Periodo e orario di accensione impianti termici a Firenze
by user
Comments
Transcript
Periodo e orario di accensione impianti termici a Firenze
Periodo e orario di accensione per gli impianti termici nel Comune di Firenze Ufficio:Servizio management energetico e rischio idraulico Referente: Nencioni Luigi Indirizzo : via Benedetto Fortini 37 - 50125 Firenze Fax: 055.262.5359 Telefono: 055.262.5393 - 43 E-mail: [email protected] Informazioni:Orario al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 NORME per l’ACCENSIONE degli IMPIANTI TERMICI Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nel DPR 412/93 che detta le regole per la classificazione dei Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione e la temperatura interna degli ambienti. Firenze è classificata in zona D. (gradi giorno 1821, altitudine m. 50 sldm) Pertanto, il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati nelle civili abitazioni in zona D è di 166/7 giorni dal 1° novembre al 15 aprile. La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è di 12 ore, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 05:00 alle ore 23:00. Le temperature negli ambienti interni agli edifici non dovrebbero superare i 20°C con la tolleranza di +/- 2°C. Al di fuori del periodo di attivazione, prima del 1° novembre e dopo il 15 aprile, gli impianti termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore a 6 ore e con una temperatura interna di 18°C (art.9 comma 2 del DPR 412/93). In questo caso, l'Assemblea di Condominio, può decidere l'orario di accensione della propria centrale termica. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili. I limiti relativi alla durata giornaliera non si applicano agli impianti a pannelli murati, a quelli con contabilizzatori di calore, a quelli dotati di caldaie ad alto rendimento energetico e ad altri particolari tipi di impianti tecnologicamente aggiornati: - centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato); - con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge; con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari. Le indicazioni attinenti alle modalità e ai tempi di esercizio devono essere esposte in ogni edifico su un apposito cartello. L’amministratore deve appendere accanto la caldaia, in un luogo ben visibile, un cartello riportante nome dell’immobile, comune ed altitudine, zona climatica, periodo annuale e orario di attivazione della caldaia, dati del responsabile dell’esercizio e della manutenzione. Normativa di riferimento Definizione di Gradi Giorno: art. 1, comma 1, lettera z), D.P.R. 412/93 e ss.mm. Individuazione delle Zone climatiche: art. 2, comma 1, e all. A, D.P.R. 412/93 e ss.mm. Classificazione degli edifici: art. 3, D.P.R. 412/93 e ss.mm. Valori massimi della temperatura ambiente: art. 4, D.P.R. 412/93 e ss.mm. Limiti di esercizio degli impianti termici: art. 9, D.P.R. 412/93 e ss.mm. Facoltà del Sindaco: art. 10, D.P.R. 412/93 e ss.mm. LIMITAZIONI all’orario giornaliero di accensione per gli impianti termici nel Comune di Firenze Ufficio: Servizio qualità ambientale - P.O. Tutela dell'aria, acqua e suolo Referente: Lupi Emanuela indirizzo: via Ghibellina, 30 - 50125 Firenze telefono: 055.262.5412 - 5416 fax: 055.262.5303 E-mail: [email protected] NORME per la TUTELA dell’INQUINAMENTO ATMOSFERICO Nel Comune di Firenze attualmente è in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 38 del 10/02/2011, per la tutela dell’inquinamento atmosferico che disciplina gli interventi contingibili per evitare il rischio di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10, ai sensi della legge regionale n. 9 del febbraio 2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”. Tale ordinanza, oltre a disporre limitazioni alla circolazione, a partire dal giorno 11 febbraio 2011 e fino a successiva revoca, prevede nel periodo di accensione per gli impianti termici: - la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento ad 8 ore giornaliere distribuite sempre tra le ore 5:00 e le ore 23:00; - la riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento a max. 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali; - la riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento a max. 18°C per gli edifici adibiti a civile abitazione. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili. A seguito dell’Ordinanza comunale, al di fuori del periodo di attivazione, prima del 1° novembre e dopo il 15 aprile, gli impianti termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore a 4 ore e con una temperatura interna degli ambienti di 18°C. In questo caso, l'Assemblea di Condominio, può decidere l'orario di accensione della propria centrale termica.