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Indennità di malattia

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Indennità di malattia
Documento emesso il 8/11/2012
INPSInforma
Il presente documento contiene un estratto parziale dei seguenti argomenti:
Prestazioni
1
Indice generale
INPSInforma - p. 3
1. Prestazioni - p. 3
1.1. Diminuzione capacità lavorativa - p. 3
1.1.1. Indennità di malattia - p. 3
2
INPSInforma
1. Prestazioni
1.1. Diminuzione capacità lavorativa
1.1.1. Indennità di malattia
1.1.1.1. A CHI SPETTA
- agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi
(ex Commercio), ai salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, a
tempo determinato (stagionali o non) e indeterminato, ai lavoratori (circ. 41/2006) con
contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore,
lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con
contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo
parziale, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato
l'attività lavorativa;
- agli operai agricoli a tempo indeterminato circ. 157/1984 punto 1 , purché abbiano
effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
- ai disoccupaticirc. 14/1981 punto 3.1 (cessati dal lavoro a tempo indeterminato,
appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più
di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
- ai sospesicirc. 14/1981 punto 3.1 dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il
rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia;
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato circ. 157/1984 punto 2 con almeno 51 giornate
di lavoro prestato nell'anno precedente ( può essere considerata utile l'attività svolta nel
medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato circ. 220/1992) ovvero
nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria
la certificazione d’iscrizione d’urgenza di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51
giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in
possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali
msg 29676/2007);
- ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate
per gli eventi di malattia che si collocano dal 1° gennaio 2009 circ. 114/2008, msg
3
5730/2009, msg 15680/2009;msg 3352/2009,
- ai lavoratori dello spettacolo Enpals che possono far valere almeno 100 giornate di
lavoro dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l’inizio della malattia circ. 119/1980
-
ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili circ. 224/1998;
ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto ;
agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ;
ai detenuti lavoratori (circ. 134368/81, punto 14 – circ. 396/82, punto 8 – circ. 134406/83,
punto 3);
- lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita
- ai lavoratori a domicilio (circ. 134368/81 par. 11.4 e 3.1);
- ai lavoratori saltuari che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non
predeterminata circ. 182/1997 punto 2;
- ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di
agevolazioni contributive (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore
e categoria avente diritto - es.: contratti formazione lavoro) (circ. 147/96, punto 5);
- agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire
dal 1° gennaio 2007 -art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - (circ.
43/2007 punto 2);
- ai lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche (assegno di invalidità) per le
malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se
riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se
sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da
produrre l'incapacità lavorativa) l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di
inabilità Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 3);
- ai lavoratori che versano nella gestione separata (- parasubordinati- in qualità di - co co
co, collaboratori a progetto - circ. 41/2006-, collaboratori occasionali - circ. 41/2006 - ,
venditori porta a porta, ai professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, - circ.
n. 99 del 10.8.2005 e circ. 41/2006 - lavoratori autonomi con contratto di lavoro accessorio circ. 41/2006 - una indennità di degenza ; ai soli collaboratori a progetto e categorie
assimilate oltre alla indennità di degenza spetta anche quella di malattia -) purché:
- versino nella gestione separata per l'anno 2010 il contributo del 26,72% ; (- circ.
13/2010 - circ. 37/2010 lett. B punto 1);
- possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento
malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
- abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata
nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore ad un
determinato limite
- L. 99.393.700 per le degenze iniziate nell'anno 2000 e
4
-
L. 100.984.100 per quelle iniziate nell'anno 2001,
€ 53.510,10 per quelle iniziate nell'anno 2002,
€ 54.954,76 per quelle iniziate nell'anno 2003,
€ 56.273,70, per quelle iniziate nell'anno 2004;
€ 57.680,70, per quelle iniziate nel 2005 – (circ. 59/2005 lett. B, punto 1)
€ 58.834,30 per quelle iniziate nel 2006 -(circ. 51/2006 lett. B, punto 1)
€ 59.834,6 per quelle iniziate nel 2007 - (circ. 77/2007 lett. B punto1 )
€ 61.030,9 per quelle iniziate nel 2008 - (circ. 48/2008 lett. B punto 1)
€ 62.068,3 per quelle iniziate nel 2009 - (circ. 36/2009 lett. B punto 1)
€ 64.054,90 per quelle iniziate nel 2010 - (circ. 37/2010 lett. B punto 1)
Per le degenze iniziate anteriormente al 1° gennaio 2000 il reddito individuale di riferimento
è quello del 1999 e l'evento è da considerare iniziato il 1° gennaio 2000.
1.1.1.1.1. Lavoratori parasubordinati
I lavoratori parasubordinati hanno diritto a:
- indennità di degenza;
- indennità di malattia.
1.1.1.1.1.1. Indennità di degenza
A chi spetta e durata
A favore di tutti i lavoratori parasubordinati purché:
- non siano titolari di pensione,
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- nei 12 mesi precedenti l'insorgenza dell'evento il lavoratore possano
far valere almeno 3 mesi di contribuzione, anche non continuativi,
nella gestione separata con aliquota contributiva maggiorata ( per
l'anno 2010 l'aliquota contributiva prevista è il 26,72% circ. 37/2010 lett. B
punto 1)
- nell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento abbiano un
reddito individuale, assoggettato a contributo nella gestione separata,
non superiore al 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso
anno (per l'anno 2010 il reddito non deve essere superiore ad euro
64.054,90,circ. 37/2010 lett. B punto 1)
spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel caso di degenza ospedaliera circ.
147/2001( la giornata di day-ospital è equiparabile a giornata di ricovero e
quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare
gestione - circ. 95 bis/2006, punto 4, lett. b e c ) e limitatamente alle giornate di
ricovero, una indennità di degenza per un massimo di 180 giorni nell'arco
dell'anno solare. circ. 147/2001 - circ. 95 bis/2006 e circ. 76/2007
5
Misura
L'indennità va calcolata in misura diversa (8% - 12% - 16%) a seconda della
contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi - da 5
a 8 mesi - da 9 a 12).
Per le degenze iniziate nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46 (euro
92.147,00 diviso 365), corrisponderà per ogni giornata a ( circ. 37/2010 lettera B
punto 1):
- euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi
- euro 30,29 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi
- euro 40,39 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi.
Domanda
La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata o
spedita all'INPS entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero circ.
147/2001 su MOD RIC GEST SEP
1.1.1.1.1.2. indennità di malattia
Aventi diritto
L'indennità di malattia spetta :
- ai lavoratori a progetto e categorie assimilate ( non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
Non aventi diritto
l'indennità di malattia non spetta ( Msg. n. 012768 del 22/05/2007):
- ai lavoratori che svolgono " prestazioni occasionali", cioè inferiori a trenta
giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro
con lo stesso committente;
-
amministratori;
sindaci ;
revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
professionisti;
titolari di rapporto di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'art. 2222 del
codice civile;
- venditori portata a porta;
- associati in partecipazione.
Requisiti
Per l'erogazione dell'indennità di malattia i soggetti aventi diritto devono avere i
seguenti requisiti:
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- non devono essere titolari di pensione,
- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- nei 12 mesi precedenti l'insorgenza dell'evento devono far valere
almeno 3 mesi di contribuzione, anche non continuativi, nella gestione
separata con aliquota contributiva maggiorata ( per l'anno 2010 l'aliquota
contributiva prevista è il 26,72% circ. 37/2010 lett. B punto 1)
- nell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento devono avere un
reddito individuale, assoggettato a contributo nella gestione separata,
non superiore al 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso
anno (per l'anno 2010 il reddito non deve essere superiore ad euro
64.054,90,circ. 37/2010 lett. B punto 1).
Decorrenza e durata
decorre, per le malattie insorte a partire dal 1° gennaio 2007, una indennità
giornaliera di malattia per gli eventi morbosi di durata non inferiore a 4 giorni
entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del
rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare)e comunque non inferiore
a 20 giorni nell'arco dell'anno solare.circ. 76/2007
Misura
L'indennità va calcolata in misura 4% - 6% - 8% pari al 50% dell'importo
corrisposto a titolo di indennità di degenza a seconda della contribuzione attribuita
nei dodici mesi precedenti l'evento da 3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12.
Per gli eventi iniziati nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46
(massimale contributivo = euro 92.147,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a
( circ. 37/2010 lettera B punto 1):
- euro 10,10 in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi nei 12 precedenti
l'evento;
- euro 15,15 in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi nei 12 precedenti
l'evento;
- euro 20,20 in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi nei 12 precedenti
l'evento.
Cosa dovrà fare il lavoratore
Il lavoratore dovrà presentare o inviare all'INPS e al committente, entro i 2 giorni
dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) redatto dal medico curante.
In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà
sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente
comprovato circ. 76/2007 . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità,
presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine
dell'evento.
Quando e quanto
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Gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni non saranno indennizzati, quelli di durata di
almeno 4 giorni, le continuazioni e le ricadute di tali eventi , daranno luogo ad
indennizzo per l'intera durata dell'evento compresi i primi tre giorni.circ. circ.
76/2007 .Tali lavoratori saranno assoggettati al controllo dello stato di malattia e
dovranno rispettare le fasce orarie di reperibilità ( 10 - 12/17 - 19). Le visite di
controllo potranno essere disposte solo dal committente in caso di malattia di
durata inferiore ai 4 giorni. punto 6 della circ. 76/2007 .
L'indennità di malattia a tali lavoratori è autonoma e aggiuntiva a quella di
degenza ospedaliera. circ. 76/2007 .
Contribuzione figurativa
A seguito degli indennizzi di cui trattasi non verrà accreditata la contribuzione
figurativa. circ. 76/2007 .
Domanda
Per avere diritto alla indennità di malattia il lavoratore dovrà presentare o spedire,
oltre il certificato di malattia entro i 2 giorni dal rilascio, la domanda di pagamento
della indennità su MOD MAL GEST SEP. circ. 76/2007 entro un anno dalla fine
dell'evento.
La prestazione sarà pagata direttamente dall'INPS (circ. 76/2007 ).
1.1.1.1.2. lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali
privatizzate
Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto eroga le prestazioni economiche di malattia a tutti
i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese
dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono
state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere
assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico.
L'erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con
l'aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione
figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).
Sono tenute al versamento all'INPS della contribuzione per maternità :
- le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
- le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg.n.
5730/2009)
- le aziende inquadrate nel settore "Enti"-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione
OV (Msg.n. 5730/2009).
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I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare certificato
di malattia secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all'INPS
per la stessa prestazione.
Qualora all'atto della presentazione del certificato di malattia sorgano dubbi in merito alla
riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l'azienda cui il lavoratore appartiene
non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una
dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l'appartenenza dello
stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell'obbligo contributivo di cui trattasi.
1.1.1.2. NON SPETTA
L'indennità di malattia non spetta:
- ai dirigenti;
- agli impiegati dell'industria - agli impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di
Trasporto tenute ad applicare le disposizioni di cui al R.D. 08.01.1931, n° 148 (ex Casse di
Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005, (legge finanziaria 2005) (circ. n. 102 del
5.9.2005) - (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
-
ai quadri (industria e artigianato);
ai portieri;
agli impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
ai viaggiatori e piazzisti;
ai dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
ai lavoratori domestici (COLF, BADANTI, ecc...);
ai lavoratori autonomi;
ai dipendenti da pubbliche amministrazioni;
ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
ai lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga
durante il periodo di sospensione. La malattia in questi casi non dovrà essere nemmeno
comunicata se la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto, alla squadra ecc cui il
lavoratore stesso appartiene, anche qualora lo stato di malattia insorga antecedentemente
all'inizio della sospensione circ. 82/2009 punto 1;
- ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria a 0 ore, qualora lo stato di malattia insorga
durante il periodo di sospensione. La malattia non dovrà essere nemmeno comunicata circ.
82/2009 punto2;
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- ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- al personale navigante dell’aviazione civile;
- ai lavoratori titolari di pensione (tra cui anche l’assegno ordinario di invalidità) per gli eventi
di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (v.
circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983, par. 7, circ. 136/2003), , anche se a tale
data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2
mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è
incompatibile con la pensione di inabilità (Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto
2);
- ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di co.co.pro o categorie
assimilate che risultino:
- iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- pensionati;
- iscritti alla gestione separata in qualità di associati in partecipazionemsg 12768/2007
- ai lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di professionisti
1.1.1.3. I requisiti
È subordinata al requisito lavorativo.
Condizioni necessarie sono che la malattia sia di natura comune (evento indennizzabile), di durata
temporanea e che quindi renda il lavoratore totalmente incapace al lavoro.
1.1.1.3.1. Certificato d'iscrizione d’urgenza
Requisito assicurativo e certificato d'iscrizione d'urgenza - msg 29676/2007
Per il diritto alla indennità di malattia, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51
giornate di lavoro in agricoltura prestate nell’anno precedente l’evento, tale requisito (51
gg.) può essere maturato anche nell’anno in corso prima dell’inizio dell'evento stesso.
Anche per il diritto alla indennità di maternità, nel caso in cui non sussista il requisito delle
51 giornate di lavoro prestate nell’anno precedente l’evento, il requisito si va a ricercare
nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro.
La certificazione d'urgenza, a modifica di quanto indicato nella circ. 256/1996, in
mancanza di iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno
precedente, non è più necessaria e l'indennità di malattia può essere erogata, in
presenza delle previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, sulla base
degli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi
trimestrali msg 29676/2007.
L'istituto, infatti, è oggi in grado di rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le
giornate di lavoro effettuate prima dell'evento tutelato. Nel caso in cui il dato relativo alle
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giornate non sia stato acquisito, potrà richiedersi al lavoratore la presentazione del
modello DMAG Sost o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante
appunto il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima dell'inizio dell'evento
indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta paga.
1.1.1.4. La prescrizione
Si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di
paga (quadrisettimanale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore
di lavoro, l'indennità.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della
prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione
conseguentemente la presentazione del certificato di malattia sospende la prescrizione fino
all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di
sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dal lavoratore, da un ente di
Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine
annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene
inviata, dalla data di ricezione all'Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.
Prescrizione Parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati riguardo alla prescrizione operano gli stessi criteri di cui sopra circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. a);
1.1.1.5. COSA DEVE FARE IL LAVORATORE
Il lavoratore che si assenta per malattia deve:
- spedire o recapitare il certificato;
- comunicare il diverso indirizzo;
- essere reperibile a visita medica di controllo.
1.1.1.5.1. Trasmissione telematica della certificazione -Spedizione o recapito del
certificato cartaceo
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Trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante
(circ. 60/2010)
Con Decreto del Ministero della Salute del 26.02.2010, è stata introdotta la modalità di
trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante .
In via transitoria per un periodo di tre mesi dal 3 aprile 2010, è riconosciuta la possibilità
per il medico ,di rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea secondo le modalità
vigenti.
Terminata la trasmissione del certificato di malattia telematico, il medico curante rilascia al
lavoratore copia cartacea:
- dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
- del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il
codice nosologico.
Il datore di lavoro, sia privato che pubblico, ha la possibilità di consultare le attestazioni di
malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale dell'INPS
previa autorizzazione e attribuzione di un PIN. I datori di lavoro possono richiedere l'invio
degli attestati tramite PEC
(circ. 119/2010)
Il lavoratore ha la possibilità di consultare e stampare i dati relativi al proprio certificato di
malattia inviato telematicamente dal medico curante accedendo al servizio disponibile sul
sito INPS.
Spedizione o recapito del certificato cartaceo
Spedire con raccomandata AR o recapitare (è ammessa anche la trasmissione a mezzo
posta ordinaria o raccomandata senza AR - circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23, l’invio a
mezzo fax può essere considerato valido ai soli fini del rispetto del termine di invio e
quindi il certificato originale deve essere presentato entro l'anno di prescrizione- (circ.
136/2003, punto 2), non è ammessa la comunicazione telefonica - circ. 136/2003, punto
2), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM redatto dal medico curante in doppia
copia (il Mod. OPM1, contenente la diagnosi, alla Sede Inps di abituale domicilio e il Mod.
OPM 2, privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro) o diversa certificazione di malattia
compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2).
Anche per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esauriscono in carenza
(per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale) permane in capo al lavoratore
l'obbligo dell'invio del certificato sia all'INPS che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi
in caso di successive ricadute. circ. 95 bis/2006, punto 10.
Qualora il termine di scadenza per la spedizione o il recapito del certificato (2 giorni dal
rilascio circ. 14/1981, punto 9) cada in un giorno festivo, il termine si proroga al 1° giorno
non festivo successivo; il sabato o il venerdì pomeriggio il certificato può essere
solamente spedito.
In caso di lavoro interinale la certificazione sanitaria va spedita o recapitata all'
impresa fornitrice e non all'impresa utilizzatrice (spetta all’impresa fornitrice
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comunicare con immediatezza all’impresa utilizzatrice l'assenza per malattia del
lavoratore, le eventuali continuazioni della malattia o la ripresa dell’attività lavorativa dello
stesso ecc.). circ. 224/1998
Quanto detto anche nel caso di malattia insorta durante i soggiorni in Paesi senza
Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea (circ.
136/2003, punto 11).
Certificato di ricovero
I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati all’Inps e al
datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali
di 1 anno.
Comunicazione telefonica
Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ.
136/2003, punto 2). Particolari effetti ha la comunicazione telefonica della malattia che
interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) infatti, la comunicazione della stessa, al
datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, etc.
Cicli di cura ricorrenti
Nei casi di cicli di cura ricorrenti la certificazione di tali cicli comportanti incapacità
lavorativa dovrà essere inviata prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni
previsti per l’esecuzione. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà
presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle
cure eseguite anche nei casi di trattamenti emodialitici, morbo di Cooley, D.S.A.(Day
Service Ambulatoriale), ospitalità diurna presso Centri di Igiene Mentale (circ.
136/2003, punto 5) . La documentazione sanitaria delle prestazioni effettivamente eseguite
deve essere presentata al Centro Medico Legale della Sede per la validazione. msg
3701/2008
Gestione separata
- In caso di ricovero ai fini del diritto all'indennità di degenza circ. 147/2001, il
lavoratore dovrà presentare all'Inps di Residenza (abituale dimora) domanda di
indennità per degenza ospedaliera entro 180 giorni dalla dimissione su modello
MAL/GEST.SEP. con allegato il certificato di degenza circ 147/2001 punto 5.
- In caso di malattia il lavoratore dovrà presentare o inviare all'INPS e al
committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) o
diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (
circ. 136/2003, punto 6.2), redatto dal medico curante. In caso di ritardata o mancata
presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo
giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato.circ. 76/2007 . Dovrà inoltre,
per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP
13
entro un anno dalla fine dell'evento.
1.1.1.5.2. Comunicare il diverso indirizzo
Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata , indicare l'eventuale
diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la
malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel
caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di
prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ.
136/2003, punto 9).
Nel caso di invio telematico della certificazione di malattia (circ.60/2010), il medico
curante inserisce i seguenti dati:
-
codice fiscale del lavoratore;
residenza o domicilio abituale;
eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia ;
codice di diagnosi ;
data di dichiarato inizio malattia. data rilascio del certificato,data di presunta fine
malattia nonché , nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o
ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il lavoratore dovrà comunicare il diverso indirizzo di reperibilità solo qualora la
variazione di domicilio intervenga successivamente all'invio telematico del certificato di
malattia.
Comunicazione preventiva di assenza durante le fasce orarie di reperibilità
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro
l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il
lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della
giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o
richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996
Sede di residenza
La certificazione deve essere inviata alla sede nel cui comprensorio il lavoratore ha la sua
abituale dimora, cioè quella in cui secondo il codice civile ha la "residenza", sede che può
non coincidere con quella di così detta residenza anagrafica - circ 48/1993 lettera B nota 1
Invio tramite fax (circ. 136/2003, par. 2)
La trasmissione tramite fax (all’Inps e al datore di lavoro) della certificazione di malattia
può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per
consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la
concessione dell’indennità (da parte dell’Inps o del datore di lavoro) occorre che il
14
certificato medico originale pervenga nei termini prescrizionali .
Comunicazioni telefoniche
Nessun valore è attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, par. 2
). Anche nel caso di malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) fermo
restando che la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a
mezzo telefono, telegramma, ecc
È richiesto il rispetto dei termini di invio della certificazione.
1.1.1.5.3. Reperibilità a Visita Medica
Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei
medici inviati dall’Inps:
- dalle ore 10 alle ore 12;
- dalle ore 17 alle ore 19.
Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di
reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti
specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi
nelle fasce orarie di reperibilità;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle
fasce di reperibilità.
Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre
documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di
controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque
visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'
allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il
lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della
giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta
o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996
L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni
e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
15
- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1°
assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a
visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non
giustificata
Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa)
di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .
Nuovo regolamento CE (circ. n. 87/2010)
Dal 1° Maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie che regolano la
libera circolazione dei cittadini all'interno degli Stati membri della Comunità Europea (
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009)
I cittadini che si trovano presso uno degli stati membri per dimora o residenza , ma sono
assoggettati alla legislazione di un altro Stato membro , in caso di malattia possono essere
sottoposti a visita medica di controllo , secondo le modalità previste dalla legislazione
dello stato membro di residenza o di dimora.
- Nel caso di lavoratori assicurati in Italia, colpiti da evento morboso durante la
residenza o dimora in uno Stato comunitario ,l'istituto, qualora lo ritenga necessario,
può richiedere il controllo di un medico di fiducia tramite le autorità consolari.
- Nel caso di lavoratori assicurati presso altro Stato membro ,che si ammalano
durante un periodo di dimora o residente in Italia, la competenza ad effettuare i
controlli richiesti dall'istituzione competente *, viene assegnata alla ASL in veste di
istituzione dello Stato di residenza o di dimora.
Una volta effettuati i controlli , l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora comunica
all'istituzione competente :
- l'esito dei controlli ( PAPER SED S064)
- l'informazione relativa ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli ( PAPER SED
S065)
- le informazioni relative al termine dell'incapacità lavorativa (PAPER SED S047).
* Istituzione competente, (in base alla definizione contenuta dell'articolo1,lett. q. i, del
Reg. n. 883/2004) è l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni.
1.1.1.6. IL CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico:
16
-
Il medico curante;
rilascio della certificazione;
Ricovero e pronto soccorso;
malattie comuni;
procreazione assistita;
donazione di organo;
day hospital;
guardia medica;
legalizzazione del certificato di malattia emesso all'estero;
cicli di cure ricorrenti;
tossicodipendenza, comunità terapeutica;
trattamento emodialitico e trasfusionale;
dimissioni protette;
reperibilità a visita medica;
assenza a visita medica di controllo, giustificabilità.
regime sanzionatorio
1.1.1.6.1. Medico curante
circ. n. 134383/1981 nota 20 - circ. n. 99/1996
Per medico curante deve intendersi, salvo diverse indicazioni della regione:
-
a) il medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;
b) il medico specialista;
c) il medico di accettazione ospedaliero;
d) il medico di accettazione operante presso le Case di Cura convenzionate con le
regioni;
- e) il medico universitario;
- f) il libero professionista che assumesse in cura diretta il lavoratore nei casi di
assoluta urgenza.
si ricorda che il libero professionista, non disponendo degli appositi moduli, utilizza il
proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di merito: il lavoratore, in
questo caso, dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i
due esemplari ai rispettivi destinatari.
1.1.1.6.2. Rilascio della certificazione
17
Il certificato può essere rilasciato dal medico anche su modulistica diversa dall’ OPM1 OPM2 purché nella stessa risultino l’intestazione, il nominativo del lavoratore, i dati relativi
all’azienda, la prognosi di incapacità al lavoro, la diagnosi, la data del rilascio, l’indirizzo
dell’abituale domicilio o dell’eventuale diverso recapito temporaneo, il timbro e la firma del
medico (circ. 99/1996).
Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi senza Convenzioni o Accordi
specifici e non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità la
certificazione deve essere legalizzata.
La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di (
guardia medicalimitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi
massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)
La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di
pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici
liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di
urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata
valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. 99/1996).
Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del
luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante.
circ 14/1981 punto 8.1
La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto
della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con
esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi
clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).
1.1.1.6.3. Ricovero e pronto soccorso
Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non
sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le
generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione
della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo
complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).
Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di
cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2°
giorno dal rilascio ,purché entro il termine prescrizionale di 1 anno.
18
1.1.1.6.4. Malattie comuni
Tra le malattie comuni sono comprese anche (eventi indennizzabili):
- le cure termali a carico del SSN per esigenze di cura di determinate patologie
previste dalla legge a condizione che, su richiesta del medico di famiglia da
presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal rilascio, il medico specialista
giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, più utili ed efficaci
se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ. n° 127 del 15.06.98).
Tali cure si dovranno effettuare trascorsi almeno 15 giorni dalle ferie ed entro 30
giorni dal rilascio della prescrizione dello specialista a patto che, durante il periodo
delle cure, il datore di lavoro dichiari su modello predisposto che non possano
essere usufruite le ferie o i congedi ordinari ovvero non residua nell'anno un
numero di giorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure;
- la malattia insorta durante le ferie purché il datore di lavoro provi che la stessa risulta
in concreto incompatibile con le finalità delle ferie (circ. 109/1999, punto 2.1);
- la chirurgia estetica al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici,
chirurgia rifrattiva msg. 30 del 24.06.2003 - msg 11869/2007;
- le malattie provocate da cause violente con presunta responsabilità di terzi per le
quali l'INPS ha la facoltà di rivalsa (azione surrogatoria);
- le malattie presunte professionali o infortuni sul lavoro non riconosciuti dall'INAIL
circ. 91/2009;
-
la TBC senza il requisito contributivo o assicurativo;
il trattamento in emodialisi circ. 134368/81, par. 15;
il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley;
la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti circ.
192/96 punto 3 per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza
necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore (il donatore avrà
diritto alla indennità di malattia);
- la donazione del midollo osseo (legge 52/2001 ) con diritto alla intera retribuzione
per le giornate di effettiva degenza, per le giornate di convalescenza ritenute
necessarie al ripristino della salute del donatore dalla equipe medica che ha
effettuato il trapianto, per i permessi orari concessi al lavoratore per l'espletamento
degli atti preliminari alla donazione (prelievi per individuazione di dati genetici prelievi per approfondire eventuali compatibilità - accertamento alla idoneità alla
donazione) il lavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione. Il datore di
lavoro, per le donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma
2 L. 52/2001) chiederà all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte;
le giornate e i permessi saranno coperti da contribuzione figurativa circ. 97/2006
punto 1. Le donazioni di midollo osseo avvenute prima del 16 marzo 2001 saranno
19
indennizzate secondo le istruzioni della circolare 192/96 punto 3;
- I provvedimenti del SSN con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze
profilattiche con somministrazione di mezzi terapeutici;
- l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti circ. 134414/84 punto 2;
- la fisiochinesi terapia se è documentata l'incapacità lavorativa circ. 145/93 par. 2)
lett. B;
- il mancato suicidio circ. 134414/84 punto 2 - circ 396/82;
- l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della
gestazione (300 giorni prima della data presunta del parto);
- le riacutizzazioni o complicanze delle patologie che hanno dato luogo
all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità,che iniziano in costanza di
lavoro, tali da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea
circ. 182/97 punto 7circ. 95 bis/2006, punto 3;
- La procreazione assistita - msg 7412/2005;
1.1.1.6.5. procreazione assistita
La procreazione assistita se certificata, per le giornate di ricovero e quelle successive alla
dimissione (massimo 2 settimane), in fattispecie particolari, per le giornate antecedenti la
fecondazione (massimo 1 settimana) e in caso di prelievo di spermatozoi, al lavoratore, un
congruo periodo (circa 10 giorni). (msg. 7412 del 3.3.05)
1.1.1.6.6. Donazione d'organo
Nel caso di donazione di organo l'indennità di malattia viene corrisposta solo per :
- le giornate di effettiva degenza
- le giornate di convalescenza successive al ricovero ,solo se la convalescenza è
necessaria per il recupero delle energie lavorative, situazione che deve essere
adeguatamente documentata dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.
Sono da considerare equiparate alla donazione di organo e pertanto indennizzabili con
gli stessi criteri i periodi di degenza e di convalescenza conseguenti a prelievo di cellule
staminali, midollari e periferiche a scopo infusione. (circ. n. 192/1996punto 3)
1.1.1.6.7. Day hospital
Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Per
20
ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro
certificato di continuazione (circ. 136/2003, punto 6.3 - circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b).
Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le
ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale circ. 136/2003 - msg 3701/2008
Anche per i lavoratori iscritti nella gestione separata e in regola con i previsti requisiti
contributivi la giornata di day hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi
indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestine circ. 95
bis/2006, punto 4 lett. b e c
1.1.1.6.8. Guardia medica
La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di
guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi
massima di 3 giorni.(circ. 176/1982 ultimo capoverso)
1.1.1.6.9. Legalizzazione
Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con
l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della
Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a
cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi
competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del
termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’INPS (anche eventualmente in
copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale
alla "legalizzazione" – (circ. 136/2003, punto 11).
Per " legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è
valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. (circ. 136/2003, punto 11).
Tale certificazione può essere fotocopiata, all’occorrenza, dal lavoratore.
Alcune Ambasciate o Consolati (Marocco, Sri Lanka), attraverso loro medici di fiducia,
consegnano agli interessati la certificazione "originale" convalidata oppure, in alcuni casi,
altra certificazione redatta direttamente in lingua italiana. In tali situazioni la certificazione
si ritiene legalizzata resta comunque necessaria l'attestazione della veste del medico di
fiducia e della autenticità della sua firma (circ. 95 bis/2006, punto 2)
1.1.1.6.10. Cicli di cura ricorrenti
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti
incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici , morbo di Cooley, Day Service
21
Ambulatoriale msg 3701/2008, ospitalità diurna nei Centri di Igiene Mentale msg
3701/2008) è sufficiente anche un’unica certificazione del curante attestante la necessità
di trattamenti ricorrenti che li qualifichi l’una ricaduta dell’altra. A prestazioni effettivamente
eseguite, l’interessato dovrà poi presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria
con il relativo calendario delle cure eseguite (circ. 136/2003, punto 5).
Il percorso programmato di cure, le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il
calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, va validato dal Centro Medico
Legale della Sede INPS. Nei giorni di D.S.A. (Day Service Ambulatoriale) non si
effettuano visite mediche di controllo domiciliare. msg 3701/2008
1.1.1.6.11. Tossicodipendenza, Comunità terapeutica
I certificati di malattia riconducibili a stati di tossicodipendenza danno titolo all’indennità
solo in presenza di effettiva incapacità lavorativa.
Anche per tali soggetti vale l'obbligo di reperibilità durante le previste "fasce orarie"
anche presso la "comunità".
Il soggiorno in Comunità Terapeutica non è equiparabile a ricovero ospedaliero.
(circ. 136/2003, punto 9).
1.1.1.6.12. Trattamento emodialitico e trasfusionale
Nei casi di trattamento emodialitico e di trattamento trasfusionale del morbo di
Cooley, le assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere
considerate, per anno solare, un unico periodo continuativo. I periodi di malattia comune
, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per emodialisi e trattamento
trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati autonomi e prevalenti.
1.1.1.6.13. Dimissioni protette
Nei casi di "dimissioni protette" (degenze non in assoluto concluse ma
temporaneamente sospese tra una indagine clinica e un’altra) dalla certificazione dovrà
risultare che il lavoratore, tra un ricovero e l’altro, ai fini dell’indennizzabilità sia non
soltanto "ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa della malattia
certificata (circ. 136/2003, punto 6.2).
22
1.1.1.6.14. Reperibilità a visita medica
Il lavoratore deve essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali
controlli da parte dei medici dell’Inps:
- dalle ore 10 alle ore 12;
- dalle ore 17 alle ore 19.
Non può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti
specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi
nelle fasce orarie di reperibilità;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
Non esistono diagnosi che possano esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle
fasce di reperibilità
1.1.1.6.15. Assenza a visita medica – giustificabilità
Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre
documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di
controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque
visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) circ. 136/2003, punto 10.
1.1.1.6.16. Il Regime Sanzionatorio
Il regime sanzionatorio in malattia
1.1.1.6.16.1. ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite
mediche di controllo,
deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di
reperibilità per tutti i giorni
di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i festivi.
(Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985).
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- dalle ore 17.00 alle ore19.00
Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:
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- d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia
a carico dell'INPS);
- su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto
all'indennità di malattia a carico dell'INPS).
A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a
presentarsi presso la ASL o l' INPS (secondo le indicazioni riportate nell'avviso
lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della
visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa.
Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di
controllo, sia essa visita
domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.
Nuovo regolamento CE (circ. n. 87/2010)
Dal 1° Maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie che
regolano la libera circolazione dei cittadini all'interno degli Stati membri della
Comunità Europea ( regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009)
I cittadini che si trovano presso uno degli stati membri per dimora o residenza, ma
sono assoggettati alla legislazione di un altro Stato membro , in caso di malattia
possono essere sottoposti a visita medica di controllo secondo le modalità
previste dalla legislazione dello stato membro di residenza o di dimora.
- Nel caso di lavoratori assicurati in Italia, colpiti da evento morboso durante
la residenza o dimora in uno Stato comunitario l'istituto, qualora lo ritenga
necessario, può richiedere il controllo di un medico di fiducia tramite le
autorità consolari.
- Nel caso di lavoratori assicurati presso altro Stato membro ,che si
ammalano durante un periodo di dimora o residente in Italia, la competenza
ad effettuare i controlli richiesti dall'istituzione competente(*),viene
assegnata alla ASL in veste di istituzione dello Stato di residenza o di
dimora.
Una volta effettuati i controlli , l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora
comunica all'istituzione competente :
- l'esito dei controlli ( PAPER SED S064)
- l'informazione relativa ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli (
PAPER SED S065)
- le informazioni relative al termine dell'incapacità lavorativa (PAPER SED
S047)
(*) Istituzione competente, (in base alla definizione contenuta dell'articolo1,lett.
q. i), del Reg. n. 883/2004) è l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a
prestazioni.
24
1.1.1.6.16.2. MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA
Il lavoratore , durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il
controllo,
non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora , tranne nei seguenti casi :
a) necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad
accertamenti
specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli
compresi nelle fasce orarie di reperibilità.
In tale ipotesi devono essere soddisfatti e comprovati i requisiti
dell'urgenza
e/o dell'indifferibilità .
Se il lavoratore fornisce prova documentale sia dell'indifferibilità della visita
,
sia dell'impossibilità di effettuazione della stessa in orari non compresi
nelle
fasce di reperibilità,l'assenza può essere giustificata.
b) gravi motivi personali o familiari.
Verificarsi di situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la
presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per
i
componenti del nucleo familiare.
Sono da considerarsi compresi nel concetto di "nucleo familiare" non solo
i familiari a carico o comunque conviventi , ma anche i cosiddetti "stretti
congiunti ", quali ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle ( Msg. n. 007557
del 16 Marzo 2004).
La gravità dei motivi che hanno determinato l'assenza alla visita medica di
controllo, deve essere intesa come attinente non solo alla salute fisica del
soggetto, ma anche ad altri interessi di rilievo che riguardano il soggetto
stesso, quali :
interessi economici ( partecipazione a pubblici esami,
convocazione da parte di pubbliche autorità) e che riguardano anche
i
componenti il proprio nucleo familiare;
interessi morali ( ricoveri ospedalieri,funerali, gravi infortuni).
c) cause di forza maggiore, impedimento dovuto a causa ineluttabile ( Cass.
n. 1668/96).
Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto
25
delle fasce di reperibilità.
Ai fini della giustificabilità, l'assenza alla visita medica di controllo deve essere
sempre documentata
anche quando il lavoratore, assente al momento dell'accesso del medico di
controllo,
rientra al domicilio prima dell'allontanamento del medico e viene comunque
visitato;
tale visita non annulla l'assenza iniziale, con conseguente applicazione della
sanzione prevista,
in mancanza di validi motivi di giustificabilità (Circ. n. 136 del 25 Luglio 2003 punto
10).
1.1.1.6.16.3. PERIODI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO
DELL'INPS
Sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni a carico dell'INPS (circ. 183/1984):
1) i periodi confermati da visita medica di controllo anche ambulatoriale.
Se dopo una visita di controllo, anche ambulatoriale, in occasione della
quale è
stato accertato lo stato di malattia con conferma o modifica della prognosi,
il
lavoratore risulta assente ad una visita successiva , se quest'ultima è:
-effettuata prima della scadenza della prognosi confermata o
modificata , la sanzione verrà applicata a partire dalla data di
accertamento dell'assenza in quanto il lavoratore già controllato è
tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità;
- effettuata dopo la scadenza della prognosi confermata da
precedente visita medica di controllo, la sanzione decorrerà dal
giorno successivo alla scadenza della prognosi stessa;
2) i periodi di ricovero ospedaliero.
-Se l'assenza ingiustificata è precedente al ricovero , la sanzione
verrà applicata
fino al giorno precedente l'inizio della degenza.
-Se l'assenza è successiva al ricovero , la sanzione verrà applicata
dal giorno
successivo a quello delle dimissioni.
26
3) i periodi per i quali non ricorre l'obbligo di erogazione dell'indennità
di malattia a carico dell'INPS : es. malattie che si esauriscono in
carenza,
superamento del periodo massimo indennizzabile.
1.1.1.6.16.4. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
prima assenza a visita medica : perdita dell'intera indennità di malattia per i primi
10 giorni di prognosi, con le modalità di seguito indicate:
-ai fini del computo dei 10 giorni da non indennizzare devono essere
presi
in considerazione tutti i giorni di calendario compresi domeniche e
festivi;
-il primo dei 10 giorni di prognosi da cui applicare la sanzione della
perdita totale dell'indennità di malattia è costituito dal primo giorno di
prognosi (compresa la carenza) non già dal primo giorno da
indennizzare.
esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
assenza ingiustificata del giorno 10/Novembre
regolare vista medica ambulatoriale 11/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 10/Novembre al
100%
dal 11/Novembre al 24/Novembre retribuito interamente.
esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10/Novembre
assenza ingiustificata del 11/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del giorno 12/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al
100%
periodo restante regolarmente
retribuito.
esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre
ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10 Novembre
assenza ingiustificata del 20/Novembre
regolare visita medica ambulatoriale del 21/Novembre
sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al
100%
ricovero regolarmente retribuito
dal 11/Novembre al 17/Novembre al 100%
periodo restante regolarmente retribuito.
27
seconda assenza a visita medica: l'indennità di malattia verrà corrisposta nella
misura del 50%
per il restante periodo di prognosi , ovvero fino a successiva visita regolarmente
effettuata;
seconda visita medica di controllo può essere sia la la visita medica
domiciliare , sia la visita
ambulatoriale predisposta presso l'ambulatorio ASL o INPS.
Se l'assenza al secondo controllo viene rilevata dopo la scadenza della
prognosi
confermata da precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal
giorno
successivo alla scadenza della prognosi confermata:
esempio. malattia dal 01/10 al 20/10 -1° certificato
malattia dal 21/10 al 31/10 -2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 22/10 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 20/10 totalmente indennizzato
dal 21/10 al 30/10 sanzione al 100%
il 31/10 sanzione al 50%.
esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 15/11 - 2° certificato stesso evento
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 15/11 sanzione al 50%.
terza assenza a visita medica: perdita totale dell'indennità di malattia dalla data in
cui è stata riscontrata tale ulteriore assenza per tutto il periodo di prognosi ,ovvero
fino a successiva visita medica regolarmente effettuata.
esempio. malattia dal 01/10 al 20/10- 1° certificato
ricovero dal 21/10 al 30/10
malattia dal 31/10 al 25/11 - 2° certificato stesso evento
28
prima assenza il 07/10 ingiustificata
visita del 10/10 conferma prognosi
seconda assenza il 07/11 ingiustificata
terza assenza il 15/11 ingiustificata
sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
dal 10/11 al 14/11 sanzione al 50%
dal 15/11 al 25/11 sanzione al 100%.
Se dopo la terza assenza ingiustificata il lavoratore si sottopone a visita
ambulatoriale
-sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo,
-sia a seguito di visita medica richiesta dal datore di lavoro ,
-sia su sua iniziativa
e viene accertata l'incapacità al lavoro, da tale data si ha il ripristino dell'indennità
di malattia al 100%
( circ. 65/1989).
Ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento di malattia comporta
l'applicazione della sanzione
nelle misure previste.
Qualora per una malattia vengano riscontrate due assenze ingiustificate ,
verranno applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennità:
-la prima dal 1° giorno di malattia
-la seconda dall'11° giorno ovvero dalla data della seconda assenza se
questa è stata rilevata prima dell'11° giorno di malattia ( circ. 183/1984
).
esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 12/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 24 Giugno
sanzione applicata:dal 01/Giugno al 20 Giugno al 100%
dal 21/Giugno al 30/Giugno al 50%.
esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
prima assenza ingiustificata del giorno 04/Giugno
seconda assenza ingiustificata del giorno 09/Giugno
sanzione applicata: dal 01/Giugno al 18/Giugno al 100%
dal 19/Giugno al 30/Giugno al 50%.
1.1.1.6.16.5. IRREPERIBILITA' A VISITA MEDICA DI CONTROLLO
29
In caso di irreperibilità a visita medica di controllo dovuta a mancata o inesatta
indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia (purché la mancanza o
inesattezza sia tale da impedire il reperimento del lavoratore ), si ha la perdita
della prestazione di malattia per l'intero evento o comunque per tutte quelle
giornate di malattia attestate da una certificazione priva del dato in questione.
L'applicazione della sanzione può non aver luogo solo se l'Istituto sia in grado di
reperire con altre modalità ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante(
esempio precedenti eventi di malattia , precedenti accessi domiciliari).
1.1.1.7. il calcolo dell'indennità
QUANDO E QUANTO
Il diritto all’indennità
Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di c
arenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o
più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque
superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae
nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.
L’indennità non spetta per le giornate non certificate.
1.1.1.7.1. Conservazione del diritto
Il diritto all’indennità si conserva per le malattie iniziate anche dopo la fine del rapporto di
lavoro purchè lo stesso sia cessato o sospeso da non più di 2 mesi o 60 giorni prima
dell’inizio della malattia . Il criterio non è applicabile se il rapporto di lavoro cessato
era a tempo determinato.
1.1.1.7.2. Carenza
Per carenza si intende la non indennizzabilità dei primi tre giorni di malattia. Nel caso di
malattia insorta durante le ferie la malattia è riconosciuta idonea ad interromperle alle
condizioni indicate con circ. n.109/99, e la carenza decorre dalla data di comunicazione
30
(effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.) dell'intervenuto stato di malattia
al datore di lavoro da parte del lavoratore.
La carenza non si applica nel caso di continuazione e ricaduta nella malattia.
La carenza va applicata per anno solare ai lavoratori sottoposti al trattamento di
emodialisi e al trattamento trasfusionale del morbo di Cooley .
1.1.1.7.3. Inizio malattia
Si considera inizio della malattia la data del rilascio del certificato o il giorno
immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce "dichiara di
essere ammalato dal"
del mod. opm 1, infatti anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio
o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla voce
"dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3. Per le malattie
insorte durante il periodo di ferie e interruttive delle stesse, l’indennità decorrerà dalla data
di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da
parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). L'evento di ricaduta
intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da
considerarsi come primo evento.
1.1.1.7.4. Continuazione
Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la
certificazione di inizio, infatti, anche il certificato di continuazione decorre dalla data del
rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato alla
voce "dichiara di essere ammalato dal" del certificato, circ 147/1996 punto 3.
Competente a stabilire la continuazione della malattia compresa la ricaduta o altra malattia
consequenziale della precedente, è il medico curante (art. 15, L. 155/81).
Nel casi di trattamento emodialitico e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, le
assenze giornaliere dal lavoro per l'effettuazione di tali terapie, devono essere considerate,
per anno solare, un unico periodo continuativo.
I periodi di malattia comune, sopravvenuti durante lo stato di incapacità lavorativa per
emodialisi e trattamento trasfusionale del morbo di Cooley, devono essere considerati
autonomi e prevalenti.
1.1.1.7.5. Ricaduta
Quando il lavoratore si riammala della stessa malattia o di altra consequenziale ovvero si
31
sottopone periodicamente, per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali, spesso di natura
specialistica, comportanti incapacità al lavoro (circ. 136/2003, punto 5) entro 30 giorni dalla
fine del precedente evento, e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante,
si ha la cosiddetta "ricaduta" . In questo caso non si applicano i 3 giorni di carenza, e i
giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini
del conteggio dei 180 giorni (periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini
della misura dell'indennità (es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno). L'evento di ricaduta
intervenuto dopo la qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da
considerarsi come primo evento.
1.1.1.7.6. Unico evento
In presenza di certificazioni mediche di continuazione intervallate dalla giornata festiva (o
dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che esse
certifichino un unico evento morboso sempre che non sussistano elementi obiettivi che
possano dimostrare il contrario; le giornate stesse peraltro, se non certificate, non sono
indennizzabili.
1.1.1.7.7. Fine malattia
Si considera fine della malattia la data di fine prognosi riportata sull'ultimo certificato
dell'evento morboso ovvero il giorno precedente la data di riacquisto della capacità
lavorativa stabilita dal medico fiscale in occasione della eventuale visita di controllo
ovvero il giorno precedente la data di anticipata ripresa del lavoro.
1.1.1.7.8. Massimo assistibile
Il massimo assistibile non può superare i 180 giorni per anno solare. Il periodo
massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare comprese
quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi. ecc.).
Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile:
-
i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa;
i periodi di malattia causata dall'infortunio sul lavoro;
i periodi di malattia professionale;
i periodi di malattia tubercolare;
i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l'I.N.P.S. abbia esperito con
esito positivo, anche se parziale l'azione di surrogazione.
32
Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere o meno, a seconda di
quanto stabilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo carico.
Massimo assistibile lavoratori a tempo determinato
Ai lavoratori a tempo determinato la malattia spetta per un numero massimo di giorni pari
a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un
minimo di 30 giorni ad un massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di
cassa integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre
giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata in
caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di 180 giorni
nell'anno solare circ. 160/1983.
Dal 1° Maggio 2010 nei giorni lavorati ,utili per calcolare il numero massimo di giorni da
indennizzare, si considerano validi anche i periodi di occupazione all'estero utilizzando il
criterio della totalizzazione prevista dai nuovi regolamenti C.E.E. n. 883/2004 e n.
987/2009(circ.n.87/2010).
1.1.1.7.9. Malattie a cavaliere di 2 anni
Per le malattie a cavaliere di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993) cioè,
iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è
dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se
nell'anno di insorgenza dell'evento:
- non è stato raggiunto il massimo assistibile;
- è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno
successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente
riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non
indennizzato è stato adeguatamente documentato.
L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse,
non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente,
quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è
dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni,
a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è
cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla
data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se
al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino
del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.
33
1.1.1.7.10. lavoratore Part-time
Nel caso di rapporto di lavoro del tipo part-time verticale le malattie saranno indennizzate
tenendo conto delle casistiche di seguito indicate circ. 41/2006
- le malattie insorte durante una fase di previsto lavoro sono indennizzabili per l'intera
durata (anche durante la pausa contrattuale) entro il limite massimo assistibile ed in
misura intera;
- le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi
dall'ultimo lavorato sono indennizzabili entro il limite massimo assistibile, in misura ridotta
anche per le giornate in cui era prevista la ripresa lavoro;
- le malattie insorte durante un periodo di pausa contrattuale entro 60 giorni o 2 mesi
dall'ultimo lavorato seguito da cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono indennizzabili per tutte le giornate di malattia successive, entro il
limite massimo assistibile, in misura ridotta;
- le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato prima della pausa
contrattuale saranno indennizzate, per le sole giornate di malattia cadenti nei periodi di
previsto lavoro, in misura intera;
- le malattie insorte dopo i 60 giorni o 2 mesi dall'ultimo lavorato seguito da cessazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dopo l'ultimo giorno del rapporto a
tempo determinato non saranno indennizzate.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione
da prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore parttime nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà
ricavata dividendo la retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle
giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli
operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità
aggiuntive circ. 41/2006.
Nel caso di part-time di tipo orizzontale la retribuzione da prendere a base per il calcolo
della indennità sarà quella effettiva percepita nel mese precedente l'inizio della
malattia in quanto già ridotta.
1.1.1.7.11. lavoratore a Tempo determinato
Per i lavoratori a tempo determinato (stagionali e non) il diritto all'indennità di malattia:
- cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta
prima dello scadere del contratto;
- spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi
immediatamente precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un
massimo di 180). Nei giorni lavorati si includono anche quelli di cassa
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integrazione, di interdizione obbligatoria per maternità, le ferie e le altre
giornate comunque retribuite, le giornate di riposo settimanale o la sesta giornata
in caso di settimana corta cadenti tra 2 giorni lavorati o retribuiti sempre nei limiti di
180 giorni nell'anno solare circ. 160/1983.
Dal 1° Maggio 2010 nei giorni lavorati ,utili per calcolare il numero massimo di giorni da
indennizzare, si considerano validi anche i periodi di occupazione all'estero utilizzando il
criterio della totalizzazione prevista dai nuovi regolamenti C.E.E. n. 883/2004 e n.
987/2009(circ. n. 87/2010).
Il cumulo dei periodi lavorati all'estero con i periodi lavorati in Italia può avvenire solo a
condizione che:
- gli interessati al momento del verificarsi dell'evento di malattia siano occupati
in Italia in attività soggetta all'obbligo assicurativo;
- i periodi lavorati all'estero ,sia a tempo determinato che a tempo indeterminato
,si collochino nei 12 mesi precedenti l'insorgenza dell'evento morboso;
- i periodi di lavoro all'estero comportino , in caso di malattia, il diritto alla
relativa indennità, circostanza che deve essere desunta dalla documentazione
prodotta dagli interessati o in mancanza di questa richiedendo ai competenti
organi esteri l'attestazione che i rapporti di lavoro avrebbero dato diritto alle
prestazioni economiche di malattia nell'eventualità che il lavoratore si fosse
ammalato prima della loro cessazione.
Le Sedi ,qualora lo ritengano necessario, potranno richiedere all'istituzione estera la
certificazione dei periodi di lavoro e le informazioni relative al settore ed alla durata
dell'attività utilizzando i nuovi formulari:
- PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione;
- PAPER SED H001: richiesta di ulteriori informazioni.
Se l'istituzione estera lo ritiene necessario potrà richiedere all'INPS le stesse informazioni
utilizzando i nuovi formulari:
- PAPER SED S041: comunicazione dei periodi di assicurazione;
- PAPER SED H002: comunicazione di ulteriori informazioni.
Per i lavoratori dello spettacolo la sussistenza del requisito contributivo legittima la
conservazione del diritto quindi ,i 30 giorni minimi possono essere fruiti anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso sia
reperibile almeno 1 giornata di lavoro. circ. 160/1983.
Il pagamento della prestazione di malattia sarà effettuato circ. 160/1983:
- dal datore di lavoro con il metodo del conguaglio per un numero di giornate pari a
quelle di attività svolta alle loro dipendenze;
- direttamente dall'INPS per le giornate di lavoro effettuate alle dipendenze di
precedenti datori di lavoro;
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- direttamente dall'INPS qualora nei 12 mesi precedenti l'evento morboso non si
possono far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, viene garantito in questi
casi un periodo indennizzabile massimo di 30 giorni nell'anno solare.
1.1.1.7.12. lavoratori agricoli a tempo determinato
Agli operai agricoli a tempo indeterminato , l’indennità di malattia spetta purché :
• abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
• possano far valere almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ( può
essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo
indeterminato circ. 220/1992);
• ovvero almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno in corso prima dell'inizio della
malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria la certificazione d’iscrizione d’urgenza
di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento
indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in possesso dell'Istituto e senza dover
attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007).
Dal 1° maggio 2010 , con l’entrata in vigore del regolamenti comunitari n. 883/2004 e n.
987/2009,il requisito occupazionale minimo di 51 giornate , previsto per il conseguimento
del diritto all’indennità di malattia, può essere raggiunto anche facendo ricorso al cumulo
(totalizzazione) dei periodi di lavoro prestati in altri Stati membri della C.E. unicamente con
periodi esteri relativi a rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato che devono riferirsi
all’anno solare precedente quello di insorgenza dell’evento morboso. ( circ. n. 87/2010).
Perché si possa dare seguito alla totalizzazione occorre che vi sia , nell’anno solare
precedente l’inizio dell’evento morboso, almeno una giornata di lavoro in agricoltura svolta
in Italia .
Per tali lavoratori si possono verificare diversi casi:
a) lavoratore agricolo che risulti iscritto negli elenchi nominativi nell’anno precedente
per almeno 51
giornate:
- i periodi lavorati all’estero in qualità di lavoratore agricolo a tempo determinato
saranno utilizzati ai fini del prolungamento del periodo indennizzabile. Per
l’utilizzo di tali periodi il lavoratore fornirà dichiarazione nella quale dovrà
indicare la data di inizio e cessazione dei rapporti di lavoro, denominazione e
indirizzo delle aziende , denominazione e indirizzo della competente Cassa
malattie estera. In questo caso la totalizzazione opera solo per determinare il
numero massimo di giorni indennizzabile in quanto il requisito occupazionale è
soddisfatto con l’attività svolta in Italia .
36
b) lavoratore agricolo che non risulti iscritto negli elenchi nominativi nell’anno precedente :
- i periodi lavorati all’estero svolti nell’anno precedente l’insorgenza dell’evento
, anche con
rapporto di lavoro a agricolo a tempo determinato, non potranno essere utilizzate
ai fini della
totalizzazione ne per determinare il diritto alla prestazione ( requisito delle 51
giornate) ne per
determinare il massimo indennizzabile .
Perché si possano utilizzare i periodi lavorati all’estero occorre acquisire le informazioni
necessarie presso le istituzioni estere in causa utilizzando i formulari previsti dai nuovi
regolamenti:
- PAPER SED S040: richiesta periodi di assicurazione;
- PAPER SED H001: richiesta di ulteriori informazioni.
Qualora le informazioni contenute nei formulari non indichino le giornate lavorate in
agricoltura ma indichino solo la data iniziale e finale dei rapporti di lavoro agricolo, per
determinare il numero delle giornate da cumulare con quelle italiane occorre:
- calcolare il numero delle settimane comprese nei periodi di lavoro segnalati
nei formulari;
- trasformare le settimane in giorni secondo il rapporto di 6 giorni per ogni
settimana; le frazioni di settimana daranno diritto a tanti giorni quanti sono
quelli di calendario compresi nella frazione stessa con esclusione della
domenica.
La misura dell’indennità di malattia deve essere determinata solo in funzione delle
retribuzioni fruite in Italia ( circ. n. 87/2010).
1.1.1.7.13. le giornate indennizzabili
(circ. 14/1981)
Agli operai (compresi gli agricoli) l'indennità spetta per le giornate feriali comprese nel
periodo di malattia.
Agli impiegati del commercio l'indennità spetta per tutte le giornate comprese nel
periodo di malattia con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di
domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere
indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la
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stessa giornata la normale retribuzione.
Le festività soppresse (Ascensione,Corpus Domini, 19 marzo, 29 giugno e 4
novembre) sono indennizzabili solo se normalmente lavorate e retribuite (circ. 95
bis/2006, punto 1)
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, i
lavoratori di cui sopra (impiegati del commercio ed operai) non ricevono, per legge o per
contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali
comprese nel periodo di malattia, l'indennità giornaliera è dovuta anche per le predette
festività.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta nella
misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
- In caso di disoccupazione sono non indennizzabili quelle giornate, comprese nel
periodo di malattia, per le quali il lavoratore ha diritto a riposo settimanale,
(domenica - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì).Per gli impiegati del
commercio tutte le giornate sono "indennizzabili". Nel caso di contratto part-time
verticale a base annua sono non indennizzabili le giornate cadenti nel periodo di
pausa lavorativa.
Ai sospesi dal lavoro l’indennità spetta in misura ridotta ai 2/3.
- In caso di sospensione sono non indennizzabili quelle giornate comprese nel
periodo di malattia per le quali il lavoratore ha diritto, nelle prime due settimane di
sospensione, alla retribuzione e al riposo settimanale (domenica). Per i periodi di
malattia successivi alle prime due settimane di sospensione, l'indennità non
compete solo per le giornate che in costanza di lavoro davano diritto al riposo
settimanale (domenica), - per i sacristi la giornata di riposo è il mercoledì -. Per gli
impiegati del commercio non sono indennizzabili, nelle prime due settimane
dalla data di sospensione, tutte le festività retribuite cadenti di domenica, per i
periodi successivi alle prime due settimane tutte le giornate sono "indennizzabili".
Nel caso di contratto part-time verticale a base annua sono non indennizzabili le
giornate cadenti nel periodo di pausa lavorativa.
Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono ridotte ai 2/5 per tutto
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il periodo di degenza ospedaliera.
GIORNATE NON INDENNIZZABILI (circ. 14/1981)
L’indennità non viene corrisposta:
- per i primi 3 giorni (cosiddetta carenza) di ogni singolo evento di malattia nel caso si
tratti di lavoratore dipendente (i giorni di carenza verranno retribuiti a carico del
datore di lavoro sulla base dei contratti);
-
per mancato invio della certificazione;
per i giorni di ritardo dell'invio del certificato;
per omesso, incompleto o inesatto indirizzo sulla certificazione di malattia;
nel caso di attività retribuite durante la malattia;
in caso di alterazione o falsificazione dei certificati medici;
in presenza di atti che possono pregiudicare il decorso della malattia;
per il periodo di detenzione durante la malattia;
per un massimo di 10 giorni in caso di 1° assenza a visita di controllo non
giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a
visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non
giustificata.
- Per i periodi di pausa lavorativa nei contratti di lavoro part-time di tipo verticale. Nei
contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, infatti, sono
indennizzabili solo i periodi in cui è prevista l'attività lavorativa, sempre entro i 180
giorni.
N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di
degenza. Da tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.
Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade
nell'anno successivo a quello di inizio.
1.1.1.7.14. l'importo
È pari:
- al 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della
malattia - circ. 14/1981 - per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni
di malattia (non sono indennizzabili es.: carenza, domeniche, santo patrono, festività
39
nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.),
- al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della
stessa malattia.
- Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria
l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%)
per tutto il periodo di malattia.
- Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità spetta in misura ridotta
ai 2/3.
- Ai ricoverati senza familiari a carico le indennità di cui sopra sono
ridotte ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera.
N.B.: La data di dimissione ospedaliera non va considerata giornata di degenza. Da
tale data l’indennità non deve, pertanto, essere più ridotta.
In caso di " ricaduta" non si applicano i 3 giorni di carenza e i giorni del nuovo periodo di
malattia si sommano a quelli del periodo precedente sia ai fini del conteggio dei 180 giorni
(periodo massimo indennizzabile nell'anno solare), sia ai fini della misura dell'indennità
(es.: elevamento al 66,66% dal 21° giorno).L'evento di ricaduta intervenuto dopo la
qualificazione del lavoratore da apprendista ad operaio, è da considerarsi come primo
evento.
Per le malattie a cavallo di due anni solari (circ. 144/1988 , circ. 145/1993) cioè, iniziate nel
corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente, l'indennità è dovuta in
misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell'anno
di insorgenza dell'evento:
- non è stato raggiunto il massimo assistibile;
- è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell'anno
successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente
riferibili al periodo considerato a carico dell'Azienda e il periodo di malattia non
indennizzato è stato adeguatamente documentato.
L'erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non
realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell'anno seguente,
quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l'indennità è
dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni,
a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell’anno successivo il rapporto di lavoro è
cessato o sospeso da meno di 60 giorni. L'indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla
data del 1° gennaio dell’anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se
al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino
40
del diritto all’indennità è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa.
1.1.1.7.14.1. Parasubordinati
Ai parasubordinati l’indennità per degenza ospedaliera ( circ. 147/2001)è pari ad
una percentuale variabile (8%, 12%, 16%) su una somma imponibile (massimale
contributivo) stabilita per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione
accreditate nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da
3 a 4, da 5 a 8, da 9 a 12 mensilità).
L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il
massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B
punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per
ogni giornata indennizzabile a:
- € 20,20 (8%) con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- € 30,29 (12%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 40,39 (16%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Massimali contributivi
-
L. 144.263.000 per l'anno 2000,
L. 148.014.000 per l'anno 2001,
€. 78.507,00 per l'anno 2002,
€. 80.391,00 per l’anno 2003,
€. 82.401,00 per l’anno 2004,
€ 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1),
€ 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
€ 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
€ 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
€ 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1)
Le predette misure valgono anche per l'eventuale parte di ricovero che cade
nell'anno successivo a quello di inizio. (circ. 147/2001).
Ai parasubordinati l’indennità di malattia (circ. 76/2007 )è pari ad una percentuale
variabile (4%, 6%, 8%) su una somma imponibile (massimale contributivo) stabilita
per legge, in relazione alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi
precedenti la data di inizio del ricovero (rispettivamente da 3 a 4, da 5 a 8, da 9 a
12 mensilità).
L'importo su cui applicare le percentuali sopra citate si ottiene dividendo per 365 il
massimale contributivo, l'indennità quindi, per l'anno 2010 (circ. 37/2010 lett. B
punto 1), sarà calcolata su € 252,46 (92.147/365 = 252,46) e corrisponderà, per
41
ogni giornata indennizzabile a:
- € 10,10 (4%) con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- € 15,15 (6%) con accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 20,20 (8%) con accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Massimali contributivi
-
L. 144.263.000 per l'anno 2000,
L. 148.014.000 per l'anno 2001,
€. 78.507,00 per l'anno 2002,
€. 80.391,00 per l’anno 2003,
€. 82.401,00 per l’anno 2004,
€ 84.049,00 per l’anno 2005 (circ. 59/2005, lett. B punto 1),
€ 85.478,00 per l'anno 2006 (circ. 51/2006 lett. B punto 1).
€ 88.669,00 per l'anno 2008 (circ. 48/2008 lett. B punto 1 );
€ 91.507,00 per l'anno 2009 ( circ. 36/2009 lett. B punto 1 );
€ 92.147,00 per l'anno 2010 ( circ. 37/2010 lett. B punto 1).
1.1.1.8. La retribuzione e l'integrazione
(circ. 14/1981)
Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in
natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, compresa la quota degli
emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità è generalmente quella del mese
precedente l'inizio della malattia anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale circ. 41/2006.
Devono essere escluse dal calcolo della retribuzione media globale giornaliera, anche se
assoggettate a contribuzione, le somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione
dell'indennità giornaliera di malattia e le somme che non vengano meno per effetto della malattia
(ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso, i compensi per mancato godimento delle ferie, i
premi riferiti a periodi pregressi di attività già valutate integralmente per la determinazione del
premio stesso, la maggiorazione della retribuzione corrisposta anche ai lavoratori ammalati per le
42
giornate di festività nazionale infrasettimanali e del Santo patrono cadenti di domenica, i ratei di
13°, 14° ecc., riconosciuti per contratto a carico del datore di lavoro in misura intera).
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della indennità sarà quella prevista per il lavoratore part-time nei 12
mesi precedenti l'inizio della malattia o della maternità. Tale retribuzione sarà ricavata dividendo la
retribuzione dei 12 mesi precedenti l'evento per il numero delle giornate indennizzabili in via
convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati , 312 per gli operai), computando nella retribuzione
anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive circ. 41/2006.
In caso di utilizzo , ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di malattia , dei periodi di
assicurazione, occupazione o residenza del lavoratore in altro paese membro della C.E. ,
non vengono prese in considerazione le retribuzioni che gli stessi hanno beneficiato all’estero . La
misura dell’indennità di malattia deve essere determinata solo in funzione delle retribuzioni fruite in
Italia
(circ. n. 87/2010).
La retribuzione media globale giornaliera è determinata a seconda della qualifica dei lavoratori
-
Impiegati,
Operai,
Lavoratori a domicilio,
Operai retribuiti in misura fissa,
Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali,
- Operai agricoli a tempo determinato,
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni,
- Lavoratori soci di società e enti cooperativi anche di fatto (DPR n. 602/1970 art.4),
- Lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari
- Lavoratori dello spettacolo.
1.1.1.8.1. Impiegati
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli addetti al
commercio con qualifica di impiegati è necessario:
- determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese precedente
quello di inizio della malattia;
- determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti
parte della retribuzione corrente mensile (13° ed altre eventuali mensilità, premi,
43
ecc.);
- sommare gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) e dividere il risultato per 30:
il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a
base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.
Se l'impiegato, per effetto di recente assunzione, per interruzione del rapporto di
lavoro o per sopravvenuta malattia, infortunio o maternità non ha compiuto l'intero
mese di attività, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è
necessario:
- dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestato nel mese
per il numero delle giornate stesse incluse le domeniche e le festività retribuite;
- dividere per 30 il rateo mensile lordo di cui alla precedente lettera b);
- sommare i risultati delle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto
costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo
dell'indennità giornaliera di malattia.
1.1.1.8.2. Operai
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con
qualifica di operai è necessario:
- determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è
mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale)
immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
- determinare il rateo mensile (anche se il periodo di paga è settimanale) lordo degli
emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o
settimanale (13° mensilità, premi, ecc.);
- determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel
mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi
retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando
l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore
ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
- dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c);
- dividere l'importo di cui alla lettera b) per « 25 »;
- sommare gli importi risultanti dalle divisioni di cui alle lettere d) ed e): il dato ottenuto
costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a base per il calcolo
dell'indennità giornaliera di malattia.
44
1.1.1.8.3. Operai agricoli a tempo determinato
A decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006 la
retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito agli
operai agricoli a tempo determinato è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in
considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti
collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali
. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ.
58/2006 - msg 16217/2006 - Tale retribuzione non potrà mai essere inferiore ai minimali di
legge che per l'anno 2007 è pari a Euro 36,86 - circ 77/2007 lettera A punto 2 , per l'anno
2008 Euro 37,49 circ. 11/2008allegato 1, tabella A anno 2008, operaio agricoltura, per
l'anno 2009 Euro 38,69 circ. 14/2009 - circ. 36/2009 .
Dal 1° maggio 2010 , con l’entrata in vigore del regolamenti comunitari n. 883/2004 e n.
987/2009,il requisito occupazionale minimo di 51 giornate , previsto per il conseguimento
del diritto all’indennità di malattia, può essere raggiunto anche facendo ricorso al cumulo
(totalizzazione) dei periodi di lavoro prestati in altri Stati membri della C.E. unicamente con
periodi esteri relativi a rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato che devono riferirsi
all’anno solare precedente quello di insorgenza dell’evento morboso. ( circ. n. 87/2010).
Pur potendo utilizzare ,ai fini del requisito occupazionale, i periodi di lavoro svolto presso
altri Stati membri della C.E ,ai fini della misura dell’indennità di malattia si tiene conto
solo delle retribuzioni fruite in Italia ( circ. n. 87/2010).
1.1.1.8.4. Lavoratori a domicilio
Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori a
domicilio è necessario:
- determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia
comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie,. Festività, ecc., esclusa quella
per indennità di anzianità (v. art. 8, legge 18 dicembre 1973, n. 877). Il computo
della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle
lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;
- determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato
(escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della
sua riconsegna.
Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere,
effettuata sommando tra loro i giorni compresi, tra la data di consegna e quella di
riconsegna delle singole lavorazioni.
Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da
45
quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese
della riconsegna;
- dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il
dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera da prendere a
base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia.
1.1.1.8.5. operai retribuiti in misura fissa mensile
In caso di malattia riguardante lavoratori con qualifica di operai retribuiti in misura fissa
mensilizzata indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, la retribuzione media del
mese precedente può essere determinata dividendo per il divisore fisso « 26 » la
retribuzione complessiva del mese considerato purché interamente lavorato: se detto
mese non è stato interamente lavorato la relativa retribuzione giornaliera deve essere
determinata secondo i seguenti criteri:
- determinare la retribuzione lorda percepita per il mese (se il periodo di paga è
mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale)
immediatamente precedenti l'inizio della malattia;
- determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel
mese o nelle quattro settimane considerate [ad esempio, festività godute, permessi
retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando
l'esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore
ha percepito una retribuzione a integrazione dell'indennità di malattia];
- dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero delle giornate di cui alla lettera c)
(32); e) dividere l'importo di cui alla lettera b) per «25»;
1.1.1.8.6. Lavoratori con salari medi e convenzionali e altre retribuzioni
Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali sono stabiliti con decreti ministeriali
salari medi o convenzionali, l'indennità di malattia deve essere calcolata in percentuale
della retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del
lavoratore.
Qualora al momento della liquidazione dell'indennità non risultassero ancora pubblicati i
decreti recanti i salari medi da valere per l'anno in corso, l'indennità deve essere, calcolata,
salvo conguaglio, in base alle retribuzioni giornaliere precedentemente in vigore. circ.
36/2009 lettera A punto 2.
46
1.1.1.9. Le modalità di pagamento
L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato :
- operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato
- agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo
indeterminato
a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II° trimestre
2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della malattia , della
donazione di sangue e della donazione di midollo osseo avverrà obbligatoriamente con il
metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007 - circ. 118/2007
Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:
- al disoccupato o sospeso dal lavoro che non fruisce del trattamento di integrazione
salariale;
- all'operaio agricolo a tempo determinato;
- al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori stagionali;
- al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali con
meno di 31 giornate di lavoro effettuate nell'anno precedente l'inizio della malattia;
- al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali per le
giornate indennizzabili superiori al numero delle giornate di lavoro svolte presso l’attuale
datore di lavoro;
- al lavoratore parasubordinato, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di
dimissione ospedaliera e dalla fine dell'evento di malattia indennizzabile in quanto cococo o
cocoproo categoria assimilata.
Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni di responsabilità del lavoratore,
con l'indicazione della data di iscrizione alla gestione separata, dell'anno di riferimento e
degli importi degli emolumenti lordi percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero
o dell'evento malattia(se cococo cocopro o categoria assimilata), nonché l'autocertificazione
da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione.
Alla domanda di indennità di degenza dovrà essere allegato anche il certificato di
degenza.
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod.
ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della
indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie
retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009
MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO (circ. n. 61/2009)
47
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una
delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale (IBAN);
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP
,previo accertamento dell’identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento
trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli
estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate
bancarie o postali (IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione
fraudolenta:
- il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata
riscossione;
- la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare
l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla
Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del
12.05.2004).
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg.
000237 del 9.4.2003).
1.1.1.10. Le particolarità
1.1.1.10.1. Malattia durante le ferie
(circ. 109/1999)
La malattia insorta durante il periodo di ferie sospende le ferie stesse a meno che il
datore di lavoro provi, attraverso visite di controllo, che la malattia è compatibile con le
finalità delle ferie (riposo e recupero delle energie psico-fisiche). (Circ. 109/1999, punto 1).
Lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione
(effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc), da parte del lavoratore al
datore di lavoro). (Circ. 109/1999, punto 2.1).
- lavoratori italiani operanti in Italia per malattie insorte in Italia in località diverse da
quelle di residenza
il certificato sarà inviato alla Sede INPS di residenza e al datore di lavoro. Lo stato di
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malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione
(effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc), da parte del
lavoratore al datore di lavoro.). (Circ. 109/1999, punto 2.1).
1.1.1.10.2. Malattia durante congedo parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale
spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del
periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo
parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto 7
e Circ. 8/2003, punto 5).
1.1.1.10.3. Malattia durante il congedo di maternità
La malattia durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile
in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003,
punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).
1.1.1.10.4. Malattia dopo congedo di maternità o parentale
La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta, dopo il congedo parentale o di
maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60
giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di
maternità, configurabile come periodo neutro (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto
5).
1.1.1.10.5. Trasferimento all'estero per cure
Per potersi trasferire all'estero, durante il periodo in cui si percepisce l'indennità di malattia,
per un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore, occorre chiedere
l'autorizzazione a trasferirsi al medico dell'Inps o della ASL. Nel caso in cui l'autorizzazione
per spostamenti in ambito Cee venga rilasciata dalle ASL (su mod. E112), il lavoratore
dovrà fornire all'Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione.
Il medico valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. (circ. n.
192/1996)
49
1.1.1.10.6. Malattia in paesi cee o convenzionati
Malattia ante 1° Maggio 2010
Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le
norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in
temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M.
(Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della
decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza
Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 .
Per l'introduzione della TEAM è stato concesso ad alcuni Paesi un periodo transitorio ,
durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1
luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta,
la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31
dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di
destinazione).
Il lavoratore che si trova all'estero ,in uno degli Stati membri della C.E.E. o in uno Stato
legato all'Italia da una convenzione bilaterale che si estenda all'assicurazione malattia e
maternità, in caso di malattia dovrà rivolgersi all'istituzione estera entro tre giorni dall'inizio
dell'inabilità al lavoro , presentando un certificato rilasciato dal medico curante . Sarà
l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’INPS la certificazione
medica acquisita (circ. 180/1985 - msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia
senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg.
27699 del 1.8.2005), con i referti dei controlli eventualmente effettuati di iniziativa o su
richiesta. Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro
due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e
quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a
mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (
Circ. 109/1999, punto 2.1).
La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale
non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana,l'onere grava in
capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati
presso ogni regione. msg 28978/2007.
Malattia dal 1° Maggio 2010.
Per le certificazioni di malattia relative a periodi dal 1° Maggio 2010, trovano applicazione
le norme comunitarie contenute nei regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento di base) e
n. 987/2009 (regolamento di applicazione) che hanno come obiettivo quello di agevolare la
libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea, consentendo loro di
50
mantenere i diritti ed i vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione(circ.87/2010).
La persona iscritta al regime assicurativo italiano che si ammali durante un periodo di
dimora o residenza in un altro Stato dell'Unione europea e desidera che gli venga
corrisposta l'indennità di malattia,deve:
- rivolgersi al medico dello Stato membro dove dimora o e residente,per ottenere la
prescritta certificazione che attesti il suo stato di incapacità al lavoro. Nel caso in cui
il medico curante dello Stato membro di dimora o residenza, non sia tenuto o non
sia abilitato al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore deve
rivolgersi all'istituzione del paese di dimora o residenza che provvede ad accertare lo
stato di incapacità lavorativa utilizzando un medico da essa incaricato.
- trasmettere la certificazione all'INPS e al proprio datore di lavoro entro due giorni
dalla data del rilascio. Nel caso di certificato rilasciato dal medico incaricato
dall'istituzione dello Stato di dimora o residenza,sarà l'istituzione stessa a
trasmettere la certificazione all'istituzione competente (*) italiana;
- presentare domanda di pagamento intesa ad ottenere la prestazione in denaro
per malattia all'istituzione dello Stato membro di dimora o residenza che provvederà
ad inoltrarla all'istituzione italiana competente insieme al certificato o referto medico.
Il lavoratore comunitario , che si ammali durante la residenza o dimora in Italia, dovrà nei
termini e con le modalità previste dallo Stato membro alla cui legislazione è assoggettato
inviare, se previsto, il certificato attestante l'incapacità lavorativa , oppure presentare detto
certificato unitamente alla domanda di prestazione , alla ASL territorialmente competente
che provvederà, in veste di istituzione dello Stato di residenza o di dimora , a
trasmetterla all'istituzione estera competente.
(*) Istituzione competente, (in base alla definizione contenuta dell'articolo1,lett. q.i., del
Reg. n. 883/2004) è l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni.
1.1.1.10.7. Malattia in paesi extra CEE non convenzionati
(Circ. 11/1991)
Il certificato eventualmente anche in copia deve essere inviato entro 2 giorni dal rilascio
alla Sede INPS competente (Circ. 11/1991) e al datore di lavoro. La prestazione potrà
essere erogata solo dopo l’acquisizione da parte dell’INPS della certificazione "originale",
legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero (Circ. 11/1991) .
Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi
secondo le disposizioni locali (circ. 136/2003, par.11)
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie, lo stato della malattia e quindi la
relativa indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo
51
telefono, telegramma certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ.
109/1999, punto 2.1)
- Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o
disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi
esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
- provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al
datore di lavoro;
- rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente
assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.
- Lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE NON
convenzionati tenute agli adempimenti contributivi in Italia
(circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)
Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante
all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da
convenzioni bilaterali dovrà:
- inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed
il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica
Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il
successivo inoltro degli atti in Italia all’INPS. Le prestazioni saranno calcolate
sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (anno
2005 circ. 59/2005 lett. A, punto 4 – circ. 34/2005; anno 2006 circ. 51/2006
lett. A punto 4; anno 2007 circ. 45/2007 e circ. 77/2007 lett. A punto 4, anno
2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).
1.1.1.10.8. Lav. Italiani di aziende di Paesi UE o convenzionati
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri
disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
- provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al
datore di lavoro;
- rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore
estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.
52
1.1.1.10.9. Lav. Italiani di aziende di Paesi extra CEE non convenzionati
(circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)
Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante
all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da
convenzioni bilaterali dovrà:
- inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il
certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare
che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli
atti in Italia all’INPS. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni
convenzionali fissate annualmente con decreto (anno 2005 circ. 59/2005 lett. A,
punto 4 – circ. 34/2005) - circ. 51/2006 lett. A punto 4 - circ 77/2007 lett. A punto 4,
anno 2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).
1.1.1.10.10. Indennità di malattia durante le cure termali
Per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge (circ. 142/1995 e circ.
136/2003, punto 3) i periodi di cure termali sono indennizzabili a condizione che, su
richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giorni dal
rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o
riabilitativi, più utili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari.(circ.
287/1992 e circ. n° 127 del 15.06.98).
1.1.1.10.11. Malattia e assegno ordinario di invalidità
L’indennità di malattia è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità anche se la forma
morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione
dell'’assegno di invalidità .
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia tutelabile ai fini dell'assicurazione per
le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia
riscontrabile ,dal punto di vista sanitario,una riacutizzazione o una complicanza della
patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e
temporanea.
Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli eventi che iniziano in costanza di
lavoro, essendo escluso in via generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del
23.7.1983, par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (tra cui è da
ricomprendere anche l'assegno di invalidità), il diritto all'indennità di malattia per gli eventi
53
morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della
cosiddetta protezione o copertura assicurativa. (Circ. 182/1997, punto 7)
1.1.1.10.12. Malattia e pensione di inabilità
Per quanto riguarda poi la pensione di inabilità, si ricorda che l' art. 2, comma 5 della
legge 222/1984 richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della
retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione. La previsione porta ad una
conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennità di
malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell'ipotesi di revoca
del predetto trattamento, prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di
svolgimento di attività lavorativa.(Circ. 182/1997, punto 7).
1.1.1.10.13. Malattia e tbc
L'indennità di malattia non è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore percepisce
l'indennità giornaliera antitubercolare.
Se la malattia comune riveste carattere di prevalenza rispetto all'affezione tubercolare
deve essere corrisposta l'indennità di malattia (v. circolari n. 26603 0., n. 13433 Prs., n.
14107 G.C.C., n. 80435 del 27 dicembre 1974, punto 8).
L'indennità di malattia è cumulabile con l'indennità post-sanatoriale.
1.1.1.10.14. Malattia e disoccupazione
(circ. 134368/1981)
Per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, il relativo
pagamento è sospeso per le giornate di malattia indennizzate. (PREVALE MALATTIA)
1.1.1.10.15. Malattia e Cassa Integrazione
(circ. 134368/1981)
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a 0 ore circ. n. 82/2009
punto 1.
54
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGS a 0 ore non sono
indennizzabili, infatti, per i lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento
straordinario di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia,
l'indennità giornaliera a carico dell'I.N.P.S. ( art. 3, legge 8 agosto 1972, n.
464 circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973 circ. n. 82/2009 punto 1); in tal caso il
lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia. Prevale la CIGS.
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGS a
0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui
il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in
malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale
in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia,
se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGS a orario ridotto (PREVALE MALATTIA)
- Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento straordinario NON è dovuto per
le giornate di malattia intervenute sia ante che post CIGS, indipendentemente
dall'indennizzabilità di queste ultime. circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) a 0 ore circ. n. 82/2009 punto 1
- le malattie intervenute durante il periodo di CIGO a 0 ore non sono
indennizzabili .Il trattamento di integrazione salariale ordinaria continuerà
ad essere erogato e lo stato di malattia non dovrà essere comunicato in
quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa da parte del
lavoratore. Prevale la CIGO
- se le malattie sono intervenute prima dell'inizio della sospensione per CIGO a
0 ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui
il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in
malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale
in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia,
se prevista dalla vigente legislazione.
- CIGO a orario ridotto (PREVALE MALATTIA) circ. n. 82/2009 punto 1
55
- Il trattamento di CIGO ad orario ridotto ed il trattamento sostitutivo della
retribuzione,previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato ( art. 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457 ), non sono dovuti in alcun caso per le
giornate di malattia, indipendentemente dall' indennizzabilità di queste ultime.
1.1.1.10.16. Malattia e Congedo matrimoniale
(Circ. 248/92)
L'indennità di malattia non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi
trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Egualmente dicasi per
l'indennità di maternità, che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre
1971, n.1204, deve essere corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle
prestazioni di malattia.
1.1.1.11. malattia e assegni al nucleo familiare
Circolare 110/1992 (articolo 16 T.U. Assegni familiari).
Il lavoratore dipendente , con rapporto di lavoro in essere, che si assenta per malattia ha diritto a
fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF) a condizione che risulti occupato per almeno una
settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni
precedenti il verificarsi dell'evento.
Il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro con il sistema a conguaglio.
Gli ANF spettano:
- per tutto il periodo indennizzabile per malattia (di norma fino ad un massimo di 180 giorni
nell'anno solare) ;
- fino ad un massimo di tre mesi, oltre la cessazione del rapporto di lavoro qualora la
malattia sia causa di interruzione del rapporto di lavoro stesso, in tal caso il pagamento
sarà effettuato direttamente dall'INPS;
- per tutto il periodo in cui continua ad essere corrisposta in tutto o in parte la retribuzione;
- per i periodi di carenza dell' indennità di malattia.
- per la malattia sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, la stessa sospende il periodo
di preavviso e l'assegno spetta finché dura il rapporto di lavoro (circ. n. 104 G.S. del 20
gennaio 1971).
56
Gli ANF non spettano:
- per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell'indennità di malattia, anche se il
lavoratore continua ad essere assente per malattia sempreché, ovviamente, non gli venga
corrisposta in tutto o in parte la retribuzione(circ. n. 2136 G.S. del 28 aprile 1950).
- se il rapporto di lavoro venga a cessare per motivi diversi dalla malattia, quali, ad esempio,
la cessazione della attività aziendale o del lavoro stagionale (circ. n. 3984 G.S. del 19 luglio
1943).
- per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato (circ. n. 2975 G.S. del
13 agosto 1948).
N.B. Qualora il lavoratore , non abbia diritto all' indennità di malattia per motivi estranei al
riconoscimento della infermità (ad esempio, per i periodi di carenza del sussidio stesso), ne'
abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione dell'assegno può essere proseguita fino ad
un massimo di tre mesi.
1.1.1.12. malattia e distacco sindacale
Circolare 63/2000
I lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31,
comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di malattia per gli eventi
insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una particolare causa di sospensione
dal lavoro , si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione
(in caso di malattia, limitato a 2 mesi o 60 giorni se il conteggio è più favorevole dall'inizio della
sospensione stessa); quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto
limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto
normale periodo di copertura assicurativa.
-L 'indennità per malattia a carico dell'INPS è da escludere quando:
- a favore dei lavoratori interessati sono previsti, a titolo di malattia, altri trattamenti
previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma
5, legge n. 300/1970).
- per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale
emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore,
l'INPS erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di
malattia (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese
lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso
57
al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.
1.1.1.13. Accredito Contributivo
- Malattia e infortunio lavoratori dipendenti : accredito contributivo
- professionisti e collaboratori iscritti nella gestione separata NON pensionati e NON
iscritti ad altra forma pensionistica l'accredito dei contributi avrà luogo tenendo conto dei
minimali contributivi del commercio ( la produzione di un reddito inferiore a quel minimale
determina una proporzionale riduzione del contributo accreditato sulla posizione
assicurativa) secondo il criterio di cassa come di seguito:
anno
%
minimale
annuo
ctr annuo ctr mensile
2000
13,00
11.717,49
1.523,27
126,93
circ. 56/2000 punto 6
2001
13,00
12.004,47
1.560,58
130,05
circ. 72/2001 punto 6
2002
14,00
12.312,00
1723,68
143,64
circ 59/2002 lett. B ,
p. 1
2003
14,00
12.590,00
1.762,60
146,88
circ 62/2003 lett. B ,
p. 1
2004
17,80 / 18,80 12.889,01
2.294,24
191,19
circ. 58/2004 lett. B ,
p. 1
2005
18,00/19,00
13.133,00
2.363,94
197,00
circ. 59 /2005 lett. B,
p. 1
2006
18,20/19,20
13.345,00
2.428,79
202,39
circ. 51/2006 lett. B,
p. 1
2007
23,50
13.598,00
3.195,48
266,29
circ. 77/2007 lett. B
punto1
2007
23,72
msg 27090/09.11.07
58
2008
24,72
13.819,00
2009
25,72
14.240,00
3.416,04
284,67
circ. 48/2008 lett. B
punto 1
305,21
circ. 36/2009 lett. B
punto1
2010
26,72
14.33
4,00
319,1
7
circ.
37/201
0lett. B
punto 1
Esemp
io =
anno
2005
per
ogni
197,00
euro
versati
sarà
accredi
tato un
mese,
per
avere
accredi
tati 3
mesi
debbon
o
essere
stati
versati
almeno
59
591,00
euro.
Tali
accredi
ti
mensili
sarann
o
colloca
ti
tempor
alment
e dal
gennai
o
dell’an
no di
corresp
onsion
e dei
compe
nsi
second
o il
criterio
di
cassa,
nel
caso di
prima
iscrizio
ne
dalla
data di
iscrizio
ne.
1.1.1.14. categorie assimilate
Sono da considerare categorie assimilate al lavoratore a progetto iscritto alla gestione separata:
60
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i percettori di assegni di ricerca;
- i collaboratori occasionali (soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente per più di 30
giorni nell'anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso
superiore a 5.000 euro).
1.1.1.15. la totalizzazione
Circ. n. 82/2010, circ n. 87/2010.
Per totalizzazione si intende il cumulo dei periodi di assicurazione , occupazione e residenza
maturati nei diversi Stati Comunitari.
La totalizzazione è uno degli strumenti attraverso i quali si vuole garantire alle persone che si
spostano all’interno della Comunità , ai loro familiari , aventi diritto e superstiti il mantenimento dei
diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione.
Si procederà alla totalizzazione dei periodi esteri per :
- il raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto alle prestazioni;
- l’attribuzione di un beneficio all’interessato in base al cumulo dei periodi italiani ed esteri.
I periodi di assicurazione , di attività subordinata , di attività autonoma o di residenza maturati sotto
la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di un
qualsiasi altro Stato membro a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Nel caso non sia possibile determinare con precisione il periodo nel quale il lavoratore abbia
maturato periodi di assicurazione occupazione o residenza in uno Stato membro , si presume che
tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati presso un altro
Stato membro.
1.1.1.15.1. totalizzazione criteri di conversione
Quando i periodi di assicurazione occupazione o residenza sono espressi in unità di tempo
diversi occorre procedere alla loro conversione secondo i seguenti criteri (circ. n.87/2010):
a) l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo
comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità
o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola
secondo la tabella presente al punto 3 della circolare 87/2010.
c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
- tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
- un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e
viceversa;
61
- per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i
mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi
basati su sei giorni di cui alla tabella presente al punto 3 della circolare
87/2010;
d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per
difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni
di anno sono convertite in mesi, a meno che il regime in causa non sia basato sui
trimestri;
e) se dalla conversione, effettuata in base ai criteri sopra descritti, risulta una frazione di
unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.
1.1.1.15.2. formulari
Per considerare validi i periodi di lavoro svolti in altri paesi membri della Comunità occorre
che tra gli stessi vi sia uno scambio di informazioni che viene effettuato utilizzando in via
transitoria (dal 01 Maggio 2010 al 30 Aprile 2013), in attesa che sia possibile lo scambio
telematico ( sistema europeo EESSI= Electronic exchange social security information), i
formulari così detti PAPER SEDs, (Standard Electronic Documents) sostitutivi dei
formulari della serie E100, E300, E400.
Le Sedi dovranno richiedere alle istituzioni estere la certificazione dei periodi di lavoro e le
informazioni relative al settore ed alla durata dell’attività ,utilizzando i formulari:
-
PAPER SED S040 richiesta periodi di assicurazione
PAPER SED S041 comunicazione periodi di assicurazione
PAPER SED H001 richiesta di ulteriori informazioni
PAPER SED H002 comunicazione di ulteriori informazioni.
In attesa che i formulari PAPER SEDs siano disponibili è possibile utilizzare i vecchi
formulari apponendo su di essi la dicitura “ Reg. n. 883/2004” nei casi in cui trovi
applicazione tale regolamento.
1.1.1.15.3. Paesi ai quali si applicano i nuovi regolamenti CE
La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica , a decorrere dal 1° Maggio
2010 ai 27 Stati membri dell’Unione Europea:
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole
Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e
isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion,
Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della
Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
62
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera),
Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e
Melilla), Svezia, Ungheria.
1.1.1.15.4. Paesi ai quali non si applicano i regolamenti CE
I nuovi regolamenti CE non si applicano:
- ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
(Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn.
47 del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995);
- alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata
estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la
Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea (vedi in particolare le circolari
nn. 118 del 25 giugno 2002, 78 del 14 aprile 2003, 138 del 28 novembre 2006, 35
del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
- alla Groenlandia (vedi in particolare la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il
messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).
Nei rapporti con tali ultimi Stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute
nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati gli attuali formulari
cartacei.
1.1.1.15.5. Dimora e residenza
Regolamenti CE n. 883/2004,n. 987/2009
Residenza
Paese di residenza è il paese in cui si vive abitualmente ovvero dove di trova il proprio
"centro d'interessi".
L'articolo 11 del regolamento attuativo n. 987/2009 indica una serie di criteri per aiutare gli
enti previdenziali a stabilire quale paese considerare il luogo di residenza.
Tra questi criteri figurano:
-
la durata della presenza nel territorio del paese;
la situazione e i legami familiari;
l'alloggio e il suo carattere permanente o meno;
il luogo in cui si esercita l'attività professionale, anche non retribuita;
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- le caratteristiche dell'attività professionale;
- il domicilio fiscale;
- per gli studenti, la fonte del loro reddito.
In ogni caso, spetta all'ente previdenziale, e non al cittadino, stabilire il luogo di residenza.
Chi lavora in due o più paesi è assicurato nel paese di residenza se vi svolge una parte
sostanziale della sua attività cioè almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione
ma possono entrare in gioco anche altri elementi e la situazione personale complessiva.
Se enti di diversi paesi non riescono a decidere quale legislazione si applica ad una
determinata situazione, la normativa europea garantisce che ne venga provvisoriamente
applicata una e nel frattempo gli enti interessati sono tenuti a prendere una decisione.
Chi lavora in due o più paesi è tenuto ad informare l'ente previdenziale del paese di
residenza.
Dimora
Paese di dimora è il paese in cui si vive temporaneamente.
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