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malattia - Scuola di Formazione IPSOA
LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE MALATTIA LA NOZIONE O O Stato patologico che comporta un Stato patologico che comporta un'incapacità incapacità lavorativa lavorativa temporanea ovvero la totale impossibilità della prestazione. L’art.2110 del codice civile determina il trattamento del lavoratore in caso di malattia: diritto alla conservazione del posto di lavoro diritto ad un’indennità giornaliera rinvio a leggi speciali e CCNL per i trattamenti economici e per la determinazione dei periodi di comporto MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA Ci sono malattie l che h possono essere prive di d rilievo l giuridico d nell rapporto di lavoro perché non costituiscono impedimento alla normale prestazione di lavoro (es.: disturbi cardiaci meno gravi, le forme più comuni di menomazione della vista, carie dentaria); Ci sono casi che giustificano l’astensione dal lavoro per malattia anche se il lavoratore non è clinicamente affetto da malattia (es.: lavoratore clinicamente guarito da precedente malattia ma in convalescenza). MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA MALATTIA: NOZIONE GIURIDICA La malattia esonera il lavoratore p della p prestazione solo se e dall’adempimento quando comporti una incapacità lavorativa – – – – qualificata; temporanea; specifica; concreta concreta. La malattia costituisce una causa sopravvenuta di Sospensione del impossibilità parziale della prestazione, che viene rapporto pp di lavoro posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione Durante la malattia il datore di lavoro non può Conservazione del licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa, per un periodo di tempo generalmente posto di lavoro stabilito dai contratti collettivi Retribuzione Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, in generale posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro. lavoro Eventuale integrazione da parte dell'azienda (CCNL) al trattamento INPS. Per gli impiegati (no terziario) l'indennità è a carico del d t datore di lavoro l Il periodo di malattia nell'anzianità di servizio. deve essere computato Anzianità Non è utile alla maturazione del periodo di 3 mesi per la promozione automatica (mansioni superiori). superiori) periodi di sospensione dal lavoro per malattia sono utili per la maturazione del TFR (Art. 1, c. 3, L. 297/82) Obblighi del lavoratore Durante la malattia permangono gli obblighi di fedeltà, correttezza e di non concorrenza. Schematizzando, l’insorgere di una malattia nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato: legittima l’assenza del dipendente dal lavoro; comporta da un lato, il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutta la durata dell’evento, nei limiti di di un periodo di conservazione del posto, cosiddetto periodo di i d di i d l idd i d di comporto, la cui durata è stabilita, in genere, dalla contrattazione collettiva, dall’altro, il diritto del lavoratore a percepire prestazioni economiche assisten iali a carico dell’ INPS e generalmente economiche assistenziali a carico dell’ INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro nonché, in sostituzione o ad integrazione di tali prestazioni, trattamenti retributivi previsti d ll dalla contrattazione collettiva; i ll i non interrompe la maturazione dell non interrompe la maturazione dell’anzianità anzianità di servizio. di servizio PERIODO DI COMPORTO PERIODO DI COMPORTO Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge dai contratti collettivi, legge, collettivi dagli usi o secondo equità. equità Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, contratto dando il regolare preavviso. preavviso Il periodo di comporto La legge (art. (art 6, 6 R.D.L. R D L 13.11.1924, 13 11 1924 n. n 1825) fissa la durata del periodo di comporto in genere solo per la categoria degli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore: • 3 mesi: se l’anzianità di servizio non supera i 10 anni; • 6 mesi, se l’anzianità di servizio supera i 10 anni. Di regola i periodi di comporto sono stabiliti dalla contrattazione collettiva in misura che varia, normalmente, dai 6 ai 18 mesi e che deve ritenersi insindacabile in sede giudiziale. Se la legge non dispone e manca un contratto collettivo applicabile, applicabile il termine di comporto deve essere stabilito secondo equità (art. 2110, 2°c. cod. civ.). PERIODO DI COMPORTO PERIODO DI COMPORTO • N Nell’ipotesi in cui la durata del periodo di comporto sia determinata ll’i t i i il d t d l i d di t i d t i t in base all’anzianità di servizio, è necessario individuare i periodi utili per la determinazione di tale anzianità. • A tal fine, in assenza di puntuali indicazioni in merito, si ritiene vada p considerata l’anzianità che matura dalla data di assunzione, compreso l’eventuale periodo di prova, fino al momento in cui scade il periodo di comporto, • anche anche durante le assenze per malattia, infortunio, maternità durante le assenze per malattia infortunio maternità (astensione obbligatoria e facoltativa), allattamento, malattia del bambino, ferie, permessi retribuiti e non retribuiti, servizio militare di leva, richiamo alle armi. di leva, richiamo alle armi. PERIODO DI COMPORTO II contratti regolamentano la durata e le modalità di contratti regolamentano la durata e le modalità di determinazione del periodo di comporto che può essere: essere: • Secco, quando, ai fini del relativo calcolo, si considera la durata dell’assenza considera la durata dell assenza per ogni singolo per ogni singolo evento, eventualmente con la previsione di una particolare durata del comporto in caso di i l d d l i di ricaduta della stessa malattia; • P Per sommatoria, quando, ai fini del relativo calcolo, si t i d i fi i d l l ti l l i considerano tutti i periodi di assenza per malattia che p si sono verificati nell’arco di un predeterminato periodo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva. Il CCnL terziario prevede, ad esempio, all’articolo 175 che: “Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di g (g ) , 180 giorni (giorni di calendario) in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento (…)”; • Misto, quando la possibilità di recesso del quando la possibilità di recesso del datore di lavoro scatta dopo una certa durata di ogni malattia e comunque dopo che in un di ogni malattia e, comunque, dopo che in un certo periodo di tempo, fissato dal CCNL, si sono sommate assenze per malattia oltre un l l determinato numero di giorni sempre stabilito dal contratto collettivo CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO Periodi computabili i di bili • Giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività à infrasettimanali) che cadono nel periodo di assenza per malattia (Cass. (Cass 1.6.1992, 1 6 1992 n. n 6599 ) • Giorni di sciopero p che cadono nel p periodo di assenza p per malattia • Assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO CALCOLO DEL PERIODO DI Periodi non computabili Periodi non computabili • Assenze per malattia imputabile al datore di lavoro (Cass. (Cass 7.04.2003 7 04 2003 n. 5413) • Le assenze per infortunio e malattia professionale • Periodi di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio (Art. 20 D.P.R. 1026/76 ) • Ferie Le conseguenze del superamento del periodo di comporto • Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro; t di l • in assenza di una manifestazione di volontà di recesso, il rapporto pp rimane sospeso senza decorrenza dell’anzianità di servizio per alcun istituto. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda mantenere in essere il rapporto di lavoro oltre il termine del periodo di comporto, si ritiene opportuno che lo stesso receda tempestivamente, rispetto al suddetto termine, poiché l’esistenza di un prolungato lasso di tempo tra il termine del periodo di comporto e il recesso potrebbe essere valutata come una p f rinuncia da parte del datore di lavoro di avvalersi di tale facoltà. In genere, i contratti collettivi prevedono la i i ll i i d l possibilità, per il lavoratore, di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita una volta i d di tt ti t ib it lt superato il termine del periodo di comporto. • La richiesta deve essere formulata alla scadenza p , del suddetto periodo ed il datore di lavoro, su previsione contrattuale, è tenuto a concedere p l’aspettativa. CALCOLO DEL COMPORTO: ESEMPIO CCNL calzature: 13 mesi periodo di comporto L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove gg g il limite p predetto anche con p più malattie nell'arco di 30 mesi si raggiunga con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero. In caso di malattia con durata di 13 mesi consecutivi il lavoratore ha diritto ad usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 6, durante il quale non decorreranno retribuzione od oneri a carico dell'azienda dell azienda, né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale. Certificazione medica Certificazione medica I In caso di malattia, evento che rappresenta una delle ipotesi tutelate di di l tti t h t d ll i t i t t l t di sospensione dell'obbligazione contrattuale in capo al dipendente (art. 36 Costituzione; art. 2110 c.c.), la certificazione medica ha il duplice scopo di: ‐ legittimare l'assenza tramite la certificazione appunto di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro (il medico che redige il documento), ‐ comunicare ufficialmente tale situazione al datore di lavoro e all'Inps, per quanto concerne la conoscenza dell'evento e la sua durata, la sua copertura economica e normativa nonché l'eventuale p effettuazione delle visite di controllo. OBBLIGO di CERTIFICAZIONE TELEMATICA: ferma la facoltà dei lavoratori del settore privato di rivolgersi anche a un medico curante libero professionista di propria anche a un medico curante libero professionista di propria scelta, la certificazione da parte di un medico dipendente o convenzionato con il SSN ‐ e quindi in modalità telematica ‐ di t i diventa invece obbligatoria nei seguenti casi (alternativi tra bbli t i i ti i ( lt ti i t loro): ‐ eventi di malattia di durata, singolarmente considerati, superiore a 10 giorni i 10 i i (quindi da 11 in su); ( i di d 11 i ) ‐ terza assenza per malattia (a prescindere dalla durata) nell'anno solare. • FFanno eccezione i a quanto sopra, le assenze per malattia t l l tti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in questi casi, a prescindere dalla durata e dalla numerosità delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata e, fino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica con l'ingresso anche di questi soggetti può essere prodotta in forma cartacea (INPS questi soggetti, può essere prodotta in forma cartacea (INPS, circ. 9.9.2011, n. 117). CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE: la certificazione di malattia viene compilata dal medico curante (art. 7, DPCM 26.3.2008) o dalla struttura sanitaria e consta di due sezioni: 26.3.2008) o dalla struttura sanitaria e consta di due sezioni: ‐ il certificato vero e proprio, che indica anche la diagnosi; ‐ l'attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi. Eccezion fatta per la presenza o mancanza della diagnosi, il contenuto restante è identico e riporta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) dati identificativi d ti id tifi ti i del medico che redige il certificato; d l di h di il tifi t dati di prognosi, ossia inizio e termine previsto della malattia; se si tratti di inizio, continuazione o ricaduta; se si tratti di visita ambulatoriale o domiciliare; nome cognome codice fiscale data e luogo di nascita del lavoratore; nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del lavoratore; residenza o domicilio abituale del lavoratore, completo di città, indirizzo, e cap.; in caso di reperibilità durante la malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato espressamente il nominativo indicato presso l'abitazione, se diverso dal proprio, la città, l'indirizzo e il cap. In occasione della visita, il lavoratore ha l'onere di mostrare al medico la propria tessera sanitaria (PCM, circ. 18.3.2011, n. 4). A conclusione della procedura, il medico ‐ anche nel caso in cui sia impossibilitato a stampare la certificazione A conclusione della procedura, il medico anche nel caso in cui sia impossibilitato a stampare la certificazione ‐ deve deve rilasciare al lavoratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi), grazie al quale, inserendo anche il proprio codice fiscale, il lavoratore può accedere al sito internet INPS e ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione (INPS, circ. 16.4.2010, n. 60). ACCERTAMENTO SANITARIO SULL’INFERMITA’ TEMPORANEA La legge (D.M. 15 luglio 1986) impone al lavoratore assente per malattia l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, g fasce orarie ggiornaliere dalle 10 alle 12 e nelle seguenti dalle 17 alle 19. RATIO: COMBATTERE L’ASSENTEISMO ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO L’assenza ingiustificata dal domicilio nella fascia oraria di p reperibilità costituisce p e comportamento illecito p nei inadempimento contrattuale confronti dell’istituto previdenziale indipendentemente dalla sussistenza della malattia che giustifica l’astensione dal lavoro (Cass. 24 luglio 2000, n. 9709). ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO In caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare il medico deve informare il lavoratore e la sede INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro ed invitare il lavoratore per il giorno successivo non festivo alla visita di controllo ll ambulatoriale. b l i l Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni. ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO Ipotesi Conseguenze Assenza all'unica visita di controllo Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni ed erogazione dell'intera indennità per i restanti giorni di malattia Assenza alla prima visita Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la 2ª visita 2 Assenza alla seconda visita • • Assenza alla terza visita Perdita dell'indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia; riduzione del 50% dell dell'indennità indennità per i giorni successivi Interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno i d ll' dell'assenza. L'i d L'indennità ità viene i corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la malattia. ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO Assenza alla visita domiciliare giustificata giustificata, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia Assenza alla visita domiciliare i i tifi t ingiustificata, seguita it d da visita i it ambulatoriale che conferma la malattia Perdita dell'indennità (per un massimo i di 10 giorni) i i) per i giorni i i di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale Assenza alla seconda visita di controllo dopo una prima che ha confermato la prognosi • • La nuova visita precede la scadenza della prognosi: perdita dell'indennità dal giorno dell'assenza La nuova visita viene fatta dopo la scadenza della prognosi (rinnovata da altro certificato): perdita d ll'i d dell'indennità ità dal d l giorno i successivo i alla scadenza (INPS circ. n. 134421 del 8.8.1984) GIUSTIFICATO MOTIVO DI ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO Le sanzioni non non vengono comminate in caso di: ‐ ricovero ospedaliero; periodi già accertati da precedente visita di controllo; ‐ periodi già accertati da precedente visita di controllo; ‐ assenza dovuta a giustificato motivo oggettivo. Ricorre nelle seguenti ipotesi individuate dall’INPS: Forza maggiore; Situazioni Sit i i che h abbiano bbi reso imprescindibile i i dibil ed d indifferibile i diff ibil la l presenza personale del lavoratore altrove; Concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici i diff ibili ovvero che indifferibili, h non potevano essere effettuati ff i in i ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Per assenza si intende anche: Per assenza si intende anche: • Allontanamento fisico del lavoratore in orario compreso p nelle fasce di reperibilità • Rifi Rifiuto volontario di sottoporsi alla visita del medico di t l t i di tt i ll i it d l di di controllo • Assenza nel momento dell’accesso del medico, con successivo rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico stesso del medico stesso (circ. Inps n° 136/2003) ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Inoltre, la giurisprudenza considera assenza: l l d d • Non aver udito il campanello (Cass. 3512/90) Non aver udito il campanello (Cass 3512/90) • La mancanza del nominativo sul citofono (Trib. Milano 1990) • Assenza avvenuta per consegnare il certificato all’azienda (Cass. 814/90) • La La visita presso il medico curante senza l visita presso il medico curante senza l’urgenza urgenza (Cass. (Cass. 8897/96) ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO La giurisprudenza considera giustificata l’assenza dovuta a: • Per iniezioni dal vicino di casa (Cass. n° 7098/91) • Attività di volontariato (Cass. 2604/90) • La visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. 1593/98) • Cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. 8544/2001) SINDACABILITA’ DEI REFERTI MEDICI SINDACABILITA DEI REFERTI MEDICI • Sia in caso di contrasto fra certificato del medico curante, che in caso di concordanza tra di essi, il lavoratore e il datore di lavoro che vi abbiano interesse possono contestarne il contenuto. contenuto • Spetta S tt all giudice i di valutare l t l’ tt dibilità dei l’attendibilità d i certificati tifi ti sulla base di tutte le circostanze concrete. Malattia • A decorrere dal 14/09/2011 è in vigore la nuova modalità di invio dei certificati medici in modalità telematica. Come funziona: -Il medico trasmette al SAC (servizio accoglienza centralizzato) il certificato tifi t medico di telematico t l ti contenente t t oltre lt a diagnosi di i e prognosii i dati integrativi relativi alla reperibilità del lavoratore (se diversa). -Il datore di lavoro può richiedere la ricezione telematica mediante due canali: - nell’area riservata dell’INPS -Mediante ricezione all’indirizzo di PEC comunicato all’INPS Datore di lavoro a decorrere dal 14 settembre 2011 Il datore di lavoro non può più chiedere al ld di l ò iù hi d l lavoratore assente per malattia l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà t d ll’ tt t i di l tti d à prenderne visione avvalendosi esclusivamente dei servizi posti in essere dall’INPS quali servizi posti in essere dall’INPS , quali visualizzazione tramite pin sul sito internet dell’istituto, ovvero ricezione tramite posta elettronica certificata (peC). p Modalità di accesso al sistema telematico tramite pin telematico tramite pin Il datore di lavoro, per poter accedere all’attestazione di malattia dei propri dipendenti all’attestazione di malattia dei propri dipendenti deve richiedere l’assegnazione di un codice Pin per ll’accesso accesso ai servizi telematici dell ai servizi telematici dell’ INPS . INPS Qualora il datore di lavoro sia già in possesso di un PIN per altre finalità l’Istituto PIN per altre finalità, l Istituto provvederà ad provvederà ad aggiungere all’autorizzazione al servizio “Consultazioni attestati di malattia”. Datori di lavoro Invio tramite PEC Datori di lavoro ‐ Invio tramite PEC il datore di lavoro che voglia richiedere l’invio degli attestati di malattia dei il datore di lavoro, che voglia richiedere l’invio degli attestati di malattia dei propri lavoratori tramite PeC, è tenuto ad inoltrare richiesta all’ INPS richiesta all’ INPS all’indirizzo di posta certificata di una sede INPS; utilizzando lo stesso indirizzo di PeC al quale dovranno essere destinate le attestazioni di malattia ricevuta dall’istituto da parte dei medici curanti. Infine, al datore di lavoro privato è riconosciuta la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identif i di d i di i il di ll id if icativo i i del d l certificato inviato per via telematica dal medico. Consultazione mediante codice fiscale e numero di protocollo Il datore di lavoro ha la possibilità di ricerca e consultazione degli attestati di malattia : g tramite il codice fiscale del dipendente e il numero di protocollo dell’attestato, ll d ll’ accedendo al portale inPS accedendo al portale inPS www.inps.it ‐ www inps it servizi on‐line, servizi on line consultazione degli attestati di malattia. Ill datore di lavoro può avvalersi dei servizi resi disponibili dall’inPS anche per tramite dei propri intermediari. Lavoratore Con le nuove modalità di invio telematico del C l d li à di i i l i d l certificato di malattia direttamente all’ INPS da parte del medico curante, il lavoratore avente t d l di t il l t t diritto all’indennità di malattia a carico dell’ INPS non è più tenuto a trasmettere: il certificato di malattia all’ Inps ‐ l’attestazione di malattia al datore di lavoro eccetto eccetto i casi di impossibilità di invio telematico i casi di impossibilità di invio telematico da parte del medico. Nell’ipotesi in cui il medico sia N ll’i t i i i il di i impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica e pertanto rilasci la telematica e pertanto rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a lavoratore è tenuto a recapitare ovvero inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro due , giorni dal rilascio, il certificato e l’attestazione di malattia, rispettivamente all’ INPS e al datore di lavoro. IIn caso di assenza per malattia di l tti protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso dopo il secondo ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o p da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Anche per il lavoratore è possibile accedere ai dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante. accedendo al portale www.inps.it ‐ servizi on‐line, sono disponibili per i lavoratori due servizi: “consultazione servizi: consultazione attestati di malattia attestati di malattia” al quale il lavoratore può accedere mediante al quale il lavoratore può accedere mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato; “consultazione certificati di malattia” tramite un codice Pin, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico se indicato dal medico; comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico; invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC): il lavoratore in possesso di una casella PEC, inviando una e‐mail certificata all’indirizzo di PeC della sede INPS territorialmente competente, indicando i propri dati anagrafici completi e il codice fiscale può fare richiesta di ricevere in automatico ogni certificato/attestato di malattia fiscale, può fare richiesta di ricevere in automatico ogni certificato/attestato di malattia che lo interessa; invio alla casella di posta elettronica: il lavoratore non in possesso di PeC può chiedere all’ INPS di inviare i suoi attestati di malattia ad un indirizzo di posta elettronica da lui indicato, e può farne richiesta esclusivamente collegandosi all’area riservata del sito dell’ INPS , autenticandosi tramite il codice Pin. dell INPS autenticandosi tramite il codice Pin MANCATA TRASMISSIONE ON LINE: La ricezione da parte dell'INPS dei certificati cartacei inviati da medici del SSN o con esso convenzionati verrà segnalata alle autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione esercizio dell azione disciplinare, tramite un sistema automatizzato di monitoraggio. disciplinare tramite un sistema automatizzato di monitoraggio Lo stesso istituto, tuttavia ha preso atto dell'esistenza di alcune situazioni particolari quali: ‐ gli eventi di malattia comportanti ricovero ospedaliero; le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso; ‐ le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso; ‐ l'impossibilità del medico a utilizzare il sistema di trasmissione telematica. In tutti questi casi, ove non sia praticabile la trasmissione on line della certificazione di malattia ovvero si è in presenza di una deroga prevista dalla normativa di di malattia, ovvero si è in presenza di una deroga prevista dalla normativa di riferimento, vi è l'obbligo per le strutture Inps di accettare la certificazione cartacea regolarmente compilata e inoltrata (INPS, msg. 20.4.2011, n. 9197). CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA • Se l'evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia il medico curante deve farne menzione nel stessa malattia, il medico curante deve farne menzione nel certificato attraverso la procedura telematica ovvero, nei , ( , , casi residuali, nel modello cartaceo (art. 2, co. 6, D.L. 30.12.1979, n. 663, conv. L. 29.2.1980). • IIn caso di continuazione di malattia, non sono coperti di i i di l i i dall'indennità economica i giorni di ritardo (nella procedura telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di trasmissione tardiva) compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva. successiva • Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta, quella cartacea (nei casi ancora previsti), entro i 2 giorni dal rilascio, e quella telematica in tempo reale risulta rilasciata in ritardo si ha la perdita telematica, in tempo reale, risulta rilasciata in ritardo si ha la perdita dell'indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione, fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della malattia retroagisce di oltre un giorno da l bl d l d d ll l d l d quello del rilascio (INPS, circ. 147/1996). In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i 2 periodi b d i i di i i h i2 i di costituiscano un unico evento morboso (INPS, circ. 28.1.1981, n. 134368). ATTENZIONE • C Come nel caso di inizio della malattia, il certificato medico l di i i i d ll l tti il tifi t di può far decorrere la continuazione della stessa al massimo dal giorno precedente a quello del rilascio. • Lo stesso vale in caso di ricovero ospedaliero, certificato dall’ospedale dall ospedale, seguito da un periodo di malattia, certificato seguito da un periodo di malattia certificato dal medico curante. Se il ricovero cessa nella giornata di venerdì e si prevede una continuazione della malattia, la giornata del sabato deve essere certificata dalla guardia medica. g La ricaduta • P Perché un evento morboso possa essere considerato hé b id ricaduta nella stessa malattia, è necessario che lo stesso si manifesti entro 30 giorni dalla data di guarigione della manifesti entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente e che il medico barri la relativa casella sul certificato. • In tale ipotesi, sebbene vi sia un intervallo temporale con ripresa dell’attività lavorativa tra un’assenza per malattia e p p l’altra, l’evento morboso è considerato e gestito anche ai fini dell’indennizzabilità come unico e continuativo. • PRONTO PRONTO SOCCORSO: SOCCORSO il certificato cartaceo il tifi t t ( d lità (modalità ancora attiva fino a quando anche le strutture in questione non saranno passate alla procedura telematica e nei casi in cui, una vota passate, non sia possibile utilizzare la procedura telematica) non nei casi ancora previsti) rilasciato dal pronto soccorso è idoneo a legittimare p g l'assenza ove non si limiti a indicare la patologia ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa; • ove ove tale indicazione manchi, il certificato non sarà tale indicazione manchi, il certificato non sarà automaticamente respinto ma sarà valutato dal centro medico legale dell'Inps (INPS, msg. 7.11.2003, n. 968). ALCUNI CASI INTERESSANTI ALCUNI CASI INTERESSANTI PROVA ESTRINSECA DELLA SIMULAZIONE Il sig. S. chiede 15 gg. di ferie che non gli vengono concessi. All’inizio del periodo di ferie non concesse – un lunedì – comunica di essersi ammalato, indicando come luogo di degenza una l località li à estera. Contestazione, licenziamento, impugnazione giudiziale. LLa convenuta chiede hi d che h venga ordinato di all ricorrente i di esibire ibi i biglietti aerei. Ne risulterà che i biglietti, per viaggi di andata e ritorno distanziati di 15 giorni, erano stati prenotati un mese prima dell’inizio della pretesa malattia. (Pret. Parma 3 maggio 1990; Trib. Milano 3 luglio 1991) ALCUNI CASI INTERESSANTI ALCUNI CASI INTERESSANTI PROVA FONDATA SU INCONGRUENZA FRA DIAGNOSI E TERAPIA. Al sig. B., assente per due mesi per “sindrome ansioso-depressiva”, risulta essere stata prescritta soltanto una pastiglia di Tavor da mg 1 al giorno. La valutazione del CTU è nel senso che una depressione del tono dell’umore curata soltanto con un blando ansiolitico in misura cosìì ridotta id tt non configura fi i f infermità ità tale t l da d costituire tit i impedimento i di t alla prestazione lavorativa rilevante sul piano medico-legale per un periodo di due mesi. (Pretura Torino 19 gennaio 1989 e C.t.u. Gatti – Ridl 1989; in senso conforme: Cassazione 5 maggio 2000 n. 5622) ALCUNI CASI INTERESSANTI L’“INGEGNERIA CERTIFICATIZIA” Il sig. G. si assenta dal lavoro per periodi di tempo molto lunghi, in parte g p giustificati da aspettative p per motivi vari,, o da ferie,, in p p parte da certificati relativi a malattie diverse ma tra loro consecutive. Egli si cura comunque sempre di “guarire” qualche giorno prima della scadenza del periodo di comporto. p p Licenziato per simulazione di infermità, ricorre in giudizio. Il giudice convalida il licenziamento osservando come la serie di coincidenze tra inizio o fine della malattia e inizio o fine di altre cause di assenza costituisca un insieme di indizi gravi e concordanti di simulazione: è un caso – si legge nella motivazione della sentenza – di abile “ingegneria certificatizia”. (Tribunale di Milano 22 gennaio 2007) La Malattia insorta all’estero La Malattia insorta all estero Paesi Ue o con en ionati Paesi Ue o convenzionati • In caso di eventi morbosi insorti in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi con cui esistono convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, il lavoratore deve presentare all’istituzione sanitaria straniera competente, munito della tessera europea assicurazione malattia (team) o altro documento equipollente (a i i l tti (t ) lt d t i ll t ( seconda del paese di destinazione), entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia. • L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’i INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati (Messaggio n. 28978/2007). eventualmente effettuati (Messaggio n. 28978/2007). Paesi extra Ue Per quanto riguarda i lavoratori occupati in italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi: • che non fanno parte della Unione europea ovvero • che che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi specifici che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi specifici che regolano la materia, l’ INPS (circolare n. 95‐bis/2006) procederà alla corresponsione dell’indennità di malattia solo dopo la presentazione all’istituto stesso della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il predetto adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, ma che hanno stipulato con l’ Italia, o con la Ue, convenzioni o accordi specifici che p , , p f disciplinano la materia. A tal proposito viene evidenziato come spesso, in p p p alcune ambasciate o consolati operanti presso i predetti Paesi, i certificati originali siano esaminati da medici di loro fid cia da medici di loro fiducia. Tali medici, dopo averne confermata la veridicità, consegnano ai lavoratori ammalati: il t i l ti la certificazione “originale” convalidata, ovvero, f “ ” in sostituzione di questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana. TRATTAMENTO ECONOMICO LL’indennità indennità di malattia spetta dal 4 di malattia spetta dal 4° giorno di malattia (primi di malattia (primi tre giorni definiti carenza). Il quarto giorno è computato dalla data di inizio di malattia Il quarto giorno è computato dalla data di inizio di malattia dichiarata nel certificato medico e comunque non anteriore al giorno precedente a quello della visita medica. PAGAMENTO Datore di lavoro Il trattamento economico di malattia è corrisposto agli aventi diritto del datore di lavoro anche, anche di norma, norma quando le indennità temporanee sono a carico dell'INPS (art. 1, D.L. 663/79 ‐ L. 33/80). Gli importi anticipati per conto dell'INPS sono conguagliati li i dal d l datore d di lavoro, l attraverso il mod. d DM 10/2, con i contributi e le altre somme dovute allo stesso INPS. PERIODI COPERTI DALL’INDENNITÀ L'indennità à di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare Nel periodo massimo di 180 giorni Sono compresi Tutti i giorni di malattia, inclusi quelli per i quali l'indennità di malattia non è stata corrisposta, quindi anche: i giorni di carenza; Non sono compresi I giorni per maternità I giorni di infortunio sul lavoro e malattia professionale I giorni di malattia tubercolare I giorni di malattia causata da terzi i giorni festivi; i giorni non indennizzati d per mancata o tardata certificazione. I GIORNI INDENNIZZATI • P Per glili operaii spetta tt per tutte t tt le l giornate feriali comprese nel periodo di malattia • Per gli impiegati per tutte le giornate della settimana con esclusione delle festività nazionali cadenti di domenica. domenica MISURA DELL’INDENNITÀ MISURA DELL INDENNITÀ Operai (compresi g ), salariati agricoli), e impiegati Commercio Dipendenti di pubblici esercizi p e laboratori di pasticceria non artigiani Dipendenti delle imprese dello spettacolo Primi 3 g giorni (carenza) non dovuta non dovuta non dovuta Dal 4° al 20° giorno 50,00% 80,00% 60,00% Dal 21° 21 al 180° 180 giorno 66 66% 66,66% 80 00% 80,00% 80 00% 80,00% Periodo LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Qualifica Impiegati (solo terziario) Operai retribuiti ad ore Retribuzione Retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia più rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, quattordicesima, d altre l mensilità l à aggiuntive, premi, ecc.)) diviso d 30. Qualora l non vi fosse l'intero mese retribuito il divisore sarà dato dal numero delle giornate di lavoro prestate (incluse domeniche e festività) per la retribuzione corrente e dal valore 30 per il rateo delle mensilità aggiuntive Retribuzione lorda del mese (periodo di paga mensile) o delle 4 settimane (periodo di paga settimanale) immediatamente precedente ll'inizio inizio della malattia diviso il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (in caso di settimana corta le seste giornate, anche se lavorate, si calcolano moltiplicando le giornate retribuite per il coefficiente 0,20) più il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, (tredicesima premi ecc.) ecc ) diviso 25 (per gli operai edili e i lavoratori ortofrutticoli e agrumari, in luogo del rateo delle mensilità aggiuntive, deve essere presa in considerazione la maggiorazione retributiva prevista dal CCNL) Se il mese precedente la malattia non è stato interamente lavorato (ad esempio per assunzione intervenuta in corso mese ovvero per eventi di p p p malattia, infortunio, maternità o ogni altro caso di assenza senza diritto a retribuzione), per determinare la retribuzione media globale giornaliera è necessario: dividere l’imponibile previdenziale del mese precedente (escludendo l’eventuale importo a titolo di integrazione malattia) per il numero delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite) cadenti delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite) cadenti nel periodo lavorato escludendo, dunque, le giornate di malattia, infortunio, ecc. includendo, invece, le giornate a retribuzione ridotta come ad esempio le giornate con allattamento; come ad esempio le giornate con allattamento; dividere per 30 il/i rateo/i di mensilità aggiuntiva/e; sommare i due importi così calcolati. Nel caso in cui l’evento morboso si manifesti nello stesso mese dell’assunzione dell assunzione, si ritiene che, ai fini della determinazione della si ritiene che ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera, si possa alternativamente: • determinare l’imponibile previdenziale relativo ai giorni lavorati e p p g dividerlo per il numero di giornate (incluse le domeniche e i giorni festivi) escluse dal periodo di malattia, dividere la retribuzione lorda per 12 (eventualmente moltiplicare per due) e dividere ulteriormente per 30 per calcolare l’incidenza delle mensilità l i 30 l l l’i id d ll ili à differite, sommare gli importi così determinati; • utilizzare come imponibile previdenziale la retribuzione lorda (arrotondata all’unità di euro) e dividerla per 30, dividere il/i rateo/i di mensilità aggiuntiva/e per 30 per calcolare l’incidenza delle mensilità differite, sommare gli importi così determinati. LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Qualifica Retribuzione Operai retribuiti in misura i fissa fi mensile Retribuzione lorda del mese diviso 26 più rateo mensile elementi ricorrenti diviso 25. In caso di mese non interamente lavorato vale quanto detto per gli operai g p retribuiti ad ore RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA •Imponibile previdenziale mese precedente / Integrazione malattia, preavviso e competenze plurimensili Operai: giorni lavorati se retribuiti a ore ((compreso p sabato in caso di settimana corta), 26 se retribuzione mensilizzata e periodo interamente lavorato Impiegati: 30 o minor periodo lavorato + Ratei mensilità aggiuntive / Operai: 25 Impiegati: 30 Il caso dei lavoratori part‐time circolare n. 41/2006 i • Nella definizione del riproporzionamento della p p retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità economica a carico dell’istituto, ll’ INPS precisa che per il part INPS precisa che per il part‐time time verticale o verticale o misto (per il part‐time orizzontale non si pone il problema del riproporzionamento della il problema del riproporzionamento della retribuzione) il periodo di retribuzione di riferimento per la quantificazione del trattamento economico è il seguente: Esempio Esempio I i ti Impiegati retribuzione dei 12 mesi che precede l’inizio della malattia Diviso nn. gg. convenzionalmente indennizzabili cioè 360 Più mensilità aggiuntive Diviso 360 = retribuzione media globale giornaliera La retribuzione così ottenuta, rapportata alle previste percentuali di indennizzo (50% e 66,66%) viene erogata con queste modalità: l à la malattia che inizia durante un periodo lavorato va la malattia che inizia durante un periodo lavorato va indennizzata per l’intera durata, anche se sfora su periodi di pausa contrattuale (evento tipico del part‐time verticale); la malattia che invece inizia in un periodo di pausa contrattuale va valutata diversamente a seconda che: contrattuale va valutata diversamente a seconda che: g l’evento sia insorto entro 60 giorni ovvero 2 mesi dall’ultimo giorno lavorato; l’ l’evento sia insorto successivamente. i i i Evento insorto entro i 60 giorni ovvero 2 mesi ovvero 2 mesi Evento insorto dopo i 60 giorni ovvero 2 mesi ovvero 2 mesi L’indennità viene calcolata con le L’i d ià i l l l modalità sopra indicate ma viene ridotta (‐1/3) in base ai criteri utilizzati per i lavoratori disoccupati o utilizzati per i lavoratori disoccupati o sospesi, cioè quantificata nella misura di 2/3 dell’indennità che sarebbe spettata ad un normale l lavoratore e viene erogata per tutte t i t t tt le giornate comprese nel periodo di malattia. L indennità determinata come sopra L’indennità determinata come sopra specificato spetta in misura intera cioè non viene ridotta di 1/3 ma viene erogata per le sole giornate in cui ci sarebbe stata la prestazione e non vengono pertanto indennizzate le giornate comprese nella pausa contrattuale contrattuale. L’indennità non spetta se la fine della L’i d ità tt l fi d ll prestazione coincide con la risoluzione del rapporto e non rappresenta dunque una pausa rappresenta dunque una pausa contrattuale di un contratto di lavoro in essere. INTEGRAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO I CCNL fissano un’integrazione a carico del datore di lavoro. Per evitare che il lavoratore in malattia percepisca una retribuzione più alta rispetto a quella riferita alla prestazione lavorativa si utilizza la lordizzazione: si lordizza l’indennità economica a carico INPS dell’aliquota dell aliquota contributiva a carico del lavoratore, prima di procedere al calcolo dell’integrazione • Retribuzione giornaliera diviso il coefficiente g giornaliero • Coefficiente giornaliero 26 impiegato commercio C ffi i i li 26 i i i Indennità di malattia • LA LORDIZZAZIONE Nella gestione delle integrazioni di malattia a carico ditta rispetto a quanto erogato dall'Istituto, va eseguita la cosiddetta operazione di lordizzazione per evitare che il cosiddetta operazione di lordizzazione per evitare che il dipendente percepisca una retribuzione più elevata del normale per effetto della non dovuta contribuzione su quanto erogato per conto dell'INPS. 69 un esempio chiarirà meglio il un esempio chiarirà meglio il concetto: • poniamo che un dipendente percepisca una retribuzione mensile pari a 500,00 euro; • la contribuzione a carico dipendente su questo importo è pari al 9,19% quindi a 45 95 euro; quindi a 45,95 euro; • trascurando l'aspetto fiscale, si potrebbe prevedere che il dipendente d rante n mese interamente la orato percepisca na retrib ione durante un mese interamente lavorato percepisca una retribuzione netta pari a 500,00 – 45,95 • = 454,05. 70 • Nel caso di malattia della durata di un mese, poniamo che il datore di lavoro: anticipi per conto dell'INPS lavoro: anticipi per conto dell INPS 300,00 euro; 300,00 euro; • integri la prestazione dell'INPS al 100% erogando 200,00 euro. 71 • Senza l'operazione Senza l operazione di lordizzazione il dipendente verrebbe a percepire: di lordizzazione il dipendente verrebbe a percepire: • 300,00 euro dall'INPS + 200,00 euro dal datore di lavoro • I contributi a carico dipendente calcolati solo su quanto erogato dal datore di lavoro poiché le quote INPS non costituiscono‐ come si è già detto in precedenza – imponibile previdenziale; • 300,00 euro + 200,00 euro ‐ (200,00 x 9,19%) = 300,00 + 200,00 – 18,38 = 481,62 euro. 72 • Per effetto della mancata contribuzione su 300,00 euro il dipendente percepisce una retribuzione più elevata rispetto a quella che percepisce una retribuzione più elevata rispetto a quella che percepirebbe in caso di normale espletamento dell' attività lavorativa (481,62 invece di 454,05). 73 • Nella determinazione della quota di integrazione a carico ditta, partendo dunque dall'importo dunque dall importo netto da corrispondere al dipendente, si deve tenere netto da corrispondere al dipendente, si deve tenere conto che su quanto erogato dall 'Istituto non è applicata alcuna contribuzione: 74 • Si dovrà operare nel seguente modo: Si dovrà operare nel seguente modo: valore lordo della retribuzione = euro 500,00 Meno valore netto INPS = euro 300,00 Uguale integrazione lorda a carico ditta = ? 75 LORDIZZAZIONE Esempio: • Aliquota 9,19% a carico del dipendente, il coefficiente di lordizzazione si ottiene nel modo seguente: 100 – 9,19 = 90,81 100 : 90,81 = 1,10 (coeff. di lordizzazione) 100 : 90,81 1,10 (coeff. di lordizzazione) 76 • Per operare con valori omogenei, l'unico dei tre importi che deve diventare lordo, poiché è netto, è rappresentato dalla quota di indennità p ; g g p p ,p corrisposta dall'INPS; seguendo la stessa logica sopra impostata, per lordizzare questo importo sarà sufficiente effettuare l'operazione che segue: • 300,00 x 100: (100 – 9,19) = 30.000,00: 90,81 = 330,36 euro • Ponendo che euro 330,36 siano erogati dall'INPS, il datore di lavoro dovrà , g , integrare con un importo pari a euro (500,00 – 330,36) = 169,64 • È ovvio che la quota di integrazione chiesta all'Istituto sarà sempre e solo q g p pari a euro 300,00 77 Esempio Esempio "Durante il periodo di malattia, prevista dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga: avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad un 'indennità INPS pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della giornaliera per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal 21 in poi b) ad un 'integrazione ad un integrazione dell dell 'indennità indennità da corrispondere dal datore di lavoro, da corrispondere dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); p p g (p ); 1)) 2) 75% per i giorni dal 4 al 20; 3) 100% per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto svolgimento del rapporto. 78 Esempio di RMGG di RMGG • P Presupponendo che nel periodo di paga precedente a d h l i d di d t quello in cui è insorto l'evento malattia, l'imponibile previdenziale sia pari a euro 1.237,00, il valore giornaliero si ottiene dividendo per 30 (divisore per gli impiegati ( commercio) e ottenendo l'importo di euro 41,23; • il valore del rateo mensile è ottenuto dividendo per 12 l'importo dei ratei che l'impiegato matura nell' anno, cioè (1 237 2 (1.237 x 2 mens.) : 12 = 206,14 e successivamente per 30 ) 12 206 14 i t 30 l'importo così ottenuto: 206,14 : 30 =6,87; • 41,23 + 6,87 = 48,10/2 = 24,05 La malattia nel contratto del commercio Gli obblighi del lavoratore • Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro. Trascorso un giorno dall’inizio giorno dall inizio dell dell’assenza assenza senza alcuna comunicazione, l senza alcuna comunicazione l’assenza assenza stessa potrà essere considerata stessa potrà essere considerata ingiustificata. • Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall’ospedale certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall ospedale in caso di ricovero ospedaliero o day in caso di ricovero ospedaliero o day hospital. Il numero di protocollo consente infatti al datore di lavoro di visualizzare il certificato on‐line, tramite il sito dell’Inps. • Il lavoratore non è più tenuto ad inviare una copia del certificato medico all’Inps; è lo stesso medico curante a provvedere all’invio telematico del certificato all’Istituto. Il certificato medico deve essere p prodotto entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza. A questo proposito ricordiamo che il certificato g q p p medico non giustifica le giornate di assenza antecedenti il giorno precedente la data del rilascio. Un esempio: Un esempio: il l il lavoratore è assente dal 18 al 22 giugno. t è t d l 18 l 22 i IlIl certificato medico dovrà riportare come data di rilascio certificato medico dovrà riportare come data di rilascio il 18 o al massimo il 19. E se la data di rilascio fosse tardiva, ad esempio il 20? La malattia sarebbe giustificata (e pagata) a partire dal 20; i giorni 18 e 19 sarebbero considerati assenze i i ifi ingiustificate e pertanto non verrebbero retribuiti né bb ib i i é dall’azienda, né dall’Inps. Il pagamento della malattia • P Per i primi tre giorni di malattia (la cosìdetta i i it i i di l tti (l ìd tt “carenza”) il lavoratore “ ”) il l t ha diritto al 100% della retribuzione, che sarà a totale carico del datore di lavoro (l’Inps non integra), ma solo per i primi due eventi nell’anno nell anno solare. Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66% solare Il terzo evento è infatti indennizzato solo al 66% (due terzi della retribuzione lorda giornaliera), il quarto al 50%. • I periodi di carenza del quinto evento e dei successivi eventi nell’anno solare non sono indennizzati dal datore di lavoro. • Questo Questo significa che dal quinto evento in poi, al lavoratore verranno significa che dal quinto evento in poi al lavoratore verranno potranno essere trattenute in busta paga fino a tre giornate di lavoro, pari a 3/26 della retribuzione lorda mensile. • Per i giorni dal 4° al 20°, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. • L’indennità di malattia è al 50% a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% lavoro fino al raggiungimento del 100%. • Dal 21° fino al 180° giorno, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, anche in questo caso indipendentemente dal numero di eventi nell’anno solare. • L’indennità di malattia è per il 66,66 % a carico dell’Inps e viene integrata dal datore di lavoro fino al raggiugnimento del 100%. In quali casi il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei giorni carenza indipendentemente dal numero di eventi • P Per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni l tti ii i i l i f i 12 i i (considerando quindi i giorni di calendario intercorrenti fra la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante) riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante). • Per tutte le malattie successive all’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice (certificato del ginecologo attestante la id d ll l t i ( tifi t d l i l tt t t l data presunta del parto). • Per ricovero day hospital o ricoveri ospedalieri. • Per Per sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che sclerosi multipla progressiva o qualsiasi patologia grave che comporti tarapie salvavita. INFORTUNIO SUL LAVORO Infortunio Evento occorso al lavoratore: •durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (f (fa eccezione l’infortunio in itinere) i l’i f i i ii ) •per causa violenta •che abbia comportato inabilità temporanea, permanente o morte del lavoratore d ll DEFINIZIONE INFORTUNIO DEFINIZIONE INFORTUNIO L’art. 2, c. 1, del D.P.R. n° 1124/1965 identifica l’infortunio come l'evento occorso al p in occasione di lavoratore per causa violenta lavoro e da cui sia derivata la morte o p , l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione assoluta che comporti l astensione dal lavoro dal lavoro per più di tre giorni DEFINIZIONE INFORTUNIO • L’infortunio, pertanto, è coperto dall’assicurazione obbligatoria presso l’Inail non soltanto nel caso in cui avvenga “per causa” di lavoro, ma più genericamente se avviene “in occasione” di lavoro. i “i i ” di l Infortunio Obblighi delle parti Il lavoratore: •avvisa immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio •si reca, su indicazione del datore di lavoro e munito della richiesta di visita medica, presso il più vicino ambulatorio pronto soccorso o medico di famiglia per la valutazione delle conseguenze medico di famiglia per la valutazione delle conseguenze dell’infortunio •invia al datore di lavoro i certificati medici di diagnosi e prognosi i i ld di l i ifi i di i di di i i (primo ed eventuali successivi) •prima di rientrare in servizio deve produrre il certificato di chiusura infortunio Infortunio Obblighi delle parti Il datore di lavoro: •al verificarsi dell’infortunio invia il lavoratore presso il più vicino ambulatorio INAIL, pronto soccorso o medico di famiglia. •verifica la prognosi contenuta nel primo certificato medico ed eventualmente inoltra la denuncia d’infortunio •annota l’infortunio sull’apposito registro •verifica che il lavoratore, prima di riprendere servizio abbia prodotto il certificato di idoneità all’attività lavorativa Infortunio Denuncia d’infortunio •mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica •allegando i certificati medici ll d i tifi ti di i •on‐line (in questo caso la certificazione deve essere •on‐line (in questo caso la certificazione deve essere inoltrata solo su richiesta) La sede INAIL competente a trattare le denunce d'infortunio sul lavoro e malattia professionale è quella nel cui territorio ll'assicurato assicurato ha stabilito il proprio domicilio (cioè la sede ha stabilito il proprio domicilio (cioè la sede principale dei suoi affari ed interessi). • D Dal 1° l 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere l li 2013 l d i di i f t i d effettuata esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicativo disponibile sul portale www.inail.it. • IIn caso di difficoltà tecniche nell'invio telematico in di diffi l à i h ll'i i l i i prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia (cioè entro due giorni dalla ricezione del ( g certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell'evento) i datori di lavoro devono trasmettere la denuncia via PEC utilizzando l'apposito trasmettere la denuncia via PEC utilizzando l apposito modulo 4bis PREST (INAIL circ. n. 34/2013). • Per gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni il datore di dal lavoro superiore a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere per via t l telematica all'INAIL, a fini assicurativi, la ti ll'INAIL fi i i ti i l denuncia entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, indipendentemente da g g ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità (v. anche INAIL circ n 51/1988) INAIL circ. n. 51/1988). Infortunio Destinatari della denuncia e tempi Nel caso di morte o pericolo di morte per l’infortunato: •all’INAIL entro 24 ore mediante telegramma •all’INAIL (sede competente per la residenza del lavoratore) entro 2 giorni entro 2 giorni •all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui •all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui l’infortunio è avvenuto entro 2 giorni DENUNCIA di INFORTUNIO: DENUNCIA di INFORTUNIO: gli obblighi imposti dalla gli obblighi imposti dalla legge al datore di lavoro cambiano a seconda della durata della prognosi dell'infortunio ed in particolare: p g p 1) infortuni guaribili entro 3 giorni, escluso il giorno dell'infortunio;; 2) infortuni non guaribili 2) infortuni non guaribili entro 3 giorni, escluso il giorno entro 3 giorni, escluso il giorno dell'infortunio. con decorrenza dal 1° luglio 2013 con decorrenza dal 1 luglio 2013 • Nel primo caso, e ai soli fini statistici e informativi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, 48 ore dalla ricezione del certificato medico anche i dati relativi agli infortuni di durata pari ad almeno 1 giorno escluso quello ad almeno 1 giorno escluso quello dell'evento • . • N Nel secondo l secondo caso invece la denuncia di infortunio va presentata i l d i di i f t i t t all'INAIL e per il momento anche all'autorità di pubblica sicurezza negli stessi termini. • Va però evidenziato che il decreto legge 69/2013 p gg prevede p l'abrogazione dell'articolo 54 del DPR 1124/'65, cioè la parte della norma che impone al datore di lavoro di inviare analoga denuncia anche all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui è avvenuto l'i f l'infortunio. i • La decorrenza di tale semplificazione però non è ancora operativa in quanto l'efficacia è rimandata all'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale. (DL 69/2013). decreto ministeriale. (DL 69/2013). INDENNITA’ TEMPORANEA A CARICO INAIL A CARICO INAIL • dal 4° al 90° giorno: 60% R.M.G. • dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% R.M.G. (In caso di ricovero ospedaliero, l’Inail ha facoltà di ridurre di 1/3 l’indennità) • Non esistono limiti alla durata dell’indennità temporanea erogata dall’Inail, che cessa solo nel momento in cui le condizioni cliniche sono , stabilizzate ed il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. (Attenzione, però, alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto [periodo di comporto] che possono essere stabilite dai vari contratti collettivi). che possono essere stabilite dai vari contratti collettivi) R.M.G.: Retribuzione fissa mensile R.M.G.: Retribuzione fissa mensile 1. 1 2. 3 3. 4. Retribuzione ordinaria mensile : Retribuzione ordinaria mensile : 25 Importo lavoro straordinario mese precedente : 25 Importo annuo ferie e giornate di riposo 300 Importo annuo ferie e giornate di riposo : Importo annuo mensilità aggiuntive : 300 SOMME A CARICO DATORE SOMME A CARICO DATORE • Giorno infortunio: è considerato come lavorato, quindi deve essere interamente retribuito essere interamente retribuito • Carenza Carenza (3 gg.): (3 gg.): (3 giorni di calendario; quindi anche sabati e (3 giorni di calendario; quindi anche sabati e domeniche) 60% della retribuzione, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva • Festività: integrazione fino al 100% retribuzione • Altri giorni: secondo le disposizioni del CCNL MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI Nell'attuale sistema delle malattie professionali (sia nell'industria che nel settore agricolo) a seguito delle sentenze n 179/88 e 206/88 della Corte costituzionale, n. costituzionale per malattie professionali devono intendersi: sia quelle tassativamente elencate dalla legge, legge contratte nelle lavorazioni indicate (malattia professionale tabellata); sia quelle non espressamente elencate, elencate ma di precisa origine professionale (malattia professionale non tabellata). MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI Malattie tabellate Malattie tabellate Il Ministero del lavoro ha approvato (DM 9.4.2008) il nuovo elenco delle malattie professionali nell nell'industria industria e nell nell'agricoltura agricoltura che danno diritto all'indennizzo qualora denunciate entro il termine massimo indennizzabile variabile da una malattia all'altra. MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI Malattie non tabellate In questo caso l'INAIL ha fornito delle linee guida (circ. n. 35 del 16.7.1992 ) da cui si può ricavare quali siano le malattie non tabellate che, a determinate condizioni, possono essere riconosciute come malattie professionali dall dall'INAIL INAIL medesimo. medesimo MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE M l tti Malattia Malattie da posizioni incongrue (a carico della colonna vertebrale, articolazioni, sistema muscolare e circolatorio) C di i i per il riconoscimento Condizioni i i t di malattia l tti professionale • • • Malattie derivanti da strumenti vibranti non tabellate in quanto provocate da utensili non compresi nelle voci Malattie allergiche per la cute e all'apparato respiratorio dovute a sostanze non tabellate • • esistenza di un rischio professionale in grado di influenzare più di ogni altro fattore extralavorativo l'insorgere della malattia; dimostrazione mediante un quadro clinico e radiologico della localizzazione della malattia rispetto alla normalità della popolazione; dimostrazione mediante dati statistici di una maggiore incidenza della malattia presso una certa categoria professionale. comprovata esistenza di un effettivo e prolungato rischio da verificare in base alla frequenza ed accelerazione delle vibrazioni; significatività degli esami strumentali specifici. effettuazione di test allergometrico da cui risulti l'origine professionale INFORTUNIO IN ITINERE circolare 52 del 23 ottobre 2013 • Salvo il caso di deviazione o interruzione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate occorsi alle persone assicurate 1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro quello di lavoro, 2) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro lavoratore ha più rapporti di lavoro, 3) qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (art. 2, co. 3, D.P.R. 1124/1965 ‐ Linee guida INAIL 15.6.1998 ‐ INAIL, nota 12.1.2004). La copertura assicurativa non opera La copertura assicurativa non a) in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata L'interruzione o deviazione sono necessitate comunque non necessitata. L'interruzione o deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti. b) qualora l'infortunio sia direttamente causato dall'abuso di alcolici, psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; c) nell'ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida. guida MEZZI di TRASPORTO DIVERSI da QUELLI PUBBLICI Prima di procedere ad indennizzare Prima di procedere ad indennizzare un infortunio in itinere occorso al lavoratore che si un infortunio in itinere occorso al lavoratore che si sia servito (per recarsi e tornare dal lavoro) di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, l'INAIL accerta che (Cass. 6531/1995, 3970/1999, 6211/2008): 1) i mezzi pubblici di trasporto non coprano l'intero percorso abitazione‐lavoro; 2) gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all'orario di lavoro; 3) le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore; 4)) non siano approntati dal datore di lavoro mense ed alloggi idonei a consentire la sosta e il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento; 5) sia salvaguardata la libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione. CASISTICA: • La mancanza del mezzo pubblico non giustifica La mancanza del mezzo pubblico non giustifica ll'indennizzabilità indennizzabilità dell dell'infortunio infortunio occorso usando l'auto personale per recarsi al lavoro, se il tragitto casa/lavoro è ragionevolmente percorribile a piedi; nella valutazione occorre tener conto dell'età e dello stato di salute del lavoratore, oltre che delle asperità del percorso e delle condizioni del lavoro (Cass. 8929/1997). di i i d l l (C 8929/1997) • Costituisce infortunio in itinere indennizzabile quello occorso al lavoratore investito da un auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la investito da un auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'azienda, ricorrendo la condizione dell'inerenza dello spostamento all'attività lavorativa prestata (Cass. 6374/1996). • Costituisce infortunio in itinere l'essere investiti mentre si attraversa la strada per prendere l'autobus, al termine del turno di lavoro, se l'incidente è occorso a causa della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. 3970/1999). della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. 3970/1999). Deviazioni del percorso Deviazioni del percorso • LLe interruzioni e le deviazioni del percorso dettate dalla i i i l d i i id l d d ll necessità e, dunque, rientranti nella tutela, esse sono : le ipotesi di deviazione per ragioni di lavoro su direttive del datore di lavoro quelle determinate dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti ( prestare soccorso a vittima di incidente stradale) l ( d d d l ) causa di forza maggiore ( viabilità interrotta, guasti meccanici) di f i ( i bilità i t tt ti i i) Mezzo privato coperto se l’uso è necessitato ( contemperare i doveri del lavoratore con le esigenze umane e familiari Mezzo fornito dal datore di lavoro Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non ll l è bl bbl bl in tempo utile rispetto al turno di lavoro I mezzi pubblici obbligano ad attese decisamente lunghe I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga. In sostanza l’esame va effettuato caso per caso, in base a principi di ragionevolezza Per esempio quando la distanza tra in base a principi di ragionevolezza. Per esempio quando la distanza tra abitazione e luogo di lavoro e la distanza da tali luoghi dalla più vicina fermata dei mezzi pubblici sia superiore a 1 km. Oppure quando l’utilizzo del mezzo privato comporti un risparmio in termini di tempo superiore complessivamente ad 1 ora ad 1 ora Infortunio in Missioni e trasferte Relativamente agli infortuni occorsi durante le missioni o trasferte l'Inail pone alla base delle considerazioni la differenza che c'èè nello spostamento del lavoratore, tra lavoro abituale (infortunio in itinere) e lavoro in differenza che c nello spostamento del lavoratore tra lavoro abituale (infortunio in itinere) e lavoro in missione o trasferta. Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari; per cui il percorso non è determinato esclusivamente da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro. Diverso è il caso della missione o della trasferta poiché, in tali situazioni, il tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione o trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che il solo fatto che il lavoratore si trovi in missione o trasferta vale, di per sé, a connotare differentemente l'evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra abitazione e una sede di lavoro p q g temporaneamente diversa: tutto ciò che accade in questo tragitto va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e connessa alla stessa funzionalmente; e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino alla sua conclusione (in altre parole non si tratterà di infortunio in itinere, ma di infortunio in attualità di lavoro). Infortuni in albergo Infortuni in albergo • L’Inail ’ il ritiene che anche gli infortuni occorsi ii h h li i f i i durante gli spostamenti del lavoratore per recarsi d ll' lb dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta ll i id lt l'attività lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere; • e lo stesso anche per quelli occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.