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Statuto del Partito Democratico Siciliano

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Statuto del Partito Democratico Siciliano
Statuto del Partito Democratico Siciliano
Approvato dalla
Assemblea Costituente Regionale
il 28 febbraio 2009
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
CAPO I
Principi e finalità
Articolo 1
(Principi e valori)
1.
Il Partito Democratico Siciliano è soggetto dotato di autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria, federato nel Partito Democratico
Nazionale.
2.
Il Partito Democratico Siciliano si riconosce nella Costituzione Repubblicana
e nello spirito dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e assume come
missione la crescita civile, sociale e culturale della Sicilia, promuovendo lo sviluppo
sostenibile e solidale, la cultura della legalità, la lotta alla mafia e il rispetto del
principio di sussidiarietà.
3.
Il Partito Democratico Siciliano riconosce il valore della differenza e assicura
la piena democrazia paritaria fra uomini e donne nella società, nella politica e nelle
istituzioni.
4.
Il Partito Democratico Siciliano rispetta il pluralismo culturale e politico al
proprio interno, attribuendo dignità ad ogni opzione.
5.
Il Partito Democratico Siciliano si impegna a rimuovere gli ostacoli che
impediscono l’affermazione della pari dignità e delle pari opportunità, senza
discriminazione di genere, età, convinzione religiosa, orientamento sessuale, etnia
e disabilità.
6.
Il Partito Democratico Siciliano propone un chiaro programma di governo
alle cittadine e ai cittadini siciliani e si impegna a realizzarlo in maniera coerente
nelle istituzioni regionali e locali e nei confronti del governo nazionale e degli
organismi dell'Unione Europea.
7.
Il Partito Democratico Siciliano individua nella dimensione del governo
locale uno dei capisaldi del proprio impegno politico, promuovendo e valorizzando
le vocazioni proprie a ciascun luogo.
Articolo 2
(Scopi e Finalità)
1.
Il Partito Democratico Siciliano attraverso la propria autonoma elaborazione
e azione politica interpreta la complessità economica, sociale e culturale della
Sicilia, promuovendo un progetto di profondo cambiamento.
2.
Il Partito Democratico Siciliano, consapevole di operare all'interno dell’area
strategica del Mediterraneo, valorizza l’incontro tra culture, religioni e tradizioni
diverse per la realizzazione della pace tra i popoli, la promozione dei diritti umani e
civili, la cooperazione economica e produttiva, la difesa della libertà, della laicità e
della democrazia.
3.
Il Partito Democratico Siciliano impronta il proprio agire politico
all’innovazione, alla trasparenza, alla partecipazione e alla sobrietà delle azioni e
dei comportamenti. In particolare persegue le seguenti finalità:
a) promuovere i diritti e gli interessi dei siciliani e lo sviluppo delle
diverse realtà territoriali anche in raccordo con le altre regioni del
Mezzogiorno;
b) contribuire a definire un disegno strategico della Sicilia in ambito
Euro-Mediterraneo;
c) affermare il diritto al lavoro ed il suo valore e garantire la crescita
dell’impresa nel rispetto dei principi di legalità;
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d) valorizzare la specificità siciliana sulla base di una rinnovata visione e
interpretazione dell’autonomia, come leva dello sviluppo e
dell'innovazione della società siciliana;
e) difendere il diritto al futuro delle giovani generazioni a partire dalla
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
f) favorire l’integrazione generazionale attraverso lo scambio di
esperienze e il lavoro politico comune;
g) promuovere la partecipazione, la formazione politica e il ricambio
delle classi dirigenti;
h) sostenere la cultura e la pratica della legalità nella società,
nell’economia e nelle istituzioni, collaborando con le associazioni
antiracket, le fondazioni, le cooperative che gestiscono i beni
confiscati e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.
4.
Il Partito Democratico Siciliano può stipulare accordi con altre Unioni
Regionali e autorizzare forme organizzative tra aree territoriali, anche di regioni
diverse, che presentano vocazione e interessi comuni.
Articolo 3
(Parità di genere)
1.
Il Partito Democratico Siciliano al fine di rimuovere gli ostacoli che si
frappongono alla piena partecipazione politica delle donne assicura, a tutti i livelli,
la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi,
pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia e persegue
l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche
monocratiche istituzionali ed interne, nelle assemblee elettive e nelle cariche di
governo.
2.
A tal fine, nelle candidature, negli esecutivi, nei congressi, negli organi
dirigenti e rappresentativi, considerati nel totale della loro composizione elettiva,
ciascun genere deve essere egualmente rappresentato.
CAPO II
Soggetti fondamentali
e struttura del partito
Articolo 4
(Soggetti fondamentali
della vita democratica del Partito)
1.
Il Partito Democratico Siciliano è costituito da iscritti registrati in una
anagrafe ed elettori registrati in un albo, ai quali affida le scelte di indirizzo politico
generale sulla base delle opzioni programmatiche legate alle candidature per le
cariche monocratiche interne ed istituzionali.
2.
Il Partito Democratico Siciliano è costituito, nel rispetto della autonomia
politica territoriale, dalla Unione Regionale, dalle Unioni Provinciali, dalle Unioni
Comunali, dai Circoli Territoriali, dai Circoli legati ai luoghi di lavoro e di studio e
dalle Associazioni delle quali viene accettata la confederazione.
3.
Il Partito Democratico Siciliano è aperto a gradi diversificati e a molteplici
forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due
soggetti della vita democratica interna: gli elettori e gli iscritti.
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4.
Gli “elettori” e le “elettrici” del Partito Democratico Siciliano, sono i cittadini
e le cittadine italiani e dell’Unione europea residenti in Sicilia, nonché quelli di altri
Paesi in possesso di permesso di soggiorno, di età superiore ai 16 anni, iscritti e
non iscritti al Partito, che dichiarano di riconoscersi nella proposta politica e
programmatica del Partito e che accettano di essere registrati nell’Albo Regionale
degli Elettori con le modalità previste dall’apposito regolamento.
5.
Le “iscritte” e gli “iscritti” al Partito Democratico Siciliano sono le cittadine e
i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti in Sicilia, nonché quelli di altri
Paesi in possesso di permesso di soggiorno, di età superiore ai 16 anni, che si
iscrivono al partito con le modalità previste dall’apposito regolamento,
sottoscrivendo il Codice Etico e lo Statuto Nazionale, il Manifesto dei Valori e lo
Statuto Regionale. Le iscritte e gli iscritti sono tenuti al versamento della quota di
iscrizione e accettano l’inserimento dei propri dati nell’Anagrafe Regionale degli
Iscritti.
6.
Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico Siciliano hanno il diritto di:
a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito regionale
mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello
nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori ove
previsto;
b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del
partito alle principali cariche istituzionali;
c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali sulla
base delle norme dello Statuto e dei regolamenti;
d) prendere parte a Forum tematici;
e) votare nei referendum aperti agli elettori e alle elettrici e prendere
parte alle altre forme di consultazione;
f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del
partito;
g) prendere parte, senza diritto di voto, alle assemblee dei circoli;
h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta
qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto Regionale.
7.
Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico Siciliano hanno il dovere di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti
sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari
livelli;
c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di
cui facciano parte;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della
registrazione nell’Albo.
8.
Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico Siciliano hanno il diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti
i livelli territoriali, ove previsto;
b) essere consultati sulla scelta delle candidature a qualsiasi carica
istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla
sua attuazione;
e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione
consapevole alla vita interna del partito;
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g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi
livelli territoriali e sottoscrivere le proposte di candidatura per
l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi
istituzionali.
9.
Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico Siciliano hanno il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la
quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione
ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare il Codice Etico e lo Statuto Nazionale, il Manifesto dei
Valori e lo Statuto Regionale le cui violazioni possono dare luogo alle
sanzioni previste;
e) sostenere i candidati e le liste del Partito Democratico in ogni
competizione elettorale;
f) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di
cui facciano parte.
10.
La composizione e la tenuta dell’Albo degli Elettori e dell’Anagrafe degli
Iscritti sono mantenute e salvaguardate rispettando le normative vigenti sulla
riservatezza dei dati personali. L’Albo e l’Anagrafe sono gestiti da apposite
commissioni elette dalle assemblee. Le commissioni, composte nel rispetto della
democrazia di genere e del pluralismo interno, sono sottoposte al controllo degli
organi di garanzia ai diversi livelli. Un apposito regolamento approvato
dall’Assemblea Regionale a maggioranza degli aventi diritto disciplinerà l’utilizzo dei
dati da parte dei componenti degli organi dirigenti di ciascun livello territoriale e da
coloro che ne hanno interesse immediato e diretto.
CAPO III
Struttura federale
Articolo 5
(Circoli)
1.
Il circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano
alla vita del partito. I circoli si distinguono in circoli territoriali, legati al luogo di
residenza, ed in circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio.
2.
La base territoriale del circolo è il comune e le circoscrizioni ove presenti,
salvo eccezioni motivate da esigenze di nuclei abitati o frazioni distanti. I circoli
hanno autonomia di iniziativa politica e finanziaria.
3.
L’istituzione e la localizzazione di ulteriori circoli territoriali all’interno di
ciascuna Unione Comunale è approvata dalla Direzione Provinciale con il voto della
maggioranza assoluta dei presenti garantito il numero legale secondo le modalità
previste dai regolamenti.
4.
I circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro o di studio. La
loro localizzazione è stabilita con una risoluzione approvata dalla Direzione
Provinciale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta viene
presentata dal segretario dell’Unione Provinciale o almeno da 15 persone
costituenti il circolo.
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5.
Gli organi dei circoli territoriali e di ambiente sono: l’Assemblea degli Iscritti,
il Coordinamento, il Coordinatore, il Tesoriere.
6.
L’Assemblea degli Iscritti è il luogo di elezione del coordinamento ed è
composta da tutti gli iscritti del circolo inseriti nell’Anagrafe degli Iscritti, come
risulta dall’ultima data di aggiornamento. L’assemblea è sede di confronto e
indirizzo politico, si riunisce almeno 3 volte all’anno e comunque ogni volta che gli
iscritti debbano essere consultati per le scelte previste dall’articolo 4, comma 8 del
presente statuto.
7.
Il Coordinamento del circolo viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea
degli Iscritti del circolo. Le candidature sono presentate in forma scritta con i tempi
e le modalità stabilite dall’apposito regolamento approvato dall’Unione Provinciale.
8.
L’Assemblea degli Iscritti del circolo stabilisce con voto a maggioranza
semplice il numero dei componenti elettivi del coordinamento, in modo che non
risulti inferiore alla somma dei membri per funzione. Tutti i membri del
coordinamento sono impegnati a partecipare alla elaborazione ed allo sviluppo delle
iniziative che caratterizzano la politica territoriale del circolo, portando un
contributo di idee e di presenza nel quartiere o nella frazione di quel comune.
9.
Fanno parte del coordinamento del circolo per funzione gli eletti nelle
istituzioni ad ogni livello, i componenti le assemblee provinciale, regionale e
nazionale del partito che risultino iscritti al circolo. Il coordinamento deve essere
composto per metà da donne e per metà da uomini, operando un riequilibrio,
quando necessario, rispetto alla composizione complessiva. Il coordinamento può
deliberare l’istituzione di un organismo esecutivo ristretto che coadiuvi il
coordinatore nelle sue funzioni.
10.
Il Coordinatore del circolo viene eletto dal coordinamento a scrutinio segreto
tra i propri componenti elettivi. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la
maggioranza dei voti dei presenti. I candidati alla carica di coordinatore del circolo
devono presentare e rendere pubblica agli iscritti del circolo, con adeguato
anticipo, la propria proposta per l’attività politica del circolo. Il coordinatore, nel
caso ne sia stata deliberata la istituzione, nomina
l’esecutivo. I casi di
commissariamento sono disciplinati dall’articolo 44 del Capo VIII del presente
Statuto Regionale.
11.
Il mandato del Coordinatore del circolo ha una durata di 4 anni rinnovabile
una sola volta e comunque per un massimo di 8 anni.
12.
Il coordinamento del circolo, su proposta del coordinatore, elegge tra i suoi
componenti il Tesoriere che cura l’amministrazione del circolo, lo rappresenta nei
confronti di terzi e collabora con il tesoriere dell’Unione Comunale.
13.
Le risoluzioni della Direzione Provinciale relative all’istituzione e alla
localizzazione dei circoli territoriali e di ambiente in base ai commi 3 e 4 del
presente articolo possono essere oggetto di ricorso. Il ricorso viene esaminato
entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la Direzione Regionale
deve deliberare.
Articolo 6
(Unione Comunale)
1.
L’Unione Comunale rappresenta la politica del Partito Democratico Siciliano
nel proprio ambito comunale ed è costituita dai circoli territoriali e di ambiente che
ricadono nel territorio del Comune. Nei comuni nei quali è presente un solo circolo
esso coincide con l’Unione Comunale.
2.
L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica,
organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta
delle candidature a sindaco e consigliere comunale, fermi restando le modalità di
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definizione delle alleanze ed il vincolo statutario delle primarie e dei limiti di
mandato. I livelli superiori, nei casi di violazione dell’indirizzo politico
programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori, hanno potere di
intervento.
3.
Gli organi dell’Unione Comunale sono: l’Assemblea Comunale, il Segretario
Comunale e la Direzione Comunale.
4.
L’Assemblea dell’Unione Comunale è composta da membri elettivi e da
membri per funzione. Il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi è
fissato con regolamento approvato dall’Assemblea Provinciale, con un indice di
proporzionalità costruito sulla base degli iscritti di ogni circolo in modo da
assicurare a ciascuno di essi una adeguata rappresentanza.
5.
La componente elettiva dell’Assemblea Comunale non può essere inferiore
al 70% della composizione dell’intero organismo. Ne fanno, in ogni caso, parte per
funzione: i Coordinatori di circolo, il Segretario dell’Organizzazione Giovanile
comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, se iscritti al Partito
Democratico, il Capogruppo in Consiglio Comunale, il Presidente della Provincia, il
Presidente del Consiglio Provinciale, e il capogruppo provinciale del PD nel caso di
Unioni Comunali di città capoluogo di provincia; i deputati regionali e i parlamentari
nazionali ed europei, i membri delle assemblee provinciale, regionale e nazionale
iscritti presso i circoli che costituiscono l’Unione Comunale.
6.
La componente elettiva dell’Assemblea dell’Unione Comunale è eletta dagli
iscritti ai circoli sulla base del regolamento elettorale approvato dall’Assemblea
Provinciale a maggioranza degli aventi diritto. L’Assemblea dell’Unione Comunale
nel suo complesso elegge al suo interno il Segretario Comunale.
7.
Il Regolamento elettorale disciplina i tempi, le modalità di voto e la
ripartizione dei seggi tra eventuali liste concorrenti sulla base del numero di iscritti
al 31 dicembre dell’anno precedente.
8.
Il mandato del Segretario dell’Unione Comunale ha una durata di 4 anni ed
è rinnovabile una sola volta e comunque per un massimo 8 anni.
9.
L’Assemblea dell’Unione Comunale deve essere composta, nella sua
interezza, per metà da donne e per metà da uomini. Il riequilibrio, quando
necessario, si opera all’atto dell’insediamento dell’assemblea garantendo che sin
dalla prima votazione cui essa debba adempiere la sua composizione risulti
paritaria.
10.
La Direzione dell’Unione Comunale è eletta dall’Assemblea Comunale con il
sistema proporzionale e a scrutinio segreto, sulla base di liste concorrenti. Nel caso
in cui venga presentata una sola lista si procede a scrutinio palese. La sua
composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. La Direzione
Comunale ha funzioni di indirizzo e di elaborazione, contribuisce altresì alla
gestione operativa e politica del partito nell’ambito dell’Unione Comunale. Il
Segretario dell’Unione Comunale può nominare un esecutivo ristretto che lo
coadiuva.
11.
Qualora l’Unione Comunale coincida con un solo Circolo, si applica l’articolo
5 e, relativamente alle funzioni, il presente articolo.
Articolo 7
(Unione Provinciale)
1. L’Unione Provinciale rappresenta l’unitarietà della politica del partito nel
territorio di competenza provinciale e, in rapporto con il livello regionale, concorre
all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito, nelle forme e nei limiti previsti dal
presente statuto.
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2. L’Unione Provinciale è dotata di autonomia politica, programmatica,
organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è riferita alla scelta delle candidature di
propria competenza territoriale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie
e dei limiti di mandato.
3. L’Unione Provinciale determina i livelli organizzativi, coordina l’attività delle
Unioni Comunali, approva i regolamenti, svolge azione di indirizzo sulle alleanze e
la linea politica in ambito provinciale, garantisce la democrazia interna ed il rispetto
delle regole.
4. L’Unione Provinciale è costituita dalle Unioni Comunali dell’intera provincia. La
Unione Provinciale si dota di un regolamento generale di organizzazione approvato
dall’Assemblea Provinciale a maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento viene
esaminato per il parere di coerenza statutaria dalla Commissione di Garanzia
dell’Unione Regionale entro 60 giorni.
5. Gli organi dell’Unione Provinciale sono: l’Assemblea, il Segretario, il Tesoriere,
la Direzione Provinciale, la Commissione Provinciale di Garanzia.
6. Le Unioni Provinciali del Partito Democratico Siciliano sono quelle di:
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani.
Articolo 8
(Segretario Provinciale)
1.
Il segretario provinciale rappresenta il partito a livello provinciale, ne
esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della
sua elezione.
2.
Il Segretario nomina un esecutivo con le modalità previste dal successivo
art. 11.
3.
Il mandato del segretario provinciale ha una durata di 4 anni ed è
rinnovabile una sola volta e comunque per un massimo di 8 anni.
4.
Il segretario dell’Unione Provinciale è eletto direttamente dagli iscritti
unitamente all’Assemblea Provinciale, con le modalità previste dall’apposito
regolamento approvato dalla Direzione Regionale.
5.
L’assemblea provinciale uscente a 2 mesi dalla scadenza del mandato del
Segretario Provinciale è convocata dal suo presidente per la selezione dei candidati
all’elezione del nuovo segretario provinciale, secondo le norme previste
dall’apposito regolamento regionale.
6.
Sono ammessi alle primarie, aperte a tutti gli iscritti, i candidati che
nell’Assemblea di cui al comma 5 del presente articolo abbiano ottenuto il consenso
di almeno il 10% dei componenti. Sono altresì ammessi alle primarie i candidati
che abbiano raggiunto il 5% di firme degli iscritti raccolte in almeno il 20% delle
Unioni Comunali dell’intera provincia.
7.
I candidati a Segretario Provinciale presentano una piattaforma politicoprogrammatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivano la
piattaforma ed ottengano l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
8.
Le liste sono composte rispettando l’alternanza di genere.
9.
Se il Segretario Provinciale cessa dalla carica prima del termine del suo
mandato, l’Assemblea Provinciale può eleggere un nuovo segretario per la parte
restante del mandato con il voto della maggioranza degli aventi diritto, ovvero
determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa.
10.
Se il Segretario Provinciale si dimette, l’Assemblea Provinciale può eleggere
un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli
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aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l’assemblea entro 30 giorni dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga
l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il
segretario e per l’assemblea.
11.
Una mozione di sfiducia al Segretario Provinciale può essere presentata da
almeno un terzo dei componenti l’Assemblea Provinciale. Qualora la mozione venga
approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto si
procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea, a norma dello statuto
e del regolamento regionale.
12.
Nelle more dell’elezione del Segretario Provinciale, nei casi previsti dai
commi 9, 10 e 11 del presente articolo, l’Assemblea può eleggere, a maggioranza
assoluta dei votanti, un Comitato che coordini l’attività del Partito fino all’elezione
del Segretario e dell’Assemblea.
Articolo 9
(Assemblea Provinciale)
1.
L’Assemblea Provinciale è composta dai membri elettivi e dai membri per
funzione, di cui al successivo comma 2. Il numero dei componenti elettivi non può
essere inferiore al 70% dell’intero organismo ed è fissato dall’Assemblea
Provinciale uscente a maggioranza assoluta dei votanti. Le modalità saranno
fissate dall’apposito regolamento regionale.
2.
Fanno parte per funzione dell’Assemblea Provinciale: il Segretario
Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario dell’Unione Comunale della città
capoluogo, i candidati a segretario provinciale non eletti, il Segretario
dell’Organizzazione Giovanile Provinciale, la Portavoce Provinciale delle donne, i
componenti delle assemblee regionale e nazionale eletti nella provincia. Fanno
inoltre parte per funzione dell’Assemblea Provinciale: il Sindaco del comune
capoluogo e i Sindaci dei comuni della provincia, quando iscritti al PD, il
capogruppo del PD del comune capoluogo, il Presidente della Provincia, quando
iscritto al PD, il capogruppo provinciale del PD, i deputati regionali, i membri della
giunta regionale e i parlamentari nazionali ed europei iscritti al PD eletti nella
provincia.
3.
La componente elettiva dell’Assemblea Provinciale è eletta per il 60% dagli
iscritti, a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del segretario provinciale e per
il 40% dalle Unioni Comunali proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime elezioni
alla Camera in ciascun comune o collegio della provincia. Il regolamento elettorale
regionale disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra
liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario
Provinciale.
4.
L’Assemblea Provinciale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno
competenza in materia di indirizzo politico nell’ambito territoriale; essa esprime
indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno,
risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso
riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.
5.
L’Assemblea Provinciale approva il proprio regolamento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. I contenuti del
regolamento devono in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere. Il
regolamento dell’Assemblea Provinciale disciplina il corretto comportamento degli
eletti e le incompatibilità con l’appartenenza ad altre assemblee territoriali, fatte
salve le norme previste nello Statuto Regionale.
6.
L’Assemblea Provinciale elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel
caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di
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voti pari alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda
votazione di ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, tra i due candidati più votati.
7.
Il Presidente dell’Assemblea Provinciale resta in carica per la durata di tutto
il mandato dell’Assemblea stessa e nomina un Vice-Presidente. Il Presidente
dell’Assemblea ha il compito di convocare l’assemblea e definirne l’ordine del
giorno d’intesa con il Segretario Provinciale.
8.
L’Assemblea Provinciale è convocata ordinariamente dal suo Presidente
almeno una volta ogni 3 mesi e deve essere convocata dal suo Presidente in via
straordinaria inderogabilmente entro 15 giorni se lo richiedono almeno il 20% dei
suoi componenti.
9.
Una mozione di sfiducia avversa al Presidente dell’Assemblea Provinciale
può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora
la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
aventi diritto, l’Assemblea Provinciale procede all’elezione di un nuovo presidente.
Articolo 10
(Direzione Provinciale)
1.
La Direzione Provinciale è costituita da componenti per funzioni e da
componenti eletti e viene eletta dall’Assemblea nella riunione di insediamento. Essa
è organo di direzione politica ed attua gli indirizzi dati dall’Assemblea. La quota
elettiva della Direzione Provinciale è determinata in numero non superiore al 25%
dei componenti dell’Assemblea e non può essere inferiore al 60% dell’intero
organismo. La composizione della stessa deve essere paritaria tra donne e uomini
e deve rispettare il pluralismo interno.
2.
I membri per funzione della Direzione Provinciale sono: il Segretario
Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Presidente dell’Assemblea Provinciale, il
Responsabile
dell’Organizzazione
Provinciale,
il
Segretario
Provinciale
dell’Organizzazione Giovanile, la Portavoce Provinciale delle donne democratiche, il
segretario dell’Unione Comunale del comune capoluogo, il Sindaco del comune
capoluogo, quando iscritto al PD, il capogruppo del PD del comune capoluogo, il
Presidente della Provincia, quando iscritto al PD, il capogruppo del PD in consiglio
provinciale, i parlamentari nazionali ed europei, i membri della Giunta Regionale e i
deputati regionali iscritti al PD eletti nella provincia.
3.
La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale almeno ogni
2 mesi. La Direzione è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei propri
componenti.
Articolo 11
(Esecutivo Provinciale)
1.
L’Esecutivo Provinciale è composto da un massimo di 10 componenti
nominati dal segretario entro 15 giorni dalla sua elezione. La sua composizione
deve rispettare la pari rappresentanza di genere. L’esecutivo coadiuva il segretario
nella gestione operativa del partito. L’esecutivo non ha poteri deliberativi, né
istruttori nei confronti degli altri organi del partito.
2.
All’Esecutivo Provinciale partecipa di diritto il Tesoriere Provinciale.
3.
Fra i componenti dell’esecutivo
responsabile dell’organizzazione.
il
segretario
provinciale
nomina
Articolo 12
(Tesoriere e Comitato di Tesoreria Provinciale)
10
il
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1.
Su proposta del Segretario, l’Assemblea Provinciale elegge a maggioranza
degli aventi diritto, il Tesoriere dell’Unione Provinciale, a cui compete la
responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito
compresa la gestione del personale.
2.
Il Tesoriere dell’Unione Provinciale ha la rappresentanza legale e giudiziale,
sia attiva che passiva, della Unione Provinciale. Il regolamento finanziario regionale
disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità.
3.
Il Tesoriere dell’Unione Provinciale svolge tale funzione nel rispetto del
principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario e
l’equa ripartizione delle risorse. Il Tesoriere dura in carica 4 anni e può essere
eletto soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi
dalla carica prima del termine, la Direzione Provinciale elegge un nuovo Tesoriere
che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea Provinciale.
4.
Il Tesoriere dell’Unione Provinciale è coadiuvato nel suo lavoro da un
Comitato di Tesoreria. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di
controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell’ambito dei poteri
ad esso attribuiti dal regolamento finanziario regionale.
5.
Il Comitato di Tesoreria Provinciale è composto da 4 membri eletti dalla
Direzione Provinciale con voto limitato a 1 per un mandato di 4 anni non
rinnovabile. Il Tesoriere fa parte per funzione del Comitato di Tesoreria. Il Comitato
è composto secondo il principio della parità di genere e del pluralismo interno.
6.
Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ha il compito di approvare
tutte le politiche finanziarie e patrimoniali del partito.
Articolo 13
(Commissione di Garanzia Provinciale)
1.
La Commissione di Garanzia Provinciale è eletta dall’Assemblea Provinciale
nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore
a 3 e non superiore a 7. La Commissione Provinciale di Garanzia elegge al suo
interno un presidente e un Vice-Presidente.
2.
Per le attribuzioni della Commissione Provinciale di Garanzia, la sua durata
in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le
incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 43 e 44 del Capo VIII dello
Statuto Regionale.
Articolo 14
(Unione Regionale)
1.
Il Partito Democratico Siciliano è una struttura federale costituita come
previsto dall’articolo 4 comma 2 del presente Statuto Regionale.
2.
L’Unione Regionale del Partito Democratico Siciliano dispone, su
autorizzazione e nel rispetto delle prerogative del PD nazionale dell’uso del simbolo
per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario Regionale con apposito
atto delega il Segretario Provinciale per l’uso del simbolo nelle elezioni provinciali e
comunali di rispettiva competenza.
3.
L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del partito nella
Regione Siciliana. Elabora l’indirizzo politico e programmatico del partito.
4.
I Circoli, le Unioni Comunali e le Unioni Provinciali hanno autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente
statuto o i regolamenti regionali non riservino alla competenza degli organi
regionali.
11
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
5.
Sono organi del partito a livello regionale: l’Assemblea Regionale, la
Direzione Regionale, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale, la Conferenza
dei Segretari Provinciali, la Commissione Regionale di Garanzia.
Articolo 15
(Segretario Regionale)
1.
Il Segretario Regionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico
sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il mandato
del Segretario Regionale dura 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta e
comunque per un massimo di 8 anni.
2.
A 3 mesi dalla scadenza del mandato del Segretario Regionale l’Assemblea
Regionale è convocata dal suo Presidente per approvare un regolamento con il
quale sono stabiliti i tempi e le modalità di funzione e svolgimento della
Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli
iscritti sulle candidature a Segretario Regionale. Sono ammessi alla competizione
elettorale aperta a tutti gli elettori i 3 candidati che nella consultazione preventiva
abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano
ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che
abbiano ottenuto almeno il 15% validamente espressi e la medesima percentuale
in almeno un terzo delle province della regione.
3.
I candidati a Segretario Regionale debbono presentare una piattaforma
politico-programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che
sottoscrivono la piattaforma ed ottengono l’apparentamento dal candidato che
intendono sostenere.
4.
Le candidature a Segretario Regionale vengono presentate in collegamento
con liste di candidati a componenti dell’Assemblea Regionale, sulla base di
piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale
possono essere presentante una o più liste collegate a ciascun candidato alla
segreteria.
5.
L’elettorato passivo è riservato a coloro che figurano nell’Anagrafe degli
Iscritti almeno 3 mesi prima dalla data dello svolgimento delle primarie.
L’elettorato attivo è riservato a tutti coloro che sono registrati nell’Albo degli
Elettori fino al giorno di svolgimento delle primarie.
6.
Se il Segretario Regionale cessa dalla carica prima del termine del suo
mandato, l’Assemblea Regionale può eleggere un nuovo segretario per la parte
restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea
stessa.
7.
Se il Segretario Regionale si dimette, l’Assemblea Regionale può eleggere
un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli
aventi diritto. A questo fine il Presidente convoca l’assemblea per una data non
successiva a 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna
candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove
elezioni per il segretario e per l’assemblea.
8.
Una mozione di sfiducia avversa al Segretario Regionale può essere
presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora la mozione
venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto il segretario viene sfiduciato e si procede all’elezione del nuovo segretario e
dell’Assemblea secondo le modalità descritte nel presente articolo.
9.
Nelle more dell’elezione del Segretario, nei casi previsti dai commi 7, 8 e 9
del presente articolo, l’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei voti
validi, un comitato che coordini l’attività.
12
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
Articolo 16
(Assemblea Regionale)
1.
L’Assemblea Regionale è costituita da 300 componenti, per metà uomini e
per metà donne, eletti per il 60% dagli elettori contestualmente all’elezione del
Segretario Regionale, con le modalità descritte nell’articolo 15 del presente statuto,
e per il 40% dalle Assemblee delle Unioni Provinciali sulla base del regolamento
elettorale regionale, sulla base dei risultati delle ultime elezioni alla Camera dei
Deputati. Il mandato di componente dell’Assemblea Regionale dura 4 anni.
2.
Fanno parte per funzione dell’Assemblea Regionale: il Segretario Regionale,
i candidati all’incarico di segretario regionale non eletti, i segretari provinciali, i
parlamentari europei, nazionali e regionali eletti nella regione; i presidenti di
provincia e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, se iscritti al PD. Fanno
inoltre parte di diritto dell’Assemblea Regionale la Portavoce Regionale delle donne,
il Segretario Regionale dell’Organizzazione Giovanile, il Tesoriere Regionale.
3.
L’Assemblea Regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno
competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di
organizzazione e funzionamento di tutti gli organi dirigenti regionali, di definizione
dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle unioni provinciali.
4.
L’Assemblea Regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il
voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo
regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni
permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall’Assemblea Regionale
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5.
L’Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel
caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di
voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda
votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i 2 candidati più votati.
6.
Il Presidente dell’Assemblea Regionale resta in carica per la durata di tutto il
mandato dell’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea Regionale, all’atto della sua
proclamazione, propone all’Assemblea Regionale l’elezione di un Vice-Presidente di
genere diverso dal proprio che avviene per voto palese a maggioranza.
7.
L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una
volta ogni 3 mesi e deve essere convocata dal suo Presidente in via straordinaria
inderogabilmente entro 15 giorni se lo richiedono almeno il 20% dei suoi
componenti.
8.
Una mozione di sfiducia avversa al Presidente dell’Assemblea Regionale può
essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora la
mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
aventi diritto, l’Assemblea Regionale procede all’elezione di un nuovo presidente.
9.
L’Assemblea Regionale approva i regolamenti per l’elezione degli organismi
dirigenti regionali, previo parere positivo della Commissione Regionale di Garanzia.
Articolo 17
(Direzione Regionale)
1.
La Direzione Regionale è organo di direzione politica in attuazione degli
indirizzi dell’Assemblea Regionale ed è presieduta dal Segretario Regionale. Ai sensi
del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti, e previo parere della Commissione Regionale di
Garanzia, la Direzione Regionale assume le proprie determinazioni attraverso il
voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche. La Direzione Regionale é
convocata almeno ogni 2 mesi.
13
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
2.
La Direzione Regionale è composta da membri elettivi e membri per
funzione.
La quota elettiva non può essere inferiore al 60% dell’intero organismo. Il
regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali di cui al comma 9
dell’articolo 16 definirà la componente per funzioni e il numero dei componenti
elettivi.
Articolo 18
(Conferenza dei Segretari Provinciali)
1.
La Conferenza dei Segretari Provinciali è un organo di rappresentanza
federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte
organizzative. La conferenza è presieduta e convocata dal Segretario Regionale,
che ne decide l’ordine del giorno.
2.
La Conferenza dei Segretari Provinciali può essere altresì convocata, qualora
ne faccia richiesta almeno un terzo dei segretari provinciali, motivandone la
richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno.
Articolo 19
(Esecutivo Regionale)
1.
L’Esecutivo Regionale è composto da un massimo di 15 componenti
nominati dal segretario entro 15 giorni dalla sua elezione. L’esecutivo coadiuva il
segretario nella gestione operativa del partito. La sua composizione deve rispettare
la pari rappresentanza di genere. L’esecutivo non ha poteri deliberativi nei
confronti degli altri organi del partito.
2.
All’Esecutivo Regionale partecipa di diritto il Tesoriere Regionale.
3.
Fra i componenti dell’esecutivo il
Responsabile Regionale dell’Organizzazione.
Segretario
Regionale
nomina
il
Articolo 20
(Tesoriere e Comitato di Tesoreria Regionale)
1.
Su proposta del Segretario l’Assemblea elegge, a maggioranza degli aventi
diritto, il Tesoriere Regionale a cui compete la responsabilità delle attività
amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del
personale.
2.
Il Tesoriere Regionale ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che
passiva dell’Unione Regionale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi
poteri e le sue responsabilità. Il Tesoriere Regionale svolge tale funzione nel
rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio
finanziario.
3.
Il Tesoriere Regionale dura in carica 4 anni e può essere eletto soltanto per
un mandato. Nell’ipotesi in cui egli cessi dalla carica prima del termine, la Direzione
Regionale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva
convocazione dell’Assemblea Regionale.
4.
Il Tesoriere dell'Unione Regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un
Comitato di Tesoreria. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di controllo delle
attività economiche e patrimoniali del partito e dell’equa ripartizione delle risorse,
sulla base del regolamento finanziario regionale.
5.
Il Comitato di Tesoreria, composto da 4 componenti eletti dalla Assemblea
Regionale con voto limitato ad 1 per un mandato di 4 anni non rinnovabile.
14
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
6.
Il Comitato di Tesoreria Regionale si riunisce almeno ogni 3 mesi. Il
Comitato di Tesoreria Regionale collabora alla predisposizione del bilancio
preventivo e consuntivo e ne verifica l’attuazione nel rispetto del regolamento
finanziario regionale. Il Comitato può intraprendere iniziative per il finanziamento
del partito e per coordinare i comportamenti dei vari comitati di tesoreria
provinciali.
Articolo 21
(Commissione di Garanzia Regionale)
1.
La Commissione di Garanzia Regionale è eletta, con voto limitato ad 1,
dall’Assemblea Regionale nel corso della riunione di insediamento ed è composta
da 7 membri. La Commissione di Garanzia Regionale elegge al suo interno un
Presidente ed un Vice-Presidente.
2.
Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia Regionale, la sua durata in
carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità
degli stessi si fa riferimento agli articoli 43 e 44 del Capo VIII dello Statuto
Regionale.
CAPO IV
Primarie, Candidature, Incarichi,
Doveri dei Candidati e degli Eletti
Articolo 22
(Principi generali)
1.
Nella scelta delle candidature agli incarichi elettivi di partito e istituzionali il
Partito Democratico Siciliano persegue le seguenti finalità tramite le modalità
previste nel presente Statuto Regionale:
a) adozione del metodo delle primarie interne e/o aperte per la scelta
delle candidature di partito ed istituzionali;
b) limitazione dei mandati per consentire il
ricambio della classe
dirigente e per facilitare l’accesso agli incarichi elettivi di donne,
giovani ed esponenti della società civile;
c) adozione del principio di non-cumulabilità delle cariche elettive
istituzionali;
d) rispetto del principio di rappresentatività territoriale;
e) rispetto della parità di genere nella selezione delle candidature a
tutte le cariche elettive tramite l’applicazione del doppio voto di
genere per le scelte da sottoporre alle primarie.
Articolo 23
(Rispetto del Codice Etico e del Manifesto dei Valori)
Non possono aderire al Partito Democratico Siciliano e non possono essere
candidati a cariche interne del partito o istituzionali coloro che abbiano subito
condanne penali di I° grado per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione o
siano stati rinviati a giudizio per delitti connessi alla mafia, alla droga e a reati
gravi contro la persona.
15
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
Articolo 24
(Primarie)
1.
Il Partito Democratico Siciliano assume le primarie come elemento
costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le
stesse traggano legittimazione dal rapporto diretto con gli elettori, a norma degli
articoli 18, 19 e 20 dello Statuto Nazionale del PD e sulla base del conseguente
regolamento regionale di attuazione.
2.
Il Partito Democratico Siciliano seleziona con le primarie riservate agli
iscritti, e nel rispetto dell’alternanza di genere, i propri candidati a competizioni
elettorali che prevedano liste bloccate.
3.
Il Regolamento quadro per le elezioni primarie è approvato con i voti
favorevoli della maggioranza degli aventi diritto dell’Assemblea del Partito
Democratico del livello territoriale competente, sulla base del regolamento quadro
per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea
Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4.
Il Regolamento quadro regionale stabilisce le modalità e i tempi con le quali
devono svolgersi le elezioni primarie.
5.
Il Sindaco, il Presidente di Provincia e il Presidente della Regione, quando
iscritti al PD Siciliano, che si trovino al termine del primo mandato, sono candidati
di diritto alle elezioni primarie, salvo loro espressa rinuncia.
6.
Il Regolamento quadro regionale per le elezioni primarie, stabilisce le
modalità ed i tempi con i quali, almeno 3 mesi prima della scadenza naturale della
legislatura, devono svolgersi le elezioni primarie.
7.
Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui, nei termini prescritti dal
Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di
selezione.
8.
Altre forme di consultazione degli iscritti e degli elettori possono essere
previsti dal regolamento quadro.
9.
Il regolamento quadro definisce inoltre gli organi responsabili di ricevere le
proposte di candidature e i criteri di selezione, le modalità con cui sottoporre le
candidature all’approvazione degli iscritti o elettori e nomina una Commissione
Elettorale di Garanzia.
Articolo 25
(Incompatibilità)
1.
Nessuno può far parte contemporaneamente di più di un organo esecutivo
del Partito Democratico Siciliano.
2.
Le cariche di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale e Deputato
Regionale sono incompatibili con le cariche di Presidente di Provincia, Assessore e
Consigliere Provinciale, nonché con le cariche di Sindaco, Assessore Comunale,
Consigliere Comunale nei comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Nei comuni al di sotto di 10.000 abitanti in caso di cumulo il 75% della indennità
spettante per dette cariche comunali deve essere versato alla tesoreria del partito
del livello territoriale corrispondente.
3.
La carica di segretario dell’Unione Comunale non è compatibile con la carica
di sindaco del comune corrispondente. Le cariche di segretario regionale e
provinciale non sono compatibili con le cariche di sindaco del comune capoluogo di
provincia, di presidente di provincia, presidente di regione, nonché di componente
delle rispettive giunte.
16
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
4.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
incompatibilità si applicano le norme dello statuto nazionale.
in
materia
di
Articolo 26
(Limiti di mandato)
1.
Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico Siciliano per la carica di
componente del Parlamento Europeo, Nazionale e dell’Assemblea Regionale chi ha
ricoperto dette cariche per la durata di 3 mandati.
2.
Eventuali deroghe al comma precedente, tenuto anche conto dei diversi
sistemi elettorali, devono essere deliberate dalla Direzione Regionale con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata della
assemblea del livello territoriale corrispondente.
3.
Non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un
organo esecutivo collegiale, nei comuni superiori a 10.000 abitanti, coloro che
hanno ricoperto dette cariche per 2 mandati consecutivi.
Articolo 27
(Doveri dei candidati e degli eletti)
1.
I candidati alle cariche monocratiche che partecipano ad elezioni primarie
indette dal Partito Democratico Siciliano o a primarie di coalizione si impegnano a
presentare con ragionevole anticipo il proprio programma politico-amministrativo e
a partecipare ad un numero minimo di dibattiti pubblici con i candidati concorrenti
stabilito dagli appositi regolamenti elettorali.
2.
I candidati ad elezioni primarie interne del Partito Democratico Siciliano che
non risultassero vincitori si impegnano a sostenere lealmente il candidato vincente.
3.
Gli eletti del Partito Democratico Siciliano a tutte le cariche istituzionale si
impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito per
promuovere e affermare le scelte politiche, programmatiche e amministrative
comuni.
4.
Gli eletti hanno l’obbligo di contribuire al finanziamento del partito versando
con regolarità alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota
dell’indennità derivante dalla carica ricoperta stabilita dall’apposito regolamento
finanziario del Partito. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa
di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito
Democratico Siciliano ed è causa per non rilasciare la tessera del partito. Gli iscritti
nominati in organi tecnici o amministrativi di cui al comma 6 hanno gli stessi
obblighi di contribuzione finanziaria al partito degli eletti.
5.
Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli
iscritti della loro attività amministrativa e legislativa anche attraverso strumenti
informatici.
6.
Gli eletti del Partito Democratico Siciliano si impegnano a seguire criteri
competenza, di merito e di comprovata capacità relativamente alla nomina
organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti, di membri di consigli
amministrazione, di consulenti e professionisti. Gli eletti si impegnano inoltre
richiedere che l’intera procedura di selezione sia pubblica e trasparente.
di
di
di
a
7.
Gli eletti alle cariche istituzionali nelle liste promosse dal Partito
Democratico Siciliano aderiscono al gruppo del Partito Democratico della rispettiva
assemblea elettiva.
17
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
CAPO V
Sobrietà nella vita di partito e nell’azione politica
Articolo 28
(Rimborsi spese per le cariche di partito)
1.
Non è prevista alcuna remunerazione per le cariche elettive di partito.
Previa approvazione del Comitato di Tesoreria Regionale, a norma del regolamento
finanziario regionale, sono previsti rimborsi per spese sostenute nell’attività di
partito dal Segretario Regionale, dal Vice-Segretario Regionale, dal Responsabile
Regionale dell’Organizzazione, dalla Portavoce Regionale delle donne democratiche,
dal Segretario Regionale dell’Organizzazione Giovanile e dal Tesoriere Regionale.
Analogamente sono previsti rimborsi per le stesse cariche elettive delle Unioni
provinciali.
Articolo 29
(Riduzione dei costi della politica)
Gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico Siciliano si impegnano con iniziative
politiche, atti legislativi ed iniziative autonome dei gruppi parlamentari e consiliari a
ridurre i costi della politica al livello della media dei Paesi della Unione Europea.
CAPO VI
Strumenti per la partecipazione,
l’elaborazione del programma
e la formazione politica
Articolo 30
(Commissioni di scopo)
1.
L’Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale o del 20% dei
suoi componenti, può istituire una o più Commissioni di scopo, al fine di elaborare,
entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione
della vita interna del partito, ovvero per la elaborazione di documenti di sintesi
dell’indirizzo politico e programmatico, nell’ambito territoriale di riferimento.
Articolo 31
(Conferenza programmatica annuale)
1.
Ogni anno il Partito Democratico Siciliano indice una Conferenza
programmatica. Alla Conferenza partecipano tutte le articolazioni territoriali e
d’ambiente della Sicilia.
2.
I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del
Segretario Regionale, dalla Direzione Regionale, che ne delibera le modalità
organizzative a maggioranza dei componenti. Qualora siano attivi forum tematici,
la Conferenza cercherà la loro collaborazione se attinente all’argomento.
3.
Sui temi prescelti, il Segretario Regionale o la Direzione Regionale
presentano brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le
organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
18
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
4.
Sui temi oggetto della Conferenza possono essere presentati documenti
dalle diverse articolazioni che vengono con pari dignità assunti a base delle
discussioni.
5.
La Conferenza si conclude con un documento di sintesi che fissa l’indirizzo
politico programmatico del PD siciliano per l’anno successivo di attività.
Articolo 32
(Forum Tematici)
1.
I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa
che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle
quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio e sono aperti
alla partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine.
2.
I Forum per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima
partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e
rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa. I
partecipanti ai forum, se lo richiedono, possono essere registrati all’albo degli
elettori.
3.
L’attivazione di Forum Tematici spetta al Segretario o ai responsabili delle
aree e dei settori tematici delegati dal Segretario ad ogni livello territoriale, che ne
garantiscono il funzionamento e le attività. I lavori dei Forum sono resi pubblici.
4.
Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno
30 cittadini facenti parte dell’Albo degli Elettori o almeno 30 iscritti al Partito
Democratico. La proposta viene sottoposta della direzione dell’assemblea del livello
corrispondente, che l’approva con la maggioranza degli aventi diritto.
5.
Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del
livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla
discussione.
6.
I materiali prodotti dai forum concorrono all’elaborazione politico
programmatica del partito e costituiscono strumenti di approfondimento e di
riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale
corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici
con gli eletti e gli amministratori del PD, in corrispondenza dell’avvio, della metà e
della conclusione del loro mandato elettorale.
Articolo 33
(Formazione politica)
1.
Il Partito Democratico Siciliano promuove attività culturali per la formazione
politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
2.
A questo scopo può stabilire rapporti di collaborazione con istituti e centri di
ricerca, università, fondazioni, associazioni culturali. Il Partito Democratico Siciliano
può inoltre istituire una Scuola Regionale di cultura politica aperta a giovani,
donne, amministratori e dirigenti politici che ne condividono i valori e le aspirazioni
ideali.
3.
La Scuola Regionale di cultura politica, se istituita, organizza la propria
attività sulla base di un regolamento approvato dall’Assemblea Regionale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Articolo 34
(Fondazioni, Associazioni e
altri istituti a carattere politico-culturale)
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Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
1.
Il Partito Democratico Siciliano favorisce la libertà e il pluralismo associativo
e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a
carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone
l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali
corrispettivi con deliberazioni delle rispettive assemblee di Partito. Le associazioni,
fondazioni ed istituzioni con le quali si stipula l’intesa devono rendere pubblici i
propri statuti, organi sociali e bilanci. L’intesa non comporta alcun vincolo
reciproco.
2.
Il Partito Democratico Siciliano riconosce tali fondazioni, associazioni ed
istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate.
3.
Il Partito Democratico Siciliano nel rispetto dell’autonomia di questi
momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse
promosse, e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, che pur nella
loro parzialità possono concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politicoprogrammatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli
organi di partito di natura assembleare e monocratica.
Articolo 35
(Conferenza permanente
delle donne democratiche siciliane)
1.
Il Partito Democratico Siciliano riconosce il contributo positivo di
elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto
delle donne.
2.
La Conferenza delle donne democratiche siciliane è il luogo di incontro e
confronto di tutte le iscritte e le elettrici del PD che vogliano parteciparvi. È un
luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo
culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di
proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3.
La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi per discutere
gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica che concorrono
all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La
Conferenza elegge ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua
portavoce che entra a far parte per funzione di tutti gli organi dirigenti.
4.
Fanno parte della Conferenza, nella prima fase, tutte le donne elette in
Sicilia al Parlamento Nazionale, all’Assemblea Regionale Siciliana, nei Consigli
Comunali delle città capoluogo, nei Consigli Provinciali, le donne Sindaco o
Presidente di Provincia, le componenti delle direzioni, le portavoce delle conferenze
provinciali.
5.
La prima Conferenza permanente delle donne democratiche approva un
proprio Regolamento, che definisce le componenti per funzione e le modalità con
cui la Conferenza stessa svolge la propria iniziativa politica. Le forme organizzative
della Conferenza sono improntate ad autonomia e flessibilità.
6.
La Conferenza delle donne democratiche è istituita in ogni Unione
Provinciale e può svolgere la propria attività anche a livello comunale e di base.
7.
Le conferenze provinciali si riuniscono almeno una volta ogni 4 mesi per
discutere gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica che
concorrono all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma
politico. Le conferenze provinciali eleggono una volta ogni 4 anni con votazione a
scrutinio segreto una portavoce che entra a far parte per funzione di tutti gli organi
dirigenti provinciali.
20
Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
Articolo 36
(Referendum ed altre forme di consultazione)
1.
Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su
argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione del partito, è
disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; può avere carattere
consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta
è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
2.
È indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il Segretario
Regionale, ovvero la Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aventi diritto, ovvero il 30% dei componenti l’Assemblea Regionale,
ovvero il 5% degli iscritti al Partito Democratico Siciliano distribuiti in almeno 3
diverse unioni provinciali, ovvero almeno 4 assemblee provinciali.
3.
La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica
formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum
stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4.
Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea Regionale, previo
parere favorevole di legittimità della Commissione Regionale di Garanzia, sulla
base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale.
5.
La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi.
6.
Altre forme di consultazione e partecipazione, comprese quelle che possono
svolgersi per via telematica, sono previste e regolate dal regolamento di cui al
comma 1 del presente articolo.
7.
Le norme
referendum.
dello
Statuto
Regionale
non
possono
essere
oggetto
di
Articolo 37
(Organizzazione Giovanile)
1.
Il Partito Democratico Siciliano riconosce l’importanza, la ricchezza e
l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la
formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e
una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale e
politica della Sicilia.
2.
Il Partito Democratico Siciliano riconosce al proprio interno una
Organizzazione Giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi
dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito
Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di
iniziativa politica.
3.
L’Organizzazione Giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi
decisionali e di elaborazione politica del Partito Democratico Siciliano. A tal fine, é
presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del partito e nei luoghi
di direzione del partito ad ogni livello. Il Segretario dell’Organizzazione Giovanile é
membro di diritto di tutti gli organi dirigenti del partito al livello territoriale
corrispondente.
4.
Il Partito Democratico Siciliano garantisce gli spazi fisici, gli strumenti
materiali e le risorse finanziarie per le attività dell’organizzazione giovanile.
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Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
CAPO VII
Principi della gestione finanziaria
Articolo 38
(Collegio sindacale)
1.
L’assemblea Regionale elegge, con i voti favorevoli della maggioranza degli
aventi diritto, un collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il
Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli
supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità richieste per i sindaci delle società bancarie. Parimenti si procede
nel livello dell’Assemblea provinciale. Sono ineleggibili nel collegio sindacale i
membri degli organismi dirigenti, collegiali e monocratici, ad ogni livello.
2.
I doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono determinati dalle norme
dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile.
3.
I sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo
mandato.
Articolo 39
(Finanziamento)
1.
Gli iscritti al Partito Democratico siciliano hanno l’obbligo di sostenere
finanziariamente le attività politiche del partito con una “quota di iscrizione”.
2.
Il finanziamento del Partito Democratico siciliano è costituito dalle risorse
previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali
degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario, dalle contribuzioni
liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle feste del Partito.
3.
Il regolamento finanziario regionale disciplina la ripartizione delle risorse tra
i diversi livelli della struttura federale tenendo conto del consenso elettorale degli
iscritti e dalla popolazione.
4.
I rimborsi elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee vanno
ripartiti per il 75% alle Unioni Provinciali e per il 25% all’Unione Regionale sulla
base dei voti riportati in ciascuna provincia nelle rispettive competizioni elettorali
nazionali ed europee. I rimborsi elettorali per le elezioni regionali e le erogazioni
liberali degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana vanno ripartite per il 50% alle
Unioni Provinciali e per il 50% all’Unione Regionale sulla base dei voti riportati nella
corrispettiva competizione elettorale regionale. Il regolamento finanziario regionale
definisce le modalità di erogazione.
5.
Le quote versate dagli iscritti e dagli elettori in occasione delle primarie che
non siano di esclusivo carattere locale, al netto delle spese sostenute, vanno
versate all’Unione Regionale che può disporre che vengano trattenute dalle Unioni
Provinciali, come anticipazione sulle spettanze dei rimborsi elettorali.
Articolo 40
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1.
Ciascun livello della struttura federale del Partito Democratico siciliano ha
una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale. Ciascuna di queste
strutture organizzative risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da
essa posti in essere e non è responsabile per atti compiuti dalle altre articolazioni.
2.
L’Unione Regionale e le Unioni Provinciali si dotano, se necessario, di una
pianta organica del personale dipendente e delle collaborazioni, che viene
predisposta dal tesoriere ed approvata dalla direzione del rispettivo livello
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Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
organizzativo. Il regolamento finanziario disciplina le modalità di attivazione e di
gestione dei contratti di lavoro che saranno posti in essere e gli organismi dirigenti
preposti alla loro approvazione.
Articolo 41
(Bilancio)
1.
Il Tesoriere, coadiuvato dal Comitato di Tesoreria, che esprime parere,
provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
economico, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è
approvato dalla direzione del rispettivo livello territoriale entro il 30 Aprile di ogni
anno e successivamente ratificato dalle Assemblee dei rispettivi livelli territoriali.
2.
Il bilancio di previsione è approvato dalle direzioni dei rispettivi livelli
territoriali entro il 30 Novembre dell’anno in corso, nel rispetto dei principi
contenuti nello statuto regionale.
3.
I bilanci di ciascuna struttura vengono pubblicati sul sito web del PD
siciliano entro un mese dalla loro approvazione.
Articolo 42
(Regolamento finanziario)
1.
Il regolamento finanziario è approvato dall’Assemblea regionale con il voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2.
Le Unioni provinciali si dotano di un proprio regolamento finanziario,
secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale, che viene approvato
dall’assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi
diritto. Il regolamento finanziario dell’Unione provinciale fissa la quota minima di
sottoscrizione da parte degli eletti nel Consiglio Provinciale, nei Consigli Comunali e
Circoscrizionali, rispetto alle indennità nette percepite in una misura minima del
15%. Il regolamento finanziario provinciale fissa anche le modalità di ripartizione
delle risorse tra i diversi livelli della struttura organizzativa provinciale.
CAPO VIII
Procedure e organi di garanzia
Articolo 43
(Commissione Regionale di Garanzia
e regolamento delle sanzioni)
1.
Le Commissioni di Garanzia dell’ambito territoriale svolgono le funzioni di
garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Manifesto dei Valori,
del Codice etico, dei regolamenti, nonché dei rapporti interni al Partito Democratico
e dello svolgimento dell’attività democratica.
2.
La Direzione Regionale approva con i voti della maggioranza degli aventi
diritto, sentita la Commissione Regionale di Garanzia, il regolamento che stabilisce
le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità
per la loro deliberazione. Il regolamento disciplina altresì le modalità di
convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni di Garanzia ai diversi
livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.
3.
I requisiti indispensabili per potere fare parte delle Commissioni di Garanzia
sono i seguenti:
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Statuto del Partito Democratico Siciliano
28.02.2009
a) assenza di rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione del
partito;
b) assenza
di cariche pubbliche elettive, in ambito europeo, nazionale,
regionale, provinciale, ovvero in comuni superiori a 10.000 abitanti;
c) assenza di incarichi a tempo pieno su designazione politica o istituzionale;
d) assenza di incarichi di partito.
4.
Per i componenti della Commissione di Garanzia è fatto inoltre divieto di:
a) far parte di qualunque altro organo del Partito Democratico;
b) presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito
Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi
incarichi. In caso di violazione, il componente della Commissione di
Garanzia si intende decaduto.
5.
La Commissione di Garanzia decide sui procedimenti disciplinari nei
confronti di iscritti ed elettori, decide sul contenzioso sorto nelle articolazione del
partito nei territori ed esprime pareri circa:
a) i diversi regolamenti previsti dallo Statuto Regionale;
b) le deliberazioni degli organismi dirigenti di partito dell’ambito territoriale di
riferimento, quando un quinto dei rispettivi componenti ne faccia richiesta
attraverso una mozione motivata;
c) lo scioglimento degli organi dirigenti di partito nell’ambito territoriale di
riferimento, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dai
regolamenti.
Articolo 44
(Poteri sostitutivi)
1.
In caso di gravi e ripetute violazioni statutarie o del Manifesto dei Valori o
del Codice Etico o regolamentari o di gravi e ripetute omissioni, la Direzione
Regionale, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti di un’assemblea
provinciale, o della metà delle assemblee comunali che compongono l’Unione
Provinciale, sentito il parere del corrispondente organismo di garanzia, per
assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, può convocare
un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario Provinciale, individuando allo
stesso tempo un organo collegiale di commissariamento. Tale norma si applica a
tutti i livelli territoriali. Il commissariamento non può protrarsi oltre sei mesi. La
Direzione Regionale assume la decisione col voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto.
2.
Avverso la decisione di commissariamento si può ricorrere alla Commissione
Regionale di Garanzia che si pronuncia definitivamente entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza.
Articolo 45
(Entrata in vigore del presente statuto e sua modifica)
Il presente Statuto diventa esecutivo dopo 30 giorni dalla sua approvazione da
parte della Assemblea Costituente Regionale eccetto che per gli articoli impugnati
dalla Commissione di Garanzia Nazionale. Per gli eventuali articoli impugnati vale lo
Statuto Nazionale.
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea Regionale del Partito Democratico
Siciliano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
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Statuto del Partito Democratico Siciliano
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CAPO IX
Norme transitorie e finali
1.
L’Assemblea Costituente Regionale eletta il 14 Ottobre 2007 assume le
funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea Regionale. Il Presidente
dell’Assemblea Costituente Regionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea
Regionale.
2.
Sono considerate valide, ai sensi del presente statuto, l’elezione del ViceSegretario Regionale, del Tesoriere Regionale, della Direzione Regionale, del VicePresidente dell’Assemblea Regionale e della Commissione Regionale di Garanzia e
la nomina dell’Esecutivo Regionale.
3.
Fino alla prossima elezione dei rispettivi livelli è riconosciuta valida la
composizione delle assemblee territoriali e comunali senza distinzione tra quota
elettiva e quota per funzione.
4.
Il comitato di redazione della commissione statuto coordinerà il testo
definitivo dello Statuto Regionale approvato dalla Assemblea Regionale.
5.
In sede di prima applicazione dello statuto e per lo svolgimento del primo
congresso regionale e dei primi congressi provinciali, considerati straordinari, le
modalità saranno stabilite da apposito regolamento approvato dalla Direzione
Regionale nel rispetto degli indirizzi del presente statuto.
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