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malattia - Scuola di Formazione IPSOA

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malattia - Scuola di Formazione IPSOA
LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE
MALATTIA
LA NOZIONE
O O
Stato patologico che comporta un
Stato
patologico che comporta un'incapacità
incapacità lavorativa lavorativa
temporanea ovvero la totale impossibilità della prestazione.
L’art.2110 del codice civile determina il trattamento del lavoratore in caso di malattia:
 diritto alla conservazione del posto di lavoro
 diritto ad un’indennità giornaliera
 rinvio a leggi speciali e CCNL per i trattamenti economici e per la determinazione dei periodi di comporto
MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA
MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA
 Ci sono malattie
l
che
h possono essere prive di
d rilievo
l
giuridico
d
nell
rapporto di lavoro perché non costituiscono impedimento alla
normale prestazione di lavoro (es.: disturbi cardiaci meno gravi, le
forme più comuni di menomazione della vista, carie dentaria);
 Ci sono casi che giustificano l’astensione dal lavoro per malattia
anche se il lavoratore non è clinicamente affetto da malattia (es.:
lavoratore clinicamente guarito da precedente malattia ma in
convalescenza).
MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA
MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA
La
malattia
esonera
il
lavoratore
p
della p
prestazione solo se e
dall’adempimento
quando comporti una incapacità lavorativa
–
–
–
–
qualificata;
temporanea;
specifica;
concreta
concreta.
La malattia costituisce una causa sopravvenuta di
Sospensione del impossibilità parziale della prestazione, che viene
rapporto
pp
di lavoro posta a carico del datore di lavoro, dal momento
che non determina la risoluzione del rapporto,
ma la sua sospensione
Durante la malattia il datore di lavoro non può
Conservazione del licenziare il lavoratore a causa della malattia
stessa, per un periodo di tempo generalmente
posto di lavoro
stabilito dai contratti collettivi
Retribuzione
Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, in
generale posta a carico dell'INPS e anticipata dal
datore di lavoro.
lavoro Eventuale integrazione da parte
dell'azienda (CCNL) al trattamento INPS. Per gli
impiegati (no terziario) l'indennità è a carico del
d t
datore
di lavoro
l
Il periodo di malattia
nell'anzianità di servizio.
deve
essere
computato
Anzianità
Non è utile alla maturazione del periodo di 3 mesi per
la promozione automatica (mansioni superiori).
superiori)
periodi di sospensione dal lavoro per malattia sono
utili per la maturazione del TFR (Art. 1, c. 3, L.
297/82)
Obblighi del
lavoratore
Durante la malattia permangono gli obblighi di
fedeltà, correttezza e di non concorrenza.
Schematizzando, l’insorgere di una malattia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato:  legittima l’assenza del dipendente dal lavoro;  comporta da un lato, il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutta la durata dell’evento, nei limiti di
di un periodo di conservazione del posto, cosiddetto periodo di i d di
i
d l
idd
i d di
comporto, la cui durata è stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva,  dall’altro, il diritto del lavoratore a percepire prestazioni economiche assisten iali a carico dell’ INPS e generalmente
economiche assistenziali a carico dell’ INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro nonché, in sostituzione o ad integrazione di tali prestazioni, trattamenti retributivi previsti d ll
dalla contrattazione collettiva; i
ll i
 non interrompe la maturazione dell
non interrompe la maturazione dell’anzianità
anzianità di servizio. di servizio
PERIODO DI COMPORTO
PERIODO DI COMPORTO
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per il tempo determinato dalla
legge dai contratti collettivi,
legge,
collettivi dagli usi o secondo equità.
equità
Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di
recedere dal contratto,
contratto dando il regolare preavviso.
preavviso
Il periodo di comporto
La legge (art.
(art 6,
6 R.D.L.
R D L 13.11.1924,
13 11 1924 n.
n 1825) fissa la durata del periodo di
comporto in genere solo per la categoria degli impiegati, differenziandola
in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore:
• 3 mesi: se l’anzianità di servizio non supera i 10 anni;
• 6 mesi, se l’anzianità di servizio supera i 10 anni.
Di regola i periodi di comporto sono stabiliti dalla contrattazione collettiva in
misura che varia, normalmente, dai 6 ai 18 mesi e che deve ritenersi
insindacabile in sede giudiziale.
Se la legge non dispone e manca un contratto collettivo applicabile,
applicabile il termine
di comporto deve essere stabilito secondo equità (art. 2110, 2°c. cod. civ.).
PERIODO DI COMPORTO
PERIODO DI COMPORTO • N
Nell’ipotesi in cui la durata del periodo di comporto sia determinata ll’i t i i
il d t d l
i d di
t i d t
i t
in base all’anzianità di servizio, è necessario individuare i periodi utili per la determinazione di tale anzianità. • A tal fine, in assenza di puntuali indicazioni in merito, si ritiene vada p
considerata l’anzianità che matura dalla data di assunzione, compreso l’eventuale periodo di prova, fino al momento in cui scade il periodo di comporto, • anche
anche durante le assenze per malattia, infortunio, maternità durante le assenze per malattia infortunio maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa), allattamento, malattia del bambino, ferie, permessi retribuiti e non retribuiti, servizio militare di leva, richiamo alle armi.
di leva, richiamo alle armi.
PERIODO DI COMPORTO
II contratti regolamentano la durata e le modalità di contratti regolamentano la durata e le modalità di
determinazione del periodo di comporto che può essere: essere:
• Secco, quando, ai fini del relativo calcolo, si considera la durata dell’assenza
considera la durata dell
assenza per ogni singolo per ogni singolo
evento, eventualmente con la previsione di una particolare durata del comporto in caso di i l
d
d l
i
di
ricaduta della stessa malattia; • P
Per sommatoria, quando, ai fini del relativo calcolo, si t i
d i fi i d l l ti
l l i
considerano tutti i periodi di assenza per malattia che p
si sono verificati nell’arco di un predeterminato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva. Il CCnL terziario prevede, ad esempio, all’articolo 175 che: “Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto
“Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di g
(g
)
,
180 giorni (giorni di calendario) in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento (…)”; • Misto, quando la possibilità di recesso del quando la possibilità di recesso del
datore di lavoro scatta dopo una certa durata di ogni malattia e comunque dopo che in un
di ogni malattia e, comunque, dopo che in un certo periodo di tempo, fissato dal CCNL, si sono sommate assenze per malattia oltre un l
l
determinato numero di giorni sempre stabilito dal contratto collettivo
CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO
Periodi computabili
i di
bili
• Giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività
à
infrasettimanali) che cadono nel periodo di assenza per
malattia (Cass.
(Cass 1.6.1992,
1 6 1992 n.
n 6599 )
• Giorni di sciopero
p
che cadono nel p
periodo di assenza p
per
malattia
• Assenze per cure termali retribuite fruite in periodo
extraferiale
CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO
CALCOLO DEL PERIODO DI
Periodi non computabili
Periodi non computabili
• Assenze per malattia imputabile al datore di lavoro (Cass.
(Cass 7.04.2003
7 04 2003
n. 5413)
• Le assenze per infortunio e malattia professionale
• Periodi di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio
(Art. 20 D.P.R. 1026/76 )
• Ferie
Le conseguenze del superamento del periodo di comporto
• Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro; t di l
• in assenza di una manifestazione di volontà di recesso, il rapporto pp
rimane sospeso senza decorrenza dell’anzianità di servizio per alcun istituto.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda mantenere in essere il rapporto di lavoro oltre il termine del periodo di comporto, si ritiene opportuno che lo stesso receda tempestivamente, rispetto al suddetto termine, poiché l’esistenza di un prolungato lasso di tempo tra il termine del periodo di comporto e il recesso potrebbe essere valutata come una p
f
rinuncia da parte del datore di lavoro di avvalersi di tale facoltà. In genere, i contratti collettivi prevedono la i
i ll i i
d
l
possibilità, per il lavoratore, di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita una volta i d di
tt ti
t ib it
lt
superato il termine del periodo di comporto. • La richiesta deve essere formulata alla scadenza p
,
del suddetto periodo ed il datore di lavoro, su previsione contrattuale, è tenuto a concedere p
l’aspettativa.
CALCOLO DEL COMPORTO: ESEMPIO
CCNL calzature: 13 mesi periodo di comporto
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove
gg g il limite p
predetto anche con p
più malattie
nell'arco di 30 mesi si raggiunga
con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero.
In caso di malattia con durata di 13 mesi consecutivi il lavoratore ha diritto ad
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata
di mesi 6, durante il quale non decorreranno retribuzione od oneri a carico
dell'azienda
dell
azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto
contrattuale.
Certificazione medica
Certificazione medica
I
In caso di malattia, evento che rappresenta una delle ipotesi tutelate di di l tti
t h
t
d ll i t i t t l t di
sospensione dell'obbligazione contrattuale in capo al dipendente (art. 36 Costituzione; art. 2110 c.c.), la certificazione medica ha il duplice scopo di:
‐ legittimare l'assenza tramite la certificazione appunto di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro (il medico che redige il documento),
‐ comunicare ufficialmente tale situazione al datore di lavoro e all'Inps, per quanto concerne la conoscenza dell'evento e la sua durata, la sua copertura economica e normativa nonché l'eventuale p
effettuazione delle visite di controllo.
OBBLIGO di CERTIFICAZIONE TELEMATICA:
ferma la facoltà dei lavoratori del settore privato di rivolgersi anche a un medico curante libero professionista di propria anche a un medico curante
libero professionista di propria
scelta, la certificazione da parte di un medico dipendente o convenzionato con il SSN ‐ e quindi in modalità telematica ‐
di t i
diventa invece obbligatoria nei seguenti casi (alternativi tra bbli t i
i
ti
i ( lt
ti i t
loro):
‐ eventi di malattia di durata, singolarmente considerati, superiore a 10 giorni
i
10 i i (quindi da 11 in su);
( i di d 11 i
)
‐ terza assenza per malattia (a prescindere dalla durata) nell'anno solare.
• FFanno eccezione
i
a quanto sopra, le assenze per malattia t
l
l tti
per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in questi casi, a prescindere dalla durata e dalla numerosità delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da
delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata e, fino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica con l'ingresso anche di questi soggetti può essere prodotta in forma cartacea (INPS
questi soggetti, può essere prodotta in forma cartacea (INPS, circ. 9.9.2011, n. 117).
CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE: la certificazione di malattia viene compilata dal medico curante (art. 7, DPCM 26.3.2008) o dalla struttura sanitaria e consta di due sezioni:
26.3.2008) o dalla struttura sanitaria e consta di due sezioni:
‐ il certificato vero e proprio, che indica anche la diagnosi;
‐ l'attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi.
Eccezion fatta per la presenza o mancanza della diagnosi, il contenuto restante è identico e riporta: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
dati identificativi
d
ti id tifi ti i del medico che redige il certificato; d l
di
h
di il
tifi t
dati di prognosi, ossia inizio e termine previsto della malattia; se si tratti di inizio, continuazione o ricaduta; se si tratti di visita ambulatoriale o domiciliare; nome cognome codice fiscale data e luogo di nascita del lavoratore;
nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del lavoratore; residenza o domicilio abituale del lavoratore, completo di città, indirizzo, e cap.; in caso di reperibilità durante la malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato espressamente il nominativo indicato presso l'abitazione, se diverso dal proprio, la città, l'indirizzo e il cap. In occasione della visita, il lavoratore ha l'onere di mostrare al medico la propria tessera sanitaria (PCM, circ. 18.3.2011, n. 4).
A conclusione della procedura, il medico ‐ anche nel caso in cui sia impossibilitato a stampare la certificazione A conclusione della procedura, il medico
anche nel caso in cui sia impossibilitato a stampare la certificazione ‐ deve deve
rilasciare al lavoratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi), grazie al quale, inserendo anche il proprio codice fiscale, il lavoratore può accedere al sito internet INPS e ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione (INPS, circ. 16.4.2010, n. 60).
ACCERTAMENTO SANITARIO SULL’INFERMITA’ TEMPORANEA
La legge (D.M. 15 luglio 1986) impone al lavoratore assente
per malattia l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo
abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata
della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi,
g
fasce orarie ggiornaliere dalle 10 alle 12 e
nelle seguenti
dalle 17 alle 19.
RATIO: COMBATTERE L’ASSENTEISMO
ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO
L’assenza ingiustificata dal domicilio nella fascia oraria di p
reperibilità costituisce p
e comportamento illecito
p
nei inadempimento contrattuale
confronti dell’istituto previdenziale indipendentemente dalla sussistenza della malattia che giustifica l’astensione dal lavoro (Cass. 24 luglio 2000, n. 9709).
ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO
 In caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo
domiciliare il medico deve informare il lavoratore e la sede
INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro ed invitare
il lavoratore per il giorno successivo non festivo alla visita
di controllo
ll ambulatoriale.
b l
i l
 Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS
ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il
lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10
giorni.
ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO
Ipotesi
Conseguenze
Assenza all'unica visita di
controllo
Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni ed
erogazione dell'intera indennità per i restanti
giorni di malattia
Assenza alla prima visita
Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di
malattia o per il minor periodo che precede la
2ª visita
2
Assenza alla seconda visita
•
•
Assenza alla terza visita
Perdita dell'indennità per il periodo residuo dei
primi 10 giorni di malattia;
riduzione del 50% dell
dell'indennità
indennità per i giorni
successivi
Interruzione dell'erogazione dell'indennità dal
giorno
i
d ll'
dell'assenza.
L'i d
L'indennità
ità
viene
i
corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva
visita (anche volontaria) che accerti la malattia.
ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO
Assenza
alla
visita
domiciliare
giustificata
giustificata,
non
seguita
da
presentazione alla visita ambulatoriale
Perdita dell'indennità per i primi 10
giorni di malattia
Assenza
alla
visita
domiciliare
i i tifi t
ingiustificata,
seguita
it
d
da
visita
i it
ambulatoriale
che
conferma
la
malattia
Perdita
dell'indennità
(per
un
massimo
i
di 10 giorni)
i i) per i giorni
i i di
malattia fino al giorno precedente la
visita ambulatoriale
Assenza alla seconda visita di
controllo dopo una prima che ha
confermato la prognosi
•
•
La nuova visita precede la scadenza
della prognosi: perdita dell'indennità
dal giorno dell'assenza
La nuova visita viene fatta dopo la
scadenza della prognosi (rinnovata da
altro
certificato):
perdita
d ll'i d
dell'indennità
ità dal
d l giorno
i
successivo
i
alla scadenza (INPS circ. n. 134421
del 8.8.1984)
GIUSTIFICATO MOTIVO DI ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO
Le sanzioni non
non vengono comminate in caso di:
‐ ricovero ospedaliero;
periodi già accertati da precedente visita di controllo;
‐ periodi già accertati da precedente visita di controllo;
‐ assenza dovuta a giustificato motivo oggettivo.
Ricorre nelle seguenti ipotesi individuate dall’INPS:
 Forza maggiore;
 Situazioni
Sit
i i che
h abbiano
bbi
reso imprescindibile
i
i dibil ed
d indifferibile
i diff ibil la
l
presenza personale del lavoratore altrove;
 Concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici
i diff ibili ovvero che
indifferibili,
h non potevano essere effettuati
ff
i in
i ore
diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
Per assenza si intende anche:
Per assenza
si intende anche:
• Allontanamento fisico del lavoratore in orario compreso p
nelle fasce di reperibilità
• Rifi
Rifiuto volontario di sottoporsi alla visita del medico di t
l t i di tt
i ll i it d l
di di
controllo
• Assenza nel momento dell’accesso del medico, con successivo rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico stesso
del medico stesso
(circ. Inps n° 136/2003)
ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
Inoltre, la giurisprudenza considera assenza:
l
l
d
d
• Non aver udito il campanello (Cass. 3512/90)
Non aver udito il campanello (Cass 3512/90)
• La mancanza del nominativo sul citofono (Trib. Milano 1990)
• Assenza avvenuta per consegnare il certificato all’azienda (Cass. 814/90)
• La
La visita presso il medico curante senza l
visita presso il medico curante senza l’urgenza
urgenza (Cass. (Cass.
8897/96)
ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
La giurisprudenza considera giustificata l’assenza dovuta a:
• Per iniezioni dal vicino di casa (Cass. n° 7098/91)
• Attività di volontariato (Cass. 2604/90)
• La visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. 1593/98)
• Cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. 8544/2001)
SINDACABILITA’ DEI REFERTI MEDICI
SINDACABILITA
DEI REFERTI MEDICI
• Sia in caso di contrasto fra certificato del medico
curante, che in caso di concordanza tra di essi, il
lavoratore e il datore di lavoro che vi abbiano interesse
possono contestarne il contenuto.
contenuto
• Spetta
S tt all giudice
i di valutare
l t
l’ tt dibilità dei
l’attendibilità
d i certificati
tifi ti
sulla base di tutte le circostanze concrete.
Malattia • A decorrere dal 14/09/2011 è in vigore la nuova modalità di invio dei certificati medici in modalità telematica.
Come funziona:
-Il medico trasmette al SAC (servizio accoglienza centralizzato) il
certificato
tifi t medico
di telematico
t l
ti contenente
t
t oltre
lt a diagnosi
di
i e prognosii i
dati integrativi relativi alla reperibilità del lavoratore (se diversa).
-Il datore di lavoro può richiedere la ricezione telematica mediante
due canali:
- nell’area riservata dell’INPS
-Mediante ricezione all’indirizzo di PEC comunicato all’INPS
Datore di lavoro a decorrere dal 14 settembre 2011
Il datore di lavoro non può più chiedere al ld
di l
ò iù hi d
l
lavoratore assente per malattia l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà t
d ll’ tt t i
di
l tti
d à
prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall’INPS quali
servizi posti in essere dall’INPS , quali visualizzazione tramite pin sul sito internet dell’istituto, ovvero ricezione tramite posta elettronica certificata (peC). p
Modalità di accesso al sistema telematico tramite pin
telematico tramite pin Il datore di lavoro, per poter accedere all’attestazione di malattia dei propri dipendenti
all’attestazione di malattia dei propri dipendenti deve richiedere l’assegnazione di un codice Pin per ll’accesso
accesso ai servizi telematici dell
ai servizi telematici dell’ INPS . INPS
Qualora il datore di lavoro sia già in possesso di un PIN per altre finalità l’Istituto
PIN per altre finalità, l
Istituto provvederà ad provvederà ad
aggiungere all’autorizzazione al servizio “Consultazioni attestati di malattia”.
Datori di lavoro Invio tramite PEC Datori di lavoro ‐
Invio tramite PEC
il datore di lavoro che voglia richiedere l’invio degli attestati di malattia dei
il datore di lavoro, che voglia richiedere l’invio degli attestati di malattia dei propri lavoratori tramite PeC, è tenuto ad inoltrare  richiesta all’ INPS richiesta all’ INPS
 all’indirizzo di posta certificata di una sede INPS;  utilizzando lo stesso indirizzo di PeC al quale dovranno essere destinate le attestazioni di malattia ricevuta dall’istituto da parte dei medici curanti. Infine, al datore di lavoro privato è riconosciuta la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identif
i di
d i di
i
il
di
ll id if icativo
i i del d l
certificato inviato per via telematica dal medico.
Consultazione mediante codice fiscale e numero di protocollo
Il datore di lavoro ha la possibilità di ricerca e consultazione degli attestati di malattia :
g
 tramite il codice fiscale del dipendente e il numero di protocollo dell’attestato, ll d ll’
 accedendo al portale inPS
accedendo al portale inPS www.inps.it ‐
www inps it servizi on‐line, servizi on line
consultazione degli attestati di malattia. Ill datore di lavoro può avvalersi dei servizi resi disponibili dall’inPS anche per tramite dei propri intermediari. Lavoratore
Con le nuove modalità di invio telematico del C
l
d li à di i i
l
i d l
certificato di malattia direttamente all’ INPS da parte del medico curante, il lavoratore avente t d l
di
t il l
t
t
diritto all’indennità di malattia a carico dell’ INPS  non è più tenuto a trasmettere: il certificato di malattia all’ Inps ‐ l’attestazione di malattia al datore di lavoro  eccetto
eccetto i casi di impossibilità di invio telematico i casi di impossibilità di invio telematico
da parte del medico.
Nell’ipotesi in cui il medico sia N
ll’i t i i
i il di
i
impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica e pertanto rilasci la
telematica e pertanto rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a
lavoratore è tenuto a recapitare ovvero inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro due ,
giorni dal rilascio, il certificato e l’attestazione di malattia, rispettivamente all’ INPS e al datore di lavoro.
IIn caso di assenza per malattia di
l tti
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso dopo il secondo
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o p
da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Anche per il lavoratore è possibile accedere ai dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.  accedendo al portale www.inps.it ‐ servizi on‐line, sono disponibili per i lavoratori due servizi: “consultazione
servizi: consultazione attestati di malattia
attestati di malattia” al quale il lavoratore può accedere mediante al quale il lavoratore può accedere mediante
l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato; “consultazione certificati di malattia” tramite un codice Pin, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico se indicato dal medico;
comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;  invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC): il lavoratore in possesso di una casella PEC, inviando una e‐mail certificata all’indirizzo di PeC della sede INPS territorialmente competente, indicando i propri dati anagrafici completi e il codice fiscale può fare richiesta di ricevere in automatico ogni certificato/attestato di malattia
fiscale, può fare richiesta di ricevere in automatico ogni certificato/attestato di malattia che lo interessa;  invio alla casella di posta elettronica: il lavoratore non in possesso di PeC può chiedere all’ INPS di inviare i suoi attestati di malattia ad un indirizzo di posta elettronica da lui indicato, e può farne richiesta esclusivamente collegandosi all’area riservata del sito dell’ INPS , autenticandosi tramite il codice Pin.
dell
INPS autenticandosi tramite il codice Pin
MANCATA TRASMISSIONE ON LINE:
La ricezione da parte dell'INPS dei certificati cartacei inviati da medici del SSN o con esso convenzionati verrà segnalata alle autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione
esercizio dell
azione disciplinare, tramite un sistema automatizzato di monitoraggio. disciplinare tramite un sistema automatizzato di monitoraggio
Lo stesso istituto, tuttavia ha preso atto dell'esistenza di alcune situazioni particolari quali:
‐ gli eventi di malattia comportanti ricovero ospedaliero;
le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso;
‐ le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso;
‐ l'impossibilità del medico a utilizzare il sistema di trasmissione telematica.
In tutti questi casi, ove non sia praticabile la trasmissione on line della certificazione di malattia ovvero si è in presenza di una deroga prevista dalla normativa di di malattia,
ovvero si è in presenza di una deroga prevista dalla normativa di
riferimento, vi è l'obbligo per le strutture Inps di accettare la certificazione cartacea
regolarmente compilata e inoltrata (INPS, msg. 20.4.2011, n. 9197).
CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA
• Se l'evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia il medico curante deve farne menzione nel
stessa malattia, il medico curante deve farne menzione nel certificato attraverso la procedura telematica ovvero, nei ,
(
,
,
casi residuali, nel modello cartaceo (art. 2, co. 6, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980).
• IIn caso di continuazione di malattia, non sono coperti di
i
i
di
l i
i
dall'indennità economica i giorni di ritardo (nella procedura telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di
telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di trasmissione tardiva) compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva. successiva
•
Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta, quella cartacea (nei casi ancora previsti), entro i 2 giorni dal rilascio, e quella telematica in tempo reale risulta rilasciata in ritardo si ha la perdita telematica, in tempo reale, risulta rilasciata in ritardo
si ha la perdita
dell'indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione, fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della malattia retroagisce di oltre un giorno da l bl
d l d
d ll
l
d l
d
quello del rilascio (INPS, circ. 147/1996).
In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i 2 periodi b
d
i i
di
i
i
h i2
i di
costituiscano un unico evento morboso (INPS, circ. 28.1.1981, n. 134368).
ATTENZIONE
• C
Come nel caso di inizio della malattia, il certificato medico l
di i i i d ll
l tti il tifi t
di
può far decorrere la continuazione della stessa al massimo dal giorno precedente a quello del rilascio. • Lo stesso vale in caso di ricovero ospedaliero, certificato dall’ospedale
dall
ospedale, seguito da un periodo di malattia, certificato seguito da un periodo di malattia certificato
dal medico curante. Se il ricovero cessa nella giornata di venerdì e si prevede una continuazione della malattia, la giornata del sabato deve essere certificata dalla guardia medica. g
La ricaduta
• P
Perché un evento morboso possa essere considerato hé
b
id
ricaduta nella stessa malattia, è necessario che lo stesso si manifesti entro 30 giorni dalla data di guarigione della
manifesti entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente e che il medico barri la relativa casella sul certificato. • In tale ipotesi, sebbene vi sia un intervallo temporale con ripresa dell’attività lavorativa tra un’assenza per malattia e p
p
l’altra, l’evento morboso è considerato e gestito anche ai fini dell’indennizzabilità come unico e continuativo.
• PRONTO
PRONTO SOCCORSO:
SOCCORSO il certificato cartaceo
il
tifi t
t
( d lità
(modalità ancora attiva fino a quando anche le strutture in questione non saranno passate alla procedura telematica e nei casi in cui, una vota passate, non sia possibile utilizzare la procedura telematica) non nei casi ancora previsti) rilasciato dal pronto soccorso è idoneo a legittimare p
g
l'assenza ove non si limiti a indicare la patologia ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa; • ove
ove tale indicazione manchi, il certificato non sarà tale indicazione manchi, il certificato non sarà
automaticamente respinto ma sarà valutato dal centro medico legale dell'Inps (INPS, msg. 7.11.2003, n. 968).
ALCUNI CASI INTERESSANTI
ALCUNI CASI INTERESSANTI
PROVA ESTRINSECA DELLA SIMULAZIONE
Il sig. S. chiede 15 gg. di ferie che non gli vengono concessi.
All’inizio del periodo di ferie non concesse – un lunedì – comunica
di essersi ammalato, indicando come luogo di degenza una
l
località
li à estera.
Contestazione, licenziamento, impugnazione giudiziale.
LLa convenuta chiede
hi d che
h venga ordinato
di
all ricorrente
i
di esibire
ibi i
biglietti aerei. Ne risulterà che i biglietti, per viaggi di andata e
ritorno distanziati di 15 giorni, erano stati prenotati un mese
prima dell’inizio della pretesa malattia.
(Pret. Parma 3 maggio 1990; Trib. Milano 3 luglio 1991)
ALCUNI CASI INTERESSANTI
ALCUNI CASI INTERESSANTI
PROVA FONDATA SU INCONGRUENZA FRA DIAGNOSI E TERAPIA.
Al sig. B., assente per due mesi per “sindrome ansioso-depressiva”,
risulta essere stata prescritta soltanto una pastiglia di Tavor da mg 1
al giorno.
La valutazione del CTU è nel senso che una depressione del tono
dell’umore curata soltanto con un blando ansiolitico in misura
cosìì ridotta
id tt non configura
fi
i f
infermità
ità tale
t l da
d costituire
tit i impedimento
i
di
t
alla prestazione lavorativa rilevante sul piano medico-legale per un
periodo di due mesi.
(Pretura Torino 19 gennaio 1989 e C.t.u. Gatti – Ridl 1989; in senso
conforme: Cassazione 5 maggio 2000 n. 5622)
ALCUNI CASI INTERESSANTI
L’“INGEGNERIA CERTIFICATIZIA”
Il sig. G. si assenta dal lavoro per periodi di tempo molto lunghi, in
parte g
p
giustificati da aspettative
p
per motivi vari,, o da ferie,, in p
p
parte da
certificati relativi a malattie diverse ma tra loro consecutive. Egli si cura
comunque sempre di “guarire” qualche giorno prima della scadenza del
periodo di comporto.
p
p
Licenziato per simulazione di infermità, ricorre in giudizio.
Il giudice convalida il licenziamento osservando come la serie di
coincidenze tra inizio o fine della malattia e inizio o fine di altre cause
di assenza costituisca un insieme di indizi gravi e concordanti di
simulazione: è un caso – si legge nella motivazione della sentenza – di
abile “ingegneria certificatizia”.
(Tribunale di Milano 22 gennaio 2007)
La Malattia insorta all’estero
La Malattia insorta all
estero
Paesi Ue o con en ionati
Paesi Ue o convenzionati • In caso di eventi morbosi insorti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi con cui esistono convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, il lavoratore deve presentare all’istituzione sanitaria straniera competente, munito della tessera europea assicurazione malattia (team) o altro documento equipollente (a i
i
l tti (t
) lt d
t
i ll t (
seconda del paese di destinazione), entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia. • L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’i INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati (Messaggio n. 28978/2007).
eventualmente effettuati (Messaggio n. 28978/2007).
Paesi extra Ue
Per quanto riguarda i lavoratori occupati in italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi: • che non fanno parte della Unione europea ovvero • che
che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi specifici che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi specifici che
regolano la materia, l’ INPS (circolare n. 95‐bis/2006) procederà alla corresponsione dell’indennità di malattia solo dopo la presentazione all’istituto stesso della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Il predetto adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, ma che hanno stipulato con l’ Italia, o con la Ue, convenzioni o accordi specifici che p
,
,
p f
disciplinano la materia.
A tal proposito viene evidenziato come spesso, in p p
p
alcune ambasciate o consolati operanti presso i predetti Paesi, i certificati originali siano esaminati da medici di loro fid cia
da medici di loro fiducia. Tali medici, dopo averne confermata la veridicità, consegnano ai lavoratori ammalati: il
t i
l ti
 la certificazione “originale” convalidata, ovvero, f
“
”
 in sostituzione di questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana.
TRATTAMENTO ECONOMICO
LL’indennità
indennità di malattia spetta dal 4
di malattia spetta dal 4° giorno di malattia (primi di malattia (primi
tre giorni definiti carenza). Il quarto giorno è computato dalla data di inizio di malattia Il quarto giorno è
computato dalla data di inizio di malattia
dichiarata nel certificato medico e comunque non anteriore al giorno precedente a quello della visita medica.
PAGAMENTO
Datore di lavoro
Il trattamento economico di malattia è corrisposto agli aventi
diritto del datore di lavoro anche,
anche di norma,
norma quando le
indennità temporanee sono a carico dell'INPS (art. 1, D.L.
663/79 ‐ L. 33/80). Gli importi anticipati per conto dell'INPS
sono conguagliati
li i dal
d l datore
d
di lavoro,
l
attraverso il mod.
d DM
10/2, con i contributi e le altre somme dovute allo stesso INPS.
PERIODI COPERTI DALL’INDENNITÀ
L'indennità
à di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese
in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare
Nel periodo massimo di 180 giorni
Sono compresi
Tutti i giorni di malattia, inclusi
quelli per i quali l'indennità
di malattia non è stata
corrisposta, quindi anche:
i giorni di carenza;
Non sono compresi
I giorni per maternità
 I giorni di infortunio sul lavoro e
malattia professionale
 I giorni di malattia tubercolare
 I giorni di malattia causata da terzi

i giorni festivi;
i giorni non indennizzati
d
per
mancata o tardata
certificazione.
I GIORNI INDENNIZZATI
• P
Per glili operaii spetta
tt per tutte
t tt le
l giornate feriali comprese
nel periodo di malattia
• Per gli impiegati per tutte le giornate della settimana con
esclusione delle festività nazionali cadenti di domenica.
domenica
MISURA DELL’INDENNITÀ
MISURA DELL
INDENNITÀ
Operai (compresi
g
), salariati
agricoli),
e impiegati
Commercio
Dipendenti di
pubblici esercizi
p
e laboratori di
pasticceria non
artigiani
Dipendenti delle
imprese dello
spettacolo
Primi 3 g
giorni
(carenza)
non dovuta
non dovuta
non dovuta
Dal 4° al 20°
giorno
50,00%
80,00%
60,00%
Dal 21°
21 al 180°
180
giorno
66 66%
66,66%
80 00%
80,00%
80 00%
80,00%
Periodo
LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
Qualifica
Impiegati
(solo
terziario)
Operai
retribuiti
ad ore
Retribuzione
Retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia più
rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima,
quattordicesima,
d
altre
l
mensilità
l à aggiuntive, premi, ecc.)) diviso
d
30. Qualora
l
non vi fosse l'intero mese retribuito il divisore sarà dato dal numero delle
giornate di lavoro prestate (incluse domeniche e festività) per la
retribuzione corrente e dal valore 30 per il rateo delle mensilità aggiuntive
Retribuzione lorda del mese (periodo di paga mensile) o delle 4 settimane
(periodo di paga settimanale) immediatamente precedente ll'inizio
inizio della
malattia diviso il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (in
caso di settimana corta le seste giornate, anche se lavorate, si calcolano
moltiplicando le giornate retribuite per il coefficiente 0,20) più il rateo
mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima,
(tredicesima premi ecc.)
ecc )
diviso 25 (per gli operai edili e i lavoratori ortofrutticoli e agrumari, in luogo
del rateo delle mensilità aggiuntive, deve essere presa in considerazione la
maggiorazione retributiva prevista dal CCNL)
Se il mese precedente la malattia non è stato interamente lavorato (ad esempio per assunzione intervenuta in corso mese ovvero per eventi di p p
p
malattia, infortunio, maternità o ogni altro caso di assenza senza diritto a retribuzione), per determinare la retribuzione media globale giornaliera è necessario:
 dividere l’imponibile previdenziale del mese precedente (escludendo l’eventuale importo a titolo di integrazione malattia) per il numero delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite) cadenti
delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite) cadenti nel periodo lavorato escludendo, dunque, le giornate di malattia, infortunio, ecc. includendo, invece, le giornate a retribuzione ridotta come ad esempio le giornate con allattamento;
come ad esempio le giornate con allattamento;  dividere per 30 il/i rateo/i di mensilità aggiuntiva/e;  sommare i due importi così calcolati.
Nel caso in cui l’evento morboso si manifesti nello stesso mese dell’assunzione
dell
assunzione, si ritiene che, ai fini della determinazione della si ritiene che ai fini della determinazione della
retribuzione media globale giornaliera, si possa alternativamente: • determinare l’imponibile previdenziale relativo ai giorni lavorati e p
p
g
dividerlo per il numero di giornate (incluse le domeniche e i giorni festivi) escluse dal periodo di malattia, dividere la retribuzione lorda per 12 (eventualmente moltiplicare per due) e dividere ulteriormente per 30 per calcolare l’incidenza delle mensilità l i
30
l l
l’i id
d ll
ili à
differite, sommare gli importi così determinati; • utilizzare come imponibile previdenziale la retribuzione lorda (arrotondata all’unità di euro) e dividerla per 30, dividere il/i rateo/i di mensilità aggiuntiva/e per 30 per calcolare l’incidenza delle mensilità differite, sommare gli importi così determinati.
LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
Qualifica
Retribuzione
Operai
retribuiti in
misura
i
fissa
fi
mensile
Retribuzione lorda del mese diviso 26 più rateo mensile elementi ricorrenti
diviso 25. In caso di mese non interamente lavorato vale quanto detto per
gli operai
g
p
retribuiti ad ore
RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
•Imponibile previdenziale mese precedente
/
Integrazione malattia,
preavviso e competenze
plurimensili
Operai: giorni lavorati se retribuiti a ore
((compreso
p
sabato in caso di settimana
corta), 26 se retribuzione mensilizzata e
periodo interamente lavorato
Impiegati: 30 o minor periodo lavorato
+
Ratei mensilità aggiuntive
/
Operai: 25
Impiegati: 30
Il caso dei lavoratori part‐time
circolare n. 41/2006 i
• Nella definizione del riproporzionamento della p
p
retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità economica a carico dell’istituto, ll’ INPS precisa che per il part
INPS precisa che per il part‐time
time verticale o verticale o
misto (per il part‐time orizzontale non si pone il problema del riproporzionamento della il problema del riproporzionamento
della
retribuzione) il periodo di retribuzione di riferimento per la quantificazione del trattamento economico è il seguente:
Esempio Esempio
I i ti
Impiegati retribuzione dei 12 mesi che precede l’inizio della malattia Diviso nn. gg. convenzionalmente indennizzabili cioè 360 Più mensilità aggiuntive Diviso 360 = retribuzione media globale giornaliera
La retribuzione così ottenuta, rapportata alle previste percentuali di indennizzo (50% e 66,66%) viene erogata con queste modalità: l à
 la malattia che inizia durante un periodo lavorato va la malattia che inizia durante un periodo lavorato va
indennizzata per l’intera durata, anche se sfora su periodi di pausa contrattuale (evento tipico del part‐time verticale);  la malattia che invece inizia in un periodo di pausa contrattuale va valutata diversamente a seconda che:
contrattuale va valutata diversamente a seconda che: g
l’evento sia insorto entro 60 giorni ovvero 2 mesi dall’ultimo giorno lavorato; l’
l’evento sia insorto successivamente.
i i
i
Evento insorto entro i 60 giorni ovvero 2 mesi
ovvero 2 mesi Evento insorto dopo i 60 giorni ovvero 2 mesi
ovvero 2 mesi L’indennità viene calcolata con le L’i
d
ià i
l l
l
modalità sopra indicate ma viene ridotta (‐1/3) in base ai criteri utilizzati per i lavoratori disoccupati o
utilizzati per i lavoratori disoccupati o sospesi, cioè quantificata nella misura di 2/3 dell’indennità che sarebbe spettata ad un normale l
lavoratore e viene erogata per tutte t
i
t
t tt
le giornate comprese nel periodo di malattia. L indennità determinata come sopra L’indennità
determinata come sopra
specificato spetta in misura intera cioè non viene ridotta di 1/3 ma viene erogata per le sole giornate in cui ci sarebbe stata la prestazione e non vengono pertanto indennizzate le giornate comprese nella pausa contrattuale
contrattuale. L’indennità non spetta se la fine della L’i
d
ità
tt
l fi d ll
prestazione coincide con la risoluzione del rapporto e non rappresenta dunque una pausa
rappresenta dunque una pausa contrattuale di un contratto di lavoro in essere.
INTEGRAZIONE A CARICO DEL
DATORE DI LAVORO
I CCNL fissano un’integrazione a carico del datore di
lavoro. Per evitare che il lavoratore in malattia percepisca
una retribuzione più alta rispetto a quella riferita alla
prestazione lavorativa si utilizza la lordizzazione: si
lordizza l’indennità economica a carico INPS
dell’aliquota
dell
aliquota contributiva a carico del lavoratore, prima di
procedere al calcolo dell’integrazione
• Retribuzione giornaliera diviso il coefficiente g
giornaliero
• Coefficiente giornaliero 26 impiegato commercio
C ffi i
i
li
26 i i
i
Indennità di malattia •
LA LORDIZZAZIONE Nella gestione delle integrazioni di malattia a carico ditta
rispetto a quanto erogato dall'Istituto, va eseguita la
cosiddetta operazione di lordizzazione per evitare che il
cosiddetta operazione di lordizzazione
per evitare che il
dipendente percepisca una retribuzione più elevata del
normale per effetto della non dovuta contribuzione su
quanto erogato per conto dell'INPS.
69
un esempio chiarirà meglio il un
esempio chiarirà meglio il
concetto:
•
poniamo che un dipendente percepisca una retribuzione mensile pari a 500,00 euro; •
la contribuzione a carico dipendente su questo importo è pari al 9,19% quindi a 45 95 euro;
quindi a 45,95 euro;
•
trascurando l'aspetto fiscale, si potrebbe prevedere che il dipendente d rante n mese interamente la orato percepisca na retrib ione
durante un mese interamente lavorato percepisca una retribuzione netta pari a 500,00 – 45,95
•
= 454,05.
70
•
Nel caso di malattia della durata di un mese, poniamo che il datore di lavoro: anticipi per conto dell'INPS
lavoro: anticipi per conto dell
INPS 300,00 euro;
300,00 euro;
•
integri la prestazione dell'INPS al 100% erogando 200,00 euro.
71
•
Senza l'operazione
Senza l
operazione di lordizzazione il dipendente verrebbe a percepire:
di lordizzazione il dipendente verrebbe a percepire:
•
300,00 euro dall'INPS + 200,00 euro dal datore di lavoro • I contributi a carico dipendente calcolati solo su quanto
erogato dal datore di lavoro poiché le quote INPS non
costituiscono‐ come si è già detto in precedenza – imponibile previdenziale;
•
300,00 euro + 200,00 euro ‐ (200,00 x 9,19%) = 300,00 + 200,00 –
18,38 = 481,62 euro.
72
•
Per effetto della mancata contribuzione su 300,00 euro il dipendente percepisce una retribuzione più elevata rispetto a quella che
percepisce una retribuzione più elevata rispetto a quella che percepirebbe in caso di normale espletamento dell' attività lavorativa (481,62 invece di 454,05).
73
•
Nella determinazione della quota di integrazione a carico ditta, partendo dunque dall'importo
dunque dall
importo netto da corrispondere al dipendente, si deve tenere netto da corrispondere al dipendente, si deve tenere
conto che su quanto erogato dall 'Istituto non è applicata alcuna contribuzione:
74
•
Si dovrà operare nel seguente modo:
Si dovrà operare nel seguente modo:
valore lordo della retribuzione = euro 500,00
Meno valore netto INPS = euro 300,00
Uguale integrazione lorda a carico ditta = ?
75
LORDIZZAZIONE
Esempio:
• Aliquota 9,19% a carico del dipendente, il coefficiente di lordizzazione si ottiene nel modo seguente:
100 – 9,19 = 90,81
100 : 90,81 = 1,10 (coeff. di lordizzazione)
100 : 90,81 1,10 (coeff. di lordizzazione)
76
•
Per operare con valori omogenei, l'unico dei tre importi che deve diventare lordo, poiché è netto, è rappresentato dalla quota di indennità p
; g
g
p
p
,p
corrisposta dall'INPS; seguendo la stessa logica sopra impostata, per lordizzare questo importo sarà sufficiente effettuare l'operazione che segue:
•
300,00 x 100: (100 – 9,19) = 30.000,00: 90,81 = 330,36 euro
•
Ponendo che euro 330,36 siano erogati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà ,
g
,
integrare con un importo pari a euro (500,00 – 330,36) = 169,64
•
È ovvio che la quota di integrazione chiesta all'Istituto sarà sempre e solo q
g
p
pari a euro 300,00
77
Esempio Esempio
"Durante il periodo di malattia, prevista dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga:
avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a)
ad un 'indennità INPS pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della
giornaliera per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal 21 in poi
b)
ad un 'integrazione
ad un integrazione dell
dell 'indennità
indennità da corrispondere dal datore di lavoro, da corrispondere dal datore di lavoro
a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);
p
p
g
(p
);
1))
2) 75% per i giorni dal 4 al 20;
3) 100% per i giorni dal 21 in poi della retribuzione
giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
svolgimento del rapporto.
78
Esempio di RMGG
di RMGG
• P
Presupponendo che nel periodo di paga precedente a d h
l
i d di
d t
quello in cui è insorto l'evento malattia, l'imponibile previdenziale sia pari a euro 1.237,00, il valore giornaliero si ottiene dividendo per 30 (divisore per gli impiegati (
commercio) e ottenendo l'importo di euro 41,23; • il valore del rateo mensile è ottenuto dividendo per 12 l'importo dei ratei che l'impiegato matura nell' anno, cioè (1 237 2
(1.237 x 2 mens.) : 12 = 206,14 e successivamente per 30 ) 12 206 14
i
t
30
l'importo così ottenuto: 206,14 : 30 =6,87;
• 41,23 + 6,87 = 48,10/2 = 24,05 La malattia nel contratto del commercio
Gli obblighi del lavoratore
•
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro. Trascorso un giorno dall’inizio
giorno dall
inizio dell
dell’assenza
assenza senza alcuna comunicazione, l
senza alcuna comunicazione l’assenza
assenza stessa potrà essere considerata stessa potrà essere considerata
ingiustificata.
•
Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall’ospedale
certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall
ospedale in caso di ricovero ospedaliero o day
in caso di ricovero ospedaliero o day
hospital. Il numero di protocollo consente infatti al datore di lavoro di visualizzare il certificato on‐line, tramite il sito dell’Inps.
•
Il lavoratore non è più tenuto ad inviare una copia del certificato medico all’Inps; è lo stesso medico curante a provvedere all’invio telematico del certificato all’Istituto. Il certificato medico deve essere p
prodotto entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza. A questo proposito ricordiamo che il certificato g
q
p p
medico non giustifica le giornate di assenza antecedenti il giorno precedente la data del rilascio.
Un esempio:
Un esempio:
il l
il lavoratore è assente dal 18 al 22 giugno. t
è
t d l 18 l 22 i
IlIl certificato medico dovrà riportare come data di rilascio certificato medico dovrà riportare come data di rilascio
il 18 o al massimo il 19. E se la data di rilascio fosse tardiva, ad esempio il 20? La malattia sarebbe giustificata (e pagata) a partire dal 20; i giorni 18 e 19 sarebbero considerati assenze i i ifi
ingiustificate e pertanto non verrebbero retribuiti né bb
ib i i é
dall’azienda, né dall’Inps.
Il pagamento della malattia
• P
Per i primi tre giorni di malattia (la cosìdetta
i i it
i i di
l tti (l
ìd tt “carenza”) il lavoratore “
”) il l
t
ha diritto al 100% della retribuzione, che sarà a totale carico del datore di lavoro (l’Inps non integra), ma solo per i primi due eventi nell’anno
nell
anno solare. Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66% solare Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66%
(due terzi della retribuzione lorda giornaliera), il quarto al 50%. • I periodi di carenza del quinto evento e dei successivi eventi nell’anno solare non sono indennizzati dal datore di lavoro. • Questo
Questo significa che dal quinto evento in poi, al lavoratore verranno significa che dal quinto evento in poi al lavoratore verranno
potranno essere trattenute in busta paga fino a tre giornate di lavoro, pari a 3/26 della retribuzione lorda mensile.
•
Per i giorni dal 4° al 20°, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. •
L’indennità di malattia è al 50% a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100%
lavoro fino al raggiungimento del 100%.
•
Dal 21° fino al 180° giorno, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, anche in questo caso indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. •
L’indennità di malattia è per il 66,66 % a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiugnimento del 100%.
In quali casi il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei giorni carenza indipendentemente dal numero di eventi
• P
Per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni l tti
ii i i l
i f i
12 i i
(considerando quindi i giorni di calendario intercorrenti fra la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante)
riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante).
• Per tutte le malattie successive all’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice (certificato del ginecologo attestante la id
d ll l
t i ( tifi t d l i
l
tt t t l
data presunta del parto).
• Per ricovero day hospital o ricoveri ospedalieri.
• Per
Per sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che
comporti tarapie salvavita.
INFORTUNIO SUL LAVORO Infortunio
Evento occorso al lavoratore:
•durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (f
(fa eccezione l’infortunio in itinere) i
l’i f
i i ii
)
•per causa violenta
•che abbia comportato inabilità temporanea, permanente o morte del lavoratore
d ll
DEFINIZIONE INFORTUNIO
DEFINIZIONE INFORTUNIO
L’art. 2, c. 1, del D.P.R. n° 1124/1965 identifica l’infortunio come l'evento occorso al p
in occasione di lavoratore per causa violenta
lavoro e da cui sia derivata la morte o p
,
l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione
assoluta che comporti l
astensione dal lavoro dal lavoro
per più di tre giorni
DEFINIZIONE INFORTUNIO
• L’infortunio, pertanto, è coperto dall’assicurazione obbligatoria presso l’Inail non soltanto nel caso in cui avvenga “per causa” di lavoro, ma più genericamente se avviene “in occasione” di lavoro. i
“i
i
” di l
Infortunio
Obblighi delle parti
Il lavoratore:
•avvisa immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio
•si reca, su indicazione del datore di lavoro e munito della richiesta di visita medica, presso il più vicino ambulatorio pronto soccorso o medico di famiglia per la valutazione delle conseguenze
medico di famiglia per la valutazione delle conseguenze dell’infortunio
•invia al datore di lavoro i certificati medici di diagnosi e prognosi i i ld
di l
i
ifi i
di i di di
i
i
(primo ed eventuali successivi)
•prima di rientrare in servizio deve produrre il certificato di chiusura infortunio Infortunio
Obblighi delle parti
Il datore di lavoro:
•al verificarsi dell’infortunio invia il lavoratore presso il più vicino ambulatorio INAIL, pronto soccorso o medico di famiglia.
•verifica la prognosi contenuta nel primo certificato medico ed eventualmente inoltra la denuncia d’infortunio
•annota l’infortunio sull’apposito registro
•verifica che il lavoratore, prima di riprendere servizio abbia prodotto il certificato di idoneità all’attività lavorativa
Infortunio
Denuncia d’infortunio
•mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica
•allegando i certificati medici
ll
d i tifi ti
di i
•on‐line (in questo caso la certificazione deve essere •on‐line
(in questo caso la certificazione deve essere
inoltrata solo su richiesta)
La sede INAIL competente a trattare le denunce d'infortunio sul lavoro e malattia professionale è quella nel cui territorio ll'assicurato
assicurato ha stabilito il proprio domicilio (cioè la sede ha stabilito il proprio domicilio (cioè la sede
principale dei suoi affari ed interessi). • D
Dal 1°
l 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere l li 2013 l d
i di i f t i d
effettuata esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicativo disponibile sul portale www.inail.it. • IIn caso di difficoltà tecniche nell'invio telematico in di diffi l à
i h
ll'i i
l
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prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia (cioè entro due giorni dalla ricezione del (
g
certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell'evento) i datori di lavoro devono trasmettere la denuncia via PEC utilizzando l'apposito
trasmettere la denuncia via PEC utilizzando l
apposito modulo 4bis PREST (INAIL circ. n. 34/2013). • Per gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni il datore di
dal lavoro superiore a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere per via t l
telematica all'INAIL, a fini assicurativi, la ti
ll'INAIL fi i i
ti i l
denuncia entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, indipendentemente da g
g
ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità (v. anche INAIL circ n 51/1988)
INAIL circ. n. 51/1988). Infortunio
Destinatari della denuncia e tempi
Nel caso di morte o pericolo di morte per l’infortunato:
•all’INAIL entro 24 ore mediante telegramma
•all’INAIL (sede competente per la residenza del lavoratore) entro 2 giorni
entro 2 giorni
•all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui •all’autorità
di pubblica sicurezza del comune in cui
l’infortunio è avvenuto entro 2 giorni
DENUNCIA di INFORTUNIO:
DENUNCIA
di INFORTUNIO: gli obblighi imposti dalla gli obblighi imposti dalla
legge al datore di lavoro cambiano a seconda della durata
della prognosi dell'infortunio ed in particolare:
p g
p
1) infortuni guaribili entro 3 giorni, escluso il giorno dell'infortunio;;
2) infortuni non guaribili
2)
infortuni non guaribili entro 3 giorni, escluso il giorno entro 3 giorni, escluso il giorno
dell'infortunio.
con decorrenza dal 1° luglio 2013
con decorrenza dal 1
luglio 2013
• Nel primo caso, e ai soli fini statistici e informativi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, 48 ore
dalla ricezione del certificato medico
anche i dati relativi agli infortuni di durata pari ad almeno 1 giorno escluso quello ad almeno 1 giorno
escluso quello
dell'evento
• .
• N
Nel secondo
l secondo caso invece la denuncia di infortunio va presentata i
l d
i di i f t i
t t
all'INAIL e per il momento anche all'autorità di pubblica sicurezza
negli stessi termini. • Va però evidenziato che il decreto legge 69/2013
p
gg
prevede p
l'abrogazione dell'articolo 54 del DPR 1124/'65, cioè la parte della norma che impone al datore di lavoro di inviare analoga denuncia anche all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui è avvenuto l'i f
l'infortunio. i
• La decorrenza di tale semplificazione però non è ancora operativa in quanto l'efficacia è rimandata all'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale. (DL 69/2013).
decreto ministeriale. (DL 69/2013). INDENNITA’ TEMPORANEA
A CARICO INAIL
A CARICO INAIL
• dal 4° al 90° giorno: 60% R.M.G.
• dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% R.M.G.
(In caso di ricovero ospedaliero, l’Inail ha facoltà di ridurre di 1/3 l’indennità)
• Non esistono limiti alla durata dell’indennità temporanea erogata dall’Inail, che cessa solo nel momento in cui le condizioni cliniche sono ,
stabilizzate ed il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. (Attenzione, però, alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto [periodo di comporto] che possono essere stabilite dai vari contratti collettivi).
che possono essere stabilite dai vari contratti collettivi)
R.M.G.: Retribuzione fissa mensile
R.M.G.: Retribuzione fissa mensile
1.
1
2.
3
3.
4.
Retribuzione ordinaria mensile :
Retribuzione
ordinaria mensile : 25
Importo lavoro straordinario mese precedente : 25
Importo annuo ferie e giornate di riposo 300
Importo annuo ferie e giornate di riposo :
Importo annuo mensilità aggiuntive : 300
SOMME A CARICO DATORE
SOMME A CARICO DATORE
• Giorno infortunio: è considerato come lavorato, quindi deve essere interamente retribuito
essere interamente retribuito
• Carenza
Carenza (3 gg.):
(3 gg.): (3 giorni di calendario; quindi anche sabati e (3 giorni di calendario; quindi anche sabati e
domeniche) 60% della retribuzione, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva
• Festività: integrazione fino al 100% retribuzione
• Altri giorni: secondo le disposizioni del CCNL
MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIE PROFESSIONALI
Nell'attuale sistema delle malattie professionali (sia
nell'industria che nel settore agricolo) a seguito delle sentenze
n 179/88 e 206/88 della Corte costituzionale,
n.
costituzionale per malattie
professionali devono intendersi:
 sia quelle tassativamente elencate dalla legge,
legge contratte
nelle lavorazioni indicate (malattia professionale tabellata);
 sia quelle non espressamente elencate,
elencate ma di precisa origine
professionale (malattia professionale non tabellata).
MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIE PROFESSIONALI
Malattie tabellate
Malattie tabellate
Il Ministero del lavoro ha approvato (DM 9.4.2008) il nuovo elenco
delle malattie professionali nell
nell'industria
industria e nell
nell'agricoltura
agricoltura che
danno diritto all'indennizzo qualora denunciate entro il termine
massimo indennizzabile variabile da una malattia all'altra.
MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIE PROFESSIONALI
Malattie non tabellate
In questo caso l'INAIL ha fornito delle linee guida (circ. n. 35 del
16.7.1992 ) da cui si può ricavare quali siano le malattie non
tabellate che, a determinate condizioni, possono essere
riconosciute come malattie professionali dall
dall'INAIL
INAIL medesimo.
medesimo
MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE
M l tti
Malattia
Malattie da posizioni incongrue
(a carico della colonna
vertebrale, articolazioni, sistema
muscolare e circolatorio)
C di i i per il riconoscimento
Condizioni
i
i
t di malattia
l tti
professionale
•
•
•
Malattie derivanti da strumenti
vibranti non tabellate in quanto
provocate da utensili non
compresi nelle voci
Malattie allergiche per la cute e
all'apparato respiratorio dovute
a sostanze non tabellate
•
•
esistenza di un rischio professionale in grado di
influenzare più di ogni altro fattore extralavorativo
l'insorgere della malattia;
dimostrazione mediante un quadro clinico e
radiologico della localizzazione della malattia rispetto
alla normalità della popolazione;
dimostrazione mediante dati statistici di una
maggiore incidenza della malattia presso una certa
categoria professionale.
comprovata esistenza di un effettivo e prolungato
rischio da verificare in base alla frequenza ed
accelerazione delle vibrazioni;
significatività degli esami strumentali specifici.
effettuazione di test allergometrico da cui risulti
l'origine professionale
INFORTUNIO IN ITINERE
circolare 52 del 23 ottobre 2013
•
Salvo il caso di deviazione o interruzione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate
occorsi alle persone assicurate 1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
quello di lavoro,
2) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
lavoratore ha più rapporti di lavoro, 3) qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (art. 2, co. 3, D.P.R. 1124/1965 ‐ Linee guida INAIL 15.6.1998 ‐ INAIL, nota 12.1.2004). La copertura assicurativa non opera
La copertura assicurativa non
a)
in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata L'interruzione o deviazione sono necessitate
comunque non necessitata. L'interruzione o deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti. b) qualora l'infortunio sia direttamente causato dall'abuso di alcolici, psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; c) nell'ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida. guida
MEZZI di TRASPORTO DIVERSI da QUELLI PUBBLICI
Prima di procedere ad indennizzare
Prima
di procedere ad indennizzare un infortunio in itinere occorso al lavoratore che si un infortunio in itinere occorso al lavoratore che si
sia servito (per recarsi e tornare dal lavoro) di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, l'INAIL accerta che (Cass. 6531/1995, 3970/1999, 6211/2008): 1) i mezzi pubblici di trasporto non coprano l'intero percorso abitazione‐lavoro; 2) gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all'orario di lavoro; 3) le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore; 4)) non siano approntati dal datore di lavoro mense ed alloggi idonei a consentire la sosta e il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento; 5) sia salvaguardata la libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione. CASISTICA:
•
La mancanza del mezzo pubblico non giustifica
La mancanza del mezzo pubblico
non giustifica ll'indennizzabilità
indennizzabilità dell
dell'infortunio
infortunio occorso usando l'auto personale per recarsi al lavoro, se il tragitto casa/lavoro è ragionevolmente percorribile a piedi; nella valutazione occorre tener conto dell'età
e dello stato di salute del lavoratore, oltre che delle asperità del percorso e delle condizioni del lavoro (Cass. 8929/1997). di i i d l l
(C
8929/1997)
•
Costituisce infortunio in itinere indennizzabile quello occorso al lavoratore investito da un auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la
investito da un auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'azienda, ricorrendo la condizione dell'inerenza dello spostamento all'attività lavorativa prestata (Cass. 6374/1996). •
Costituisce infortunio in itinere l'essere investiti mentre si attraversa la strada per prendere l'autobus, al termine del turno di lavoro, se l'incidente è occorso a causa della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. 3970/1999).
della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. 3970/1999). Deviazioni del percorso
Deviazioni del percorso
• LLe interruzioni e le deviazioni del percorso dettate dalla i
i i l d i i id l
d
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necessità e, dunque, rientranti nella tutela, esse sono :
 le ipotesi di deviazione per ragioni di lavoro su direttive del datore di lavoro
 quelle determinate dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti ( prestare soccorso a vittima di incidente stradale)
l
(
d
d
d l )
 causa di forza maggiore ( viabilità interrotta, guasti meccanici) di f
i
( i bilità i t
tt
ti
i i)
Mezzo privato coperto se l’uso è necessitato ( contemperare i doveri del lavoratore con
le esigenze umane e familiari
 Mezzo fornito dal datore di lavoro
 Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non ll
l
è
bl
bbl
bl
in tempo utile rispetto al turno di lavoro
 I mezzi pubblici obbligano ad attese decisamente lunghe
 I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
 La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga. In sostanza l’esame va effettuato caso per caso, in base a principi di ragionevolezza Per esempio quando la distanza tra
in base a principi di ragionevolezza. Per esempio quando la distanza tra abitazione e luogo di lavoro e la distanza da tali luoghi dalla più vicina fermata dei mezzi pubblici sia superiore a 1 km. Oppure quando l’utilizzo del mezzo privato comporti un risparmio in termini di tempo superiore complessivamente ad 1 ora
ad 1 ora
Infortunio in Missioni e trasferte
Relativamente agli infortuni occorsi durante le missioni o trasferte l'Inail pone alla base delle considerazioni la differenza che c'èè nello spostamento del lavoratore, tra lavoro abituale (infortunio in itinere) e lavoro in differenza che c
nello spostamento del lavoratore tra lavoro abituale (infortunio in itinere) e lavoro in
missione o trasferta. Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei
Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari; per cui il percorso non è determinato esclusivamente da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro. Diverso è il caso della missione o della trasferta poiché, in tali situazioni, il tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione o trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che il solo fatto che il lavoratore si trovi in missione o trasferta vale, di per sé, a connotare differentemente l'evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra abitazione e una sede di lavoro p
q
g
temporaneamente diversa: tutto ciò che accade in questo tragitto va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e connessa alla stessa funzionalmente; e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino alla sua conclusione (in altre parole non si tratterà di infortunio in itinere, ma di infortunio in attualità di lavoro). Infortuni in albergo
Infortuni in albergo
• L’Inail
’ il ritiene che anche gli infortuni occorsi ii
h
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i
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durante gli spostamenti del lavoratore per recarsi d ll' lb
dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta ll
i
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l'attività lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non
trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere; • e lo stesso anche per quelli occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
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