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Condizioni Generali di Assicurazione
Condizioni Generali di Assicurazione VIAGGIARE CON SERENITÀ I nostri contatti: Cosa fare per aprire una pratica di sinistro? Consulti le Condizioni Generali di Assicurazione in merito alle coperture offerte ed alle esclusioni previste. La preghiamo di voler allegare alla pratica di sinistro tutta la documentazione richiesta per poter facilitare il processo di gestione e garantirle il miglior livello di servizio. Cosa fare per richiedere informazioni sulla polizza o sulle modalità di cancellazione ? Qualora necessiti del supporto della nostra Centrale Operativa di Assistenza durante il suo viaggio, attiva 24 ore su 24, la preghiamo di contattare il seguente numero: La preghiamo di contattare il seguente numero: +39 02 26 609 257 o inviare una comunicazione email al seguente indirizzo di posta elettronica: Per sinistri diversi da richieste di assistenza e per informazioni la preghiamo di contattare il seguente numero: +39 02 26 609 504 Lun. Ven. 9-13 / 14-18 o consultare il sito www.ilmiosinistro.it dove troverà tutte le informazioni necessarie per aprire la sua pratica di sinistro. Tutta la documentazione richiesta, completa dei suoi dati e della fotocopia del suo certificato di assicurazione dovrà essere inviata tramite posta a: Mondial Assistance Spa Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri e-commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi, 3 20137 Milano +39 02 23 695 456 Lun. Ven. 9-13 / 14-18 [email protected] Cosa fare per segnalare un reclamo ? La preghiamo di inviare una comunicazione scritta a: Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Qualità P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: [email protected] Guida alla consultazione I NOSTRI CONTATTI VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO Guida alla consultazione SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_BUSINESS ANNUALE DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO PROFESSIONALE VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_GOLF ANNUALE DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO Guida alla consultazione ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF HOLE IN ONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI_SCI ANNUALE DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA INDENNIZZO PER SERVIZI NON USUFRUITI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO Guida alla consultazione SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI SINISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI NORMATIVA COMUNE ASSICURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASSICURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI SINISTRO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 1 SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; 2 c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); 3 - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 4.500,00 per persona, per evento e per anno, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 4 c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio: • all’assicurato • a tutti i suoi familiari • ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) fino ad un massimo di € 4.500,00 per persona, per evento e per anno per un massimo di € 12.000,00 per ogni singola pratica; b) con un limite massimo di tre richieste per anno; c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; d) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; e) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati: a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno; b) con un limite massimo di tre richieste per anno. 5 Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 1.000,00 per persona e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: 3.1 Oggetto • rubati all’assicurato; MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA € 200,00 DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 350,00 MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 6 • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: 4.1 Oggetto a) nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 200,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 500,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 3.000,00 per una sola richiesta per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00: 7 b) per una sola richiesta per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell’assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per persona e per evento, fornirà una delle seguenti prestazioni: a) Indennizzo per Ritardata Partenza Indennizzo all’assicurato di € 40,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 20,00 per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni 8 Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00 al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre richieste per anno. 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 250.000,00 per evento e per anno; all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. • € 250.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. 9 MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati • in caso di morte: € 10.000,00; 10 • in caso di invalidità permanente: € 10.000,00. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio “infortuni di viaggio”, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di morte; • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. 7.6 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.7 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.9 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: 11 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 per evento per evento per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 12 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 80,00 al giorno max 5 gg SI € 80,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 80,00 per notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 13 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 1.500,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per evento SI fino a € 3.000,00 per evento r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. per evento per evento per evento • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. SI fino a € 5.000,00 SI fino a € 5.000,00 SI fino a € 5.000,00 MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; per evento per evento per evento NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 14 8.1.2 Spese Mediche (i capitali indicati devono intendersi per persona, per evento e per anno, fermi i sottolimiti previsti) SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 fino a € 100.000,00 fino a € 250.000,00 € 100,00 € 250,00 € 300,00 fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 fino a € 300,00 fino a € 500,00 fino a € 500,00 PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. 15 8.2 Esclusioni 8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; 16 j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali 8.2.2 – Assistenza in Viaggio Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); Sono escluse dall’assicurazione: a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 8.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: 17 a) anche più volte nel corso di ogni singolo viaggio; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; c) con un massimo di tre richieste per anno. 9. IN CASO DI SINISTRO 9.1 Rinuncia Al Viaggio L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; 18 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo Aereo; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL 19 ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; 20 f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; d) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www. ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 21 MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial AssistanceItalia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance. it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; 22 • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 23 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 7.000,00 per persona, per evento e per anno, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le 24 tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio: • all’assicurato • a tutti i suoi familiari • ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; d) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; d) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; e) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; 2.1 Oggetto f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto b) con un limite massimo di tre richieste per anno; MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) fino ad un massimo di € 7.000,00 per persona, per evento e per anno per un massimo di € 12.000,00 per ogni singola pratica; VIAGGIO MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 25 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati: a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno; b) con un limite massimo di tre richieste per anno. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia all’estero, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO • rubati all’assicurato; 3.1 Oggetto • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona, per evento e per anno dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA € 300,00 DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 450,00 MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. 26 In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; f) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; i) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona, per evento e per anno. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 350,00 per viaggi con destinazione Europa – Mondo – USA e Canada, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 300,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 650,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 5.000,00 per una sola richiesta per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, 27 e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00: b) per una sola richiesta per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell’assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per persona e per evento, fornirà una delle seguenti prestazioni: a) Indennizzo per Ritardata Partenza Indennizzo all’assicurato di € 100,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 50,00 per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni 28 Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre richieste per anno. 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 500.000,00 per evento e per anno; • € 500.000,00 per danni a persone; • € 100.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. 29 MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, 30 comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati • in caso di morte: € 30.000,00; • in caso di invalidità permanente: € 30.000,00. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio “infortuni di viaggio”, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di morte; • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. 7.6 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; e) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.7 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.9 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: 31 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.200,00 SI, fino a € 1.200,00 per evento per evento per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 32 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 150,00 al giorno max 5 gg SI € 200,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 150,00 per notte con un max 5 notti SI, € 200,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 1000,00 SI, fino a € 1000,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 33 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 3.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 5.000,00 per evento SI fino a € 5.000,00 per evento r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 3.000,00 SI fino a € 3.000,00 SI fino a € 3.000,00 MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: per evento per evento per evento • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. SI fino a € 10.000,00 SI fino a € 10.000,00 SI fino a € 10.000,00 MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; per evento per evento per evento NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 34 8.1.2 Spese Mediche (i capitali indicati devono intendersi per persona, per evento e per anno, fermi i sottolimiti previsti) SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 fino a € 150.000,00 fino a € 500.000,00 € 100,00 € 350,00 € 450,00 fino a € 1.000,00 fino a € 2.500,00 fino a € 5.000,00 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 2.500,00 fino a € 5.000,00 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 2.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 300,00 fino a € 700,00 fino a € 700,00 PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. 35 8.2 Esclusioni 8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; e. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; 36 j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q .per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali 8.2.2 – Assistenza in Viaggio Sono escluse dall’assicurazione: c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 37 8.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: a) anche più volte nel corso di ogni singolo viaggio; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; c) con un massimo di tre richieste per anno. 9. IN CASO DI SINISTRO 9.1 Rinuncia al viaggio L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 38 In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documento attestante il ritardo aereo; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; d) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; Allegare: b) numero di certificato di assicurazione; a) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 39 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; 40 RIFERIMENTI IMPORTANTI CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 9.8.2 IN CASO DI RICHIESTE DI R IMBORSO Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; e) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www. ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. RIFERIMENTI IMPORTANTI MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. 41 FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. NORMATIVA COMUNE INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. 42 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere 43 emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo 44 / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 4.500,00 per persona, per evento e per anno, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio: • all’assicurato • a tutti i suoi familiari • ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) fino ad un massimo di € 4.500,00 per persona, per evento e per anno per un massimo di € 12.000,00 per ogni singola pratica; b) con un limite massimo di tre richieste per anno; c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; d) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; e) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per 45 ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati: a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno; b) con un limite massimo di tre richieste per anno. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. € 200,00 DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 350,00 MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO • non riconsegnati dal vettore aereo. 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. 46 DESTINAZIONE ITALIA Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; f) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; i) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 200,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 500,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 3.000,00 per una sola richiesta per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa 47 oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00: b) per una sola richiesta per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell’assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per persona e per evento, fornirà una delle seguenti prestazioni: a) Indennizzo per Ritardata Partenza 48 Indennizzo all’assicurato di € 40,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 20,00 per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € € 3.000,00 al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre richieste per anno. 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 250.000,00 per evento e per anno; • € 250.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano 49 come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, 50 salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati • in caso di morte: € 10.000,00; • in caso di invalidità permanente: € 10.000,00. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio “infortuni di viaggio”, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di morte; • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. 7.6 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.7 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.9 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: 51 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 per evento per evento per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 52 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 80,00 al giorno max 5 gg SI € 120,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 80,00 per notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per notte con un max 5 notti SI SI PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO 53 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 1.500,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per evento SI fino a € 3.000,00 per evento r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: per evento per evento per evento • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. SI fino a € 5.000,00 SI fino a € 5.000,00 SI fino a € 5.000,00 MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; per evento per evento per evento NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 54 8.2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; 55 w. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; x. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; y. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; e) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; 56 f) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. g) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. 9. IN CASO DI SINISTRO 9.1 Rinuncia al viaggio L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL 57 ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documento attestante il ritardo aereo; d) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 58 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO 59 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, 60 dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 61 Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: 62 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 7.000,00 per persona, per evento e per anno, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio: • all’assicurato • a tutti i suoi familiari • ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; 63 e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) fino ad un massimo di € 7.000,00 per persona, per evento e per anno per un massimo di € 12.000,00 per ogni singola pratica; b) con un limite massimo di tre richieste per anno; c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; d) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; e) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. 64 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati: a) fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno; b) con un limite massimo di tre richieste per anno. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona, per evento e per anno dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA € 300,00 DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 450,00 MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia all’estero, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; 65 g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona, per evento e per anno. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 350,00 per viaggi con destinazione Europa – Mondo – USA e Canada, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 300,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 650,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; 66 d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 5.000,00 per una sola richiesta per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00: b) per una sola richiesta per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell’assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per persona e per evento, fornirà una delle seguenti prestazioni: Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre richieste per anno. 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto In alternativa MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. b) per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; a) Indennizzo per Ritardata Partenza Indennizzo all’assicurato di € 100,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 50,00 per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 500.000,00 per evento e per anno; • € 500.000,00 per danni a persone; • € 100.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 67 a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 68 MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio “infortuni di viaggio”, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di morte; • € 100.000 per persona e € 500.000 per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. 7.6 Criteri di liquidazione • in caso di morte: € 30.000,00; MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: • in caso di invalidità permanente: € 30.000,00. a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza 69 dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 70 7.7 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.9 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 per evento SI, fino a € 1.200,00 per evento SI, fino a € 1.200,00 per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 71 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 150,00 al giorno max 5 gg SI € 200,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 150,00 per notte con un max 5 notti SI, € 200,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 1000,00 SI, fino a € 1000,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 72 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 2.000,00 SI fino a € 3.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 5.000,00 per evento SI fino a € 5.000,00 per evento r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 3.000,00 SI fino a € 3.000,00 SI fino a € 3.000,00 MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: per evento per evento per evento • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. SI fino a € 10.000,00 SI fino a € 10.000,00 SI fino a € 10.000,00 MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; per evento per evento per evento NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 73 8.2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; 74 k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; w. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; x. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; y. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 8.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: a) anche più volte nel corso di ogni singolo viaggio; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; c) con un massimo di tre richieste per anno. • traghetto. 9. IN CASO DI SINISTRO MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; 9.1 Rinuncia Al Viaggio d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare 75 la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; a) numero di certificato di assicurazione; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 76 9.3 Bagaglio g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Infortuni di Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo aereo; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; corrente se differente dall’intestatario della pratica; k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga 77 RIFERIMENTI IMPORTANTI durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità CENTRALE OPERATIVA L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; RIFERIMENTI IMPORTANTI c) recapito temporaneo; Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_BUSINESS ANNUALE DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra 78 MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione BAGAGLIO PROFESSIONALE: L’insieme dell’attrezzatura professionale che l’assicurato porta con sé, ivi compresi telefoni cellulari, smartphone e personal computer, e che gli permetta lo svolgimento della sua professione. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO:tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo d’affari; ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. • per destinazioni e capitali per cui è stato pagato il relativo premio; 79 • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 80 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 10. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Bagaglio Professionale /Viaggio Sicuro assistenza in viaggio e spese mediche 81 1. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 1.3 Criteri di liquidazione PROFESSIONALE 1.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona, per evento e per anno, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, rapina, scippo del bagaglio professionale. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: c) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; f) il furto del bagaglio professionale lasciato a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; b) con il limite massimo: b.1 per telefono mobile o smartphone di € 250,00 per un massimo di 1 oggetto per periodo; b.2 per personal computer di € 350,00 per un massimo di 1 oggetto per periodo; b.3 per altra attrezzatura professionale di € 600,00; b.4 di € 500,00 per evento in caso di scippo e rapina del denaro contante portato con sé dall’assicurato. c) considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; e) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto; 2. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN h) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; 2.1 Oggetto i) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 82 a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 2.000,00. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; VIAGGIO E SPESE MEDICHE 2.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 per evento SI, fino a € 1.000,00 per evento SI, fino a € 1.000,00 per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 83 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 80,00 al giorno max 5 gg SI € 120,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 80,00 per notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 84 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 1.500,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per evento SI fino a € 3.000,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. 85 2.1.2 Spese Mediche (i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti) SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 fino a € 30.000,00 fino a € 30.000,00 € 100,00 € 250,00 € 300,00 fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 86 2.2 Esclusioni 2.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato 87 professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 2.2.2 – Assistenza in Viaggio Sono escluse dall’assicurazione: a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 2.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 2.3 Criteri di liquidazione 2.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture 88 che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 2.3.2 Spese mediche i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia. MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: 3.2 Viaggio Sicuro a) anche più volte nel corso del viaggio; 3.2.1 In Caso di Necessità b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; c) con un massimo di tre richieste per anno. 3. IN CASO DI SINISTRO 3.1 Bagaglio Professionale L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 3.2.2 In Caso di Richieste di Rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; 89 c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; d) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www. ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_GOLF ANNUALE DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF: l’insieme dell’attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica del gioco del golf ovvero la sacca porta bastoni, 90 i ferri, i legni, le palline ed i “tee” di proprietà dell’assicurato. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf. HOLE-IN-ONE: nella terminologia della pratica dello sport del golf si intende la messa in buca in un solo colpo della pallina. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, compresa la pratica dello sport del golf; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; 91 b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, 92 ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 10. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Attrezzatura Sportiva / Hole-in-one / Responsabilità Civile Terzi / Viaggio Sicuro assistenza in viaggio e spese mediche 1. ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF 1.1 Oggetto 1.1.1 Furto attrezzatura golf MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in caso di furto dell’attrezzature golf di proprietà dell’assicurato il danno da lui subito nel limite del capitale di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno. Fermo restando il massimale complessivo assicurato, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 250,00. 93 MONDIAL ASSISTANCE rimborsa inoltre per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato: a) nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 7 giorni consecutivi le spese documentate sostenute per il noleggio di attrezzatura sportiva golf sostitutiva; b) nel limite di €75,00 al giorno per un massimo di 5 giorni le green fees sostenute dall’assicurato, documentate, già anticipate e pagate, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate; c) nel limite di €45,00 al giorno per un massimo di 5 giorni le lezioni di golf a favore dell’assicurato, documentate, già pagate dall’assicurato, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate. 1.2 Esclusioni Per la copertura di cui ai precedenti punti MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento; c) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione del Golf Club che attesti la presa a carico da parte dell’assicurato delle green fees e delle lezioni di golf anticipatamente prenotate dallo stesso. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; e) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; 94 f) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; g) il furto dell’attrezzatura sportiva golf lasciata a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; h) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto; i) fallimento del Vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 2. HOLE IN ONE 2.1 Oggetto Nel caso in cui l’assicurato effettui un “hole-inone” MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di festeggiamento sostenute dall’assicurato nel circolo golf dove è avvenuto “il colpo” nel limite del capitale di € 300,00. 3. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica del golf come attività sportiva non professionale. 3.2 Massimale Il massimale è di • € 100.000,00 per evento e periodo assicurativo; • € 100.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 3.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. c) derivanti da furto; MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. d) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 3.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL 3.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 4. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 4.1 Oggetto 4.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: 95 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; per evento per evento per evento f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. dei familiari; dei compagni di viaggio. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 96 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 80,00 al giorno max 5 gg SI € 120,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 80,00 per notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 97 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 1.500,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per evento SI fino a € 3.000,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. 98 4.1.2 Spese Mediche (i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti) SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 fino a € 30.000,00 fino a € 30.000,00 € 100,00 € 250,00 € 300,00 fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 99 4.2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; 100 k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 4.2.2 – Assistenza in Viaggio Sono escluse dall’assicurazione: c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 4.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 4.3 Criteri di liquidazione 4.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 4.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: a) anche più volte nel corso del viaggio; 101 b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; c) con un massimo di tre richieste per anno. 5. IN CASO DI SINISTRO 5.1 Attrezzatura Sportiva Golf L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il loro valore; d) la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; e) per il caso di rimborso di green fees già pagate anche la documentazione attestante il relativo pagamento; f) per il caso di rimborso delle lezioni di golf già pagate la documentazione attestante il relativo pagamento; d) spese in originale per il festeggiamento sostenute dall’assicurato nel circolo golf dove è avvenuto il colpo; e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 5.3 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 5.4 Viaggio Sicuro 5.4.1 In Caso di Necessità g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 a) dati anagrafici 5.2 Hole-in-One b) numero di certificato di assicurazione c) recapito temporaneo; L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; a) dati anagrafici e recapito; e) tipo di intervento richiesto; b) numero di certificato di assicurazione; 102 c) dichiarazione ufficiale del circolo dove è avvenuto il colpo; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI_SCI ANNUALE DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTREZZATURA SPORTIVA SCI: tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. 103 EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. NORMATIVA COMUNE INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. • per viaggi effettuati a scopo turistico, compresa la pratica dello sport dello sci; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. 104 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: 105 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI 11.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 8. ONERI FISCALI ASSICURAZIONE VIAGGIO Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. Attrezzatura Sportiva / Indennizzo per Servizi non usufruiti / Responsabilità Civile Terzi / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche 9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 10. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 106 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); 1. ATTREZZATURA SPORTIVA 1.1 Oggetto 1.1.1 Furto attrezzatura MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il danno richiesto dal noleggiatore in caso di furto dell’attrezzatura sportiva noleggiata dall’assicurato nel limite del capitale di € 1.000,00 per persona, per evento e per anno. Fermo restando il massimale complessivo assicurato, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per tipologia di attrezzatura di € 250,00. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 7 giorni consecutivi per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenute per il noleggio di attrezzatura sportiva sci sostitutiva in caso di furto sia dell’attrezzatura noleggiata che di proprietà. 1.2 Esclusioni l’inizio di decorrenza del soggiorno, causa maltempo, mancato innevamento (escluso quello artificiale), pericolo di valanga, rottura dell’impianto principale di risalita, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: - il pro-rata del costo dello skipass settimanale non usufruito a decorrere dalla data del verificarsi dell’evento; Per la copertura di cui al precedente punto 1.1 MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: - il costo delle lezioni di sci già pagate e non usufruite con un limite di € 30,00 per lezione per un massimo di 5 giorni. a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; La garanzia è estesa anche all’infortunio dell’assicurato che comporti l’applicazione di apparecchio gessato. b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. La garanzia è limitata a due richieste per anno. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: c) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; f) il furto dell’attrezzatura sportiva sci lasciata a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto; h) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 2. INDENNIZZO PER SERVIZI NON USUFRUITI 2.1 Chiusura impianti Nel caso di chiusura totale degli impianti di risalita del comprensorio per almeno tre giorni consecutivi, disposta dopo 2.2 Esclusioni 2.2.1 Per la copertura di cui al precedente punto 2.1 MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi. b) nel caso in cui gli impianti di risalita risultassero già chiusi al momento dell’inizio del viaggio; c) in caso di viaggi effettuati al di fuori di comprensori sciistici riconosciuti, o al di fuori delle date di apertura della stagione sciistica; d)nel caso in cui non sia documentabile l’applicazione dell’apparecchio gessato. 3. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, 107 interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica dello sci come attività sportiva non professionale. 3.2 Massimale Il massimale è di • € 100.000,00 per evento e periodo assicurativo; • € 100.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 3.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 3.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. c) derivanti da furto; d) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 3.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura 108 4. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 4.1 Oggetto 4.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 per evento per evento per evento SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell’accompagnatore 109 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; NO SI € 80,00 al giorno max 5 gg SI € 120,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno NO SI SI SI, € 80,00 per notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per notte con un max 5 notti PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 110 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500 SI fino a € 1.500,00 SI fino a € 2.000,00 MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per evento SI fino a € 3.000,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. 111 4.1.2 Spese Mediche (i capitali indicati devono intendersi per persona e per evento, fermi i sottolimiti previsti) SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 fino a € 30.000,00 fino a € 30.000,00 € 100,00 € 250,00 € 300,00 fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 2.000,00 fino a € 3.000,00 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 fino a € 1.000,00 PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 112 4.2 Esclusioni 4.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato 113 professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 4.2.2 – Assistenza in Viaggio che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); Sono escluse dall’assicurazione: a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 4.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 4.3 Criteri di liquidazione 4.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per un massimo di tre volte per ogni singola prestazione nell’arco di un anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture 114 • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 4.3.2 Spese mediche 5.2 Indennizzo per Servizi non usufruiti MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) anche più volte nel corso del viaggio; a) dati anagrafici e recapito; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento e per anno; b) numero di certificato di assicurazione; c) con un massimo di tre richieste per anno. 5. IN CASO DI SINISTRO 5.1 Attrezzatura Sportiva L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; d) per il caso di furto dell’attrezzatura sci noleggiata, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; e) nel caso di rimborso delle spese per il noleggio di attrezzatura sportiva sci sostitutiva, la documentazione attestante le stesse; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. c) dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi; d) in caso di rimborso delle lezioni di sci, la documentazione attestante il pagamento delle stesse; e) in caso di rimborso dello skipass, la documentazione attestante il pagamento dello stesso; f) in caso di infortunio, la documentazione medica necessaria che attesti l’avvenuto infortunio e l’applicazione di apparecchio gessato; g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 5.3 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 115 5.4 Viaggio Sicuro 5.4.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 5.4.2 In Caso di Richieste di Rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; d) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www. ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO 116 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto rientrante nella definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza 117 anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Republica 30 Maggio 1989, n. 223. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: 118 a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. Sempreché parte del nucleo familiare del contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo familiare deve comprendere almeno una persona di maggiore età. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 8. ONERI FISCALI f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo g) da quarantene; 119 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: ASSICURAZIONE VIAGGIO - licenziamento, Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche - nuova assunzione; 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 4.500,00 per persona e comunque con un massimo di € 13.500,00, per evento, per anno e per nucleo familiare, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; 120 - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli assicurati la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; 2.1 Oggetto e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) con un limite massimo di tre richieste per anno fino ad un massimo di € 4.500,00 per persona e di € 13.500,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. VIAGGIO MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 1.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 3.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati, con un limite massimo di nove richieste individuali per anno, fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di € 3.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato 121 di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 200,00 per persona € 600,00 per nucleo familiare € 350,00 per persona € 1.050,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo familiare, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; 122 • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ; f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 200,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 500,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare, per un solo intervento per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare: b) per un solo intervento per anno; 123 c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) degli assicurati che interrompono il soggiorno; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per nucleo familiare, per evento e per anno, fornirà una delle seguenti prestazioni: a) Indennizzo per Ritardata Partenza Indennizzo di € 40,00 per ogni assicurato, con un massimo di € 120,00 per nucleo familiare, per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 20,00 per assicurato, con un massimo di € 60,00 per nucleo familiare per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni 124 Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare , al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre eventi per anno. 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 250.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; • € 250.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo ; h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: 125 - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati per persona MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • in caso di morte: € 10.000,00 per assicurato; • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • in caso di invalidità permanente: € 10.000,00 per assicurato. • gli infarti da qualsiasi causa determinati. Con un massimo di € 30.000,00 per evento che coinvolga più assicurati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; 126 g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.6 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.8 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 127 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI fino a € 1.000,00 per persona e € 1.500,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.000,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.000,00 per evento e per nucleo familiare PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; 128 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R NO SI SI €80,00 al giorno max 5 gg €120,00 al giorno per max 5 gg SI SI SI, € 80,00 per persona e € 240,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per persona e € 360,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti PRESTAZIONE le spese per un pernottamento dell’accompagnatore e rimborsa le spese di soggiorno; l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato. NO 129 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 130 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. SI, fino a € 500 per per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 1.500,00 per persona e € 4.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare NO SI fino a €200,00 per evento SI fino a €200,00 per evento PRESTAZIONE s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 131 8.1.4 Spese Mediche SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 100.000,00 per persona e € 300.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 250.000,00 per persona e € 750.000,00 per nucleo familiare e per anno € 100,00 € 250,00 € 300,00 A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per nucleo familiare e per anno 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a €3.000,00 per persona e € 9.000,00 per nucleo familiare e per anno 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno 5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 300,00 per persona e € 900,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 500,00 per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 500,00 per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare e per anno PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. 132 8.2 Esclusioni 8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m. per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali 8.2.2 – Assistenza in Viaggio Sono escluse dall’assicurazione: 133 a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.2.3 Spese mediche Sono escluse dal rimborso: a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato per nucleo familiare e di eventuali sottolimiti previsti anche per persona, ma comunque con un massimo di tre eventi all’anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 8.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: a) anche più volte nel corso di ogni singolo viaggio; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento, per anno e per nucleo familiare. c) con un massimo di tre richieste per persona e di nove richieste per nucleo familiare per anno. • aereo di linea (classe economica); 9. IN CASO DI SINISTRO • treno prima classe; 9.1 Rinuncia al viaggio • traghetto. L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone a) numero di certificato di assicurazione; 134 b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. 135 In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. 9.7 Infortuni c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: d) l’estratto conto di prenotazione. a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. b) numero del certificato di assicurazione; 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo aereo; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; 136 k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA 9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; d) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www. ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 RIFERIMENTI IMPORTANTI Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO 137 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto rientrante nella definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. 138 FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Republica 30 Maggio 1989, n. 223. a) domiciliate o residenti in Italia; RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. Sempreché parte del nucleo familiare del contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo familiare deve comprendere almeno una persona di maggiore età. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. NORMATIVA COMUNE La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA 4. DIRITTO DI RECESSO I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: 139 a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 8. ONERI FISCALI f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; 140 i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASSICURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 7.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 21.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli assicurati la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; 141 b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; 2.1 Oggetto e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) con un limite massimo di tre richieste per anno fino ad un massimo di € 7.000,00 per persona e di € 21.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto 142 scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. VIAGGIO MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 2.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 6.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati, con un limite massimo di nove richieste individuali per anno, fino ad un massimo di € 2.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 300,00 per persona € 900,00 per nucleo familiare € 450,00 per persona € 1.350,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo familiare, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; 143 d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ; f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 350,00 per viaggi con destinazione Europa – Mondo – USA e Canada, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 300,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su 144 ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 650,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito con un limite di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare, per un solo intervento per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare: b) per un solo intervento per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) degli assicurati che interrompono il soggiorno; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per nucleo familiare, per evento e per anno, fornirà una delle seguenti prestazioni: Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 per persona e di €15.000,00 per nucleo familiare , al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre eventi per anno. a) Indennizzo per Ritardata Partenza 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto Indennizzo di € 100,00 per ogni assicurato, con un massimo di € 300,00 per nucleo familiare, per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 50,00 per assicurato, con un massimo di € 150,00 per nucleo familiare per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. 145 Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 500.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; • € 500.000,00 per danni a persone; • € 100.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo ; h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 146 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. - l’asfissia non di origine morbosa; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • in caso di morte: € 30.000,00 per assicurato; • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • in caso di invalidità permanente: € 30.000,00 per assicurato. • gli infarti da qualsiasi causa determinati. Con un massimo di € 90.000,00 per evento che coinvolga più assicurati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; 147 b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 148 7.6 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.8 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.200,00 SI, fino a € 1.200,00 per persona e € 1.500,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.600,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.600,00 per evento e per nucleo familiare PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; 149 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R NO SI SI €150,00 al giorno max 5 gg €200,00 al giorno per max 5 gg SI SI SI, € 150,00 per persona e € 450,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti SI, € 200,00 per persona e € 600,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti PRESTAZIONE le spese per un pernottamento dell’accompagnatore e rimborsa le spese di soggiorno; l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato. 150 NO PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 1000,00 SI, fino a € 1000,00 SI SI SI PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 151 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. SI, fino a € 500 per per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare NO SI fino a €200,00 per evento SI fino a €200,00 per evento PRESTAZIONE s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 152 8.1.4 Spese Mediche SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 150.000,00 per persona e € 450.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 500.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per nucleo familiare e per anno € 100,00 € 350,00 € 450,00 A RIMBORSO Inoltre, MONDIAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione e nel limite del capitale previsto per le spese mediche: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; fino a € 1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.500,00 per persona e € 7.500,00 per nucleo familiare e per anno fino a €5.000,00 per persona e € 15.000,00 per nucleo familiare e per anno 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 100,00 a carico dell’assicurato. fino a €1.000,00 per persona e € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.500,00 per persona e € 7.500,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per nucleo familiare e per anno 4) al rimborso per le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare e per anno 5) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell’assicurato. fino a € 300,00 per persona e € 900,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 700,00 per persona e €2.100,00 per nucleo familiare e per anno fino a € 700,00 per persona e € 2.100,00 per nucleo familiare e per anno PRESTAZIONE CON PAGAMENTO DIRETTO MONDIAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di MONDIAL ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Verrà applicato un limite per le rette di degenza fissato in: Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. 153 8.2 Esclusioni 8.2.1 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 154 emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali 8.2.2 – Assistenza in Viaggio Sono escluse dall’assicurazione: a. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; b. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato c. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.2.3 Spese mediche • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; Sono escluse dal rimborso: • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; a. le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; b. l’acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; c. interventi o applicazioni di natura estetica. 8.3 Criteri di liquidazione 8.3.1 Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato per nucleo familiare e di eventuali sottolimiti previsti anche per persona, ma comunque con un massimo di tre eventi all’anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza 8.3.2 Spese mediche MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche”: a) anche più volte nel corso di ogni singolo viaggio; b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona, per evento, per anno e per nucleo familiare. c) con un massimo di tre richieste per persona e di nove richieste per nucleo familiare per anno. 155 d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; 9. IN CASO DI SINISTRO 9.1 Rinuncia al viaggio L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; 156 g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo aereo; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile Allegare: L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; a) dati anagrafici e recapito; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; b) numero di certificato di assicurazione; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; 157 d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 9.8.2 In Caso di Richieste di Rimborso Per ogni richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici; b) numero di certificato di assicurazione; c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione; d) circostanze dell’evento; e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO 158 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto rientrante nella definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza 159 anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Republica 30 Maggio 1989, n. 223. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: 160 a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. Sempreché parte del nucleo familiare del contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo familiare deve comprendere almeno una persona di maggiore età. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; 8. ONERI FISCALI f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo g) da quarantene; 161 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: ASSICURAZIONE VIAGGIO - licenziamento, Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio - nuova assunzione; 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 4.500,00 per persona e comunque con un massimo di € 13.500,00, per evento, per anno e per nucleo familiare, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell’assicurato o di un suo familiare; 162 - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli assicurati la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) con un limite massimo di tre richieste per anno fino ad un massimo di € 4.500,00 per persona e di € 13.500,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 1.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 3.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati, con un limite massimo di nove richieste individuali per anno, fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di € 3.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato 163 di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 200,00 per persona € 600,00 per nucleo familiare € 350,00 per persona € 1.050,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo familiare, le spese documentate sostenute dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; 164 • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ; f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona e di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 200,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 500,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito con un limite di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare, per un solo intervento per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare: b) per un solo intervento per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i 165 costi di gestione pratica) degli assicurati che interrompono il soggiorno; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per nucleo familiare, per evento e per anno, fornirà una delle seguenti prestazioni: Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre eventi per anno. a) Indennizzo per Ritardata Partenza 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto Indennizzo di € 40,00 per ogni assicurato, con un massimo di € 120,00 per nucleo familiare, per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 20,00 per assicurato, con un massimo di € 60,00 per nucleo familiare per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per nucleo familiare , al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni 166 MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 250.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; • € 250.000,00 per danni a persone; • € 50.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo ; h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; 167 - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; 168 7.3 Capitali assicurati per persona • in caso di morte: € 10.000,00 per assicurato; • in caso di invalidità permanente: € 10.000,00 per assicurato. Con un massimo di € 30.000,00 per evento che coinvolga più assicurati. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Criteri di liquidazione d) a tentativo di suicidio o suicidio; MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.6 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.8 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione 169 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 per persona e € 1.500,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.000,00 per evento e per nucleo familiare per persona e € 3.000,00 per evento e per nucleo familiare PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; 170 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R NO SI SI € 80,00 al giorno max 5 gg € 120,00 al giorno per max 5 gg SI SI SI, € 80,00 per persona e € 240,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti SI, € 120,00 per persona e € 360,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti PRESTAZIONE le spese per un pernottamento dell’accompagnatore e rimborsa le spese di soggiorno; l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato. NO 171 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 800,00 SI, fino a € 800,00 SI SI SI PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 172 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500,00 per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 1.500,00 per persona e € 4.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 173 8.2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/ rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/ rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; 174 k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m.per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; w. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. x. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza y. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.3 Criteri di liquidazione a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato per nucleo familiare e di eventuali sottolimiti previsti anche per persona, ma comunque con un massimo di tre eventi all’anno; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; 9. IN CASO DI SINISTRO 9.1 Rinuncia al viaggio L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; 175 In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; b) dati anagrafici e recapito; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: 176 e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo aereo; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità a) dati anagrafici e recapito; L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: b) numero di certificato di assicurazione; a) dati anagrafici c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; b) numero di certificato di assicurazione; L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. c) recapito temporaneo; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del 177 medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/ accompagnatori in viaggio con l’assicurato. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 178 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto rientrante nella definizione di “nucleo familiare“ il cui interesse è protetto dall’assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l’insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell’assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l’assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L’Italia ed i paesi dell’Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell’assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033. Per maggiori informazioni: www.mondial-assistance.it . MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. NUCLEO FAMILIARE: L’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi in convivenza 179 anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Republica 30 Maggio 1989, n. 223. RESIDENZA: il luogo in cui l’assicurato ha la dimora abituale SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOCIETA’: Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N° 33124664, registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567. TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell’assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. NORMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari; • dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; • per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; • fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell’ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASSICURABILI MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone: 180 a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. Sempreché parte del nucleo familiare del contraente per un massimo di 6 unità. Il nucleo familiare deve comprendere almeno una persona di maggiore età. 3. CRITERI DI ADESIONE – STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra MONDIAL ASSISTANCE e American Express Europe Service Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all’acquisto della polizza è facoltà dell’assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a [email protected]. 5. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell’assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’assicurato. 9. IN CASO DI SINISTRO L’assicurato o chi per esso deve: 181 - dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); a) malattia, infortunio o decesso - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); b) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; - mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10.RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; c) danni materiali all’abitazione dell’assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: ASSICURAZIONE VIAGGIO - licenziamento, Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio - nuova assunzione; 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 7.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 21.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall’organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: 182 - dell’assicurato o di un suo familiare; f) furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa agli assicurati la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell’ottenere visti consolari e/o documenti necessari all’espatrio; g) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) con un limite massimo di tre richieste per anno fino ad un massimo di € 7.000,00 per persona e di € 21.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico. 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’assicurato il 50%, con un massimo di € 2.000,00 per persona e comunque con un massimo di € 6.000,00, per evento, per anno e per nucleo familiare degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati, con un limite massimo di nove richieste individuali per anno, fino ad un massimo di € 2.000,00 per persona e comunque fino a un massimo di € 6.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. 183 Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00 a carico dell’assicurato. 3. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: dall’assicurato per l’ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di € 1.000,00 per persona, di € 3.000,00 per nucleo familiare e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: • rubati all’assicurato; • non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSISTANCE non assume l’onere dell’invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: DESTINAZIONE ITALIA DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA € 300,00 per persona € 900,00 per nucleo familiare € 450,00 per persona € 1.350,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e di € 600,00 per nucleo familiare, le spese documentate sostenute 184 a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ; f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto 3.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di € 3.000,00 per persona e di € 9.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di € 250,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 350,00 per viaggi con destinazione Europa – Mondo – USA e Canada, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di € 300,00 per viaggi con destinazione Italia e di € 500,00 per i viaggi con destinazione Europa – Mondo – Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell’evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall’assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50,00; b.4 di € 650,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell’albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare, per un solo intervento per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell’assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. 185 La garanzia è operante anche in caso di decesso dell’assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all’Art. 8.1.1. lett. n). MONDIAL ASSISTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare: b) per un solo intervento per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) degli assicurati che interrompono il soggiorno; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE, per nucleo familiare, per evento e per anno, fornirà una delle seguenti prestazioni: 186 Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 per persona e di €15.000,00 per nucleo familiare , al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all’assicurato del 70% costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per nucleo familiare, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l’assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre eventi per anno. a) Indennizzo per Ritardata Partenza 6. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 6.1 Oggetto Indennizzo di € 100,00 per ogni assicurato, con un massimo di € 300,00 per nucleo familiare, per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 50,00 per assicurato, con un massimo di € 150,00 per nucleo familiare per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo fino a un massimo di 24 ore consecutive. MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di • € 500.000,00 per evento, per anno e per nucleo familiare; • € 500.000,00 per danni a persone; • € 100.000,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell’attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l’assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo ; h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di € 300,00 per sinistro. 187 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSISTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell’ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. MONDIAL ASSISTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l’annegamento; - l’assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati per persona • le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; • in caso di morte: € 30.000,00 per assicurato; • gli infarti da qualsiasi causa determinati. • in caso di invalidità permanente: € 30.000,00 per assicurato. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; 188 c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; Con un massimo di € 90.000,00 per evento che coinvolga più assicurati. 7.4 Dichiarazioni dell’assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L’assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: • € 100.000 per il caso di morte • € 100.000 per il caso di invalidità permanente. 7.5 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSISTANCE corrisponde: a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio; b) l’indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all’infortunio; c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. 7.6 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.7 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.8 Beneficiari Polizze individuali: qualora l’assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l’assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO 8.1 Oggetto 8.1.1 Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: 189 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell’assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; SI SI SI b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, MONDIAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; SI NO NO NO SI SI d) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’assicurato. MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo - “sanitario” anche nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. SI SI SI e) rientro dei familiari in seguito a: • Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell’assicurato alla sua residenza • Decesso dell’assicurato MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: SI SI SI SI, fino a € 500,00 per persona e € 1.500,00 per evento e per nucleo familiare SI, fino a € 1.200,00 per persona e € 3.600,00 per evento e per nucleo familiare SI, fino a € 1.200,00 per persona e € 3.600,00 per evento e per nucleo familiare PRESTAZIONE c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; dei familiari; 190 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio. MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’accompagnatore designato dall’assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. SI SI SI MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche: l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; SI SI SI Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento Fino a € 100 per evento g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio; NO SI, fino a € 700 per evento SI, fino a € 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l’assicurato lo richieda, MONDIAL ASSISTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); NO SI SI i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell’assicurato in viaggio o per recarsi dall’assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. NO SI SI MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R NO SI SI € 150,00 al giorno max 5 gg € 200,00 al giorno per max 5 gg SI SI SI, € 150,00 per persona e € 450,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti SI, € 200,00 per persona e € 600,00 per nucleo familiare a notte con un max 5 notti PRESTAZIONE le spese per un pernottamento dell’accompagnatore e rimborsa le spese di soggiorno; l) spese di prolungamento soggiorno qualora l’assicurato: • non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. • non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’assicurato. NO 191 PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA m) rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; NO SI SI n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI SI, fino a € 300,00 SI, fino a € 1.000,00 SI, fino a € 1.000,00 SI SI SI PRESTAZIONE MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. MONDIAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell’evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte; 192 MONDIAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell’assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA SI, fino a € 500,00 per persona e € 1.500,00 per nucleo familiare SI fino a € 2.000,00 per persona e € 6.000,00 per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per nucleo familiare MONDIAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; per evento per evento per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi; NO SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per evento e per nucleo familiare r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; NO SI SI SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 3.000,00 per persona e € 9.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a € 10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare SI fino a €10.000,00 per persona e € 30.000,00 per evento e per nucleo familiare NO SI fino a € 200,00 per evento SI fino a € 200,00 per evento PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell’assicurato per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell’assicurato. s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. MONDIAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’assicurato nella produzione del sinistro. MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall’assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di “roaming internazionale” sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 193 8.2 Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute: a. nei casi in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b. nel caso in cui l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL ASSISTANCE sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; c. per malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici; d. per infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, HIV o AIDS; e. per delitti dolosi tentati o compiuti dall’assicurato, da suicidio o tentato suicidio; f. in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno; g. patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza; h. per interruzione volontaria della gravidanza; i. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; j. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; k. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; l. in caso di mancato contatto con la Centrale 194 Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa di tutte le prestazioni previste; m. per cure riabilitative; n. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva; o. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite; q. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell’assicurato; r. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio; s. per spese derivanti da espianti e/o trapianti di organi; t. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; u. per pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; v. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; w. le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; x. le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato; y. le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. 8.3 Criteri di liquidazione 9. IN CASO DI SINISTRO a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato per nucleo familiare e di eventuali sottolimiti previsti anche per persona, ma comunque con un massimo di tre eventi all’anno; 9.1 Rinuncia al viaggio b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell’assicurato ed allo stato di necessità; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: • aereo di linea (classe economica); • treno prima classe; • traghetto. MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di: • ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; • errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato; • pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. f) L’assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza L’assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: d) documentazione attestante il legame tra l’assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; e) estratto conto di prenotazione e di penale rilasciato dal vettore/organizzatore del viaggio; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.2 Spese di riprotezione del viaggio L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) numero di certificato di assicurazione; b) dati anagrafici e recapito; c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; 195 e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.3 Bagaglio L’assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: a) dati anagrafici e recapito; b) numero di certificato di assicurazione; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; d) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; inoltre in caso di furto, scippo, rapina e incendio: e) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore; f) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio; in caso di ritardata o mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo: g) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; h) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; i) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; j) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale 196 k) in caso di invio del bagaglio sostitutivo, il P.I.R. in copia e in originale le spese sostenute per l’invio del bagaglio. In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”. 9.4 Interruzione del Viaggio In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a MONDIAL ASSISTANCE, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici e il recapito. Allegare: a) numero di certificato di assicurazione; b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; c) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; d) l’estratto conto di prenotazione. Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione. 9.5 Ritardo Aereo L’assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo: e) numero di certificato di assicurazione; f) dati anagrafici e recapito; g) documento attestante il ritardo aereo; h) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile; i) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo; j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; k) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. 9.6 Responsabilità Civile L’assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo: 9.8 Viaggio Sicuro 9.8.1 In Caso di Necessità L’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre: a) dati anagrafici b) numero di certificato di assicurazione; a) dati anagrafici e recapito; c) recapito temporaneo; b) numero di certificato di assicurazione; d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione. e) tipo di intervento richiesto; f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’assicurato. 9.7 Infortuni L’assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell’assicurato; b) numero del certificato di assicurazione; c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato; d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’assicurato sul mezzo di trasporto; e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006. Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA attiva 24 ore su 24 365 giorni l’anno Tel. + 39 0226 609 257 Via Ampère 30 – 20131 MILANO Fax 0270630091 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A Servizio Liquidazione Danni – Ufficio Sinistri – E-Commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi 3 – 20137 MILANO 197