato, a condizione che
le stesse non possano essere altrimenti
recuperate.
1.2 Esclusioni
Per la copertura di cui ai precedenti punti
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dall’Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento;
c) per i quali non si sia prodotta una
dichiarazione del Golf Club che attesti
la presa a carico da parte dell’assicurato
delle green fees e delle lezioni di golf
anticipatamente prenotate dallo stesso.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
e) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto;
94
f) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
g) il furto dell’attrezzatura sportiva
golf lasciata a bordo di autovetture,
motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
h) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto;
i) fallimento del Vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
2. HOLE IN ONE
2.1 Oggetto
Nel caso in cui l’assicurato effettui un “hole-inone” MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese
di festeggiamento sostenute dall’assicurato nel
circolo golf dove è avvenuto “il colpo” nel limite
del capitale di € 300,00.
3. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente alla
pratica del golf come attività sportiva non
professionale.
3.2 Massimale
Il massimale è di
• € 100.000,00 per evento e periodo
assicurativo;
• € 100.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
3.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
c) derivanti da furto;
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
d) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
3.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
3.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una
franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per
sinistro.
4. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
4.1 Oggetto
4.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
95
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
per evento
per evento
per evento
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
96
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 120,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 80,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 120,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
97
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 1.500,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
98
4.1.2 Spese Mediche
(i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti)
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
fino a
€ 30.000,00
fino a
€ 30.000,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 300,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
99
4.2 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale
egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso
MONDIAL ASSISTANCE sospenderà
immediatamente l’assistenza, garantendo
il rimborso delle ulteriori spese
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche,
sindromi organiche, cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive,
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i
comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
100
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque, con
patologie in fase acuta od allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza la
preventiva autorizzazione della stessa di
tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali e per
l’eliminazione di difetti fisici di natura
estetica o malformazioni congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel Paese
di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite
di controllo eseguite successivamente al
rientro al proprio domicilio a seguito di
malattie iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti
di organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali.
4.2.2 – Assistenza in Viaggio
Sono escluse dall’assicurazione:
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il
trasporto violi le norme sanitarie
internazionali.
4.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per
infermità derivante da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed
ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura
estetica.
4.3 Criteri di liquidazione
4.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto,
a proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
4.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese
mediche”:
a) anche più volte nel corso del viaggio;
101
b) fino ad esaurimento del capitale
assicurato per persona, per evento e
per anno;
c) con un massimo di tre richieste per
anno.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 Attrezzatura Sportiva Golf
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto e documentazione
attestante il loro valore;
d) la copia del reclamo inviato all’albergatore
od al vettore a cui è stato affidato il
bagaglio;
e) per il caso di rimborso di green fees già
pagate anche la documentazione attestante
il relativo pagamento;
f) per il caso di rimborso delle lezioni di golf
già pagate la documentazione attestante il
relativo pagamento;
d) spese in originale per il festeggiamento
sostenute dall’assicurato nel circolo golf
dove è avvenuto il colpo;
e) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
f) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
5.3 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
5.4 Viaggio Sicuro
5.4.1 In Caso di Necessità
g) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
h) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006
a) dati anagrafici
5.2 Hole-in-One
b) numero di certificato di assicurazione
c) recapito temporaneo;
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
a) dati anagrafici e recapito;
e) tipo di intervento richiesto;
b) numero di certificato di assicurazione;
102
c) dichiarazione ufficiale del circolo dove è
avvenuto il colpo;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI_SCI ANNUALE
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo
al pacchetto assicurativo come concordato tra
MONDIAL ASSISTANCE e American Express
Europe Service Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTREZZATURA SPORTIVA SCI: tutto quanto
necessario alla pratica dello sport dello sci.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
103
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore,
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
NORMATIVA COMUNE
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
• per viaggi effettuati a scopo turistico,
compresa la pratica dello sport dello sci;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
104
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
105
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
8. ONERI FISCALI
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
Attrezzatura Sportiva / Indennizzo per Servizi
non usufruiti / Responsabilità Civile Terzi /
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese
mediche
9. RIDUZIONE DELLE SOMME
ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le
singole garanzie di polizza e di relativi limiti
di indennizzo si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale a
quello del danno rispettivamente indennizzabile
al netto di eventuali franchigie o scoperti senza
corrispondente restituzione di premio.
10. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
106
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
1. ATTREZZATURA SPORTIVA
1.1 Oggetto
1.1.1 Furto attrezzatura
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il
danno richiesto dal noleggiatore in caso di
furto dell’attrezzatura sportiva noleggiata
dall’assicurato nel limite del capitale di
€ 1.000,00 per persona, per evento e
per anno. Fermo restando il massimale
complessivo assicurato, MONDIAL
ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo
con il limite massimo per tipologia di
attrezzatura di € 250,00.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 50,00 al giorno per un massimo
di 7 giorni consecutivi per persona e
fermo restando il capitale complessivo
assicurato, le spese documentate
sostenute per il noleggio di attrezzatura
sportiva sci sostitutiva in caso di furto
sia dell’attrezzatura noleggiata che di
proprietà.
1.2 Esclusioni
l’inizio di decorrenza del soggiorno, causa
maltempo, mancato innevamento (escluso
quello artificiale), pericolo di valanga,
rottura dell’impianto principale di risalita,
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
- il pro-rata del costo dello skipass
settimanale non usufruito a decorrere
dalla data del verificarsi dell’evento;
Per la copertura di cui al precedente punto 1.1
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
- il costo delle lezioni di sci già pagate e
non usufruite con un limite di € 30,00 per
lezione per un massimo di 5 giorni.
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
La garanzia è estesa anche all’infortunio
dell’assicurato che comporti l’applicazione di
apparecchio gessato.
b) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dall’Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
La garanzia è limitata a due richieste per anno.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
c) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
f) il furto dell’attrezzatura sportiva
sci lasciata a bordo di autovetture,
motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto;
h) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
2. INDENNIZZO PER SERVIZI NON
USUFRUITI
2.1 Chiusura impianti
Nel caso di chiusura totale degli impianti
di risalita del comprensorio per almeno
tre giorni consecutivi, disposta dopo
2.2 Esclusioni
2.2.1 Per la copertura di cui al precedente punto 2.1 MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) per i quali non si sia prodotta una
dichiarazione della Società che ha in
gestione l’impianto di risalita attestante
l’effettiva chiusura degli impianti ed
il numero dei giorni consecutivi di
chiusura degli stessi.
b) nel caso in cui gli impianti di risalita
risultassero già chiusi al momento
dell’inizio del viaggio;
c) in caso di viaggi effettuati al di fuori
di comprensori sciistici riconosciuti, o
al di fuori delle date di apertura della
stagione sciistica;
d)nel caso in cui non sia documentabile
l’applicazione dell’apparecchio gessato.
3. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
107
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente alla
pratica dello sci come attività sportiva non
professionale.
3.2 Massimale
Il massimale è di
• € 100.000,00 per evento e periodo
assicurativo;
• € 100.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
3.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
3.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
c) derivanti da furto;
d) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
3.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
108
4. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
4.1 Oggetto
4.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni per persona e per
evento:
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
per evento
per evento
per evento
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
dei familiari;
dei compagni di viaggio.
La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio
siano assicurati;
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio ed assicurati.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
109
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
48 ore se minorenne o portatore di handicap;
5 giorni in Italia;
7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
e rimborsa le spese di soggiorno;
NO
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
SI
€ 120,00 al
giorno
max 5 gg
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di
furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei
documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
NO
SI
SI
SI, € 80,00
per notte con
un max 5
notti
SI, € 120,00
per notte con
un max 5
notti
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché
assicurati);
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
110
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500
SI fino a
€ 1.500,00
SI fino a
€ 2.000,00
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
SI fino a
€ 3.000,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio,
sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da
ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa
dell’assicurato.
111
4.1.2 Spese Mediche
(i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti)
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
fino a
€ 30.000,00
fino a
€ 30.000,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 300,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 2.000,00
fino a
€ 3.000,00
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
fino a
€ 1.000,00
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
112
4.2 Esclusioni
4.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il
parere dei sanitari della struttura
presso la quale egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi
per esso volontariamente rifiuti il
trasporto/rientro sanitario. In questo
caso MONDIAL ASSISTANCE
sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso
delle ulteriori spese ospedaliere
e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose, mentali o
psicosomatiche, sindromi organiche,
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti
nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti
da abuso di alcolici, dall’uso non
terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque,
con patologie in fase acuta od allo
scopo di sottoporsi a trattamenti
medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza
la preventiva autorizzazione della
stessa di tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione,
manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali
e per l’eliminazione di difetti fisici
di natura estetica o malformazioni
congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel
Paese di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o
per visite di controllo eseguite
successivamente al rientro al proprio
domicilio a seguito di malattie iniziate
in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o
trapianti di organi;
t. per partecipazione a competizioni
sportive e relative prove, salvo che le
stesse abbiano carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
113
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di
mezzi di soccorso speciali.
4.2.2 – Assistenza in Viaggio
che MONDIAL ASSISTANCE e la
Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati
allo stato di salute dell’assicurato ed
allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto
di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
Sono escluse dall’assicurazione:
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il
trasporto violi le norme sanitarie
internazionali.
4.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per
infermità derivante da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed
ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura
estetica.
4.3 Criteri di liquidazione
4.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono
fornite per evento nei limiti del
capitale assicurato e di eventuali
sottolimiti per un massimo di tre volte
per ogni singola prestazione nell’arco
di un anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel
rispetto delle specifiche condizioni
di operatività, sono effettuate con
utilizzo dei mezzi e delle strutture
114
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto,
a proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti
nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od
a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute
dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non
è tenuta a pagare indennizzi in
sostituzione delle garanzie di assistenza
dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame, i medici che lo
hanno visitato e le persone coinvolte
dalle condizioni di polizza
4.3.2 Spese mediche
5.2 Indennizzo per Servizi non usufruiti
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese
mediche”:
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) anche più volte nel corso del viaggio;
a) dati anagrafici e recapito;
b) fino ad esaurimento del capitale
assicurato per persona, per evento e
per anno;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) con un massimo di tre richieste per
anno.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 Attrezzatura Sportiva
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
d) per il caso di furto dell’attrezzatura sci
noleggiata, anche la copia del reclamo
inviato all’albergatore od al vettore a cui è
stato affidato il bagaglio;
e) nel caso di rimborso delle spese per il
noleggio di attrezzatura sportiva sci
sostitutiva, la documentazione attestante le
stesse;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
c) dichiarazione della Società che ha in
gestione l’impianto di risalita attestante
l’effettiva chiusura degli impianti ed il
numero dei giorni consecutivi di chiusura
degli stessi;
d) in caso di rimborso delle lezioni di sci, la
documentazione attestante il pagamento
delle stesse;
e) in caso di rimborso dello skipass, la
documentazione attestante il pagamento
dello stesso;
f) in caso di infortunio, la documentazione
medica necessaria che attesti l’avvenuto
infortunio e l’applicazione di apparecchio
gessato;
g) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
h) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
5.3 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
115
5.4 Viaggio Sicuro
5.4.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
5.4.2 In Caso di Richieste di Rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni
dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta
in loco e relative ricevute mediche
sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario
della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248
del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare
il sinistro attraverso il sito web www.
ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro”.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
116
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto rientrante nella
definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza
117
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del
presidente della Republica 30 Maggio 1989, n.
223.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
118
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
Sempreché parte del nucleo familiare del
contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo
familiare deve comprendere almeno una persona
di maggiore età.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
8. ONERI FISCALI
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
g) da quarantene;
119
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
ASSICURAZIONE VIAGGIO
- licenziamento,
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e
spese mediche
- nuova assunzione;
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 4.500,00 per persona e comunque
con un massimo di € 13.500,00, per evento,
per anno e per nucleo familiare, la penale
per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi
di gestione pratica e le tasse aeroportuali,
applicata contrattualmente dal vettore
aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in
conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
120
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli assicurati
la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse
aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal
vettore aereo e/o organizzatore del viaggio.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale
relativa ad annullamenti determinati da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
2.1 Oggetto
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) con un limite massimo di tre richieste per
anno fino ad un massimo di € 4.500,00 per
persona e di € 13.500,00 per evento, per
anno e per nucleo familiare;
b) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
d) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
VIAGGIO
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di
€ 1.000,00 per persona e comunque con
un massimo di € 3.000,00, per evento, per
anno e per nucleo familiare degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria
o marittima) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato
sul luogo di partenza del volo di andata in
seguito alle seguenti circostanze imprevedibili
ed oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati, con un
limite massimo di nove richieste individuali
per anno, fino ad un massimo di € 1.000,00
per persona e comunque fino a un massimo di
€ 3.000,00 per evento, per anno e per nucleo
familiare.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
121
di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00
per evento, per anno e per nucleo familiare
dei danni materiali e diretti a lui derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna o danneggiamento da parte del
vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 200,00 per persona
€ 600,00 per nucleo familiare
€ 350,00 per persona
€ 1.050,00 per nucleo familiare
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo
familiare, le spese documentate sostenute
dall’assicurato per l’ottenimento di un
documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo
familiare e per anno, provvede a rimborsare i
costi sostenuti per inviare una valigia, di peso
non superiore a 20 kg, contenente altri effetti
personali in sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
122
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto ;
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di
€ 2.000,00 per persona e di € 6.000,00
per evento, per anno e per nucleo
familiare. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00
considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 200,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 500,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per nucleo familiare, per un solo intervento
per anno a decorrere dalla data di rientro a
domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00
per persona e di € 9.000,00 per nucleo
familiare:
b) per un solo intervento per anno;
123
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) degli assicurati
che interrompono il soggiorno;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per nucleo familiare, per
evento e per anno, fornirà una delle seguenti
prestazioni:
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
Indennizzo di € 40,00 per ogni assicurato,
con un massimo di € 120,00 per nucleo
familiare, per le prime 12 ore complete di
ritardo documentato del volo di andata, e
di ulteriori € 20,00 per assicurato, con un
massimo di € 60,00 per nucleo familiare
per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo
fino a un massimo di 24 ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
124
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per nucleo familiare , al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per nucleo familiare, al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre eventi per anno.
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 250.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare;
• € 250.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo ;
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
7.
INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
125
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati per persona
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• in caso di morte: € 10.000,00 per
assicurato;
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• in caso di invalidità permanente: €
10.000,00 per assicurato.
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
Con un massimo di € 30.000,00 per evento
che coinvolga più assicurati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
126
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.6 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.8 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni:
127
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 1.500,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
128
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
NO
SI
SI
€80,00 al
giorno
max 5 gg
€120,00
al giorno
per max 5 gg
SI
SI
SI, € 80,00
per persona
e € 240,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
SI, € 120,00
per persona
e € 360,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
PRESTAZIONE
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
e rimborsa le spese di soggiorno;
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato.
NO
129
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
130
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da
decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei
familiari a casa dell’assicurato.
SI, fino a
€ 500 per
per persona
e € 1.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 1.500,00
per persona
e € 4.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e di
€ 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e di
€ 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
NO
SI fino a
€200,00
per evento
SI fino a
€200,00
per evento
PRESTAZIONE
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
131
8.1.4 Spese Mediche
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 100.000,00
per persona e
€ 300.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 250.000,00
per persona e
€ 750.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
€ 100,00
€ 250,00
€ 300,00
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 3.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 3.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 3.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 3.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 3.000,00
per nucleo
familiare e
per anno
5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 300,00
per persona
e € 900,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 500,00 per
persona e
€ 1.500,00
per nucleo
familiare e
per anno
fino a
€ 500,00 per
persona e
€ 1.500,00
per nucleo
familiare e
per anno
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
132
8.2 Esclusioni
8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa ovvero
se si verifichino le dimissioni volontarie
dell’assicurato, contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale egli si trova
ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/rientro
sanitario. In questo caso MONDIAL
ASSISTANCE sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso delle
ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche
fino all’importo corrispondente al costo del
trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi
organiche, cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni dello
stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a
termine nel corso del viaggio, anche in caso di
parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un territorio
ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanei) emessi da un’Autorità
pubblica competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio
del medico o , comunque, con patologie
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a
trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la Centrale
Operativa o comunque senza la preventiva
autorizzazione della stessa di tutte le
prestazioni previste;
m. per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina
preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche,
dimagranti o termali e per l’eliminazione di
difetti fisici di natura estetica o malformazioni
congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica
non sia riconosciuta nel Paese di residenza
dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite di
controllo eseguite successivamente al rientro
al proprio domicilio a seguito di malattie
iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di
organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di fuori
di organizzazioni sportive e senza i criteri
di sicurezza previsti, atti di temerarietà e
qualsiasi sport esercitato professionalmente
o che, comunque, comporti remunerazione
diretta o indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili
solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali
8.2.2 – Assistenza in Viaggio
Sono escluse dall’assicurazione:
133
a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non
impediscano all’assicurato di continuare il suo
viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni patologiche
preesistenti alla partenza dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi
le norme sanitarie internazionali.
8.2.3 Spese mediche
Sono escluse dal rimborso:
a. le spese mediche dovute per infermità
derivante da situazioni patologiche
preesistenti alla partenza dell’assicurato;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di
occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici
e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura estetica.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite
nei limiti del capitale assicurato per nucleo
familiare e di eventuali sottolimiti previsti
anche per persona, ma comunque con un
massimo di tre eventi all’anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto
delle specifiche condizioni di operatività,
sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle
strutture che MONDIAL ASSISTANCE
e la Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati allo
stato di salute dell’assicurato ed allo stato di
necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto di
viaggio si intende prestata con:
per le quali abbia provveduto, a proprie spese,
al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere
ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei
servizi convenuti dovuti a cause di forza
maggiore od a disposizioni delle Autorità
locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni
ricevute dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco
dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta
a pagare indennizzi in sostituzione delle
garanzie di assistenza dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto professionale,
esclusivamente per gli eventi oggetto della
presente assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei
magistrati eventualmente investiti dell’esame,
i medici che lo hanno visitato e le persone
coinvolte dalle condizioni di polizza
8.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o
rimborsa le “Spese mediche”:
a) anche più volte nel corso di ogni singolo
viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per
persona, per evento, per anno e per nucleo
familiare.
c) con un massimo di tre richieste per persona
e di nove richieste per nucleo familiare per
anno.
• aereo di linea (classe economica);
9. IN CASO DI SINISTRO
• treno prima classe;
9.1 Rinuncia al viaggio
• traghetto.
L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato
il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è
verificato l’evento, fornendo:
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva, i
biglietti di viaggio non utilizzati alle persone
a) numero di certificato di assicurazione;
134
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha
determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella
sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto
a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante la
causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
9.3Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
d) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo
inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato
affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante la
data e l’ora della tardata riconsegna, la
manomissione/danneggiamento o il definitivo
mancato ritrovamento, nonché l’importo
liquidato di sua competenza;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il
P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute
per l’invio del bagaglio.
135
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella
sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta
di rimborso per il pro-rata del viaggio non
usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro
5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE,
specificando le circostanze dell’evento, i dati
anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
9.7 Infortuni
c) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
d) l’estratto conto di prenotazione.
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato
si impegna a mettere a disposizione.
b) numero del certificato di assicurazione;
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto
a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo aereo;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
i) documentazione oggettivamente provante la
causa del ritardo;
j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
136
k) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo
hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o
i beneficiari devono dare immediato avviso a
MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome
del medico che ha preso in cura il
paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con
l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni
dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta
in loco e relative ricevute mediche
sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario
della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248
del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare
il sinistro attraverso il sito web www.
ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro”.
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
137
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto rientrante nella
definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
138
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del
presidente della Republica 30 Maggio 1989, n.
223.
a) domiciliate o residenti in Italia;
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
Sempreché parte del nucleo familiare del
contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo
familiare deve comprendere almeno una persona
di maggiore età.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
NORMATIVA COMUNE
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
4. DIRITTO DI RECESSO
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
139
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
8. ONERI FISCALI
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
140
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
ASSICURAZIONE VIAGGIO
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e
spese mediche
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 7.000,00 per persona e comunque
con un massimo di € 21.000,00, per evento,
per anno e per nucleo familiare, la penale
per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi
di gestione pratica e le tasse aeroportuali,
applicata contrattualmente dal vettore
aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in
conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli
assicurati la penale, esclusi i costi di gestione
pratica, le tasse aeroportuali e le spese di
modifica addebitate dal vettore aereo e/o
organizzatore del viaggio.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
141
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
2.1 Oggetto
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) con un limite massimo di tre richieste per
anno fino ad un massimo di € 7.000,00 per
persona e di € 21.000,00 per evento, per
anno e per nucleo familiare;
b) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
d) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
142
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
VIAGGIO
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di €
2.000,00 per persona e comunque con un
massimo di € 6.000,00, per evento, per
anno e per nucleo familiare degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria
o marittima) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato
sul luogo di partenza del volo di andata in
seguito alle seguenti circostanze imprevedibili
ed oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati, con un
limite massimo di nove richieste individuali
per anno, fino ad un massimo di € 2.000,00
per persona e comunque fino a un massimo di
€ 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo
familiare.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per evento, per anno e per nucleo familiare
dei danni materiali e diretti a lui derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna o danneggiamento da parte del
vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 300,00 per persona
€ 900,00 per nucleo familiare
€ 450,00 per persona
€ 1.350,00 per nucleo familiare
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo
familiare, le spese documentate sostenute
dall’assicurato per l’ottenimento di un
documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo
familiare e per anno, provvede a rimborsare i
costi sostenuti per inviare una valigia, di peso
non superiore a 20 kg, contenente altri effetti
personali in sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
143
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto ;
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di
€ 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per evento, per anno e per nucleo
familiare. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi
con destinazione Italia e di € 350,00
per viaggi con destinazione Europa –
Mondo – USA e Canada, considerando
tutto il materiale foto-cine-ottico quale
unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 300,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
144
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 650,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il
pro-rata del soggiorno non usufruito con
un limite di € 5.000,00 per persona e di €
15.000,00 per nucleo familiare, per un solo
intervento per anno a decorrere dalla data di
rientro a domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 5.000,00
per persona e di € 15.000,00 per nucleo
familiare:
b) per un solo intervento per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) degli assicurati
che interrompono il soggiorno;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per nucleo familiare, per
evento e per anno, fornirà una delle seguenti
prestazioni:
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 5.000,00 per persona e di €15.000,00
per nucleo familiare , al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 5.000,00 per persona e di € 15.000,00
per nucleo familiare, al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre eventi per anno.
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
Indennizzo di € 100,00 per ogni assicurato,
con un massimo di € 300,00 per nucleo
familiare, per le prime 12 ore complete di
ritardo documentato del volo di andata, e
di ulteriori € 50,00 per assicurato, con un
massimo di € 150,00 per nucleo familiare
per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo
fino a un massimo di 24 ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
145
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 500.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare;
• € 500.000,00 per danni a persone;
• € 100.000,00 per danni a cose e
animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo ;
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
146
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
7. INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
- l’asfissia non di origine morbosa;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
Sono altresì escluse dall’assicurazione le
conseguenze dell’infortunio che si concretizzino
nella sindrome da immuno deficienza acquisita
(AIDS).
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• in caso di morte: € 30.000,00 per
assicurato;
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• in caso di invalidità permanente: €
30.000,00 per assicurato.
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
Con un massimo di € 90.000,00 per evento
che coinvolga più assicurati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente
od indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
147
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
148
7.6 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.8 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE MEDICHE
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni:
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.200,00
SI,
fino a
€ 1.200,00
per persona
e € 1.500,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.600,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.600,00
per evento e
per nucleo
familiare
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
149
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
NO
SI
SI
€150,00 al
giorno
max 5 gg
€200,00
al giorno
per max 5 gg
SI
SI
SI, € 150,00
per persona
e € 450,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
SI, € 200,00
per persona
e € 600,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
PRESTAZIONE
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
e rimborsa le spese di soggiorno;
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o
smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti
necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato.
150
NO
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI, fino a
€ 1000,00
SI
SI
SI
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
151
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da
decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei
familiari a casa dell’assicurato.
SI, fino a
€ 500 per
per persona
e € 1.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per nucleo
familiare
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e di
€ 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e di
€ 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
NO
SI fino a
€200,00
per evento
SI fino a
€200,00
per evento
PRESTAZIONE
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
152
8.1.4 Spese Mediche
SPESE MEDICHE
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 150.000,00
per persona e
€ 450.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 500.000,00
per persona e
€ 1.500.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
€ 100,00
€ 350,00
€ 450,00
A RIMBORSO
Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva
autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche:
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero;
fino a
€ 1.000,00 per
persona e
€ 3.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 2.500,00
per persona
e € 7.500,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute
a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero
(compreso il day hospital).
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€1.000,00 per
persona e
€ 3.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 2.500,00
per persona
e € 7.500,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le
dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 2.000,00 per
persona e
€ 6.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare e per
anno
5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico
dell’assicurato.
fino a
€ 300,00 per
persona e
€ 900,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 700,00 per
persona e
€2.100,00
per nucleo
familiare e per
anno
fino a
€ 700,00 per
persona e
€ 2.100,00
per nucleo
familiare e per
anno
PRESTAZIONE
CON PAGAMENTO DIRETTO
MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà
ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di
essere rimpatriato.
Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in:
Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale
Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di
dimissioni dell’assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
153
8.2 Esclusioni
8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale
egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso
MONDIAL ASSISTANCE sospenderà
immediatamente l’assistenza, garantendo
il rimborso delle ulteriori spese
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche,
sindromi organiche, cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive,
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i
comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
154
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque, con
patologie in fase acuta od allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza la
preventiva autorizzazione della stessa di
tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali e per
l’eliminazione di difetti fisici di natura
estetica o malformazioni congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel Paese
di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite
di controllo eseguite successivamente al
rientro al proprio domicilio a seguito di
malattie iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti
di organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali
8.2.2 – Assistenza in Viaggio
Sono escluse dall’assicurazione:
a. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
b. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato
c. le malattie infettive, qualora il trasporto
violi le norme sanitarie internazionali.
8.2.3 Spese mediche
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto, a
proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione
dei servizi convenuti dovuti a cause di
forza maggiore od a disposizioni delle
Autorità locali;
Sono escluse dal rimborso:
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute dall’assicurato;
a. le spese mediche dovute per infermità
derivante da situazioni patologiche
preesistenti alla partenza dell’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
b. l’acquisto, manutenzione e riparazione
di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni
tipo di protesi;
c. interventi o applicazioni di natura estetica.
8.3 Criteri di liquidazione
8.3.1 Assistenza in viaggio
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite
nei limiti del capitale assicurato per nucleo
familiare e di eventuali sottolimiti previsti
anche per persona, ma comunque con un
massimo di tre eventi all’anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto
delle specifiche condizioni di operatività,
sono effettuate con utilizzo dei mezzi
e delle strutture che MONDIAL
ASSISTANCE e la Centrale Operativa
ritengono, a loro insindacabile giudizio,
più adeguati allo stato di salute
dell’assicurato ed allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto di
viaggio si intende prestata con:
e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta
a pagare indennizzi in sostituzione delle
garanzie di assistenza dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente investiti
dell’esame, i medici che lo hanno visitato
e le persone coinvolte dalle condizioni di
polizza
8.3.2 Spese mediche
MONDIAL ASSISTANCE sostiene
direttamente o rimborsa le “Spese mediche”:
a) anche più volte nel corso di ogni singolo
viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato
per persona, per evento, per anno e per
nucleo familiare.
c) con un massimo di tre richieste per
persona e di nove richieste per nucleo
familiare per anno.
155
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
9. IN CASO DI SINISTRO
9.1 Rinuncia al viaggio
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2
Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
156
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.3
Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo aereo;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
i) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
j) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
k) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
Allegare:
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
a) dati anagrafici e recapito;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
157
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome del
medico che ha preso in cura il paziente) in
caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato
o chi per esso deve darne avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) numero di dossier comunicato dalla
Centrale Operativa che ha rilasciato
l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta in loco
e relative ricevute mediche sostenute in
originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
158
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE STANDARD
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto rientrante nella
definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza
159
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del
presidente della Republica 30 Maggio 1989, n.
223.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante
nella definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
160
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
Sempreché parte del nucleo familiare del
contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo
familiare deve comprendere almeno una persona
di maggiore età.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
8. ONERI FISCALI
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
g) da quarantene;
161
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
ASSICURAZIONE VIAGGIO
- licenziamento,
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio
- nuova assunzione;
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 4.500,00 per persona e comunque
con un massimo di € 13.500,00, per evento,
per anno e per nucleo familiare, la penale
per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi
di gestione pratica e le tasse aeroportuali,
applicata contrattualmente dal vettore
aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in
conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’assicurato o di un suo familiare;
162
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli
assicurati la penale, esclusi i costi di gestione
pratica, le tasse aeroportuali e le spese di
modifica addebitate dal vettore aereo e/o
organizzatore del viaggio.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) con un limite massimo di tre richieste per
anno fino ad un massimo di € 4.500,00 per
persona e di € 13.500,00 per evento, per
anno e per nucleo familiare;
b) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
d) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
VIAGGIO
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di €
1.000,00 per persona e comunque con un
massimo di € 3.000,00, per evento, per
anno e per nucleo familiare degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria
o marittima) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato
sul luogo di partenza del volo di andata in
seguito alle seguenti circostanze imprevedibili
ed oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati, con un
limite massimo di nove richieste individuali
per anno, fino ad un massimo di € 1.000,00
per persona e comunque fino a un massimo
di € 3.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare.
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
163
di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00
per evento, per anno e per nucleo familiare
dei danni materiali e diretti a lui derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna o danneggiamento da parte del
vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
DESTINAZIONE
ITALIA
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 200,00 per persona
€ 600,00 per nucleo familiare
€ 350,00 per persona
€ 1.050,00 per nucleo familiare
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo
familiare, le spese documentate sostenute
dall’assicurato per l’ottenimento di un
documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo
familiare e per anno, provvede a rimborsare i
costi sostenuti per inviare una valigia, di peso
non superiore a 20 kg, contenente altri effetti
personali in sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
164
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto ;
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
c) in base al valore commerciale che avevano
le cose sottratte al momento del verificarsi
del sinistro;
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
d) successivamente a quello del vettore o
dell’albergatore responsabili dell’evento,
fino alla concorrenza del capitale
assicurato, al netto di quanto già
indennizzato e solo qualora il risarcimento
non copra l’intero ammontare del danno.
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di €
2.000,00 per persona e di € 6.000,00
per evento, per anno e per nucleo
familiare. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00
considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 200,00 per
viaggi con destinazione Italia e di
€ 500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 500,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il
pro-rata del soggiorno non usufruito con
un limite di € 3.000,00 per persona e di €
9.000,00 per nucleo familiare, per un solo
intervento per anno a decorrere dalla data di
rientro a domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 3.000,00
per persona e di € 9.000,00 per nucleo
familiare:
b) per un solo intervento per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
165
costi di gestione pratica) degli assicurati
che interrompono il soggiorno;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per nucleo familiare, per
evento e per anno, fornirà una delle seguenti
prestazioni:
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per nucleo familiare, al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre eventi per anno.
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
Indennizzo di € 40,00 per ogni assicurato,
con un massimo di € 120,00 per nucleo
familiare, per le prime 12 ore complete di
ritardo documentato del volo di andata, e
di ulteriori € 20,00 per assicurato, con un
massimo di € 60,00 per nucleo familiare
per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo
fino a un massimo di 24 ore consecutive.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per nucleo familiare , al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
166
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 250.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare;
• € 250.000,00 per danni a persone;
• € 50.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo ;
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
7. INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
167
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
168
7.3 Capitali assicurati per persona
• in caso di morte: € 10.000,00 per
assicurato;
• in caso di invalidità permanente: €
10.000,00 per assicurato.
Con un massimo di € 30.000,00 per evento
che coinvolga più assicurati.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Criteri di liquidazione
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.6 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.8 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni:
7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
169
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
SI,
fino a
€ 1.000,00
per persona
e € 1.500,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
per persona
e € 3.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
170
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
NO
SI
SI
€ 80,00 al
giorno
max 5 gg
€ 120,00
al giorno
per max 5 gg
SI
SI
SI, € 80,00
per persona
e € 240,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
SI, € 120,00
per persona
e € 360,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
PRESTAZIONE
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
e rimborsa le spese di soggiorno;
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di
furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei
documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato.
NO
171
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 800,00
SI, fino a
€ 800,00
SI
SI
SI
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
172
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500,00 per
persona e
€ 1.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 1.500,00
per persona
e € 4.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e di
€ 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e di
€ 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e € 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da
decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei
familiari a casa dell’assicurato.
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
173
8.2 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni
volontarie dell’assicurato, contro il parere
dei sanitari della struttura presso la quale
egli si trova ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/
rientro sanitario. In questo caso
MONDIAL ASSISTANCE sospenderà
immediatamente l’assistenza, garantendo
il rimborso delle ulteriori spese
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/
rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche,
sindromi organiche, cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive,
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i
comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato
suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo
giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni
dello stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della
gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia
portata a termine nel corso del viaggio,
anche in caso di parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un
territorio ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanei)
emessi da un’Autorità pubblica
competente;
174
k. per un viaggio intrapreso contro il
consiglio del medico o , comunque, con
patologie in fase acuta od allo scopo di
sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la
Centrale Operativa o comunque senza la
preventiva autorizzazione della stessa di
tutte le prestazioni previste;
m.per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a
medicina preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche,
fisioterapiche, dimagranti o termali e per
l’eliminazione di difetti fisici di natura
estetica o malformazioni congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura
terapeutica non sia riconosciuta nel Paese
di residenza dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite
di controllo eseguite successivamente al
rientro al proprio domicilio a seguito di
malattie iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti
di organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di
fuori di organizzazioni sportive e senza
i criteri di sicurezza previsti, atti di
temerarietà e qualsiasi sport esercitato
professionalmente o che, comunque,
comporti remunerazione diretta o
indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
w. le infermità o lesioni curabili in loco e
che non impediscano all’assicurato di
continuare il suo viaggio o soggiorno;
e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta
a pagare indennizzi in sostituzione delle
garanzie di assistenza dovute.
x. le infermità derivanti da situazioni
patologiche preesistenti alla partenza
dell’assicurato;
f) L’assicurato libera dal segreto
professionale, esclusivamente per
gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE
e/o dei magistrati eventualmente investiti
dell’esame, i medici che lo hanno visitato
e le persone coinvolte dalle condizioni di
polizza
y. le malattie infettive, qualora il trasporto
violi le norme sanitarie internazionali.
8.3 Criteri di liquidazione
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite
nei limiti del capitale assicurato per nucleo
familiare e di eventuali sottolimiti previsti
anche per persona, ma comunque con un
massimo di tre eventi all’anno;
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto
delle specifiche condizioni di operatività,
sono effettuate con utilizzo dei mezzi
e delle strutture che MONDIAL
ASSISTANCE e la Centrale Operativa
ritengono, a loro insindacabile giudizio,
più adeguati allo stato di salute
dell’assicurato ed allo stato di necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto di
viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di
richiedere, anche in visione preventiva,
i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone per le quali abbia provveduto, a
proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà
essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione
dei servizi convenuti dovuti a cause di
forza maggiore od a disposizioni delle
Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte
comunicazioni ricevute dall’assicurato;
9. IN CASO DI SINISTRO
9.1 Rinuncia al viaggio
L’assicurato o chi per esso dopo aver
annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che
ha determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del
viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto
blocco dei titoli di credito;
175
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
f) per il caso di furto, anche la copia del
reclamo inviato all’albergatore od al vettore
a cui è stato affidato il bagaglio;
b) dati anagrafici e recapito;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
c) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo, in originale;
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
h) risposta del Vettore Aereo attestante
la data e l’ora della tardata riconsegna,
la manomissione/danneggiamento o il
definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato di sua competenza;
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.3 Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
d) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e
incendio:
176
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in
copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo,
il P.I.R. in copia e in originale le spese
sostenute per l’invio del bagaglio.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it
nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del
viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL
ASSISTANCE, specificando le circostanze
dell’evento, i dati anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
c) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006;
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso,
che l’assicurato si impegna a mettere a
disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso
scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5
giorni dal rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo aereo;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
i) documentazione oggettivamente provante
la causa del ritardo;
j) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
k) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che
lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice
IBAN, codice SWIFT nel caso di conto
estero e nome del titolare del conto
corrente se differente dall’intestatario della
pratica;
g) codice fiscale del destinatario del
pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4
agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto
e/o i beneficiari devono dare immediato
avviso a MONDIAL ASSISTANCE.
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
a) dati anagrafici e recapito;
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa,
fornendo dati anagrafici e numero della
presente polizza ed il tipo di intervento
richiesto, indicando, inoltre:
b) numero di certificato di assicurazione;
a) dati anagrafici
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
b) numero di certificato di assicurazione;
L’assicurato deve dare avviso scritto ad
MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito
telefonico, reparto di ricovero, nome del
177
medico che ha preso in cura il paziente) in
caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/
accompagnatori in viaggio con l’assicurato.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le
prestazioni di Assistenza contattare
immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
178
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE PREMIUM
DEFINIZIONI
ASSICURATO: il soggetto rientrante nella
definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è
protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle
apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà
dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé
durante il viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di
Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24
ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto
telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le
prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua
il pagamento dell’assicurazione mediante una
Carta di pagamento American Express.
DENARO CONTANTE: le banconote, assegni,
francobolli in corso di validità, vouchers con
valore monetario.
DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica
e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato,
direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre,
fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore
dell’assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno
che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in
misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente
oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la
Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato
di salute constatato da un’autorità medica
competente non dipendente da infortunio.
MONDIAL ASSISTANCE: il marchio
commerciale registrato di Mondial Assistance
Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial
Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi
Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori
informazioni: www.mondial-assistance.it .
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.:
la Compagnia di Assicurazione che gestisce e
rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri
che colpiscono assicurati residenti o domiciliati
in Italia.
MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle
definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e
Canada.
NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza
179
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del
presidente della Republica 30 Maggio 1989, n.
223.
RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la
dimora abituale
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V.,
Registro Commerciale di Amsterdam N°
33124664, registrata presso l’Autorità Olandese
per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero
12000567.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella
definizione di “familiare”.
VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato
di almeno 100km al di fuori della provincia di
residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata
massima di 60 giorni.
NORMATIVA COMUNE
1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono
operanti:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio
e d’affari;
• dalle ore e dal giorno indicati nella mail di
conferma;
• per destinazioni e i capitali per cui è stato
pagato il relativo premio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle
specifiche garanzie.
La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato
nell’ambito di validità della polizza, ma comunque
ogni singolo viaggio non potrà avere validità
maggiore di 60 giorni.
I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole
garanzie.
2. PERSONE ASSICURABILI
MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:
180
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate
temporaneamente in Italia, in viaggio
all’estero. In questo caso le prestazioni di
assistenza dovute alla residenza vengono
prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di
sottoscrizione della polizza.
Sempreché parte del nucleo familiare del
contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo
familiare deve comprendere almeno una persona
di maggiore età.
3. CRITERI DI ADESIONE –
STIPULAZIONE
La polizza deve essere stipulata, aderendo al
pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL
ASSISTANCE e American Express Europe Service
Ltd.
La polizza non è valida se non viene rispettato il
criterio di cui sopra.
4. DIRITTO DI RECESSO
Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza
è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non
soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di
recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il
recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre
la data di partenza. Non potrà essere richiesta la
restituzione del premio se si è già effettuato o se
si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza,
una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per
esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti
dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo
a [email protected].
5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE
GARANZIE
Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole
garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante:
a) da danni diretti o indiretti causati da,
accaduti attraverso o in conseguenza di
guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità
(sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione
di potere;
b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati,
confisca, nazionalizzazione, sequestro,
disposizioni restrittive, detenzione,
appropriazione, requisizione per proprio
titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra autorità nazionale o locale;
c) da scioperi, tumulti, sommosse civili,
agitazioni di lavoratori;
d) da danni direttamente o indirettamente
causati da o derivati da atti di terrorismo,
intendendosi per atto di terrorismo un
qualsivoglia atto che includa ma non limiti
l’uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di
persone che agiscano da sola o dietro o in
collegamento con qualsiasi organizzatore o
governo, commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o
nella collettività o in parte di essa;
e) anche solo parzialmente da radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da
scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive,
o da altre caratteristiche pericolose di
apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi
caratteristica di pandemia, dichiarate da
OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile;
g) da quarantene;
h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della
natura, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e
tsunami;
i) da danni conseguenti a inquinamento,
infiltrazioni o contaminazione dell’aria,
dell’acqua o del suolo.
6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE
6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze
di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a
garanzia del medesimo rischio, al fine di:
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche
garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un
rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i
60 giorni.
6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio)
sia determinato anche dalla destinazione, la
polizza stessa, pena la non validità, deve essere
emessa per la destinazione che comprenda
tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie
o, comunque, di durata minore alle altre.
A tale scopo non devono essere, invece,
considerate le tappe di tratte in congiunzione.
7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad
eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
8. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo
sono a carico dell’assicurato.
9. IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o chi per esso deve:
181
- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE
secondo quanto previsto nelle singole
garanzie. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
a) malattia, infortunio o decesso
- dare avviso a tutti gli eventuali altri
assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
b) nomina dell’assicurato a giurato o
sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
- mettere a disposizione di MONDIAL
ASSISTANCE tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi
in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti
all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del
giorno in cui sono state sostenute.
10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal
presente contratto valgono le norme della legge
italiana.
- del contitolare dell’azienda o dello
studio associato;
c) danni materiali all’abitazione
dell’assicurato od ai locali di proprietà ove
svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto
con scasso o di calamità naturali, di gravità
tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di
trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
e) motivi professionali che impediscano
la fruizione delle ferie pianificate
dall’assicurato a seguito di:
ASSICURAZIONE VIAGGIO
- licenziamento,
Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del
viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione
del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo
/ Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di
Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio
- nuova assunzione;
1. RINUNCIA AL VIAGGIO
1.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel
limite di € 7.000,00 per persona e comunque
con un massimo di € 21.000,00, per evento,
per anno e per nucleo familiare, la penale
per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi
di gestione pratica e le tasse aeroportuali,
applicata contrattualmente dal vettore
aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in
conseguenza di rinunce involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione
dovute a:
182
- dell’assicurato o di un suo familiare;
f) furto dei documenti dell’assicurato
necessari all’espatrio se comprovata
l’impossibilità materiale del loro
rifacimento.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli
assicurati la penale, esclusi i costi di gestione
pratica, le tasse aeroportuali e le spese di
modifica addebitate dal vettore aereo e/o
organizzatore del viaggio.
1.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la
penale relativa ad annullamenti determinati
da:
a) infortuni e malattie preesistenti a carattere
evolutivo e loro complicanze o qualora al
momento della prenotazione sussistano già
le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
b) malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali e psicosomatiche;
patologie dovute ad abuso di alcolici e
psicofarmaci, uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, suicidio o
tentato suicidio;
c) patologie della gravidanza iniziata e nota
antecedentemente alla stipulazione della
polizza;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto
al precedente art. 1.1/e;
e) scioperi, sommosse,movimenti popolari,
blocco delle frontiere, sabotaggio,
terrorismo, guerre o insurrezioni;
f) errori od omissioni nella conferma di
prenotazione o nell’ottenere visti consolari
e/o documenti necessari all’espatrio;
g) fallimento del vettore o dell’agenzia o
dell’organizzatore di viaggio.
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i
costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali
e le spese di modifica addebitate dal vettore
aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale
di annullamento:
a) con un limite massimo di tre richieste per
anno fino ad un massimo di € 7.000,00 per
persona e di € 21.000,00 per evento, per
anno e per nucleo familiare;
b) nella percentuale esistente alla data in cui
si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli
il viaggio successivamente all’evento, la
eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL
ASSISTANCE ha il diritto di subentrare
nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati;
d) con lo scoperto del 20% con un minimo di
€ 25,00 per danno indennizzabile. Detto
scoperto non verrà applicato in caso di
rinunce a seguito di decesso o ricovero
ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà
ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di
effettuare un controllo medico.
2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL
VIAGGIO
2.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa
all’assicurato il 50%, con un massimo di €
2.000,00 per persona e comunque con un
massimo di € 6.000,00, per evento, per
anno e per nucleo familiare degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria
o marittima) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato
sul luogo di partenza del volo di andata in
seguito alle seguenti circostanze imprevedibili
ed oggettivamente documentabili:
• incidente o guasto al mezzo di trasporto
durante il tragitto verso l’aeroporto di
partenza
• ritardo del mezzo di trasporto pubblico
utilizzato per raggiungere l’aeroporto di
partenza.
2.2 Criteri di liquidazione e scoperto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi
sostenuti, sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei
servizi precedentemente prenotati, con un
limite massimo di nove richieste individuali
per anno, fino ad un massimo di € 2.000,00
per persona e comunque fino a un massimo
di € 6.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare.
183
Su ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00 a carico
dell’assicurato.
3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
3.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE indennizza
l’assicurato, nel limite del capitale assicurato
di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per evento, per anno e per nucleo familiare
dei danni materiali e diretti a lui derivanti
da furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna o danneggiamento da parte del
vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da
viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche,
nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti
di prima necessità” effettuati in seguito ad
un ritardata consegna da parte del vettore
aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad
una delle destinazioni del volo di andata),
superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Il rimborso verrà effettuato con i seguenti
limiti:
dall’assicurato per l’ottenimento di un
documento provvisorio sostitutivo.
MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del
capitale assicurato e con un massimo di €
1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo
familiare e per anno, provvede a rimborsare i
costi sostenuti per inviare una valigia, di peso
non superiore a 20 kg, contenente altri effetti
personali in sostituzione di quelli:
• rubati all’assicurato;
• non riconsegnati dal vettore aereo.
MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere
dell’invio.
3.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i
danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave
dall’assicurato o da persone delle quali
deve rispondere;
b) verificatisi durante il soggiorno in
campeggio;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica
della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
DESTINAZIONE
ITALIA
DESTINAZIONE
EUROPA - MONDO
USA E CANADA
€ 300,00 per persona
€ 900,00 per nucleo familiare
€ 450,00 per persona
€ 1.350,00 per nucleo familiare
MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in
ogni caso gli acquisti effettuati nella località
di rientro.
In caso di furto del passaporto o di altro
documento personale necessario, MONDIAL
ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al
capitale assicurato e con il massimo di €
200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo
familiare, le spese documentate sostenute
184
a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi
natura, gli oggetti d’arte, le armi in
genere, le chiavi, le merci, le attrezzature
professionali, i telefoni portatili, i personal
computers, i campionari, le pellicole
fotocinematografiche, i nastri magnetici ed
i compact-discs, gli strumenti musicali, le
attrezzature da campeggio, le attrezzature
subacquee e sportive in genere ed i caschi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio
proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi,
cattivo/insufficiente od inadeguato
imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura non imputabili al vettore
aereo;
d) i danni causati dall’aver dimenticato,
smarrito o perduto un oggetto e dalla
caduta di perle vere o pietre preziose dalla
loro incastonatura;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre
assicurazioni;
d) i furti di bagagli lasciati a bordo di
autovetture, motoveicoli, ciclomotori e
biciclette;
e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo
di impresa di trasporto ;
f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli
accessori fissi e di servizio di qualsiasi
veicolo;
g) le apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio, televisori, registratori,
apparecchiature elettroniche: tali oggetti
non sono coperti da assicurazione se
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa
di trasporto o affidati a terzi (albergatori,
ristoratori).
3.3 Criteri di liquidazione e scoperto
3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale assicurato di €
3.000,00 per persona e di € 9.000,00
per evento, per anno e per nucleo
familiare. L’assicurazione è prestata a
“primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo:
b.1 di tre richieste per anno;
b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi
con destinazione Italia e di € 350,00
per viaggi con destinazione Europa –
Mondo – USA e Canada, considerando
tutto il materiale foto-cine-ottico quale
unico oggetto;
b.3 per il furto di denaro personale
durante il viaggio, di € 300,00 per
viaggi con destinazione Italia e di €
500,00 per i viaggi con destinazione
Europa – Mondo – Usa e Canada,
indipendentemente dal numero
di assicurati coinvolti nell’evento.
Sono coperti da assicurazione solo
ed esclusivamente i furti di denaro
se portato con sé dall’assicurato. Su
ogni rimborso verrà applicata una
franchigia fissa di € 50,00;
b.4 di € 650,00 (fermo restando il
massimale complessivo assicurato) per
gioielli, perle, pietre preziose, orologi
ed oggetti d’oro, di platino o d’argento,
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali
oggetti sono coperti da assicurazione
solo se portati addosso o indossati;
c) in base al valore commerciale che
avevano le cose sottratte al momento
del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del vettore
o dell’albergatore responsabili
dell’evento, fino alla concorrenza del
capitale assicurato, al netto di quanto
già indennizzato e solo qualora il
risarcimento non copra l’intero
ammontare del danno.
4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
4.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite
di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00
per nucleo familiare, per un solo intervento
per anno a decorrere dalla data di rientro a
domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’assicurato,
organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa
oppure
b) rientro anticipato a causa del decesso
o del ricovero ospedaliero con prognosi
superiore a 7 giorni consecutivi di un
familiare a casa, autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa.
185
La garanzia è operante anche in caso di
decesso dell’assicurato durante il soggiorno,
e sempreché sia stata attivata anche la
conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1.
lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in
questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o
testamentari.
In alternativa
b) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 24 ore
per viaggi di durata da 1 a 7 giorni
4.2 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa:
a) con un limite massimo di € 5.000,00
per persona e di € 15.000,00 per nucleo
familiare:
b) per un solo intervento per anno;
c) il pro-rata della sola quota di soggiorno
non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i
costi di gestione pratica) degli assicurati
che interrompono il soggiorno;
d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa
che il giorno in cui viene effettuato il
rientro e quello inizialmente previsto per
il rientro vengono considerati come un
unico giorno.
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
In caso di ritardo del volo aereo di andata,
calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli
comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse
condizioni atmosferiche, rotture meccaniche
o guasti dell’aeromobile, MONDIAL
ASSISTANCE, per nucleo familiare, per
evento e per anno, fornirà una delle seguenti
prestazioni:
186
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 5.000,00 per persona e di €15.000,00
per nucleo familiare , al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 24 ore.
c) Rimborso della cancellazione del viaggio
per ritardata partenza superiore a 36 ore
per viaggi di durata oltre gli 8 giorni
Rimborso all’assicurato del 70% costo
totale del viaggio, fino ad un massimo di
€ 5.000,00 per persona e di € 15.000,00
per nucleo familiare, al netto delle tasse
aeroportuali, qualora l’assicurato decida
di non iniziare il viaggio a seguito di un
ritardo documentato del volo di andata di
almeno 36 ore.
5.2 Criteri di liquidazione
Il sinistro sarà liquidato a condizione che
l’assicurato abbia effettuato il check-in
conformemente alle indicazioni fornite dalla
Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti,
ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta
dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo
verificatosi e che ha provocato l’operatività
delle condizioni della copertura e con un
limite massimo di tre eventi per anno.
a) Indennizzo per Ritardata Partenza
6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
6.1 Oggetto
Indennizzo di € 100,00 per ogni assicurato,
con un massimo di € 300,00 per nucleo
familiare, per le prime 12 ore complete di
ritardo documentato del volo di andata, e
di ulteriori € 50,00 per assicurato, con un
massimo di € 150,00 per nucleo familiare
per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo
fino a un massimo di 24 ore consecutive.
MONDIAL ASSISTANCE risponde delle
somme che l’assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza relativamente a
fatti della vita privata, con esclusione di
ogni responsabilità inerente all’attività
professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni
derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli
e natanti non a motore di lunghezza non
superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella
con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non
esercitate a livello professionistico, attività
del tempo libero in genere e campeggio.
6.2 Massimale
Il massimale è di
• € 500.000,00 per evento, per anno e per
nucleo familiare;
• € 500.000,00 per danni a persone;
• € 100.000,00 per danni a cose e animali;
6.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati
dall’assicurato;
b) derivanti da esercizio di attività
professionali;
c) derivanti da esercizio dell’attività
venatoria;
d) derivanti da furto;
e) derivanti da circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate di
veicoli a motore, nonché dalla navigazione
di natanti a motore e impiego di
aeromobili;
f) derivanti da detenzione di armi e relative
munizioni ed uso delle stesse;
g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in
consegna o custodia o che detenga a
qualsiasi titolo ;
h) derivanti da atti dolosi e colpa grave.
6.4 Gestione delle vertenze di danno
MONDIAL ASSISTANCE assume fino a
quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria
collaborazione per permettere la gestione
delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura
lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE
ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del
pregiudizio derivatole dall’inadempimento
di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL
ASSISTANCE le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’assicurato, entro
il limite di un importo pari ad un quarto del
massimale assicurato. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite fra MONDIAL
ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le
spese incontrate dall’assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
6.5 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di
una franchigia del 20% con un minimo di €
300,00 per sinistro.
187
7. INFORTUNI
7.1 Oggetto
MONDIAL ASSISTANCE assicura gli
infortuni accaduti su mezzi di trasporto
utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi
gli aeromobili di società aeree di traffico
regolare e/o charter che, entro un anno dal
giorno nel quale si sono verificati, abbiano
come conseguenza la morte o un’invalidità
permanente.
MONDIAL ASSISTANCE assicura anche
gli infortuni subiti in stato di malore o
di incoscienza, derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi.
MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni
anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
MONDIAL ASSISTANCE non considera
infortuni
d) a tentativo di suicidio o suicidio;
e) alla partecipazione, anche come
passeggero, a competizioni sportive e
relative prove con o senza l’utilizzo di
veicoli a motore salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
f) ad atti di temerarietà e pratica di sport
aerei e dell’aria in genere, speleologia,
salti dal trampolino con sci od idrosci,
sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo,
arrampicata libera (free climbing), discese
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel
vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi
sport esercitato professionalmente o che,
comunque, comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso
di stupefacenti o allucinogeni.
Sono altresì escluse dall’assicurazione
le conseguenze dell’infortunio che si
concretizzino nella sindrome da immuno
deficienza acquisita (AIDS).
7.3 Capitali assicurati per persona
• le ernie, eccetto quelle addominali da
sforzo;
• in caso di morte: € 30.000,00 per
assicurato;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
• in caso di invalidità permanente: €
30.000,00 per assicurato.
7.2 Esclusioni
MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde
l’indennizzo per gli infortuni direttamente od
indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività
professionale o lavoro retribuito,
comunque e dovunque esplicato;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta
una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
188
c) a operazioni chirurgiche, accertamenti
o cure mediche non conseguenti ad
infortunio;
Con un massimo di € 90.000,00 per evento
che coinvolga più assicurati.
7.4 Dichiarazioni dell’assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare
(coniuge, figli, altri conviventi)
L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua
conoscenza dichiara che la somma dei capitali
fra la presente ed altre assicurazioni con
capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A
per il medesimo rischio, da chiunque stipulate
sulla sua persona non supera i limiti di:
• € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità
permanente.
7.5 Criteri di liquidazione
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità
permanente anche se si verificano
successivamente alla scadenza
dell’assicurazione, ma entro un anno dal
giorno dell’infortunio;
b) l’indennizzo per le sole conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente
constatabili dell’infortunio, che siano
indipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti o sopravvenute
rispetto all’infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo
direttamente con il Contraente o persona
da lui designata. In caso di disaccordo
ciascuna delle Parti può proporre che
la questione venga risolta da uno o più
arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai
beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile
con quello per invalidità permanente. Se
dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, l’assicurato muore
in conseguenza del medesimo infortunio,
MONDIAL ASSISTANCE corrisponde
ai beneficiari soltanto la differenza tra
l’indennizzo per morte - se superiore
- e quello già pagato per invalidità
permanente;
e) per il caso di invalidità permanente totale,
la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente
parziale, l’indennizzo calcolato sulla
somma assicurata in proporzione al grado
di invalidità permanente che va accertato
secondo i criteri e le percentuali previsti
dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 nr. 1124 e successive
modifiche.
7.6 Franchigia
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado
pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece,
essa risulta maggiore di detta percentuale
l’indennizzo verrà corrisposto solo per la
parte eccedente.
7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di
Viaggio non è valida
La presente garanzia infortuni non è
operativa, senza corrispondente restituzione
del premio, per le persone che, al momento
della stipulazione della polizza, abbiano già
compiuto i 75 anni di età.
7.8 Beneficiari
Polizze individuali: qualora l’assicurato sia
anche Contraente, i beneficiari designati o,
in difetto di designazione, gli eredi legittimi
e/o testamentari; qualora l’assicurato non
sia Contraente, gli eredi legittimi e/o
testamentari;
Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o
testamentari.
8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN
VIAGGIO
8.1 Oggetto
8.1.1 Assistenza in Viaggio
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di
malattia o infortunio dell’assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le
seguenti prestazioni:
189
VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in
accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la
prestazione più opportuna da effettuare;
SI
SI
SI
b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata
di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione,
MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato
al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
SI
NO
NO
NO
SI
SI
d) trasporto – rientro sanitario
• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico
meglio attrezzato;
• dal centro medico alla residenza dell’assicurato.
MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo
tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei
mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo
dell’aereo
- “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.
MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per
infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non
ne impediscano la prosecuzione.
SI
SI
SI
e) rientro dei familiari in seguito a:
• Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE
dell’assicurato alla sua residenza
• Decesso dell’assicurato
MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio
carico le spese:
SI
SI
SI
SI,
fino a
€ 500,00
per persona
e € 1.500,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI,
fino a
€ 1.200,00
per persona
e € 3.600,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI,
fino a
€ 1.200,00
per persona
e € 3.600,00
per evento e
per nucleo
familiare
PRESTAZIONE
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si
trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
dei familiari;
190
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a
seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei
minori con lui in viaggio.
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato
dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia.
SI
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche:
l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
SI
SI
SI
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
Fino a € 100
per evento
g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto
e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie
spese il servizio;
NO
SI, fino a
€ 700 per
evento
SI, fino a
€ 700 per
evento
h) traduzione della cartella clinica
Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di
ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il
consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);
NO
SI
SI
i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per
recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza
superiore a:
- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 5 giorni in Italia;
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada.
NO
SI
SI
MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R
NO
SI
SI
€ 150,00 al
giorno
max 5 gg
€ 200,00
al giorno
per max 5 gg
SI
SI
SI, € 150,00
per persona
e € 450,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
SI, € 200,00
per persona
e € 600,00
per nucleo
familiare a
notte
con un max 5
notti
PRESTAZIONE
le spese per un pernottamento dell’accompagnatore
e rimborsa le spese di soggiorno;
l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato:
• non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di
furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei
documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.
• non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate
• sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo
sostenute dall’assicurato.
NO
191
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con
un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE
organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
NO
SI
SI
n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL
ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle
spese funerarie e di inumazione.
SI
SI
SI
SI, fino a
€ 300,00
SI, fino a
€ 1.000,00
SI, fino a
€ 1.000,00
SI
SI
SI
PRESTAZIONE
MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di
un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento.
MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto
del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo
direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;
192
MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa,
organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PER VIAGGI IN:
ITALIA
EUROPA
RESTO DEL
MONDO/
USA/
CANADA
SI, fino a
€ 500,00 per
persona e
€ 1.500,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 2.000,00
per persona
e € 6.000,00
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per nucleo
familiare
MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative
spese;
per evento
per evento
per evento
p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE
provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi;
NO
SI
SI
q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di
restituire l’anticipo entro 30 giorni;
NO
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e di
€ 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 5.000,00
per persona
e di
€ 15.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su
richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a
mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie
al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;
NO
SI
SI
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 3.000,00
per persona
e € 9.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€ 10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
SI fino a
€10.000,00
per persona
e € 30.000,00
per evento e
per nucleo
familiare
NO
SI fino a
€ 200,00
per evento
SI fino a
€ 200,00
per evento
PRESTAZIONE
o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da
decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei
familiari a casa dell’assicurato.
s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione
MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie
che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative
spese.
MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato
e per i soli fatti di natura colposa:
• l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità
civile dell’assicurato nella produzione del sinistro.
MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che
l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per
contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming
internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi
di assistenza.
193
8.2 Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute:
a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le
indicazioni della Centrale Operativa ovvero
se si verifichino le dimissioni volontarie
dell’assicurato, contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale egli si trova
ricoverato;
b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso
volontariamente rifiuti il trasporto/rientro
sanitario. In questo caso MONDIAL
ASSISTANCE sospenderà immediatamente
l’assistenza, garantendo il rimborso delle
ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche
fino all’importo corrispondente al costo del
trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c. per malattie croniche, neuropsichiatriche,
nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi
organiche, cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti nevrotici;
d. per infortuni o malattie derivanti da abuso
di alcolici, dall’uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS;
e. per delitti dolosi tentati o compiuti
dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno;
g. patologie riconducibili a complicazioni dello
stato di gravidanza;
h. per interruzione volontaria della gravidanza;
i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a
termine nel corso del viaggio, anche in caso di
parto prematuro;
j. per un viaggio intrapreso verso un territorio
ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanei) emessi da un’Autorità
pubblica competente;
k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio
del medico o , comunque, con patologie
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a
trattamenti medico-chirurgici;
l. in caso di mancato contatto con la Centrale
194
Operativa o comunque senza la preventiva
autorizzazione della stessa di tutte le
prestazioni previste;
m. per cure riabilitative;
n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina
preventiva;
o. per acquisto, applicazione, manutenzione
e riparazione di apparecchi protesici e
terapeutici;
p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche,
dimagranti o termali e per l’eliminazione di
difetti fisici di natura estetica o malformazioni
congenite;
q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica
non sia riconosciuta nel Paese di residenza
dell’assicurato;
r. per cure mediche non urgenti o per visite di
controllo eseguite successivamente al rientro
al proprio domicilio a seguito di malattie
iniziate in viaggio;
s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di
organi;
t. per partecipazione a competizioni sportive
e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
u. per pratica di sport aerei e dell’aria in
genere, sport estremi se praticati al di fuori
di organizzazioni sportive e senza i criteri
di sicurezza previsti, atti di temerarietà e
qualsiasi sport esercitato professionalmente
o che, comunque, comporti remunerazione
diretta o indiretta;
v. per viaggi estremi in zone remote
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali;
w. le infermità o lesioni curabili in loco e che non
impediscano all’assicurato di continuare il suo
viaggio o soggiorno;
x. le infermità derivanti da situazioni patologiche
preesistenti alla partenza dell’assicurato;
y. le malattie infettive, qualora il trasporto violi
le norme sanitarie internazionali.
8.3 Criteri di liquidazione
9. IN CASO DI SINISTRO
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite
nei limiti del capitale assicurato per nucleo
familiare e di eventuali sottolimiti previsti
anche per persona, ma comunque con un
massimo di tre eventi all’anno;
9.1 Rinuncia al viaggio
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto
delle specifiche condizioni di operatività,
sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle
strutture che MONDIAL ASSISTANCE
e la Centrale Operativa ritengono, a loro
insindacabile giudizio, più adeguati allo
stato di salute dell’assicurato ed allo stato di
necessità;
c) la messa a disposizione di un biglietto di
viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere,
anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio
non utilizzati alle persone per le quali abbia
provveduto, a proprie spese, al rientro;
d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere
ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei
servizi convenuti dovuti a cause di forza
maggiore od a disposizioni delle Autorità
locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni
ricevute dall’assicurato;
• pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco
dei titoli di credito;
e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta
a pagare indennizzi in sostituzione delle
garanzie di assistenza dovute.
f) L’assicurato libera dal segreto professionale,
esclusivamente per gli eventi oggetto della
presente assicurazione ed esclusivamente nei
confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei
magistrati eventualmente investiti dell’esame,
i medici che lo hanno visitato e le persone
coinvolte dalle condizioni di polizza
L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato
il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è
verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante
la causa della rinuncia, in originale; se di
ordine medico il certificato deve riportare
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la
persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
d) documentazione attestante il legame tra
l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha
determinato la rinuncia;
e) estratto conto di prenotazione e di penale
rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella
sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto
a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante la
causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per
raggiungere la destinazione prevista, in
originale;
195
e) conferma del mancato utilizzo del volo
originariamente prenotato;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
9.3 Bagaglio
L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
d) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio:
e) denuncia, in originale, presentata alla
competente autorità del luogo ove si è
verificato l’evento, con l’elenco dettagliato
di quanto sottratto o danneggiato e
documentazione attestante il loro valore;
f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo
inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato
affidato il bagaglio;
in caso di ritardata o mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore aereo:
g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property
Irregularity Report), in copia;
h) risposta del Vettore Aereo attestante la
data e l’ora della tardata riconsegna, la
manomissione/danneggiamento o il definitivo
mancato ritrovamento, nonché l’importo
liquidato di sua competenza;
i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
j) scontrini di acquisto degli effetti personali
comprati per emergenza, in originale
196
k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il
P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute
per l’invio del bagaglio.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella
sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
9.4 Interruzione del Viaggio
In caso di interruzione viaggio per i motivi
previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta
di rimborso per il pro-rata del viaggio non
usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro
5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE,
specificando le circostanze dell’evento, i dati
anagrafici e il recapito.
Allegare:
a) numero di certificato di assicurazione;
b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
c) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
d) l’estratto conto di prenotazione.
Mondial Assistance si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato
si impegna a mettere a disposizione.
9.5 Ritardo Aereo
L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto
a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal
rientro, fornendo:
e) numero di certificato di assicurazione;
f) dati anagrafici e recapito;
g) documento attestante il ritardo aereo;
h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva
partenza dell’aeromobile;
i) documentazione oggettivamente provante la
causa del ritardo;
j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
k) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
9.6 Responsabilità Civile
L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL
ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, fornendo:
9.8 Viaggio Sicuro
9.8.1 In Caso di Necessità
L’assicurato o chi per esso deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa, fornendo
dati anagrafici e numero della presente polizza ed
il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione;
a) dati anagrafici e recapito;
c) recapito temporaneo;
b) numero di certificato di assicurazione;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico,
reparto di ricovero, nome del medico che ha
preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché
le circostanze e le cause che lo hanno
determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la
quantificazione.
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori
in viaggio con l’assicurato.
9.7 Infortuni
L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari
devono dare avviso scritto a MONDIAL
ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui
l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo
hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la
presenza dell’assicurato sul mezzo di
trasporto;
e) certificato medico iniziale e successivi sul
decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN,
codice SWIFT nel caso di conto estero e nome
del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento,
ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte
dell’assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o
i beneficiari devono dare immediato avviso a
MONDIAL ASSISTANCE.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di
Assistenza contattare immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno
Tel. + 39 0226 609 257
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax 0270630091
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito
www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il
tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione
e documentazione esclusivamente per iscritto ed
in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A
Servizio Liquidazione Danni – Ufficio
Sinistri – E-Commerce
(Polizza Viaggi Protetti di American Express)
P.le Lodi 3 – 20137 MILANO
197
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