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Statuto del “Partito Italia Nuova”
Statuto del “Partito Italia Nuova” Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e simbolo 1 E’ costituita l’Associazione politico-culturale, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., denominata “Partito Italia Nuova”. L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata nel tempo. 2 L’Associazione, con sede nazionale in Milano (MI), Via Settembrini 48 potrà costituire sedi periferiche, dislocate territorialmente sull’intero territorio regionale, nazionale ed internazionale, atte a perseguire il medesimo scopo. 3 L’Associazione adotta come proprio simbolo il seguente: 4 cerchio bianco con corona blu contenente nella parte superiore la scritta “Partito Italia Nuova”, e in quella inferiore l’acronimo PIN, separato da un ulteriore cerchio bianco all’interno del quale è rappresentato un emiciclo di colore verde per la metà rosso per quella destra con centro e apertura inferiore raffiguranti una serratura bianca. 5 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, dcorrendo dalla data di sottoscrizione del presente statuto. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro l’anno successivo. Art. 2 – Scopo 1 L’associazione si propone di promuovere, in tutta Italia e all’estero i principi di un modello di convivenza sociale che metta l’individuo cittadino al centro delle attività dello Stato, e che consenta ad ognuno di esprimersi liberamente secondo i propri desideri nel rispetto della libertà altrui. Un modello di convivenza civile basata sulla concorrenza attiva di tutti i cittadini nella gestione dell’attività dell’ordinamento sociale, attraverso consultazioni referendarie, e altre forme di intervento diretto nell’organizzazione della vita collettiva. L’Associazione sposa e persegue la sensibilizzazione verso un modello di Stato nazionale monocratico-costituzionale e un sistema fiscale ad aliquota fissa. L’Associazione si ispira ai valori della solidarietà umana, dell’accoglienza, della collaborazione, della volontà e dell’amore universale tra gli uomini e il rispetto di tutte le espressioni dell’ambiente e della natura. Ai principi della libertà inviolabile dell’uomo e il rispetto dei diritti naturali. I valori dell’Associazione si fondano sul principio che ogni individuo è diverso da un altro e ognuno può trovare spazio e accoglienza nella società senza pregiudizi. L’Associazione promuove la realizzazione di uno stato i cui compiti e la cui struttura siano limitati al necessario demandando a ciascun cittadino individuo la responsabilità di esercitare la propria iniziativa volta al miglioramento e al progresso della vita e della convivenza sociale stessa. 2 Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere le attività necessarie alla comunicazione a ciascun cittadino individuo del proprio progetto attraverso ATTIVITA' POLITICOCULTURALI: promuovendo incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, raccogliendo fondi, istituendo o favorendo campagne di sensibilizzazione, raccogliendo firme per proposte di legge o di referendum, partecipando alla vita politica e sociale del paese attraverso la presentazione di proprie liste elettorali in tutte le circoscrizioni per le elezioni nazionali o periferiche e in generale favorendo la sensibilizzazione dei cittadini e promuovendo i cambiamenti istituzionali compatibili con i valori propri dell’associazione. Collaborando e/o aderendo a qualsiasi istituzione pubblica o privata, sia in ambito Locale, Nazionale e/o Internazionale, collaborando con movimenti, associazioni, organismi e partiti che perseguano gli stessi fini e con i quali ritenga utile avere relazioni e collegamenti e formando una nuova concezione della politica che possa concretizzare in ambito istituzionale il principio di libertà del singolo individuo cittadino. ATTIVITÀ EDITORIALI: promuovendo la creazione e la gestione di un proprio sito Web, di pubblicazioni periodiche, di pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e ricerche compiute, direttamente o indirettamente. EVENTUALI ALTRE: promuovendo ogni manifestazione e comunicazione sociale che abbia carattere di diffusione dello scopo sociale. 3 L’Associazione si propone di favorire il dialogo con tutto il mondo giovanile, del lavoro, del volontariato, dell’ imprenditoria, e con tutti coloro che mostrino convergenze verso i valori dell’associazione, affinché il dialogo diventi collaborazione politica. Art. 3 – Risorse economiche 1 I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi versati dai soci e da quelli elargiti da enti ed associazioni, da sovvenzioni, lasciti o donazioni di terzi o associati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 2 Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non siano imposte dalla Legge. 3 I fondi raccolti sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. 4 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, decorrendo dalla data di sottoscrizione del presente statuto. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile. Art. 4 - Soci 1 La partecipazione all’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano manifestamente lo spirito e gli ideali. SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno sottoscritto il presente Statuto, e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo; SOCI ORDINARI: coloro i quali aderiscono all’Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito o possano contribuire, in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita dell’Associazione. Hanno carattere particolare e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Saranno nominati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. 2 L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Presidente o da un suo delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati nella premessa, su domanda personale del richiedente contenente: l’indicazione dei dati anagrafici; la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione; l’impegno ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni emanati dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo e dichiarazione di eventuale iscrizione ad altro Movimento o Partito politico. 3 Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile. Art. 5 - Doveri e diritti dei soci 1 I soci, persone fisiche, giuridiche o associazioni, sono obbligati a pagare la quota associativa, ad osservare il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate allo stesso, i regolamenti e le decisioni legalmente assunte dagli organi dell’Associazione ed a mantenere sempre un comportamento degno, sia nei confronti dell’Associazione sia di terzi e comunque tale da non pregiudicare lo spirito ed i valori dell’Associazione stessa. 2 I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito delle stesse e di richiedere la convocazione dell’assemblea con uno specifico ordine del giorno raccogliendo l’adesione di almeno un terzo degli associati. 3 In caso di comportamento non consono allo spirito ed ai valori dell’Associazione o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, , espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile. 4 Nelle deliberazioni in merito alla radiazione di uno degli associati, quest’ ultimo non ha diritto di voto. 5 Ciascun socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la propria volontà di recedere al Consiglio Direttivo, il quale lo cancella dal libro dei soci e ne da comunicazione al Presidente. Il socio non potrà chiedere la restituzione, neanche parziale della quota associativa Art. 6 - Organi dell’Associazione 1 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Vice Presidenti, di cui uno Vicario; il Tesoriere; il Segretario ed il Collegio dei Probiviri. 2 Tutte le cariche elettive sono gratuite. 3 L’Assemblea e il Consiglio Direttivo possono essere convocati anche fuori della sede sociale. 1 L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando quest’ultimo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo (1/3) degli associati. Le convocazioni saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica che ogni associato avrà avuto cura di comunicare al Consiglio Direttivo all’atto dell’iscrizione o in un momento successivo. In mancanza di comunicazione del suddetto indirizzo, l’associato si riterrà domiciliato presso il sito internet dell’Associazione, nella cui pagina iniziale saranno pubblicati gli avvisi di convocazione dell’Assemblea. La convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno, di persona o per delega, tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo. 2 Tutti i soci hanno diritto di intervenire all’Assemblea. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per l’approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Art. 7 - L’Assemblea 3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, dal suo vicario, o, in sua assenza, l’Assemblea nomina il proprio presidente. 4 Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il socio nominato segretario redige processo verbale della riunione dell’Assemblea, sottoscrivendolo unitamente al Presidente ed eventualmente agli scrutatori. 5 L’Assemblea indirizza l’attività dell’Associazione ed inoltre: approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; nomina i componenti del Consiglio Direttivo; delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sullo scioglimento dell’Associazione e su quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. 6 Le deliberazioni dell’Assemblea, di qualunque natura esse siano, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni in merito alla loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto. 7 L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/96. Art. 7 bis Con il superamento dei 15mila iscritti la partecipazione all’assemblea avverrà tramite delega su base provinciale, in rapporto al numero degli iscritti. Ogni sede provinciale ha diritto ad eleggere un delegato all’assemblea nazionale ogni 50 iscritti. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo 1 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, da tutti i Soci Fondatori e da un minimo di 6 ad un massimo quindici membri proposti dal Presidente all’Assemblea e da quest’ultima eletti. L’eventuale aggiunta di Consiglieri, oltre il numero minimo di sei ma senza superare il numero massimo di quindici, sarà decisa dal Presidente in totale autonomia; i Consiglieri aggiunti dal Presidente non necessitano di elezione da parte dell’Assemblea, essendo sufficiente la sola nomina del Presidente, e restano in carica fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadranno con esso. Il Presidente non può procedere a nuove nomine quando nell’arco della stessa giornata siano state presentate le dimissioni dal Consiglio Direttivo di un numero di Consiglieri tale da ridurre il Consiglio al di sotto dei cinque membri: in tal caso, anche ai sensi dei commi successivi, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori (di diritto), ed i Soci Ordinri in regola con il pagamento della quota. 2 Il primo Consiglio Direttivo sarà formato interamente dai Soci Fondatori e dura in carica fino alla Prima Assemblea la quale provvederà all’elezione degli undici componenti del nuovo Consiglio Direttivo. 3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, Il Consiglio stesso rimarrà in carica fino a scadenza, pur potendosi provvedere ad integrarlo su indicazione del Presidente. Il Consigliere subentrante non necessiterà di elezione da parte dell’Assemblea, essendo sufficiente la nomina da parte del Presidente. Il Consigliere subentrante resterà in carica fino alla scadenza (naturale o anticipata) del Consiglio Direttivo, poi decadrà con esso. Qualora il Consiglio Direttivo si riduca al di sotto dei 5 membri decade e occorre con urgenza nominare un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Diretivo, inoltre, decade anticipatamente nei seguenti casi: per dimissioni o revoca del Presidente, o quando il Presidente chieda all’Assemblea di essere riconfermato. In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, quest’ultimo resta in carica per l’ordinaria amministrazione ed il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Vice Presidenti su proposta del Presidente, attribuendo ad uno di essi le funzioni Vicarie, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione. 5 Al Consiglio Direttivo spetta altresì di: predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; predisporre il bilancio; deliberare l’eventuale rigetto delle domande di ammissione dei nuovi soci; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci, istituire Commissioni di studi e programmatiche, e in generale svolgere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano in linea con i principi dell’associazione. Il consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni ad uno dei propri membri. 6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le modalità previste dall’art. 7, punto 1, del presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio da presentare per l’approvazione all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano di appartenenza dei consiglieri presenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio. 7 Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di numero pari di consiglieri presenti, il voto del Presidente conterà come 2 voti. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione per essere valide necessitano della presenza di almeno un socio fondatore. 8 Il Presidente nomina tra i presenti un segretario, preposto alla redazione del verbale dell’adunanza. Il verbale è sottoscritto dal segretario stesso e da chi ha presieduto l’adunanza. Art. 9 - Il Presidente 1 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Egli ha il dovere di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea almeno una volta l’anno per decidere in ordine alla predisposizione del bilancio da sottoporre all’Assemblea. Può conferire ai soci deleghe per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio Direttivo. 2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti esterni, così nei rapporti con le Istituzioni politiche della Repubblica, con le Organizzazioni internazionali, con i Partiti politici, i Sindacati, altri enti e associazioni in genere, anche privati, ed in ogni manifestazione e comunicazione che attenga alla partecipazione e alla manifestazione di volontà dell’Associazione. Il Presidente è anche il responsabile dell’attuazione del programma. 3 Il Presidente ha poteri di firma per sottoscrivere contratti che impegnino l’associazione, per l’accensione di prestiti e finanziamenti, per l’accettazione di preventivi e per effettuare spese per conto dell’Associazione. 4 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Nazionale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e dura in carica fino a revoca del mandato della stessa Assemblea Nazionale, che può essere convocata in qualsiasi momento secondo le modalità riportate nell’articolo 7 del presente statuto. Il Presidente può essere rieletto senza limitazioni. 5 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. 6 In caso di temporaneo impedimento del Presidente le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario. Art. 10 - Il Tesoriere 1 Il Tesoriere viene indicato dal Presidente ed eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti. Egli ha il compito di conservare il fondo comune dell’Associazione, di redigere un elenco dei beni di proprietà della stessa e di tenere aggiornato un registro analitico delle entrate e delle uscite che dovrà presentare in visione al Consiglio Direttivo a semplice richiesta. Il Tesoriere predispone il bilancio sociale e raccoglie le quote sociali. 2 Il Tesoriere sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può gestire i conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, ma non potrà contrarre debiti con terzi senza la firma del Presidente. Potrà tuttavia effettuare spese fino all’importo di € 10.000, oltre i quali occorrerà l’autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non risponderà degli impegni di spesa dallo stesso sottoscritti ove autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Art. 11 – Il Segretario 1 Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno, con la maggioranza relativa dei votanti. 2 Egli ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione. 3 Il Segretario deve tenere un elenco aggiornato dei soci dell’Associazione, collabora alla stesura dei vari preventivi di spesa con il Tesoriere e svolgere tutte le funzioni attribuibili ad una segreteria generale. 4 Il segretario è rieleggibile senza limitazioni. Art. 11 bis – I Rappresentanti Locali nel territorio Nazionale 1 Fatta salva la struttura nazionale riportata dal presente Statuto, gli iscritti al Partito dovranno designare tramite elezioni territoriali i propri rappresentanti locali – regionali, provinciali, e comunali – in piena autonomia con l’unica condizione il rispetto dei principi fondamentali contenuti negli scopi del presente Statuto. 2 I Rappresentanti Locali regionali sederanno di diritto nel “Comitato dei Rappresentanti Locali”: tale organo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, anch’egli membro di diritto dell’organo anzidetto; il Comitato dei Rappresentanti Locali si riunirà, opererà, e delibererà secondo i poteri e le procedure conferitegli dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. All’infuori del Presidente, nessun associato potrà sedere allo stesso tempo nel Consiglio Direttivo e nel Comitato dei Rappresentanti Locali. Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri 1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da tre membri supplenti nominati dal Consiglio Direttivo. Essi potranno essere non necessariamente tra gli associati. Il primo Collegio sarà nominato dal Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori, e resterà in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il secondo Collegio, così come i successivi, resterà in carica per 1 anno. 2 Il Collegio opera solo con i tre membri effettivi, ad eccezione del caso in cui debba esprimersi riguardo ad un suo stesso membro: solo in questa eventualità il membro in questione non partecipa alla decisione che lo riguarda personalmente ed è sostituito da un membro supplente tratto a sorte (il membro supplente tratto a sorte non potrà più essere risorteggiato fino a quando non siano stati tratti a sorte anche tutti i rimanenti membri suppllenti). Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Decide inoltre sulle controversie tra gli associati e l’Associazione e sulle controversie tra gli associati inerenti l’attività dell’Associazione. Le decisioni del Collegio dei Provibiri sono insindacabili, fatto salvo naturalmente il diritto di ogni associato (e dell’Associazione) di adire l’autorità giudiziaria ordinaria; tuttavia nessun associato potrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria senza aver precedentemente adito il Collegio dei Provibiri. Il Collegio dei Provibiri, quando richiesto, fornisce inoltre al Consiglio Direttivo pareri non vincolanti di natura interpretativa e/o tecnico-giuridica inerenti il funzionamento dell’ Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però avere diritto di voto in seno a tale organo e senza incidere sul quorum richiesto dall’art. 7 comma 7 del presente Statuto. Art. 13 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigente in materia. Milano, 24 Settembre 2012 F.to - I Soci Fondatori