...

Periodo e orario di accensione impianti termici a Firenze

by user

on
Category: Documents
23

views

Report

Comments

Transcript

Periodo e orario di accensione impianti termici a Firenze
Periodo e orario di accensione per gli impianti termici nel Comune di Firenze
Ufficio:Servizio management energetico e rischio idraulico
Referente: Nencioni Luigi
Indirizzo : via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze
Fax: 055.262.5359
Telefono: 055.262.5393 - 43
E-mail: [email protected]
Informazioni:Orario al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
NORME per l’ACCENSIONE degli IMPIANTI TERMICI
Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nel DPR 412/93 che detta
le regole per la classificazione dei Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di
accensione e la temperatura interna degli ambienti.
Firenze è classificata in zona D. (gradi giorno 1821, altitudine m. 50 sldm)
Pertanto, il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati nelle civili
abitazioni in zona D è di 166/7 giorni dal 1° novembre al 15 aprile.
La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è di 12 ore, distribuite in
più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 05:00 alle ore 23:00.
Le temperature negli ambienti interni agli edifici non dovrebbero superare i 20°C con la
tolleranza di +/- 2°C.
Al di fuori del periodo di attivazione, prima del 1° novembre e dopo il 15 aprile, gli impianti
termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore a 6 ore e con una
temperatura interna di 18°C (art.9 comma 2 del DPR 412/93).
In questo caso, l'Assemblea di Condominio, può decidere l'orario di accensione della propria
centrale termica.
Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura
o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e
asili.
I limiti relativi alla durata giornaliera non si applicano agli impianti a pannelli murati, a
quelli con contabilizzatori di calore, a quelli dotati di caldaie ad alto rendimento energetico e ad
altri particolari tipi di impianti tecnologicamente aggiornati:
- centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico
(obbligatorio dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato);
- con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge;
con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari.
Le indicazioni attinenti alle modalità e ai tempi di esercizio devono essere esposte in
ogni edifico su un apposito cartello.
L’amministratore deve appendere accanto la caldaia, in un luogo ben visibile, un cartello
riportante nome dell’immobile, comune ed altitudine, zona climatica, periodo annuale e orario di
attivazione della caldaia, dati del responsabile dell’esercizio e della manutenzione.
Normativa di riferimento
Definizione di Gradi Giorno: art. 1, comma 1, lettera z), D.P.R. 412/93 e ss.mm.
Individuazione delle Zone climatiche: art. 2, comma 1, e all. A, D.P.R. 412/93 e ss.mm.
Classificazione degli edifici: art. 3, D.P.R. 412/93 e ss.mm.
Valori massimi della temperatura ambiente: art. 4, D.P.R. 412/93 e ss.mm.
Limiti di esercizio degli impianti termici: art. 9, D.P.R. 412/93 e ss.mm.
Facoltà del Sindaco: art. 10, D.P.R. 412/93 e ss.mm.
LIMITAZIONI all’orario giornaliero di accensione per gli impianti termici nel Comune di
Firenze
Ufficio: Servizio qualità ambientale - P.O. Tutela dell'aria, acqua e suolo
Referente: Lupi Emanuela
indirizzo: via Ghibellina, 30 - 50125 Firenze
telefono: 055.262.5412 - 5416
fax: 055.262.5303
E-mail: [email protected]
NORME per la TUTELA dell’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Nel Comune di Firenze attualmente è in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 38 del
10/02/2011, per la tutela dell’inquinamento atmosferico che disciplina gli interventi contingibili
per evitare il rischio di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10, ai sensi della legge regionale
n. 9 del febbraio 2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”.
Tale ordinanza, oltre a disporre limitazioni alla circolazione, a partire dal giorno 11 febbraio 2011
e fino a successiva revoca, prevede nel periodo di accensione per gli impianti termici:
- la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento
ad 8 ore giornaliere distribuite sempre tra le ore 5:00 e le ore 23:00;
- la riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento a max.
17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali;
- la riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento a max.
18°C per gli edifici adibiti a civile abitazione.
Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura
o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e
asili.
A seguito dell’Ordinanza comunale, al di fuori del periodo di attivazione, prima del 1°
novembre e dopo il 15 aprile, gli impianti termici possono essere attivati con una
durata giornaliera non superiore a 4 ore e con una temperatura interna degli ambienti
di 18°C.
In questo caso, l'Assemblea di Condominio, può decidere l'orario di accensione della
propria centrale termica.
Fly UP