Comments
Transcript
Statuto del Partito Democratico Siciliano
Statuto del Partito Democratico Siciliano Approvato dalla Assemblea Costituente Regionale il 28 febbraio 2009 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 CAPO I Principi e finalità Articolo 1 (Principi e valori) 1. Il Partito Democratico Siciliano è soggetto dotato di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria, federato nel Partito Democratico Nazionale. 2. Il Partito Democratico Siciliano si riconosce nella Costituzione Repubblicana e nello spirito dello Statuto Speciale della Regione Siciliana e assume come missione la crescita civile, sociale e culturale della Sicilia, promuovendo lo sviluppo sostenibile e solidale, la cultura della legalità, la lotta alla mafia e il rispetto del principio di sussidiarietà. 3. Il Partito Democratico Siciliano riconosce il valore della differenza e assicura la piena democrazia paritaria fra uomini e donne nella società, nella politica e nelle istituzioni. 4. Il Partito Democratico Siciliano rispetta il pluralismo culturale e politico al proprio interno, attribuendo dignità ad ogni opzione. 5. Il Partito Democratico Siciliano si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’affermazione della pari dignità e delle pari opportunità, senza discriminazione di genere, età, convinzione religiosa, orientamento sessuale, etnia e disabilità. 6. Il Partito Democratico Siciliano propone un chiaro programma di governo alle cittadine e ai cittadini siciliani e si impegna a realizzarlo in maniera coerente nelle istituzioni regionali e locali e nei confronti del governo nazionale e degli organismi dell'Unione Europea. 7. Il Partito Democratico Siciliano individua nella dimensione del governo locale uno dei capisaldi del proprio impegno politico, promuovendo e valorizzando le vocazioni proprie a ciascun luogo. Articolo 2 (Scopi e Finalità) 1. Il Partito Democratico Siciliano attraverso la propria autonoma elaborazione e azione politica interpreta la complessità economica, sociale e culturale della Sicilia, promuovendo un progetto di profondo cambiamento. 2. Il Partito Democratico Siciliano, consapevole di operare all'interno dell’area strategica del Mediterraneo, valorizza l’incontro tra culture, religioni e tradizioni diverse per la realizzazione della pace tra i popoli, la promozione dei diritti umani e civili, la cooperazione economica e produttiva, la difesa della libertà, della laicità e della democrazia. 3. Il Partito Democratico Siciliano impronta il proprio agire politico all’innovazione, alla trasparenza, alla partecipazione e alla sobrietà delle azioni e dei comportamenti. In particolare persegue le seguenti finalità: a) promuovere i diritti e gli interessi dei siciliani e lo sviluppo delle diverse realtà territoriali anche in raccordo con le altre regioni del Mezzogiorno; b) contribuire a definire un disegno strategico della Sicilia in ambito Euro-Mediterraneo; c) affermare il diritto al lavoro ed il suo valore e garantire la crescita dell’impresa nel rispetto dei principi di legalità; 2 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 d) valorizzare la specificità siciliana sulla base di una rinnovata visione e interpretazione dell’autonomia, come leva dello sviluppo e dell'innovazione della società siciliana; e) difendere il diritto al futuro delle giovani generazioni a partire dalla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; f) favorire l’integrazione generazionale attraverso lo scambio di esperienze e il lavoro politico comune; g) promuovere la partecipazione, la formazione politica e il ricambio delle classi dirigenti; h) sostenere la cultura e la pratica della legalità nella società, nell’economia e nelle istituzioni, collaborando con le associazioni antiracket, le fondazioni, le cooperative che gestiscono i beni confiscati e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali. 4. Il Partito Democratico Siciliano può stipulare accordi con altre Unioni Regionali e autorizzare forme organizzative tra aree territoriali, anche di regioni diverse, che presentano vocazione e interessi comuni. Articolo 3 (Parità di genere) 1. Il Partito Democratico Siciliano al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali ed interne, nelle assemblee elettive e nelle cariche di governo. 2. A tal fine, nelle candidature, negli esecutivi, nei congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi, considerati nel totale della loro composizione elettiva, ciascun genere deve essere egualmente rappresentato. CAPO II Soggetti fondamentali e struttura del partito Articolo 4 (Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito) 1. Il Partito Democratico Siciliano è costituito da iscritti registrati in una anagrafe ed elettori registrati in un albo, ai quali affida le scelte di indirizzo politico generale sulla base delle opzioni programmatiche legate alle candidature per le cariche monocratiche interne ed istituzionali. 2. Il Partito Democratico Siciliano è costituito, nel rispetto della autonomia politica territoriale, dalla Unione Regionale, dalle Unioni Provinciali, dalle Unioni Comunali, dai Circoli Territoriali, dai Circoli legati ai luoghi di lavoro e di studio e dalle Associazioni delle quali viene accettata la confederazione. 3. Il Partito Democratico Siciliano è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli elettori e gli iscritti. 3 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 4. Gli “elettori” e le “elettrici” del Partito Democratico Siciliano, sono i cittadini e le cittadine italiani e dell’Unione europea residenti in Sicilia, nonché quelli di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, di età superiore ai 16 anni, iscritti e non iscritti al Partito, che dichiarano di riconoscersi nella proposta politica e programmatica del Partito e che accettano di essere registrati nell’Albo Regionale degli Elettori con le modalità previste dall’apposito regolamento. 5. Le “iscritte” e gli “iscritti” al Partito Democratico Siciliano sono le cittadine e i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti in Sicilia, nonché quelli di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, di età superiore ai 16 anni, che si iscrivono al partito con le modalità previste dall’apposito regolamento, sottoscrivendo il Codice Etico e lo Statuto Nazionale, il Manifesto dei Valori e lo Statuto Regionale. Le iscritte e gli iscritti sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e accettano l’inserimento dei propri dati nell’Anagrafe Regionale degli Iscritti. 6. Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico Siciliano hanno il diritto di: a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito regionale mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori ove previsto; b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali; c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali sulla base delle norme dello Statuto e dei regolamenti; d) prendere parte a Forum tematici; e) votare nei referendum aperti agli elettori e alle elettrici e prendere parte alle altre forme di consultazione; f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito; g) prendere parte, senza diritto di voto, alle assemblee dei circoli; h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto Regionale. 7. Gli elettori e le elettrici del Partito Democratico Siciliano hanno il dovere di: a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti; b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli; c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte; d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo. 8. Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico Siciliano hanno il diritto di: a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli territoriali, ove previsto; b) essere consultati sulla scelta delle candidature a qualsiasi carica istituzionale elettiva; c) votare nei referendum riservati agli iscritti; d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione; e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica; f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito; 4 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli territoriali e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori; h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali. 9. Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico Siciliano hanno il dovere di: a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito; b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione; c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori; d) rispettare il Codice Etico e lo Statuto Nazionale, il Manifesto dei Valori e lo Statuto Regionale le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste; e) sostenere i candidati e le liste del Partito Democratico in ogni competizione elettorale; f) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte. 10. La composizione e la tenuta dell’Albo degli Elettori e dell’Anagrafe degli Iscritti sono mantenute e salvaguardate rispettando le normative vigenti sulla riservatezza dei dati personali. L’Albo e l’Anagrafe sono gestiti da apposite commissioni elette dalle assemblee. Le commissioni, composte nel rispetto della democrazia di genere e del pluralismo interno, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli. Un apposito regolamento approvato dall’Assemblea Regionale a maggioranza degli aventi diritto disciplinerà l’utilizzo dei dati da parte dei componenti degli organi dirigenti di ciascun livello territoriale e da coloro che ne hanno interesse immediato e diretto. CAPO III Struttura federale Articolo 5 (Circoli) 1. Il circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. I circoli si distinguono in circoli territoriali, legati al luogo di residenza, ed in circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio. 2. La base territoriale del circolo è il comune e le circoscrizioni ove presenti, salvo eccezioni motivate da esigenze di nuclei abitati o frazioni distanti. I circoli hanno autonomia di iniziativa politica e finanziaria. 3. L’istituzione e la localizzazione di ulteriori circoli territoriali all’interno di ciascuna Unione Comunale è approvata dalla Direzione Provinciale con il voto della maggioranza assoluta dei presenti garantito il numero legale secondo le modalità previste dai regolamenti. 4. I circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro o di studio. La loro localizzazione è stabilita con una risoluzione approvata dalla Direzione Provinciale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta viene presentata dal segretario dell’Unione Provinciale o almeno da 15 persone costituenti il circolo. 5 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 5. Gli organi dei circoli territoriali e di ambiente sono: l’Assemblea degli Iscritti, il Coordinamento, il Coordinatore, il Tesoriere. 6. L’Assemblea degli Iscritti è il luogo di elezione del coordinamento ed è composta da tutti gli iscritti del circolo inseriti nell’Anagrafe degli Iscritti, come risulta dall’ultima data di aggiornamento. L’assemblea è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno 3 volte all’anno e comunque ogni volta che gli iscritti debbano essere consultati per le scelte previste dall’articolo 4, comma 8 del presente statuto. 7. Il Coordinamento del circolo viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Iscritti del circolo. Le candidature sono presentate in forma scritta con i tempi e le modalità stabilite dall’apposito regolamento approvato dall’Unione Provinciale. 8. L’Assemblea degli Iscritti del circolo stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del coordinamento, in modo che non risulti inferiore alla somma dei membri per funzione. Tutti i membri del coordinamento sono impegnati a partecipare alla elaborazione ed allo sviluppo delle iniziative che caratterizzano la politica territoriale del circolo, portando un contributo di idee e di presenza nel quartiere o nella frazione di quel comune. 9. Fanno parte del coordinamento del circolo per funzione gli eletti nelle istituzioni ad ogni livello, i componenti le assemblee provinciale, regionale e nazionale del partito che risultino iscritti al circolo. Il coordinamento deve essere composto per metà da donne e per metà da uomini, operando un riequilibrio, quando necessario, rispetto alla composizione complessiva. Il coordinamento può deliberare l’istituzione di un organismo esecutivo ristretto che coadiuvi il coordinatore nelle sue funzioni. 10. Il Coordinatore del circolo viene eletto dal coordinamento a scrutinio segreto tra i propri componenti elettivi. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. I candidati alla carica di coordinatore del circolo devono presentare e rendere pubblica agli iscritti del circolo, con adeguato anticipo, la propria proposta per l’attività politica del circolo. Il coordinatore, nel caso ne sia stata deliberata la istituzione, nomina l’esecutivo. I casi di commissariamento sono disciplinati dall’articolo 44 del Capo VIII del presente Statuto Regionale. 11. Il mandato del Coordinatore del circolo ha una durata di 4 anni rinnovabile una sola volta e comunque per un massimo di 8 anni. 12. Il coordinamento del circolo, su proposta del coordinatore, elegge tra i suoi componenti il Tesoriere che cura l’amministrazione del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi e collabora con il tesoriere dell’Unione Comunale. 13. Le risoluzioni della Direzione Provinciale relative all’istituzione e alla localizzazione dei circoli territoriali e di ambiente in base ai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere oggetto di ricorso. Il ricorso viene esaminato entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la Direzione Regionale deve deliberare. Articolo 6 (Unione Comunale) 1. L’Unione Comunale rappresenta la politica del Partito Democratico Siciliano nel proprio ambito comunale ed è costituita dai circoli territoriali e di ambiente che ricadono nel territorio del Comune. Nei comuni nei quali è presente un solo circolo esso coincide con l’Unione Comunale. 2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a sindaco e consigliere comunale, fermi restando le modalità di 6 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 definizione delle alleanze ed il vincolo statutario delle primarie e dei limiti di mandato. I livelli superiori, nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori, hanno potere di intervento. 3. Gli organi dell’Unione Comunale sono: l’Assemblea Comunale, il Segretario Comunale e la Direzione Comunale. 4. L’Assemblea dell’Unione Comunale è composta da membri elettivi e da membri per funzione. Il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi è fissato con regolamento approvato dall’Assemblea Provinciale, con un indice di proporzionalità costruito sulla base degli iscritti di ogni circolo in modo da assicurare a ciascuno di essi una adeguata rappresentanza. 5. La componente elettiva dell’Assemblea Comunale non può essere inferiore al 70% della composizione dell’intero organismo. Ne fanno, in ogni caso, parte per funzione: i Coordinatori di circolo, il Segretario dell’Organizzazione Giovanile comunale, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, se iscritti al Partito Democratico, il Capogruppo in Consiglio Comunale, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, e il capogruppo provinciale del PD nel caso di Unioni Comunali di città capoluogo di provincia; i deputati regionali e i parlamentari nazionali ed europei, i membri delle assemblee provinciale, regionale e nazionale iscritti presso i circoli che costituiscono l’Unione Comunale. 6. La componente elettiva dell’Assemblea dell’Unione Comunale è eletta dagli iscritti ai circoli sulla base del regolamento elettorale approvato dall’Assemblea Provinciale a maggioranza degli aventi diritto. L’Assemblea dell’Unione Comunale nel suo complesso elegge al suo interno il Segretario Comunale. 7. Il Regolamento elettorale disciplina i tempi, le modalità di voto e la ripartizione dei seggi tra eventuali liste concorrenti sulla base del numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. 8. Il mandato del Segretario dell’Unione Comunale ha una durata di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta e comunque per un massimo 8 anni. 9. L’Assemblea dell’Unione Comunale deve essere composta, nella sua interezza, per metà da donne e per metà da uomini. Il riequilibrio, quando necessario, si opera all’atto dell’insediamento dell’assemblea garantendo che sin dalla prima votazione cui essa debba adempiere la sua composizione risulti paritaria. 10. La Direzione dell’Unione Comunale è eletta dall’Assemblea Comunale con il sistema proporzionale e a scrutinio segreto, sulla base di liste concorrenti. Nel caso in cui venga presentata una sola lista si procede a scrutinio palese. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. La Direzione Comunale ha funzioni di indirizzo e di elaborazione, contribuisce altresì alla gestione operativa e politica del partito nell’ambito dell’Unione Comunale. Il Segretario dell’Unione Comunale può nominare un esecutivo ristretto che lo coadiuva. 11. Qualora l’Unione Comunale coincida con un solo Circolo, si applica l’articolo 5 e, relativamente alle funzioni, il presente articolo. Articolo 7 (Unione Provinciale) 1. L’Unione Provinciale rappresenta l’unitarietà della politica del partito nel territorio di competenza provinciale e, in rapporto con il livello regionale, concorre all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto. 7 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 2. L’Unione Provinciale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie e dei limiti di mandato. 3. L’Unione Provinciale determina i livelli organizzativi, coordina l’attività delle Unioni Comunali, approva i regolamenti, svolge azione di indirizzo sulle alleanze e la linea politica in ambito provinciale, garantisce la democrazia interna ed il rispetto delle regole. 4. L’Unione Provinciale è costituita dalle Unioni Comunali dell’intera provincia. La Unione Provinciale si dota di un regolamento generale di organizzazione approvato dall’Assemblea Provinciale a maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento viene esaminato per il parere di coerenza statutaria dalla Commissione di Garanzia dell’Unione Regionale entro 60 giorni. 5. Gli organi dell’Unione Provinciale sono: l’Assemblea, il Segretario, il Tesoriere, la Direzione Provinciale, la Commissione Provinciale di Garanzia. 6. Le Unioni Provinciali del Partito Democratico Siciliano sono quelle di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Articolo 8 (Segretario Provinciale) 1. Il segretario provinciale rappresenta il partito a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. 2. Il Segretario nomina un esecutivo con le modalità previste dal successivo art. 11. 3. Il mandato del segretario provinciale ha una durata di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta e comunque per un massimo di 8 anni. 4. Il segretario dell’Unione Provinciale è eletto direttamente dagli iscritti unitamente all’Assemblea Provinciale, con le modalità previste dall’apposito regolamento approvato dalla Direzione Regionale. 5. L’assemblea provinciale uscente a 2 mesi dalla scadenza del mandato del Segretario Provinciale è convocata dal suo presidente per la selezione dei candidati all’elezione del nuovo segretario provinciale, secondo le norme previste dall’apposito regolamento regionale. 6. Sono ammessi alle primarie, aperte a tutti gli iscritti, i candidati che nell’Assemblea di cui al comma 5 del presente articolo abbiano ottenuto il consenso di almeno il 10% dei componenti. Sono altresì ammessi alle primarie i candidati che abbiano raggiunto il 5% di firme degli iscritti raccolte in almeno il 20% delle Unioni Comunali dell’intera provincia. 7. I candidati a Segretario Provinciale presentano una piattaforma politicoprogrammatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivano la piattaforma ed ottengano l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere. 8. Le liste sono composte rispettando l’alternanza di genere. 9. Se il Segretario Provinciale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea Provinciale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con il voto della maggioranza degli aventi diritto, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa. 10. Se il Segretario Provinciale si dimette, l’Assemblea Provinciale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli 8 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 aventi diritto. A questo fine il presidente convoca l’assemblea entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea. 11. Una mozione di sfiducia al Segretario Provinciale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti l’Assemblea Provinciale. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea, a norma dello statuto e del regolamento regionale. 12. Nelle more dell’elezione del Segretario Provinciale, nei casi previsti dai commi 9, 10 e 11 del presente articolo, l’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei votanti, un Comitato che coordini l’attività del Partito fino all’elezione del Segretario e dell’Assemblea. Articolo 9 (Assemblea Provinciale) 1. L’Assemblea Provinciale è composta dai membri elettivi e dai membri per funzione, di cui al successivo comma 2. Il numero dei componenti elettivi non può essere inferiore al 70% dell’intero organismo ed è fissato dall’Assemblea Provinciale uscente a maggioranza assoluta dei votanti. Le modalità saranno fissate dall’apposito regolamento regionale. 2. Fanno parte per funzione dell’Assemblea Provinciale: il Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario dell’Unione Comunale della città capoluogo, i candidati a segretario provinciale non eletti, il Segretario dell’Organizzazione Giovanile Provinciale, la Portavoce Provinciale delle donne, i componenti delle assemblee regionale e nazionale eletti nella provincia. Fanno inoltre parte per funzione dell’Assemblea Provinciale: il Sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni della provincia, quando iscritti al PD, il capogruppo del PD del comune capoluogo, il Presidente della Provincia, quando iscritto al PD, il capogruppo provinciale del PD, i deputati regionali, i membri della giunta regionale e i parlamentari nazionali ed europei iscritti al PD eletti nella provincia. 3. La componente elettiva dell’Assemblea Provinciale è eletta per il 60% dagli iscritti, a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del segretario provinciale e per il 40% dalle Unioni Comunali proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime elezioni alla Camera in ciascun comune o collegio della provincia. Il regolamento elettorale regionale disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario Provinciale. 4. L’Assemblea Provinciale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico nell’ambito territoriale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. 5. L’Assemblea Provinciale approva il proprio regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. I contenuti del regolamento devono in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere. Il regolamento dell’Assemblea Provinciale disciplina il corretto comportamento degli eletti e le incompatibilità con l’appartenenza ad altre assemblee territoriali, fatte salve le norme previste nello Statuto Regionale. 6. L’Assemblea Provinciale elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di 9 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 voti pari alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, tra i due candidati più votati. 7. Il Presidente dell’Assemblea Provinciale resta in carica per la durata di tutto il mandato dell’Assemblea stessa e nomina un Vice-Presidente. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di convocare l’assemblea e definirne l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario Provinciale. 8. L’Assemblea Provinciale è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e deve essere convocata dal suo Presidente in via straordinaria inderogabilmente entro 15 giorni se lo richiedono almeno il 20% dei suoi componenti. 9. Una mozione di sfiducia avversa al Presidente dell’Assemblea Provinciale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, l’Assemblea Provinciale procede all’elezione di un nuovo presidente. Articolo 10 (Direzione Provinciale) 1. La Direzione Provinciale è costituita da componenti per funzioni e da componenti eletti e viene eletta dall’Assemblea nella riunione di insediamento. Essa è organo di direzione politica ed attua gli indirizzi dati dall’Assemblea. La quota elettiva della Direzione Provinciale è determinata in numero non superiore al 25% dei componenti dell’Assemblea e non può essere inferiore al 60% dell’intero organismo. La composizione della stessa deve essere paritaria tra donne e uomini e deve rispettare il pluralismo interno. 2. I membri per funzione della Direzione Provinciale sono: il Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Presidente dell’Assemblea Provinciale, il Responsabile dell’Organizzazione Provinciale, il Segretario Provinciale dell’Organizzazione Giovanile, la Portavoce Provinciale delle donne democratiche, il segretario dell’Unione Comunale del comune capoluogo, il Sindaco del comune capoluogo, quando iscritto al PD, il capogruppo del PD del comune capoluogo, il Presidente della Provincia, quando iscritto al PD, il capogruppo del PD in consiglio provinciale, i parlamentari nazionali ed europei, i membri della Giunta Regionale e i deputati regionali iscritti al PD eletti nella provincia. 3. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale almeno ogni 2 mesi. La Direzione è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti. Articolo 11 (Esecutivo Provinciale) 1. L’Esecutivo Provinciale è composto da un massimo di 10 componenti nominati dal segretario entro 15 giorni dalla sua elezione. La sua composizione deve rispettare la pari rappresentanza di genere. L’esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa del partito. L’esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito. 2. All’Esecutivo Provinciale partecipa di diritto il Tesoriere Provinciale. 3. Fra i componenti dell’esecutivo responsabile dell’organizzazione. il segretario provinciale nomina Articolo 12 (Tesoriere e Comitato di Tesoreria Provinciale) 10 il Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 1. Su proposta del Segretario, l’Assemblea Provinciale elegge a maggioranza degli aventi diritto, il Tesoriere dell’Unione Provinciale, a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale. 2. Il Tesoriere dell’Unione Provinciale ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, della Unione Provinciale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. 3. Il Tesoriere dell’Unione Provinciale svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario e l’equa ripartizione delle risorse. Il Tesoriere dura in carica 4 anni e può essere eletto soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, la Direzione Provinciale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea Provinciale. 4. Il Tesoriere dell’Unione Provinciale è coadiuvato nel suo lavoro da un Comitato di Tesoreria. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario regionale. 5. Il Comitato di Tesoreria Provinciale è composto da 4 membri eletti dalla Direzione Provinciale con voto limitato a 1 per un mandato di 4 anni non rinnovabile. Il Tesoriere fa parte per funzione del Comitato di Tesoreria. Il Comitato è composto secondo il principio della parità di genere e del pluralismo interno. 6. Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ha il compito di approvare tutte le politiche finanziarie e patrimoniali del partito. Articolo 13 (Commissione di Garanzia Provinciale) 1. La Commissione di Garanzia Provinciale è eletta dall’Assemblea Provinciale nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7. La Commissione Provinciale di Garanzia elegge al suo interno un presidente e un Vice-Presidente. 2. Per le attribuzioni della Commissione Provinciale di Garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 43 e 44 del Capo VIII dello Statuto Regionale. Articolo 14 (Unione Regionale) 1. Il Partito Democratico Siciliano è una struttura federale costituita come previsto dall’articolo 4 comma 2 del presente Statuto Regionale. 2. L’Unione Regionale del Partito Democratico Siciliano dispone, su autorizzazione e nel rispetto delle prerogative del PD nazionale dell’uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario Regionale con apposito atto delega il Segretario Provinciale per l’uso del simbolo nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza. 3. L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del partito nella Regione Siciliana. Elabora l’indirizzo politico e programmatico del partito. 4. I Circoli, le Unioni Comunali e le Unioni Provinciali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto o i regolamenti regionali non riservino alla competenza degli organi regionali. 11 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 5. Sono organi del partito a livello regionale: l’Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale, la Conferenza dei Segretari Provinciali, la Commissione Regionale di Garanzia. Articolo 15 (Segretario Regionale) 1. Il Segretario Regionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il mandato del Segretario Regionale dura 4 anni ed è rinnovabile per una sola volta e comunque per un massimo di 8 anni. 2. A 3 mesi dalla scadenza del mandato del Segretario Regionale l’Assemblea Regionale è convocata dal suo Presidente per approvare un regolamento con il quale sono stabiliti i tempi e le modalità di funzione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario Regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i 3 candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province della regione. 3. I candidati a Segretario Regionale debbono presentare una piattaforma politico-programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono la piattaforma ed ottengono l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere. 4. Le candidature a Segretario Regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell’Assemblea Regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentante una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria. 5. L’elettorato passivo è riservato a coloro che figurano nell’Anagrafe degli Iscritti almeno 3 mesi prima dalla data dello svolgimento delle primarie. L’elettorato attivo è riservato a tutti coloro che sono registrati nell’Albo degli Elettori fino al giorno di svolgimento delle primarie. 6. Se il Segretario Regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea Regionale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa. 7. Se il Segretario Regionale si dimette, l’Assemblea Regionale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine il Presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea. 8. Una mozione di sfiducia avversa al Segretario Regionale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e si procede all’elezione del nuovo segretario e dell’Assemblea secondo le modalità descritte nel presente articolo. 9. Nelle more dell’elezione del Segretario, nei casi previsti dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, l’Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei voti validi, un comitato che coordini l’attività. 12 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 Articolo 16 (Assemblea Regionale) 1. L’Assemblea Regionale è costituita da 300 componenti, per metà uomini e per metà donne, eletti per il 60% dagli elettori contestualmente all’elezione del Segretario Regionale, con le modalità descritte nell’articolo 15 del presente statuto, e per il 40% dalle Assemblee delle Unioni Provinciali sulla base del regolamento elettorale regionale, sulla base dei risultati delle ultime elezioni alla Camera dei Deputati. Il mandato di componente dell’Assemblea Regionale dura 4 anni. 2. Fanno parte per funzione dell’Assemblea Regionale: il Segretario Regionale, i candidati all’incarico di segretario regionale non eletti, i segretari provinciali, i parlamentari europei, nazionali e regionali eletti nella regione; i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, se iscritti al PD. Fanno inoltre parte di diritto dell’Assemblea Regionale la Portavoce Regionale delle donne, il Segretario Regionale dell’Organizzazione Giovanile, il Tesoriere Regionale. 3. L’Assemblea Regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle unioni provinciali. 4. L’Assemblea Regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 5. L’Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i 2 candidati più votati. 6. Il Presidente dell’Assemblea Regionale resta in carica per la durata di tutto il mandato dell’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea Regionale, all’atto della sua proclamazione, propone all’Assemblea Regionale l’elezione di un Vice-Presidente di genere diverso dal proprio che avviene per voto palese a maggioranza. 7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e deve essere convocata dal suo Presidente in via straordinaria inderogabilmente entro 15 giorni se lo richiedono almeno il 20% dei suoi componenti. 8. Una mozione di sfiducia avversa al Presidente dell’Assemblea Regionale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, l’Assemblea Regionale procede all’elezione di un nuovo presidente. 9. L’Assemblea Regionale approva i regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali, previo parere positivo della Commissione Regionale di Garanzia. Articolo 17 (Direzione Regionale) 1. La Direzione Regionale è organo di direzione politica in attuazione degli indirizzi dell’Assemblea Regionale ed è presieduta dal Segretario Regionale. Ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e previo parere della Commissione Regionale di Garanzia, la Direzione Regionale assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche. La Direzione Regionale é convocata almeno ogni 2 mesi. 13 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 2. La Direzione Regionale è composta da membri elettivi e membri per funzione. La quota elettiva non può essere inferiore al 60% dell’intero organismo. Il regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali di cui al comma 9 dell’articolo 16 definirà la componente per funzioni e il numero dei componenti elettivi. Articolo 18 (Conferenza dei Segretari Provinciali) 1. La Conferenza dei Segretari Provinciali è un organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. La conferenza è presieduta e convocata dal Segretario Regionale, che ne decide l’ordine del giorno. 2. La Conferenza dei Segretari Provinciali può essere altresì convocata, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei segretari provinciali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Articolo 19 (Esecutivo Regionale) 1. L’Esecutivo Regionale è composto da un massimo di 15 componenti nominati dal segretario entro 15 giorni dalla sua elezione. L’esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa del partito. La sua composizione deve rispettare la pari rappresentanza di genere. L’esecutivo non ha poteri deliberativi nei confronti degli altri organi del partito. 2. All’Esecutivo Regionale partecipa di diritto il Tesoriere Regionale. 3. Fra i componenti dell’esecutivo il Responsabile Regionale dell’Organizzazione. Segretario Regionale nomina il Articolo 20 (Tesoriere e Comitato di Tesoreria Regionale) 1. Su proposta del Segretario l’Assemblea elegge, a maggioranza degli aventi diritto, il Tesoriere Regionale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale. 2. Il Tesoriere Regionale ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Unione Regionale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il Tesoriere Regionale svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. 3. Il Tesoriere Regionale dura in carica 4 anni e può essere eletto soltanto per un mandato. Nell’ipotesi in cui egli cessi dalla carica prima del termine, la Direzione Regionale elegge un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea Regionale. 4. Il Tesoriere dell'Unione Regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un Comitato di Tesoreria. Il Comitato di Tesoreria svolge funzioni di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito e dell’equa ripartizione delle risorse, sulla base del regolamento finanziario regionale. 5. Il Comitato di Tesoreria, composto da 4 componenti eletti dalla Assemblea Regionale con voto limitato ad 1 per un mandato di 4 anni non rinnovabile. 14 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 6. Il Comitato di Tesoreria Regionale si riunisce almeno ogni 3 mesi. Il Comitato di Tesoreria Regionale collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e ne verifica l’attuazione nel rispetto del regolamento finanziario regionale. Il Comitato può intraprendere iniziative per il finanziamento del partito e per coordinare i comportamenti dei vari comitati di tesoreria provinciali. Articolo 21 (Commissione di Garanzia Regionale) 1. La Commissione di Garanzia Regionale è eletta, con voto limitato ad 1, dall’Assemblea Regionale nel corso della riunione di insediamento ed è composta da 7 membri. La Commissione di Garanzia Regionale elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente. 2. Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia Regionale, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 43 e 44 del Capo VIII dello Statuto Regionale. CAPO IV Primarie, Candidature, Incarichi, Doveri dei Candidati e degli Eletti Articolo 22 (Principi generali) 1. Nella scelta delle candidature agli incarichi elettivi di partito e istituzionali il Partito Democratico Siciliano persegue le seguenti finalità tramite le modalità previste nel presente Statuto Regionale: a) adozione del metodo delle primarie interne e/o aperte per la scelta delle candidature di partito ed istituzionali; b) limitazione dei mandati per consentire il ricambio della classe dirigente e per facilitare l’accesso agli incarichi elettivi di donne, giovani ed esponenti della società civile; c) adozione del principio di non-cumulabilità delle cariche elettive istituzionali; d) rispetto del principio di rappresentatività territoriale; e) rispetto della parità di genere nella selezione delle candidature a tutte le cariche elettive tramite l’applicazione del doppio voto di genere per le scelte da sottoporre alle primarie. Articolo 23 (Rispetto del Codice Etico e del Manifesto dei Valori) Non possono aderire al Partito Democratico Siciliano e non possono essere candidati a cariche interne del partito o istituzionali coloro che abbiano subito condanne penali di I° grado per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione o siano stati rinviati a giudizio per delitti connessi alla mafia, alla droga e a reati gravi contro la persona. 15 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 Articolo 24 (Primarie) 1. Il Partito Democratico Siciliano assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione dal rapporto diretto con gli elettori, a norma degli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto Nazionale del PD e sulla base del conseguente regolamento regionale di attuazione. 2. Il Partito Democratico Siciliano seleziona con le primarie riservate agli iscritti, e nel rispetto dell’alternanza di genere, i propri candidati a competizioni elettorali che prevedano liste bloccate. 3. Il Regolamento quadro per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto dell’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale competente, sulla base del regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Il Regolamento quadro regionale stabilisce le modalità e i tempi con le quali devono svolgersi le elezioni primarie. 5. Il Sindaco, il Presidente di Provincia e il Presidente della Regione, quando iscritti al PD Siciliano, che si trovino al termine del primo mandato, sono candidati di diritto alle elezioni primarie, salvo loro espressa rinuncia. 6. Il Regolamento quadro regionale per le elezioni primarie, stabilisce le modalità ed i tempi con i quali, almeno 3 mesi prima della scadenza naturale della legislatura, devono svolgersi le elezioni primarie. 7. Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui, nei termini prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. 8. Altre forme di consultazione degli iscritti e degli elettori possono essere previsti dal regolamento quadro. 9. Il regolamento quadro definisce inoltre gli organi responsabili di ricevere le proposte di candidature e i criteri di selezione, le modalità con cui sottoporre le candidature all’approvazione degli iscritti o elettori e nomina una Commissione Elettorale di Garanzia. Articolo 25 (Incompatibilità) 1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più di un organo esecutivo del Partito Democratico Siciliano. 2. Le cariche di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale e Deputato Regionale sono incompatibili con le cariche di Presidente di Provincia, Assessore e Consigliere Provinciale, nonché con le cariche di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale nei comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti. Nei comuni al di sotto di 10.000 abitanti in caso di cumulo il 75% della indennità spettante per dette cariche comunali deve essere versato alla tesoreria del partito del livello territoriale corrispondente. 3. La carica di segretario dell’Unione Comunale non è compatibile con la carica di sindaco del comune corrispondente. Le cariche di segretario regionale e provinciale non sono compatibili con le cariche di sindaco del comune capoluogo di provincia, di presidente di provincia, presidente di regione, nonché di componente delle rispettive giunte. 16 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 4. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto incompatibilità si applicano le norme dello statuto nazionale. in materia di Articolo 26 (Limiti di mandato) 1. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico Siciliano per la carica di componente del Parlamento Europeo, Nazionale e dell’Assemblea Regionale chi ha ricoperto dette cariche per la durata di 3 mandati. 2. Eventuali deroghe al comma precedente, tenuto anche conto dei diversi sistemi elettorali, devono essere deliberate dalla Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata della assemblea del livello territoriale corrispondente. 3. Non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale, nei comuni superiori a 10.000 abitanti, coloro che hanno ricoperto dette cariche per 2 mandati consecutivi. Articolo 27 (Doveri dei candidati e degli eletti) 1. I candidati alle cariche monocratiche che partecipano ad elezioni primarie indette dal Partito Democratico Siciliano o a primarie di coalizione si impegnano a presentare con ragionevole anticipo il proprio programma politico-amministrativo e a partecipare ad un numero minimo di dibattiti pubblici con i candidati concorrenti stabilito dagli appositi regolamenti elettorali. 2. I candidati ad elezioni primarie interne del Partito Democratico Siciliano che non risultassero vincitori si impegnano a sostenere lealmente il candidato vincente. 3. Gli eletti del Partito Democratico Siciliano a tutte le cariche istituzionale si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito per promuovere e affermare le scelte politiche, programmatiche e amministrative comuni. 4. Gli eletti hanno l’obbligo di contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell’indennità derivante dalla carica ricoperta stabilita dall’apposito regolamento finanziario del Partito. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico Siciliano ed è causa per non rilasciare la tessera del partito. Gli iscritti nominati in organi tecnici o amministrativi di cui al comma 6 hanno gli stessi obblighi di contribuzione finanziaria al partito degli eletti. 5. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività amministrativa e legislativa anche attraverso strumenti informatici. 6. Gli eletti del Partito Democratico Siciliano si impegnano a seguire criteri competenza, di merito e di comprovata capacità relativamente alla nomina organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti, di membri di consigli amministrazione, di consulenti e professionisti. Gli eletti si impegnano inoltre richiedere che l’intera procedura di selezione sia pubblica e trasparente. di di di a 7. Gli eletti alle cariche istituzionali nelle liste promosse dal Partito Democratico Siciliano aderiscono al gruppo del Partito Democratico della rispettiva assemblea elettiva. 17 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 CAPO V Sobrietà nella vita di partito e nell’azione politica Articolo 28 (Rimborsi spese per le cariche di partito) 1. Non è prevista alcuna remunerazione per le cariche elettive di partito. Previa approvazione del Comitato di Tesoreria Regionale, a norma del regolamento finanziario regionale, sono previsti rimborsi per spese sostenute nell’attività di partito dal Segretario Regionale, dal Vice-Segretario Regionale, dal Responsabile Regionale dell’Organizzazione, dalla Portavoce Regionale delle donne democratiche, dal Segretario Regionale dell’Organizzazione Giovanile e dal Tesoriere Regionale. Analogamente sono previsti rimborsi per le stesse cariche elettive delle Unioni provinciali. Articolo 29 (Riduzione dei costi della politica) Gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico Siciliano si impegnano con iniziative politiche, atti legislativi ed iniziative autonome dei gruppi parlamentari e consiliari a ridurre i costi della politica al livello della media dei Paesi della Unione Europea. CAPO VI Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica Articolo 30 (Commissioni di scopo) 1. L’Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale o del 20% dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni di scopo, al fine di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero per la elaborazione di documenti di sintesi dell’indirizzo politico e programmatico, nell’ambito territoriale di riferimento. Articolo 31 (Conferenza programmatica annuale) 1. Ogni anno il Partito Democratico Siciliano indice una Conferenza programmatica. Alla Conferenza partecipano tutte le articolazioni territoriali e d’ambiente della Sicilia. 2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario Regionale, dalla Direzione Regionale, che ne delibera le modalità organizzative a maggioranza dei componenti. Qualora siano attivi forum tematici, la Conferenza cercherà la loro collaborazione se attinente all’argomento. 3. Sui temi prescelti, il Segretario Regionale o la Direzione Regionale presentano brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. 18 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 4. Sui temi oggetto della Conferenza possono essere presentati documenti dalle diverse articolazioni che vengono con pari dignità assunti a base delle discussioni. 5. La Conferenza si conclude con un documento di sintesi che fissa l’indirizzo politico programmatico del PD siciliano per l’anno successivo di attività. Articolo 32 (Forum Tematici) 1. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio e sono aperti alla partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine. 2. I Forum per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa. I partecipanti ai forum, se lo richiedono, possono essere registrati all’albo degli elettori. 3. L’attivazione di Forum Tematici spetta al Segretario o ai responsabili delle aree e dei settori tematici delegati dal Segretario ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività. I lavori dei Forum sono resi pubblici. 4. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno 30 cittadini facenti parte dell’Albo degli Elettori o almeno 30 iscritti al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta della direzione dell’assemblea del livello corrispondente, che l’approva con la maggioranza degli aventi diritto. 5. Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione. 6. I materiali prodotti dai forum concorrono all’elaborazione politico programmatica del partito e costituiscono strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del PD, in corrispondenza dell’avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale. Articolo 33 (Formazione politica) 1. Il Partito Democratico Siciliano promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti. 2. A questo scopo può stabilire rapporti di collaborazione con istituti e centri di ricerca, università, fondazioni, associazioni culturali. Il Partito Democratico Siciliano può inoltre istituire una Scuola Regionale di cultura politica aperta a giovani, donne, amministratori e dirigenti politici che ne condividono i valori e le aspirazioni ideali. 3. La Scuola Regionale di cultura politica, se istituita, organizza la propria attività sulla base di un regolamento approvato dall’Assemblea Regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Articolo 34 (Fondazioni, Associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale) 19 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 1. Il Partito Democratico Siciliano favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali corrispettivi con deliberazioni delle rispettive assemblee di Partito. Le associazioni, fondazioni ed istituzioni con le quali si stipula l’intesa devono rendere pubblici i propri statuti, organi sociali e bilanci. L’intesa non comporta alcun vincolo reciproco. 2. Il Partito Democratico Siciliano riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate. 3. Il Partito Democratico Siciliano nel rispetto dell’autonomia di questi momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse, e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, che pur nella loro parzialità possono concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politicoprogrammatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli organi di partito di natura assembleare e monocratica. Articolo 35 (Conferenza permanente delle donne democratiche siciliane) 1. Il Partito Democratico Siciliano riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne. 2. La Conferenza delle donne democratiche siciliane è il luogo di incontro e confronto di tutte le iscritte e le elettrici del PD che vogliano parteciparvi. È un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici. 3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica che concorrono all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La Conferenza elegge ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una sua portavoce che entra a far parte per funzione di tutti gli organi dirigenti. 4. Fanno parte della Conferenza, nella prima fase, tutte le donne elette in Sicilia al Parlamento Nazionale, all’Assemblea Regionale Siciliana, nei Consigli Comunali delle città capoluogo, nei Consigli Provinciali, le donne Sindaco o Presidente di Provincia, le componenti delle direzioni, le portavoce delle conferenze provinciali. 5. La prima Conferenza permanente delle donne democratiche approva un proprio Regolamento, che definisce le componenti per funzione e le modalità con cui la Conferenza stessa svolge la propria iniziativa politica. Le forme organizzative della Conferenza sono improntate ad autonomia e flessibilità. 6. La Conferenza delle donne democratiche è istituita in ogni Unione Provinciale e può svolgere la propria attività anche a livello comunale e di base. 7. Le conferenze provinciali si riuniscono almeno una volta ogni 4 mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica che concorrono all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. Le conferenze provinciali eleggono una volta ogni 4 anni con votazione a scrutinio segreto una portavoce che entra a far parte per funzione di tutti gli organi dirigenti provinciali. 20 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 Articolo 36 (Referendum ed altre forme di consultazione) 1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni. 2. È indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il Segretario Regionale, ovvero la Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero il 30% dei componenti l’Assemblea Regionale, ovvero il 5% degli iscritti al Partito Democratico Siciliano distribuiti in almeno 3 diverse unioni provinciali, ovvero almeno 4 assemblee provinciali. 3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti. 4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea Regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione Regionale di Garanzia, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale. 5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. 6. Altre forme di consultazione e partecipazione, comprese quelle che possono svolgersi per via telematica, sono previste e regolate dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. 7. Le norme referendum. dello Statuto Regionale non possono essere oggetto di Articolo 37 (Organizzazione Giovanile) 1. Il Partito Democratico Siciliano riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale e politica della Sicilia. 2. Il Partito Democratico Siciliano riconosce al proprio interno una Organizzazione Giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica. 3. L’Organizzazione Giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito Democratico Siciliano. A tal fine, é presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del partito e nei luoghi di direzione del partito ad ogni livello. Il Segretario dell’Organizzazione Giovanile é membro di diritto di tutti gli organi dirigenti del partito al livello territoriale corrispondente. 4. Il Partito Democratico Siciliano garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell’organizzazione giovanile. 21 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 CAPO VII Principi della gestione finanziaria Articolo 38 (Collegio sindacale) 1. L’assemblea Regionale elegge, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richieste per i sindaci delle società bancarie. Parimenti si procede nel livello dell’Assemblea provinciale. Sono ineleggibili nel collegio sindacale i membri degli organismi dirigenti, collegiali e monocratici, ad ogni livello. 2. I doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono determinati dalle norme dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. 3. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Articolo 39 (Finanziamento) 1. Gli iscritti al Partito Democratico siciliano hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una “quota di iscrizione”. 2. Il finanziamento del Partito Democratico siciliano è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario, dalle contribuzioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle feste del Partito. 3. Il regolamento finanziario regionale disciplina la ripartizione delle risorse tra i diversi livelli della struttura federale tenendo conto del consenso elettorale degli iscritti e dalla popolazione. 4. I rimborsi elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee vanno ripartiti per il 75% alle Unioni Provinciali e per il 25% all’Unione Regionale sulla base dei voti riportati in ciascuna provincia nelle rispettive competizioni elettorali nazionali ed europee. I rimborsi elettorali per le elezioni regionali e le erogazioni liberali degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana vanno ripartite per il 50% alle Unioni Provinciali e per il 50% all’Unione Regionale sulla base dei voti riportati nella corrispettiva competizione elettorale regionale. Il regolamento finanziario regionale definisce le modalità di erogazione. 5. Le quote versate dagli iscritti e dagli elettori in occasione delle primarie che non siano di esclusivo carattere locale, al netto delle spese sostenute, vanno versate all’Unione Regionale che può disporre che vengano trattenute dalle Unioni Provinciali, come anticipazione sulle spettanze dei rimborsi elettorali. Articolo 40 (Autonomia patrimoniale e gestionale) 1. Ciascun livello della struttura federale del Partito Democratico siciliano ha una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale. Ciascuna di queste strutture organizzative risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per atti compiuti dalle altre articolazioni. 2. L’Unione Regionale e le Unioni Provinciali si dotano, se necessario, di una pianta organica del personale dipendente e delle collaborazioni, che viene predisposta dal tesoriere ed approvata dalla direzione del rispettivo livello 22 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 organizzativo. Il regolamento finanziario disciplina le modalità di attivazione e di gestione dei contratti di lavoro che saranno posti in essere e gli organismi dirigenti preposti alla loro approvazione. Articolo 41 (Bilancio) 1. Il Tesoriere, coadiuvato dal Comitato di Tesoreria, che esprime parere, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla direzione del rispettivo livello territoriale entro il 30 Aprile di ogni anno e successivamente ratificato dalle Assemblee dei rispettivi livelli territoriali. 2. Il bilancio di previsione è approvato dalle direzioni dei rispettivi livelli territoriali entro il 30 Novembre dell’anno in corso, nel rispetto dei principi contenuti nello statuto regionale. 3. I bilanci di ciascuna struttura vengono pubblicati sul sito web del PD siciliano entro un mese dalla loro approvazione. Articolo 42 (Regolamento finanziario) 1. Il regolamento finanziario è approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 2. Le Unioni provinciali si dotano di un proprio regolamento finanziario, secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale, che viene approvato dall’assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento finanziario dell’Unione provinciale fissa la quota minima di sottoscrizione da parte degli eletti nel Consiglio Provinciale, nei Consigli Comunali e Circoscrizionali, rispetto alle indennità nette percepite in una misura minima del 15%. Il regolamento finanziario provinciale fissa anche le modalità di ripartizione delle risorse tra i diversi livelli della struttura organizzativa provinciale. CAPO VIII Procedure e organi di garanzia Articolo 43 (Commissione Regionale di Garanzia e regolamento delle sanzioni) 1. Le Commissioni di Garanzia dell’ambito territoriale svolgono le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Manifesto dei Valori, del Codice etico, dei regolamenti, nonché dei rapporti interni al Partito Democratico e dello svolgimento dell’attività democratica. 2. La Direzione Regionale approva con i voti della maggioranza degli aventi diritto, sentita la Commissione Regionale di Garanzia, il regolamento che stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Il regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni di Garanzia ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse. 3. I requisiti indispensabili per potere fare parte delle Commissioni di Garanzia sono i seguenti: 23 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 a) assenza di rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione del partito; b) assenza di cariche pubbliche elettive, in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, ovvero in comuni superiori a 10.000 abitanti; c) assenza di incarichi a tempo pieno su designazione politica o istituzionale; d) assenza di incarichi di partito. 4. Per i componenti della Commissione di Garanzia è fatto inoltre divieto di: a) far parte di qualunque altro organo del Partito Democratico; b) presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di violazione, il componente della Commissione di Garanzia si intende decaduto. 5. La Commissione di Garanzia decide sui procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti ed elettori, decide sul contenzioso sorto nelle articolazione del partito nei territori ed esprime pareri circa: a) i diversi regolamenti previsti dallo Statuto Regionale; b) le deliberazioni degli organismi dirigenti di partito dell’ambito territoriale di riferimento, quando un quinto dei rispettivi componenti ne faccia richiesta attraverso una mozione motivata; c) lo scioglimento degli organi dirigenti di partito nell’ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e dai regolamenti. Articolo 44 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di gravi e ripetute violazioni statutarie o del Manifesto dei Valori o del Codice Etico o regolamentari o di gravi e ripetute omissioni, la Direzione Regionale, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti di un’assemblea provinciale, o della metà delle assemblee comunali che compongono l’Unione Provinciale, sentito il parere del corrispondente organismo di garanzia, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario Provinciale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di commissariamento. Tale norma si applica a tutti i livelli territoriali. Il commissariamento non può protrarsi oltre sei mesi. La Direzione Regionale assume la decisione col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 2. Avverso la decisione di commissariamento si può ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia che si pronuncia definitivamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Articolo 45 (Entrata in vigore del presente statuto e sua modifica) Il presente Statuto diventa esecutivo dopo 30 giorni dalla sua approvazione da parte della Assemblea Costituente Regionale eccetto che per gli articoli impugnati dalla Commissione di Garanzia Nazionale. Per gli eventuali articoli impugnati vale lo Statuto Nazionale. Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea Regionale del Partito Democratico Siciliano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 24 Statuto del Partito Democratico Siciliano 28.02.2009 CAPO IX Norme transitorie e finali 1. L’Assemblea Costituente Regionale eletta il 14 Ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea Regionale. Il Presidente dell’Assemblea Costituente Regionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea Regionale. 2. Sono considerate valide, ai sensi del presente statuto, l’elezione del ViceSegretario Regionale, del Tesoriere Regionale, della Direzione Regionale, del VicePresidente dell’Assemblea Regionale e della Commissione Regionale di Garanzia e la nomina dell’Esecutivo Regionale. 3. Fino alla prossima elezione dei rispettivi livelli è riconosciuta valida la composizione delle assemblee territoriali e comunali senza distinzione tra quota elettiva e quota per funzione. 4. Il comitato di redazione della commissione statuto coordinerà il testo definitivo dello Statuto Regionale approvato dalla Assemblea Regionale. 5. In sede di prima applicazione dello statuto e per lo svolgimento del primo congresso regionale e dei primi congressi provinciali, considerati straordinari, le modalità saranno stabilite da apposito regolamento approvato dalla Direzione Regionale nel rispetto degli indirizzi del presente statuto. 25