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assenze per malattia personale con contratto a
ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il personale suddetto ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo si calcola avendo riguardo a tutte le assenze verificatesi nel triennio precedente, con l'avvertenza che il triennio decorre dall'ultimo episodio di malattia (es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di riferimento: 29 gennaio 2001 - 28 gennaio 2004) Si fa osservare che i primi tre anni decorrono dalla data di stipulazione del CCNL (4.8,95). Ne consegue che tutte le assenze usufruite prima di tale data vengono azzerate ai fini del conteggio del periodo massimo e della conseguente retribuzione. Durante i 18 mesi di malattia spetta: dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera; dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%; dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione. E' prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore dipendente, che abbia superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, possa usufruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Amministrazione, a richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, procede, tramite l'ASL, competente, all'accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore periodo di assenza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non spetta alcuna retribuzione. Il periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il periodo di assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL prevede che, una volta superati i 36 mesi oppure accertata la permanente inidoneità, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Occorre chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento non sono specificatamente precisate e, pertanto, necessitano di successive disposizioni applicative. Il personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato, sempre a domanda, in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo. ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI, INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI) Il personale suddetto, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Durante tale periodo spetta: per il 1° mese, la retribuzione intera; dal 2° al 3° mese, la retribuzione al 50%; dal 4° al 9° mese, nessuna retribuzione. (In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione). Le assenze fino al 3° mese non interrompono la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, comprese le ferie; quelle dal 4° al 9° mese interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Per assenze oltre i nove mesi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta. PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI NOMINATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 Circolare esplicativa n° 7/2008 Nuova Circolare n° 8/2008 Articolo 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. FERIE PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO L'art. 13 del CCNL del 24 luglio 2003 fissa le nuove norme per la fruizione delle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il dipendente, che non solo ha il diritto ma anche il dovere della relativa fruizione. Solamente nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di esercizio , compete la relativa indennità sostitutiva. Per poter procedere al pagamento della suddetta indennità devono, pertanto, sussistere due elementi essenziali: cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento, ecc.); rifiuto della concessione delle ferie (regolarmente richieste dal dipendente) per documentate esigenze di servizio. A tale proposito, si richiama l'attenzione sulla opportunità di valutare attentamente le esigenze di servizio, in quanto l'eventuale mancata fruizione delle ferie determina un aggravio di spesa nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio. Durante il periodo delle ferie, al dipendente compete la normale retribuzione, ad eccezione delle indennità per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e di quelle che non siano corrisposte per 12 mesi. Ai dipendenti a tempo indeterminato già in servizio alla data della stipula del contratto competono, per ogni anno scolastico, 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate sostitutive delle festività soppresse (legge 937/77 art. 1 comma 1 lett. a). Ai dipendenti assunti dopo il 4 agosto 1995 competono 30 giorni lavorativi, anziché 32. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, il personale ha diritto a 32 giorni, come sopra indicato. E' utile osservare che il periodo di riferimento delle ferie è stato equiparato, per tutto il personale, ad anno scolastico. Tale unificazione, in fase di prima applicazione, richiede la necessità di rideterminare le ferie maturate e già godute dal personale ATA fino alla data del 31.8.1995. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su 5 giorni, il sesto è considerato comunque lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazione inferiore alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, il periodo delle ferie è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; la frazione di mese si arrotonda a mese intero se superiore a 15 giorni e si tralascia in caso contrario. Le ferie sono ridotte in proporzione ai periodi di aspettativa e assenze dal servizio che interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. Le assenze per malattia o infortunio e i permessi retribuiti non riducono il periodo di ferie. Le ferie vanno richieste al dirigente scolastico da parte del personale docente educativo ed ATA ed al Provveditore agli Studi da parte del dirigente scolastico. Sono concesse compatibilmente con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Nel caso in cui le stesse, anche a seguito di formale invito da parte del dirigente scolastico, non siano richieste dal dipendente, vanno concesse d'ufficio. E’utile ricordare che la semplice presentazione della domanda di ferie non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio; è necessaria la preventiva, formale autorizzazione. I dirigenti scolastici possono fruire delle ferie nei seguenti periodi: durante la sospensione dell'attività didattica; durante l'attività didattica per un periodo non superiore a 15 giorni. Il personale docente ed educativo può fruire delle ferie nei seguenti periodi: durante la sospensione dell'attività didattica; durante l'attività didattica per non più di 6 giorni senza aggravio di spesa, salvo che per quelli usufruiti per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati. Al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto. Le ferie non fruite nell'anno scolastico di competenza possono essere godute secondo le seguenti modalità: . DIRIGENTI SCOLASTICI: nell'anno scolastico successivo, con esclusione del periodo di inizio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami; . PERSONALE DOCENTE ED EDUCA77VO nell'anno scolastico successivo, esclusivamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche. . PERSONALE ATA entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo, se la mancata fruizione è determinata da esigenze personali, da esigenze di servizio oppure da malattia; Le malattie, debitamente documentate, che abbiano dato,luogo a ricovero ospedaliero o diagnosticate per più di 3 giorni, sospendono la fruizione delle ferie, purché l'Amministrazione sia stata messa in condizione di accertarle. Le ferie possono, inoltre, essere interrotte o sospese per motivi di servizio. Nel caso di sospensione o interruzione per i motivi su esposti, al dipendente spetta: . il recupero dei periodi di ferie non fruiti; . il rimborso delle spese di viaggio, documentate, per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie; . l'indennità di missione per la durata dei viaggi; . il rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 si applica unicamente nel caso in cui la sospensione o il rinvio sia dovuto a motivi di servizio. FERIE PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per quello di cui all'art. 3 comma 6 del DPR 399/88 (insegnanti di religione) e per quello non licenziabile di cui agli art. 43 e 44 della legge 270/82, valgono, di norma, le disposizioni sopra richiamate, con le precisazioni che seguono. Il personale assunto a tempo determinato ha diritto a fruire di 30 giorni di ferie (comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1 comma 1 lett. a della legge 937/77) in proporzione al servizio prestato. Dopo 3 anni di servizio, al suddetto personale spettano 32 giorni di ferie comprensivi dei 2 giorni, in proporzione al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie maturate, queste saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque allo scadere dell'ultimo contratto stipulato nel corso dello stesso anno. Il personale con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale (prestazioni di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Il personale con orario di lavoro a tempo parziale verticale (prestazione di servizi ridotta in alcuni giorni della settimana, o periodi dell’anno) ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. FESTIVITA' SOPPRESSE Il personale della scuola ha diritto a 4 giornate di riposo RETRIBUZIONE Per tutto il periodo spetta l’intera retribuzione ORGANI CONCEDENTI Il Dirigente Scolastico per il personale docente, educativo ed ATA EFFETTI GIURIDICI Il periodo è valido a tutti gli effetti. NOTE - E' considerato giorno festivo il giorno del santo patrono, qualora tale giorno ricada in giornata lavorativa. - Vanno usufruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e in ogni caso "esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”. - Il diritto alla fruizione matura con la prestazione di un intero a.s. di servizio effettivo. - Al personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, se ha lavorato per periodi inferiori all’anno, spetta una giornata ogni tre mesi di effettivo servizio, anche non continuativo, prestato nell’anno scolastico corrente. - Anche un solo giorno di assenza non riconosciuto come servizio effettivo (es. aspettativa per motivi di famiglia o permesso non retribuito), comporta la riduzione di un giorno delle festività fruibili. PERMESSI GIORNALIERI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Per ogni anno scolastico, il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto ai seguenti permessi giornalieri retribuiti: per partecipazione a concorsi o esami (compresi i giorni di viaggio): gg. 8 per ogni evento luttuoso di parenti entro il 2° grado e di affini entro il 1° grado: gg 3 per particolari motivi personali o familiari: gg. 3 per contrarre matrimonio : gg. 15 (consecutivi) . Inoltre, per motivi personali o familiari, debitamente documentati anche al rientro, o autocertificati, il personale interessato ha diritto alla fruizione dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, indipendentemente dalla possibilità di sostituire il docente senza oneri di spesa a carico dell'Amministrazione, che deve, invece, provvedere al pagamento delle ore di supplenza necessarie per la sostituzione del docente in ferie. I permessi suddetti sono concessi dietro presentazione di domanda rivolta al dirigente scolastico e sulla base di idonea documentazione o autocertificazione. Gli stessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, si aggiungono alle ferie, (tranne i 6 giorni di ferie previsti per i docenti) e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi, al dipendente spetta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi per lavoro straordinario o aggiuntivo e delle indennità non corrisposte per 12 mensilità. PERMESSI GIORNALIERI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Sono compresi in questa categoria, oltre al personale “ex supplente annuale e temporaneo”, gli insegnanti di religione cattolica e il personale non licenziabile ai sensi della legge 270/82. Il suddetto personale ha diritto, per ogni anno scolastico, ai seguenti permessi: per lutto: morte del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli), di affini entro il 1° grado (suoceri) . . . - gg. 3 per evento luttuoso retribuiti al 100% per matrimonio: gg 15 consecutivi (comprensivi della data dell'evento) retribuiti al 100% per partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 senza retribuzione per particolari motivi personali o familiari: gg. 6 senza retribuzione I permessi di cui al punto 1 e 2 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti I permessi di cui al punto 3 e 4 interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. PERMESSI BREVI Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli Studi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi brevi per particolari esigenze personali: per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico; per il personale docente, un numero di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di scuola secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore, ha diritto ad usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel corso dell'anno scolastico. Si precisa che il personale ATA può usufruirne giornalmente fino al massimo della metà dell'orario giornaliero (di norma 6 ore, pertanto un massimo di 3 ore giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, per un massimo di due ore (ad esempio, un docente che nel giorno di richiesta di permesso debba prestare servizio per n. 3 ore di lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora; nel caso in cui lo stesso docente chieda un permesso per un giorno in cui debba prestare servizio per n. 6 ore di lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore). I permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto con domanda scritta; vanno recuperati entro i due mesi successivi in una o più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale docente dovrà essere data, nei limiti del possibile, priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella classe nella quale si è verificata l'assenza. Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non prestate, per cause imputabili al dipendente, l'Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. PERMESSI BREVI Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli Studi ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai seguenti permessi brevi per particolari esigenze personali: . per il personale ATA, 36 ore per ogni anno scolastico; . per il personale docente, un numero di ore corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (ad esempio, un docente di scuola secondaria, il cui orario settimanale sia di 18 ore, ha diritto ad usufruire di permessi brevi per un massimo di 18 ore nel corso dell'anno scolastico. Si precisa che il personale ATA può usufruirne giornalmente fino al massimo della metà dell'orario giornaliero (di norma 6 ore, pertanto un massimo di 3 ore giornaliere); il personale docente può usufruirne fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, per un massimo di due ore (ad esempio, un docente che nel giorno di richiesta di permesso debba prestare servizio per n. 3 ore di lezione, può usufruire di un permesso di 1 ora; nel caso in cui lo stesso docente chieda un permesso per un giorno in cui debba prestare servizio per n. 6 ore di lezione, può usufruire di un permesso massimo di 2 ore). I permessi in oggetto vanno richiesti preventivamente al capo di istituto con domanda scritta; vanno recuperati entro i due mesi successivi in una o più soluzioni in relazione all'esigenze di servizio. Per il personale docente dovrà essere data, nei limiti del possibile, priorità alle supplenze o a interventi didattici integrativi, possibilmente nella classe nella quale si è verificata l'assenza. Nel caso in cui non fosse possibile il recupero delle ore di lavoro non prestate, per cause imputabili al dipendente, l'Amministrazione deve provvedere a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per quanto riguarda il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio nella scuola, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. ASTENSIONE OBBLIGATORIA QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE Durata dell’astensione prima del parto NORMA GENERALE 2 mesi prima della data presunta del parto ( Ai sensi dell’art. 12 della L. 53/2000, l’interessata può, con certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 1 mese prima del parto ) Nell’intervallo fra la data presunta e quella effettiva Durata dell’astensione dopo il parto 3 mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla nascita RETRIBUZIONE 100% Il periodo è utile ad ogni effetto. Il giorno del parto non va considerato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi successivi 100% Il periodo è utile ad ogni effetto 100% Il periodo è utile ad ogni effetto. Il giorno del parto non va considerato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi successivi 100% Il periodo è utile ad ogni effetto ( Ai sensi dell’art. 12 della L. 53/2000, l’interessata può, con certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 4 mesi dopo il parto ) Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione Periodo: prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità su disposizione dell’Ispettorato del NOTE lavoro Parto prematuro In caso di parto prematuro l’astensione obbligatoria si proroga dopo il parto dei giorni di anticipo, previa istanza e certificato di nascita (art.11 L. 53/2000) in effetti i giorni non goduti prima del parto vengono comunque garantiti dopo il parto. 100% Il periodo è utile ad ogni effetto PARTO PREMATURO Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto. Interruzione volontaria della gravidanza: aborto volontario La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza - aborto volontario - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del 22/5/78 non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla legge 1204/71. Essa è considerata in assenza per motivi di salute: malattia causata dallo stato di gestazione (C.M. n. 25 del 25/3/72). Interruzione spontanea della gravidanza L’interruzione non provocata della gravidanza, per aborto spontaneo o terapeutico, si può verificare: Prima del 180° giorno di gestazione (aborto) Dopo il 180° giorno di gestazione (parto) In tal caso si deve considerare malattia, anche se non fa cumulo con i giorni di malattia per altre cause L’assenza della dipendente va gestita in base alle disposizioni riguardanti “assenze per malattia” In tal caso l’aborto viene considerato parto La dipendente deve essere collocata in astensione obbligatoria ”post partum” per tre mesi dal giorno successivo a quello dell’aborto In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico rilasciato dall’Ufficio Sanitario dell’A.S.L. oppure da un medico di fiducia. GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE: INTERDIZIONE DAL SERVIZIO La dipendente in stato di gravidanza: Può ottenere l’interdizione dal servizio per complicanze della gestazione, producendo istanza all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, che ne rilascia ricevuta. Da usufruire in uno o più periodi, prima dei La presentazione della domanda (per conoscenza) al Dirigente Scolastico o al C.S.A., con allegata la ricevuta dell’Ispettorato del Lavoro da diritto alla dipendente di assentarsi per il tempo indicato nel due mesi antecedenti al parto certificato medico L’interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione è disposta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di appartenenza dell’interessata (legge 1204/71 art. 5). L’accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro è finalizzato ad interrompere l’interdizione prima della data fissata dallo specialista. Nessuna conseguenza potrà derivarne alla lavoratrice madre in caso di cessazione anticipata dell’interdizione. L’interdizione dal servizio per gravi complicanze è equiparabile, a tutti gli effetti, all’assenza obbligatoria per maternità (C.M. n. 2 del 4/1/73). Per ottenere l’interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione la dipendente deve: a) Produrre istanza, in carta semplice, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di competenza. L’Ispettorato è tenuto al rilascio di ricevuta e dispone l’interdizione dal lavoro dell’interessata fino all’inizio della astensione obbligatoria. L’Ispettorato dispone l’accertamento entro 7 giorni, dal giorno successivo a quello della ricezione dell’istanza dell’interessata b) Allegare alla domanda d’interdizione dal servizio un certificato medico, rilasciato dallo specialista , attestante: - le generalità della dipendente - l’indicazione della scuola di appartenenza - il mese di gestazione alla data della visita - la data presunta del parto e il periodo concesso di complicanza gestazione RIPOSI PER ALLATTAMENTO La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto: a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore. Spettano solo al padre: se il figlio è affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, etc.; nel caso di morte o di grave infermità della madre. Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre). Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’ possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri. In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano. Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo: ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre. La domanda della madre va presentata al datore di lavoro. ASTENSIONE FACOLTATIVA GENERALE (Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000) MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi. L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente. Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre). Se la madre è - o diventa - una single, le spettano per intero i 10 mesi. Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale. Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni. Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi fruibile. L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento. Retribuzione: i primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001). Successivamente, senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno). Inoltre, subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30% è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti. Ai sensi delle CC.MM del Tesoro n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori. Validità: a tutti gli effetti, tranne ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni. PADRE LAVORATORE SUBORDINATO Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere: una lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, ecc. La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi). L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente. Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre). Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità). Quindi, il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in contemporanea con il congedo di maternità della madre. Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi. Si rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale. Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni. Questo significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva chiedere l'astensione facoltativa, può ora utilizzare il congedo parentale (fino a 10 mesi, se single) o che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (al massimo 5 mesi) prevista da questa legge. L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento. Per quanto riguarda la copertura economica, vale quanto previsto per la madre lavoratrice. QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO GENITORE Durata permessi di astensione facoltativa 6 mesi 7 mesi 11 mesi 10 mesi (anche frazionati) (anche frazionati) complessivi (anche frazionati) Periodo utile (età del figlio) Entro l’8° anno di età Entro l’8° anno di età Entro l’8° anno di età Entro l’8° anno di età Periodi astensione retribuita entro il 3° anno di età 6 mesi 6 mesi 6 mesi totali 6 mesi Retribuzione 1° mese di astensione facoltativa 100% 100% 100% Retribuzione restanti primi 5 mesi di astensione facoltativa 30% 30% 30% Retribuzione dopo il 3° anno e fino all’8° anno di età 30% 30% 30% solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375) solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375) solo nel caso si ha un reddito annuo inferiore a € 12.426,66 (£ 24.061.375) Effetti dell’astensione facoltativa I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. ASTENSIONE PER MALATTIA DEL FIGLIO (Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000) MALATTIA DEL BAMBINO/A Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita. Retribuzione Nei primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96). Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno. Successivamente al terzo anno di vita del bambino, non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente. Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione. Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000. Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte. QUADRO RIEPILOGATIVO DESCRIZIONE MADRE PADRE GENITORI UNICO GENITORE Assenza per malattia fino al 3° anno di età Durata senza limiti (in alternativa al coniuge), dietro presentazione del certificato medico Durata senza limiti (in alternativa al coniuge), dietro presentazione del certificato medico Durata senza limiti, dietro presentazione del certificato medico Durata senza limiti, dietro presentazione del certificato medico Retribuzione del 1° mese (per ogni anno di età) di assenza per accudire il figlio ammalato fino al 3° anno di età 100% 100% 100% Retribuzione del restante periodo dopo il 1° mese di assenza per assistenza al figlio ammalato fino al 3° anno di età 0% 0% 0% Assenza per malattia del bambino dal 3° 5 giorni per 5 giorni per 10 giorni per anno complessivi 5 giorni per anno all’8° anno di età anno anno (in alternativa al coniuge) (in alternativa al coniuge) Retribuzione assenza malattia bambino fra il 3° e l’8° anno di età 0% 0% 0% Effetti dell’assenza per malattia del figlio fino a 8 anni di età I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. Documentazione da presentare Dichiarazione congiunta dei genitori (o almeno due dichiarazioni di ciascuno), attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo. '); //--> Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione Per complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, le docenti, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 26.3.2001 n. 151, possono essere collocate in interdizione dal lavoro da parte del Servizio Ispettorato Ministero del Lavoro, per uno o più periodi, fino alla data di inizio del periodo del congedo per maternità (astensione obbligatoria). In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della docente. Questo periodo, la cui durata viene fissata dall’Ispettorato, è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria (cfr. C.M. n. 2 del 4/01/73); pertanto le docenti gestanti, con contratto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno diritto all’intera retribuzione compreso il trattamento economico accessorio continuativo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, nonché il rateo di tredicesima mensilità (cfr. circ. INPS n. 8/2003). Premesso che il periodo di interdizione è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria, per la docente supplente, in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, impedita quindi ad assumere servizio, il contratto a tempo determinato sottoscritto ha una validità sia giuridica che economica; permanendo la situazione di interdizione dal lavoro, la medesima docente ha altresì diritto all’eventuale proroga della supplenza. Nel caso lo stato di interdizione anticipata si protrae oltre la nomina, per il periodo eccedente successivo alla nomina, alla docente supplente spetta l’indennità di maternità di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lvo 26.3.2001 n. 151. Più specificatamente, se l'interdizione è intervenuta entro 60 gg. dalla cessazione del precedente rapporto, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio in godimento, la retribuzione o l'indennità spetta per tutto il periodo dell'interdizione e quindi anche oltre la durata del rapporto di lavoro. Per poter usufruire dell’interdizione anticipata bisogna produrre all’Ispettorato Provinciale del lavoro, competente territorialmente, un’apposita domanda (di seguito si propone uno schema) corredata dal certificato medico di gravidanza e dal certificato medico attestante le cause delle complicanze, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile. All’atto della ricezione della documentazione, l’Ispettorato rilascerà un’apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali sarà presentata al dirigente scolastico unitamente alla copia dell’istanza all’Ispettorato. La docente gestante riprenderà il lavoro solo alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da lei prodotto. All'Ispettorato Provinciale del Lavoro (1) Via …………………………, n…….. ………………………………………. La sottoscritta …………………………………………, nata a………………………………………….. ……………………………………., il ………………., residente in ……………………………………. Via ………………………….………., tel. ………………………, in servizio presso ………………...……………………………………… via ……………………………….........., n…….. …… CAP …………… docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato nella scuola statale ( infanzia/primaria/secondaria di primo/secondo grado) CHIEDE, l'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a partire dal ………………………. per complessivi giorni ………. . La sottoscritta comunica il domicilio presso il quale desidera venga effettuata l'eventuale visita medico-fiscale: via …………………………………………… n. ……. - ………………………………………… e che il nominativo segnato sul campanello di casa è il seguente ……………………………………….. Ai fini di cui trattasi allega alla presente certificato medico redatto dal dott. ……………...………... in data …….………., indicante anche diagnosi, prognosi e data presunta del parto. Informa, infine, che l'A.S.L. di appartenenza è la n. ……….. di ……..................…………….......………………………….. Data………………………….. Firma ………………………………………………. ) Copia dell'istanza con in allegato la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ispettorato provinciale del Lavoro, dove essere presentata dalla docente, con lettera di accompagnamento, al dirigente scolastico della scuola di servizio. Congedo per malattia del figlio Il diritto, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 26.3.2001 n. 151, spetta ad entrambi i genitori per ogni figlio, alternativamente, con esclusione quindi della possibilità di fruirne contemporaneamente: infatti, per la fruizione del congedo occorre una dichiarazione congiunta dei genitori o anche due dichiarazioni distinte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che l’altro genitore non è in congedo dal lavoro per il medesimo motivo. Il congedo spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. In caso di parto gemellare o plurimo, i congedi per malattia del bambino si riferiscono a ciascun bambino di età non superiore ai tre anni. Fino a tre anni di età, spetta per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, non ci sono quindi limiti di durata al congedo, la malattia non deve necessariamente essere nella fase acuta né essere grave. ( art. 47 comma1) Per il bambino di età da 3 a 8 anni, spetta, per ciascun genitore alternativamente, fino a 5 giorni lavorativi all’anno per ogni anno di età del bambino. ( art. 47 comma 2) Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del bambino, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia. Se due gemelli si ammalano contemporaneamente, entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo, dichiarando singolarmente come motivo la malattia dell’uno e la malattia dell’altro. Per fruire dei congedi, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia ( art. 47 comma 3) Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. (art. 47 comma 5, nota ministeriale n. 3466 del 26.10.1982), pertanto sarà utile ribadire che il genitore che si assenta per malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del docente. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, debitamente documentato, costituisce causa di interruzione del periodo di ferie in godimento del genitore. ( art. 47 comma 4). Premesso che fino a tre anni di età il congedo per malattia del figlio spetta per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio e che quindi non ci sono limiti di durata , l’art. 12 comma 5 CCNL del 29.11.2007 prevede che, successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 comma 1 del D.lvo 151/201, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono riconosciuti 30 giorni di assenza per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori fruibili anche frazionatamene, con intera retribuzione ( al 100%) secondo le modalità indicate dal comma 2 dell’art 12 del CCNL/2007 per l’astensione obbligatoria, i giorni retribuiti al 100% non riducono le ferie e la tredicesima mensilità. I periodi di congedo nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi, tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice ( art. 12 comma 6 del CCNL/2007) I periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, alle festività soppresse e al periodo di prova. Per i periodi di congedo per malattia del figlio, ai fini pensionistici è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Nessuna retribuzione compete, invece, durante i 5 giorni di assenza cui si ha diritto dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva. Il congedo per malattia del figlio di età inferiore a otto anni è dovuto e pertanto non può essere né rinviato né negato da parte del Dirigente Scolastico. Come si è detto, citando l’ art. 47 comma 5 del D.lvo 151/2001, già una nota ministeriale, la n. 3466 del 26.10.1982 aveva non ha né l’obbligo né la facoltà di disporre la visita di controllo medicofiscale, godendo gli interessati di un vero e proprio diritto riconosciuto dalla Legge, naturalmente nella piena responsabilità della lavoratrice madre/ del lavoratore padre e del medico che rilascia la certificazione sanitaria. Sarà bene ribadire che il genitore che si assenta per malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del docente. Al Dirigente Scolastico _____________________ _____________________ Oggetto: Congedo per malattia del-della figlio/a. ___ sottoscritt __________________________ nat_ a _________________ il ____________, in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato di scuola dell’ infanzia/primaria/secondaria/primo grado/secondo grado,essendo madre/padre del…… bambin… ……….………………………….…… nat…… il ………………………… , comunica che intende assentarsi dal lavoro per malattia del/lla figlio/a, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 26/3/2001 n. 151, per il periodo dal ………………..… al …………….…….… (gg.__ ) come da certificato di malattia rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. A tal fine, secondo quanto prescritto dall’art. 51 del Dlgs n. 151/2001, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che l’altro genitore………………………………………….…..……………………… nat…… il …………….……………… a …………………………………………………………………..………………………..……………….… A) non è in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo, perché: □ non è titolare della potestà di genitore del bambino, essendone il sottoscritto l’unico affidatario; □ non è lavoratore dipendente; □ pur essendo lavoratore dipendente presso ……………………………………….…………………………………………. …………………………………………, non intende usufruire dell’assenza dal lavoro per il motivo suddetto. B) che dalla nascita del bambino il__________, sono stati utilizzati i seguenti periodi di congedo per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. 26/3/2001 n. 151: ____________________________________________________________________ Data ……………………………………………. Firma ………………………………………. (Conferma dell’altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente) Io sottoscritto/a …………………………………………………………… , ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, confermo la suddetta dichiarazione del sig______________________________ Data…………………………… Firma …………………………………….….